Il divieto di fumare
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Il divieto di fumare
Il divieto di fumare Soluzioni progettuali per gli impianti Controllo ufficiale, obblighi dell’installatore e garanzie per il committente Nel CD Rom: relazioni tecniche, modulistica, esempi pratici e normativa Aleandro D’Angeli Bruno Gilardi Dal 10 gennaio 2005 l'Italia è diventato un paese “no smoking”. Con l'arrivo del cosiddetto decreto-Sirchia le norme relative al divieto di fumo diventano molto più rigorose. Le sigarette sono state di fatto bandite in tutti gli uffici, locali pubblici e nei luoghi di lavoro. Il fumo sarà permesso solo in determinati ambienti che dovranno però rispettare precisi requisiti fissati dalla legge. Un'operazione che comporta una serie di problemi per le molteplici categorie di imprenditori coinvolte e, in particolare, per i gestori di locali pubblici. Di qui l'importanza di questo testo che è stato realizzato con la collaborazione dell'Unitep (Unione Italiana Tecnici della Prevenzione) e che fornisce un vero e proprio vademecum per essere in regola con le nuove norme. La progettazione, l'installazione, la verifica ed il collaudo degli impianti aeraulici, necessari per i locali riservati ai fumatori, devono infatti essere eseguiti rispettando il combinato disposto di norme, verticali e orizzontali, in materia di igiene degli ambienti, di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi. Molto utili gli esempi pratici e soprattutto l'ampia modulistica contenuta nel testo e nel CD che comprende le relazioni tecnico-descrittive, la dichiarazione di corretta posa in opera, il certificato di collaudo, quelli di verifica e manutenzione, il modulo di rilevazione dei parametri microclimatici, la lista di controllo sull'idoneità dei locali, ecc. In conclusione, un testo da non perdere per i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale, per i responsabili delle aziende e per tutti i professionisti che offrono servizi di consulenza. QUADERNI per la progettazione PREMESSA Negli ultimi anni sono aumentate la sensibilità e l’attenzione, da parte dell’opinione pubblica in generale e del legislatore in particolare, nei riguardi delle problematiche legate alla salubrità dell’aria in ambienti confinati e delle patologie correlate all’abitudine, o meglio al “vizio”, di fumare, evidenziate dalle accresciute conoscenze della ricerca clinica ed epidemiologica. Numerosi studi, inoltre, hanno purtroppo dimostrato la gravità dei danni alla salute provocati dall’assorbimento del fumo cosiddetto “ambientale”, con il quale si trovano a convivere, in condizioni di vita o di lavoro, molti non fumatori. Si può affermare, peraltro, che l’evoluzione tecnologica attuale degli impianti di condizionamento, depurazione e ventilazione dell’aria offre migliori possibilità di intervento, consentendo a fumatori e non fumatori di convivere. Occorre comunque considerare che la progettazione, l’installazione, la verifica ed il collaudo di tale tipo di impianti, deve essere eseguita rispettando il combinato disposto di norme, verticali e orizzontali, in materia di igiene degli ambienti, di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi. Tenuta in debito conto la complessità degli interventi tecnici necessari, imprenditori, progettisti e installatori devono impegnarsi, con opportuni investimenti e capacità, per realizzare nuovi esercizi di ristorazione o per adeguare quelli già in attività entro il 10 gennaio 2005, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 16/1/2003, n. 3. e dal suo regolamento di attuazione. Il ministro Sirchia, nel 2003, ha precisato che “il provvedimento a favore delle persone che non fumano non è una legge antiproibizionista” e, quindi, “non vuole influire sui comportamenti di coloro che fumano”. Il ministro ha inoltre sottolineato come i gestori di locali pubblici (ristoranti e bar) abbiano a disposizione un anno di tempo per adeguare i loro impianti “se ritengono di 9 dover attrezzare dei locali per i fumatori”, aspetto che, sottolinea Sirchia, “non è necessario, non è obbligatorio”, mentre è assolutamente doveroso che i locali “mettano a disposizione spazi dove non si fuma”. Sono stati presi in considerazione, nella presente trattazione, i diversi problemi che i committenti, i progettisti, gli installatori ed i controllori devono affrontare e risolvere, in fase di progettazione, esecuzione e controllo, nella predisposizione degli impianti aeraulici nei “locali per fumatori” dei pubblici esercizi; in particolare sono state analizzate e calcolate le caratteristiche delle strutture e degli impianti aeraulici delle sale riservate ai fumatori di un ristorante ubicato all’interno di un albergo. 10 IL DIVIETO DI FUMARE CAPITOLO 1 1.1 QUADERNI per la progettazione IMPIANTI AERAULICI - REQUISITI Approccio sistematico e multidisciplinare Dopo un lungo percorso, è stata varata la nuova legge riguardante il divieto di fumare. Nel supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/1/2003 è stata pubblicata, infatti, la Legge 16/1/2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”. All’interno di tale provvedimento è stato inserito un articolo, che vieta di fumare in tutti i locali chiusi, compresi i locali dei pubblici esercizi ed i luoghi di lavoro. Come accade di sovente però, anche la legge in questione che introduce profonde innovazioni negli ambiente di vita e di lavoro, va ad impattare, senza coordinarsi, con le altre innumerevoli disposizioni in materia di sicurezza degli alimenti, dei lavoratori, di prevenzione incendi e di edilizia. L’imprenditore, in generale, nella necessità di rispettare le nuove disposizioni di legge, ed il progettista, in particolare, per far realizzare un impianto aeraulico con quelle caratteristiche tecniche, indicate nel regolamento di attuazione, dovranno tenere conto di tutte le altre normative vigenti, come già detto, in conflitto tra loro e difficilmente conciliabili. Nei paragrafi seguenti prenderemo in esame le varie disposizioni di legge sopra menzionale. 1.1.1 La Legge 46/90 ed il suo regolamento di esecuzione E’ opportuno inizialmente puntualizzare come la Legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), all’articolo 1 - ambito di applicazione, stabilisca che sono soggetti all’applicazione della stessa, per gli edifici adibiti: ● ad uso civile, gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, di trasporto ed utilizzazione di gas, di sollevamento e di protezione antincendio. 11 ● ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, solo gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica. Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti), chiarisce poi che per edifici ad uso civile, ai fini del citato art.1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili. I diversi tipi di impianti aeraulici possono, funzionalmente, essere classificati in quelli: a) destinati al benessere delle persone, installati in ambienti chiusi ● in edifici di tipo civile (soggetti alla 46/90); ● in edifici adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi (non soggetti alla 46/90); b) destinati a scopi diversi, quali ad esempio la conservazione dei prodotti deteriorabili o la realizzazione di condizioni adatte per particolari lavorazioni industriali (impianti di processo), o per particolari esigenze di sicurezza; c) realizzati per la climatizzazione invernale negli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale; d) destinati al solo riscaldamento invernale e raffrescamento estivo, senza immissione meccanica di aria esterna. Questo fatto determina una differente procedura che committenti, ditte installatrici e collaudatori devono seguire nella realizzazione degli impianti aeraulici, a seconda che siano soggetti o meno alla Legge 46/90. Tale procedura è sinteticamente descritta nel diagramma di flusso seguente. 12 IL DIVIETO DI FUMARE QUADERNI per la progettazione IMPIANTI AERAULICI Art. 1 lett. c) Legge 46/90 L’impianto deve essere installato in un edificio civile? SI NO (art. 1 D.P.R. 447/91) La potenzialità frigorifera è superiore a 40.000 frg/ora? NO Relazione tecnico-illustrativa facente parte del progetto offerta (Norma UNI 10339) SI art. 4, lett.e) D.P.R. 447/91 Obbligo di redazione del Progetto da parte di Professionista Abilitato Esecuzione dei lavori art. 6, Legge 46/90 Rilascio Certificato di Regolare Esecuzione Esecuzione dei lavori Rilascio Dichiarazione di Conformità Istruzioni per l’uso (art. 9 Legge 46/90) Istruzioni per l’uso Elenco dei pezzi di ricambio Elenco dei pezzi di ricambio NO NO L’edificio è in possesso del certificato di Abilità SI Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, depositare presso il Comune la Dichiarazione di Conformità, o il collaudo ove previsto. Allegare la Dichiarazione di Conformità, o il collado ove previsto, alla richiesta di Abitabilità o Agibilità Richiesta di Collaudo da parte del Committente? SI Collaudo da parte di Professionista Abilitato (art. 13 Legge 46/90) NO E’ previsto il Collaudo? SI (art. 14 Legge 46/90 Eseguiti gli accertamenti, il rilascio di collaudo, viene emesso da Comuni, ASL, VVF, o ISPESL, entro 3 mesi dalla richiesta (art. 14 Legge 46/90) STOP 13 1.1.2 Le Norme UNI, la regola dell’arte – La Norma UNI 10339 Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, regolamento d’attuazione della Legge 46/90, si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale solo i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide UNI e CEI. Per gli impianti aeraulici ai fini di benessere, destinati al benessere delle persone, installati in ambienti chiusi, la norma di riferimento è la UNI CTI 10339 che, ne definisce i requisiti minimi ed i valori delle grandezze di riferimento durante il funzionamento, ne individua gli elementi che il committente deve indicare nella richiesta di offerta e quelli che il fornitore deve elencare nella presentazione dell’offerta, i documenti per l’ordinazione e le condizioni da rispettare nel corso della fornitura degli impianti. 1.1.3 IL D.Lgs. 626/94, il D.Lgs. 277/91: la tutela della salute dei lavoratori Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242, fornisce puntuali indicazioni sulle caratteristiche e sulla tipologia degli ambienti di lavoro e delle attrezzature. In particolare, l’art. 33 ha sostituito l’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con il seguente: Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi) 1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione. 2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. 3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non 14 IL DIVIETO DI FUMARE siano esposti a correnti d’aria fastidiose. QUADERNI per la progettazione 4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori, dovuto all’inquinamento dell’aria respirata, deve essere eliminato rapidamente. L’utilizzo, indispensabile, di impianti di aerazione meccanica può, però, produrre ricadute negative nel campo dell’inquinamento acustico ambientale esterno (necessità di installare motori, ventilatori, centrali di trattamento dell’aria), ed in quello dell’esposizione al rumore degli addetti alle lavorazioni di cucina. Rilievi fonometrici si renderanno pertanto necessari per la tutela della salute degli addetti a tali operazioni, nei confronti dei quali applicare, eventualmente, le misure preventive e protettive previste dal D.L. n. 277 del 15 agosto 1991 – “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”. 1.1.4 Il D.Lgs. 155/97: l’igiene dei locali e degli alimenti Le attività dove si effettua manipolazione di sostanze alimentari sono regolamentate dalla Legge 30 aprile 1982, n. 283 – “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” e dal suo regolamento di esecuzione, il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, in cui vengono stabiliti, tra l’altro, i requisiti tecnico-strutturali dei locali. Tali prescrizioni sono state poi integrate dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, (recepimento della Direttiva 93/43 CEE) che introduce l’applicazione dell’autocontrollo alimentare (HACCP), come strumento di gestione della qualità dei processi. In particolare, nell’allegato, sono descritte le caratteristiche generali e specifiche dei locali, che sono riportate qui di seguito: Capitolo I – Requisiti generali per i locali omissis 5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da permettere un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere puliti e sostituiti. 15