Il divieto di fumare

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Il divieto di fumare
Il divieto di fumare
Soluzioni progettuali per gli impianti
Controllo ufficiale, obblighi dell’installatore e garanzie
per il committente
Nel CD Rom: relazioni tecniche, modulistica,
esempi pratici e normativa
Aleandro D’Angeli
Bruno Gilardi
Dal 10 gennaio 2005 l'Italia è diventato un paese “no smoking”. Con l'arrivo del cosiddetto decreto-Sirchia le
norme relative al divieto di fumo diventano molto più rigorose. Le sigarette sono state di fatto bandite in tutti gli
uffici, locali pubblici e nei luoghi di lavoro. Il fumo sarà permesso solo in determinati ambienti che dovranno però
rispettare precisi requisiti fissati dalla legge. Un'operazione che comporta una serie di problemi per le molteplici categorie di imprenditori coinvolte e, in particolare, per i gestori di locali pubblici. Di qui l'importanza di questo testo che è stato realizzato con la collaborazione dell'Unitep (Unione Italiana Tecnici della Prevenzione) e che
fornisce un vero e proprio vademecum per essere in regola con le nuove norme.
La progettazione, l'installazione, la verifica ed il collaudo degli impianti aeraulici, necessari per i locali riservati
ai fumatori, devono infatti essere eseguiti rispettando il combinato disposto di norme, verticali e orizzontali, in
materia di igiene degli ambienti, di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi. Molto utili gli esempi pratici e soprattutto l'ampia modulistica contenuta nel testo e nel CD che comprende le
relazioni tecnico-descrittive, la dichiarazione di corretta posa in opera, il certificato di collaudo, quelli di verifica e manutenzione, il modulo di rilevazione dei parametri microclimatici, la lista di controllo sull'idoneità dei
locali, ecc. In conclusione, un testo da non perdere per i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale, per i responsabili delle aziende e per tutti i professionisti che offrono servizi di consulenza.
QUADERNI
per la progettazione
PREMESSA
Negli ultimi anni sono aumentate la sensibilità e l’attenzione, da parte
dell’opinione pubblica in generale e del legislatore in particolare, nei riguardi
delle problematiche legate alla salubrità dell’aria in ambienti confinati e delle
patologie correlate all’abitudine, o meglio al “vizio”, di fumare, evidenziate
dalle accresciute conoscenze della ricerca clinica ed epidemiologica.
Numerosi studi, inoltre, hanno purtroppo dimostrato la gravità dei danni
alla salute provocati dall’assorbimento del fumo cosiddetto “ambientale”, con
il quale si trovano a convivere, in condizioni di vita o di lavoro, molti non fumatori.
Si può affermare, peraltro, che l’evoluzione tecnologica attuale degli
impianti di condizionamento, depurazione e ventilazione dell’aria offre
migliori possibilità di intervento, consentendo a fumatori e non fumatori di convivere.
Occorre comunque considerare che la progettazione, l’installazione, la
verifica ed il collaudo di tale tipo di impianti, deve essere eseguita rispettando
il combinato disposto di norme, verticali e orizzontali, in materia di igiene
degli ambienti, di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.
Tenuta in debito conto la complessità degli interventi tecnici necessari,
imprenditori, progettisti e installatori devono impegnarsi, con opportuni investimenti e capacità, per realizzare nuovi esercizi di ristorazione o per adeguare quelli già in attività entro il 10 gennaio 2005, in ottemperanza a quanto
disposto dalla Legge 16/1/2003, n. 3. e dal suo regolamento di attuazione.
Il ministro Sirchia, nel 2003, ha precisato che “il provvedimento a favore
delle persone che non fumano non è una legge antiproibizionista” e, quindi,
“non vuole influire sui comportamenti di coloro che fumano”. Il ministro ha inoltre sottolineato come i gestori di locali pubblici (ristoranti e bar) abbiano a
disposizione un anno di tempo per adeguare i loro impianti “se ritengono di
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dover attrezzare dei locali per i fumatori”, aspetto che, sottolinea Sirchia, “non
è necessario, non è obbligatorio”, mentre è assolutamente doveroso che i locali
“mettano a disposizione spazi dove non si fuma”.
Sono stati presi in considerazione, nella presente trattazione, i diversi problemi che i committenti, i progettisti, gli installatori ed i controllori devono
affrontare e risolvere, in fase di progettazione, esecuzione e controllo, nella
predisposizione degli impianti aeraulici nei “locali per fumatori” dei pubblici
esercizi; in particolare sono state analizzate e calcolate le caratteristiche delle
strutture e degli impianti aeraulici delle sale riservate ai fumatori di un ristorante ubicato all’interno di un albergo.
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IL DIVIETO DI FUMARE
CAPITOLO 1
1.1
QUADERNI
per la progettazione
IMPIANTI AERAULICI - REQUISITI
Approccio sistematico e multidisciplinare
Dopo un lungo percorso, è stata varata la nuova legge riguardante il divieto di fumare. Nel supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del
20/1/2003 è stata pubblicata, infatti, la Legge 16/1/2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.
All’interno di tale provvedimento è stato inserito un articolo, che vieta di fumare in tutti i locali chiusi, compresi i locali dei pubblici esercizi ed i luoghi di
lavoro.
Come accade di sovente però, anche la legge in questione che introduce
profonde innovazioni negli ambiente di vita e di lavoro, va ad impattare, senza
coordinarsi, con le altre innumerevoli disposizioni in materia di sicurezza degli
alimenti, dei lavoratori, di prevenzione incendi e di edilizia.
L’imprenditore, in generale, nella necessità di rispettare le nuove disposizioni di legge, ed il progettista, in particolare, per far realizzare un impianto aeraulico con quelle caratteristiche tecniche, indicate nel regolamento di
attuazione, dovranno tenere conto di tutte le altre normative vigenti, come già
detto, in conflitto tra loro e difficilmente conciliabili. Nei paragrafi seguenti
prenderemo in esame le varie disposizioni di legge sopra menzionale.
1.1.1
La Legge 46/90 ed il suo regolamento di esecuzione
E’ opportuno inizialmente puntualizzare come la Legge 5 marzo 1990, n.
46 (Norme per la sicurezza degli impianti), all’articolo 1 - ambito di applicazione, stabilisca che sono soggetti all’applicazione della stessa, per gli edifici
adibiti:
●
ad uso civile, gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento
e climatizzazione, idrosanitari, di trasporto ed utilizzazione di gas, di sollevamento e di protezione antincendio.
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●
ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, solo gli
impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza
degli impianti), chiarisce poi che per edifici ad uso civile, ai fini del citato art.1
della legge 5 marzo 1990, n. 46, si intendono le unità immobiliari o la parte
di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone
giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
I diversi tipi di impianti aeraulici possono, funzionalmente, essere classificati in quelli:
a) destinati al benessere delle persone, installati in ambienti chiusi
●
in edifici di tipo civile (soggetti alla 46/90);
●
in edifici adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri
usi (non soggetti alla 46/90);
b) destinati a scopi diversi, quali ad esempio la conservazione dei prodotti
deteriorabili o la realizzazione di condizioni adatte per particolari lavorazioni industriali (impianti di processo), o per particolari esigenze di sicurezza;
c) realizzati per la climatizzazione invernale negli edifici adibiti ad attività
industriale ed artigianale;
d) destinati al solo riscaldamento invernale e raffrescamento estivo, senza
immissione meccanica di aria esterna.
Questo fatto determina una differente procedura che committenti, ditte installatrici e collaudatori devono seguire nella realizzazione degli impianti aeraulici, a seconda che siano soggetti o meno alla Legge 46/90. Tale procedura
è sinteticamente descritta nel diagramma di flusso seguente.
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IL DIVIETO DI FUMARE
QUADERNI
per la progettazione
IMPIANTI AERAULICI
Art. 1 lett. c) Legge 46/90
L’impianto
deve essere installato
in un edificio civile?
SI
NO
(art. 1 D.P.R. 447/91)
La potenzialità
frigorifera è superiore
a 40.000 frg/ora?
NO
Relazione tecnico-illustrativa facente parte
del progetto offerta
(Norma UNI 10339)
SI
art. 4, lett.e) D.P.R. 447/91
Obbligo di redazione del Progetto
da parte di Professionista Abilitato
Esecuzione dei lavori
art. 6, Legge 46/90
Rilascio Certificato
di Regolare Esecuzione
Esecuzione dei lavori
Rilascio Dichiarazione
di Conformità
Istruzioni per l’uso
(art. 9 Legge 46/90)
Istruzioni per l’uso
Elenco dei pezzi di ricambio
Elenco dei pezzi di ricambio
NO
NO
L’edificio è in possesso
del certificato di Abilità
SI
Entro 30 giorni dalla conclusione dei
lavori, depositare presso il Comune la
Dichiarazione di Conformità, o il
collaudo ove previsto.
Allegare la Dichiarazione di Conformità,
o il collado ove previsto, alla richiesta
di Abitabilità o Agibilità
Richiesta
di Collaudo da parte
del Committente?
SI
Collaudo da parte
di Professionista Abilitato
(art. 13 Legge 46/90)
NO
E’ previsto
il Collaudo?
SI
(art. 14 Legge 46/90
Eseguiti gli accertamenti, il rilascio di collaudo,
viene emesso da Comuni, ASL, VVF, o ISPESL,
entro 3 mesi dalla richiesta
(art. 14 Legge 46/90)
STOP
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1.1.2
Le Norme UNI, la regola dell’arte
– La Norma UNI 10339
Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, regolamento
d’attuazione della Legge 46/90, si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale solo i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle
guide UNI e CEI.
Per gli impianti aeraulici ai fini di benessere, destinati al benessere delle
persone, installati in ambienti chiusi, la norma di riferimento è la UNI CTI
10339 che, ne definisce i requisiti minimi ed i valori delle grandezze di riferimento durante il funzionamento, ne individua gli elementi che il committente
deve indicare nella richiesta di offerta e quelli che il fornitore deve elencare nella presentazione dell’offerta, i documenti per l’ordinazione e le condizioni da
rispettare nel corso della fornitura degli impianti.
1.1.3
IL D.Lgs. 626/94, il D.Lgs. 277/91:
la tutela della salute dei lavoratori
Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242, fornisce
puntuali indicazioni sulle caratteristiche e sulla tipologia degli ambienti di lavoro e delle attrezzature.
In particolare, l’art. 33 ha sostituito l’art. 9 del Decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con il seguente:
Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi)
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei
metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori,
essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta
con impianti di aerazione.
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre
mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato
da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare
la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non
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IL DIVIETO DI FUMARE
siano esposti a correnti d’aria fastidiose.
QUADERNI
per la progettazione
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori, dovuto all’inquinamento
dell’aria respirata, deve essere eliminato rapidamente.
L’utilizzo, indispensabile, di impianti di aerazione meccanica può, però,
produrre ricadute negative nel campo dell’inquinamento acustico ambientale
esterno (necessità di installare motori, ventilatori, centrali di trattamento
dell’aria), ed in quello dell’esposizione al rumore degli addetti alle lavorazioni
di cucina.
Rilievi fonometrici si renderanno pertanto necessari per la tutela della salute
degli addetti a tali operazioni, nei confronti dei quali applicare, eventualmente, le misure preventive e protettive previste dal D.L. n. 277 del 15 agosto 1991
– “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro”.
1.1.4
Il D.Lgs. 155/97: l’igiene dei locali e degli alimenti
Le attività dove si effettua manipolazione di sostanze alimentari sono regolamentate dalla Legge 30 aprile 1982, n. 283 – “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” e dal suo
regolamento di esecuzione, il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, in cui vengono
stabiliti, tra l’altro, i requisiti tecnico-strutturali dei locali.
Tali prescrizioni sono state poi integrate dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n.
155, (recepimento della Direttiva 93/43 CEE) che introduce l’applicazione
dell’autocontrollo alimentare (HACCP), come strumento di gestione della qualità dei processi. In particolare, nell’allegato, sono descritte le caratteristiche
generali e specifiche dei locali, che sono riportate qui di seguito:
Capitolo I – Requisiti generali per i locali
omissis
5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una
zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da permettere un
accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere puliti e sostituiti.
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