Linee Guida per la valutazione ex-ante
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Linee Guida per la valutazione ex-ante
Linee Guida per la valutazione ex-ante Traduzione non ufficiale del documento della Commissione Europea, Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana e Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Inclusione. Per la versione ufficiale fare riferimento al testo originale in inglese. Traduzione a cura del Progetto PON FSE “Supporto alla Transnazionalità - 2012-2014” 1 COMMISSIONE EUROPEA Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Inclusione Periodo di programmazione 2014-2020 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA POLITICA DI COESIONE EUROPEA Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Fondo Sociale Europeo Fondo di Coesione Linee Guida per la valutazione ex-ante Il presente documento è stato redatto dalla Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana e dalla Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Inclusione sulla base delle proposte di Regolamento adottate dalla Commissione Europea il 6 ottobre 2011. Gennaio 2013 2 Sommario 1. COMPONENTI DELLA VALUTAZIONE EX-ANTE 4 1.1. Strategia del programma 4 1.1.1. Coerenza degli obiettivi del programma 4 1.1.2. Coerenza 6 1.1.3. Connessione tra le azioni sostenute, gli effetti e i risultati attesi 7 1.1.4. Principi orizzontali 9 1.2. Indicatori, monitoraggio e valutazione 10 1.2.1. Pertinenza e chiarezza degli indicatori del programma proposto 10 1.2.2. Quantificazione dei valori target e di riferimento 13 1.2.3. Idoneità delle tappe fondamentali 13 1.2.4. Capacità amministrativa, procedure di raccolta dati e valutazione 14 1.3. Coerenza della dotazione finanziaria 16 1.4. Contributo alla strategia Europa 2020 17 1.5. Valutazione ambientale strategica 17 2. PROCESSO DELLA VALUTAZIONE EX-ANTE 18 2.1. Tempistica 18 2.2. Un processo interattivo e iterativo 19 2.3. Partenariato e governance multi-livello 19 2.4. Un processo indipendente 20 2.5. Principio di proporzionalità 20 2.6. Quali sono i requisiti richiesti per i valutatori? 21 2.7. Quale metodo? 21 2.8. Finanziamento della valutazione 21 2.9. Relazione finale e pubblicazione 22 ALLEGATO 1: VALUTAZIONE EX-ANTE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 23 ALLEGATO 2: LINK AI DOCUMENTI UTILI 29 3 INTRODUZIONE Il presente documento di orientamento si rivolge alle autorità nazionali e regionali incaricate della preparazione dei programmi di politica di coesione per il periodo 2014-2020, oltre a rappresentare una guida per gli enti valutatori. Il regolamento sulle disposizioni comuni (Articolo 48) prevede una valutazione ex-ante per ciascun programma al fine di migliorare la qualità del progetto. Dette valutazioni vanno inviate insieme alle proposte del programma ai dipartimenti della Commissione, che li esamineranno al momento della valutazione, prima che tali programmi vengano adottati (Articolo 25). Il presente documento di orientamento chiarisce le componenti e il processo della valutazione ex-ante, illustrando i requisiti che il Regolamento sulle Disposizioni Comuni (RDC) stabilisce debbano essere osservati sia nelle valutazioni stesse sia da parte delle autorità nazionali e regionali che redigono i programmi. Il documento si applica ai programmi finanziati dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione, programmi che possono essere nazionali, regionali o multiregionali e combinare i diversi fondi in base all’assetto istituzionale e alle politiche di ciascuno Stato membro. Per gli altri fondi cui l’RDC va ad applicarsi (il FEASR e il FEAMP), i requisiti per le valutazioni ex-ante verranno dettagliati mediante regolamenti attuativi1. La politica di coesione per il periodo 2014-2040 deve essere fortemente orientata verso il risultato, al fine di contribuire alla strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (strategia Europa 2020). Pertanto la regolamentazione accresce l’importanza di programmi ben definiti che tengano in considerazione bisogni europei, nazionali e regionali, e che siano focalizzati sui risultati da raggiungere. Il ruolo della valutazione ex-ante risulta dunque rafforzato nel nuovo periodo di programmazione, sia garantendo che i programmi operativi esprimano con chiarezza la loro logica di intervento, dimostrando il proprio contributo alla strategia Europa 2020, sia aiutando la messa in atto di efficaci sistemi di monitoraggio che soddisfino i requisiti di valutazione. Le raccomandazioni in essa contenute dovrebbero essere chiare, basate sui fatti e adeguate alle particolari necessità dei programmi. Laddove sorgano particolari necessità, la Commissione incoraggia la futura Autorità di Gestione a chiedere ai valutatori ex-ante di prendere in considerazione anche aspetti diversi rispetto a quelli menzionati nel presente documento. Sebbene la valutazione ex-ante debba considerarsi un utile strumento di sostegno e le raccomandazioni dei valutatori vadano prese in seria considerazione, la responsabilità ultima della concezione di un efficace programma operativo rimane in capo alla futura autorità di gestione. 1 Articoli 83(1) del Regolamento FEASR e 139(1) del Regolamento FEAMP 4 1. COMPONENTI DELLA VALUTAZIONE EX-ANTE Nell’Articolo 48(3) del regolamento sulle disposizioni comuni vengono elencati i diversi elementi dei programmi operativi che vanno tenuti in considerazione nella valutazione ex-ante; la presente guida ne illustra i requisiti e fornisce le raccomandazioni su come affrontarli. La Commissione incoraggia come buona prassi l’incorporazione in ogni fase del processo di quanto appreso dalle precedenti analisi o valutazioni (per es. valutazioni in itinere, valutazioni ex post del periodo 2000-2006, valutazioni o studi tematici effettuati al di fuori dei fondi strutturali o campi di intervento analoghi). La valutazione ex-ante deve incentrarsi su cinque aspetti: - Strategia del programma - Indicatori, monitoraggio e valutazione - Coerenza della dotazione finanziaria - Contributo alla strategia Europa 2020 - Valutazione ambientale strategica 1.1. Strategia del programma 1.1.1. Coerenza degli obiettivi del programma Nel considerare la strategia proposta, i valutatori dovrebbero focalizzarsi su “la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il Quadro Strategico Comune, il Contratto di Partenariato e le raccomandazioni specifiche per paese di cui all'Articolo 121, paragrafo 2, del Trattato, e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'Articolo 148, paragrafo 4, del trattato” come previsto dall’Articolo 48(3)(d) dell’RDC. Nel contesto della programmazione per il periodo 2014-2020, per coerenza si intende l’allineamento degli obiettivi specifici del programma con le sfide e le esigenze individuate in relazione alla strategia Europa 2020, e che venga loro attribuito il giusto peso nell’ambito del programma. I valutatori ex-ante dovrebbero dunque analizzare: - se le sfide e le esigenze individuate a livello nazionale o regionale sono in linea con i fini e gli obiettivi Europa 2020, con le raccomandazioni del Consiglio e con i Programmi Nazionali di Riforma; - se le priorità di investimento e i rispettivi obiettivi specifici riflettono in maniera coerente dette sfide ed esigenze (Articolo 48(3)(d) RDC). 5 - in particolare per i programmi del FESR, se le principali sfide territoriali per le aree urbane, rurali, costiere e peschiere, così come per le aree con particolari caratteristiche territoriali, sono state analizzate e prese in considerazione nella strategia (Articolo 11 RDC). • Sfide e necessità in relazione agli obiettivi di Europa 2020 Al momento di valutare le sfide e le necessità individuate dal programma, i valutatori dovrebbero attingere alle proprie conoscenze, a sintesi narrative (incluse le relazioni delle valutazioni) e a qualsiasi altra analisi disponibile, basando altresì il proprio giudizio sull’“analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo” contenuta nel Contratto di Partenariato (Articolo 14(a)(i) RDC) e sul Quadro Strategico Comune. Dovrebbero inoltre prendere in esame la prioritarizzazione delle sfide e dei fabbisogni individuati, e, se opportuno, suggerire delle modifiche. Per i programmi nazionali e regionali, i valutatori dovrebbero innanzi tutto basare le proprie stime sul Programma Nazionale di Riforma, sulle raccomandazioni specifiche per paese e sulle analisi effettuate nel contesto del semestre europeo. Con riferimento al FESR, nella fase di progettazione di un programma settoriale nazionale (che ad esempio abbia a che fare con innovazione, trasporti o ambiente), i valutatori ex-ante dovrebbero verificare che gli obiettivi dello stesso siano integrati da una specifica analisi settoriale, che tenga conto anche delle priorità territoriali delineate nel Contratto di Partenariato (Articolo 14(b)(ii) RDC). I programmi regionali dovrebbero contribuire alle strategie nazionali volte al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, prendendo in considerazione le circostanze e le necessità regionali specifiche, motivo per cui i documenti cui si è fatto riferimento al paragrafo precedente rappresentano una guida anche per le analisi regionali. A livello regionale, tuttavia, le particolari sfide e necessità potrebbero essere più o meno accentuate rispetto a quanto illustrato nei presenti documenti. Al fine di valutare il livello di coerenza di un programma regionale con le strategie europee e nazionali, il valutatore ex-ante deve dunque considerare anche il contesto regionale. Se, ad esempio, una raccomandazione specifica per un determinato paese fissa tra gli obiettivi la riduzione dal 25% al 15% della dispersione scolastica su scala nazionale, una regione con un tasso del 35% dovrà indicare tra le sfide quella della dispersione e fronteggiarla con un’azione regionale a valere sul FSE (e se possibile sul FESR), mentre per una regione con un tasso di dispersione scolastica del 5%, quanto sopra potrebbe non rappresentare una sfida specifica. Con riferimento ai programmi regionali sul FESR, le sfide e le necessità individuate nei documenti di cui sopra non saranno, in gran parte dei casi, abbastanza specifiche da adattarsi alle necessità regionali. Poniamo che un Programma Nazionale di Riforma faccia riferimento allo sviluppo delle capacità delle università: questo andrebbe tradotto in misure solo in quelle regioni in cui il livello di capacità di questi enti sia vissuto come un ostacolo allo sviluppo delle attività di innovazione, anche tenuto conto della capacità di assorbimento delle innovazioni da parte delle imprese regionali. Ove necessario, si dovranno prendere in esame anche le sfide e le necessità specifiche di aree sub-regionali e funzionali o di alcuni gruppi target, come ad esempio le difficoltà particolari che potrebbero presentarsi in aree rurali o urbane coperte dal programma, 6 ostacolandone lo sviluppo e impedendo un loro contributo alla strategia Europa 2020. Tipologie specifiche di sfide riguardano anche quelle aree geografiche più povere o i gruppi target a massimo rischio di discriminazione o esclusione. I valutatori dovrebbero prestare particolare attenzione sia alle motivazioni sottostanti alle specifiche sfide o necessità a livello regionale che divergono da quelle nazionali, sia ai fatti a supporto delle stesse. La valutazione ex-ante dovrebbe anche verificare se nell’identificazione delle necessità e delle sfide si è tenuto conto o meno dei principi orizzontali, ossia l’uguaglianza tra uomini e donne, la non discriminazione e lo sviluppo sostenibile (si veda il punto 1.1.4). • Coerenza degli obiettivi del programma con le sfide e le necessità I valutatori ex-ante verificheranno che le sfide e le necessità individuate siano state coerentemente tradotte negli obiettivi del programma operativo, ossia gli obiettivi tematici, le priorità di investimento e i rispettivi obiettivi specifici, e che alle stesse sia dato il giusto peso nell’ambito delle priorità di investimento; gli obiettivi specifici dovrebbero inoltre essere sufficientemente precisi da dimostrare la modalità con cui il programma, nel rispondere a sfide e necessità di livello nazionale o regionale, intende contribuire alla strategia Europa 2020. Viste le limitate risorse finanziarie e la necessità di produrre risultati, il sostegno da parte dei fondi strutturali dovrebbe essere concentrato (Articolo 16 RDC), intendendo con questo che le scelte dovranno essere fatte in base alle sfide e alle esigenze cui il programma vuole rispondere. Tuttavia, se dalla strategia del programma dovessero escludersi importanti sfide o necessità, i valutatori dovrebbero esaminarne le motivazioni. Per fare ciò dovranno altresì includere l’analisi di quali interventi o politiche nazionali o regionali sono stati ideati per affrontare queste sfide o rispondere a questi bisogni. In caso si riveli necessario per fondare (e valutare) la scelta delle priorità di investimento e gli obiettivi specifici, i valutatori ex-ante possono raccomandare analisi complementari alle autorità nazionali o regionali. 1.1.2. Coerenza La valutazione ex-ante dovrebbe analizzare “la coerenza interna del programma o delle attività proposte e il rapporto con altri strumenti pertinenti” (coerenza esterna) (Articolo 48 (3)(b) RDC). • Coerenza interna I valutatori dovrebbero analizzare la relazione che sussiste sia tra gli obiettivi specifici di ciascun asse prioritario sia tra gli obiettivi specifici dei differenti assi, verificando inoltre l’avvenuta individuazione delle complementarietà e delle potenziali sinergie. Ad esempio, dovrebbero segnalare l’eventuale mancanza di coerenza di un programma che dedica un 7 asse al miglioramento delle infrastrutture ambientali con l’obiettivo dichiarato di sviluppare le attività turistiche senza tuttavia sostenere lo sviluppo delle infrastrutture o dei servizi turistici in un qualsiasi altro asse; o ancora, dovrebbero chiarire le potenziali sinergie tra, poniamo, un asse che sostiene lo sviluppo di reti a banda larga per incrementare l’interesse verso aree isolate e un asse a sostegno di attività innovative in una certa regione. I valutatori dovrebbero inoltre determinare la coerenza tra la strategia di sviluppo di un territorio coperto dagli ITI 2 e gli obiettivi specifici di ciascun asse prioritario che vi contribuisce. Nei programmi plurifondo, i valutatori dovrebbero stabilire se il programma propone idonei meccanismi di coordinamento al fine di garantire la massima efficienza nel raggiungimento dei risultati previsti. • Rapporto con altri strumenti pertinenti I valutatori dovrebbero determinare la coerenza del programma con altri strumenti pertinenti a livello regionale, nazionale e della UE. Da un lato, attraverso le analisi del contributo del programma ad altre strategie e politiche (Strategie europee, nazionali e regionali, tra cui quelle di specializzazione intelligente, strategia nazionale di inclusione dei rom, Horizon 2020, strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi 3 ) e, dall’altro, verificando se il programma tiene conto dell’influenza di altri programmi e politiche (compresi altri programmi QSC) sui risultati attesi. La valutazione ex-ante dovrebbe stimare in che modo il programma giustifica il proprio ruolo nel quadro dei diversi interventi. 1.1.3. Connessione tra le azioni sostenute, gli effetti e i risultati attesi La valutazione ex-ante dovrebbe valutare la logica di intervento del programma e di ciascun asse prioritario, logica che dovrebbe partire dai cambiamenti che il programma intende apportare nello Stato membro o regione; detto cambiamento (o risultato previsto) andrebbe raggiunto mediante operazioni che portino dei risultati. È buona prassi l’utilizzo di un quadro logico per chiarire la logica di intervento alla base di ogni priorità di investimento o asse prioritario. Una tale rappresentazione stilizzata dimostra i legami causali fra le diverse azioni, i risultati pianificati e quelli previsti, contribuendo altresì alla costruzione di una visione condivisa degli obiettivi del programma e del tipo di interventi volti al loro raggiungimento all’interno del partenariato. Lo sviluppo può avvenire a opera del responsabile della programmazione, del valutatore o di entrambi in stretta collaborazione. 2 L’ITI (investimento territoriale integrato) è uno strumento che permette agli Stati membri di attingere a finanziamenti da diversi assi prioritari di uno o più programmi operativi al fine di assicurare l’implementazione di una strategia integrata per un territorio specifico, gestito da organismi intermedi (autorità locali o municipali, organismi di sviluppo regionale o organizzazione non governative (Articolo 99 RDC). 3 Per le strategie di specializzazione intelligente e di inclusione dei rom, si veda l’allegato IV sulla condizionalità e la guida alle strategie di innovazione regionale per la specializzazione intelligente ; per Horizon 2020 e le strategie macroregionali si veda la comunicazione QSC. 8 Rispetto ai regolamenti attuali, quelli proposti richiedono una descrizione più dettagliata delle azioni pianificate e della modalità in cui condurranno a dei risultati. I valutatori ex-ante dovrebbero determinare “in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi” (Articolo 48 (3)(f) RDC), “la motivazione della forma di sostegno proposta” (Articolo 48 (3)(h) RDC) e le azioni da sostenere (Articolo 87 (2)(b)(iii)). L’analisi dovrebbe basarsi su sintesi narrative come ad esempio ricerche, dati empirici (per es. risultati di un progetto pilota) e risultati valutativi disponibili da periodi di programmazione precedenti e correnti e da altri programmi finanziati a livello nazionale o regionale. I valutatori dovrebbero rivedere la descrizione delle azioni da sostenere in ogni asse prioritario “inclusa l'individuazione dei principali gruppi destinatari, dei territori specifici oggetto dell'intervento e dei tipi di beneficiari, se del caso, e dell'uso programmato degli strumenti finanziari” (Articolo 87(2)(b)(iii) RDC). Nel farlo, dovrebbero tenere conto dell’elenco (non esaustivo) delle azioni chiave fornito dal Quadro Strategico Comune. I valutatori ex-ante dovrebbero esaminare i legami causali fra le azioni proposte, gli effetti che ne scaturiscono e i risultati previsti. La questione è se queste azioni porteranno o meno ai risultati attesi e se questi ultimi condurranno al raggiungimento degli obiettivi e in quale misura. I valutatori dovrebbero inoltre verificare l’eventuale individuazione di fattori esterni che potrebbero influenzare il raggiungimento degli obiettivi previsti (per es. politica nazionale, trend economico, cambiamenti nella competitività regionale, ecc.). La Commissione esorta i valutatori a verificare che la teoria alla base della politica sottostante alla logica del programma si fondi sui fatti (esperienze, valutazioni o studi precedenti), ossia che il programma documenti come le azioni pianificate porteranno al raggiungimento degli obiettivi previsti. In caso contrario, i valutatori dovrebbero verificare l’esistenza di altri risultati (o azioni) possibili per aumentare la probabilità di (o rivelarsi più efficaci nel) raggiungere gli obiettivi (o i risultati). Se così fosse, dovrebbero proporre, sulla base dei fatti, altre azioni da sostenere. La valutazione ex-ante dovrebbe prendere in esame la pertinenza delle azioni rivolte alle necessità di territori specifici, comprese le aree con caratteristiche territoriali particolari. Una volta che gli approcci territoriali integrati sono stati pianificati, i valutatori ex-ante dovrebbero valutarne l’adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi specifici, esaminando in particolare gli accordi attuativi per lo sviluppo locale guidato dalla comunità o eventualmente l’uso pianificato di strumenti quali gli investimenti territoriali integrati (Articolo 87 (2)(c)). Al contempo, i valutatori dovrebbero analizzare la pertinenza delle azioni per rispondere “alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi target a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate” (Articolo 87(2)(d)), analizzando in ambo i casi in che misura dette azioni contribuiscono agli approcci integrati stabiliti nel Contratto di Partenariato (Articolo 14(b)(c) RDC). La valutazione ex-ante dovrebbe altresì valutare la motivazione delle forme di sostegno proposte, che possono essere sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi (Articolo 56 RDC), forme che dovrebbero essere correlate alla tipologia di beneficiario e agli obiettivi specifici del programma e che andrebbero scelte basandosi su un’analisi dei problemi cui il sostegno è indirizzato. Poniamo che si sia individuata una necessità nella mancanza di credito alle aziende da parte delle banche: il programmatore e il valutatore devono considerare forme diverse di sostegno finanziario e valutare quale sia la più adatta; per le micro imprese e per l’avvio di 9 attività di ricerca, una sovvenzione potrebbe rivelarsi più adatta di un finanziamento, mentre il capitale di rischio potrebbe rispondere maggiormente alle esigenze di start-up innovative. I valutatori dovrebbero inoltre analizzare se i grandi progetti (Articolo 90), quando pianificati, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del programma. Sulla base di tale valutazione, il valutatore dovrebbe considerare se sia più probabile raggiungere i risultati previsti, e dunque gli obiettivi specifici del programma, tramite una combinazione alternativa di azioni. 1.1.4. Principi orizzontali Secondo l’Articolo 48 (3)(1-m) dell’RDC, il valutatore ex-ante deve valutare “l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, impedire la discriminazione e promuovere lo sviluppo sostenibile”. Gli articoli 7 e 8 dell’RDC delineano il contenuto di questi tre principi orizzontali, mentre l’Articolo 87(3) dell’RDC espone requisiti più precisi per i programmi, che dovrebbero essere presi in considerazione dai valutatori ex-ante. L’implementazione dei fondi del QSC dovrebbe mirare sia a eliminare le disuguaglianze sia a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne, oltre che combattere la discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale. L’Articolo 7 dell'RDC specifica che l’uguaglianza tra uomini e donne e l’integrazione della prospettiva di genere devono essere promosse nella preparazione e nell'attuazione dei programmi, mentre è necessario evitare qualsiasi discriminazione di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale sia durante la preparazione sia nel corso dell’attuazione dei programmi. Per quanto concerne l’uguaglianza tra uomini e donne, entrambi gli articoli 7 e 87(3)(iii) riflettono l’approccio duale di adeguata definizione: servono sia azioni specifiche sia l'integrazione della prospettiva di genere. La valutazione ex-ante dovrebbe valutare in che modo l'obiettivo di promuovere l’uguaglianza sia stato preso in considerazione nella preparazione del programma. Ad esempio: nell’analisi socio-economica si è tenuto conto della prospettiva di genere? Esistono prove che i temi legati al genere sono stati esplicitamente presi in considerazione in fase di progettazione del programma? Sono stati consultati gli organismi/organizzazioni per la parità e altri stakeholder? La valutazione ex-ante dovrebbe quindi valutare la descrizione del contributo del programma alla promozione della parità di genere e, se del caso, le modalità previste per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma ed operativo, contributo che, piuttosto che essere descritto in termini generali, andrebbe spiegato nel dettaglio: gli obiettivi fissati sono chiari? Sono state previste iniziative specifiche? Per quanto riguarda le modalità specifiche, la valutazione ex-ante dovrebbe verificare se nei processi di attuazione, monitoraggio e valutazione i documenti di programmazione contengono adeguate disposizioni per il principio di uguaglianza di genere. Per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni, la valutazione ex-ante dovrebbe valutare la descrizione di azioni specifiche nelle fasi di preparazione, 10 progettazione e attuazione del programma. Ad esempio: cosa si è fatto per mettere in collegamento le parti interessate nell’identificazione delle sfide/necessità, nella definizione degli obiettivi, nella decisione sull’assegnazione delle risorse e nella selezione delle azioni da sostenere? Quali sono le previsioni in relazione all'accesso al finanziamento? Sono stati formulati precisi requisiti per garantire l’accessibilità ai disabili? In allegato alla proposta di ogni programma nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", gli Stati membri devono presentare un parere degli organismi nazionali di parità, in relazione sia all’uguaglianza tra uomini e donne sia alla prevenzione della discriminazione (Articolo 87 (3)(iii) RDC). I valutatori ex-ante dovrebbero prendere in esame quanto è stato fatto per soddisfare tale requisito. A livello regionale, potrebbe rivelarsi utile anche la consultazione di altri organismi/organizzazioni. Per quanto riguarda il principio trasversale di sviluppo sostenibile definito dagli articoli 8 e 87 (3)(i) dell’RDC 4 , il valutatore dovrebbe verificarne l’integrazione nella fase di preparazione, attuazione e sorveglianza del programma, selezione delle operazioni compresa (ossia progetti, contratti, azioni o gruppi di progetti come definiti dall’Articolo 2(7) RDC). 1.2. Indicatori, monitoraggio e valutazione L’Articolo 24(3) dell’RDC relativo al contenuto dei programmi operativi prevede che ogni asse prioritario "stabilisca indicatori che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per il monitoraggio, la valutazione e la verifica dei risultati”. Gli indicatori comprenderanno gli indicatori comuni, come stabilito dalle norme specifiche di ciascun Fondo. Con l’aumento dell’attenzione dedicata ai risultati nel periodo di programmazione 2014 – 2020, l’individuazione di indicatori e le modalità per il monitoraggio e la raccolta dei dati acquistano maggiore importanza. In particolare, i valutatori dovrebbero verificare se gli indicatori di risultato riflettono o meno i più importanti effetti attesi delle priorità del programma e, qualora siano stati pianificati approcci integrati in merito allo sviluppo territoriale di aree urbane, rurali, costiere e peschiere e di aree con specifiche caratteristiche, valutare se il sistema di monitoraggio agevolerà o meno la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati (Articoli 28 e 87(2)(c)(ii) RDC). 1.2.1. Pertinenza e chiarezza degli indicatori del programma proposto L’Articolo 48(3)(e) del RDC stabilisce che la valutazione ex-ante consideri “la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto”. 4 “i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei e adattamento ai cambiamenti climatici, resilienza alle catastrofi e di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni”. 11 • Pertinenza Gli indicatori sono pertinenti quando riflettono le operazioni e gli obiettivi degli assi prioritari. Quelli di risultato forniscono informazioni sui progressi rispetto al cambiamento che il programma intende apportare agli Stati membri o alla regione. Ciascun asse prioritario dovrebbe comprendere almeno un indicatore di risultato. Affinché tali indicatori siano pertinenti è necessario che rappresentino una ricaduta della politica settoriale5, ossia che il loro valore sia influenzato nel modo più diretto possibile dalle azioni finanziate nell’ambito dell’asse prioritario. E’ importante notare come la reattività alla politica dipende in gran parte dalla qualità della logica di intervento. Gli indicatori di risultato dovrebbero essere rilevanti rispetto al principale cambiamento atteso. Il cambiamento perseguito da un programma può essere a breve o lungo termine, a seconda dell’attività sostenuta e della logica di intervento. Ad esempio, sebbene l’obiettivo del sostegno del FESR all’innovazione e quello del sostegno FSE alle persone inattive può essere quello di promuovere l’occupazione, per il programma FESR si verificherebbe sul lungo periodo, talvolta oltre la durata del programma, mentre per il programma FSE l’effetto si manifesterebbe nel corso del programma stesso. Nei programmi FESR, gli indicatori di risultato possono essere concepiti per valutare i progressi rispetto a tale obiettivo, concentrandosi sulle fasi intermedie nella logica di intervento, come ad esempio sull’aumento della percentuale di PMI innovative che collaborano con altre in uno specifico settore o del numero di richieste di brevetti regionali rivolte all’Ufficio Brevetti Europeo. Per i programmi FSE, gli indicatori di risultato comuni si concentrano sui risultati immediati (subito dopo il sostegno) e di lungo periodo (6 mesi dalla sua interruzione). Gli Stati membri possono decidere di fissare degli indicatori di risultato specifici del programma, che sortiscano effetti per un periodo più esteso rispetto a quanto previsto dagli indicatori comuni dell’FSE, fino a protendersi ben oltre la durata del programma stesso. Tabella: Esempi di indicatori di prodotto e di risultato nei programmi FESR e FSE FESR Intervento Indicatore di prodotto Indicatore di risultato Servizi incubatore di impresa per le nuove imprese Numero di nuove imprese incubate Aumento della nuove imprese nelle statistiche regionali Aumento dell’occupazione nelle imprese giovani (3 anni dopo l’incubazione) 5 Uno dei criteri di qualità per gli indicatori di risultato come stabilito nella condizionalità ex-ante generale 7 dell’RDC, allegato IV 12 FSE Intervento Indicatore di prodotto Indicatore di risultato immediato Indicatore di risultato a lungo termine Formazione di persone inattive, che non studiano e non sono impegnate in attività formative Numero partecipanti sostenuti inattivi, che non studiano e non partecipano in attività formative Numero di partecipanti inattivi che hanno recentemente intrapreso la ricerca di un impiego al termine dell’intervento. Partecipanti che hanno trovato occupazione 6 mesi dopo il termine Considerato che l’obiettivo degli indicatori del FESR e del Fondo di Coesione dovrebbe essere quello di misurare un cambiamento nella situazione di uno Stato membro, una regione, un'area, un settore o una popolazione di pertinenza del programma, questi non dovrebbero essere limitati ai beneficiari del sostegno. Per quanto riguarda l’FSE, gli indicatori dovrebbero cogliere gli effetti sulle persone e sulle entità beneficiarie. Analizzare le ricadute di più ampia portata, ad esempio sulla situazione di uno Stato membro o di una regione, dovrebbe essere compito della valutazione. Secondo le raccomandazioni della Commissione, è necessario limitare il numero di indicatori di risultato specifici al programma, orientandoli sugli obiettivi principali del programma stesso. Per poter cogliere il cambiamento generato dal programma, gli indicatori dovrebbero corrispondere agli obiettivi specifici all’interno delle priorità di investimento – Articolo 87 (2)(b)(i). Per limitare il numero degli indicatori di risultato, la DG REGIO raccomanda ove possibile di fissare un solo indicatore di risultato legato a un programma specifico per ciascuna priorità di investimento e il relativo obiettivo specifico del programma a valere sul FESR . Gli indicatori di prodotto valutano ciò che viene direttamente prodotto/fornito attraverso l’attuazione delle operazioni sostenute dai Fondi. I valutatori dovrebbero verificare sia se gli indicatori di prodotto sono pertinenti alle azioni oggetto del finanziamento, sia la possibilità che l’effetto atteso possa contribuire a creare un cambiamento negli indicatori di risultato. Per il FESR, è importante sottolineare l’eliminazione dalla lista degli indicatori comuni dell’indicatore “numero di progetti”, utilizzato nel periodo attuale, in quanto non misurava di fatto un prodotto (che poteva condurre a dei risultati): il valutatore dovrebbe dunque accertarsi che per i programmi FESR tale indicatore non venga selezionato. Gli indicatori comuni sono indicatori di prodotto e, nel caso del FSE, anche indicatori di risultato, che vanno obbligatoriamente utilizzati; gli stessi sono allegati ai regolamenti dei diversi Fondi (FESR, FSE, Fondo di Coesione, Cooperazione Territoriale Europea - CTE). Per il FESR, gli indicatori comuni andrebbero utilizzati laddove risultino pertinenti al contenuto delle priorità di investimento e degli obiettivi specifici. I valutatori ex-ante dovrebbero controllare la debita selezione di detti indicatori comuni quando risultano in linea con le azioni e le priorità. Per il FSE, tutti gli indicatori comuni di prodotto e di risultato saranno monitorati in base a 13 tutte le priorità di investimento. I valutatori dovrebbero dunque stimare solamente la pertinenza degli indicatori proposti, sia di risultato sia di prodotto, specifici del programma; nel caso in cui risultasse che aspetti importanti di una priorità di investimento non sono stati coperti da indicatori comuni o specifici di programma, i valutatori potrebbero suggerirne altri di quest’ultima tipologia. • Chiarezza Per la misurazione dei progressi effettuati nelle operazioni e nelle priorità, le Autorità di Gestione dovrebbero definire degli indicatori chiari, che saranno parte integrante del programma e che dovrebbero essere comunicati diffusamente ai cittadini. Il valutatore dovrebbe stimare se il titolo degli indicatori di risultato specifici di programma 6 è sufficientemente chiaro e se la loro definizione è inequivocabile e di facile comprensione. Gli indicatori specifici di programma dovrebbero inoltre consentire un’interpretazione legislativa condivisa, ovvero le parti interessate devono tutte concordare sul fatto che un cambiamento di valore in una particolare direzione sia inequivocabilmente considerato come un risultato favorevole o sfavorevole (uno dei criteri di qualità stabilito nell’RDC, allegato IV). La Commissione esorta affinché la valutazione ex-ante consideri anche la solidità degli indicatori di risultato specifici di programma selezionati e della loro validazione a livello statistico. Un indicatore è solido quando il suo valore non può essere indebitamente influenzato da valori anomali o estremi. Nel caso in cui i valori dell’indicatore siano raccolti mediante sondaggi, la rappresentatività dei campioni dovrà essere validata a livello statistico. I valutatori possono verificare se la futura Autorità di Gestione può beneficiare del supporto di competenze interne o esterne in ambito di statistica su cui potersi basare, ad esempio, per concepire un’indagine al fine di stabilire i valori di riferimento o del grado di raggiungimento e verificare l’avvenuta individuazione e la pubblica disponibilità delle fonti dei dati per gli indicatori di risultato (la pubblicazione dovrebbe riguardare ad esempio i valori di riferimento, i valori obiettivo e le definizioni degli indicatori). Detti requisiti sono elencati tra i criteri di qualità stabiliti per gli indicatori di risultato nell’allegato IV dell’RDC. 6 I titoli e le definizioni di indicatori comuni sono dati nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. 14 1.2.2. Dati quantitativi di partenza e valori target. Per gli indicatori di risultato, i Regolamenti specifici di ciascun Fondo richiedono dei valori di riferimento (baseline), che dovranno utilizzare i più recenti dati disponibili.7. In quei casi in cui i valori di riferimento non dovessero risultare immediatamente disponibili, sarà necessario raccogliere altri dati per poterli determinare. In base alle necessità del responsabile della programmazione, la Commissione esorta i valutatori ex-ante a fornire un parere riguardo le fonti e i metodi alla base della definizione degli indicatori; agli stessi valutatori può anche esser richiesto di effettuare una ricerca per determinare i valori di riferimento in caso non fossero disponibili. Per quanto concerne gli obiettivi, laddove sia stato determinato un valore target quantitativo per indicatori comuni e specifici di programma, la valutazione ex-ante dovrebbe stimare "se i valori target sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei Fondi del QSC" (Articolo 48(3)(g) RDC). I regolamenti specifici di ciascun Fondo sottolineano che gli obiettivi dovranno essere fissati per il 2022. A tale scopo, il valutatore dovrebbe giudicare i valori obiettivo in relazione alle azioni e alle forme di sostegno prescelte, prendendo in considerazione le dotazioni finanziarie degli assi prioritari e le dotazioni indicative a livello di categorie di priorità di intervento/investimento (si veda il punto 1.3 seguente). Per gli indicatori di prodotto, il valutatore dovrebbe valutare se gli obiettivi si basano sul calcolo di costi unitari di operazioni passate analoghe o identiche finanziate dai Fondi Strutturali o da altri programmi nazionali/regionali, oppure a partire da un’analisi, ad esempio di progetti pilota. In alcuni casi, è possibile ricorrere alle norme di settore come riferimento del costo unitario (ad esempio i listini prezzi nel settore edilizio). Quando un intervento è del tutto nuovo, il valutatore dovrebbe valutare la qualità della stima dell’autorità di programmazione e potrebbe suggerire le scadenze temporali in cui andrebbe effettuata una revisione dell'obiettivo (ad esempio dopo il completamento dei primi progetti). Gli obiettivi per gli indicatori di prodotto sono cumulativi. Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, il regolamento dell'FSE richiede valori obiettivo quantitativi, mentre nel caso del FESR e del Fondo di Coesione, gli obiettivi per gli indicatori specifici di programma possono anche essere qualitativi (come ad esempio una direzione di cambiamento o una gamma di valori). I valutatori dovrebbero valutare se tali obiettivi riflettono sia gli effetti attesi dalle azioni sia altri sviluppi esterni che possano potenzialmente influenzarli, oltre a valutarne la plausibilità rispetto ai valori di riferimento, alle esperienze passate e alle rispettive tendenze economiche corrispondenti. 1.2.3. Idoneità delle milestones "Le milestones sono obiettivi intermedi per il raggiungimento dell’obiettivo specifico di una priorità ed esprimono, se appropriate, l’avanzamento previsto rispetto agli obiettivi fissati per la fine del periodo" (Allegato 1 dell’RDC). 7 Art. 6 Regolamento FESR, Art. 5 Regolamento FSE, Art. 4 regolamento FC, Art. 15 Regolamento CTE. 15 I valutatori dovrebbero stimare “l'idoneità delle milestones o tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati" (Articolo 48(3)(k) RDC). Per ciascun asse prioritario, le autorità di programmazione dovrebbero scegliere un sottoinsieme degli indicatori nei programmi che fungano da milestones nel quadro di riferimento dei risultati (Articolo 19 e allegato I dell’RDC). Al fine di stimare la loro idoneità, i valutatori ex-ante dovrebbero innanzitutto analizzare se le tappe sono pertinenti, se, cioè, "colgono le informazioni necessarie sul progresso di una priorità" (Allegato 1(3)) e se possono realisticamente essere raggiunte in concomitanza sia con le fasi di revisione del 2016 e del 2018, sia con gli obiettivi cumulativi fissati per il 2022 (si veda la sezione 1.2.2 di cui sopra). Per effettuare tale analisi, si può considerare il ritmo previsto per l’attuazione del programma nel periodo attuale e sulle risorse disponibili. I valutatori dovrebbero inoltre stimare se la disponibilità dei dati per la definizione delle tappe fondamentali nelle fasi chiave di revisione è plausibile o meno (relazioni sullo stato di avanzamento per gli anni 2017 e 2019 - Articolo 46 RDC), e contribuire inoltre alla selezione degli obiettivi e delle tappe più opportuni. Conformemente all’Allegato I dell’RDC, le tappe fondamentali dovranno includere un numero limitato di indicatori finanziari, di prodotto ed eventualmente di risultato (per la revisione del 2018), con la possibilità di fissarne di altre anche per le fasi chiave di attuazione. Nel caso in cui le milestones per il 2018 includano altresì gli indicatori di risultato, il valutatore dovrebbe verificare in che misura questi potrebbero essere influenzati da altri fattori che non ricadono nel controllo dell’Autorità di Gestione, col rischio che il programma non riesca a osservare le tappe e gli obiettivi che lo riguardano. Per il FESR e per il Fondo di Coesione, non si dovrebbero scegliere come tappe fondamentali degli indicatori con obiettivi qualitativi. 1.2.4. Capacità amministrativa, procedure di raccolta dati e valutazione Con una politica di coesione maggiormente orientata ai risultati, quando la qualità e l’affidabilità dei sistemi di sorveglianza e dei dati assumono un’importanza fondamentale, diventa necessario un cambio di passo rispetto alle pratiche attuali. Ad oggi, la rendicontazione sugli sviluppi dei programmi, basata principalmente su un’analisi delle spese, non è stata sufficientemente attendibile. Secondo la nuova normativa, "gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici del programma" potrà portare a una sospensione dei pagamenti (Articolo 134(1)(d) RDC), precisando anche che le relazioni annuali di avanzamento presentate nel 2017 e nel 2019 valuteranno "i progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, ivi compreso il contributo dei Fondi del QSC a eventuali cambiamenti negli indicatori di risultato, laddove emergano dalle valutazioni” (Articolo 44(3) RDC). Nell’ottica di garantire l’affidabilità dei dati e la qualità delle analisi fornite nelle relazioni annuali di attuazione, la valutazione ex-ante dovrebbe stimare "l’adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma", nonché "l'idoneità delle procedure per il monitoraggio del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni" (Articolo 48 (3)(i) e (j)). I valutatori dovrebbero considerare l’esperienza passata e valutare le possibili strozzature che potrebbero ostacolare la gestione, il monitoraggio e la valutazione del programma, 16 esortando a intraprendere misure preventive quali la sensibilizzazione e la formazione. Queste strozzature potrebbero riguardare sia il numero di persone coinvolte nel monitoraggio e nella valutazione e la loro capacità di prestare servizi (come informazioni sul progetto, animazione e consulenza ai responsabili del progetto stesso) sia la capacità amministrativa di organismi intermedi, come ad esempio quelli designati per l'attuazione degli Investimenti Territoriali Integrati. La valutazione ex-ante dovrebbe inoltre verificare se le procedure di monitoraggio potranno o meno provvedere a una tempestiva raccolta dei dati al fine di alimentare il processo decisionale, la rendicontazione e le valutazioni stesse. I valutatori dovrebbero ad esempio tenere a mente la data per la presentazione dei rapporti annuali di attuazione e di quelli sugli sviluppi8, oltre a valutare le fonti di informazione e la maniera in cui i dati saranno raccolti (ad esempio mediante domande di sostegno, obbligo contrattuale di informazione ex post, indagine su un campione rappresentativo, dati dei singoli partecipanti, ecc.). In particolare, il valutatore dovrebbe controllare che i dati siano disponibili e raccolti in tempo utile per delineare gli indicatori di risultato9. In riferimento all’obbligo di diminuire il carico amministrativo per i beneficiari (Articolo 4(10) RDC), il valutatore dovrebbe eventualmente verificare se tra le fonti possibili sono state o meno incluse le banche dati amministrative esistenti (come ad esempio quelle gestite del servizio pubblico per l’impiego, degli enti previdenziali, dell'autorità finanziaria, dell’agenzia delle entrate, etc.), che possano fornire informazioni diverse, tra cui la posizione occupazionale dei partecipanti in un determinato periodo successivo all’operazione di cui si è beneficiato. Tra le altre fonti possibili figurano gli istituti nazionali o regionali di statistica, che spesso gestiscono banche dati contenenti dati relativi a singole unità come il numero di dipendenti (full time equivalent) o valore aggiunto e utili lordi delle singole imprese. I valutatori ex-ante dovrebbero verificare che siano state predisposte le opportune procedure per garantire la qualità dei dati. Si considera buona prassi, ad esempio, quella di definire con precisione il contenuto e la fonte di ciascun indicatore in un manuale d’uso per gli operatori che inseriscono i dati nel sistema di monitoraggio, uno strumento che consentirebbe di evitare errori nel caso il personale subisse delle modifiche nel corso del programma. Definire nel sistema una procedura automatica di controllo della plausibilità e un controllo regolare e casuale della qualità dei dati immessi figurano tra i mezzi per controllarne la qualità costante. I valutatori possono altresì suggerire eventuali ulteriori azioni per porre rimedio alle incoerenze e agli errori riscontrati nel periodo corrente. I valutatori dovrebbero aiutare le future Autorità di Gestione nel valutare l’eventuale mancanza di dati per effettuare le valutazioni in itinere, "comprese valutazioni intese a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di ciascun programma" e, in particolare, per le valutazioni di impatto, le quali dovrebbero verificare il contributo apportato dal programma agli obiettivi di ciascun asse prioritario, almeno una volta nel corso del periodo di programmazione, come stabilito dall’Articolo 49 dell’RDC. Questo nuovo requisito da parte del Regolamento può portare a delle sfide specifiche per quanto riguarda i dati: nel caso, ad esempio, della pianificazione di una valutazione controfattuale dell'impatto che si 8 E prendendo in considerazione l’atto esecutivo adottato a norma dell’art. 114.8 dell’RDC, che stabilisce le modalità di scambio delle informazioni. 9 Tra i criteri di qualità per gli indicatori di risultato come stabilito nel regolamento RDC, allegato IV 17 avvale di gruppi di confronto, prima e dopo l’intervento si renderanno necessari dei micro-dati10 relativi agli Enti finanziati/individui partecipanti alle operazioni ed entità non finanziate/soggetti non partecipanti. Un altro esempio riguarda il caso in cui l’obiettivo è di valutare il contributo che il programma ha apportato ai cambiamenti di comportamento: qui il fabbisogno di dati andrà ben oltre le capacità del sistema di monitoraggio. La Commissione esorta i valutatori a fornire indicazioni circa le principali valutazioni da intraprendersi, tra cui quegli interventi che possano condurre ai risultati principali o che rispondano a bisogni specifici (capire ad esempio se è necessario lanciare altre iniziative in uno specifico settore di attività o valutando eventuali approcci innovativi quali fonti di nuove conoscenze nell’ambito della politica). Gli stessi potrebbero inoltre esprimersi sulla tempistica di dette valutazioni, sui relativi metodi e fabbisogno di dati e, all’occorrenza, su possibili attività formative. In tal modo si potrebbe contribuire al miglioramento qualitativo del piano di valutazione, come richiesto dall’Articolo 104 (1) dell’RDC. Il valutatore ex-ante può inoltre rivedere con l’autorità di programmazione i metodi da adottare nelle valutazioni di impatto pianificate e verificare la disponibilità dei relativi dati necessari attraverso il sistema di monitoraggio, i dati amministrativi esistenti o le statistiche regionali o nazionali. In mancanza dei dati, il valutatore può contribuire a definire le fonti, le procedure e la tempistica per la relativa raccolta. 1.3. Coerenza della dotazione finanziaria Secondo l’Articolo 48(3)(c), la valutazione ex-ante deve considerare la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma. I valutatori dovrebbero verificare se le dotazioni finanziare si concentrano o meno sugli obiettivi principali, in linea con le sfide ed esigenze individuate e con i requisiti di concentrazione fissati nei Regolamenti (Articolo 16 RDC e Articolo 4 Regolamento FSE). Le autorità che si occupano della programmazione devono specificare per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria totale (Articolo 87(2)(g)(ii) RDC). Il programma operativo deve inoltre contenere una ripartizione indicativa delle risorse finanziarie programmate in base alle categorie d’intervento (Articolo 87(2)(b)(iv) RDC), che per l’FSE equivale alle priorità di investimento. Il valutatore ex-ante dovrebbe valutare la coerenza delle dotazioni confrontandole sia con le sfide e le necessità individuate su cui sono stati fissati gli obiettivi, sia con le azioni pianificate. Se, ad esempio, uno Stato membro o regione deve abbassare il livello di dispersione scolastica dal 25% (250.000) al 15% (150.000) con l’intenzione di affrontare la sfida esclusivamente con il programma operativo, in quel caso la dotazione deve essere coerente con la sfida stessa, oltre che corrispondere alle forme di sostegno selezionate. Poniamo che l’esigenza individuata sia il sostegno all’innovazione nelle PMI: in quel caso, lo sforzo finanziario richiesto per concedere una sovvenzione alle società non sarà certo lo stesso rispetto alla concessione di un prestito rimborsabile, a sua volta diverso dal costo che si dovrebbe sostenere per costruire un centro di competenze. Ove opportuno, il valutatore può verificare in che misura le risorse provenienti dai diversi 10 I micro dati sono dati relativi a singole unità. 18 Fondi siano sufficienti e adeguatamente combinate tra loro al fine di poter contribuire ad approcci integrati per quanto segue: 1.4. • sviluppo urbano sostenibile, incluse le risorse delegate alle città attraverso gli investimenti territoriali integrati per la gestione ai sensi dell’Articolo 7(2) del Regolamento FESR, e gli stanziamenti indicativi annui per il sostegno del FSE alle azioni integrate (Articolo 87(2)(c)(iii) RDC; • investimenti territoriali integrati pianificati in aree diverse dalla città (Articolo 99(2) RDC); • risposta alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi target a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate (Articolo 87(2)(d) RDC). Contributo alla strategia Europa 2020 I valutatori dovrebbero determinare il “il contributo del programma alla strategia Europa 2020, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali” (Articolo 48(3)(a) RDC). Oltre a valutarne la coerenza con la strategia Europa 2020, la logica di intervento e i risultati attesi, i valutatori dovrebbero prendere in considerazione la misura in cui il programma può contribuire al raggiungimento dei fini e degli obiettivi della strategia11. Questo contributo potrebbe essere importante, ad esempio nel caso di investimenti nel campo dell’efficienza energetica, della gestione dell’acqua, delle acque reflue e dei rifiuti, o in misure a favore dell’inclusione sociale in regioni o paesi meno sviluppati. In altri casi, può risultare un contributo difficile da cogliere a causa dell’esiguo numero di programmi QSC rispetto alla strategia complessiva a livello nazionale (nel caso, per esempio, del sostegno all’innovazione in una regione competitiva o del sostegno all’occupazione in regioni di uno Stato membro che investe molto nelle politiche attive del mercato del lavoro). I valutatori, di conseguenza, in base al grado di conoscenza della situazione nazionale o regionale, e prendendo in considerazione la portata del programma, dovrebbero valutarne il potenziale contributo agli obiettivi e ai fini di Europa 2020, avvalendosi, per quanto riguarda la logica di intervento, di un quadro logico che colleghi i risultati attesi del programma agli obiettivi europei e nazionali. 1.5. Valutazione ambientale strategica In base alla Direttiva 2001/42/EC per la valutazione ambientale strategica (VAS), gli Stati membri devono valutare gli effetti che determinati piani e programmi avranno sull’ambiente. L’Articolo 48(4)(e) dell’RDC stabilisce che “la valutazione ex-ante comprenda, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica”. I 11 Come previsto nel Programma Nazionale di Riforma riguardo ai target principali della strategia Europa 2020. 19 programmi cofinanziati dall’UE ricadono nel campo di applicazione della Direttiva VAS (Articolo 2 VAS). In linea di principio, gran parte dei programmi cofinanziati dal FESR e dal FC richiede una VAS, mentre la stessa non si rivela necessaria nella maggioranza dei programmi FSE. La VAS deve essere effettuata durante la preparazione dei programmi e completata prima della loro adozione e per essere efficace, va iniziata nelle prime fasi della programmazione. Per ulteriori indicazioni, si veda l’Allegato 1. 2. IL PROCESSO DELLA VALUTAZIONE EX-ANTE L’obiettivo di questa sezione è di fornire un aiuto agli esperti di programmazione nella progettazione e nella gestione della valutazione ex-ante, senza voler provvedere un modello o una lista di controllo, in quanto ogni futura Autorità di Gestione dovrebbe soffermarsi sulle proprie specifiche esigenze e tradurle nel mandato per la valutazione ex-ante. Ad esempio, anche se Regolamento non lo richiede, il programmatore potrebbe voler utilizzare gli indicatori di contesto per seguire l’evoluzione del contesto specifico che influenza il programma o per comparare lo sviluppo di un settore rispetto a settori analoghi in altre regioni o Stati membri. 2.1. Tempistica La futura Autorità di Gestione dovrebbe iniziare a impostare la programmazione con un’analisi della situazione nazionale o regionale (ivi comprese, ove pertinenti, le analisi sub-regionali o settoriali) per far sì che le fasi di progettazione, negoziazione e adozione ricadano nei termini per avviarne l’attuazione all’inizio del 2014. Parallelamente, gli Stati membri devono stilare un Contratto di Partenariato che comprenda un'analisi sintetica delle valutazioni ex-ante dei programmi e che giustifichi che la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi siano allineate con la strategia Europa 2020 (Articolo 14). Il Contratto di Partenariato dovrà altresì includere “per ciascun obiettivo tematico, una sintesi dei risultati principali attesi per ciascun Fondo del QSC” (Articolo 14(a)(iii)). Le valutazioni ex-ante rivestono un ruolo centrale in questa architettura in quanto dovrebbero affiancare la fase di progettazione dei programmi operativi e valutarne le diverse componenti, dalla selezione degli obiettivi tematici fino all’impostazione di un efficace sistema di monitoraggio e valutazione; dovrebbero, altresì, essere pronte per tempo al fine di contribuire al Contratto di Partenariato ed essere allegate alla proposta di programma per l’invio alla Commissione (secondo trimestre del 2013). La possibilità che questo si verifichi sussiste solo se le valutazioni ex-ante vengono integrate nella fase di progettazione dei programmi operativi. Considerato il tempo solitamente necessario per la scelta dei valutatori esterni, è raccomandabile pianificare a metà 2012 i bandi di gara per la valutazione ex-ante, al fine di permettere ai valutatori di poter interagire con l’autorità incaricata della programmazione sulle bozze dei programmi a partire dall’inizio del 2013. 20 Per quanto concerne la valutazione ambientale strategica, i programmatori potrebbero affidare il lavoro allo stesso valutatore o a un team di valutazione diverso: il processo di consultazione che dovrebbe basarsi su di un programma finalizzato potrebbe ad esempio essere affidato a un altro team, un aspetto che dovrebbe riflettersi nel mandato (o due mandati separati o diversi lotti in un solo mandato che si riferisca sia alla valutazione ex-ante sia alla valutazione ambientale strategica). In entrambi i casi, il mandato dovrebbero specificare come e quando la VAS sarà integrata nella valutazione ex-ante che, dal canto suo, deve riferire sulle sue conclusioni e sulla relativa incorporazione nella bozza di programma. 2.2. Un processo interattivo e iterativo È buona prassi che i valutatori ex-ante operino in stretta interazione con gli organi responsabili della preparazione del programma, ossia lavorando per fasi, in base alla disponibilità degli elementi del programma, e dando un feedback ai programmatori. Al fine di pianificare il processo, il mandato deve specificare e sottolineare le tempistiche e sarà necessario coordinare l’interazione tra i responsabili della stesura del programma e i valutatori. Una volta completati, i diversi elementi della valutazione potrebbero determinare una rivisitazione delle prime fasi del programma da parte dei pianificatori, portando, ad esempio, a riconsiderare la combinazione delle politiche e a rivedere la strategia, oppure a una nuova analisi della coerenza esterna una volta finalizzato il contratto di partenariato. La possibilità di interagire con membri del partenariato (che potrebbero successivamente far parte del comitato di sorveglianza) in fase di progettazione aumenta con l’istituzione di un gruppo di pilotaggio, che, con il coinvolgimento di uno o più esperti esterni di valutazione, diventa ancora più efficace. 2.3. Partenariato e governance multilivello Il regolamento sulle disposizioni comuni sottolinea la necessità di consolidare il partenariato e l’approccio di governance multilivello mediante il coinvolgimento di partner per tutto il ciclo del programma - preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione (Articolo 5). Questo dovrebbe contribuire a legittimare maggiormente il processo decisionale, ad ampliare la gamma di competenze e conoscenze coinvolte e ad assicurare sia un impegno collettivo verso le priorità e gli obiettivi selezionati, sia una comprensione condivisa dei risultati attesi. Il partenariato dovrebbe coinvolgere le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti (Articolo 5 RDC). Di particolare rilevanza è il coinvolgimento nel progetto di rappresentanti di sub-regioni con caratteristiche geografiche particolari o di aree urbane svantaggiate, affinché le rispettive necessità trovino posto nel programma. Il partenariato dovrebbe inoltre coinvolgere le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi per la promozione delle pari opportunità e della non discriminazione (Articolo 5 RDC). 21 I valutatori dovrebbero verificare il pieno coinvolgimento di tutti gli stakeholder nella definizione del programma operativo e valutare la qualità e la portata degli accordi per continuare a coinvolgerli nelle attività di esecuzione, monitoraggio e valutazione del programma (Articolo 87 (2)(e)RDC). Inoltre dovrebbero verificare che il ruolo dei partner sia debitamente rappresentato nei comitati di monitoraggio e nei comitati cui spetteranno le valutazioni future. I valutatori dovrebbero basare il proprio giudizio sia sul Documento di Lavoro (Staff Working Document) della Commissione europea sugli “Elementi per un Codice di Condotta per il Partenariato”, sia sulle proprie conoscenze di “buone prassi” in altre regioni o Stati membri. 2.4. Un processo indipendente I valutatori devono essere funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili della preparazione e dell’attuazione del futuro programma (Articolo 47 RDC), un aspetto fondamentale per garantire una valutazione ex-ante efficace in cui i valutatori possano esprimere critiche costruttive e fornire un parere autorevole sui differenti elementi del programma. Il livello di indipendenza dovrebbe essere tale da non dar adito a dubbi sul fatto che l’incarico è stato svolto con oggettività e che i giudizi di valutazione sono imparziali e non subordinati a un accordo dei dipartimenti responsabili della programmazione. • Secondo gli staff della Commissione europea, la miglior prassi è quella di assegnare la valutazione a esperti esterni o a un’organizzazione diversa da quella che si occupa della progettazione/attuazione del programma e dai vari organismi intermedi facenti riferimento alla stessa. Rispetto alla questione dell’indipendenza funzionale, in questo modo non sussiste più alcun dubbio a riguardo. • Buona prassi è assegnare la progettazione/attuazione del programma e la valutazione a dipartimenti distinti all’interno della stessa organizzazione (di norma un Ministero). • Laddove lo Stato membro opti per soluzioni diverse che possano far dubitare sull’indipendenza funzionale degli addetti alla valutazione, sarà necessario trovare degli accordi ben precisi per assicurare detta indipendenza. Si potrebbe verificare il caso, ad esempio, della valutazione e della progettazione/attuazione del programma assegnate allo stesso dipartimento o unità di un’organizzazione, un approccio adottato da alcuni Stati membri nel caso di strutture operative ridotte o regionalizzate, dove sarebbe sproporzionato o impraticabile mantenere un elevato livello di indipendenza (assegnando ad esempio la valutazione e la progettazione/attuazione del programma a due ministeri diversi). In questi casi la buona prassi sarebbe, secondo l’opinione dei tecnici della Commissione, richiedere l’adozione delle seguenti misure: - una descrizione chiara (per iscritto) delle mansioni per la persona, team o settore che si occuperà della valutazione. l’esclusione di detta persona, team o settore dal dipartimento/autorità preposto alla progettazione/attuazione del programma. 22 2.5. Principio di proporzionalità L’Articolo 4(5) dell’RDC sottolinea che “le risorse finanziarie e amministrative richieste per l’attuazione dei fondi del QSC, riguardanti la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo dovranno tener conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato”, un principio che i responsabili della programmazione dovrebbero seguire nello stabilire il costo e la complessità della valutazione ex-ante e che i valutatori dovrebbero tenere bene a mente nella fase di analisi della progettazione e degli indicatori del programma. 2.6. Quali sono i requisiti richiesti ai valutatori? I valutatori ex-ante dovrebbero possedere una profonda conoscenza della situazione nazionale o regionale, fornendo una valutazione che vada oltre la comparazione della strategia del programma con i documenti europei e nazionali. Ad esempio, alcune aree sub regionali o gruppi target specifici potrebbero avere delle necessità diverse da quelle descritte in questi documenti, o ancora, l’analisi dei fabbisogni relativi a un programma settoriale fornita dal responsabile della programmazione potrebbe essere insufficiente, tale da spingere i valutatori a raccomandare ulteriori azioni. Il criterio per la scelta dei valutatori dovrebbe dunque richiedere conoscenze ed esperienze specifiche all'area geografica e ai campi di intervento del programma, un aspetto importante anche quando il team della valutazione ex-ante si occupa della Valutazione Ambientale Strategica, che necessita di competenze specifiche nell’ambito delle tematiche ambientali. Tale competenza dovrebbe inoltre aiutare i valutatori a esprimere giudizi circa la qualità e l’adeguatezza degli indicatori, in particolare quelli di risultato proposti nei programmi. Per sostenere una maggiore concentrazione sui risultati, la politica di coesione deve poggiare su un buon sistema di indicatori, che devono essere scelti accuratamente al fine di evitare che non si raggiungano gli obiettivi mentre il programma sembra procedere in modo soddisfacente. In mancanza di una chiara articolazione della logica di intervento, gli indicatori potrebbero rivelarsi troppo generici, mal collegati alle operazioni del programma o disconnessi dagli obiettivi dello stesso, motivo per cui i valutatori dovrebbero ponderarne attentamente la rilevanza all’interno della logica di intervento per far sì che il programma non deragli rispetto al raggiungimento degli obiettivi. Nell’esaminare la logica di intervento, gli indicatori e i dati disponibili, i valutatori dovrebbero tenere a mente la necessità delle valutazioni future, in particolare quelle relative all’impatto del programma. Aiutare il programma a palesare i meccanismi sottostanti la logica di intervento getterà le basi per garantire sia delle operazioni efficaci, sia valutazioni dell’impatto di qualità opportuna. Il mandato per la valutazione ex-ante potrebbe richiedere di documentare le esperienze passate nel campo delle valutazioni di impatto condotte, utilizzando metodi sia statistici sia qualitativi. 2.7. Quale metodologia? I valutatori dovrebbero proporre una combinazione di metodi che andranno a utilizzare per 23 affrontare le diverse componenti della valutazione e rispondere alle questioni chiave che essa comporta. Uno degli obiettivi principali della valutazione è quello di valutare la strategia del programma e la teoria di cambiamento ad esso sottostante, per contribuire alla fase di progettazione in un processo iterativo e interattivo, in cui sarebbero particolarmente appropriati i metodi solitamente usati per le valutazioni teoriche, come sintesi narrative, interviste, gruppi di controllo, revisione tra pari, workshop. Mediante un approccio partecipativo che coinvolga le parti interessate su ognuno dei temi e delle componenti valutate, si può garantire la rispondenza tra gli input della valutazione e l’ideazione del programma. 2.8. Finanziamento della valutazione Il costo della valutazione ex-ante condotta esternamente può essere imputato ai budget per l’assistenza tecnica dei programmi 2007-2013. Si applicano le norme e le procedure correnti concernenti l’ammissibilità e le quote di contribuzione. La valutazione può rivelarsi un’attività costosa: ai fini del budget si dovrà tenere in considerazione il numero e la portata dei temi oggetto della valutazione, nonché le le metodologie previste e qualsiasi altra mansione. Ad esempio, la necessità che i valutatori quantifichino i valori di riferimento (baseline) relativi agli indicatori di risultato potrebbe richiedere risorse supplementari. Parimenti, il budget disponibile dovrebbe riflettere l’eventuale inclusione nella valutazione di analisi più approfondite su un settore o un tipo di intervento particolare. Si raccomanda che i valutatori abbiano a disposizione, durante le negoziazioni sul programma operativo con la Commissione, alcune giornate di lavoro per dedicarsi ad analisi supplementari. 2.9. Relazione finale e pubblicazione Una volta che il progetto di programma è pronto per essere inoltrato alla Commissione, andrebbe preparata una relazione finale sulla valutazione che raggruppi tutti gli elementi ivi considerati, relazione (da presentarsi alla Commissione europea insieme alla bozza del programma operativo) che dovrebbe riflettere i processi e i principali metodi utilizzati, identificare le diverse parti coinvolte, presentare i cambiamenti e i miglioramenti apportati al programma attraverso i processi di valutazione, il risultato della VAS e una valutazione finale della proposta di programma, che segua i diversi punti descritti nel capitolo 1 del presente documento. La relazione dovrebbe essere abbastanza dettagliata da sostenere le Autorità di Gestione nel motivare, durante la negoziazione con la Commissione, le scelte strategiche, la pertinenza degli indicatori di risultato specifici al programma, il grado di realismo dei valori obiettivo quantificati e l'idoneità degli indicatori/milestones per il quadro di riferimento dei risultati; andrebbero altresì inclusi gli elementi necessari agli Stati membri per riassumere gli esiti delle valutazioni ex-ante nel contratto di partenariato. La relazione dovrebbe essere accompagnata da una sintesi che, se tradotta in inglese, 24 potrebbe agevolare lo scambio di esperienze tra Stati membri. Il Regolamento prevede che tutte le valutazioni vengano rese pubbliche (Articolo 47 (4) RDC), aumentando in tal modo la trasparenza, con la possibilità di stimolare pubblici dibattiti sui programmi e la competizione tra le società di consulenza per fornire valutazioni di qualità idonea. La modalità migliore a tal fine è quella di pubblicare la relazione della valutazione sul sito web del programma operativo o dell’Autorità di Gestione. 25 ALLEGATO 1: VALUTAZIONE EX-ANTE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Il presente Allegato illustra la procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Direttiva 2001/42/CE12 relativa alla valutazione degli effetti sull’ambiente di determinati piani e programmi (Direttiva VAS), rappresentando inoltre una guida sull’applicazione della Direttiva VAS ai programmi di politica di coesione. Per informazioni più dettagliate sulla Direttiva VAS, si veda la Guida della Commissione sull’‘Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente’13. L’obiettivo della Direttiva VAS è di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”, che viene espletato tramite la richiesta agli Stati membri di identificare e valutare gli effetti ambientali verosimilmente significativi durante la fase di preparazione e prima che i programmi siano adottati. La Direttiva VAS richiede la valutazione ambientale di svariati piani e programmi prima che questi siano adottati. Effettuare una VAS significa preparare una relazione ambientale, impegnarsi in consultazioni (con le autorità ambientali, il pubblico e all’occorrenza con altri Stati membri), recepire le relazioni ambientali e i risultati delle consultazioni all’interno del processo decisionale, comunicare le informazioni relative alle decisioni e monitorare gli effetti del programma durante la sua attuazione. 1. Attuazione della Direttiva VAS nei programmi di politica di coesione In base all’Articolo 2 della Direttiva VAS, i programmi cofinanziati dall’UE ricadono nel campo di applicazione della Direttiva stessa. La VAS è obbligatoria per tutti i programmi 14 “che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 2011/92/UE15” (la “Direttiva sulla Valutazione Impatto Ambientale” (VIA). Qualora i programmi non ricadano nel campo di applicazione dell’Articolo 3(2) di cui sopra, le autorità ambientali degli Stati membri dovranno effettuare uno screening per 12 OJ L197, 21.7.2001. 13 http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm 14 Articolo 3(2) Direttiva VAS 15 OJ L 26, 28.1.2012. 26 verificare la possibilità che essi producano effetti ambientali significativi. In linea di principio, la VAS sarà necessaria per gran parte dei programmi cofinanziati dal FESR e dal FC, in special modo quelli che implicano la necessità di costruire delle infrastrutture. D’altro canto, sempre in linea di principio, la VAS potrebbe non essere richiesta per programmi cofinanziati dal FSE e per programmi interregionali cofinanziati nell’ambito dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale. 2. La VAS come parte integrante del processo di programmazione La VAS deve essere effettuata durante la preparazione dei programmi e completata prima della loro adozione e presentazione alla Commissione. Per essere efficace, una VAS va iniziata nelle prime fasi della programmazione: questo consoliderà l’integrazione ambientale, contribuirà all’approvazione sociale e consentirà di affrontare sia i potenziali conflitti tra obiettivi di sviluppo e ambiente sia i probabili impatti negativi che potrebbero causare. Allineando la VAS all’elaborazione del programma e alla valutazione ex-ante, si andranno inoltre a evitare eventuali modifiche tardive al programma stesso. In linea generale, spetta agli Stati membri decidere come meglio soddisfare i requisiti della Direttiva VAS in riferimento ai programmi di politica di coesione. La valutazione ex-ante dovrebbe riassumere il processo VAS e delineare in che maniera è stato recepito nella fase di preparazione del programma. 3. Principali elementi della VAS Le fasi principali di una VAS vengono delineate di seguito; ai valutatori ex-ante, a seconda del tipo di approccio assunto dagli Stati membri, potrebbe essere richiesto di: redigere una relazione ambientale, favorire lo svolgimento di consultazioni o formulare raccomandazioni sulle modalità in cui il programma dovrebbe riflettere i risultati della relazione e/o della consultazione; • lavorare a stretto contatto con i responsabili incaricati di effettuare la VAS al fine di assicurarne i necessari collegamenti con la valutazione ex-ante ed evitare inutili duplicazioni. • 3.1 Relazione ambientale 3.1.1 Ambito di applicazione Prima di elaborare la relazione ambientale, è necessario consultare le autorità di settore al fine di determinare la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere. Nel caso in cui si decida di effettuare tutto o parte del lavoro relativo alla valutazione ambientale attraverso quella ex-ante, il mandato di quest’ultima dovrà essere sviluppato in modo da comprendere ogni dettaglio in questione. 3.1.2 Preparazione della relazione ambientale Nell’allegato I della Direttiva VAS viene descritto il contenuto della relazione. Gli Stati membri potranno trovare utile sviluppare in parallelo la relazione ambientale e il 27 programma, evitando così di incappare in ritardi successivi e favorendo la redazione di un programma migliore in cui l'aspetto ambientale sia integrato in maniera più opportuna. Gli Stati membri devono garantire che la qualità delle relazioni ambientali sia sufficientemente elevata, tale da soddisfare i requisiti della Direttiva (Articolo 12(2)). Il contenuto della relazione ambientale può includere anche le informazioni già disponibili nell’ambito di altri strumenti pertinenti (per es. i programmi nell’ambito dei trasporti possono basarsi sui risultati delle relazioni effettuate per i piani di trasporto nazionali o regionali). 3.2 Consultazioni Secondo la Direttiva, la VAS deve prevedere la consultazione con le autorità competenti in materia ambientale e con il pubblico, che devono poter accedere alla proposta di programma, alla relazione ambientale e alla sintesi non tecnica. Nel caso in cui si decida di effettuare tutto o parte del lavoro relativo alla valutazione ambientale attraverso quella ex-ante, quest’ultima dovrà dedicare una sezione specifica alla VAS, che dovrebbe anch’essa essere a disposizione del pubblico e delle autorità ambientali. Le consultazioni contribuiscono alla qualità delle informazioni a disposizione di chi si occupa della preparazione dei programmi e possono rivelarne di nuove e significative che potrebbero portare a modificare il programma e, di conseguenza, i suoi potenziali effetti sull’ambiente. In caso ciò accada, potrebbe rendersi necessario prendere in considerazione una revisione della relazione e, se le modifiche lo giustificano, nuove consultazioni16. Le modalità specifiche per tali consultazioni sono generalmente disciplinate dalle normative nazionali di recepimento. Considerato che la Direttiva VAS non specifica l’arco temporale delle consultazioni, gli Stati membri sono liberi di deciderne la durata, fermo restando che il pubblico e le autorità ambientali “devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere” (Articolo 6(2)). L’arco temporale dovrebbe essere sufficiente per consentire lo sviluppo di pareri su temi talvolta complessi e informazioni corpose. Poiché la Direttiva VAS non specifica come le informazioni di cui sopra debbano essere diffuse a livello pubblico, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere come organizzare le modalità specifiche per la divulgazione e il rispettivo feedback. Al momento di organizzare le consultazioni, le autorità di programmazione dovranno attenersi alle normative nazionali di recepimento. A livello pratico, le consultazioni con il pubblico potranno espletarsi sotto forma di pubbliche udienze, cercando di ottenere commenti scritti sulle proposte, gruppi direttivi, comitati consultivi o interviste. Le informazioni riguardanti la preparazione del programma possono essere pubblicate sui quotidiani nazionali o regionali, in un luogo accessibile al pubblico e/o su un sito internet. La scelta delle tecniche di consultazione dipenderà dal tempo a disposizione, dalla natura e dalla complessità delle informazioni su cui consultarsi. Le consultazioni, sia con le autorità ambientali sia con il pubblico, sono richieste per la 16 Vedi Linee Guida della Commissione, Implementazione della Direttiva 2001/42/EC, pag. 34. 28 proposta del programma, la relazione ambientale e la sintesi non tecnica. In particolare, le autorità ambientali dovranno essere consultate per individuare i programmi che necessitano della VAS e riguardo la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nella relazione ambientale. La Direttiva VAS richiede le consultazioni sui programmi che possono avere effetti significativi su un altro Stato membro (Articolo 7). Prima della loro adozione, lo Stato membro dovrebbe trasmettere il progetto di programma e la relativa relazione ambientale all’altro Stato membro. Se l’altro Stato membro lo decide, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità ambientali e i settori del pubblico nello Stato membro che potrebbe essere interessato siano informati e abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. 3.3 Recepire la relazione ambientale e i risultati delle consultazioni La relazione ambientale e i pareri espressi durante il processo di consultazione dovranno essere recepiti dall’autorità di programmazione durante la preparazione del programma. La definizione delle tempistiche del processo decisionale dovrebbe essere tale da consentire all’autorità di programmazione di tenere conto dei pareri espressi prima di adottare decisioni sul programma. 3.4 Informazioni sulla decisione Le autorità ambientali designate, il pubblico (e qualsiasi Stato membro consultato) devono essere informati rispetto all’adozione del programma e devono ricevere chiarimenti, sotto forma di una dichiarazione, in merito alle modalità in cui le considerazioni in materia di ambiente e i risultati delle consultazioni sono stati recepiti. 3.5 Monitoraggio La Direttiva VAS prevede il monitoraggio degli effetti ambientali significativi dell’attuazione del programma, al fine, tra l'altro, di individuare gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le opportune misure. Generalmente quanto sopra include la selezione di opportuni indicatori. 3.6 Revisione del programma successivamente alla presentazione alla Commissione Nel caso in cui, in conseguenza delle osservazioni della Commissione, il programma necessiti di una revisione sostanziale, si dovrebbe anche valutare l'opportunità di aggiornare/rivedere la VAS (per esempio, aggiornando la relazione ambientale, tramite consultazioni aggiuntive, ecc.). 29 4. Informazioni da presentare alla Commissione in relazione alla VAS Nell’ottica di favorire e agevolare l’esame tempestivo della proposta di programma e la conformità con la Direttiva VAS, la Commissione europea necessita delle informazioni di seguito riportate. L’autorità di programmazione può presentarle o in un documento separato allegato alla valutazione ex-ante o integrandole in una sezione specifica della valutazione stessa: • una sintesi non tecnica sulle informazioni fornite nella relazione ambientale come previsto dall’Allegato I(j) della Direttiva; • la descrizione delle misure deliberate in merito al monitoraggio ai sensi degli Articoli 9(1 )(c) e 10 (sul monitoraggio); • informazioni sulle consultazioni con il pubblico e le autorità ambientali interessate (Articolo 6 della Direttiva); • una sintesi sulle modalità in cui le considerazioni di carattere ambientale e i pareri espressi sono stati recepiti. La dichiarazione finale richiesta dalla Direttiva VAS (si veda il precedente paragrafo 3.4) va emessa a seguito dell’adozione del programma da parte della Commissione. Qualora lo ritenga necessario, in alcuni casi la Commissione europea può richiedere agli Stati membri di presentare altri documenti pertinenti, stabilendone caso per caso l’esigenza e informandone gli Stati. 5. Altre considerazioni 5.1 Rapporto con altre politiche e normative europee in ambito ambientale Esistono svariati collegamenti tra la Direttiva VAS e le altre politiche e normative ambientali europee. La Direttiva VAS esige nello specifico che i programmi recepiscano gli obiettivi pertinenti di tutela ambientale, stabiliti a livello internazionale, a livello dell’UE o degli Stati membri. Molti programmi soggetti alla VAS possono richiedere anche altri tipi di valutazioni ambientali ai sensi delle diverse normative in materia. In termini di programmi di politica di coesione, bisognerebbe prestare un’attenzione particolare anche alla biodiversità, alle politiche relative ai cambiamenti climatici e alle normative nel contesto della VAS. Specialmente parlando di biodiversità, è probabile che molti programmi cofinanziati nell’ambito del FESR e del Fondo di Coesione avranno effetti significativi sulla biodiversità e sulla rete Natura 2000 (ad esempio i siti individuali e la loro connettività). Quando a livello di programma è possibile identificare la probabilità di effetti significativi sui siti Natura 2000 (come quando un programma comprende progetti di infrastrutture di ben precisa localizzazione), l’aspettativa è che detti programmi richiedano una valutazione adeguata ai sensi dell’Articolo 6(3), nell’ambito della Direttiva sugli Habitat (92/43/CEE). Laddove i programmi sono soggetti alla Direttiva VAS, le valutazioni dell’Articolo 6(3) possono esser parte integrante della VAS, anche se andrebbero riferite in via separata. 30 Qualora l’autorità di programmazione esprima delle perplessità sugli effetti del programma su un sito Natura 2000, la VAS dovrebbe farsene carico, malgrado rivesta tuttavia un ruolo più ampio a livello ambientale, dovendo considerare tutti gli aspetti della biodiversità e non solo quelli connessi ai siti Natura 200017 Nel caso di specie, dovrebbe fornire un’analisi degli effetti probabili del programma relativamente all’integrità del sito Natura 2000 designato. La Commissione sta preparando una Guida sul modo in cui recepire i cambiamenti climatici e la biodiversità nei processi VAS e VIA (disponibilità prevista nel terzo trimestre del 2012). 5.2 Grandi progetti Quando il programma individua grandi progetti, gli stessi dovrebbero riflettersi nella VAS per il programma stesso. 5.3 VAS per programmi transnazionali e transfrontalieri Considerata la natura dei programmi transnazionali e transfrontalieri, che spesso potrebbero non implicare infrastrutture o altri progetti con probabili effetti sull’ambiente, la prima fase è quella di verificare la necessità di una VAS (si veda la sezione 1 “Attuazione della Direttiva VAS nei programmi di politica di coesione” di cui sopra). Se la Direttiva VAS è applicabile al programma transnazionale o transfrontaliero, l’Autorità di Gestione dovrebbe decidere se condurre delle procedure di VAS separate in ciascuno Stato membro in base alle norme nazionali o se è invece il caso di portare avanti alcune fasi in maniera congiunta. Si potrebbe prevedere ad esempio l’elaborazione di una relazione ambientale congiunta che possa essere poi oggetto di consultazioni separate (in ciascuno Stato membro) da parte di pubblico e autorità ambientali. Quando si effettua una VAS per un programma transnazionale o transfrontaliero, in ciascuno Stato membro dovranno essere disponibili le dichiarazioni separate di cui all'Articolo 9(1) (redatte separatamente o congiuntamente dalle autorità di gestione). 17 Ulteriori informazioni sulle valutazioni appropriate sono disponibili su: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 31 ALLEGATO 2: LINK AI DOCUMENTI UTILI ■ Per il FESR e il Fondo di Coesione: Direzione Generale della Politica Regionale, Linee Guida: "Monitoraggio e Valutazione della Politica di Coesione Europea: Concetti e Raccomandazioni”. http://ec.europa.eu/regional policy/information/evaluations/guidance en.cfm#2 ■ Per il FSE: Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione, Linee Guida: "Monitoraggio e Valutazione della Politica di Coesione Europea: Fondo Sociale Europeo” http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=701&langId=en ■ Iniziative Faro di Europa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/flagship-initiatives/index en.htm ■ Documento di Lavoro della Commissione: "Il principio di partenariato nell’attuazione dei Fondi del Quadro Strategico Comune - elementi per un codice di condotta europeo sul partenariato”. http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=7956 ■ Guida RIS 3 (Strategie di Specializzazione intelligente) http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/documents/guide/draft 12 12 2011.pdf ■ Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN: PD F ■ Guida della Commissione, Attuazione della Direttiva 2001/42/EC http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923 sea guidance.pdf ■ EVALSED. Una risorsa online che fornisce le linee guida per la valutazione dello sviluppo socioeconomico. http://ec.europa.eu/regional policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/in dex en.htm EVALSED fornisce una breve introduzione ai diversi approcci di valutazione, ivi comprese le valutazioni di impatto sia teoriche che controfattuali. 32