Documento - Comuni in Rete
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COMUNE DI MONCALVO Provincia di Asti REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 10/07/2013 INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto del Regolamento Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti Art. 5. Soggetto attivo TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo Art. 7. Soggetti passivi Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio Art. 11. Superficie degli immobili TITOLO III - TARIFFE Art. 12. Costo di gestione Art. 13. Determinazione della tariffa Art. 14. Articolazione della tariffa Art. 15. Periodi di applicazione del tributo Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche Art. 17. Occupanti le utenze domestiche Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche Art. 20. Scuole statali Art. 21. Tributo giornaliero Art. 22. Tributo provinciale TITOLO IV- RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive Art. 25. Riduzioni per il recupero Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio Art. 27. Agevolazioni Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI Art. 29. Presupposto della maggiorazione Art. 30. Aliquote TITOLO VI DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Art. 31. Obbligo di dichiarazione Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione Art. 33. Poteri del Comune Art. 34. Accertamento Art. 35. Sanzioni Art. 36. Riscossione Art. 37. Interessi Art. 38. Rimborsi Art. 39. Somme di modesto ammontare Art. 40. Contenzioso TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni Art. 42. Clausola di adeguamento Art. 43. Diposizione transitoria Art. 44. Trattamento dei dati personali pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 Allegato A) Sostanze assimilate ai rifiuti urbani Allegato B) Limiti quantitativi conferimento rifiuti assimilati agli urbani Allegato C) Categorie di utenze non domestiche Allegato D) Dichiarazione per utenze domestiche Allegato E) Dichiarazione per utenze non domestiche Allegato F) Dichiarazione mancato utiizzo dei locali pag. pag. pag. pag. pag. pag. 18 20 21 25 27 29 2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di MONCALVO in attuazione dell’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili. 5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 3. Si rinvia, per quanto attiene alla nozione e alla classificazione dei rifiuti, alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, quelli indicati nel Regolamento Consortile del Consorzio Casalese Rifiuti - Consorzio di Bacino, di cui il Comune di Moncalvo fa parte, ed elencati nella tabella che si allega al presente Regolamento sotta la lettera A). 2. La quantità di rifiuti assimilati è fissata dal Consorzio Casalese Rifiuti nello stesso Regolamento con indicazione puntuale dei kg di rifiuto conferibili differenziati per ogni tipologia di attività compresa nell'elenco di cui al D.P.R. 158/99. Si riporta nell'allegato B) al presente Regolamento, l'elenco dettagliato dei quantitativi conferibili. Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; 3 e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117. Art. 5. Soggetto attivo 1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gen naio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo 1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 2. Si intendono per: a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 3. Sono soggetti al tributo: • tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune • le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, detenute o occupate in via esclusiva • le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilabili, riferibili alle utenze non domestiche 4 4. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 5. La presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Art. 7. Soggetti passivi 1. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. 2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. 3. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: • Utenze domestiche: - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; - locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e/o non arredati. A tal fine è rilevante l’assenza di energia elettrica; - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori o di inizio dell’occupazione; - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri. • Utenze non domestiche: - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti; - locali destinati al culto, limitatamente alla parte di esse ove si svolgono le funzioni religiose - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori o di inizio dell’occupazione; 5 centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, celle frigorifere e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; - aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; - aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli; - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; - aree impraticabili o intercluse da recinzione; - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; - zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto; - aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti; - aree che non assumono la funzione di area operativa. 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. - Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 2. Non sono in particolare, soggette a tariffa: a) le superfici adibite all’allevamento di animali; b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. 3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco: categoria di attività DPR 158/99 % di abbattimento della superficie Tipologia 12-13-14-15 e 8 limitatamente alle 50% strutture sanitarie pubbliche Altre tipologie 30% 4. L’esclusione o l'abbattimento di cui ai commi precedenti viene riconosciuta ai contribuenti che provvedano: • ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 31; in caso di utenze già presenti nella banca dati Tarsu, si 6 • considerano valide le dichiarazioni presentate all'epoca, fatta salva la possibilità del Comune di accertare quanto già dichiarato; a fornire entro il 30 novembre dell'anno di riferimento del tributo, idonea documentazione attestante il quantitativo di rifuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, e comprovante il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Art. 11. Superficie degli immobili 1. In sede di prima applicazione del tributo per l’anno 2013 e comunque fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell’articolo 14 del DL 201/2011, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall’attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile. 3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese 4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. 5. Ai fini del comma 1: • nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private sono computati: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali; • sono soggetti a tariffa i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione; • per gli impianti di autolavaggio si considera l'area di proiezione della copertura ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 12 mq per punto di erogazione servizi (acqua e aspirazione); • per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico. 6. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 7. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ai contribuenti tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo. TITOLO III TARIFFE 7 Art. 12. Costo di gestione 1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti in conformità alle disposizioni di legge almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, nonché tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’art. 15 del d.lgs 36/2003 sulla base dei criteri definiti dal DPR 158/1999. 3. Ai sensi del DPR 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. 4. A norma dell’art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. Art. 13. Determinazione della tariffa 1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 2. La tariffa è determinata annualmente sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. 4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e sulla base dei criteri determinati con il presente Regolamento. 5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell’allegato I del DPR 158/99, che si allega al presente Regolamento sotto la lettera C). Art. 14. Articolazione della tariffa 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158: a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99; b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999. 4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; b) eventuali criteri di articolazione della tariffa base c) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99. 8 Art. 15. Periodi di applicazione del tributo 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in mesi, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree. 2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui ha inizio l’occupazione o la detenzione dei locali o aree e sussite fino al primo giorno del mese successivo al giorno di cessazione dell’occupazione o della detenzione dei locali. 3. Lo stesso limite temporale è valido per le variazioni che possono intervenire nel corso dell'anno. 4. L'inizio, la cessazione di un'utenza e le variazioni, vanno dichiarate secondo le modalità previste dall'art. 31. Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. Art. 17. Occupanti le utenze domestiche 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. In caso di mancata dichiarazione il Comune si riserva la possibilità di accertare il numero degli occupanti sulla base di quanto a conoscenza, fatta salva la prova contraria da parte dell'utente 2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello individuato nella delibera tariffaria secondo criteri razionali che tenga conto della media dei componenti del nucleo familiare nel Comune di Moncalvo. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, si applica la tariffa prevista per le unita' abitative a disposizione. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di ricovero permanente presso altri istituti comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati. 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un’attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l’attività stessa, che viene a costituire un’utenza aggiuntiva. 5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di 9 utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 26, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B. 2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alla superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore a mq. 20. Nel caso di unità catastale autonoma, si considera l'effettiva superficie, senza limitazioni. 5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale effettivamente svolta, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi, o comprovata dal soggetto passivo 6. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti. Art. 20. Scuole statali 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Art. 21. Tributo giornaliero 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. 2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 10 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 40%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. 7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione. 8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tariffa in rapporto alla tipologia di occupazione. Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche. 9. La tariffa non è dovuta se l’importo è inferiore ad € 5,00 10. Per eventi ad iniziativa privata non rientranti nel comma 11 sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio culturali o del tempo libero, che comportano occupazione di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione. 11. I costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti generati dalle manifestazioni che si realizzano sul suolo pubblico, organizzati ad iniziativa diretta o indiretta del Comune, vanno computati nella categoria dei costi fissi del piano finanziario degli interventi per la determinazione della tariffa, e non sono soggetti a una autonoma imposizione a titolo di tariffa igiene ambientale né altra debenza. Le iniziative rientranti nel presente comma sono quelle riconosciute di interesse per l’amministrazione comunale caratterizzate da patrocinio o altra forma di sostegno, diretto o indiretto. Restano escluse e dunque assoggettate ad imposizione autonoma gli spazi destinati a promozione e vendita (esempio: mercatini e bancarelle in genere, giostre, ecc). 12. Sono escluse dal pagamento della tariffa tutte le occupazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 507/93, lettere a), c), e), f). Inoltre, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali: a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali e del volontariato, non comportanti attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande; l’Amministrazione comunale potrà concedere, con apposito atto deliberativo, l’esenzione anche se l’occupazione comporta la somministrazione di alimenti e bevande; b) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, palo di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, ecc, di durata non superiore a 12 ore continuative; c) le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e impalcature per edilizia ad eccezione dei box ad uso ufficio e spogliatoio e le baracche ad uso mensa per gli operai; d) occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non venga effettuata attività di lucro; e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore continuative; f) in caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. 13. Ai fini della riscossione della Tariffa giornaliera, l’atto di concessione/autorizzazione TOSAP costituisce presupposto per la riscossione della tariffa. 14. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale. Art. 22. Tributo provinciale 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 11 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all’articolo 29. TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche 1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 24%, previa presentazione di dichiarazione del contribuente; b) alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 17%. La riduzione è subordinata all’accertamento e/o alla verifica del compostaggio domestico da parte dell’ufficio tecnico comunale, previa presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento. Il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di specifica istanza dell'utente, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì i soggetti preposti a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%. 2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 3. La riduzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di specifica istanza dell'utente e si ritiene valida fino alla data in cui ne vengono meno le condizioni. Art. 25. Riduzioni per il recupero 1. Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero, comprova di aver avviato al recupero medesimo. A questo proposito si stabilisce che: • per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. • la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria. 12 • nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio, avviati al recupero. 2. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista per le utenze non domestiche di cui al precedente comma 1, il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione al Comune, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti avviata al recupero nell’anno di riferimento, nonché l’indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. 3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate per l'anno di riferimento se il contribuente presenta istanza regolarmente documentata entro il 30 novembre, oppure a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari. 2. Se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile, si applica una riduzione del 60% nella parte fissa e variabile 3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di specifica dichiarazione che sarà valida anche per gli anni successivi, purché non vengano a mutare le condizioni. 4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Art. 27. Agevolazioni 1. Il Comune può prevedere, annualmente, l'introduzione di agevolazioni tariffarie che saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Tali agevolazioni e modalità di applicazione sono definite dal Consiglio Comunale contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe. Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni. 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, verrà applicata esclusivamente la più favorevole all'utente. 2. Non è prevista l'applicazione di agevolazioni per categorie che beneficiano già di riduzioni. TITOLO V MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI Art. 29. Presupposto della maggiorazione 1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l’aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti. 3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti. 4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 20. 13 5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Art. 30. Aliquote 1. L’aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile, salvo diverse disposizioni di legge. 2. Il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comuale sui rifiuti e sui servizi, modificare la misura della maggiorazione, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale. TITOLO VI DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Art. 31. Obbligo di dichiarazione 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare: a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. 3. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione 1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. 3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti c) occupanti l’utenza; d) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree; e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 14 4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., b) codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale); c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); d) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree; e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. 6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Art. 33. Poteri del Comune 1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. Art. 34. Accertamento 1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica. 2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. 3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività. Art. 35. Sanzioni 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del settantacinque per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 15 sanzione amministrativa di euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. 6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Art. 36. Riscossione 1. Il Comune riscuote in proprio il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in n. tre rate con scadenza di pagamento al: • 30 settembre • 15 novemre • 31 dicembre 2. Per il solo anno 2013 le scadenze per effettuare il pagamento sono determinate dal Consiglio Comunale con apposita delibera. 3. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato mediante modello di pagamento unificato (F24) o, in alternativa, con apposito bollettino di conto corrente postale approvato dal Ministero. 4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. 5. Il Comune può concedere dilazioni su somme scadute a titolo di TARES, previa valutazione dello stato di temporanea difficoltà economica, anche richiedendo garanzie bancarie/fideiussorie per importi rilevanti. 6. Sulle somme dilazionate è prevista l'applicazione del tasso di interesse determinato all'art. 37. Art. 37. Interessi 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura pari al tasso del 5% (fissato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01/02/2007) calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Art. 38. Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 37, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. Art. 39. Somme di modesto ammontare 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all’art. 29 e del tributo provinciale di cui all’art. 22 è inferiore ad € 5,00. 16 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo . 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1. Art. 40. Contenzioso 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. n. 218/1997, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussitenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. 4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate. 5. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi nella misura prevista dall'art. 37. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013. 2. Dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. 3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. Art. 42. Clausola di adeguamento 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. Art. 43. Diposizione transitoria 1. Il comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali. 2. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari perl’applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000. Art. 44. Trattamento dei dati personali 1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. 17 ALLEGATO A) Sostanze assimilate ai rifiuti urbani (estratto dell'Art. 11 del Regolamento Consortile) I Criteri di assimilazione, per qualita’ e quantita’, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell’articolo 1 comma 184 let. b) della Legge n.296 del 27.12.2006 e della D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 47-14763. Criteri qualitativi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI • rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura scarti di tessuti vegetali rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) rifiuti metallici • rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffe, te e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione • rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffe, te e cacao) scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE • rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili scarti di corteccia e sughero segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose. • rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone scarti di corteccia e legno scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, • rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI • rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali rifiuti plastici • rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose. RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA • rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose. RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA • rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche limatura e trucioli di materiali ferrosi limatura e trucioli di materiali non ferrosi limatura e trucioli di materiali plastici INDUMENTI PROTETTIVI, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI (l’assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97) • imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) imballaggi in carta e cartone imballaggi in plastica imballaggi in legno imballaggi metallici imballaggi in materiali compositi imballaggi in materiali misti imballaggi in vetro imballaggi in materia tessile • assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose. RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO • veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 18 pneumatici fuori uso pastiglie per freni, non contenenti amianto. metalli ferrosi metalli non ferrosi plastica vetro componenti non specificati altrimenti • scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche apparecchiature fuori uso,non contenenti componenti pericolosi. componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso. • batterie ed accumulatori batterie alcaline non contenenti mercurio. altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio. 9) RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE • legno, vetro e plastica legno vetro plastica • metalli (incluse le loro leghe) rame, bronzo, ottone alluminio piombo zinco ferro e acciaio stagno metalli misti 10) RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto gia classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03) • rifiuti dei reparti di maternita e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani oggetti da taglio, inutilizzati. rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03. medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose • rifiuti legati alle attivita di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali oggetti da taglio inutilizzati. rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03. medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose. 11) RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA • frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01) carta e cartone vetro rifiuti biodegradabili di cucine e mense abbigliamento prodotti tessili oli e grassi commestibili medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose. legno, non contenente sostanze pericolose. plastica metallo altre frazioni non specificate altrimenti • rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) rifiuti biodegradabili altri rifiuti non biodegradabili • altri rifiuti urbani rifiuti urbani non differenziati rifiuti dei mercati residui della pulizia stradale rifiuti ingombranti rifiuti urbani non specificati altrimenti 19 ALLEGATO B) Criteri quantitativi (estratto dell'Art. 11 del Regolamento Consortile): kg/mq anno kg/mq indifferenzia anno a kg/mq anno ti a raccolta smaltimento differenziat complessi (40% del a (60% del vi tot.) tot.) Categorie di attività 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00 6,00 10,00 2 Campeggi, distributori carburanti 4,00 6,00 10,00 3 Stabilimenti balneari 4 Esposizioni, autosaloni 2,00 3,00 5,00 5 Alberghi con ristorante 7,00 10,50 17,50 6 Alberghi senza ristorante 4,00 6,00 10,00 7 Case di cura e riposo 8,00 12,00 20,00 8 Uffici, agenzie, studi professionali 6,00 9,00 15,00 9 Banche ed istituti di credito Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 10 durevoli 3,00 4,50 7,50 6,00 9,00 15,00 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12 a Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 12 b Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, estetista) 7,00 10,50 17,50 5,00 7,50 12,50 7,00 10,50 17,50 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6,00 9,00 15,00 14 Attività industriali con capannoni di produzione 10,00 15,00 25,00 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,00 12,00 20,00 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 33,00 49,50 82,50 17 Bar, caffè, pasticceria 26,00 39,00 65,00 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 15,00 22,50 37,50 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,00 19,50 32,50 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 35,00 52,50 87,50 22 Locali di deposito e accessori (sub categoria 4) 3,00 4,50 7,50 23 Banchi di mercato genere ortofrutta e ittici 38,00 57,00 95,00 24 Banchi di mercato genere alimentari 38,00 57,00 95,00 25 Banchi di mercato beni durevoli 8,00 12,00 20,00 26 Agriturismo: formula ristorazione (sub categoria 5) 7,00 10,50 17,50 21 Discoteche, night club 20 ALLEGATO C) Categorie di utenze non domestiche (Allegato I D.P.R. 158/99 - Comuni fino a 5.000 abitanti). Le utenze non domestiche sono suddivise e dettagliate nelle seguenti categorie: Cat. 1 Tipologia attività Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Associazioni o istituzioni con fini assistenziali Associazioni o istituzioni politiche Associazioni o istituzioni culturali Associazioni o istituzioni sindacali Associazioni o istituzioni previdenziali Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro Associazioni o istituzioni benefiche Associazioni o istituzioni tecnico-economiche Associazioni o istituzioni religiose Scuole da ballo Sale da gioco Sale da ballo e da divertimento Musei e gallerie pubbliche e private Scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado Aree scoperte in uso Locali dove si svolgono attività educative Centri di istruzione e formazione lavoro 2 Campeggi, distributori carburanti Campi da calcio Campi da tennis Piscine Bocciodromi e simili Palestre ginnico sportive Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva Distributori carburanti Autolavaggi Campeggi Aree scoperte in uso 3 Stabilimenti balneari 4 Esposizioni, autosaloni 5 Alberghi con ristorante 6 Alberghi senza ristorante Ostelli per la gioventù Foresterie Alberghi diurni e simili Alberghi Locande Pensioni Affittacamere e alloggi Residences Case albergo Bed and Breakfast Agriturismo: (formula pernottamento e prima colazione Aree scoperte in uso 7 Case di cura e riposo Soggiorni anziani Case di cura e riposo Case per ferie Colonie Caserme e carceri Collegi ed istituti privati di educazione Collettività e convivenze in genere 21 Aree scoperte in uso 8 Uffici, agenzie, studi professionali Enti pubblici Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli Studi legali Studi tecnici Studi ragioneria Studi sanitari Studi privati Uffici assicurativi Uffici in genere Autoscuole Laboratori di analisi Agenzie di viaggio Ricevitorie lotto totip totocalcio Internet point Sala scommesse Strutture sanitarie pubbliche e private Emittenti radio tv pubbliche e private 9 Banche ed istituti di credito Istituti bancari di credito Istituti assicurativi pubblici e privati Istituti finanziari pubblici e privati 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli Librerie Cartolerie Bazar Abbigliamento Pelletterie Pelliccerie Elettrodomestici Materiale elettrico Apparecchi radio tv Articoli casalinghi Giocattoli Colori e vernici Articoli sportivi Calzature Sementi e prodotti agricoli e da giardino Mobili Materiale idraulico Materiale riscaldamento Prodotti di profumeria e cosmesi Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita Negozi di mobili e macchine per uffici Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti Attività all’ingrosso con attività previste nella classe e similari Aree scoperte in uso 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Edicole giornali Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari Tabaccherie Farmacie Erboristerie Articoli sanitari Articoli di odontotecnica Negozi vendita giornali Locali vendita all’ingrosso per le attività comprese nella classe e similari 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) Parrucchieri e barbieri Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc. Elettricista 22 Negozi pulitura a secco Laboratori e botteghe artigiane Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi Falegnamerie Legatorie Aree scoperte in uso 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto Autofficine Carrozzerie Elettrauto Officine in genere Aree scoperte in uso 14 Attività industriali con capannoni di produzione 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Ristoranti Rosticcerie Trattorie Friggitorie Self service Pizzerie, pizza al taglio, piadinerie e kebab Tavole calde Osterie con cucina Attività rientranti nel comparto della ristorazione Aree scoperte in uso 17 Bar, caffè, pasticceria Bar Caffè Bar pasticcerie Bar gelaterie Aree scoperte in uso Gelaterie Pasticcerie 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Negozi confetterie e dolciumi in genere Negozi generi alimentari Panifici Latterie Macellerie Salumerie Pollerie Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso Bottiglierie, vendita vino Locali vendita ingrosso generi alimentari Aree scoperte in uso 19 20 Plurilicenze alimentari e/o miste Ortofrutta, pescherie, fiori e piante Negozi di frutta e verdura Pescherie Negozi di fiori Locali vendita serre Aree scoperte in uso 21 22 Discoteche, night club Locali di deposito e accessori (sub categoria 4) Autorimesse in genere Tettoie destinate ad uso parcheggio Ricovero e deposito mezzi Magazzino di deposito e stoccaggio senza vendita 23 Locali accessori, archivi, sgombero Aree scoperte in uso 23 Banchi di mercato genere ortofrutta e ittici 24 Banchi di mercato genere alimentari 25 Banchi di mercato beni durevoli 26 Agriturismo: formula ristorazione (sub categoria 5) 24