La disciplina del personale militare in Italia

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La disciplina del personale militare in Italia
La disciplina del personale militare in Italia: un caso esemplare
di sviluppo "per frammenti" del tessuto normativo
di Stefano Murgia
La legislazione italiana in materia di personale militare costituisce un interessante settore di studio per chi voglia mettere in luce ed analizzare fenomeni emblematici di complessità e di stratificazione normativa all'interno
dell'ordinamento giuridico italiano.
Il numero assai cospicuo di fonti regolatrici della materia, la vastità dell'argomento, che abbraccia numerose tematiche (stato giuridico, reclutamento, modalità di avanzamento e organico dei ruoli, trattamento economico e previdenziale, per citare le principali), e il carattere assai composito dell'organizzazione militare italiana - che accanto alle tre Forze armate annovera l'Arma dei carabinieri e Corpi ad ordinamento militare, come
la Guardia di finanza - impongono la necessità di circoscrivere l'oggetto
di indagine esclusivamente ad alcuni aspetti della legislazione vigente. In
primo luogo, si è ritenuto opportuno limitare la ricerca al personale delle
tre Forze armate, con specifico riguardo al trattamento degli ufficiali e dei
sottufficiali, giacché nell'evoluzione della disciplina di Esercito, Marina
ed Aeronautica, è possibile riscontrare la maggiore frequenza di interventi legislativi nel tempo e soprattutto la più accentuata sovrapposizione di
norme, in assenza di una visione unitaria della materia. In secondo luogo,
si è ritenuto necessario dedicare l'analisi a quattro sole tematiche: stato
giuridico, reclutamento, aumento degli organici e avanzamento del personale.
Oltre alla delimitazione della materia di studio è apparso utile limitare al
minimo indispensabile l'indagine sul merito, per privilegiare la messa a fuoco
delle principali linee di sviluppo della legislazione nel settore, di alcune cause
della mancata formazione di corpi unitari ed organici di regole, ed infine
delle difficoltà che incontrano i recenti tentativi di ricondurre ad un assetto
razionale la disciplina della materia.
Il metodo di ricerca sui settori indicati è basato sulla verifica dello stato
della legislazione vigente e sull'analisi delle relative modalità di sviluppo.
Questo approccio consente di mettere in risalto alcuni dati relativi alla tipo-
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logia ed al novero delle fonti normative, alle modalità di produzione della
legislazione sotto il profilo della sede di approvazione parlamentare (Assemblea, Commissione in sede legislativa), alla provenienza dell'iniziativa legislativa (governativa o parlamentare), alla distribuzione nel tempo degli interventi legislativi.
L'esposizione tratta distintamente la disciplina degli ufficiali e quella
dei sottufficiali, considerata la sostanziale autonomia dei due settori. Il
lavoro è pertanto suddiviso in due parti: una dedicata all'incessante processo di "adattamento" della disciplina sul trattamento degli ufficiali, l'altra incentrata sulle difficoltà emerse nell'ambito del processo di riordino
della normativa sul trattamento dei sottufficiali, la quale presenta, rispetto alla legislazione sugli ufficiali, un grado di complessità nettamente
minore e un processo di razionalizzazione indubbiamente più avanzato,
grazie alla approvazione di leggi che conferiscono deleghe al Governo per
il riordino della materia. In entrambi i casi l'attenzione è posta sulle
modalità di sviluppo della legislazione, spesso caratterizzate - soprattutto
per quel che riguarda gli ufficiali - dal susseguirsi di singoli interventi
legislativi volti a prescrivere regole per il personale di singoli ruoli o di
singoli corpi all'interno di ciascuna Forza armata, in assenza di disposizioni di carattere generale ispirate a criteri unitari per categorie omogenee e basate su un razionale modello di crescita dell'amministrazione
della dilesa. Sono, quindi, individuati alcuni fattori causali, che hanno
inciso sulla determinazione di un quadro normativo caratterizzato da una
altissimo numero di tonti e da una spiccata complessità e asistematicità
del tessuto complessivo, ed infine posti in evidenza i tentativi recenti e
tuttora in atto, tesi a riformare la disciplina sugli ufficiali e sui sottufficiali, nell'ambito di una visione sul personale militare calata all'interno di
una diversa concezione complessiva dello strumento militare, espressa nel
Nuovo modello di dilesa.
1. L'i>iccssLintc processo di "adattamento" della disciplina sul trattamento degli
ufficiali delle tre Forze armate
Non esiste in Italia una raccolta delle leggi sul personale militare, né un
censimento delle tonti di rango primario attualmente vigenti. Per avere
qualche dato di partenza è possibile utilizzare la raccolta privata "Leggi
d'Italia - testo vigente". Attraverso la lettura degli indici dei volumi, in cui
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sono raccolte le voci dedicate alle Forze armate, e degli indici generali è
possibile compiere una stima, seppur approssimativa, delle fonti primarie
vigenti, emanate dal 1926 ad oggi in materia di stato, reclutamento e
avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate. Risultano complessivamente approvati ben 116 (') atti legislativi tuttora vigenti. È interessante
notare come la maggioranza di queste 116 fonti sia costituita da leggi
ordinarie del Parlamento, in numero di 108, di cui 106 approvate dal Parlamento repubblicano. Le restanti fonti sono costituite da decreti legge
convertiti in legge, in numero di 6 e da regi decreti legge in numero di 2.
I grafici di seguito riportati terranno conto delle sole leggi approvate dal
Parlamento repubblicano, con esclusione delle leggi di conversione dei
decreti legge.
I periodi di più intensa produzione legislativa sono stati il decennio 19601970, ed il decennio 1970-1980, rispettivamente con 41 e 26 leggi approvate
dalle Camere.
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( ' ) La stima include il d.l. 16 maggio 1994. n. 290, convertito in 1. \5 luglio 1994. n. 443. che reca disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali.
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Le legislature nelle quali è stata maggiore la produzione legislativa in materia sono risultate la III, la IV, la V e la VI:
25
20
Numero leggi 15
ordinarie
approvate 1 o
ZZZ
0
Il
III
IV
V
VI
VII Vili
IX
X
XI
Legislature
Un altro dato significativo, ai fini della valutazione delle modalità di sviluppo della legislazione sull'argomento in esame, riguarda la percentuale di
leggi approvate dalle commissioni difesa del Parlamento in sede legislativa (o,
secondo il linguaggio adoperato nel Regolamento del Senato, in sede deliberante). Su un totale di 106 leggi ordinarie, ben 97 risultano approvate in
commissione, 8 sono state approvate in sede legislativa da un ramo del Parlamento e in Assemblea dall'altro ramo, e solamente 1 è stata approvata dall'Assemblea in entrambe le Camere.
Il ricorso così frequente alla sede legislativa, anche rispetto a leggi di carattere organico, come la disciplina sullo stato giuridico degli ufficiali o la riforma di importanti corpi delle Forze armate, ha favorito indubbiamente la celerità dei procedimenti di esame e di approvazione, e ha quindi consentito uno
sviluppo sostenuto della legislazione di settore, sotto la spinta di istanze di
modifica della disciplina (soprattutto, come vedremo, in materia di organici
e di promozioni) provenienti da ciascuna delle tre Forze armate. La speditezza del procedimento di formazione della legge in sede legislativa ha consentito che la legislazione in materia si adattasse secondo aggiustamenti progressivi e ravvicinati nel tempo ad esigenze di sviluppo dell'apparato militare, in assenza, peraltro, di un quadro complessivo di riferimento. E significa-
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tivo che questa circostanza si sia verificata fin dalle prime legislature, durante le quali la percentuale di leggi approvate su progetti di iniziativa del
Governo era piuttosto elevata, come risulta dalla tabella che segue.
Legislatore
l-H
II
III
IV
V
VI
VII
Vili
IX
X
XI
Totale
Iniziativa
governativa
5
8
10
6
5
6
Iniziativa
parlamentare
Iniziativa governativa
e parlamentare
—
—
—
4
5
2
1
10
10
10
9
1
2
2
3
—
—
—
51
48
7
—
2
—
—
1
—
1
1
2
Questo dato indica che il peso significativo dell'iniziativa legislativa del
Governo nella materia considerata non è stato determinante ai fini di uno sviluppo unitario e razionale del tessuto normativo, tanto più se si considera che
sono numerosi i casi di leggi settoriali e non organiche approvate su proposta del Governo. Non è agevole individuare le cause di questo fenomeno.
Una certa incidenza sull'andamento frammentario e dispersivo dello sviluppo della legislazione nei settori in esame probabilmente è da ricondursi alla
circostanza che fino al secondo conflitto mondiale ciascuna Forza armata,
con la relativa appendice tecnico-amministrativa di propria pertinenza, faceva parte di un ministero separato, e solamente nel secondo dopoguerra, i
ministeri furono unificati in un solo Ministero della difesa (2). Nonostante l'unificazione delle tre branche amministrative e nonostante l'istituzione del
Capo di Stato maggiore delle Forze armate e del Segretario generale della
difesa, ciascuno degli stati maggiori ha mantenuto ampi poteri ed ha inciso
profondamente sulle scelte in materia di personale. Questa circostanza ha
probabilmente influito sul processo di evoluzione stratificata della disciplina
(2) L'uniHcazione è stata disposta dal decreto legislativo 4 febbraio 194/, n. 1 /.
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in esame, ed ha impedito al vertice dell'amministrazione militare di realizzare un disegno ordinato e unitario di adattamento dell'apparato militare alle
esigenze via via emergenti.
Passando ora ad esaminare in concreto i caratteri di formazione della legislazione nei settori considerati, occorre, in primo luogo, osservare che la
tematica che ha subito minori modifiche è quella dello stato giuridico degli
ufficiali delle Forze armate (>). Il numero maggiore di interventi legislativi è
dedicato alla disciplina in materia di reclutamento, determinazione degli
organici e avanzamento degli ufficiali.
Per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali l'analisi della normativa
vigente mostra, in primo luogo, l'assenza di una disciplina unitaria per le tre
Forze armate. Ciascuna Arma possiede una propria regolamentazione delle
modalità di selezione del personale, spesso dispersa in più provvedimenti
legislativi relativi a singoli ruoli o a singole categorie di ufficiali. Il reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica, ad esempio, è regolato dal r.d.l. 28 gennaio 1935, n. 314, che contiene una disciplina differenziata per ruoli e per
corpi, salve alcune norme comuni, senza tuttavia esaurire il novero delle
lonti in materia. Numerose leggi successive al r.d.l. recano disposizioni specifiche per digerenti categorie di personale della medesima Forza armata (4).
I M l.a legge 10 aprile 1954, ti. 115, recante "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" detta le norme generali sullo status; regolamenta l'acquisto e la perdita del grado; fissa le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari; definisce tre categorie di ufficiali: in servizio permanente, in congedo,
in congedo assoluto. Per quanto riguarda il servizio permanente distingue il servizio effettivo (SPE) dalla
posizione di aspettativa e da quella "a disposizione" (SPAI)) in cui vengono collocati gli ufficiali che, tolti
definitivamente dai quadri organici in applicazione delle norme di avanzamento, continuano ad essere
provvisti ili impiego. (.ìli ufficiali in congedo sono suddivisi nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento, della riserva e della riserva ili complemento. La legge regola i passaggi dall'una all'altra di queste
categorie, fissando anche i relativi limiti ili età. Tra le modifiche apportate a questa legge, si ricorda in particolare la recente legge 25 marzo 1986, n. 83, che ha mollificato i limiti ili età per il passaggio dalla categoria di complemento a quella della riserva ili complemento.
H) La legge n. 989 del 1952 ha mollificato il r.d.l. con specifico riferimento al ruolo specialisti, con alcune disposizioni successivamente abrogate dalla legge n. 25 5 del 1958 che ha riordinato il ruolo servizi dell'Aeronautica militare e ha dettato norme n u m e in materia di reclutamento. La legge 23 febbraio 1956, n.
1 18 disciplina il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo con riguardo solamente ad
alcune categorie ili personale Idei ruolo servizi e ruolo specialisti del Corpo del Cìenio aeronautico, del
ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione), mentre la legge
29 giugno 1961, n. 577, modificando la citata legge n.989 dil 1958, detta disposizioni particolari sul reclutamento degli ufficiali appartenenti al ruolo naviganti speciale. La legge 26 gennaio 1963, n. 52 nel porre
norme di riordino del Corpo del Crenio aeronautico, contiene specifiche disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali. Ulteriori modifiche alle disposizioni in materia ili reclutamento sono state apportate dalla
legge 22 ottobre 1973, n. 678 (che si estende anche all'Esercito ed alla Marina), e, con esclusivo riguardo
agli ufficiali in servizio permanente effettivo ilei ruolo servizi, dalla legge 4 aprile 1985, n. 12 3, mentre ulteriori regole specifche per il reclutamento degli ufficiali del ruolo servizi e degli ufficiali ili complemento
sono individuate dalla legge 19 maggio 1986. n. 224.
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Il quadro della disciplina sul reclutamento si presenta altrettanto frammentato per quanto riguarda la Marina, mentre appare meno composita la
disciplina sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.
Ma gli aspetti in cui sicuramente si manifesta il maggior grado di complessità del quadro normativo sono costituiti dalla determinazione degli organici
dei ruoli e dall'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.
A differenza di quanto accade per il reclutamento, che non risulta disciplinato in maniera unitaria per le tre Forze armate, la legge 12 novembre
1955, n. 1137, recante "avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" comprende una serie di disposizioni generali, tra le
quali la indicazione dei ruoli delle tre Forze armate (5).
Questa legge, che presenta i caratteri di una disciplina organica in materia
di avanzamento e di dotazioni organiche per le tre Forze armate, avrebbe
potuto costituire un corpo di regole unitario. In realtà la legge n. 1137 del
1955 ha subito numerosissime modifiche, soprattutto negli allegati contenenti le tabelle analitiche, senza, peraltro, che gli aspetti nuovi della disciplina
confluissero sempre organicamente nelle disposizioni in essa contenute.
Durante gli anni '60 e '70 si sono succedute molte leggi che, intervenendo di
volta, in volta per specifici corpi o per specifici ruoli delle tre Forze armate,
hanno progressivamente innalzato il numero delle promozioni annuali, sia
attraverso ampliamenti degli organici dei singoli ruoli, sia mediante meccanismi di riassorbimento delle eccedenze organiche (derivanti dall'aumento
delle promozioni) differiti nel tempo. Ebbene questi interventi legislativi
hanno determinato una spiccata "stratificazione" del tessuto normativo in
materia di avanzamento, giacché hanno "novellato" le tabelle annesse alla
legge n. 1137, senza peraltro introdurre, salve alcune eccezioni, nel corpo di
questa legge tutte le nuove disposizioni via, via approvate.
Ma il dato forse più significativo è rappresentato dalla circostanza che
l'aumento delle promozioni e l'allargamento degli organici è avvenuto in
maniera frammentaria, attraverso singole leggi che di volta in volta dettavano
disposizioni per singoli "segmenti" dell'amministrazione militare. Non solo
n o n si è p r o c e d u t o a d u n p r o g r e s s i v o e c o m p l e s s i v o a d e g u a m e n t o d e g l i o r g a ni Nel testo attualmente vigente, vi sono undici ruoli per l'Hsercito, diciassette ruoli per la Marina,
nove ruoli per l'Aeronautica. Seguono disposizioni sulle commissioni di avanzamento e sulle promozioni.
Vengono quindi dettate le norme specifiche per l'avanzamento degli ufficiali in SPE. di quelli SPAD, di
quelli in ausiliaria, di complemento e della riserva, del ruolo d'onore, nonché per l'avanzamento in tempo
di guerra. Infine, la legge contiene disposizioni transitorie e finali ed una serie di tabelle in cui per ogni
grado e ruolo vengono indicati: torme ili avanzamento, requisiti ed anzianità richiesta, organico del grado,
promozioni annuali al grado superiore, numero degli ufficiali da ammettere a valutazione.
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nici e delle promozioni per tutte le tre Forze armate, ma persino all'interno
di ciascuna Forza armata si è proceduto modificando di volta in volta le
modalità di progressione in carriera di singole, specifiche categorie. L'esempio della Marina può dimostrare la validità delle osservazioni fin qui svolte.
Dopo la legge n. 1137 vi è stata dapprima, nel 1959 (legge n. 946) una modifica alle disposizioni sull'avanzamento in relazione ai tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo; successivamente, nello
stesso anno (con legge n. 1095) è stata riordinata la carriera degli ufficiali di
Marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali dei Corpi di Stato maggiore, sanitario (ruoli medici), di commissariato e delle capitanerie di porto.
Nel 1962 (con legge n. 883) sono state introdotte modifiche in ordine all'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto, mentre ulteriori modifiche sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare sono
state introdotte dalla legge n. 47 del 1964, e successive leggi hanno via, via
disciplinato le disposizioni in materia di organici e di promozioni di altre
categorie di ufficiali della Marina.
L'esempio dell'Aeronautica è altrettanto significativo. Il riordinamento dei
ruoli dell'Aeronautica, dei relativi organici e delle promozioni (la cui disciplina di carattere generale è contenuta nella legge n. 989 del 1952), è avvenuto mediante leggi che hanno disciplinato di volta in volta singoli comparti.
La gran parte delle leggi citate hanno carattere transitorio e si riferiscono a
categorie specifiche di personale (6).
Vi sono poi disposizioni particolari per l'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali in particolari condizioni (1. 536/1971), per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore (1. 1148/1964), per l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori di bande (1. 1163/1961).
Gli esempi riportati confermano che soprattutto negli anni '60 e 7 0 è avvenuto un processo di incremento delle dotazioni organiche delle tre Forze
l'M Nel 195S (I. n. 233) e stata dettata la disciplina sul riordinamento del ruolo servizi. Nel 1959 (L. n.
154) si è provveduto al riordinamento del ruolo naviganti normale, con esclusivo riferimento agli ufficiali
interiori. Nel 1961 (1. n. 577) sono state introdotte modifiche alla disciplina relativa al ruolo naviganti speciale, mentre nel 1962 il. n. 1305, più volte modificata in seguito) si è proceduto al riordino del Corpo di
commissariato aeronautico. Nel 1963 (1. n. 52) sono state dettate norme sul riordinamento del Corpo del
genio aeronautico e nello stesso anno (Con 1. ti. 1431, più volte modificata in seuito) sono stati riordinati
taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo. Nel 1966 (1. 1066) sono state dettate ulteriori
modifiche sul riordinamento dei ruoli e sulle modalità di promozione di alcuni ruoli (naviganti speciale,
dei ruoli commissariato e amministrazione del C o r p o di commissariato aeronautico, ecc.). Altre modifiche
sono state apportate nel 1969, con due leggi distinte (1. 97 e I. 375). nel 1971 con altri due interventi legislativi il. 501 e 1.. 421 ), nel 1973 m due ulteriori occasioni (1. 339 e L. 520).
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armate scandito da singoli interventi legislativi, volti a prescrivere l'aumento
del personale di singoli ruoli o di singoli corpi all'interno di ciascuna- Forza
armata, in assenza di disposizioni di carattere generale che prevedessero criteri unitari per categorie omogenee e che adottassero un modello razionale di
crescita dell'amministrazione della difesa.
La complessità estrema del sistema normativo che si è venuto a creare sulla
materia ha portato il Parlamento nel 1980 ad approvare una legge (la n. 574)
che ha unificato e riordinato i ruoli normali, speciali, e di complemento degli
ufficiali delle tre Forze armate, ma non ha introdotto una nuova disciplina
organica in materia di avanzamento, limitandosi a dettare disposizioni ad efficacia temporanea in attesa di una riforma complessiva della materia. La legge
del 1980 ha quindi introdotto un regime temporaneo in materia di avanzamento degli ufficiali, senza peraltro abrogare le disposizioni sopra citate in
materia di avanzamento e in particolare la legge n. 1137 del 1955.
Nonostante la legge n. 574 del 1980 fosse stata approvata in attesa di una
organica revisione della disciplina dell'avanzamento, le disposizioni da essa
recate - che come si è detto avevano carattere transitorio - sono state successivamente e per più volte prorogate, senza che venisse contemporaneamente
approvata una disciplina di riordino della materia. La vigenza di diverse disposizioni della legge n. 574 del 1980 è stata successivamente e per più volte estesa nel tempo da alcune leggi e decreti legge (1986, 1989, 1990). Recentemente il d.l. 16 maggio 1994, n. 290, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 443, ha
prorogato fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni contenute nella legge n.
404 del 1990, che a loro volta, come si è detto, prorogavano le disposizioni
della legge n. 574 del 1980. Attraverso questo sistema di rinvìi si è instaurato
oggi un regime di avanzamento degli ufficiali costituito dalle norme provvisorie contenute nella legge n. 574 del 1980, e da altre leggi settoriali, in deroga
alla disciplina contenuta nella legge sull'avanzamento del 1955.
Dall'analisi della normativa vigente (7), tenuta in vita dal sistema di proro-
(') In base alla disciplina "provvisoria' anualmcntc vigente: a) gli organici e i criteri per l'avanzamento relativi al ruolo del corpo tecnico continuano ad essere quelli detcrminati dall'allegato B della
legge n. 574 del 1980 cit., e non quelli stabiliti per i singoli servizi tecnici (artiglieria, motorizzazione, chimico-fisico, genio, trasmissioni, geografico) dai quadri della tabella I annessa alla legge 12 novembre
1955. n, 1137: b) gli organici e i criteri per l'avanzamento relativi alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio continuano ad essere quelli introdotti dal q u a d r o I di cui all'allegato A della legge n. 574
del 1980 istitutiva del ruolo normale unico di tali armi, e non quelli definiti per le singole armi dai qua
dri I, III, IV, V e VI della tabella n. 1 annessa alla legge n. 1 137 del 1955 cit.; e) per i tenenti dei ruoli
normali in spe dell'esercito, per i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli dei ruoli in spe l'.sercito e per
i tenenti in spe dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le norme in materia di avanzamento
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ghe e di rinvìi ora descritto, emerge un quadro che, oltre ad essere caratterizzato dalla precarietà delle disposizioni, presenta tratti evidenti di asistematicità e di ardua conoscibilità.
I tentativi di porre rimedio a questa situazione non sono mancati negli ultimi anni.
Fin dall'XI legislatura il Governo presentò un disegno di legge, mai approvato, contenente disposizioni di delega al Governo per il riordino in materia
di ruoli degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate.
Nella XII legislatura il Governo ha presentato, nell'ambito del Nuovo
modello di difesa, un disegno di legge in materia di ristrutturazione delle
Fone armate, che conferisce al Governo una delega legislativa, affinché individui una nuova disciplina dei ruoli degli ufficiali e riordini la disciplina relativa al reclutamento, allo stato giuridico, all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente, prevedendo una riduzione progressiva delle dotazioni
organiche e salvaguardando i diritti acquisiti. Alla sorte di questa iniziativa
del Governo rimane oggi legata la prospettiva di riforma del settore fin qui
esaminato.
2. // difficile cammino sulla strada del riordino della disciplina
sul trattamento elei sottufficiali delle tre Forze armate
La situazione normativa è, per i sottufficiali, meno complessa di quella
relativa agli ufficiali.
stabilite dai commi 2, 5 e 4 dell'art. 57 della legge n. 224 del 1986 cit.. così come modificate dall'art. 1,
comma 2. della legge n. 525 del 1989; le promozioni effettuate ai sensi di tali norme possono avvenire
anche in soprannumero rispetto agli organici previsti dalle leggi vigenti; ci) a modifica di quanto disposto dalla tabella ti. 2 annessa alla legge n. 1157 del 1955 cit.. viene confermato l'incremento del numero
ilelle promozioni annuali al grado superiore stabilito in favore ilei tenenti ili vascello dei ruoli normali e
speciali dagli articoli 24 e 29 della legge n. 574 del 1980 cit.; tali promozioni possono avvenire anche in
soprannumero rispetto all'organico del grado: e) per la Marina, continua a sussistere la facoltà di attri
buire un più ampio numero ili promozioni ai gradi superiori prevista dall'art. 58 della legge n. 224 del
19,Xo cit; fi e confermato l'aumento delle promozioni al grado di maggiore stabilito per taluni ruoli dell'Aeronautica dagli artt. 25 e 50 della legge n. 574 del 1980; tali promozioni possono avvenire anche in
soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti; g) continuano a valere le disposizioni eli cui all'art.
59, comma 2. della legge n. 224 del 1986 relative alla valutazione dei maggiori ilei ruolo servizi dell'Aeronautica; hi la determinazione delle aliquote ili valutazione e del numero delle promozioni al grado
superiore dei tenenti colonnelli ilei ruoli ilei servizio permanente effettivo dell'esercito dovrà esseredisposta con il.p.r.. su proposta del Ministro della ditesa, termo restando che il numero delle promozioni ila conferire annualmente non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla legge n. 224 del
1986 cit. per il triennio 1986-1988.
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La minore stratificazione della disciplina legislativa sul trattamento dei
sottufficiali è dimostrata dal minor numero complessivo di leggi approvate dal Parlamento. Assumendo come fonte di informazione la raccolta privata "Leggi d'Italia - testo vigente", si può ricavare dagli indici che dal
1928 fino ad oggi sono stati emanati o approvati 34 provvedimenti attualmente vigenti, tra leggi ed atti aventi forza di legge. Le leggi ordinarie
approvate dal Parlamento sono state 24. Nel decennio 1960-1970 si registra la maggiore frequenza di interventi legislativi (9 leggi approvate su un
totale di 24).
Anche rispetto alla disciplina sui sottufficiali, va riscontrata una tendenza
alla regolazione separata per Forza armata o per ruolo o corpo di Forza armata, analogamente a quanto rilevato sopra con riferimento alla normativa sugli
ufficiali. Soprattutto rispetto alla definizione degli organici e del regime dell'avanzamento dei sottufficiali si può osservare come, prima dell'approvazione della legge 10 maggio 1983, n. 212, non esistesse alcun provvedimento di
legge recante una disciplina unitaria. Ad esempio, disposizioni sugli organici
dei sottufficiali dell'Aeronautica, furono emanate con la legge 3 gennaio
1957, n. 1. Poi nel 1968 (con legge n. 272) furono introdotte norme temporanee sull'avanzamento degli stessi sottufficiali, e ulteriori disposizioni furono emanate nel 1977 (legge n. 9) e nel 1978 (n. 786).
La legge 10 maggio 1983, n. 212 costituisce il primo risultato del processo
di riordino della disciplina dei sottufficiali. Essa detta una disciplina unitaria
in materia di reclutamento, organici, avanzamento, cessazione dal servizio,
categorie del congedo (ausiliaria-riserva-congedo). Sulla materia rimangono,
peraltro in vigore alcune leggi precedenti (8).
La legge n. 212 del 1983 ha, peraltro, dettato un corpo di regole unico per
le tre Forze armate, senza, tuttavia, risolvere appieno il problema delle sperequazioni di trattamento esistenti tra sottufficiali delle Forze armate, e degli
altri corpi ad ordinamento militare e civile da un lato e i corrispondenti gradi
della Polizia di Stato, smilitarizzata con legge n. 121 dei 1981.
Al fine di conseguire un maggior grado di omogeneità tra le categorie di
personale appartenenti alla categoria dei sottufficiali delle Forze armate e dei
(*) Tra le disposizioni precedenti rimaste in vigore pur con varie modificazioni figurano la legge 31
luglio 1954, n, 599 "Stato dei sottufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica", la legge 19 maggio 1986, n. 224, che contiene norme relative ai sottufficiali di complemento da immettere in servizio permanente, e la legge 21 dicembre 1990, n. 404, "Nuove norme in materia di avanzamento degli uffciali e
sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza" che ha modificato la disciplina del
collocamento in ausiliaria dei sottufficiali.
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Stefano Murgia
Corpi citati, la legge 6 marzo 1992, n. 216 (9) ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi contenenti le necessarie modifiche agli ordinamenti del
personale delle Forze armate e delle forze di Polizia, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle
attribuzioni e dei trattamenti economici, con l'obiettivo di conseguire una
disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali e le
norme fondamentali di Stato
Il termine per l'esercizio della delega legislativa era originariamente fissato, dalla legge n. 216 del 1992, al 31 dicembre 1992. In data 30 settembre
1992, il Ministro della difesa trasmise alla Camera dei deputati per il parere
di competenza uno schema di decreto legislativo concernente il riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento
dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare. La
Commissione ditesa della Camera avviò l'esame del testo presentato, senza
tuttavia giungere ad esprimere il proprio parere, anche perché nel frattempo
il Governo affermò di voler presentare un nuovo schema di decreto. Tuttavia
il Governo non presentò alle Camere alcun altro schema di decreto, e il termine previsto dalla legge per l'esercizio della delega giunse a scadenza senza
che la delega stessa venisse esercitata. Successivamente, mediante una serie di
decreti legge - tutti decaduti per mancata conversione in legge entro i 60
giorni previsti dall'articolo 77 della Costituzione - veniva prorogato il termine per l'esercizio della delega in questione. (Da ultimo il d.l. 28 dicembre
1994, n. 723, all'art. 15, e. 1, prorogava la scadenza per l'esercizio della suddetta delega legislativa al 28 febbraio 1995).
F quindi in base ad un decreto legge, successivamente decaduto, che nel
dicembre 1994 il Ministro della difesa ha trasmesso al Parlamento un nuovo
schema di decreto legislativo recante la nuova disciplina sui sottufficiali delle
tre Forze armate in materia di ordinamento, reclutamento, avanzamento e
trattamento economico.
Per superare queste difficoltà, il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge, che proroga al 31 marzo 1995 il termine per l'esercizio della
l'i Li legge di delega autorizza i decreti legislativi in questione a prevedere che la sostanziale riordina/ione dei compiti connessi ai trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione dei ruoli, gradi
e qualitiche. e. ove occorra, anche mediante la soppressione di qualitiche o gradi, ovvero mediante le istituzioni di ninni ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, terme
restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per
ciascuna Forza ili polizia e l'orza armata. Consente inoltre ai decreti legislativi di disciplinare le modalità
per l'accesso ai ruoli, gradi e qualitiche e per l'attribuzione di specitiche (unzioni.
La disciplina del personale militare in Italia
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delega, facendo salvi gli effetti prodottosi e gli atti compiuti sulla base dei
decreti-legge decaduti. L'esame del provvedimento è tuttora in corso.
Le difficoltà di riordino della materia sono dimostrate dalle incertezze presenti nel comportamento del Governo, il quale, dopo aver avviato l'esercizio
della delega conferitagli dalla legge n. 216 citata, ha dapprima, nel corso della
XI legislatura, "ritirato" lo schema di decreto legislativo presentato al Parlamento, per ripresentarlo, con alcune modifiche di contenuto, nel corso della
XII legislatura. Rimane, infine, come sopra accennato, il fatto che l'esercizio
dei poteri legislativi delegati, e quindi la sorte dell'intera riforma è legata ad
una disposizione - di proroga del termine per l'esercizio della delega disciplinata dalla legge n. 216 del 1992 - contenuta in un disegno di legge non
ancora approvato dal Parlamento.
Non appaiono, quindi, del tutto dissipate le incertezze che hanno fino ad
ora caratterizzato questo difficile cammino di riforma