è soggetta all`imposizione di un dazio doganale
Transcript
è soggetta all`imposizione di un dazio doganale
1149/65 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 7 . 5 . 65 possono essere concessi, a norma dell articolo 25 , paragrafo 3 , soltanto per coprire il fabbisogno proprio degli utilizzatori dello Stato membro in teressato , esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati, applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri (ivi compresi i dipartimenti fran cesi d' oltremare), dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d' oltremare associati alla C.E.E. , ove siano soddisfatte le condizioni richieste per l' applicazione a detti prodotti del regime preferenziale per essi previsto. HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 2 Articolo 1 La presente decisione è valida per il periodo 1° aprile 1965 โ 31 marzo 1966 . Un contingente tariffario al dazio dello 0,70 °/ o è concesso alla Repubblica italiana per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio , di melassi di canna , conte nenti, in estratto secco, meno del 63 °/o di sac carosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè, della voce 17.03 B II della tariffa do ganale comune, per un quantitativo massimo di 2.800 tonnellate . Articolo 3 La presente decisione è destinata alla Re pubblica italiana. Fatto a Bruxelles , il 29 marzo 1965 . Per la Commissione In nessun caso , tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di detto contin gente tariffario può essere inferiore a quello Il Presidente Walter HALLSTEIN DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1965 relativa a un ricorso della Repubblica francese all'articolo 115, primo comma, del Trattato, inteso ad escludere dal trattamento comunitario gli « altri antibiotici, tranne l'aureomicina », originari del Giappone ed immessi in libera pratica negli altri Stati membri (II testo in lingua francese è il solo facente fede) (65 /252/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 155 e 115 , primo comma, Vista la richiesta di ricorrere alla procedura di cui all' articolo 115 , primo comma, del Trat tato, che la Repubblica francese ha presentato il 22 marzo 1965 alla Commissione con telex della rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee, della tariffa doganale comune, originari del Giappone ed immessi in libera pratica negli altri Stati membri, la Repubblica francese si è richia mata , a convalida del suo ricorso, all' esistenza di una disparità tariffaria e di una disparità fra i vari regimi d'importazione applicati dai paesi della C.E.E. ; Considerando che l'importazione dai paesi terzi di « altri antibiotici , tranne l' aureomicina » è soggetta all'imposizione di un dazio doganale del 9 °/o in Francia e del 4,4 n/o nella Repubblica federale di Germania ; Considerando che per gli « altri antibiotici , Considerando che in Francia tali prodotti tranne l' aureomiciria » di cui alla voce ex 29.44 D sono esenti da dazi doganali all' importazione GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 1150/65 dagli altri Stati membri, quando si trovino in questi ultimi in libera pratica ; Considerando che la disparità tariffaria in parola è dell'ordine di 4,6 punti e che questo divario è generalmente compensato dalle spese supplementari inerenti alle operazioni di rie sportazione ; Considerando che detta diparità non è su scettibile di provocare distorsioni di traffico tali da impedire l' esecuzione delle misure di poli tica commerciale adottate dalla Repubblica 7.5.65 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario gli -< altri antibiotici, tranne l'aureomicina » di cui alla voce ex 29.44 D della tariffa doganale comune, originari del Giappone, immessi in libera pratica negli altri Stati membri e riesportati a destina zione della Repubblica francese. francese โ in conformità col Trattato โ nei Articolo 2 confronti del Giappone ; Considerando per contro che le disparità esistenti fra i vari regimi d'importazione sono suscettibili di dar luogo alle distorsioni di traf fico sopracitate, in quanto la Francia applica restrizioni quantitative all'importazione dal Giappone dei prodotti di cui trattasi, che negli La validità della presente decisione è limitata alla data del 30 aprile 1966 . altri Stati membri sono invece liberalizzati ; blica francese . Articolo 3 La presente decisione e destinata alla Repub Considerando che, nella situazione attuale, gli altri Stati membri non sono in grado di ap plicare i metodi di cooperazione necessari ; che la possibilità di un' applicazione di codesti metodi sarà oggetto di un ulteriore esame ; che, ciò posto, la Repubblica francese deve essere auto rizzata a prendere le misure di protezione latto a Bruxelles, il 6 aprile 1965 . Per la Commissione Il Presidente necessarie , Walter HALLSTEIN DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1965 che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per lo zolfo (Il testo lingua italiana è il solo facente fede) (65/ 253/ CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato e in particolare l'articolo 226, Visto il Protocollo n . Ili concernente lo zolfo , allegato all'Accordo del 2 marzo 1960 riguar dante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune, relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comu nità Economica Europea e in particolare l'avviso favorevole per l'applicazione dell'articolo 226 del Trattato a benefìcio della produzione italiana di zolfo, di solfuro di carbonio e di solfuro di sodio , Vista la decisione del 12 maggio 1960 0 ) dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio , relativa all' acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato , Vista la decisione del 15 maggio 1962 (2) dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all' acceleramento complementare del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato , Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961 (3) che accorda alla Repubblica ita liana le misure di salvaguardia per lo zolfo, (!) GlT n . 58 del 12 . 9 . 1960, pag. 1217 / 60. (2) CxU il . 41 del 28 . 5 . 1962 , pag . 1284 / 62 . (3) GU n . 75 del 20. 11 . 1961 , pag. 1456 / 61 .