disciplina fiscale per gli omaggi di beni ai clienti

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disciplina fiscale per gli omaggi di beni ai clienti
STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E COMMERCIALE
SIMONETTI MARIA ELENA
MARRAGHINI DUCCIO
DOTTORI COMMERCIALISTI
www.studiomarraghini.it
Tel. 0039-055-8228091/4211351 Fax. 0039-055-8290040/4204175
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DISCIPLINA FISCALE PER GLI OMAGGI DI BENI AI CLIENTI
DISCIPLINA I.V.A.
Al fine di determinare la disciplina I.V.A. degli omaggi di beni ai clienti, è necessario
distinguere innanzitutto il tipo di bene omaggiato:
1. beni non rientranti nell’oggetto dell’attività propria (es.: penne in omaggio ai propri
clienti da parte di un negozio di alimentari);
2. beni rientranti nell’oggetto dell’attività propria (es.: penne in omaggio ai propri clienti
da parte di un negozio di cartoleria).
1. Beni non oggetto dell’attività
La C.M. 16.7.1998, n. 188/E ha affermato che gli acquisti di beni destinati ad essere
ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività
propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, pertanto, salvo
diversa disposizione, si applicherà la disciplina relativa a tali spese e che prevede
l’indetraibilità dell’IVA (ex art. 19 bis-1, lett. g), DPR n. 633/72) e la successiva cessione
(gratuita) come operazione esclusa da IVA (ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4, DPR n.
633/72).
A parziale deroga della suindicata regola ordinaria di indetraibilità dell’IVA sugli omaggi,
però, dal 01/01/2001 l' Iva sugli omaggi di beni di costo unitario inferiore a £. 50.000
diventa detraibile.
Riassumendo, quindi, per gli omaggi di beni di valore unitario inferiore a £. 50.000 l’IVA è
detraibile, per omaggi di beni di valore unitario superiore a £. 50.000 l’IVA è indetraibile.
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2. Beni oggetto dell’attività
Gli omaggi ai clienti di beni oggetto dell’attività sono regolati dall’art. 2, comma 2, n. 4,
DPR n. 633/72: essi rappresentano una cessione gratuita imponibile, in quanto all’atto
dell’acquisto è stata detratta l’IVA. Sul punto, la menzionata C.M. 16.7.98, n. 188/E ha
affermato che “gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui
produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non costituiscono spese di
rappresentanza”, per cui il contribuente dovrebbe assoggettare a tassazione la
successiva cessione gratuita anche nel caso in cui abbia acquistato i beni con l’obiettivo
di farne omaggio. La base imponibile della cessione gratuita è costituita dal relativo
valore normale.
Ai sensi dell’art. 18/633 la rivalsa dell’IVA sull’operazione in esame non è obbligatoria.
Nella pratica, la rivalsa non viene generalmente applicata e l’IVA, rimasta a carico del
cedente, diviene per quest’ultimo costo indeducibile dal reddito (art. 64, comma 2, TUIR).
L’impresa a tal fine può scegliere tra (C.M. 27.4.73 n. 32/E):
l’emissione di una fattura senza addebito dell’IVA, specificando tale circostanza
nella fattura;
la compilazione (in un unico esemplare) di un’autofattura, con indicazione del
valore normale dei beni, dell’aliquota e dell’imposta applicabile, specificando
altresì che trattasi di “autofattura per omaggi”. Essa può essere:
singola per ciascuna cessione (“autofattura immediata”);
globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese solare
(“autofattura differita”);
l’annotazione sul registro degli omaggi dell’ammontare complessivo delle
cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
DISCIPLINA IMPOSTE DIRETTE
IRPEF ed IRPEG
Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio sono
ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 74, comma 2, TUIR (ovvero
dell’art. 50, comma 5 per i lavoratori autonomi). La citata norma non pone alcuna
distinzione in base al fatto che essi siano o meno oggetto dell’attività dell’impresa, come
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invece prevede la disciplina IVA (ai fini reddituali si ritiene non applicabile l’affermazione
contenuta nella menzionata C.M. 16.7.1998 n. 188/E, in base alla quale gli acquisti di
beni da destinare ad omaggio, se rientranti nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa,
non configurano spese di rappresentanza: tale precisazione troverebbe collocazione
nell’ambito della disciplina IVA, nel senso di rendere detraibile l’imposta “a monte”, senza
alcun riflesso sulla classificazione ai fini reddituali). Essi risultano pertanto deducibili
secondo le seguenti modalità:
1. da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa:
limitatamente a 1/3 del loro ammontare, nell’anno di competenza e nei 4
successivi se di valore unitario superiore a £. 50.000;
per l’intero ammontare se di valore unitario non superiore a L. 50.000;
A tale proposito va rilevato che il limite di £. 50.000 deve essere valutato con
riferimento al valore imponibile dell’omaggio (al netto di IVA), prescindendo dal
valore unitario dei singoli beni che lo compongono.
2. da parte dei lavoratori autonomi nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel
periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario.
IRAP
Ai fini IRAP, i costi sostenuti per l’effettuazione di omaggi ai clienti, classificati da parte
delle imprese nella voce B14, sono deducibili nella stessa misura prevista ai fini reddituali
IRPEF ed IRPEG.
DISCIPLINA OMAGGI A DIPENDENTI: in caso di Omaggi ai propri dipendenti la
disciplina fiscale ai fini IVA e ai fini delle Imposte Dirette è parzialmente diversa da quella
appena descritta per gli Omaggi ai Clienti. Qualora si volessero conoscere in dettaglio le
diverse modalità lo Studio rimane disponibile per ogni delucidazione in merito.
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