disciplina fiscale per gli omaggi di beni ai clienti
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disciplina fiscale per gli omaggi di beni ai clienti
STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E COMMERCIALE SIMONETTI MARIA ELENA MARRAGHINI DUCCIO DOTTORI COMMERCIALISTI www.studiomarraghini.it Tel. 0039-055-8228091/4211351 Fax. 0039-055-8290040/4204175 E-mail [email protected] DISCIPLINA FISCALE PER GLI OMAGGI DI BENI AI CLIENTI DISCIPLINA I.V.A. Al fine di determinare la disciplina I.V.A. degli omaggi di beni ai clienti, è necessario distinguere innanzitutto il tipo di bene omaggiato: 1. beni non rientranti nell’oggetto dell’attività propria (es.: penne in omaggio ai propri clienti da parte di un negozio di alimentari); 2. beni rientranti nell’oggetto dell’attività propria (es.: penne in omaggio ai propri clienti da parte di un negozio di cartoleria). 1. Beni non oggetto dell’attività La C.M. 16.7.1998, n. 188/E ha affermato che gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, pertanto, salvo diversa disposizione, si applicherà la disciplina relativa a tali spese e che prevede l’indetraibilità dell’IVA (ex art. 19 bis-1, lett. g), DPR n. 633/72) e la successiva cessione (gratuita) come operazione esclusa da IVA (ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72). A parziale deroga della suindicata regola ordinaria di indetraibilità dell’IVA sugli omaggi, però, dal 01/01/2001 l' Iva sugli omaggi di beni di costo unitario inferiore a £. 50.000 diventa detraibile. Riassumendo, quindi, per gli omaggi di beni di valore unitario inferiore a £. 50.000 l’IVA è detraibile, per omaggi di beni di valore unitario superiore a £. 50.000 l’IVA è indetraibile. Omaggi 2001.wps 2. Beni oggetto dell’attività Gli omaggi ai clienti di beni oggetto dell’attività sono regolati dall’art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72: essi rappresentano una cessione gratuita imponibile, in quanto all’atto dell’acquisto è stata detratta l’IVA. Sul punto, la menzionata C.M. 16.7.98, n. 188/E ha affermato che “gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza”, per cui il contribuente dovrebbe assoggettare a tassazione la successiva cessione gratuita anche nel caso in cui abbia acquistato i beni con l’obiettivo di farne omaggio. La base imponibile della cessione gratuita è costituita dal relativo valore normale. Ai sensi dell’art. 18/633 la rivalsa dell’IVA sull’operazione in esame non è obbligatoria. Nella pratica, la rivalsa non viene generalmente applicata e l’IVA, rimasta a carico del cedente, diviene per quest’ultimo costo indeducibile dal reddito (art. 64, comma 2, TUIR). L’impresa a tal fine può scegliere tra (C.M. 27.4.73 n. 32/E): l’emissione di una fattura senza addebito dell’IVA, specificando tale circostanza nella fattura; la compilazione (in un unico esemplare) di un’autofattura, con indicazione del valore normale dei beni, dell’aliquota e dell’imposta applicabile, specificando altresì che trattasi di “autofattura per omaggi”. Essa può essere: singola per ciascuna cessione (“autofattura immediata”); globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese solare (“autofattura differita”); l’annotazione sul registro degli omaggi dell’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota. DISCIPLINA IMPOSTE DIRETTE IRPEF ed IRPEG Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio sono ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 74, comma 2, TUIR (ovvero dell’art. 50, comma 5 per i lavoratori autonomi). La citata norma non pone alcuna distinzione in base al fatto che essi siano o meno oggetto dell’attività dell’impresa, come Omaggi 2001.wps invece prevede la disciplina IVA (ai fini reddituali si ritiene non applicabile l’affermazione contenuta nella menzionata C.M. 16.7.1998 n. 188/E, in base alla quale gli acquisti di beni da destinare ad omaggio, se rientranti nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, non configurano spese di rappresentanza: tale precisazione troverebbe collocazione nell’ambito della disciplina IVA, nel senso di rendere detraibile l’imposta “a monte”, senza alcun riflesso sulla classificazione ai fini reddituali). Essi risultano pertanto deducibili secondo le seguenti modalità: 1. da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa: limitatamente a 1/3 del loro ammontare, nell’anno di competenza e nei 4 successivi se di valore unitario superiore a £. 50.000; per l’intero ammontare se di valore unitario non superiore a L. 50.000; A tale proposito va rilevato che il limite di £. 50.000 deve essere valutato con riferimento al valore imponibile dell’omaggio (al netto di IVA), prescindendo dal valore unitario dei singoli beni che lo compongono. 2. da parte dei lavoratori autonomi nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario. IRAP Ai fini IRAP, i costi sostenuti per l’effettuazione di omaggi ai clienti, classificati da parte delle imprese nella voce B14, sono deducibili nella stessa misura prevista ai fini reddituali IRPEF ed IRPEG. DISCIPLINA OMAGGI A DIPENDENTI: in caso di Omaggi ai propri dipendenti la disciplina fiscale ai fini IVA e ai fini delle Imposte Dirette è parzialmente diversa da quella appena descritta per gli Omaggi ai Clienti. Qualora si volessero conoscere in dettaglio le diverse modalità lo Studio rimane disponibile per ogni delucidazione in merito. Omaggi 2001.wps