quesito iva e imposte dirette per omaggi alla clientela

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quesito iva e imposte dirette per omaggi alla clientela
QUESITO IVA E IMPOSTE DIRETTE PER OMAGGI ALLA CLIENTELA
ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta.
Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni
ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito.
Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte
vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di
conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'
estensore.
Servizio Quesiti
Area: QF
4 gennaio 2007
IL QUESITO
“Omaggi e regalie (natalizie e non) mi serve sapere per registrazione fatture di acquisto omaggi
per natale ecc. quindi la deducibilità IVA e redditi per anno 2006 e altro necessario
sull'argomento.”
LA RISPOSTA
Veniamo dunque al quesito posto premettendo che dal tono dello stesso abbiamo inteso Le
occorrano informazioni sul trattamento contabile e fiscale degli omaggi ai clienti della Vostra
azienda.
Il trattamento fiscale ai fini IVA, IRPEF/IRES ed IRAP degli omaggi natalizi è differenziato a
seconda che i beni rientrino o meno nell’oggetto dell’attività esercitata.
Beni non oggetto dell’attività.
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente a soggetti terzi, quali clienti (effettivi o
potenziali), dipendenti di clienti, ecc., la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività
propria dell’impresa, costituiscono spese di rappresentanza, a prescindere dal valore unitario o dal
relativo costo, in base a quanto affermato dalla CM 188/E del 16.7.1998.
Si rammenta che le spese di rappresentanza sono sostenute: “per offrire al pubblico una immagine
positiva di se stessi e della propria attività, nonché per promuovere l’acquisizione ed il
consolidamento del proprio prestigio”. Vi rientrano in ogni caso: “le spese per i beni distribuiti
gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come
prodotti dell’impresa” (CM 328/E del 24.12.1997).
Il regime di detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto dei beni costituenti spese di rappresentanza,
contenuto nell’art. 19-bis 1, lett. h), DPR n. 633/1972, è differenziato a seconda che il costo dei
singoli beni superi o meno il limite di € 25,82:
BENI DI COSTO UNITARIO INFERIORE A € 25,82
BENI DI COSTO UNITARIO SUPERIORE A € 25,82
IVA DETRAIBILE
IVA INDETRAIBILE
La regola sopra esposta vale anche nell’ipotesi, piuttosto frequente, in cui i beni da destinare ad
omaggio, di costo unitario non superiore ad € 25,82, sono costituiti da alimenti e bevande (ad
esempio, vino o spumante, panettoni, torroni, ecc.).
Infatti, in tal caso, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 54/E del 19.6.2002, ancorché la lett. g)
dell’art. 19-bis 1 preveda in generale l’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di alimenti e
bevande, consente la detrazione per i beni di costo unitario non superiore ad € 25,82 in quanto tali
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beni, essendo destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, rientrano fra le spese di rappresentanza,
con conseguente applicazione della disciplina contenuta nella citata lett. h).
Per l’individuazione del limite di € 25,82, qualora l’omaggio sia rappresentato da più beni
costituenti una confezione unica, si ritiene necessario considerare il costo dell’intera confezione,
anziché quello dei singoli componenti. Pertanto, in caso di acquisto di una confezione regalo con
un costo maggiore di € 25,82, composta da beni di costo unitario inferiore a tale limite, l’IVA riferita
a tale acquisto risulta indetraibile.
La successiva cessione gratuita di beni non rientranti nell’oggetto dell’attività dell’impresa,
costituenti spese di rappresentanza, (cioè l’atto di regalarli ai clienti) è esclusa da IVA ai sensi
dell’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/1972. All’atto della consegna dell’omaggio non è quindi
necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). Tuttavia, risulta opportuna
l’emissione di un DDT (con causale “omaggio”), allo scopo di identificare il destinatario e provare
l’inerenza della spesa con l’attività aziendale.
Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese
di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, risultano deducibili nei limiti di seguito
specificati:
BENI DI COSTO UNITARIO INFERIORE A € 25,82
BENI DI COSTO UNITARIO SUPERIORE A € 25,82
PER L’INTERO AMMONTARE
LIMITATAMENTE AD 1/3 DEL LORO AMMONTARE
NELL’ANNO DI COMPETENZA E NEI 4 SUCCESSIVI
Anche ai fini in esame, qualora l’omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione
unica, il limite di € 25,82 deve essere valutato con riferimento al valore della confezione nel suo
complesso (al lordo dell’IVA, se indetraibile).
Ai fini IRAP I costi sostenuti per l’effettuazione di omaggi ai clienti, classificati da parte delle
imprese nella voce B14 del Conto economico, sono deducibili con le limitazioni sopra illustrate ai
fini reddituali.
Beni oggetto dell’attività.
In base a quanto affermato nella sopramenzionata CM 188/E: “gli acquisti di beni destinati ad
essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non
costituiscono spese di rappresentanza”. Il contribuente quindi dovrebbe detrarre l’IVA sull’acquisto
e assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita anche nel caso in cui abbia acquistato i
beni con l’obiettivo di farne omaggio.
In applicazione del citato art. 2, comma 2, n. 4) gli omaggi di beni oggetto dell’attività configurano
infatti una cessione gratuita imponibile, in quanto all’atto dell’acquisto è stata detratta l’IVA.
La cessione gratuita in esame è caratterizzata dai seguenti elementi:
•
•
la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni;
ai sensi dell’art. 18, DPR n. 633/1972, la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria. Nella prassi, in
relazione agli omaggi la rivalsa non viene generalmente operata. L’IVA rimane a carico del
cedente ed è per quest’ultimo un costo indeducibile ex art. 99, comma 1, TUIR.
Per documentare l’operazione, in assenza di rivalsa, l’impresa può scegliere di:
•
emettere una fattura senza addebito dell’IVA precisando che trattasi di cessione gratuita di
beni omaggio senza obbligo di rivalsa;
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•
compilare un’autofattura in unico esemplare con indicazione del valore normale dei beni,
dell’aliquota e dell’imposta applicabile, con dicitura “autofattura per omaggi” che può
essere:
“immediata” se emessa per ogni singola cessione (DDT non obbligatorio ma comunque
consigliabile);
“differita” se emessa per tutte le cessioni effettuate nel mese solare (DDT obbligatorio);
•
compilare il registro degli omaggi annotando, giornalmente, le cessioni effettuate.
Si rammenta che l’emissione del DDT è la condizione necessaria per poter effettuare la
fatturazione o autofatturazione differita. Tale adempimento, non obbligatorio se viene emessa la
fattura o autofattura immediata, risulta comunque consigliabile al fine di identificare il destinatario e
provare l’inerenza del costo con l’attività dell’impresa.
Per le imposte dirette, anche gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza
di cui all’art. 108, comma 2, nuovo TUIR, poiché tale norma non distingue se gli stessi siano o
meno oggetto dell’attività dell’impresa.
Ai fini reddituali si ritiene infatti non applicabile l’affermazione contenuta nella menzionata CM
188/E, in base alla quale gli acquisti di beni da destinare ad omaggio, se rientranti nell’oggetto
dell’attività propria dell’impresa, non configurano spese di rappresentanza: tale precisazione
troverebbe collocazione nell’ambito della disciplina IVA, in relazione alla detraibilità dell’imposta,
senza alcun riflesso sulla classificazione ai fini reddituali.
Di conseguenza, risultano applicabili i limiti di deducibilità precedentemente descritti (deduzione di
1/3 per quote costanti nell’anno di competenza e nei 4 successivi), eccetto che per i beni di valore
unitario non superiore ad € 25,82 per i quali è ammessa la deduzione integrale.
Ai fini IRAP i costi sostenuti per l’acquisto di beni da dare in omaggio ai clienti sono deducibili nella
stessa misura prevista ai fini reddituali.
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