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BULLISMO E CYBERBULLISMO Articolo della Dott.ssa Marzia Pala Psicologa Formatrice Psicoterapeuta Specialista in Psicoterapia Breve Strategica Ricercatrice Affiliata al Centro di Terapia Breve Strategica di Arezzo Docente percorsi Centro di Terapia Breve Strategica Il bullismo è un abuso di potere. Secondo gli studi che per primi hanno affrontato questo questo problema, perché una relazione tra soggetti possa prendere questo nome devono essere soddisfatte tre condizioni: si verificano comportamenti di prevaricazione intenzionale diretta o indiretta; queste azioni sono reiterate nel tempo; sono coinvolti sempre gli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante (bullo) ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi (vittime). Si sente sempre piu spesso parlare di cyber bullismo perchè episodi molto tristi portano alla luce questa realtà. Casi di ragazzi americani, scozzesi, irlandesi, canadesi, italiani che hanno deciso di porre fine nel modo più tragico a queste angherie, hanno avuto una grande eco. Il primo a parlare di cyberbullismo è stato l'educatore canadese Bill Besley; si tratta di una forma di bullismo molto più pericolosa poiché per i primi tempi riesce a rimanere più nascosta. La vittima ha di solito la tendenza a chiudersi e non parlare dell'accaduto per vergogna: nel cyber bullismo questa tipica reazione ha conseguenze ancora più serie laddove nessun educatore o adulto può notare una nascente situazione pericolosa. In un'intervista di Save the Children emerge che il 69% dei giovani intervistati teme le forme di bullismo più di ogni altro abuso. Per fare un esempio, ogni giorno sono 300 mila i nuovi utenti del social network Ask.fm,60 milioni in tutto il mondo e 150 paesi in cui è disponibile. Il 43% degli adolescenti adopera il cellulare per per scambiare messaggi e il 75% dei ragazzi che ne possiede uno è tra i 12 e i 17 anni. Internet non è l'unico colpevole, ma bisogna capire che più si abbassa l'età del “navigatore”, più c'è pericolo che incorra in situazioni pericolose. Nei cyberspazi sembra tutto impunibile,anonimo. L'illusione è quella di essere difficilmente reperibili, ma bisogna sapere che la percentuale dei ragazzi che rende pubblica la mail personale è del 53%. il 20% posta on line il numero del cellulare e il 55% condivide con estranei informazioni personali e anche fotografie. I ragazzi non riconoscono i segnali visibili di prepotenza espressa nel virtuale perchè l'allenamento ai giochi on line non li prepara a capire che i social network e le chat room come Ask, siano una realtà a tutti gli effetti, e come tale portatrice di conseguenze. Per i ragazzi la ricerca della non regola, della libertà di essere sé stessi, grandi ormai, non più bambini, anche se i genitori ancora non lo vedono e non lo capiscono,vince sulla ragione e sull'informazione. La vittima di solito viene colpita all'improvviso dalla persecuzione, spesso non può cancellare ciò che è successo che rimane impresso e alla mercè di chiunque e, solitamente, non tende a placarsi ma si incrementa trovando il favore di nuovi persecutori. Si possono notare dei segnali che manifestano un malessere e aiutare il ragazzo, in modo da prevenire altre situazioni più gravi. Le vittime di bullismo tendono a un progressivo ritiro prima emotivo e poi fisico. Inoltre la tendenza alle psicosomatizzazioni è forte: sensi di nausea, disturbi del sonno, modifiche nell'alimentazione, attacchi di panico, fobie e reazioni aggressive, idee suicidarie. Studio Diapason Pavia Associazione per il Ben Essere via Case Nuove, 33 /5 27028 San Martino Siccomario (Pv) tel: 334 9147515 fax: 0382 556594 Email [email protected] C.F. 96072410184 Non sempre però queste reazioni sono evidenti. In alcuni casi non sono presenti evidenti segnali di malessere ed i genitori non si devono colpevolizzare: il modo per capire se un figlio ha idee suicidarie è che ci abbia provato almeno una volta. Controllare ciò che i ragazzi fanno in rete non è facile poiché ogni giorno nascono nuovi social e applicazioni ma non si può prescindere da un controllo nei loro confronti. Alcuni consigli: 1) I genitori dovrebbero fare in modo di educare i propri figli a intenet e ai social network spiegando loro innanzi tutto la pericolosità di divulgare informazioni e foto personali. Parlando loro dei rischi e delle possibili ripercussioni con chiarezza e competenza acquisita precedentemente con l'uso delle app e dei social. 2) Non proibire l'uso del computer ma usarne uno solo, posto magari i una zona comune della casa, gestito dai genitori con le restrizioni e i filtri di protezione necessari. 3) Limitare anche l'uso del cellulare è importante, soprattutto nelle ore di studio. Lasciarsi aperta la possibilità di controllarlo facendosi dare l'eventuale password. 4) Naturalmente non farsi vedere sempre al computer o con il cellulare in mano ma dare ampio spazio al dialogo, importantissima arma di prevenzione di queste problematiche. 5) Dedicare uno spazio alla frequentazione di intenet insieme al ragazzo. Avvicinarsi allo strumento insieme con qualche piccolo stratagemma come”Insegnami come si usa, sembra divertente” Se il problema fosse già presente e si riesce a scoprirlo è bene parlarne insieme al ragazzo e cercare di aiutarlo a capire che si tratta di qualcosa che non si fermerà al virtuale. Inoltre: - Aiutare il ragazzo/a a discolparsi nel caso sia già presente la colpa o la vergogna e spronarlo a parlarne con i genitori o con una persona specializzata. - Cambiare indirizzo di posta elettronica e non frequentare più, o per un po’, siti e chat in cui opera il cyber bullo; - Non dare corda al persecutore: supplicarlo di smettere, rispondergli per le rime o mostrarsi arrabbiati a volte non fa che aumentare il suo interesse; - Si può inviare un unico messaggio con scritto che i genitori sono stati informati e hanno sporto denuncia alla Polizia; - Se i fatti sono prolungati e gravi contattare la Polizia Postale e delle Comunicazioni o i Carabinieri; - Segnalare il cyber bullo ai moderatori delle chat e dei forum o ai proprietari di blog e siti internet. Nelle comunità virtuali si può contattare il webmaster;Informare le autorità e gli insegnanti - Eleggere un “protettore” del ragazzo/a, un genitore che possa essere presente, un fratello/sorella, un amico/a più grande;qualcuno che possa aiutarlo a gestire le situazioni in cui viene bullizzato. - Coinvolgere la scuola e gli insegnanti, luogo dove il ragazzo passa la maggior parte del suo tempo, a maggior ragione se gli atti avvengono in questo luogo. - Non forzarlo/a n ogni caso ad andare a scuola o nei luoghi dove viene bullizzato nel momento dello scoppio del problema, appena le situazioni saranno rientrate lo si aiuterà, se necessario, a riprendere gradatamete la vita sociale. Studio Diapason Pavia Associazione per il Ben Essere via Case Nuove, 33 /5 27028 San Martino Siccomario (Pv) tel: 334 9147515 fax: 0382 556594 Email [email protected] C.F. 96072410184 UNA PANORAMICA LEGISLATIVA Avvocato Lorenzo Perotti LA TUTELA LEGALE – LA NORMATIVA A)PENALE Il nostro ordinamento non prevede il reato di bullismo o cyberbullismo; tuttavia le condotte che danno vita al bullismo sono sanzionabili sia penalmente che civilmente e possono essere ricondotte a diverse fattispecie crimonose, quali ad esempio: ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.); minaccia, atti persecutori/cyberstalking (art. 612, 612 bis c.p.), furto (art. 624 c.p.), molestia (art. 660 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), percosse (art. 581 c.p.), danneggiamento di cosa altrui (art. 635 c.p.). In tutti questi casi la vittima può trovare tutela nell’avvio del procedimento penale a carico del colpevole attraverso il deposito di idonea querela presso gli organi competenti. B) CIVILE Tuttavia il fenomeno del bullismo, aldilà dei riflessi penali, rileva anche dal punto di vista civilistico sotto il profilo del risarcimento (economico) del danno subito dalla vittima ex art 2043 cc. Sotto questo aspetto, sono risarcibili il DANNO MORALE (inteso come le sofferenze fisiche o morali, il turbamento dello stato d’animo della vittima), il DANNO BIOLOGICO (riguardante la salute in sé considerata, come danno all’integrità fisica e psichica della persona tutelata dalla Costituzione Italiana all’art. 32); DANNO ESISTENZIALE (quale danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale quali valori riconosciuti dall’art. 2 della Costituzione). Sotto il profilo dell’individuazione della responsabilità poi, il fenomeno del bullismo coinvolge anche gli ambiti sociali in cui esso si sviluppa. In particolare, nel caso di bullismo tra soggetti minori, la responsabilità deve essere ricondotta a coloro che hanno il dovere di educare i minori e di vigilare su di essi: i genitori (o i tutori) e la scuola. L’art. 2046 c.c. pone una regola fondamentale per i casi di bullismo, in base alla quale chiunque è autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il significato della propria condotta, purché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa. Anche il minore, se ritenuto capace di intendere di volere, è chiamato a rispondere degli atti di bullismo, insieme ai genitori ed alla scuola. Il bullismo infatti è talvolta avvallato dall'eccessiva tolleranza di alcuni professori e dall'educazione che le famiglie danno ai loro figli. Si parla tecnicamente di culpa in educando e culpa in vigilando sia in relazione ai genitori che agli insegnanti e si fondano sul dovere di impartire una corretta educazione ai minori, nonché di vigilare sulla loro condotta ed approntare un sistema di monitoraggio e controllo, idoneo a prevenire episodi di bullismo. Studio Diapason Pavia Associazione per il Ben Essere via Case Nuove, 33 /5 27028 San Martino Siccomario (Pv) tel: 334 9147515 fax: 0382 556594 Email [email protected] C.F. 96072410184 Culpa in educando: art. 2048 cc: riguarda i genitori responsabili per i fatti illeciti commessi dai figli: la colpa in educando consiste non tanto nel non aver impedito il fatto, ma nel comportamento antecedente avente ad oggetto l’impartizione di un’educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Culpa in vigilando della scuola: art. 2048,2° c CC; art. 28 Cost: riguarda tanto i genitori quanto gli insegnanti e la scuola, responsabili per i danni derivanti da atti illeciti compiuti dai ragazzi per il periodo in cui essi sono affidati alla loro custodia, salvo che gli stessi forniscano la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare il fatto o che altrimenti lo stesso era del tutto imprevedibile (nel caso del cyberbullismo, vale per l’utilizzo dei pc scolastici o dei telefonini durante l’orario scolastico) Degna di nota è la recente sentenza TRIBUNALE DI MILANO sez X civ n. 8081/2013, che ha stabilito che il Ministero deve risarcire i danni patiti dall’alunno vittima di episodi di bullismo tenuti da altri allievi dell'Istituto scolastico, consistiti in aggressioni fisiche; per il tribunale meneghino, infatti, la condotta omissiva del personale docente configura una «culpa in vigilando». Inoltre da non sottovalutare è l’aspetto della tutela della privacy (D.lgs 196/2003), che gli atti di bullismo tendono a ledere attraverso la pubblicazione e divulgazione sul web di immagini o video personali delle vittime. DECRETO LEGGE 93/2013: Tale complesso decreto contempla diverse previsioni (aggravanti del reato di violenza sessuale e domestica e del reato di stalking), tra cui due articoli che riguardano specificamente l’utilizzo dell’informatica o della telematica: la norma sul cyberbullismo e l’aggravante prevista per la frode informatica commessa con sostituzione d’identità digitale e “attraverso strumenti informatici o telematici. CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO E’ stata approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico l'8 gennaio 2014 la prima bozza del Codice di Autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo, intervento ritenuto necessario anche a seguito dei gravi fatti di cronaca che hanno visto alcuni giovanissimi arrivare a gesti estremi dopo essere stati oggetto di insulti e diffamazioni su Internet. Scopo del Codice è quello di incrementare il controllo sulle pubblicazioni web e di consentire agli utenti di segnalare tempestivamente i contenuti non appropriati, ottimizzando altresì i meccanismi di risposta alle segnalazioni, anche attraverso l’oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo. Il Codice prevede che gli operatori della Rete, e in particolare coloro che operano nei servizi di social networking, si impegnino ad attivare appositi meccanismi di segnalazione di episodi di cyberbullismo che siano immediati, accessibili e di semplice utilizzo da parte degli utenti. Ancora, gli operatori del web dovranno promuovere e attuare apposite politiche che consentano alle Autorità competenti di risalire all’identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti discriminatori e denigratori di cyberbullismo. Infine, il Codice prevede l’istituzione di un apposito Comitato in seno al Ministero dello Sviluppo Economico avente la funzione di monitorare il rispetto, da parte degli operatori web, delle regole contenute nello stesso Codice. Studio Diapason Pavia Associazione per il Ben Essere via Case Nuove, 33 /5 27028 San Martino Siccomario (Pv) tel: 334 9147515 fax: 0382 556594 Email [email protected] C.F. 96072410184 DISEGNO DI LEGGE 1261/2015 (marzo 2015) AL VAGLIO DEL PARLAMENTO “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” : prevede un piano di azione integrato che coinvolga Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione, Ministero delle politiche sociali, Ministero per lo Sviluppo Economico, Garante per l’infanzia, Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni non governative già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center (partenariato composto da alcune tra le principali realtà italiane che si occupano di promuovere fra i minori un uso consapevole dei Nuovi Media quali Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Polizia Postale e delle Comunicazioni, Save the Children Italia, Telefono Azzurro e coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e cofinanziato dalla Commissione Europea). Art. 594: INGIURIA: se avviene tramite fb, web, social network integra l’ipotesi aggravata del 4° comma ART 595 DIFFAMAZIONE: se avviene tramite fb, web, social network integra l’ipotesi aggravata del 3° c. ART. 660: REATO DI MOLESTIE: Con la Sentenza n. 37596 del 12/09/2014 la prima Sezione della Corte di Cassazione interviene, nuovamente, in tema di molestie perpetrate attraverso il popolare social network Facebook e risolve, in particolare, il problema della riconducibilità sotto la disciplina dell’art. 660 c.p. l’invio di messaggi “sgraditi, petulanti ed a sfondo sessuale” sulla pagina Facebook della persona offesa, statuendo che: per la configurabilità del reato di molestie o disturbo alle persone di cui all’art. 660 del codice penale, la piattaforma “virtuale” Facebook va considerato luogo aperto al pubblico, essendo aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete e ove, pertanto, l’invio di messaggi molesti “postati” sulla pagina pubblica della persona offesa è in grado di integrare il suddetto reato. ART 612 BIS: ATTI PERSECUTORI – STALKING: Con l’introduzione dell’art. 612-bis c.p. ricadono nell’area della punibilità del delitto di atti persecutori tutte le molestie attuate con il mezzo del telefono o tramite internet (c.d. cyberstalking). Il canale informatico offre al cyberstalker diverse modalità di azione: l’invio di quantità enormi di e-mail spesso toni offensivi o sgradevoli; l’intrusione nel sistema informatico della vittima con programmi atti ad assumerne il controllo o a danneggiarlo (virus); l’assunzione dell’identità del perseguitato spendendo il relativo nome in rete (in chat, newsletters, message boards) associandovi contenuti lesivi della dignità della persona come la presenza di questa identità rubata in siti porno o la spendita del nome della vittima per fargli allacciare relazioni hot nella società off line con soggetti che continuano ripetutamente a chiamare al numero di cellulare diffuso o a contattare l’indirizzo e-mail comunicato senza il consenso della persona offesa. Corte Cass sent 32404/2010 afferma che “ai fini della sussistenza del delitto di atti persecutori, rilevano anche i messaggi e i filmati pubblicati su facebook”, nonché “molestie perpetrate attraverso l'invio di messaggi Studio Diapason Pavia Associazione per il Ben Essere via Case Nuove, 33 /5 27028 San Martino Siccomario (Pv) tel: 334 9147515 fax: 0382 556594 Email [email protected] C.F. 96072410184