Articolo - Presentazione

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Articolo - Presentazione
BULLISMO E CYBERBULLISMO
Articolo della Dott.ssa Marzia Pala
Psicologa Formatrice Psicoterapeuta Specialista in Psicoterapia Breve Strategica
Ricercatrice Affiliata al Centro di Terapia Breve Strategica di Arezzo
Docente percorsi Centro di Terapia Breve Strategica
Il bullismo è un abuso di potere.
Secondo gli studi che per primi hanno affrontato questo questo problema, perché una relazione tra soggetti
possa prendere questo nome devono essere soddisfatte tre condizioni:
si verificano comportamenti di prevaricazione intenzionale diretta o indiretta;
queste azioni sono reiterate nel tempo;
sono coinvolti sempre gli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante (bullo) ed
uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi (vittime).
Si sente sempre piu spesso parlare di cyber bullismo perchè episodi molto tristi portano alla luce questa
realtà. Casi di ragazzi americani, scozzesi, irlandesi, canadesi, italiani che hanno deciso di porre fine nel
modo più tragico a queste angherie, hanno avuto una grande eco. Il primo a parlare di cyberbullismo è stato
l'educatore canadese Bill Besley; si tratta di una forma di bullismo molto più pericolosa poiché per i primi
tempi riesce a rimanere più nascosta. La vittima ha di solito la tendenza a chiudersi e non parlare
dell'accaduto per vergogna: nel cyber bullismo questa tipica reazione ha conseguenze ancora più serie
laddove nessun educatore o adulto può notare una nascente situazione pericolosa.
In un'intervista di Save the Children emerge che il 69% dei giovani intervistati teme le forme di bullismo più
di ogni altro abuso.
Per fare un esempio, ogni giorno sono 300 mila i nuovi utenti del social network Ask.fm,60 milioni in tutto il
mondo e 150 paesi in cui è disponibile. Il 43% degli adolescenti adopera il cellulare per per scambiare
messaggi e il 75% dei ragazzi che ne possiede uno è tra i 12 e i 17 anni.
Internet non è l'unico colpevole, ma bisogna capire che più si abbassa l'età del “navigatore”, più c'è pericolo
che incorra in situazioni pericolose. Nei cyberspazi sembra tutto impunibile,anonimo.
L'illusione è quella di essere difficilmente reperibili, ma bisogna sapere che la percentuale dei ragazzi che
rende pubblica la mail personale è del 53%. il 20% posta on line il numero del cellulare e il 55% condivide
con estranei informazioni personali e anche fotografie. I ragazzi non riconoscono i segnali visibili di
prepotenza espressa nel virtuale perchè l'allenamento ai giochi on line non li prepara a capire che i social
network e le chat room come Ask, siano una realtà a tutti gli effetti, e come tale portatrice di conseguenze.
Per i ragazzi la ricerca della non regola, della libertà di essere sé stessi, grandi ormai, non più bambini, anche
se i genitori ancora non lo vedono e non lo capiscono,vince sulla ragione e sull'informazione.
La vittima di solito viene colpita all'improvviso dalla persecuzione, spesso non può cancellare ciò che è
successo che rimane impresso e alla mercè di chiunque e, solitamente, non tende a placarsi ma si incrementa
trovando il favore di nuovi persecutori.
Si possono notare dei segnali che manifestano un malessere e aiutare il ragazzo, in modo da prevenire altre
situazioni più gravi.
Le vittime di bullismo tendono a un progressivo ritiro prima emotivo e poi fisico. Inoltre la tendenza alle
psicosomatizzazioni è forte: sensi di nausea, disturbi del sonno, modifiche nell'alimentazione, attacchi di
panico, fobie e reazioni aggressive, idee suicidarie.
Studio Diapason Pavia
Associazione per il Ben Essere
via Case Nuove, 33 /5
27028 San Martino Siccomario (Pv)
tel: 334 9147515 fax: 0382 556594 Email [email protected] C.F. 96072410184
Non sempre però queste reazioni sono evidenti. In alcuni casi non sono presenti evidenti segnali di malessere
ed i genitori non si devono colpevolizzare: il modo per capire se un figlio ha idee suicidarie è che ci abbia
provato almeno una volta.
Controllare ciò che i ragazzi fanno in rete non è facile poiché ogni giorno nascono nuovi social e
applicazioni ma non si può prescindere da un controllo nei loro confronti. Alcuni consigli:
1)
I genitori dovrebbero fare in modo di educare i propri figli a intenet e ai social network spiegando
loro innanzi tutto la pericolosità di divulgare informazioni e foto personali. Parlando loro dei rischi e delle
possibili ripercussioni con chiarezza e competenza acquisita precedentemente con l'uso delle app e dei social.
2)
Non proibire l'uso del computer ma usarne uno solo, posto magari i una zona comune della casa,
gestito dai genitori con le restrizioni e i filtri di protezione necessari.
3)
Limitare anche l'uso del cellulare è importante, soprattutto nelle ore di studio. Lasciarsi aperta la
possibilità di controllarlo facendosi dare l'eventuale password.
4)
Naturalmente non farsi vedere sempre al computer o con il cellulare in mano ma dare ampio spazio
al dialogo, importantissima arma di prevenzione di queste problematiche.
5)
Dedicare uno spazio alla frequentazione di intenet insieme al ragazzo. Avvicinarsi allo strumento
insieme con qualche piccolo stratagemma come”Insegnami come si usa, sembra divertente”
Se il problema fosse già presente e si riesce a scoprirlo è bene parlarne insieme al ragazzo e cercare di
aiutarlo a capire che si tratta di qualcosa che non si fermerà al virtuale.
Inoltre:
- Aiutare il ragazzo/a a discolparsi nel caso sia già presente la colpa o la vergogna e spronarlo a parlarne con
i genitori o con una persona specializzata.
- Cambiare indirizzo di posta elettronica e non frequentare più, o per un po’, siti e chat in cui opera il cyber
bullo;
- Non dare corda al persecutore: supplicarlo di smettere, rispondergli per le rime o mostrarsi arrabbiati a
volte non fa che aumentare il suo interesse;
- Si può inviare un unico messaggio con scritto che i genitori sono stati informati e hanno sporto denuncia
alla Polizia;
- Se i fatti sono prolungati e gravi contattare la Polizia Postale e delle Comunicazioni o i Carabinieri;
- Segnalare il cyber bullo ai moderatori delle chat e dei forum o ai proprietari di blog e siti internet. Nelle
comunità virtuali si può contattare il webmaster;Informare le autorità e gli insegnanti
- Eleggere un “protettore” del ragazzo/a, un genitore che possa essere presente, un fratello/sorella, un
amico/a più grande;qualcuno che possa aiutarlo a gestire le situazioni in cui viene bullizzato.
- Coinvolgere la scuola e gli insegnanti, luogo dove il ragazzo passa la maggior parte del suo tempo, a
maggior ragione se gli atti avvengono in questo luogo.
- Non forzarlo/a n ogni caso ad andare a scuola o nei luoghi dove viene bullizzato nel momento dello scoppio
del problema, appena le situazioni saranno rientrate lo si aiuterà, se necessario, a riprendere gradatamete la
vita sociale.
Studio Diapason Pavia
Associazione per il Ben Essere
via Case Nuove, 33 /5
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UNA PANORAMICA LEGISLATIVA
Avvocato Lorenzo Perotti
LA TUTELA LEGALE – LA NORMATIVA
A)PENALE
Il nostro ordinamento non prevede il reato di bullismo o cyberbullismo; tuttavia le condotte che danno vita al bullismo
sono sanzionabili sia penalmente che civilmente e possono essere ricondotte a diverse fattispecie crimonose, quali ad
esempio: ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.); minaccia, atti persecutori/cyberstalking (art. 612, 612
bis c.p.), furto (art. 624 c.p.), molestia (art. 660 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), lesioni
personali (art. 582 c.p.), percosse (art. 581 c.p.), danneggiamento di cosa altrui (art. 635 c.p.).
In tutti questi casi la vittima può trovare tutela nell’avvio del procedimento penale a carico del colpevole attraverso il
deposito di idonea querela presso gli organi competenti.
B) CIVILE
Tuttavia il fenomeno del bullismo, aldilà dei riflessi penali, rileva anche dal punto di vista civilistico sotto il profilo del
risarcimento (economico) del danno subito dalla vittima ex art 2043 cc.
Sotto questo aspetto, sono risarcibili il DANNO MORALE (inteso come le sofferenze fisiche o morali, il turbamento
dello stato d’animo della vittima), il DANNO BIOLOGICO (riguardante la salute in sé considerata, come danno
all’integrità fisica e psichica della persona tutelata dalla Costituzione Italiana all’art. 32); DANNO ESISTENZIALE
(quale danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla
reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale quali valori riconosciuti dall’art. 2 della Costituzione).
Sotto il profilo dell’individuazione della responsabilità poi, il fenomeno del bullismo coinvolge anche gli ambiti sociali
in cui esso si sviluppa.
In particolare, nel caso di bullismo tra soggetti minori, la responsabilità deve essere ricondotta a coloro che hanno il
dovere di educare i minori e di vigilare su di essi: i genitori (o i tutori) e la scuola.
L’art. 2046 c.c. pone una regola fondamentale per i casi di bullismo, in base alla quale chiunque è autore di un fatto
lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il significato della propria
condotta, purché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa.
Anche il minore, se ritenuto capace di intendere di volere, è chiamato a rispondere degli atti di bullismo, insieme ai
genitori ed alla scuola.
Il bullismo infatti è talvolta avvallato dall'eccessiva tolleranza di alcuni professori e dall'educazione che le famiglie
danno ai loro figli.
Si parla tecnicamente di culpa in educando e culpa in vigilando sia in relazione ai genitori che agli insegnanti e si
fondano sul dovere di impartire una corretta educazione ai minori, nonché di vigilare sulla loro condotta ed approntare
un sistema di monitoraggio e controllo, idoneo a prevenire episodi di bullismo.
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Culpa in educando: art. 2048 cc: riguarda i genitori responsabili per i fatti illeciti commessi dai figli: la colpa in
educando consiste non tanto nel non aver impedito il fatto, ma nel comportamento antecedente avente ad oggetto
l’impartizione di un’educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del
minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009).
Culpa in vigilando della scuola: art. 2048,2° c CC; art. 28 Cost: riguarda tanto i genitori quanto gli insegnanti e la
scuola, responsabili per i danni derivanti da atti illeciti compiuti dai ragazzi per il periodo in cui essi sono affidati alla
loro custodia, salvo che gli stessi forniscano la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire
ed evitare il fatto o che altrimenti lo stesso era del tutto imprevedibile (nel caso del cyberbullismo, vale per l’utilizzo dei
pc scolastici o dei telefonini durante l’orario scolastico)
Degna di nota è la recente sentenza TRIBUNALE DI MILANO sez X civ n. 8081/2013, che ha stabilito che il
Ministero deve risarcire i danni patiti dall’alunno vittima di episodi di bullismo tenuti da altri allievi dell'Istituto
scolastico, consistiti in aggressioni fisiche; per il tribunale meneghino, infatti, la condotta omissiva del personale
docente configura una «culpa in vigilando».
Inoltre da non sottovalutare è l’aspetto della tutela della privacy (D.lgs 196/2003), che gli atti di bullismo tendono a
ledere attraverso la pubblicazione e divulgazione sul web di immagini o video personali delle vittime.
DECRETO LEGGE 93/2013: Tale complesso decreto contempla diverse previsioni (aggravanti del reato di violenza
sessuale e domestica e del reato di stalking), tra cui due articoli che riguardano specificamente l’utilizzo
dell’informatica o della telematica: la norma sul cyberbullismo e l’aggravante prevista per la frode informatica
commessa con sostituzione d’identità digitale e “attraverso strumenti informatici o telematici.
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL
FENOMENO DEL CYBERBULLISMO
E’ stata approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico l'8 gennaio 2014 la prima bozza del Codice di
Autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo, intervento ritenuto
necessario anche a seguito dei gravi fatti di cronaca che hanno visto alcuni giovanissimi arrivare a gesti estremi dopo
essere stati oggetto di insulti e diffamazioni su Internet.
Scopo del Codice è quello di incrementare il controllo sulle pubblicazioni web e di consentire agli utenti di segnalare
tempestivamente i contenuti non appropriati, ottimizzando altresì i meccanismi di risposta alle segnalazioni, anche
attraverso l’oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo.
Il Codice prevede che gli operatori della Rete, e in particolare coloro che operano nei servizi di social networking, si
impegnino ad attivare appositi meccanismi di segnalazione di episodi di cyberbullismo che siano immediati, accessibili
e di semplice utilizzo da parte degli utenti.
Ancora, gli operatori del web dovranno promuovere e attuare apposite politiche che consentano alle Autorità
competenti di risalire all’identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti discriminatori e
denigratori di cyberbullismo.
Infine, il Codice prevede l’istituzione di un apposito Comitato in seno al Ministero dello Sviluppo Economico avente la
funzione di monitorare il rispetto, da parte degli operatori web, delle regole contenute nello stesso Codice.
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DISEGNO DI LEGGE 1261/2015 (marzo 2015) AL VAGLIO DEL PARLAMENTO “Disposizioni a tutela dei
minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” : prevede un piano di azione integrato
che coinvolga Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione, Ministero delle
politiche sociali, Ministero per lo Sviluppo Economico, Garante per l’infanzia, Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni non
governative già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center (partenariato composto da alcune tra le
principali realtà italiane che si occupano di promuovere fra i minori un uso consapevole dei Nuovi Media quali
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Polizia Postale e delle Comunicazioni, Save the Children Italia,
Telefono Azzurro e coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e cofinanziato dalla
Commissione Europea).
Art. 594: INGIURIA: se avviene tramite fb, web, social network integra l’ipotesi aggravata del 4° comma
ART 595 DIFFAMAZIONE: se avviene tramite fb, web, social network integra l’ipotesi aggravata del 3° c.
ART. 660: REATO DI MOLESTIE:
Con la Sentenza n. 37596 del 12/09/2014 la prima Sezione della Corte di Cassazione interviene, nuovamente, in tema di
molestie perpetrate attraverso il popolare social network Facebook e risolve, in particolare, il problema della
riconducibilità sotto la disciplina dell’art. 660 c.p. l’invio di messaggi “sgraditi, petulanti ed a sfondo sessuale” sulla
pagina Facebook della persona offesa, statuendo che: per la configurabilità del reato di molestie o disturbo alle persone
di cui all’art. 660 del codice penale, la piattaforma “virtuale” Facebook va considerato luogo aperto al pubblico,
essendo aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete e ove, pertanto, l’invio di messaggi molesti “postati” sulla pagina
pubblica della persona offesa è in grado di integrare il suddetto reato.
ART 612 BIS: ATTI PERSECUTORI – STALKING:
Con l’introduzione dell’art. 612-bis c.p. ricadono nell’area della punibilità del delitto di atti persecutori tutte le molestie
attuate con il mezzo del telefono o tramite internet (c.d. cyberstalking).
Il canale informatico offre al cyberstalker diverse modalità di azione: l’invio di quantità enormi di e-mail spesso toni
offensivi o sgradevoli; l’intrusione nel sistema informatico della vittima con programmi atti ad assumerne il controllo o
a danneggiarlo (virus); l’assunzione dell’identità del perseguitato spendendo il relativo nome in rete (in chat,
newsletters, message boards) associandovi contenuti lesivi della dignità della persona come la presenza di questa
identità rubata in siti porno o la spendita del nome della vittima per fargli allacciare relazioni hot nella società off line
con soggetti che continuano ripetutamente a chiamare al numero di cellulare diffuso o a contattare l’indirizzo e-mail
comunicato senza il consenso della persona offesa.
Corte Cass sent 32404/2010 afferma che “ai fini della sussistenza del delitto di atti persecutori, rilevano anche i
messaggi e i filmati pubblicati su facebook”, nonché “molestie perpetrate attraverso l'invio di messaggi
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