Newsletter 18

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Newsletter 18
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PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
NUMERO 18 – OTTOBRE/
OTTOBRE/DICEMBRE
DICEMBRE 2014
2014
In questo numero:
o FOCUS GROUP per Amministratori di Sostegno
o GLI SPORTELLI DI PROSSIMITA’ mantovani
o GIURISPRUDENZA: amministratore di sostegno a cittadino extracomunitario?
o NEWS: gratuito patrocinio
o RIFLESSIONI: donne fragili e amministrazione di sostegno
FOCUS GROUP per Amministratori di sostegno
Dopo la pausa estiva, sabato 4 ottobre ci siamo ritrovati per definire le modalità operative dei
Focus Group Territoriali (per ora se ne terrà uno a Mantova e uno a Ostiglia) e quelle del Focus
Group Generale.
Ci sembra molto importante che i Focus partano anche a livello territoriale, perché sapranno
approfondire problemi e criticità legati al territorio di appartenenza.
Il primo incontro del Focus territoriale di Mantova si terrà sabato 25 ottobre p.v. dalle ore 10.00
alle ore 12.00 presso la sede del CSVM a Cittadella (Strada Montata 2 A); quello di Ostiglia si terrà invece sabato 18 ottobre p.v., sempre dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la sede della Consulta in Via Vittorio Veneto 35.
Sabato 25 novembre p.v., invece, continua l’attività del Focus Group generale, aperto a tutti gli
AdS della provincia, con un approfondimento sul tema delle pensioni ed indennità per invalidi,
esenzioni e diritti vari. Il Focus si terrà sempre dalle 10.00 alle 12.00 presso la sede ASL.
Non è necessario iscriversi, vi aspettiamo numerosi!!!
Per chi volesse poi partecipare ai Focus territoriali, può rivolgersi all’Associazione Auxilia
([email protected]) per tutte le informazioni del caso.
GLI SPORTELLI DI PROSSIMITA’ mantovani
Sono punti di incontro, di informazione e di sostegno a cui ci si può rivolgere per avere informazioni sull’amministrazione di sostegno (cos'è, a chi serve, chi può farlo, chi può usufruirne…) , per essere supportati nella stesura e presentazione del ricorso e per fornire a chi svolge
tale incarico indicazioni e supporto circa la conduzione dell’attività, la documentazione da produrre ( ad esempio il rendiconto annuale) , le modalità per tenere rapporti col Tribunale di ManUfficio Protezione Giuridica - Direzione Sociale
via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – Tel.0376 334554/551 – Fax 0376 334775 – e-mail [email protected]
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tova o con l’Ufficio di Protezione Giuridica dell’Asl di Mantova e per promuovere iniziative di
formazione e di supporto agli AdS attivi nella provincia di Mantova.
A CHI SI RIVOLGONO?
Gli sportelli, di libero accesso o su appuntamento , si rivolgono a cittadini, famiglie, volontari,
persone fragili, Amministratori di Sostegno ed operatori della pubblica amministrazione e del
privato sociale.
CON CHI COLLABORANO?
Gli sportelli lavorano in stretta sinergia con l'Ufficio di Protezione Giuridica dell'Asl di Mantova e
sul territorio interloquiscono con i servizi sociali dei comuni, con le istituzioni locali, con i referenti dell'Asl presenti sul territorio, con i medici di base e con le Associazioni presenti.
DOVE SI TROVANO?
A Mantova nella sede di Anffas Onlus Mantova (tel. 0376.360515), nella sede di ANMIC (tel.
0376.320483) e nella sede delle Acli Provinciali (tel. 0376.4327211)
Ad Ostiglia nella sede della Consulta del volontariato locale presso l'oratorio di Ostiglia (tel.
328.9105362)
A Volta Mantovana presso lo Sportello A Tu x Tu (tel. 333.1427555)
A Castel Goffredo presso la Cooperativa Bucaneve (tel. 0376.780675)
Per info: [email protected]
GIURISPRUDENZA: amministratore di sostegno a cittadino extracomunitario?
Problemi per l'applicabilità dell'istituto dell'amministratore di sostegno correlata alla competenza territoriale sorgono qualora il beneficiario del provvedimento risulti essere o un cittadino
italiano residente all'estero o cittadini stranieri con residenza o domicilio in territorio italiano.
Per quanto concerne il cittadino italiano residente all'estero, la legge da applicare sarà sempre
quella italiana, mentre la competenza può spettare al Giudice Tutelare o al Capo dell'ufficio
consolare di I categoria, ovvero il titolare, il capo di missione diplomatica nell'esercizio di funzioni consolari (Tribunale di Mantova, 17 marzo 2007).
Per lo straniero extracomunitario l'applicazione delle norme riguardanti l'amministratore di sostegno può presentare delle difficoltà, in quanto la normativa internazionale di diritto privato
prevede che i presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età,
nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.
Nulla questio, comunque, per l'applicazione della legge italiana e in particolare dell'istituto
dell'amministratore di sostegno anche allo straniero qualora la legge nazionale, per via delle
previsioni di cui all'art. 13 l. 218/1995, rinvii indietro alla legge italiana o laddove l'istituto straniero di protezione del disabile sia compatibile con l'amministrazione di sostegno o qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, e non
siano presenti altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa, ex art. 14 comma 2 l.218/95 (Tribunale di Verona del 11.3.2011).
Per completezza, in aggiunta, necessita ricordare che sempre in materia di protezione internazionale degli adulti, l'Italia ha firmato la convenzione dell'Aja del 13.01.2000, nonostante a
tutt'oggi non vi è stata alcuna ratifica. "La convenzione comporta comunque un utile ausilio nel
caso in cui la legge straniera applicabile non contenga un rinvio indietro alla legge italiana né
preveda un istituto analogo all'amministrazione di sostegno" (Tribunale di Verona 2008).
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Tuttavia non va ignorato che gli artt. 43 e 44 l. 218/1995 prevedono che "per proteggere in via
provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace il giudice italiano può adottare le misure
previste dalla legge italiana".
NEWS: gratuito patrocinio
Buone notizie per gli indigenti: si potrà ottenere il pagamento di un avvocato da parte dello Stato se il reddito non supera il nuovo tetto, più alto rispetto al precedente.
È stato innalzato da 10.766,33 euro a 11.369,24 euro il nuovo limite di reddito per l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato: il decreto del ministero della Giustizia è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 169/14.
RIFLESSIONI: donne fragili e amministrazione di sostegno
Una donna che (per vari motivi) “perde la testa” va tutelata con la nomina di un AdS?
Nel corso della recente conferenza nazionale “Dieci anni di amministrazione di sostegno” (Trieste, 28 e 29 marzo 2014), tra gli innumerevoli spunti di carattere giuridico, sociologico, economico e operativo, un tema particolarmente delicato che è stato toccato è quello relativo al possibile contrasto tra l’interesse dell’amministrando (o amministrato) alla gestione autonoma degli aspetti (anche) patrimoniali e l’interesse dei congiunti a che il patrimonio del beneficiario
non venga depauperato.
Il caso concreto riguardava la vicenda di una donna benestante, la cui relazione con un giovane
meccanico aveva provocato la reazione dei parenti della stessa, a causa delle ingenti spese che
la donna sosteneva. (Sul versante maschile, del resto, non sono infrequenti i casi dell’arzillo
nonno che vuole sposare la badante molto più giovane, intestandogli beni mobili e immobili,
provocando le reazioni di figli e nipoti).
In casi come questo – ci si chiede – deve prevalere sempre e comunque la libertà del/lla beneficiario/a a vivere la propria vita, anche “perdendo la testa”, oppure si deve valorizzare in qualche modo il contro-interesse (economico ma non solo …) dei figli e dei nipoti?
Vicende del genere, peraltro, non sono rare.
Si pensi alle seguenti ipotesi:
a) quella del titolare della casa di riposo, il quale cerca di ingerirsi nell’amministrazione del patrimonio (ingente) della beneficiaria accolta presso la struttura, signora magari dotata di una
sufficiente lucidità in rapporto all’età avanzata (quindi non caratterizzata da un disagio mentale), ma incapace di deambulare autonomamente (e sprovvista di adeguata esperienza in tema
di investimenti mobiliari), e senza parenti prossimi;
b) quella del locatario che, approfittando della ridotta capacità di discernimento
dell’anziana proprietaria, cerca insistentemente di convincere la signora (che vive magari
nello stesso condominio, da sola o con assistenza di poche ore al giorno) a farsi regalare
l’appartamento, in cambio di qualche scatola di cioccolatini (e/o di croccantini per i gatti);
c) quella della madre separata in difficoltà (magari già nota ai Servizi sociali) la quale, per
aiutare il figlio disoccupato e tossicodipendente, gli consegna la quasi totalità della (esigua) pensione e non riesce quindi a pagare il canone di locazione (ancorché agevolato), né
le bollette delle utenze, con imminente pericolo di sfratto;
d) quella della donna maltrattata dal convivente, il quale, tra una violenza fisica e l’altra, si
fa consegnare mensilmente rilevanti somme (che poi vengono utilizzate per coprire i debiti
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dell’impresa traballante, o per investimenti azzardati, o per giocare ai cavalli, oppure per
intrattenersi con avvenenti accompagnatrici, a seconda dei casi);
e) quella della donna oggetto di manipolazione psicologica, emotivamente e mentalmente
anestetizzata e tenuta a disposizione, che viene depredata dal finto principe azzurro anche
nel conto in banca, con danno per la stessa e per i figli minori.
Il fatto che, il più delle volte, non sia l’interessata a chiedere aiuto, bensì i figli, i nipoti, i parenti che vivono in un’altra città, oppure i Servizi sociali, dimostra come spesso sia proprio
lo stato di vulnerabilità (tendenzialmente irreversibile, se dovuto all’età avanzata, ma molto spesso reversibile negli altri casi) della potenziale beneficiaria a impedire alla stessa di
reagire (anche solo di comprendere la realtà, le conseguenze dei propri atti, l’eventuale
approfittamento altrui), costringendo altri soggetti a sollecitare un intervento
dell’Autorità. A ben vedere, infatti, in casi simili non è l’interesse (prevalentemente patrimoniale, in molti casi) di figli o dei nipoti a venire in rilievo in quanto tale, bensì la legittima
esigenza di tutela della stessa persona (anche solo temporaneamente) fragile, che si caratterizza in tutti casi citati per una chiara inadeguatezza gestionale (con pericolo concreto di
danno anzitutto per sé stessi).
Sotto questo profilo, nel primissimo caso indicato sopra, se potrebbe sembrare sproporzionato ipotizzare che un Giudice tutelare – su ricorso dei figli o degli altri parenti – possa
nominare un AdS e stabilire magari una limitazione della capacità di disporre del proprio
patrimonio da parte della ricca signora di mezza età (invaghita del giovane meccanico),
l’accertamento in concreto dei risvolti della vicenda potrebbe portare, in casi estremi, ad
inquadrare la fattispecie in quella, penalmente rilevante, della circonvenzione d’incapace
(e parallelamente, sul piano civilistico, comportare la nomina di un AdS a tempo determinato, cioè per un periodo limitato allo stretto necessario).
Sotto altro profilo, a prescindere dal lato meramente patrimoniale della vicenda, ma valutando la situazione nel suo complesso, una tutela vera e propria della beneficiaria non può
prescindere dalla salute della stessa nell’ottica del benessere psicofisico, affettivo, relazionale, con implicazioni anche sul piano valoriale e sociale (si pensi alla seria compromissione
che un “amore malato” può provocare nei rapporti con i familiari, con gli amici, con i colleghi di lavoro, e non solo con le banche o il fisco …). Un amore “sbagliato” può, in alcuni
casi, comportare certamente l’opportunità della nomina di un “angelo custode” da parte
del Giudice tutelare.
Ecco, allora che la preoccupazione di figli, nipoti, parenti lontani o Servizi sociali può inquadrarsi nella volontà di evitare alla persona che vive confusa e in stato di disagio (per
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, ambientali, ecc.) subisca danni anche e
soprattutto sotto il profilo del benessere come sopra inteso, venendo il profilo economico
come mera conseguenza del primo profilo.
P.S.: nei casi indicati a) e b) con la nomina di un AdS è stato messo al sicuro il patrimonio
mobiliare e immobiliare della beneficiaria; nel caso c), all’AdS, nominato a tempo determinato, è stato attribuito il compito di gestire i piani di rientro delle varie posizioni debitorie,
con calibrate limitazioni alla capacità della beneficiaria di disporre delle entrate mensili; nei
casi d) ed e) l’allontanamento definitivo dell’uomo (con sua condanna penale nel primo caso) ha fatto venir meno l’esigenza di nomina di un AdS anche solo provvisorio (ma non
quella di assistenza legale).
Liberamente tratto da www.personaedanno.it
Ufficio Protezione Giuridica - Direzione Sociale
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