Roma, 11 gennaio 2007

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Roma, 11 gennaio 2007
B
O
Z
Z
A
Roma, 11 gennaio 2007
A tutti gli Iscritti al Fondo Pegaso
Prot. 330
Alle Aziende associate
Ai Delegati all’Assemblea di Pegaso
Ai Componenti il Comitato Paritetico dei Fondatori
Circ. n. 1
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie d’Azienda
Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali
All. 2
Filcem-Cgil/Femca-Cisl/Flaei-Cisl/Uilcem-Uil
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali
Filcem-Cgil/Femca-Cisl/Flaei-Cisl/Uilcem-Uil
A Federutility e Anfida
Loro Sedi
Oggetto: Disposizioni operative in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. n°252/2005
Disciplina delle forme pensionistiche complementari
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la normativa prevista dal D. Lgs. 252/2005 –
Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Il 14 dicembre 2006 il CDA di PEGASO ha modificato il testo dello Statuto del
Fondo, disponibile per la consultazione sul sito internet www.fondopegaso.it, per adeguarlo alle
previsioni del citato Decreto legislativo e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(Covip).
Nella stessa data il CDA di Pegaso ha deliberato la nuova Nota Informativa ed il
nuovo modulo per la raccolta delle nuove adesioni ed ha bandito la selezione del gestore
finanziario per il comparto Garantito.
Come noto, solo i Fondi che adeguano il proprio Statuto e dispongono di un
comparto “Garantito” secondo le indicazioni della Covip, possono ricevere nuove adesioni nel
2007 e possono accogliere il TFR dei lavoratori che non esprimono alcuna indicazione sulla
destinazione del trattamento stesso.
Sede amministrativa
Via Savoia, 82
00198 Roma
tel. 06.85357425
06.85345147
fax 06.85302540
[email protected]
Sede legale
Via Cavour, 179A
00184 Roma
C.F. 97154520585
Iscritto all’albo dei fondi pensione con il numero 100
Il nuovo Statuto è ora all’approvazione della Covip; le nuove adesioni acquisite nelle
more del procedimento perfezionano i loro effetti solo a seguito dell'approvazione della
Commissione di vigilanza. Relativamente a tali adesioni il versamento del TFR e degli altri
contributi potrà avvenire, sempre che lo Statuto sia stato approvato, solo dal 1° luglio 2007,
anche con riguardo agli importi relativi al periodo compreso tra la data di adesione ed il 30
giugno 2007.
Con la documentazione allegata alla presente circolare vengono illustrate le
principali novità e gli adempimenti richiesti in relazione alla nuova normativa in vigore.
Vi preghiamo di dare la più ampia diffusione alla presente comunicazione tra i
lavoratori.
Il Fondo resta a Vostra disposizione per ogni necessità o chiarimento.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
Paolo Oberti
Indice degli argomenti
Modalità di adesione e contribuzione.................................................................................................... 2
1) Nuove adesioni (lavoratori non ancora iscritti al Fondo) ............................................................2
1.1) Adesione esplicita.................................................................................................................2
1.2) Adesione tacita (tramite il meccanismo del silenzio/assenso)..............................................3
2) Lavoratori già aderenti al 31 dicembre 2006 ..............................................................................5
3) Versamento della contribuzione a Pegaso ..................................................................................6
3.1) Versamento della contribuzione per i lavoratori già iscritti a Pegaso al 31/12/2006 ..........6
3.2) Versamento della contribuzione per le nuove adesioni in forma esplicita ...........................7
3.3) Versamento del TFR residuo conferito esplicitamente dai lavoratori già iscritti a Pegaso di
prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993. ......................................................................7
3.4) Versamento del TFR conferito tacitamente..........................................................................7
4) Sospensione della contribuzione.................................................................................................8
5) Variazione dell’aliquota di contribuzione a carico dell’aderente ..............................................8
Opzioni di investimento. ......................................................................................................................... 9
1) I comparti di investimento ..........................................................................................................9
2) Il nuovo comparto Garantito........................................................................................................9
3) La scelta del comparto .................................................................................................................9
Prestazioni.............................................................................................................................................. 10
1) Anticipazione.............................................................................................................................10
2) Prestazioni pensionistiche complementari (Capitale/Rendita) .................................................10
3) Riscatto ......................................................................................................................................10
4) Trasferimento............................................................................................................................11
Fiscalità .................................................................................................................................................. 12
1) Deducibilità fiscale dei contributi.............................................................................................12
2) Regime fiscale delle prestazioni ................................................................................................12
1
Modalità di adesione e contribuzione
1) Nuove adesioni (lavoratori non ancora iscritti al Fondo)
A partire dal 1° gennaio 2007 l’adesione a Pegaso può essere realizzata sia in modo esplicito
(con le consuete modalità), sia tacitamente tramite il meccanismo del silenzio/assenso.
1.1) Adesione esplicita
Le modalità di adesione esplicita sono del tutto immutate e comportano la compilazione del
nuovo modulo di adesione (allegato 1) da parte del lavoratore e, per quanto di sua
spettanza, da parte dell’azienda di appartenenza.
Il nuovo modulo è disponibile sul sito internet del Fondo www.fondopegaso.it unitamente alla
documentazione di adesione (Statuto / Nota Informativa).
Relativamente alla contribuzione, è data facoltà all’aderente di:
a) Aderire a Pegaso con il conferimento delle quote di TFR e di contribuzione
previste dagli accordi collettivi:
Contribuzione
Contributo 1
CCNL GAS ACQUA
(Federutility / Anfida)
TFR 1
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993
6,91%
(100% TFR)
Lavoratore 2
1,20%
Datore di
lavoro
1,20%
3
Lavoratori già occupati al 28/04/1993
con anzianità contributiva alla previdenza
obbligatoria al 31/12/1995 inferiore a 18 anni
2,10%
1,20%
Decorrenza 4 e periodicità
1,20%
I contributi sono versati con
periodicità trimestrale a
partire dal mese successivo
alla fine di ciascun trimestre.
con anzianità contributiva alla previdenza
1,60%
1,20%
1,20%
obbligatoria al 31/12/1995 superiore a 18 anni
(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR secondo i rispettivi CCNL.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso del TFR.
(4) L’obbligo contributivo, a carico del lavoratore e dell’azienda, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
sottoscrizione della domanda di adesione per le domande sottoscritte dopo il 15° giorno del mese, e dal mese in corso, per le
domande sottoscritte entro il 15° giorno del mese.
La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata.
Contributo 1
CCNL ELETTRICI
(Federutility /Uniem)
TFR 1
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993
6,91%
(100% TFR)
Lavoratore 2
Datore di
lavoro
1,21%
1,21%
1,21%
1,21%
3
Lavoratori già occupati al 28/04/1993
con anzianità contributiva alla previdenza
obbligatoria al 31/12/1995 inferiore a 18 anni
2,90%
Decorrenza4 e periodicità
I contributi sono versati con
periodicità mensile a partire dal
mese successivo alla fine di
ciascun mese. Le quote di TFR
dovute al Fondo sono versate con
periodicità annuale.
con anzianità contributiva alla previdenza
2,20%
1,21%
1,21%
obbligatoria al 31/12/1995 superiore a 18 anni
(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR secondo i rispettivi CCNL.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso del TFR.
(4) L’obbligo contributivo, a carico del lavoratore e dell’azienda, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
sottoscrizione della domanda di adesione per le domande sottoscritte dopo il 15° giorno del mese, e dal mese in corso, per le
domande sottoscritte entro il 15° giorno del mese.
La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata.
2
Contributo 1
CCNL FUNERARI
(Federutility)
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993
TFR
1
Lavoratore
2
6,91%
(100% TFR)
Datore di lavoro
1,00%
1,00%
Lavoratori già occupati al 28/04/1993 3
con anzianità contributiva alla previdenza
obbligatoria al 31/12/1995 inferiore a 18 anni
2,10%
1,00%
1,00%
con anzianità contributiva alla previdenza
obbligatoria al 31/12/1995 superiore a 18 anni
1,60%
1,00%
1,00%
Decorrenza4 e periodicità
I contributi sono versati con
periodicità trimestrale a
partire dal mese successivo
alla fine di ciascun
trimestre.
(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR secondo i rispettivi CCNL.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso del TFR.
(4) L’obbligo contributivo, a carico del lavoratore e dell’azienda, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
sottoscrizione della domanda di adesione per le domande sottoscritte dopo il 15° giorno del mese, e dal mese in corso, per le
domande sottoscritte entro il 15° giorno del mese.
La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata.
b) Aderire a Pegaso con il solo conferimento del TFR di nuova maturazione, nelle
seguenti misure:
- se l’aderente ha data di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993:
conferimento del 100% del TFR maturando (misura inderogabile fissata dalla legge)
- se l’aderente ha data di prima occupazione anteriore al 29 aprile 1993:
conferimento a scelta dell’associato della sola quota di TFR maturando prevista dagli
accordi (v. tabelle precedenti) o del 100% del TFR maturando (da indicare sulla domanda
di adesione a Pegaso).
Si ricorda che successivamente non è consentita la diminuzione della percentuale di
TFR conferita a Pegaso.
N.B.: L’adesione con il solo conferimento del TFR (sia in misura integrale che nei limiti delle
quote previste dagli accordi) comporta la rinuncia alla contribuzione a carico dell’azienda,
nonché alla deducibilità fiscale dei contributi riconosciuta dalla normativa vigente.
L’aderente ha tuttavia la facoltà di attivare successivamente, sottoscrivendo l’apposito modulo
predisposto da Pegaso, la contribuzione a proprio carico, attivando in tal modo anche la
contribuzione a carico dell’azienda (nella misura definita dagli accordi).
Infine occorre precisare che, ferma restando la possibilità del lavoratore di aderire ad una
qualsiasi forma pensionistica complementare regolata dalla legge, il diritto dell’aderente
alla contribuzione a carico del datore di lavoro permane unicamente in caso di
adesione a Pegaso.
1.2) Adesione tacita (tramite il meccanismo del silenzio/assenso)
Qualora il lavoratore non esprima alcuna volontà nell’arco del primo semestre dell’anno, il
100% del TFR di nuova maturazione dal 1° luglio 2007 viene conferito a Pegaso.
Le quote di TFR dei lavoratori che abbiano aderito con il meccanismo del silenzio/assenso
confluiscono, ai sensi della normativa vigente, in un “comparto di investimento con garanzia di
rendimento”.
3
Tale comparto, denominato comparto Garantito, è in fase di attivazione e sarà disponibile
anche per gli aderenti in forma esplicita che lo richiedessero.
I lavoratori associati a Pegaso tramite il meccanismo del silenzio/assenso riceveranno,
successivamente al primo versamento del TFR, un’informativa del Fondo che consentirà di
gestire il proprio rapporto associativo e di esercitare la facoltà di:
• attivare successivamente le ulteriori quote contributive previste dagli accordi collettivi (sia
quelle a proprio carico che quelle previste a carico dell’azienda);
• scegliere, eventualmente, un comparto di investimento diverso dal comparto Garantito.
Per i lavoratori di nuova assunzione successiva all’entrata in vigore della nuova normativa, i sei
mesi utili per la scelta decorrono dalla data di assunzione.
Seguono tabelle riepilogative delle diverse situazioni che possono presentarsi a partire dal 1°
gennaio 2007:
Nuova adesione a Pegaso di lavoratori con prima occupazione ante 28 aprile 1993
Contribuzione
Adesione
Contributo
Contributo
TFR
lavoratore
datore di lavoro
Adesione
SI
SI
SI
•
Misura minima
Nella misura prevista
•
Nella
misura
ESPLICITA
con sottoscrizione del
prevista dagli
dagli accordi
minima prevista
modulo di adesione
accordi
dagli accordi
•
Adesione TACITA
In seguito al
meccanismo del
silenzio/assenso non
avendo il lavoratore
manifestato alcuna
volontà nel corso del
semestre
Diversa
percentuale
indicata nel
modulo di
adesione
NO
•
NO
•
Nella misura del
100% del TFR
maturando
SI
Nella misura del
100% del TFR
maturando
Nuova adesione a Pegaso di lavoratori con prima occupazione post 28 aprile 1993
Contribuzione
Adesione
Contributo
Contributo
TFR
lavoratore
datore di lavoro
Adesione
ESPLICITA
SI
SI
SI
con sottoscrizione del •
misura minima
Nella misura prevista
•
Nella misura del
modulo di adesione
prevista dagli
dagli accordi
100% del TFR
accordi
maturando
•
Adesione TACITA
In seguito al
meccanismo del
silenzio/assenso non
avendo il lavoratore
manifestato alcuna
volontà nel corso del
semestre
Comparto di
investimento
Comparto di
investimento indicato
dall’associato nel
modulo di adesione
Comparto Garantito
Comparto di
investimento
Comparto di
investimento indicato
dall’associato nel
modulo di adesione
Diversa
percentuale
indicata nel
modulo di
adesione
NO
NO
•
SI
Nella misura del
100% del TFR
maturando
Comparto Garantito
4
Entro il 30 giugno 2007 il lavoratore deve esprimere la volontà di aderire ad una forma
pensionistica complementare oppure di mantenere il TFR maturando presso la propria azienda.
Qualora il lavoratore esprima la volontà di mantenere il proprio TFR maturando presso
l’azienda, nel caso in cui quest’ultima abbia alle proprie dipendenze almeno 50 dipendenti,
esso viene trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS per
conto dello Stato.
Si ricorda infine che il lavoratore che decida, nel primo semestre 2007, di mantenere
il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, conserva la facoltà di revocare
successivamente tale scelta attraverso l’adesione esplicita al Fondo.
2) Lavoratori già aderenti al 31 dicembre 2006
Per quanto riguarda i lavoratori già aderenti a Pegaso alla data di entrata in vigore della nuova
normativa:
a) i lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993: continuano a versare il
100% del TFR maturando oltre al contributo lavoratore e a quello del datore di lavoro (non è
richiesto nessun adempimento ulteriore);
b) i lavoratori con prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993: hanno la facoltà di
decidere, entro il 30 giugno 2007, se versare a Pegaso la quota residua di TFR maturando,
ovvero se mantenerlo presso la propria azienda (che qualora abbia almeno 50 dipendenti lo
trasferirà al Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS per conto dello Stato).
Qualora il lavoratore decida esplicitamente di versare a Pegaso la quota residua TFR
maturando dovrà sottoscrivere il “Modulo di incremento della quota di TFR” predisposto dal
Fondo.
• la quota residua di TFR maturando che perviene al Fondo in virtù di una esplicita richiesta
dell’aderente (compilazione dell’apposito modulo e consegna all’Ufficio del personale
dell’azienda di appartenenza) va ad aggiungersi alla contribuzione già in essere e confluisce
nel comparto di investimento già scelto dall’aderente.
Qualora, entro il 30 giugno 2007, i lavoratori con prima occupazione antecedente al 28 aprile
1993, non esprimano alcuna volontà, la quota residua di TFR maturando è conferita
tacitamente a Pegaso a decorrere dal mese successivo allo scadere del predetto termine.
• Il TFR residuo che perviene al Fondo attraverso la modalità del silenzio/assenso confluisce,
a norma di legge, nel comparto Garantito. Poiché in questo caso l’associato ha una
posizione sul comparto cui risultava precedentemente iscritto (relativamente alla
percentuale iniziale di TFR, al contributo a suo carico e a quello a carico dell’azienda) ed
una sul comparto Garantito (per il solo TFR residuo conferito tacitamente) egli dovrà
scegliere, entro i sei mesi successivi dal conferimento tacito, il comparto sul quale unificare
la posizione. Decorso tale periodo, previa comunicazione all’aderente da parte del Fondo, la
posizione verrà riunificata nel comparto in cui l’aderente stesso risultava iscritto al
momento del conferimento tacito.
QUOTA DI TFR RESIDUO
LAVORATORE già iscritto a
Pegaso con prima
occupazione ante 28 aprile
1993
Al 31/12/2006 versava a
Pegaso solo una parte del TFR
(oltre alla contribuzione a
proprio carico ed a quella a
carico dell’azienda)
scelta esplicita di mantenimento del TFR
residuo in AZIENDA
scelta esplicita di versamento del TFR
residuo
a
PEGASO
(apposito
modulo
predisposto dal Fondo)
Nessuna scelta: versamento del TFR residuo
a PEGASO (modalità tacita – silenzio/assenso)
Destinazione
Azienda - ovvero Fondo per
l’erogazione del TFR gestito
dall’INPS per aziende con almeno
50 dipendenti
Pegaso – comparto di
investimento cui l’associato
risulta già iscritto
Pegaso – comparto Garantito
(come previsto dalla normativa).
L’associato deve successivamente
scegliere il comparto sul quale
unificare la propria posizione.
5
3) Versamento della contribuzione a Pegaso
3.1) Versamento della contribuzione per i lavoratori già iscritti a Pegaso al 31/12/2006
Per i lavoratori già associati a Pegaso alla data del 31 dicembre 2006 restano invariati gli
adempimenti relativi al versamento della contribuzione che di seguito riepiloghiamo:
Versamento delle contribuzioni al Fondo:
Le aziende che applicano i CCNL di settore gas-acqua e funerari sono tenute a predisporre le
distinte contributive e ad effettuare i relativi versamenti con periodicità trimestrale.
Le aziende che applicano il CCNL di settore elettrico sono tenute a predisporre le distinte
contributive e ad effettuare i relativi versamenti con periodicità mensile. Le quote di TFR
dovute al Fondo devono essere corrisposte una volta all’anno, unitamente al versamento delle
competenze di dicembre in pagamento a gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Si rammenta la necessità di ricevere tempestivamente le distinte di contribuzione in quanto
trattasi di un elenco analitico del versamento effettuato. La distinta è indispensabile in quanto
riporta i dati di ogni singolo associato e gli importi per lui versati.
I versamenti al Fondo devono essere effettuati unicamente mediante bonifico bancario. I
versamenti devono essere effettuati (con disponibilità) entro il 16 del mese successivo a quello
di competenza. Qualora il 16 cada in un giorno festivo o prefestivo la valuta slitta al primo
giorno lavorativo successivo.
Il bonifico deve essere unico e deve comprendere il totale delle seguenti voci:
•
Quota azienda;
•
Quota aderente;
•
Quota TFR;
•
Eventuale Quota Iscrizione azienda e aderente (Euro 10,33 a carico azienda + Euro
5,16 a carico aderente; le quote devono essere versate contestualmente al primo
bonifico e dovranno essere indicate solo sulla prima distinta di contribuzione.)
Il totale del versamento riportato sulla distinta deve corrispondere al centesimo all’importo
bonificato. Pertanto, il costo del bonifico è a carico dell’azienda e, quindi, non può essere
detratto dal totale dei versamenti.
Il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito sulle seguenti coordinate bancarie:
BANCA: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
Filiale di Corso Europa 18 - 20122 Milano
Codice Paese: IT
Check Digit: 72
Cin nazionale: P
Cod. ABI: 05000
Cod. CAB: 01600
N. di conto corrente: CC0018519000
È indispensabile l’inserimento, nella descrizione del movimento, delle seguenti informazioni:
denominazione azienda* Codice Fiscale dell’azienda (11 caratteri)*periodo di contribuzione nel
formato AAAAMM (ad esempio 200701) oltre ad altre informazioni ritenute essenziali:
Esempio: azienda Rossi*12345678901*200701
N.B: Per quanto concerne gli aderenti cessati nel corso dell’anno, il conguaglio (sia dei
contributi che del TFR) deve essere effettuato, a prescindere dal contratto applicato, con la
prima scadenza utile. Si invita ad eseguire detta procedura al fine di non recare eventuali
danni all’associato.
Si ricorda che per ogni scadenza contributiva, l’azienda è tenuta ad inoltrare l’elenco analitico
dei versamenti effettuati al fine di consentirne la contabilizzazione sulle singole posizioni degli
associati.
6
Per la produzione e la conseguente trasmissione della distinta, Servizi Previdenziali (Service
Amministrativo di Pegaso) ha messo a disposizione le seguenti opzioni:
•
Distinta semplificata in formato excel in base ad uno schema predefinito;
•
Distinta FP2000
Per richiedere la trasmissione del fac-simile xls ovvero del programma FP2000 è sufficiente
indirizzare una mail al seguente indirizzo: [email protected]
In particolare, una volta individuata la tipologia di distinta:
viene prodotta una sola distinta (quindi un solo file) per ogni azienda aderente e per ogni
contratto applicato;
i file contenenti le distinte sono inoltrate direttamente a Servizi Previdenziali tramite posta
elettronica all’indirizzo e-mail [email protected];
le distinte devono pervenire a Servizi Previdenziali entro e non oltre il 16° giorno del
mese successivo al trimestre - ovvero al mese - di riferimento;
il nome del file deve rispettare lo standard denominazioneazienda_AAAAMM, dove A indica
l’anno e M l’ultimo mese del trimestre ovvero il mese di riferimento.
3.2) Versamento della contribuzione per le nuove adesioni in forma esplicita
L’obbligo contributivo a carico del lavoratore e dell’azienda decorre come di consueto, dal
primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione della domanda di adesione per le
domande sottoscritte dopo il 15° giorno del mese, e dal mese in corso, per le domande
sottoscritte entro il 15° giorno del mese.
Pertanto, a titolo di esempio, per i lavoratori che consegneranno all’azienda la domanda di
adesione entro il 15 febbraio 2007, le contribuzioni decorreranno dallo stesso mese di febbraio.
Per le domande presentate successivamente al 15 febbraio, le contribuzioni decorreranno dal
mese di marzo 2007.
Il versamento del TFR e degli eventuali contributi relativi alle adesioni sottoscritte
dal 1 gennaio al 30 giugno 2007, potrà essere effettuato solo a partire dal mese di
luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data di adesione ed il 30
giugno 2007.
3.3) Versamento del TFR residuo conferito esplicitamente dai lavoratori già iscritti a Pegaso
di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993.
Il versamento del TFR residuo conferito esplicitamente a Pegaso (con la sottoscrizione del
“Modulo di incremento della quota di TFR”) da parte dei lavoratori di prima occupazione
antecedente al 28 aprile 1993 già iscritti al Fondo potrà essere effettuato solo a partire dal
mese di luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data della richiesta ed il 30
giugno 2007.
3.4) Versamento del TFR conferito tacitamente
Il versamento del TFR conferito tacitamente riguarderà:
• il 100% del TFR per i nuovi iscritti a Pegaso con adesione tacita;
• la quota residua di TFR (rispetto alla misura minima prevista dagli accordi) conferita
tacitamente dai lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 e già iscritti a
Pegaso al 31/12/2006.
Le quote di TFR che dovessero pervenire a Pegaso in seguito al meccanismo del
silenzio/assenso saranno versate, a partire dal mese di luglio 2007, secondo le indicazioni
operative che il Fondo provvederà ad emanare in tempo utile per consentire i necessari
adempimenti.
7
4) Sospensione della contribuzione
Il D. Lgs. 252/05 introduce una importante novità per quanto riguarda la sospensione
dell’obbligo contributivo, infatti in costanza di rapporto di lavoro l’aderente ha la facoltà di
sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo
contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al
Fondo.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 sarà possibile sospendere il versamento del
proprio contributo (e quindi di quello del datore di lavoro), ma non sarà più possibile
sospendere il versamento del TFR.
I lavoratori associati che alla data del 31 dicembre 2006 avevano sospeso l´obbligazione
contributiva, dal 1° gennaio 2007 avranno la facoltà di mantenere sospeso il versamento del
proprio contributo (con conseguente sospensione del contributo a carico del datore di lavoro),
fermo restando l´obbligo di ripristinare il versamento della quota di TFR versata in
precedenza.
Considerato inoltre che, a norma di Statuto, durante il periodo di sospensione dell’obbligazione
contributiva il lavoratore resta a tutti gli effetti associato al Fondo, l’eventuale quota residua
di TFR sarà assoggettata alle norme previste dal D. Lgs 252/05 per i lavoratori già aderenti al
Fondo (vedi istruzioni della presente circolare “lavoratori già iscritti a Pegaso al 31 dicembre
2006” a pag. 6).
Ricordiamo infine che la nuova normativa consente all’aderente di riattivare in qualunque
momento il versamento a proprio carico, ripristinando così il contributo a carico del datore di
lavoro, sottoscrivendo l’apposito modulo predisposto dal Fondo.
5) Variazione dell’aliquota di contribuzione a carico dell’aderente
In considerazioni delle novità introdotte dalla nuova normativa in materia di deducibilità fiscale
dei contributi (vedi istruzioni della presente circolare “fiscalità” a pag. 12), gli associati possono
variare la propria aliquota di contribuzione (calcolata in percentuale della retribuzione utile ai
fini del calcolo del TFR) con la sottoscrizione dell’apposito modulo predisposto dal Fondo.
Al fine di non superare il plafond di deducibilità fiscale, Pegaso ha predisposto, sul sito internet
www.fondopegaso.it, un foglio di calcolo a supporto dei propri associati.
8
Opzioni di investimento.
1) I comparti di investimento
Dal 1° luglio 2006 è in vigore la gestione finanziaria multicomparto, in virtù della quale ogni
aderente può scegliere la linea di investimento più adatta alle proprie esigenze tra 3 differenti
comparti:
- Comparto Conservativo (90% obbligazioni - 10% azioni)
- Comparto Bilanciato (70% obbligazioni - 30% azioni)
- Comparto Dinamico (50% azioni – 50% obbligazioni)
2) Il nuovo comparto Garantito
In ottemperanza alle previsioni del D. Lgs 252/05, il Consiglio di Amministrazione di Pegaso ha
deliberato in data 14 dicembre 2006 la selezione dei gestori del comparto Garantito previsto
dalla normativa vigente, le cui caratteristiche prevedono un investimento finalizzato ad
ottenere un rendimento comparabile con quello del TFR ed una garanzia minima di restituzione
del capitale. Al termine della selezione, Pegaso comunicherà agli iscritti le caratteristiche di
dettaglio del comparto Garantito.
I flussi di TFR conferiti tacitamente confluiscono, per legge, nel comparto con
garanzia, che sarà disponibile anche per gli aderenti in forma esplicita che vi siano
interessati.
3) La scelta del comparto
Nella Nota Informativa sono riportate le caratteristiche dei comparti di investimento offerti da
Pegaso nonché le informazioni sul profilo rischio/rendimento degli stessi al fine di consentire
all’associato la scelta del comparto più idoneo alle proprie esigenze.
Gli associati possono scegliere un solo comparto di investimento della propria posizione
individuale con le seguenti modalità:
•
Nuove adesioni esplicite
Il lavoratore sceglie il comparto all’atto dell’iscrizione a Pegaso indicandolo sulla domanda di
adesione.
Nel caso in cui il lavoratore non indichi il comparto sulla domanda di adesione la sua posizione
verrà attribuita automaticamente al comparto Conservativo. In tal caso l’associato avrà la
facoltà di modificare successivamente il comparto.
•
Nuove adesioni tacite
Le posizioni dei lavoratori che aderiscono a Pegaso tramite il conferimento tacito del TFR
maturando sono, ai sensi della normativa vigente, destinate al comparto Garantito. In tal caso
l’associato potrà successivamente trasferire la propria posizione ad altro comparto senza costi
e senza vincoli di permanenza nello stesso.
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Prestazioni
La nuova legge ha introdotto importanti novità anche nel regime delle prestazioni e nel relativo
trattamento fiscale. Di seguito si riportano le nuove norme per tipologia di operazione.
Per la richiesta delle prestazioni si raccomanda l’utilizzo dei nuovi moduli, disponibili
nella “sezione modulistica” del sito internet del Fondo www.fondopegaso.it.
N.B.: Dal 1° gennaio 2007 non saranno infatti accettate richieste effettuate con
moduli differenti.
1) Anticipazione
L’aderente a Pegaso può richiedere l’anticipazione delle prestazioni nei seguenti casi:
Spese sanitarie
quando può essere richiesta
in qualsiasi momento
quale importo può essere richiesto
fino al 75% del maturato
Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli
quando può essere richiesta
quale importo può essere richiesto
Ulteriori esigenze degli aderenti
quando può essere richiesta
quale importo può essere richiesto
dopo 8 anni di iscrizione
fino al 75% del maturato
dopo 8 anni di iscrizione
fino al 30% del maturato
Con riferimento alla documentazione da produrre all’atto della richiesta di anticipazione, si
rimanda al “Documento sulle anticipazioni” ed alle note per la compilazione del “Modulo
richiesta anticipazione”, disponibili nella sezione “Modulistica“ del sito internet
www.fondopegaso.it
2) Prestazioni pensionistiche complementari (Capitale/Rendita)
Le prestazioni pensionistiche sono erogate al raggiungimento da parte dell’associato del diritto
al trattamento pensionistico obbligatorio, purchè sia trascorso un periodo di permanenza
minimo nel Fondo di cinque anni.
Qualora, alla data del pensionamento obbligatorio, tale periodo minimo non sia trascorso,
l’aderente ha la facoltà di chiedere la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata
(riscatto).
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50%
del montante finale accumulato, in rendita vitalizia per la restante parte.
Tuttavia, qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale
sia inferiore al 50% per cento dell’assegno sociale di cui all’art.3 commi 6 e 7, della legge 8
agosto 1995, n° 335, l’intera posizione può essere erogata in capitale.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di
tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche sono, su richiesta dell’aderente,
consentite con un anticipo di cinque anni rispetto alle prestazioni nel regime obbligatorio di
appartenenza, fermo restando il periodo quinquennale minimo di permanenza nel Fondo.
3) Riscatto
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo senza che l’aderente abbia maturato il
diritto alla prestazione pensionistica complementare, l’aderente può riscattare, in tutto o in
parte, la posizione previdenziale maturata.
La tabella che segue riporta le diverse fattispecie di riscatto previste dalla legge.
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Pegaso mantiene inoltre la possibilità di richiedere il riscatto integrale immediato in
caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (in tal caso la tassazione applicata
è meno vantaggiosa (vedi istruzioni della presente circolare “fiscalità” a pag. 12).
Riscatto totale
1) Perdita requisiti di partecipazione
100%
della posizione maturata
2) Stato di invalidità permanente che comporti l’inidoneità
assoluta all’attività lavorativa
3) Cessazione dell’attività lavorativa con conseguente
inoccupazione superiore a 48 mesi
Riscatto parziale
50%
della posizione maturata
1) cessazione dell’attività di lavoro con conseguente
inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 12 e 48
mesi
2) procedure di mobilità
3) cassa integrazione guadagni
Riscatto in caso di premorienza dell’associato
Nel caso di morte dell’associato prima che maturi il diritto
100%
alla pensione il riscatto della posizione può essere richiesto
della posizione maturata
dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati
dall’associato
4) Trasferimento
L’aderente può chiedere il trasferimento della posizione individuale maturata:
1. in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento,
verso la forma pensionistica complementare a cui acceda in relazione alla nuova attività
lavorativa
2. in costanza di attività lavorativa, dopo due anni di iscrizione al Fondo, verso altra forma
pensionistica complementare disciplinata dal D. Lgs 252/05.
In tal caso cessa il diritto all’erogazione della quota contributiva a carico del datore
di lavoro, stabilita dal CCNL.
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Fiscalità
Il D. Lgs 252/05 ha introdotto un nuovo regime fiscale, di maggior semplicità e di miglior
favore rispetto a quello previgente, sia con riferimento alla contribuzione, sia soprattutto con
riferimento alle prestazioni:
1) Deducibilità fiscale dei contributi
I contributi versati a carico dell’aderente (minimo previsto dagli accordi + eventuale
contribuzione volontaria) e del datore di lavoro (nella misura prevista dagli accordi) sono
deducibili dal reddito complessivo fino all’ importo massimo annuo di € 5.164,57 (sono
pertanto eliminati gli ulteriori limiti del 12% del reddito e del doppio del TFR versato al Fondo).
2) Regime fiscale delle prestazioni
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del regime fiscale introdotto dalla legge per i vari
tipi di prestazione.
Si ricorda a tale proposito che le nuove misure e modalità di tassazione si applicano
esclusivamente ai montanti delle prestazioni maturate dal 1° gennaio 2007 pertanto sugli
importi maturati entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla
predetta data.
Tipologia
Prestazione pensionistica
(capitale o rendita)
Riscatto totale per:
• pensionamento con anzianità
al Fondo inferiore a 5 anni
• invalidità
• inoccupazione superiore a 48
mesi
• decesso dell’associato
Riscatto parziale per:
• inoccupazione superiore a 12
mesi e inferiore a 48 mesi
• mobilità
• cassa integrazine
Anticipazione (75%)per spese
sanitarie
Anticipazione (75%) per
acquisto/anticipazione prima casa
Riscatto totale per perdita dei
requisiti (dimissioni, licenziamento)
Anticipazione (30%) per altre
esigenze dell’associato
Aliquota di tassazione (sulla posizione maturata
dal 1° gennaio 2007)
Tassazione con aliquota del 15%
applicata sulla prestazione al netto dei rendimenti
finanziari (l’aliquota di tassazione è ridotta dello 0,3%
per ogni anno di partecipazione successivo al
quindicesimo, fino ad un minimo del 9%)
Tassazione con aliquota del 23%
Come nella previgente disciplina, le operazioni di trasferimento
pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale.
verso
altre
forme
Ulteriori informazioni sulla fiscalità prevista dalla nuova normativa sono disponibili sul
“Documento fiscale” predisposto da Pegaso e consultabile sul sito internet www.fondopegaso.it
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FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
per i lavoratori delle imprese di servizi di pubblica utilità
MODULO DI ADESIONE (allegato alla Nota Informativa della quale è parte integrante e necessaria)
Io sottoscritto/sottoscritta (le istruzioni per la compilazione sono riportate sul retro)
Cognome e Nome _____________________________________________________________________________________________ Sesso
_M_
_F_
Nato a __________________________________________ Provincia (_____) Nazione ___________________________ il _______/________/___________
Codice Fiscale _________________________________________________________ Telefono __________________________________________________
Residente in Via ____________________________________________________________________________ N°__________ CAP _____________________
Comune ____________________________________________ Provincia (_____)
E-mail ___________________________________________________
Domicilio (se diverso) _______________________________________________________________________________________________________________
SETTORE CONTRATTUALE:
CCNL ELETTRICI
FEDERUTILITY
CCNL GAS ACQUA
UNIEM
FEDERUTILITY
ANFIDA
CCNL FUNERARI
FEDERUTILITY
ALTRO
____________________
DICHIARO di aver ricevuto lo Statuto e la Nota Informativa di PEGASO, di averne preso visione e di voler aderire a PEGASO - Fondo Pensione Complementare per i
Lavoratori delle imprese di Servizi di pubblica utilità nel seguente comparto di investimento:
barrare una sola delle caselle poste a fianco della denominazione dei singoli comparti:
CONSERVATIVO
GARANTITO
BILANCIATO
DINAMICO
N.B.:
N.B In caso di mancata scelta all'atto dell'iscrizione, i versamenti contributivi verranno attribuiti d'ufficio nel comparto Conservativo; in tal caso è data facoltà
all'aderente di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza.
Comunico che la mia prima occupazione (anche presso altra azienda) è:
•
•
•
successiva al 28 aprile 1993
(TFR versato 100%)
precedente al 28 aprile 1993 (con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria inferiore a 18 anni alla data del 31/12/1995)
(TFR versato pari alla quota prevista dagli accordi)
(TFR versato 100%)
precedente al 28 aprile 1993 (con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria superiore a 18 anni alla data del 31/12/1995)
(TFR versato pari alla quota prevista dagli accordi)
(TFR versato 100%)
scelgo di versare a Pegaso il contributo a mio carico:
nella misura minima prevista dagli accordi contrattuali
elevare il contributo fino al _____,______% della retribuzione utile ai fini del TFR
Nel caso di versamento del proprio contributo il lavoratore ha diritto al contributo del datore di lavoro nella misura prevista dagli accordi.
scelgo di aderire con il solo versamento del TFR
Nel caso di versamento del solo TFR il lavoratore è consapevole che non gli è dovuto il contributo da parte del datore di lavoro.
DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR i contributi indicati sulla presente domanda di adesione e a
provvedere al relativo versamento secondo i termini stabiliti dagli accordi contrattuali e dagli organi di Pegaso e ad operare sulla mia retribuzione la trattenuta una
tantum di Euro 5,16 da versare a PEGASO quale quota di iscrizione di mia competenza.
MI IMPEGNO ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto di PEGASO ed a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della mia
posizione previdenziale presso il Fondo.
ACCONSENTO - dopo aver dato attenta lettura all’informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice
in materia di trattamento dei dati personali) allegata alla presente scheda - al trattamento dei dati personali comuni e sensibili di cui alla predetta informativa che mi
riguardano, trattamento funzionale all’esercizio dell’attività previdenziale complementare. Do il mio consenso anche alla comunicazione degli stessi dati alle categorie
di soggetti che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità dichiarate nell’informativa allegata, alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di
servizi strumentali al perseguimento dell’attività previdenziale complementare ed infine al trasferimento degli stessi dati all’estero (paesi UE e paesi extra UE), nel
rispetto della legge. Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa
SOTTOSCRIVO
SOTTOSCRIVO e DICHIARO sotto la mia responsabilità che tutto quanto sopra da me riportato corrisponde al vero.
Luogo ________________________________ Data ____/____/_________ Firma _______________________________________
L'adesione viene acquisita nelle more del procedimento di approvazione dello Statuto da parte della Covip, sulla base di una preliminare comunicazione di
adeguamento statutario e, pertanto, gli effetti dell'adesione stessa si perfezioneranno solo a seguito del conseguimento dell'approvazione della Covip. Il versamento del
TFR e degli altri contributi previsti potrà avvenire, previa approvazione dello Statuto da parte della Covip, solo dal 1° luglio 2007, anche con riguardo al periodo
compreso tra la data di adesione ed il 30 giugno 2007.
DATI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO ADERENTE
Denominazione dell’impresa (per esteso) _________________________________________________________________________________________________
Sigla denominazione __________________________________________ Partiva IVA / C.F. _______________________________________________________
Sede Legale: Comune di ubicazione ______________________________ Indirizzo ______________________________________ Prov _______ CAP _______
Referente per il Fondo __________________________________ Telefono ____________________ E-mail ___________________________________________
Data di ricevimento della domanda __________/____________/_____________________ TIMBRO
TIMBRO E FIRMA AZIENDA