Roma, 11 gennaio 2007
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Roma, 11 gennaio 2007
B O Z Z A Roma, 11 gennaio 2007 A tutti gli Iscritti al Fondo Pegaso Prot. 330 Alle Aziende associate Ai Delegati all’Assemblea di Pegaso Ai Componenti il Comitato Paritetico dei Fondatori Circ. n. 1 Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie d’Azienda Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali All. 2 Filcem-Cgil/Femca-Cisl/Flaei-Cisl/Uilcem-Uil Alle Organizzazioni Sindacali Regionali Filcem-Cgil/Femca-Cisl/Flaei-Cisl/Uilcem-Uil A Federutility e Anfida Loro Sedi Oggetto: Disposizioni operative in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. n°252/2005 Disciplina delle forme pensionistiche complementari Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la normativa prevista dal D. Lgs. 252/2005 – Disciplina delle forme pensionistiche complementari. Il 14 dicembre 2006 il CDA di PEGASO ha modificato il testo dello Statuto del Fondo, disponibile per la consultazione sul sito internet www.fondopegaso.it, per adeguarlo alle previsioni del citato Decreto legislativo e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). Nella stessa data il CDA di Pegaso ha deliberato la nuova Nota Informativa ed il nuovo modulo per la raccolta delle nuove adesioni ed ha bandito la selezione del gestore finanziario per il comparto Garantito. Come noto, solo i Fondi che adeguano il proprio Statuto e dispongono di un comparto “Garantito” secondo le indicazioni della Covip, possono ricevere nuove adesioni nel 2007 e possono accogliere il TFR dei lavoratori che non esprimono alcuna indicazione sulla destinazione del trattamento stesso. Sede amministrativa Via Savoia, 82 00198 Roma tel. 06.85357425 06.85345147 fax 06.85302540 [email protected] Sede legale Via Cavour, 179A 00184 Roma C.F. 97154520585 Iscritto all’albo dei fondi pensione con il numero 100 Il nuovo Statuto è ora all’approvazione della Covip; le nuove adesioni acquisite nelle more del procedimento perfezionano i loro effetti solo a seguito dell'approvazione della Commissione di vigilanza. Relativamente a tali adesioni il versamento del TFR e degli altri contributi potrà avvenire, sempre che lo Statuto sia stato approvato, solo dal 1° luglio 2007, anche con riguardo agli importi relativi al periodo compreso tra la data di adesione ed il 30 giugno 2007. Con la documentazione allegata alla presente circolare vengono illustrate le principali novità e gli adempimenti richiesti in relazione alla nuova normativa in vigore. Vi preghiamo di dare la più ampia diffusione alla presente comunicazione tra i lavoratori. Il Fondo resta a Vostra disposizione per ogni necessità o chiarimento. Con i migliori saluti. Il Presidente Paolo Oberti Indice degli argomenti Modalità di adesione e contribuzione.................................................................................................... 2 1) Nuove adesioni (lavoratori non ancora iscritti al Fondo) ............................................................2 1.1) Adesione esplicita.................................................................................................................2 1.2) Adesione tacita (tramite il meccanismo del silenzio/assenso)..............................................3 2) Lavoratori già aderenti al 31 dicembre 2006 ..............................................................................5 3) Versamento della contribuzione a Pegaso ..................................................................................6 3.1) Versamento della contribuzione per i lavoratori già iscritti a Pegaso al 31/12/2006 ..........6 3.2) Versamento della contribuzione per le nuove adesioni in forma esplicita ...........................7 3.3) Versamento del TFR residuo conferito esplicitamente dai lavoratori già iscritti a Pegaso di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993. ......................................................................7 3.4) Versamento del TFR conferito tacitamente..........................................................................7 4) Sospensione della contribuzione.................................................................................................8 5) Variazione dell’aliquota di contribuzione a carico dell’aderente ..............................................8 Opzioni di investimento. ......................................................................................................................... 9 1) I comparti di investimento ..........................................................................................................9 2) Il nuovo comparto Garantito........................................................................................................9 3) La scelta del comparto .................................................................................................................9 Prestazioni.............................................................................................................................................. 10 1) Anticipazione.............................................................................................................................10 2) Prestazioni pensionistiche complementari (Capitale/Rendita) .................................................10 3) Riscatto ......................................................................................................................................10 4) Trasferimento............................................................................................................................11 Fiscalità .................................................................................................................................................. 12 1) Deducibilità fiscale dei contributi.............................................................................................12 2) Regime fiscale delle prestazioni ................................................................................................12 1 Modalità di adesione e contribuzione 1) Nuove adesioni (lavoratori non ancora iscritti al Fondo) A partire dal 1° gennaio 2007 l’adesione a Pegaso può essere realizzata sia in modo esplicito (con le consuete modalità), sia tacitamente tramite il meccanismo del silenzio/assenso. 1.1) Adesione esplicita Le modalità di adesione esplicita sono del tutto immutate e comportano la compilazione del nuovo modulo di adesione (allegato 1) da parte del lavoratore e, per quanto di sua spettanza, da parte dell’azienda di appartenenza. Il nuovo modulo è disponibile sul sito internet del Fondo www.fondopegaso.it unitamente alla documentazione di adesione (Statuto / Nota Informativa). Relativamente alla contribuzione, è data facoltà all’aderente di: a) Aderire a Pegaso con il conferimento delle quote di TFR e di contribuzione previste dagli accordi collettivi: Contribuzione Contributo 1 CCNL GAS ACQUA (Federutility / Anfida) TFR 1 Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993 6,91% (100% TFR) Lavoratore 2 1,20% Datore di lavoro 1,20% 3 Lavoratori già occupati al 28/04/1993 con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 inferiore a 18 anni 2,10% 1,20% Decorrenza 4 e periodicità 1,20% I contributi sono versati con periodicità trimestrale a partire dal mese successivo alla fine di ciascun trimestre. con anzianità contributiva alla previdenza 1,60% 1,20% 1,20% obbligatoria al 31/12/1995 superiore a 18 anni (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR secondo i rispettivi CCNL. (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore. (3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso del TFR. (4) L’obbligo contributivo, a carico del lavoratore e dell’azienda, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione della domanda di adesione per le domande sottoscritte dopo il 15° giorno del mese, e dal mese in corso, per le domande sottoscritte entro il 15° giorno del mese. La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata. Contributo 1 CCNL ELETTRICI (Federutility /Uniem) TFR 1 Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993 6,91% (100% TFR) Lavoratore 2 Datore di lavoro 1,21% 1,21% 1,21% 1,21% 3 Lavoratori già occupati al 28/04/1993 con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 inferiore a 18 anni 2,90% Decorrenza4 e periodicità I contributi sono versati con periodicità mensile a partire dal mese successivo alla fine di ciascun mese. Le quote di TFR dovute al Fondo sono versate con periodicità annuale. con anzianità contributiva alla previdenza 2,20% 1,21% 1,21% obbligatoria al 31/12/1995 superiore a 18 anni (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR secondo i rispettivi CCNL. (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore. (3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso del TFR. (4) L’obbligo contributivo, a carico del lavoratore e dell’azienda, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione della domanda di adesione per le domande sottoscritte dopo il 15° giorno del mese, e dal mese in corso, per le domande sottoscritte entro il 15° giorno del mese. La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata. 2 Contributo 1 CCNL FUNERARI (Federutility) Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993 TFR 1 Lavoratore 2 6,91% (100% TFR) Datore di lavoro 1,00% 1,00% Lavoratori già occupati al 28/04/1993 3 con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 inferiore a 18 anni 2,10% 1,00% 1,00% con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 superiore a 18 anni 1,60% 1,00% 1,00% Decorrenza4 e periodicità I contributi sono versati con periodicità trimestrale a partire dal mese successivo alla fine di ciascun trimestre. (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR secondo i rispettivi CCNL. (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore. (3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso del TFR. (4) L’obbligo contributivo, a carico del lavoratore e dell’azienda, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione della domanda di adesione per le domande sottoscritte dopo il 15° giorno del mese, e dal mese in corso, per le domande sottoscritte entro il 15° giorno del mese. La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata. b) Aderire a Pegaso con il solo conferimento del TFR di nuova maturazione, nelle seguenti misure: - se l’aderente ha data di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993: conferimento del 100% del TFR maturando (misura inderogabile fissata dalla legge) - se l’aderente ha data di prima occupazione anteriore al 29 aprile 1993: conferimento a scelta dell’associato della sola quota di TFR maturando prevista dagli accordi (v. tabelle precedenti) o del 100% del TFR maturando (da indicare sulla domanda di adesione a Pegaso). Si ricorda che successivamente non è consentita la diminuzione della percentuale di TFR conferita a Pegaso. N.B.: L’adesione con il solo conferimento del TFR (sia in misura integrale che nei limiti delle quote previste dagli accordi) comporta la rinuncia alla contribuzione a carico dell’azienda, nonché alla deducibilità fiscale dei contributi riconosciuta dalla normativa vigente. L’aderente ha tuttavia la facoltà di attivare successivamente, sottoscrivendo l’apposito modulo predisposto da Pegaso, la contribuzione a proprio carico, attivando in tal modo anche la contribuzione a carico dell’azienda (nella misura definita dagli accordi). Infine occorre precisare che, ferma restando la possibilità del lavoratore di aderire ad una qualsiasi forma pensionistica complementare regolata dalla legge, il diritto dell’aderente alla contribuzione a carico del datore di lavoro permane unicamente in caso di adesione a Pegaso. 1.2) Adesione tacita (tramite il meccanismo del silenzio/assenso) Qualora il lavoratore non esprima alcuna volontà nell’arco del primo semestre dell’anno, il 100% del TFR di nuova maturazione dal 1° luglio 2007 viene conferito a Pegaso. Le quote di TFR dei lavoratori che abbiano aderito con il meccanismo del silenzio/assenso confluiscono, ai sensi della normativa vigente, in un “comparto di investimento con garanzia di rendimento”. 3 Tale comparto, denominato comparto Garantito, è in fase di attivazione e sarà disponibile anche per gli aderenti in forma esplicita che lo richiedessero. I lavoratori associati a Pegaso tramite il meccanismo del silenzio/assenso riceveranno, successivamente al primo versamento del TFR, un’informativa del Fondo che consentirà di gestire il proprio rapporto associativo e di esercitare la facoltà di: • attivare successivamente le ulteriori quote contributive previste dagli accordi collettivi (sia quelle a proprio carico che quelle previste a carico dell’azienda); • scegliere, eventualmente, un comparto di investimento diverso dal comparto Garantito. Per i lavoratori di nuova assunzione successiva all’entrata in vigore della nuova normativa, i sei mesi utili per la scelta decorrono dalla data di assunzione. Seguono tabelle riepilogative delle diverse situazioni che possono presentarsi a partire dal 1° gennaio 2007: Nuova adesione a Pegaso di lavoratori con prima occupazione ante 28 aprile 1993 Contribuzione Adesione Contributo Contributo TFR lavoratore datore di lavoro Adesione SI SI SI • Misura minima Nella misura prevista • Nella misura ESPLICITA con sottoscrizione del prevista dagli dagli accordi minima prevista modulo di adesione accordi dagli accordi • Adesione TACITA In seguito al meccanismo del silenzio/assenso non avendo il lavoratore manifestato alcuna volontà nel corso del semestre Diversa percentuale indicata nel modulo di adesione NO • NO • Nella misura del 100% del TFR maturando SI Nella misura del 100% del TFR maturando Nuova adesione a Pegaso di lavoratori con prima occupazione post 28 aprile 1993 Contribuzione Adesione Contributo Contributo TFR lavoratore datore di lavoro Adesione ESPLICITA SI SI SI con sottoscrizione del • misura minima Nella misura prevista • Nella misura del modulo di adesione prevista dagli dagli accordi 100% del TFR accordi maturando • Adesione TACITA In seguito al meccanismo del silenzio/assenso non avendo il lavoratore manifestato alcuna volontà nel corso del semestre Comparto di investimento Comparto di investimento indicato dall’associato nel modulo di adesione Comparto Garantito Comparto di investimento Comparto di investimento indicato dall’associato nel modulo di adesione Diversa percentuale indicata nel modulo di adesione NO NO • SI Nella misura del 100% del TFR maturando Comparto Garantito 4 Entro il 30 giugno 2007 il lavoratore deve esprimere la volontà di aderire ad una forma pensionistica complementare oppure di mantenere il TFR maturando presso la propria azienda. Qualora il lavoratore esprima la volontà di mantenere il proprio TFR maturando presso l’azienda, nel caso in cui quest’ultima abbia alle proprie dipendenze almeno 50 dipendenti, esso viene trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS per conto dello Stato. Si ricorda infine che il lavoratore che decida, nel primo semestre 2007, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, conserva la facoltà di revocare successivamente tale scelta attraverso l’adesione esplicita al Fondo. 2) Lavoratori già aderenti al 31 dicembre 2006 Per quanto riguarda i lavoratori già aderenti a Pegaso alla data di entrata in vigore della nuova normativa: a) i lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993: continuano a versare il 100% del TFR maturando oltre al contributo lavoratore e a quello del datore di lavoro (non è richiesto nessun adempimento ulteriore); b) i lavoratori con prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993: hanno la facoltà di decidere, entro il 30 giugno 2007, se versare a Pegaso la quota residua di TFR maturando, ovvero se mantenerlo presso la propria azienda (che qualora abbia almeno 50 dipendenti lo trasferirà al Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS per conto dello Stato). Qualora il lavoratore decida esplicitamente di versare a Pegaso la quota residua TFR maturando dovrà sottoscrivere il “Modulo di incremento della quota di TFR” predisposto dal Fondo. • la quota residua di TFR maturando che perviene al Fondo in virtù di una esplicita richiesta dell’aderente (compilazione dell’apposito modulo e consegna all’Ufficio del personale dell’azienda di appartenenza) va ad aggiungersi alla contribuzione già in essere e confluisce nel comparto di investimento già scelto dall’aderente. Qualora, entro il 30 giugno 2007, i lavoratori con prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993, non esprimano alcuna volontà, la quota residua di TFR maturando è conferita tacitamente a Pegaso a decorrere dal mese successivo allo scadere del predetto termine. • Il TFR residuo che perviene al Fondo attraverso la modalità del silenzio/assenso confluisce, a norma di legge, nel comparto Garantito. Poiché in questo caso l’associato ha una posizione sul comparto cui risultava precedentemente iscritto (relativamente alla percentuale iniziale di TFR, al contributo a suo carico e a quello a carico dell’azienda) ed una sul comparto Garantito (per il solo TFR residuo conferito tacitamente) egli dovrà scegliere, entro i sei mesi successivi dal conferimento tacito, il comparto sul quale unificare la posizione. Decorso tale periodo, previa comunicazione all’aderente da parte del Fondo, la posizione verrà riunificata nel comparto in cui l’aderente stesso risultava iscritto al momento del conferimento tacito. QUOTA DI TFR RESIDUO LAVORATORE già iscritto a Pegaso con prima occupazione ante 28 aprile 1993 Al 31/12/2006 versava a Pegaso solo una parte del TFR (oltre alla contribuzione a proprio carico ed a quella a carico dell’azienda) scelta esplicita di mantenimento del TFR residuo in AZIENDA scelta esplicita di versamento del TFR residuo a PEGASO (apposito modulo predisposto dal Fondo) Nessuna scelta: versamento del TFR residuo a PEGASO (modalità tacita – silenzio/assenso) Destinazione Azienda - ovvero Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS per aziende con almeno 50 dipendenti Pegaso – comparto di investimento cui l’associato risulta già iscritto Pegaso – comparto Garantito (come previsto dalla normativa). L’associato deve successivamente scegliere il comparto sul quale unificare la propria posizione. 5 3) Versamento della contribuzione a Pegaso 3.1) Versamento della contribuzione per i lavoratori già iscritti a Pegaso al 31/12/2006 Per i lavoratori già associati a Pegaso alla data del 31 dicembre 2006 restano invariati gli adempimenti relativi al versamento della contribuzione che di seguito riepiloghiamo: Versamento delle contribuzioni al Fondo: Le aziende che applicano i CCNL di settore gas-acqua e funerari sono tenute a predisporre le distinte contributive e ad effettuare i relativi versamenti con periodicità trimestrale. Le aziende che applicano il CCNL di settore elettrico sono tenute a predisporre le distinte contributive e ad effettuare i relativi versamenti con periodicità mensile. Le quote di TFR dovute al Fondo devono essere corrisposte una volta all’anno, unitamente al versamento delle competenze di dicembre in pagamento a gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Si rammenta la necessità di ricevere tempestivamente le distinte di contribuzione in quanto trattasi di un elenco analitico del versamento effettuato. La distinta è indispensabile in quanto riporta i dati di ogni singolo associato e gli importi per lui versati. I versamenti al Fondo devono essere effettuati unicamente mediante bonifico bancario. I versamenti devono essere effettuati (con disponibilità) entro il 16 del mese successivo a quello di competenza. Qualora il 16 cada in un giorno festivo o prefestivo la valuta slitta al primo giorno lavorativo successivo. Il bonifico deve essere unico e deve comprendere il totale delle seguenti voci: • Quota azienda; • Quota aderente; • Quota TFR; • Eventuale Quota Iscrizione azienda e aderente (Euro 10,33 a carico azienda + Euro 5,16 a carico aderente; le quote devono essere versate contestualmente al primo bonifico e dovranno essere indicate solo sulla prima distinta di contribuzione.) Il totale del versamento riportato sulla distinta deve corrispondere al centesimo all’importo bonificato. Pertanto, il costo del bonifico è a carico dell’azienda e, quindi, non può essere detratto dal totale dei versamenti. Il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito sulle seguenti coordinate bancarie: BANCA: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Filiale di Corso Europa 18 - 20122 Milano Codice Paese: IT Check Digit: 72 Cin nazionale: P Cod. ABI: 05000 Cod. CAB: 01600 N. di conto corrente: CC0018519000 È indispensabile l’inserimento, nella descrizione del movimento, delle seguenti informazioni: denominazione azienda* Codice Fiscale dell’azienda (11 caratteri)*periodo di contribuzione nel formato AAAAMM (ad esempio 200701) oltre ad altre informazioni ritenute essenziali: Esempio: azienda Rossi*12345678901*200701 N.B: Per quanto concerne gli aderenti cessati nel corso dell’anno, il conguaglio (sia dei contributi che del TFR) deve essere effettuato, a prescindere dal contratto applicato, con la prima scadenza utile. Si invita ad eseguire detta procedura al fine di non recare eventuali danni all’associato. Si ricorda che per ogni scadenza contributiva, l’azienda è tenuta ad inoltrare l’elenco analitico dei versamenti effettuati al fine di consentirne la contabilizzazione sulle singole posizioni degli associati. 6 Per la produzione e la conseguente trasmissione della distinta, Servizi Previdenziali (Service Amministrativo di Pegaso) ha messo a disposizione le seguenti opzioni: • Distinta semplificata in formato excel in base ad uno schema predefinito; • Distinta FP2000 Per richiedere la trasmissione del fac-simile xls ovvero del programma FP2000 è sufficiente indirizzare una mail al seguente indirizzo: [email protected] In particolare, una volta individuata la tipologia di distinta: viene prodotta una sola distinta (quindi un solo file) per ogni azienda aderente e per ogni contratto applicato; i file contenenti le distinte sono inoltrate direttamente a Servizi Previdenziali tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected]; le distinte devono pervenire a Servizi Previdenziali entro e non oltre il 16° giorno del mese successivo al trimestre - ovvero al mese - di riferimento; il nome del file deve rispettare lo standard denominazioneazienda_AAAAMM, dove A indica l’anno e M l’ultimo mese del trimestre ovvero il mese di riferimento. 3.2) Versamento della contribuzione per le nuove adesioni in forma esplicita L’obbligo contributivo a carico del lavoratore e dell’azienda decorre come di consueto, dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione della domanda di adesione per le domande sottoscritte dopo il 15° giorno del mese, e dal mese in corso, per le domande sottoscritte entro il 15° giorno del mese. Pertanto, a titolo di esempio, per i lavoratori che consegneranno all’azienda la domanda di adesione entro il 15 febbraio 2007, le contribuzioni decorreranno dallo stesso mese di febbraio. Per le domande presentate successivamente al 15 febbraio, le contribuzioni decorreranno dal mese di marzo 2007. Il versamento del TFR e degli eventuali contributi relativi alle adesioni sottoscritte dal 1 gennaio al 30 giugno 2007, potrà essere effettuato solo a partire dal mese di luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data di adesione ed il 30 giugno 2007. 3.3) Versamento del TFR residuo conferito esplicitamente dai lavoratori già iscritti a Pegaso di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993. Il versamento del TFR residuo conferito esplicitamente a Pegaso (con la sottoscrizione del “Modulo di incremento della quota di TFR”) da parte dei lavoratori di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993 già iscritti al Fondo potrà essere effettuato solo a partire dal mese di luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data della richiesta ed il 30 giugno 2007. 3.4) Versamento del TFR conferito tacitamente Il versamento del TFR conferito tacitamente riguarderà: • il 100% del TFR per i nuovi iscritti a Pegaso con adesione tacita; • la quota residua di TFR (rispetto alla misura minima prevista dagli accordi) conferita tacitamente dai lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 e già iscritti a Pegaso al 31/12/2006. Le quote di TFR che dovessero pervenire a Pegaso in seguito al meccanismo del silenzio/assenso saranno versate, a partire dal mese di luglio 2007, secondo le indicazioni operative che il Fondo provvederà ad emanare in tempo utile per consentire i necessari adempimenti. 7 4) Sospensione della contribuzione Il D. Lgs. 252/05 introduce una importante novità per quanto riguarda la sospensione dell’obbligo contributivo, infatti in costanza di rapporto di lavoro l’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 sarà possibile sospendere il versamento del proprio contributo (e quindi di quello del datore di lavoro), ma non sarà più possibile sospendere il versamento del TFR. I lavoratori associati che alla data del 31 dicembre 2006 avevano sospeso l´obbligazione contributiva, dal 1° gennaio 2007 avranno la facoltà di mantenere sospeso il versamento del proprio contributo (con conseguente sospensione del contributo a carico del datore di lavoro), fermo restando l´obbligo di ripristinare il versamento della quota di TFR versata in precedenza. Considerato inoltre che, a norma di Statuto, durante il periodo di sospensione dell’obbligazione contributiva il lavoratore resta a tutti gli effetti associato al Fondo, l’eventuale quota residua di TFR sarà assoggettata alle norme previste dal D. Lgs 252/05 per i lavoratori già aderenti al Fondo (vedi istruzioni della presente circolare “lavoratori già iscritti a Pegaso al 31 dicembre 2006” a pag. 6). Ricordiamo infine che la nuova normativa consente all’aderente di riattivare in qualunque momento il versamento a proprio carico, ripristinando così il contributo a carico del datore di lavoro, sottoscrivendo l’apposito modulo predisposto dal Fondo. 5) Variazione dell’aliquota di contribuzione a carico dell’aderente In considerazioni delle novità introdotte dalla nuova normativa in materia di deducibilità fiscale dei contributi (vedi istruzioni della presente circolare “fiscalità” a pag. 12), gli associati possono variare la propria aliquota di contribuzione (calcolata in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR) con la sottoscrizione dell’apposito modulo predisposto dal Fondo. Al fine di non superare il plafond di deducibilità fiscale, Pegaso ha predisposto, sul sito internet www.fondopegaso.it, un foglio di calcolo a supporto dei propri associati. 8 Opzioni di investimento. 1) I comparti di investimento Dal 1° luglio 2006 è in vigore la gestione finanziaria multicomparto, in virtù della quale ogni aderente può scegliere la linea di investimento più adatta alle proprie esigenze tra 3 differenti comparti: - Comparto Conservativo (90% obbligazioni - 10% azioni) - Comparto Bilanciato (70% obbligazioni - 30% azioni) - Comparto Dinamico (50% azioni – 50% obbligazioni) 2) Il nuovo comparto Garantito In ottemperanza alle previsioni del D. Lgs 252/05, il Consiglio di Amministrazione di Pegaso ha deliberato in data 14 dicembre 2006 la selezione dei gestori del comparto Garantito previsto dalla normativa vigente, le cui caratteristiche prevedono un investimento finalizzato ad ottenere un rendimento comparabile con quello del TFR ed una garanzia minima di restituzione del capitale. Al termine della selezione, Pegaso comunicherà agli iscritti le caratteristiche di dettaglio del comparto Garantito. I flussi di TFR conferiti tacitamente confluiscono, per legge, nel comparto con garanzia, che sarà disponibile anche per gli aderenti in forma esplicita che vi siano interessati. 3) La scelta del comparto Nella Nota Informativa sono riportate le caratteristiche dei comparti di investimento offerti da Pegaso nonché le informazioni sul profilo rischio/rendimento degli stessi al fine di consentire all’associato la scelta del comparto più idoneo alle proprie esigenze. Gli associati possono scegliere un solo comparto di investimento della propria posizione individuale con le seguenti modalità: • Nuove adesioni esplicite Il lavoratore sceglie il comparto all’atto dell’iscrizione a Pegaso indicandolo sulla domanda di adesione. Nel caso in cui il lavoratore non indichi il comparto sulla domanda di adesione la sua posizione verrà attribuita automaticamente al comparto Conservativo. In tal caso l’associato avrà la facoltà di modificare successivamente il comparto. • Nuove adesioni tacite Le posizioni dei lavoratori che aderiscono a Pegaso tramite il conferimento tacito del TFR maturando sono, ai sensi della normativa vigente, destinate al comparto Garantito. In tal caso l’associato potrà successivamente trasferire la propria posizione ad altro comparto senza costi e senza vincoli di permanenza nello stesso. 9 Prestazioni La nuova legge ha introdotto importanti novità anche nel regime delle prestazioni e nel relativo trattamento fiscale. Di seguito si riportano le nuove norme per tipologia di operazione. Per la richiesta delle prestazioni si raccomanda l’utilizzo dei nuovi moduli, disponibili nella “sezione modulistica” del sito internet del Fondo www.fondopegaso.it. N.B.: Dal 1° gennaio 2007 non saranno infatti accettate richieste effettuate con moduli differenti. 1) Anticipazione L’aderente a Pegaso può richiedere l’anticipazione delle prestazioni nei seguenti casi: Spese sanitarie quando può essere richiesta in qualsiasi momento quale importo può essere richiesto fino al 75% del maturato Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli quando può essere richiesta quale importo può essere richiesto Ulteriori esigenze degli aderenti quando può essere richiesta quale importo può essere richiesto dopo 8 anni di iscrizione fino al 75% del maturato dopo 8 anni di iscrizione fino al 30% del maturato Con riferimento alla documentazione da produrre all’atto della richiesta di anticipazione, si rimanda al “Documento sulle anticipazioni” ed alle note per la compilazione del “Modulo richiesta anticipazione”, disponibili nella sezione “Modulistica“ del sito internet www.fondopegaso.it 2) Prestazioni pensionistiche complementari (Capitale/Rendita) Le prestazioni pensionistiche sono erogate al raggiungimento da parte dell’associato del diritto al trattamento pensionistico obbligatorio, purchè sia trascorso un periodo di permanenza minimo nel Fondo di cinque anni. Qualora, alla data del pensionamento obbligatorio, tale periodo minimo non sia trascorso, l’aderente ha la facoltà di chiedere la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata (riscatto). Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, in rendita vitalizia per la restante parte. Tuttavia, qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% per cento dell’assegno sociale di cui all’art.3 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n° 335, l’intera posizione può essere erogata in capitale. In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche sono, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, fermo restando il periodo quinquennale minimo di permanenza nel Fondo. 3) Riscatto In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo senza che l’aderente abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare, l’aderente può riscattare, in tutto o in parte, la posizione previdenziale maturata. La tabella che segue riporta le diverse fattispecie di riscatto previste dalla legge. 10 Pegaso mantiene inoltre la possibilità di richiedere il riscatto integrale immediato in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (in tal caso la tassazione applicata è meno vantaggiosa (vedi istruzioni della presente circolare “fiscalità” a pag. 12). Riscatto totale 1) Perdita requisiti di partecipazione 100% della posizione maturata 2) Stato di invalidità permanente che comporti l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa 3) Cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi Riscatto parziale 50% della posizione maturata 1) cessazione dell’attività di lavoro con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 12 e 48 mesi 2) procedure di mobilità 3) cassa integrazione guadagni Riscatto in caso di premorienza dell’associato Nel caso di morte dell’associato prima che maturi il diritto 100% alla pensione il riscatto della posizione può essere richiesto della posizione maturata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall’associato 4) Trasferimento L’aderente può chiedere il trasferimento della posizione individuale maturata: 1. in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, verso la forma pensionistica complementare a cui acceda in relazione alla nuova attività lavorativa 2. in costanza di attività lavorativa, dopo due anni di iscrizione al Fondo, verso altra forma pensionistica complementare disciplinata dal D. Lgs 252/05. In tal caso cessa il diritto all’erogazione della quota contributiva a carico del datore di lavoro, stabilita dal CCNL. 11 Fiscalità Il D. Lgs 252/05 ha introdotto un nuovo regime fiscale, di maggior semplicità e di miglior favore rispetto a quello previgente, sia con riferimento alla contribuzione, sia soprattutto con riferimento alle prestazioni: 1) Deducibilità fiscale dei contributi I contributi versati a carico dell’aderente (minimo previsto dagli accordi + eventuale contribuzione volontaria) e del datore di lavoro (nella misura prevista dagli accordi) sono deducibili dal reddito complessivo fino all’ importo massimo annuo di € 5.164,57 (sono pertanto eliminati gli ulteriori limiti del 12% del reddito e del doppio del TFR versato al Fondo). 2) Regime fiscale delle prestazioni Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del regime fiscale introdotto dalla legge per i vari tipi di prestazione. Si ricorda a tale proposito che le nuove misure e modalità di tassazione si applicano esclusivamente ai montanti delle prestazioni maturate dal 1° gennaio 2007 pertanto sugli importi maturati entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data. Tipologia Prestazione pensionistica (capitale o rendita) Riscatto totale per: • pensionamento con anzianità al Fondo inferiore a 5 anni • invalidità • inoccupazione superiore a 48 mesi • decesso dell’associato Riscatto parziale per: • inoccupazione superiore a 12 mesi e inferiore a 48 mesi • mobilità • cassa integrazine Anticipazione (75%)per spese sanitarie Anticipazione (75%) per acquisto/anticipazione prima casa Riscatto totale per perdita dei requisiti (dimissioni, licenziamento) Anticipazione (30%) per altre esigenze dell’associato Aliquota di tassazione (sulla posizione maturata dal 1° gennaio 2007) Tassazione con aliquota del 15% applicata sulla prestazione al netto dei rendimenti finanziari (l’aliquota di tassazione è ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un minimo del 9%) Tassazione con aliquota del 23% Come nella previgente disciplina, le operazioni di trasferimento pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale. verso altre forme Ulteriori informazioni sulla fiscalità prevista dalla nuova normativa sono disponibili sul “Documento fiscale” predisposto da Pegaso e consultabile sul sito internet www.fondopegaso.it 12 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE per i lavoratori delle imprese di servizi di pubblica utilità MODULO DI ADESIONE (allegato alla Nota Informativa della quale è parte integrante e necessaria) Io sottoscritto/sottoscritta (le istruzioni per la compilazione sono riportate sul retro) Cognome e Nome _____________________________________________________________________________________________ Sesso _M_ _F_ Nato a __________________________________________ Provincia (_____) Nazione ___________________________ il _______/________/___________ Codice Fiscale _________________________________________________________ Telefono __________________________________________________ Residente in Via ____________________________________________________________________________ N°__________ CAP _____________________ Comune ____________________________________________ Provincia (_____) E-mail ___________________________________________________ Domicilio (se diverso) _______________________________________________________________________________________________________________ SETTORE CONTRATTUALE: CCNL ELETTRICI FEDERUTILITY CCNL GAS ACQUA UNIEM FEDERUTILITY ANFIDA CCNL FUNERARI FEDERUTILITY ALTRO ____________________ DICHIARO di aver ricevuto lo Statuto e la Nota Informativa di PEGASO, di averne preso visione e di voler aderire a PEGASO - Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle imprese di Servizi di pubblica utilità nel seguente comparto di investimento: barrare una sola delle caselle poste a fianco della denominazione dei singoli comparti: CONSERVATIVO GARANTITO BILANCIATO DINAMICO N.B.: N.B In caso di mancata scelta all'atto dell'iscrizione, i versamenti contributivi verranno attribuiti d'ufficio nel comparto Conservativo; in tal caso è data facoltà all'aderente di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza. Comunico che la mia prima occupazione (anche presso altra azienda) è: • • • successiva al 28 aprile 1993 (TFR versato 100%) precedente al 28 aprile 1993 (con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria inferiore a 18 anni alla data del 31/12/1995) (TFR versato pari alla quota prevista dagli accordi) (TFR versato 100%) precedente al 28 aprile 1993 (con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria superiore a 18 anni alla data del 31/12/1995) (TFR versato pari alla quota prevista dagli accordi) (TFR versato 100%) scelgo di versare a Pegaso il contributo a mio carico: nella misura minima prevista dagli accordi contrattuali elevare il contributo fino al _____,______% della retribuzione utile ai fini del TFR Nel caso di versamento del proprio contributo il lavoratore ha diritto al contributo del datore di lavoro nella misura prevista dagli accordi. scelgo di aderire con il solo versamento del TFR Nel caso di versamento del solo TFR il lavoratore è consapevole che non gli è dovuto il contributo da parte del datore di lavoro. DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR i contributi indicati sulla presente domanda di adesione e a provvedere al relativo versamento secondo i termini stabiliti dagli accordi contrattuali e dagli organi di Pegaso e ad operare sulla mia retribuzione la trattenuta una tantum di Euro 5,16 da versare a PEGASO quale quota di iscrizione di mia competenza. MI IMPEGNO ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto di PEGASO ed a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della mia posizione previdenziale presso il Fondo. ACCONSENTO - dopo aver dato attenta lettura all’informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) allegata alla presente scheda - al trattamento dei dati personali comuni e sensibili di cui alla predetta informativa che mi riguardano, trattamento funzionale all’esercizio dell’attività previdenziale complementare. Do il mio consenso anche alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità dichiarate nell’informativa allegata, alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi strumentali al perseguimento dell’attività previdenziale complementare ed infine al trasferimento degli stessi dati all’estero (paesi UE e paesi extra UE), nel rispetto della legge. Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa SOTTOSCRIVO SOTTOSCRIVO e DICHIARO sotto la mia responsabilità che tutto quanto sopra da me riportato corrisponde al vero. Luogo ________________________________ Data ____/____/_________ Firma _______________________________________ L'adesione viene acquisita nelle more del procedimento di approvazione dello Statuto da parte della Covip, sulla base di una preliminare comunicazione di adeguamento statutario e, pertanto, gli effetti dell'adesione stessa si perfezioneranno solo a seguito del conseguimento dell'approvazione della Covip. Il versamento del TFR e degli altri contributi previsti potrà avvenire, previa approvazione dello Statuto da parte della Covip, solo dal 1° luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data di adesione ed il 30 giugno 2007. DATI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO ADERENTE Denominazione dell’impresa (per esteso) _________________________________________________________________________________________________ Sigla denominazione __________________________________________ Partiva IVA / C.F. _______________________________________________________ Sede Legale: Comune di ubicazione ______________________________ Indirizzo ______________________________________ Prov _______ CAP _______ Referente per il Fondo __________________________________ Telefono ____________________ E-mail ___________________________________________ Data di ricevimento della domanda __________/____________/_____________________ TIMBRO TIMBRO E FIRMA AZIENDA