A6_g95_SERVIZIO SGOMBERI E

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A6_g95_SERVIZIO SGOMBERI E
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Per i servizi di sgombero, custodia, trasporto,
smaltimento in discarica e deposito beni mobili e
masserizie rinvenuti in alloggi - detenuti da assegnatari
conduttori, conduttori, occupanti a qualunque titolo
ovvero senza titolo – di proprietà o comunque gestiti da
ATC Torino, nonché per i servizi di trasloco mobilio e
accessori detenuti da assegnatari conduttori di alloggi di
proprietà o comunque gestiti da ATC Torino, oggetto di
movimentazione.
Durata contrattuale: due anni.
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SOMMARIO
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 2 IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO
ART. 3 DURATA DELL’APPALTO
ART. 4 MODALITA’ E PRESTAZIONI CONCERNENTI IL SERVIZIO
ART. 5 SUBAPPALTO
ART. 6 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
ART. 7 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 8 ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA’
ART. 9 ALTRI OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
ART. 10 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI
LA MANODOPERA
ART. 11 PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
– PENALI
ART. 12 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I RAPPORTI CON
L’UTENZA A.T.C.
ART. 13 – REVISIONE PREZZI
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 15 PAGAMENTI
ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 17 FORO COMPETENTE
ART. 18 SPESE CONTRATTUALI E INFORMAZIONI
ART.19 LEGGE SULLA PRIVACY
ART. 20 RINVIO
Allegato: D.U.V.R.I.
Allegato A: elenco prezzi unitari
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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Le prestazioni oggetto di appalto sono duplici:
-
A: servizi di sgombero, custodia, trasporto, smaltimento in discarica e deposito beni mobili
e masserizie rinvenuti in alloggi - detenuti da assegnatari conduttori, conduttori, occupanti a
qualunque titolo ovvero senza titolo – di proprietà o gestiti da ATC Torino, nonché dalle
attività tutte preordinate, funzionali o comunque connesse;
-
B: servizi di trasloco mobilia e beni di qualunque genere, da effettuarsi per conto di ATC,
relativamente a movimentazioni di conduttori di alloggi di proprietà o gestiti da ATC
medesima.
ART. 2 - IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’importo complessivo a base di gara è stato presuntivamente determinato come segue.
A: € 260,00, IVA esclusa, per ogni stanza/locale componente l’immobile; considerata una
previsione nel periodo contrattuale di n. 1160 stanze da sgomberare, l’importo totale presunto
corrisponde ad € 301.600,00 IVA esclusa, per il biennio. L’installazione di barre antintrusione,
serrature di sicurezza, nottolini, catene e lucchetti è complessivamente e presuntivamente stimata,
per l’intero periodo, in Euro 20.000,00, oltre IVA di legge.
B: l’importo complessivo a base di gara è stato presuntivamente determinato come segue: € 349,20,
IVA di legge esclusa, per ogni stanza/locale componente l’immobile; considerata una previsione di
n. 400 stanze annue da movimentare, l’importo totale presunto corrisponde ad € 139.680,00 IVA di
legge esclusa, per ogni anno, corrispondenti ad Euro 279.360 IVA di legge esclusa, per l’intero
periodo contrattuale.
Il numero delle stanze sopra riportato è stato stimato sulla base di mere previsioni probabilistiche,
costituendo quindi un dato di larga massima. L’Amministrazione potrà richiedere ordinativi in
aumento o diminuzione entro un limite del 20% dell’importo d’aggiudicazione della gara. Ecceduto
tale limite, l’impresa potrà chiedere la risoluzione del contratto.
Come da allegato DUVRI, gli oneri per la sicurezza da interferenze, sono quantificati in Euro
1.930,02
L’importo complessivo a base di gara, al netto dell’IVA, calcolato sull’intero periodo di durata del
contratto (due anni), risulta pertanto:
EURO 301.600,00 per sgomberi
EURO 20.000,00 per installazione barra antintrusione e sostituzione serrame
EURO 279.360,00 per traslochi
EURO 1.930,02 per oneri sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso
Totale: EURO 602.890,02, di cui € 600.960,00 per importo presunto servizio soggetto a
ribasso, ed € 1.930,02 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
Il contratto è stipulato a misura. L’offerta è costituita da un unico ribasso percentuale sui costi
unitari per stanza, senza differenziazione di piano e di località, e sugli altri prezzi indicati
nell’elenco prezzi unitari che costituisce l’allegato A al presente capitolato.
Il corrispettivo della prestazione effettivamente eseguita consisterà pertanto nel costo/stanza
unitario, depurato del ribasso d’asta, moltiplicato per il numero di stanze da cui risulterà composto
l’alloggio oggetto di sgombero.
Il servizio è finanziato con fondi di bilancio.
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L'
aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 1 del
Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e secondo il criterio di cui all’art. 82, lett. a) del
Decreto medesimo (prezzo più basso).
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO.
Il servizio avrà durata biennale a partire dalla comunicazione dell’Amministrazione di inizio dello
stesso. A.T.C. si riserva la facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e
dunque di procedere a procedura negoziata senza bando con l’operatore economico aggiudicatario
per la ripetizione del servizio per un ulteriore periodo pari o inferiore a quello del contratto iniziale.
Nel caso in cui al termine del contratto l’Agenzia non fosse riuscita a completare la procedura per
una nuova attribuzione, l’impresa è tenuta a continuare il servizio alle condizioni stabilite dal
contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo
affidamento; in ogni caso, per non più di sei mesi dalla scadenza.
ART. 4 – MODALITA’ E PRESTAZIONI CONCERNENTI I SERVIZI
Il servizio SGOMBERI consiste, segnatamente, in quanto sotto elencato:
a) sgombero degli alloggi e delle relative pertinenze da mobilia, effetti personali, beni mobili e
masserizie rinvenuti all’interno degli alloggi di proprietà o gestiti dall’Agenzia, siano detti beni
di proprietà dei detentori sfrattati ovvero di terzi;
b) trasporto, previa assunzione degli obblighi di custodia, da qualsiasi piano dello stabile di
provenienza sino all’apposito sito ATC in Gerbole di Volvera, Via Martiri per la Libertà;
c) scarico, magazzinaggio ed accatastamento, secondo le indicazioni ricevute da ATC o da altro
personale ausiliario debitamente preposto, presso l’area specificamente individuata all’interno
del capannone, nei termini e negli orari prescritti, ovvero, laddove ciò non sia possibile,
temporaneamente altrove, in tale ultimo caso con assunzione delle custodia in capo all’impresa;
d) trasporto in discarica della masserizie o di quant’altro in stato di evidente derelizione - laddove
dal verbale di inventario si ravvisi l’autorizzazione allo smaltimento come rifiuto - nonché degli
alimentari e degli altri generi deperibili;
e) qualora i titolari esercitino la facoltà di trattenere tutti o parte dei beni, trasporto all’esterno
dell’alloggio, preferibilmente presso le aree comuni esterne all’edificio oppure in altro sito che,
ad apprezzamento del funzionario ATC, si riveli idoneo ad arrecare il minor pregiudizio agli
altri coresidenti;
f) alternativamente, su richiesta del personale ATC, trasporto e semplice scarico, senza montaggio,
dei beni di cui sopra in altro luogo, sito, od immobile indicato dai soggetti esecutati, nei limiti in
cui ciò non presupponga l’impiego di mezzi meccanici ulteriori o diversi da quelli utilizzati per
lo sgombero del caso concreto. Nell’ipotesi in cui servano mezzi diversi od ulteriori, ovvero
quelli impiegati non possano approssimarsi sufficientemente alla destinazione finale di scarico
per ragioni oggettive, quest’ultimo viene effettuato, occorrendo anche manualmente, presso le
aree esterne più immediate al luogo, al sito o all’immobile di cui sopra.
g) successivo trasporto in discarica dei lotti costituiti e depositati presso il sito ATC in Gerbole di
Volvera – come specificamente indicati da ATC - allorchè siano decorsi, o ritenuti tali, i
termini di custodia .
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Prestazioni e condizioni speciali.
Il servizio dovrà essere svolto con accuratezza mediante impiego di personale qualificato e di mezzi
di trasporto opportunamente allestiti, compiendo lo smontaggio di mobili, suppellettili esistenti
nell'
alloggio, lampadari, lavelli, tendaggi nonché di ogni accessorio smantellabile.
Dette attività devono essere eseguite nell’arco della stessa giornata, salvo i casi in cui si rendesse
necessario il proseguimento dei lavori nella giornata successiva, previa autorizzazione del personale
ATC. E’ comunque facoltà di ATC richiedere che il servizio si protragga sino alle ore 24.00,
termine oltre il quale si presume necessario il proseguimento dei lavori nel giorno successivo.
L’impresa deve tener conto della suddetta eventualità e quindi organizzarsi affinchè il proprio
personale possa essere avvicendato sul posto, laddove necessario, da altri addetti.
Ogni operazione atta allo smontaggio dei mobili dovrà essere eseguita con cura e con idonei mezzi
atti a prevenire danneggiamenti da urti.
L'
appaltatore dovrà garantire la discesa a terra attraverso l'
ausilio di elevatori esterni (oltre il primo
piano) al fine sia di arrecare minor danno ai mobili sia di creare minor disturbo al condominio.
Tale attività è da considerarsi pericolosa ex art. 2050 c.c.; ne consegue che l’impresa dovrà adottare
tutte le misure idonee ad evitare pregiudizi.
Solo ed esclusivamente in caso di impossibilità accertate – quali condizioni atmosferiche avverse,
impossibilità oggettiva di posizionamento dell’autoscala o, in genere, ogni causa ostativa non
derivante da impedimenti, anche amministrativi, che la società avrebbe potuto evitare impiegando
prudenza e diligenza - sarà possibile effettuare la discesa a terra utilizzando le scale condominiali.
La richiesta dovrà essere autorizzata da ATC.
E’ onere dell’impresa effettuare un sopralluogo preventivo presso l’edificio e le aree limitrofe, al
fine di verificare la sussistenza di qualsivoglia tipologia di criticità; in difetto, in sede di sgombero,
dette criticità non potranno essere opposte ad ATC.
Rimane fatto divieto assoluto di utilizzo dell'
ascensore condominiale per tutta la fase di trasloco.
Ad operazione ultimata di sgombero dell'
alloggio, l’alloggio dovrà essere spazzato senza oneri
aggiuntivi.
Per qualunque danneggiamento arrecato alle parti comuni, agli arredi, alle attrezzature varie, sarà
direttamente responsabile l’impresa operante.
Dovrà, per ogni sgombero, essere utilizzato un mezzo idoneo alla circolazione in base alle norme
del codice della strada, opportunamente allestito per effettuare traslochi. Il dimensionamento del
mezzo dovrà essere adeguato e consentire la possibilità di un unico viaggio; laddove la capacità di
carico effettiva risultasse inferiore a 50 m3, , l’impresa dovrà in ogni caso garantire l’impiego di un
secondo veicolo, se necessario in relazione ai volumi da trasportare.
L’impresa dovrà essere in grado di operare anche in locali non serviti dal servizio di energia
elettrica, siano questi privati o condominiali; in particolare, l’appaltatore dovrà premurarsi di poter
utilizzare, in ogni condizione, i necessari strumenti di effrazione quali il trapano.
Dovrà altresì dotarsi di idonee attrezzature e dei dispositivi di protezione necessari ad operare in
locali in stato di precarie condizioni igieniche e/o dai quali si propaghino immissioni esorbitanti la
normale tollerabilità. Nell’ipotesi che l’impresa intendesse astenersi dalla prestazione, adducendo la
sussistenza di un’insalubrità tale da non consentire l’esecuzione di quanto convenuto, avrà l’onere
di dimostrare tale circostanza nonché la preliminare esigenza, non altrimenti ovviabile,
dell’intervento di un operatore specializzato in servizi di igienizzazione.
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La società appaltatrice dovrà garantire una perfetta organizzazione. Deve impegnarsi ad effettuare il
servizio per i periodi previsti ed a eseguire più di uno sgombero al giorno, fino ad un massimo di
quattro, compreso il sabato.
In caso di necessità di eseguire un numero maggiore di sgomberi, ove l'
impresa non sia nelle
condizioni operative, A.T.C. provvederà a contattare altri operatori.
Asportati i beni dall’immobile oggetto di sgombero, l’impresa provvede al trasporto presso il sito
ATC in Gerbole di Volvera. Il sito è accessibile nei giorni non festivi dal Lunedì al Venerdì, dalle
ore 08.30 alle 12.30, e dalle ore 14.00 alle 18.30. Laddove i mezzi dell’impresa non giungano
presso il sito in tempo utile (anche per causa del tutto estranea e non ascrivibile all’operato
dell’impresa), la stessa è tenuta a custodire temporaneamente i beni a mente della precedente lett.
c), in altro luogo idoneo nella propria disponibilità. Tale idoneità è valutata dall’impresa con
proprio prudente apprezzamento, tenuto conto che l’impresa medesima ne risponde, nei rapporti
interni ed esterni, nei limiti del fortuito. I beni, così interinalmente custoditi, devono essere portati
presso il sito il giorno seguente, salvo che ATC richieda, per detto giorno, un numero di sfratti pari
o superiore a tre; nell’ipotesi, l’impresa ha tuttavia facoltà di trasportare i beni il giorno successivo,
ovvero in quello ulteriormente successivo laddove si ripresentassero analoghe condizioni.
Terminate le operazioni e depositati i beni presso i locali indicati da ATC nel proprio sito in
Gerbole di Volvera, costituiti i singoli lotti, l’impresa si impegna, per un periodo di mesi 36, previa
comunicazione scritta di ATC (da inoltrarsi anche a mezzo telefax con preavviso minimo di 7 gg
liberi) a smaltire in discarica i lotti indicati, con oneri tutti a proprio carico. Il trasporto in discarica
di ogni singolo lotto deve aver luogo, in unica soluzione, tramite l’impiego di mezzi e personale
idoneo, negli orari di apertura del sito. Il personale dell’impresa accede al sito, riceve la lettera di
carico e rilascia la dichiarazione di manleva, asporta (ricorrendone il caso, anche manualmente) il
lotto dal locale in cui questo giace sino al mezzo di trasporto; quindi lascia il sito. Dalla ricezione
della richiesta scritta di smaltimento, l’impresa deve eseguire la prestazione entro gg 7; nel caso
detta richiesta abbia contemporaneamente ad oggetto più lotti, l’impresa deve attivarsi nel termine
indicato, ma è tenuta a smaltire non più di 4 lotti al giorno, rinviando al giorno, od ai giorni
successivi necessari, l’asportazione dei lotti residui. In tale ultima eventualità, l’impresa è tenuta ad
operare senza soluzione di continuità, salvo che le attività richiedano un impegno per più di tre
giorni, nel qual caso, decorsi i primi 3 gg, le operazioni possono proseguire a giorni alterni o, in
caso di comprovata necessità, riconosciuta per iscritto da ATC, in modo da assicurare lo
smaltimento di almeno 12 lotti su base settimanale. I costi di asportazione, carico, trasporto e
smaltimento in discarica sono a totale carico dell’impresa.
Il servizio dovrà altresì svolgersi con le seguenti modalità:
1) i mezzi e la manodopera dovranno essere messi a disposizione a seguito di invio di ordinativo a
mezzo fax, posta elettronica o semplicemente a seguito di avviso telefonico, cui farà seguito
conferma via fax, entro le 24 ore solari successive al momento dell’ordine stesso. A.T.C. potrà
richiedere i servizi entro le 12 ore precedenti lo svolgimento degli stessi. Nei giorni festivi non
verranno normalmente richiesti i servizi. In caso di particolare necessità con preavviso di tre giorni,
il servizio nei giorni festivi sarà comunque dovuto con una maggiorazione del 40% dei compensi
ordinari.
2) è richiesta una squadra composta da almeno n. 4 operai ed un fabbro specializzato, in grado di
aprire qualunque tipo di porta e di sostituire qualsiasi tipo di serratura presente. All’occorrenza
dovrà essere apposta barra antintrusione o, se non necessario, la sostituzione di serratura esistente,
la cui fornitura è remunerata a misura secondo i prezzi di cui all’allegato “A” del presente capitolato
detratto il ribasso offerto in sede di gara (escluso ogni corrispettivo per l’installazione, da ritenersi
già incluso nell’importo onnicomprensivo riconosciuto per vano).
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3) un funzionario di ATC assisterà alle fasi di sgombero e potrà in qualsiasi momento, se lo riterrà
opportuno, allontanare lavoratori che dovessero dimostrare manifesta incapacità all'
attività in corso,
ovvero comportamenti dai quali si possa fondatamente temere sia per derivare pregiudizio al
corretto svolgimento delle attività in corso. L’allontanamento dei commessi deve essere
appositamente verbalizzato; l’allontanamento dei preposti dell’impresa comporta la sospensione
delle operazioni, sino a che questi non venga sostituito da altro soggetto deputato alle medesime
mansioni.
I lavoratori dovranno inoltre essere muniti di cartellino identificativo con fotografia rilasciato
dall’impresa e di camici da lavoro/uniformi o altra idonea dotazione di riconoscimento.
Le attività devono aver luogo senza soluzione di continuità; al solo fine di consentire la fruizione
della pausa pranzo obbligatoria, gli operatori potranno, secondo turnazione, assentarsi dall’unità
immobiliare, nella quale dovranno comunque essere sempre presenti almeno tre addetti
dell’impresa. Dei periodi di assenza viene fatta menzione nell’apposito rapporto; parimenti
nell’ipotesi di ogni altro allontanamento. Per comprovate esigenze, non altrimenti ovviabili, e
laddove ciò non limiti significativamente la speditezza delle operazioni, il personale ATC potrà
discrezionalmente ed eccezionalmente autorizzare una sospensione delle attività.
E’ facoltà del preposto ATC richiedere che taluni locali vengano sgomberati prioritariamente,
ovvero che lo sgombero abbia luogo con determinate modalità, ovvero che in taluni locali nessun
soggetto acceda senza la compresenza del funzionario ATC stesso. Laddove gli occupanti intendano
trattenere, a propria cura, taluni beni presenti nell’alloggio, i quali non possano essere
immediatamente asportati, l’impresa si uniformerà alle indicazioni impartite dal funzionario ATC,
affinchè la squadra e le parti esecutate possano operare il più possibile sinergicamente. In ogni caso,
entro un massimo di ore due - decorrenti dalla formale reintegrazione nel possesso a favore
dell’ente gestore – gli occupanti dovranno aver rimosso ogni bene che desiderano ritenere e quindi
abbandonare fisicamente l’area operativa.
4) nello sgombero, per il quale l'
impresa dovrà fornire i necessari imballi, sono comprese anche le
masserizie site nella cantina, nella soffitta e nelle altre pertinenze relative all'
alloggio; è parimenti
compreso quanto si trovi presso le parti comuni dell’edificio, laddove ne emerga inequivocamente
la titolarità in capo agli occupanti, a qualunque titolo, dell’immobile. L'
eventuale cantina o solaio
verrà considerata come una stanza esclusivamente nell'
ipotesi in cui sia completamente piena di
mobili o masserizie.
5) il bagno, eventuali ripostigli, il cucinino/angolo cottura (inferiore a 5 mq), il corridoio/ingresso,
balconi e la cantina/soffitta saranno considerati complessivamente pari a una stanza.
6) in caso di assenza di alcuni degli elementi sopra citati (ripostiglio, soffitta/cantina) altrettanti vani
rimanenti verranno considerati pari a metà stanza.
7) nel costo unitario per stanza deve ritenersi compreso anche l’onere relativo ai costi delle
operazioni di trasferimento sul posto dello sfratto, sosta dei mezzi, posizionamento dell’autoscala o
di altro elevatore esterno, messa in sicurezza, ritorno, trasporto, custodia nel trasporto, scarico e
sistemazione dei mobili nei magazzini di deposito e/o eventualmente alla pubblica discarica.
E’ fatto obbligo alla ditta di predisporre rimessi in duplice copia (una copia per ATC ed una per la
ditta stessa) da compilarsi in ogni parte con data, descrizione dei lavori eseguiti, ore di presenza
nonché il numero matricola e gli elementi identificativi degli operai intervenuti.
L’impresa si impegna a formulare contestazioni esclusivamente in forma scritta, con nota
indirizzata all’ufficio, evitando di sollevare eccezioni direttamente al personale che sovraintende
alle operazioni, al fine di non nuocere alla celerità ed alla linearità delle stesse, nonché mantenendo
una compostezza consona alle peculiarità della procedura
Nel caso in cui l’alloggio oggetto dell’esecuzione dovesse risultare:
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a) quasi completamente vuoto rendendo necessario un apporto lavorativo minimo (circa 30/60
minuti di lavoro eseguito dall’intera squadra), per lo sgombero verrà riconosciuta soltanto
l’indennità pari al pagamento di n. 1 stanza di aggiudicazione;
b) parzialmente arredato, rendendo necessario un apporto lavorativo modesto (circa 60/120 minuti
di lavoro eseguito dall’intera squadra), per lo sgombero verrà riconosciuta soltanto l’indennità
pari al pagamento di n. 2 stanze di aggiudicazione;
c) nel caso sia possibile effettuare nella stessa giornata due o più sfratti utilizzando lo stesso mezzo
di trasporto e la medesima squadra di operai, per il secondo e successivi traslochi si
applicheranno le tariffe a stanza di aggiudicazione, decurtate del 20%.
Sono riconosciute le seguenti indennità speciali:
1) nel caso di ritardo nell’inizio dello sgombero dovuto a ritardi della Forza Pubblica,
dell’Ufficiale Giudiziario, all’intervento dell’Ufficiale Sanitario, oppure a ritardi dovuti
all’espletamento di pratiche tra il funzionario A.T.C. addetto e l’inquilino sfrattato, al fine di
comporre eventuali vertenze o recuperare crediti:
pagamento delle ore intercorrenti tra l’ora di convocazione sul posto di esecuzione dello
sfratto e l’ora di effettivo inizio dello sfratto, con una franchigia di 60 minuti, prevedendo
un’indennità oraria onnicomprensiva pari ad € 125,00 IVA esclusa dalla quale deve essere
detratto il ribasso di gara;
2) nel caso di mancata esecuzione dello sgombero:
pagamento di n. 2 ore, nel caso di permanenza sul luogo dello sfratto inferiore a 2 ore,
prevedendo un’indennità oraria onnicomprensiva pari a € 100,00 dal quale deve essere
detratto il ribasso di gara, nel caso di permanenza superiore a 2 ore pagamento delle
frazioni di ore supplementari arrotondate a 15 minuti allo stesso prezzo orario sopracitato.
Il servizio TRASLOCHI consiste, segnatamente, in quanto sotto elencato:
a) fornitura di contenitori per l’imballo di accessori ed effetti personali, presenti all’interno degli
alloggi, ossia: scatole in cartone ondulato multistrato di diverse misure e dimensioni - nastro
adesivo in PPL o PVC.- Pluriboll semplice e pluriboll stratificato in cartone - carta velina
professionale - patatine di polistirolo e profilati vari in polestirolo - containers per abiti appesi
con relativi stender interni.
b) accurato smontaggio di mobilio e imballaggio del medesimo, comunque idoneo al trasporto,
ogni singola parte del mobile smontato dovrà essere perfettamente confezionato con pluriboll o
pluriboll stratificato con cartone affinché la protezione risulti integrale ed antiurto - è richiesta
accurata custodia della ferramenta, la perdita accidentale di uno di questi ultimi accessori
comprometterebbe il rimontaggio a regola d'
arte e la relativa stabilità del mobile stesso.
c) facchinaggio specializzato per la movimentazione, con l’ausilio di tutti i mezzi idonei
all’ottimale svolgimento del servizio;
d) trasporto con mezzi propri della ditta di tutti i beni di proprietà dei conduttori da movimentare
dal luogo di origine al luogo di destinazione;
e) richieste di occupazione del suolo pubblico e relative segnalazioni/recinzioni;
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f) accurato montaggio del mobilio disassemblato e movimentato; Sono esclusi dal rimontaggio
alcuni mobili antichi e quei complementi di arredo che per fattura originaria sono stati costruiti
e montati a colla o con inserti speciali (anime ad incastro), per i quali è richiesto accurato
trasporto ma non il disassemblaggio.
Prestazioni e condizioni speciali.
Il servizio dovrà essere svolto con accuratezza mediante impiego di personale qualificato, di mezzi
di trasporto opportunamente allestiti e dell’attrezzatura necessaria per lo smontaggio e montaggio di
tutto il materiale che ne necessita;
Dette attività devono essere eseguite nell’arco della stessa giornata.
L’impresa deve tenere conto della suddetta ultima richiesta e quindi organizzarsi affinchè il proprio
personale eventualmente, possa essere avvicendato sul posto, laddove necessario, da altri addetti.
Ogni operazione atta allo smontaggio dei mobili dovrà essere eseguita con cura e con idonei mezzi
atti a prevenire danneggiamenti da urti.
L'
appaltatore dovrà garantire la discesa a terra attraverso l'
ausilio di elevatori esterni (oltre il primo
piano) al fine sia di non arrecare danno al mobilio sia di creare minor disturbo al condominio.
Tale attività è da considerarsi pericolosa ex art. 2050 c.c.; ne consegue che l’impresa dovrà adottare
tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare pregiudizi. ATC ed il proprio personale sono
manlevati da responsabilità per i danni a chiunque arrecati qualora l’impresa contravvenga agli
obblighi in parola.
Solo ed esclusivamente in caso di impossibilità accertate – quali condizioni atmosferiche avverse,
impossibilità oggettiva di posizionamento dell’autoscala o, in genere, ogni causa ostativa non
derivante da impedimenti, anche amministrativi, che la società avrebbe potuto evitare impiegando
prudenza e diligenza - sarà possibile effettuare la discesa a terra utilizzando le scale condominiali.
La richiesta dovrà essere autorizzata comunque e sempre da ATC.
E’ onere dell’impresa effettuare un sopralluogo preventivo presso l’alloggio da movimentare,
l’edificio e le aree limitrofe, al fine di verificare la sussistenza di qualsivoglia tipologia di criticità;
in difetto, dette criticità non potranno essere opposte ad ATC.
Rimane fatto divieto assoluto di utilizzo dell'
ascensore condominiale per tutta la fase di trasloco.
Ad operazione ultimata l’alloggio dovrà essere spazzato senza oneri aggiuntivi.
Per qualunque danneggiamento arrecato alle parti comuni, agli arredi, alle attrezzature varie, sarà
direttamente responsabile l’impresa operante.
Per ogni trasloco dovrà essere utilizzato un mezzo idoneo alla circolazione in base alle norme del
codice della strada, opportunamente allestito per effettuare traslochi. Il dimensionamento del mezzo
dovrà essere adeguato e consentire la possibilità di un unico viaggio; laddove la capacità di carico
effettiva risultasse inferiore a 50 m3, l’impresa dovrà in ogni caso garantire l’impiego di un secondo
veicolo, se necessario in relazione ai volumi da trasportare.
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L’impresa dovrà altresì dotarsi di idonee attrezzature e dei dispositivi di protezione necessari ad
operare in locali in stato di precarie condizioni igieniche e/o dai quali si propaghino immissioni
esorbitanti la normale tollerabilità. Nell’ipotesi che l’impresa intendesse astenersi dalla prestazione,
adducendo la sussistenza di un’insalubrità tale da non consentire l’esecuzione di quanto convenuto,
avrà l’onere di dimostrare tale circostanza nonché la preliminare esigenza, non altrimenti ovviabile,
dell’intervento di un operatore specializzato in servizi di igienizzazione.
La società appaltatrice dovrà garantire una perfetta organizzazione. Deve impegnarsi ad effettuare il
servizio per i periodi previsti ed a eseguire in caso di necessità più di un trasloco al giorno, fino ad
un massimo di quattro, compreso il sabato.
In caso di necessità di eseguire un numero maggiore di traslochi e l'
impresa non sia nelle condizioni
operative, A.T.C. provvederà eventualmente a contattare altri operatori.
Il servizio dovrà svolgersi con le seguenti modalità:
1) i mezzi e la manodopera dovranno essere messi a disposizione a seguito di invio di ordinativo a
mezzo fax, posta elettronica o semplicemente a seguito di avviso telefonico, cui farà seguito
conferma via fax, entro le 24 ore solari successive al momento dell’ordine stesso. A.T.C. potrà
richiedere i servizi entro le 12 ore precedenti lo svolgimento degli stessi. Nei giorni festivi non
verranno normalmente richiesti i servizi. In caso di particolare necessità con preavviso di tre giorni,
il servizio nei giorni festivi sarà comunque dovuto con una maggiorazione del 40% dei compensi
ordinari.
2) è richiesta una squadra composta da almeno n. 4 operai, di cui uno con funzioni di capo squadra.
3) ATC si riserva la facoltà di verificare, prima dell'
inizio delle operazioni di trasloco, che il
nominativo dei lavoratori presenti risulti incluso nell’apposito libro unico.
4) I lavoratori dovranno inoltre essere muniti di cartellino identificativo con fotografia rilasciato
dall’impresa e di camici da lavoro/uniformi o altra idonea dotazione di riconoscimento.
Le attività devono aver luogo senza soluzione di continuità; al solo fine di consentire la fruizione
della pausa pranzo obbligatoria, gli operatori potranno, secondo turnazione, assentarsi dall’unità
immobiliare, nella quale dovranno comunque essere sempre presenti almeno tre addetti
dell’impresa.
5) nel trasloco, per il quale l'
impresa dovrà fornire i necessari imballi, sono comprese anche le
masserizie site nella cantina, nella soffitta e nelle altre pertinenze relative all'
alloggio; è parimenti
compreso quanto si trovi presso le parti comuni dell’edificio, laddove ne emerga inequivocamente
la titolarità in capo ai conduttori dell’immobile. L'
eventuale cantina o solaio verrà considerata come
una stanza esclusivamente nell'
ipotesi in cui sia completamente piena di mobili o masserizie.
6) il bagno, eventuali ripostigli, il cucinino/angolo cottura (inferiore a 5 mq), il corridoio/ingresso,
balconi e la cantina/soffitta saranno considerati complessivamente pari a una stanza.
7) in caso di assenza di alcuni degli elementi sopra citati (ripostiglio, soffitta/cantina) altrettanti vani
rimanenti verranno considerati pari a metà stanza.
8) nel costo unitario per stanza deve ritenersi compreso anche l’onere relativo ai costi delle
operazioni di trasferimento sul posto del trasloco, sosta dei mezzi, posizionamento dell’autoscala o
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di altro elevatore esterno, messa in sicurezza, ritorno, trasporto, custodia nel trasporto, scarico e
sistemazione dei mobili.
E’ fatto obbligo alla ditta di predisporre rimessi in duplice copia (una copia per ATC ed una per la
ditta stessa) da compilarsi in ogni parte con data, descrizione dei lavori eseguiti, ore di presenza
nonché il numero matricola e gli elementi identificativi degli operai intervenuti.
ART. 5 – SUBAPPALTO
E'fatto espresso divieto all'
appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni
oggetto del presente Capitolato, salvo specifica ed espressa autorizzazione scritta da parte
dell’A.T.C..
Si applica l'
art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 ed i limiti tutti in ordine all’entità
subappaltabile.
La prestazione è unica. L’autorizzazione al subappalto, rilasciata da ATC, non comporta alcuna
modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’appaltatore che rimane l’unico e solo
responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio.
Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto non potrà in
alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine
stabilito per l’inizio e l’ultimazione del servizio, ne potrà essere adottato a fondamento di alcuna
richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento, o maggiori compensi.
Al pagamento dei subappaltatori provvede l’Appaltatore; dell’avvenuto pagamento dovrà essere
fornita prova mediante trasmissione ad ATC della fattura quietanzata da parte del subappaltatore
entro 20 (venti) giorni dal pagamento della medesima.
ATC verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente capitolato, sia
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 1e s.m.i..
ART. 6 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le
conseguenze nei confronti del committente e di terzi, pertanto, sarà in obbligo di adottare
nell’esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
qualsiasi danno a beni pubblici o privati.
L’appaltatore riconosce che le eventuali ingerenze del personale ATC, come previste al precedente
art. 4, sono meramente funzionali a controllare e garantire determinate modalità esecutive del
contratto e, pertanto, sono inidonee ad incidere sulla natura e sulla configurazione organizzativa,
proprie della fattispecie di appalto, che permane giuridicamente tale, con organizzazione e gestione
a carico e rischio dell’impresa, ex art. 1655 c.c..
ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO (clausola risolutiva espressa)
La Ditta appaltatrice, nell’esercizio del contratto, dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni
tutte del presente capitolato e dei suoi allegati, ex art. 1456, c.c..
ART. 8 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’
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E’ fatto obbligo alla Ditta di provvedere, a propria cure e spese e prima della sottoscrizione del
contratto, presso una Società Assicuratrice, all’assicurazione per la responsabilità civile derivante
dai rischi connessi all’appalto, verso terzi e verso i dipendenti, di cui al presente capitolato e a
copertura di tutti i rischi di danni e/o perdite materiali e dirette derivante da qualsiasi causa,
connessi all'
integrità dei magazzini, alla giacenza e al trasporto dei beni comunque oggetto di
traduzione, dei beni e/o cose di proprietà e/o in disponibilità di ATC o dei terzi, per un massimale
corrispondente a € 1.000.000 (un milione/00) La polizza avrà validità dalla data di sottoscrizione
del contratto e per tutta la durata dello stesso; dovrà essere stipulata a favore di ATC ai sensi
dell’articolo 1891 del Codice Civile.
Per quanto riguarda i danni a terzi la polizza dovrà coprire il rischio inerente la responsabilità civile
derivante all’appaltatore nell’esercizio della propria attività lavorativa per i danni provocati a terzi
accidentalmente ed involontariamente, dai quali deriva un obbligo di risarcimento ai sensi degli
articoli 2043 e seguenti del codice civile.
ATC potrà richiedere, in qualsiasi momento del periodo contrattuale, la modifica della suddetta
polizza assicurativa, qualora si verificassero un numero di sinistri, ritenuto, a suo insindacabile
giudizio, elevato.
Qualora l’Appaltatore non ottemperi, nel corso del contratto alle disposizioni del presente articolo,
ATC si riserva la facoltà di contrarre e di tenere in validità la suddetta assicurazione, prelevando i
relativi importi dalle somme a qualunque titolo dovute all’Appaltatore.
ART. 9 - ALTRI OBBLIGHI DELL’IMPRESA
La Ditta appaltatrice sarà tenuta contrattualmente all'
esatta osservanza delle norme stabilite dalle
Leggi e disposizioni vigenti in merito a:
•
antinfortunistica e tutela dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)
•
circolazione stradale
•
tutela e conservazione del suolo pubblico
•
regolamento di Polizia Urbana
•
Regolamento Edilizio dei Comuni nei quali verranno effettuati i lavori
•
Regolamenti per la prevenzione e il controllo dell'
inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose correlate al servizio.
La Ditta appaltatrice, non oltre 30 gg. dalla stipula del contratto dovrà esibire l'elenco
nominativo del personale dipendente che intende impiegare, in regola con quanto prescritto,
indicando per ciascuno il nome, il cognome e il luogo e data di nascita, il livello di
inquadramento, e a produrre documentazione attestante l'instaurazione del rapporto di
lavoro.
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere tempestivamente a comunicare all’A.T.C. qualsiasi
variazione relativa al personale.
Inoltre è tenuta, negli stessi termini, alla presentazione dell’elenco dei mezzi che verranno
utilizzati nel corso dell’intera durata contrattuale specificando successivamente eventuali altri
mezzi da aggiungersi nell’arco contrattuale medesimo riportando tipo di veicolo, modello, e
targa.
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ART. 10 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI
LA MANODOPERA
La Ditta appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le disposizione ed ottemperare a tutti gli obblighi
stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché alle consuetudini inerenti la manodopera.
In particolare ai lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice dovranno essere applicate condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro
categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se la Ditta non
sia aderente alle Associazioni stipulanti, o receda da esse.
Inoltre tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul
lavoro, e presso l’INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
Qualora l’Ente riscontrasse o gli venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro,
violazioni alle disposizioni elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei
mandati di pagamento fino a quando l’Ispettorato del Lavoro abbia accertato che ai lavoratori
dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.
ART. 11 – PROVVEDIMENTI
CONTRATTUALI – PENALI
PER
INADEMPIENZE
AGLI
OBBLIGHI
La ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio come richiesto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo,
anche non imputabile a volontà, non potesse essere in grado di eseguire il servizio, l'
A.T.C. si
riserva di applicare le penali di cui in prosieguo.
SERVIZIO SGOMBERI. In caso di sfratto, laddove l’impresa ritardi di oltre 40 minuti nell'
inizio
delle attività di sgombero, sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00, per il semplice ritardo.
In caso di sgombero/trasporto non effettuato come concordato nel giorno e all’ora stabilita e con le
modalità del presente appalto sarà applicata una penale pari al 20% dell'
importo dovuto per il
servizio programmato.
L'
importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10%
dell'
importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione l'
articolo 14 in materia di risoluzione del contratto.
Il fabbro, il quale opera a diretto ausilio dell’Ufficiale Giudiziario, deve presentarsi in loco con la
massima puntualità; laddove sopraggiunga intempestivamente, rispetto all’arrivo dell’Ufficiale
Giudiziario, verrà applicata una penale pari ad Euro 200,00, senza il riconoscimento di alcuna
franchigia temporale.
In caso il fabbro forzi gli accessi e/o rimuova le serrature preesistenti e/o installi le serrature
sostitutive con modalità non corrispondenti, in tutto o in parte, alla regola dell’arte, e ciò provochi
danneggiamenti, anche non irreversibili, della porta e/o delle strutture a cui questa è ancorata,
l’impresa sarà tenuta alla riduzione in pristino, a proprie spese, nonché onerata di una penale
pecuniaria pari al 30% del costo complessivo del predetto intervento.
In caso di ritardo nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 4, lett. c) e g) delle prestazioni
generali, per ogni lotto di beni, trova applicazione una penale pari ad Euro 100,00 per il primo
giorno di ritardo, oltre Euro 50,00 per ognuno dei giorni successivi fino al decimo.
SERVIZIO TRASLOCHI. In caso di trasporto non effettuato come concordato nel giorno e all’ora
stabilita e con le modalità del presente appalto, sarà applicata una penale pari al 200% dell'
importo
dovuto per il servizio programmato.
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L'
importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10%
dell'
importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione l'
articolo 14 della presente in materia di risoluzione del
contratto.
Per la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità la committente potrà rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti dell’appaltatore o in mancanza sul deposito cauzionale, che dovrà
in tal caso essere immediatamente reintegrato.
L'
applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante. Le penali sono applicate mediante
decurtazione dall’importo a credito esposto nelle prime fatture utili.
ART. 12 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I RAPPORTI CON
L’UTENZA ATC
Dato il carattere dell’affidamento, l’affidatario è tenuto alla massima sollecitudine, all’impiego di
personale fidato e qualificato professionalmente.
In particolare l’impresa deve:
•
assicurarsi che gli operai addetti ai lavori siano in grado di dialogare in italiano con il
personale ATC ed eventuali assegnatari;
•
evitare ogni discussione o controversia con gli assegnatari, riferendo ogni contrasto ad ATC;
•
non eseguire gli interventi richiesti direttamente dagli assegnatari né effettuare lavori
ulteriori o diversi rispetto a quelli ordinati da ATC;
•
Smaltire immediatamente dopo la fine dei lavori i residui delle lavorazioni effettuate.
Qualora questo non sia possibile o funzionale, i residui medesimi dovranno essere stoccati in
appositi contenitori che ne evitino lo spandimento (cassoni, sacchi, ecc.).
L’affidatario deve avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'
agibilità degli
spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e dei veicoli. Ciò senza pretendere
compenso alcuno per eventuali opere provvisorie
ART. 13 – REVISIONE PREZZI
Il prezzo delle prestazioni si intende fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto, con
conseguente esclusione della revisione prezzi, salvo che per il caso di rinnovo.
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Resta inteso fra le parti che il contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel
caso l’appaltatore realizzi uno dei seguenti comportamenti:
a)
frode nell'
esecuzione dei lavori;
b)
inadempimento alle disposizioni impartite dal funzionario ATC riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni, direttive o
diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
d)
sospensione dei servizi richiesti o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore
senza giustificato motivo;
e)
rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;
g)
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
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h)
non rispondenza dei beni mezzi d'
opera richiesti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;
i)
nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'
appaltatore, dei requisiti per l'
esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Resta in ogni caso salvo il diritto della committente al risarcimento del danno patito.
Per la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità la committente potrà rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti dell’appaltatore o in mancanza sul deposito cauzionale, che dovrà
in tal caso essere immediatamente reintegrato.
ART. 15 – PAGAMENTI
Le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno fatturate periodicamente, con cadenza
mensile posticipata e l’importo delle medesime sarà corrisposto entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della fattura. Ad ogni fattura dovrà essere allegato copia dell’ordinativo inviato
dall’A.T.C., copia del rimesso controfirmato dall’assegnatario al termine del trasloco, ovvero dal
funzionario che sovrintendente allo sgombero.
In occasione di ciascun pagamento A.T.C. richiederà il DURC (Documento Unico di Regolarità
contributiva) dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori autorizzati. In caso di rilascio di
DURC con evidenza irregolare, A.T.C. sospenderà i pagamenti all’appaltatore fino ad acquisizione
di DURC regolare, nei limiti del valore economico oggetto di contestazione, corrispondente
all’irregolarità contributiva.
A richiesta, l‘impresa dovrà produrre ogni altro documento utile al controllo del rispetto del
contratto di lavoro e delle leggi previdenziali e assistenziali.
In mancanza dei succitati documenti non sarà possibile procedere alla liquidazione delle fatture.
L’impresa assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa vigente,
comunicando, alla stipula del contratto, gli estremi del conto corrente dedicato, unitamente alle
generalità ed al codice fiscale dei delegati ad operarvi.
Ogni strumento di pagamento dovrà inoltre riportare il prescritto C.I.G..
L’omesso utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di equipollenti strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporta causa risolutiva del contratto.
L’impresa, il subappaltatore o il subcontraente, i quali abbiano notizia dell’inadempimento della
propria controparte ai precitati obblighi di tracciabilità ne dà immediata notizia alla stazione
appaltante ed alla Prefettura di Torino.
ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento relativo all’espletamento delle prestazioni in appalto è la Dott.ssa
Luisita Bono, Capo Area Utenza.
ART. 17 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie tra ATC e appaltatore la competenza è del Foro di Torino ed è esclusa la
competenza arbitrale.
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI E INFORMAZIONI
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Le spese del contratto e conseguenti sono a carico dell'
appaltatore.
Per eventuali informazioni relative alle procedure amministrative di gara è possibile contattare
l’Ufficio Appalti tel 011/3130429 - 445
Per eventuali informazioni tecniche è possibile contattare l’Ufficio Gestione Utenza Legale tel.
011/3130323/395.
ART. 19 - LEGGE SULLA PRIVACY
La ditta aggiudicataria è tenuta ad operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03
(codice della privacy).
E'tenuta a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati di cui, eventualmente, venisse
in possesso.
ART.20 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente C.S.A. si rinvia alla normativa vigente
in materia di appalti pubblici D.Lgs. 163/06 ed alle norme del C.C. applicabili.
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