Fonte: ilsole24ore.com da UnicoLavoro24

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Aspi - Assicurazione sociale per l'impiego
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: l'indennità ASpI è introdotta dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012
(“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”), in conformità
con il comma 2, articolo 38 della Costituzione che sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la
disoccupazione.
ENTRATA A REGIME: l'indennità ASpI entra a regime a decorrere dal 1° gennaio 2013 (co. 1, art. 2, Legge
92/2012).
INDENNITÀ SOSTITUITE: l'indennità ASpI va a sostituire: - dal 1° gennaio 2013, l'indennità di
disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e l'indennità di disoccupazione speciale edile; dal 1° gennaio 2017, l'indennità di mobilità.
SOGGETTI DESTINATARI: possono beneficiare dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti del settore privato
compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato ai sensi del comma 3,
articolo 1 della Legge n. 142/2001. Rientrano in tale ambito anche: - i soci lavoratori delle cooperative di cui
al DPR n. 602/1970, sempreché abbiano instaurato, con la propria adesione o successivamente
all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata; - il personale
artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato in considerazione dell'abrogazione
a decorrere dal 1° gennaio 2013 dell'articolo 40 del RDL n. 1827/1935 (INPS, circ. 142/2012).
SOGGETTI ESCLUSI: Rimangono esclusi dall'indennità ASpI: - i dipendenti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, articolo 1 del D.Lgs n. 165/2001; - i giornalisti professionisti
e pubblicisti iscritti all'albo professionale nonché i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro titolari
di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che
comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della Legge 69/1963, in
quanto agli stessi la tutela contro la disoccupazione involontaria è garantita da apposita assicurazione
obbligatoria, sostitutiva dell'AGO, gestita dall'INPGI (INPS, circ. 140/2012); - religiosi, frati e monache che
prestano attività lavorativa in favore di ordini e congregazioni di appartenenza e i sacerdoti secolari che
esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari (NPS, circ. 140/2012); - i
lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno stagionale (INPS, circ. 140/2012); - gli operai agricoli a
tempo determinato e indeterminato (INPS, circ. 142/2012).
REQUISITI: per poter beneficiare dell'indennità ASpI devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1) il
lavoratore deve aver perso involontariamente la propria occupazione; 2) il lavoratore deve trovarsi in stato
di disoccupazione; 3) il lavoratore deve poter far valere almeno 2 anni di assicurazione; 4) il lavoratore deve
poter far valere almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di
disoccupazione (INPS, circ. 142/2012).
DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE: la Legge n. 92/2012 ha modificato il comma 4, articolo 55 del
D.Lgs n. 151/2001 elevando a 3 anni il limite di età del bambino ai fini dell'obbligo di convalida, da parte del
servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio, della
risoluzione consensuale e della richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore
padre. Tale modifica non ha riflessi sul diritto all'indennità di disoccupazione erogata a seguito di dimissioni
volontarie. L'indennità continua a poter essere fruita solo nel caso in cui le dimissioni vengano presentate
nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del
bambino (Min. Lav., interpello 6/2013).
REQUISITO DELLA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA: risultano esclusi dal beneficio i lavoratori che sono
cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto. L'INPS (INPS, circ.
142/2012) precisa che: - le dimissioni continuano a dare diritto all'indennità se avvenute durante il periodo
tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo
anno di vita del figlio) ovvero per giusta causa (si veda INPS, circ. 163/2003); - la risoluzione consensuale
non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta per trasferimento del
dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o
mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (si veda INPS, circ. 108/2006) ovvero
nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le
modalità previste all'art. 7 della Legge 604/1966, come sostituito dal co. 40, art. 1, Legge 92/2012.
REQUISITO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE: lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla
presentazione dell'interessato presso il Servizio competente;lo stesso è chiamato a rendere una
dichiarazione che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ: la dichiarazione di immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa può essere resa ai Centri per l’Impiego ovvero all'INPS (co. 38, art. 4,
Legge 92/2012). L’INPS, al fine di dare concreta attuazione a tale disposizione, ha aggiornato la modulistica
per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e Mini-ASpI (SR133), implementando la procedura di
presentazione della domanda telematica da parte dei cittadini, patronati e contact center integrato.
L’utente, attraverso i canali telematici di presentazione della domanda di ASpI o Mini-ASpI, deve indicare o
che si è già recato al Centro per l’impiego per attestare lo status di disoccupato, oppure rendere la
dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’Istituto compilando i campi appositamente inseriti
(INPS, circ. 154/2013). L’INPS annuncia il rilascio degli aggiornamenti per la presentazione della
dichiarazione di immediata disponibilità insieme alla domanda di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e delle
nuove funzionalità a uso dei Centri per l’Impiego per la consultazione delle dichiarazioni di competenza
presentate on line (INPS, msg. 18702/2013).
REQUISITO DEI DUE ANNI: devono essere trascorsi almeno 2 anni dal versamento del primo contributo
contro la disoccupazione. Il biennio si determina a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta
disoccupato.
REQUISITO DELL'ANNO DI CONTRIBUZIONE: a questo fine risultano validi sia i contributi DS sia i contributi
ASpI. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno,
complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. La disposizione
relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari,
agli operai agricoli e agli apprendisti. Nella “contribuzione utile” rientra anche quella dovuta, ma non
versata, in base al principio della automaticità delle prestazioni. Per le nuove tipologie di lavoratori
assicurati, che non hanno precedente contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo
ASpI è dovuto a partire dal 1° gennaio 2013, solo da tale data inizia a maturare l'anzianità assicurativa e il
requisito contributivo; l'eventuale e precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta,
continua a produrre i suoi effetti ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla
nuova indennità di disoccupazione. Qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore
agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della
indennità di disoccupazione agricola o della indennità di disoccupazione ASpI. L'erogazione di una o
dell'altra indennità di disoccupazione è determinata dall'INPS mediante il criterio della prevalenza.
Non sono considerati utili i periodi di: - lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato
convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale; - malattia e infortunio sul lavoro, solo nel caso non vi
sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro; - CIGS e CIG con sospensione dell'attività a
zero ore; - assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente,
dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità (INPS, circ. 142/2012).
BASE DI CALCOLO: l'indennità ASpI è determinata con riferimento alla “retribuzione media mensile”
rappresentata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli
elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in
Uniemens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del
minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33 (= 52/12). Ai fini di tale calcolo sono considerate
tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite
(settimane di tipo “X” o “2”). La retribuzione delle settimane di tipo 2 viene integrata, a cura della
procedura DS Web, al valore pieno con l'utilizzo dell' informazione “Sett./Diff. Accredito” presente in
Uniemens (INPS, circ. 142/2012).
MISURA: l'importo dell'indennità ASpI risulta pari a: - 75% della retribuzione media mensile, nel caso in cui
la retribuzione mensile sia pari o inferiore fino a euro 1.194,16 (valore per l'anno 2014); - 75% del predetto
importo più il 25% della retribuzione eccedente, nel caso in cui la retribuzione superi tale limite. In caso di
pagamento dell'indennità relativa a frazioni di mese, il valore giornaliero è determinato dividendo l'importo
ottenuto per 30. L'indennità mensile non può in ogni caso superare il tetto massimo previsto per la CIGS
straordinaria, importo che viene annualmente rivalutato; a tale indennità non si applica il prelievo
contributivo corrispondente all'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti. All'indennità si applica una
riduzione del: - 15%, dopo i primi 6 mesi di fruizione; - un'ulteriore riduzione del 15% dopo il 12° mese di
fruizione. Per i lavoratori per i quali non trovavano applicazione i contributi DS, ed in particolare per i soci
lavoratori delle cooperative di cui al DPR 602/1970, il trattamento dell'indennità di disoccupazione ASpI è
determinato, anno per anno, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione fino al completo
allineamento contributivo (si veda il paragrafo “Finanziamento”). A tal fine l'esatta misura viene
determinata annualmente con specifico decreto ministeriale (INPS, circ. 142/2012). Con il Decreto
18.2.2014 sono state determinate per il periodo 2014 – 2017 le misure percentuali delle indennità di
disoccupazione Aspi e mini Aspi da liquidare, con decorrenza 1° gennaio 2013, alla nuova platea di
assicurati, e in particolare ai soci lavoratori delle cooperative DPR 602/1970. A tali lavoratori le prestazioni
sono liquidate in proporzione all’aliquota effettiva di contribuzione e precisamente: - per l’anno 2014 al
40%; - per l’anno 2015 al 60%; per l’anno 2016 all’80%; per l’anno 2017 al 100%.
PARAMETRI: l'importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, per le quali
non opera la riduzione di cui all'art. 26 della Legge n. 41/1986 (5,84%), è pari, per il 2014, ad euro 1.165,58.
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni è pari, per il 2014, ad euro
1.192,98 (INPS, circ. 12/2014).
DURATA: è previsto un graduale aumento (in un triennio) della durata della prestazione in relazione all'età
anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per il periodo 1° gennaio
2013 – 31 dicembre 2015 (periodo transitorio) è stabilito quanto segue: - eventi di disoccupazione
verificatisi nell'anno 2013: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e 12 mesi per i
soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni; - eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2014:
8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o
superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55
anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni; - eventi di disoccupazione verificatisi
nell'anno 2015: 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età
anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o
superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. A decorrere dal 1°
gennaio 2016 e con riferimento ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data
la durata dell'intervento varia in relazione all'età del lavoratore: - lavoratori con età fino a 54 anni: durata
massima di 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi precedenti la
data di cessazione del rapporto di lavoro (modifica introdotta dalla Legge n. 228/2012 - Legge di Stabilità
2013; INPS, circ. 37/2013), anche in relazione ai trattamenti di mini-ASPI; - lavoratori con età oltre 54 anni:
durata massima di 18 mesi e comunque non superiore al numero delle settimane di lavoro eseguite nel
biennio precedente, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi precedenti la
data di cessazione del rapporto di lavoro (modifica introdotta dalla Legge n. 228/2012 - Legge di Stabilità
2013; INPS, circ. 37/2013) anche in relazione ai trattamenti di mini-ASPI (INPS, circ. 175/2013).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: la domanda per accedere all'ASpI va presentata, esclusivamente in via
telematica, entro il termine di 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento. Per l'individuazione del
termine ultimo di presentazione della domanda si deve fare riferimento allo stesso giorno del secondo
mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo (15 gennaio - 15 marzo; 2
luglio - 2 settembre). Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio
del periodo indennizzabile che è così individuato: - 8° giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo
rapporto di lavoro; - data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria
(il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine
eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore); - data di riacquisto della capacità
lavorativa nel caso di un evento patologico (ad esempio: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli 8
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; - 8° giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso
al momento della cessazione del rapporto di lavoro; - 8° giorno dalla data di fine del periodo
corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate; - 38° giorno successivo alla data
di cessazione per licenziamento per giusta causa (INPS, circ. 142/2012).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: la presentazione della suddetta indennità di
disoccupazione deve avvenire in modo esclusivo attraverso uno dei seguenti canali (INPS, msg
000760/2013): - WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il
portale dell'Istituto; - Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 - con il supporto
dei servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto; - Patronati/intermediari dell'Istituto - attraverso i
servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto. Per quanto attiene il cittadino il servizio
d'invio delle domande è disponibile dal portale Internet dell'Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente
percorso: Al servizio del cittadino - Autenticazione con PIN - Invio domande di prestazioni a sostegno del
reddito – ASPI, Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali edili – Indennità ASpI. Il PIN con cui viene
effettuata l'autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”. Per quanto attiene invece i
Patronati, questi possono utilizzare la procedura come sopra descritta attraverso il seguente percorso:
Servizi on line Per tipologia di utente: Patronati Servizi per i patronati Servizi Autenticazione con PIN
“Disoccupazione e Mobilità”. Per l'invio il Patronato deve essere in possesso della delega del lavoratore
patrocinato opportunamente registrata nel menù “Gestione” presente tra i servizi per il Patronato. I
Patronati dispongono anche dei servizi che permettono la compilazione offline di dette richieste e il
successivo invio dei lotti di domande all'INPS. Il servizio di acquisizione delle domande da Contact Center è
disponibile anche per i lavoratori in possesso di PIN telefonando al numero verde 803 164. Per la
presentazione della domanda di prestazione attraverso questa modalità è necessario che il cittadino sia
munito di PIN dispositivo. Nel caso in cui il cittadino non sia dotato di PIN dispositivo la domanda sarà
considerata valida ai fini del rispetto del termine di presentazione. Contestualmente il cittadino verrà
invitato a convertire il PIN in dispositivo. Nel caso in cui il cittadino sia totalmente sprovvisto di PIN,
l'operatore del Contact Center fornirà tutte le istruzioni necessarie per il completamento della domanda di
indennità di disoccupazione.
LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA: il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in
Svizzera, in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro
(Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro riceve le
prestazioni in base alla legislazione dello stato di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione
durante la sua ultima attività lavorativa (art. 65, Regolamento CE 883/2004). Poiché le prestazioni di
disoccupazione sono erogate dall’Istituzione del luogo di residenza, le domande di indennità di
disoccupazione (o ASPI) ai lavoratori frontalieri che risiedono in Italia e che lavorano in Svizzera vanno
presentate esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: web, patronati o contact
center (INPS, circ. 50/2013).
ASPI E CIG IN DEROGA: in considerazione dell’abrogazione del comma 1 bis, articolo 19 del DL n. 185/2009
e in conseguenza della sua mancata riproposizione da parte del legislatore nell’attuale normativa vigente, il
Ministero del Lavoro (nota 4 ottobre 2013) e l’INPS (msg. 016857/2013) evidenziano come la fruizione dei
periodi di sospensione indennizzabili non debba necessariamente precedere l’eventuale accesso agli
ammortizzatori in deroga. Risulta quindi ammissibile per i lavoratori sospesi il ricorso all’indennità di
disoccupazione ASpI anche successivamente ad un periodo di fruizione di trattamenti di integrazione
salariale in deroga. Inoltre, precisano ancora i due documenti in commento, il completo esaurimento
dell’indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale non rappresenta più
condizione necessaria per l’accesso ai trattamenti in deroga.
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE: l'indennità di disoccupazione ASpI spetta: - dall'8° giorno successivo
alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'8° giorno; - dal
giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata
successivamente all'8° giorno; - dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all'INPS, ma al Centro per
l'Impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità; - dalle date in precedenza
indicate, qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla
presentazione della domanda qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge
(INPS, circ. 142/2012).
NUOVA OCCUPAZIONE DURANTE LA DISOCCUPAZIONE – LAVORO SUBORDINATO: in caso di svolgimento
di attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di percezione dell'ASpI si
possono verificare le seguenti situazioni: - contratto di durata fino a 6 mesi. In questo caso, al termine del
rapporto di lavoro, si verifica la ripresa dell'ASpI residua (il periodo di occupazione di fatto sospende
d'ufficio il trattamento). Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario
del rapporto di lavoro, non rilevando il numero delle giornate effettivamente lavorate. Ciò anche nel caso di
un lavoro a tempo determinato della durata massima di 6 mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di
Stati appartenenti all'UE sia si tratti di Stati extracomunitari; - contratto di durata superiori a 6 mesi. In
questo caso si verifica la decadenza dal trattamento e, al termine del rapporto di lavoro, si può verificare
l'avvio di un nuovo trattamento in caso di sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma. In entrambi i casi
sopra descritti: la sospensione e la ripresa del trattamento ASpI (la ripresa interessa solo il contratto di
lavoro di durata fino a 6 mesi) avviene d'ufficio sulla base della comunicazione obbligatoria inviata dal
datore di lavoro UNILAV (non è necessaria alcuna comunicazione preventiva all'INPS e quindi non deve più
essere presentato il Modello DS56). È quindi irrilevante l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del
lavoratore; - i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di
un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI ordinaria e della mini-ASpI (INPS, circ. 142/2012).
NUOVA OCCUPAZIONE DURANTE LA DISOCCUPAZIONE – LAVORO ACCESSORIO: per l'anno 2013 le
prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel
limite massimo di euro 3.000,00 (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 46 bis, Legge 134/2012; INPS,
circ. 142/2012).
NUOVA OCCUPAZIONE DURANTE LA DISOCCUPAZIONE – LAVORO AUTONOMO E PARASUBORDINATO:
qualora il lavoratore svolga un'attività di lavoro autonomo o parasubordinato con reddito inferiore al limite
previsto per la perdita dello status di disoccupato (attualmente pari a euro 4.800,00) è tenuto a darne
comunicazione (entro 30 giorni dall'inizio dell'attività) all'INPS dichiarando il reddito annuo che prevederà
di percepire. L'indennità viene ridotta di un importo pari all'80% dei compensi preventivati, rapportati al
tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine della disoccupazione indennizzata o, se
antecedente, la fine dell'anno. Detta riduzione è oggetto di conguaglio (d'ufficio) al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero alla presentazione di autocertificazione qualora vi sia
l'esenzione dalla presentazione della dichiarazione. Qualora nel corso del periodo di godimento delle
indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenga di dover modificare il reddito dichiarato, è tenuto a
presentare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente
dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione (INPS, circ. 142/2012).
DECADENZA DALL'INDENNITÀ: si verifica la decadenza dall'indennità nei seguenti casi: - perdita dello stato
di disoccupazione; - nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi; inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione predetta; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; - acquisizione del diritto
all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione ASpI o
mini-ASpI (si veda INPS, circ. 138/2011); - rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di
politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti o non la regolare partecipazione (quando le
attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50
chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi
di trasporto pubblici); - non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto (quando le attività
lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50
chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi
di trasporto pubblici). L'interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con
conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data
del verificarsi dell'evento interruttivo. Risulta abrogato l'art. 1 quinquies, DL 249/2004 che disciplinava la
decadenza dalle prestazioni a sostegno del reddito nel caso di rifiuto di un'offerta di un lavoro con
inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di
provenienza (INPS, circ. 142/2012).
COMUNICAZIONI: le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga effettuate
attraverso il sistema telematico gestito dal Ministero del Lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti
gli obblighi di comunicazione, ricomprendendo tra questi anche quelli a carico dei lavoratori dipendenti nei
confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL ma anche della Prefettura
(INPS, circ. 57/2014).
INCENTIVO PER AUTO IMPRENDITORIALITÀ: in via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità ASpI può richiedere la liquidazione degli
importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite: - al fine di intraprendere
un'attività di lavoro autonomo, intendendo per tale l’esercizio di arti o professioni che comporti
l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i
lavoratori dipendenti (circ. INPS n. 145/2013); - per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro
impresa, ai sensi del D.Lgs n. 185/2000 e del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile
2005 (anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio
diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti - circ. INPS n. 145/2013); - per associarsi in cooperativa
in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato
con la cooperativa stessa, tale beneficio risulti alternativo a quello previsto dal comma 10 bis, articolo 2
della Legge n. 92/2012 (INPS, circ. 145/2013); - per sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già
iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini
– Aspi (art. 1, DM 29 marzo 2013); INPS, circ. 145/2013). Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo
di 20 milioni di euro per ciascun anno a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a
favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. La
liquidazione della prestazione è effettuata dall’INPS. (INPS, circ. 142/2012). I lavoratori che intendono
avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione devono trasmettere telematicamente
all’INPS domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere o da sviluppare. L’inoltro della
domanda deve avvenire entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e,
comunque, entro: - 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o
dell'associazione in cooperativa; - 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di
disoccupazione ASpI o mini-ASpI, in caso di attività iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente; - 60
giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare (9 ottobre 2013), in caso di soggetti già beneficiari
della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano, ad oggi, già avviato una attività di lavoro
autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati
in cooperativa (INPS, circ. 145/2013). La presentazione della domanda telematica deve avvenire attraverso
una delle seguenti modalità: - via WEB, tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi
online dell’Istituto; - tramite Patronato/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli
stessi con il supporto dell’Istituto; - tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL (numero 803164 da rete
fissa o numero 06164164 da rete mobile) (INPS, circ. 145/2013). L’istanza dovrà essere corredata dalla
documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo
svolgimento dell’attività che dà titolo all’erogazione. Nei casi in cui, per l’esercizio di tale attività, sia
richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere
documentato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne
l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della
cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’Albo
nazionale degli enti cooperativi. In tutte le ipotesi di fruizione dell’indennità ASpI o mini-ASpI, se il
lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova
cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità
spettanti, ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al
capitale sociale della cooperativa (art. 3, DM 29 marzo 2013). La domanda deve essere trasmessa entro i
termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di
inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa. L’indennità anticipata dovrà essere
restituita, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del
periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovrà, pertanto, dare
comunicazione scritta dell’avvenuta assunzione alla sede dell’INPS che ha liquidato l’anticipazione
medesima, entro 10 giorni dall’inizio dell’attività dipendente (art. 4, DM 29 marzo 2013; INPS, circ.
145/2013).
CORRESPONSIONE ANTICIPATA IN UN'UNICA SOLUZIONE: sussiste l’obbligo per i soggetti pubblici - prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a euro 10.000,00 - di verificare se il
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo e, in caso affermativo, di non
procedere al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio,
ai fini dell’esercizio dell’ attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo (art. 48 bis, DPR 602/1973).
Anche il pagamento dell’anticipazione dell’indennità di mobilità di cui al co. 5, art. 7, Legge 223/1991 e
delle indennità di disoccupazione in ambito ASpI devono essere oggetto di tale accertamento (INPS, msg.
003348/2014).
INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DELL’ASPI: al datore di lavoro che, senza esservi
tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASpI (non della Mini-ASpI) è
concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50%
dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici è
escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di
impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima
in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità,
all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative (co. 10 bis, art. 2,
L. 92/2012). Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento
dell’indennità ASpI ovvero di soggetti destinatari di tale indennità (soggetti cioè che hanno titolo alla
prestazione, ma che non l’hanno ancora effettivamente percepita). Spetta l’incentivo anche in caso di
trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore,
titolare di indennità ASpI, cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua
occupazione a tempo determinato (INPS, circ. 175/2013). Possono accedere all’incentivo tutti i datori di
lavoro, comprese le cooperative che instaurano con i soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma
subordinata, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo
di somministrazione. L’importo a titolo di incentivo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e
spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Qualora questi sia
stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non
retribuite (per eventi quali, ad esempio, astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.),
invece, l'importo mensile deve essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente
così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, deve essere detratto dal contributo
riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti
ridotti. Va precisato che: - la somma a credito dell'azienda non può comunque essere superiore all'importo
della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi
anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota; - il beneficio non può comunque superare
la durata dell'indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da
determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa, detraendo i periodi di cui
l'interessato ha già usufruito all'atto dell'assunzione e considerando le riduzioni previste dalla norma (15%
dopo i primi 6 mesi, ecc…). Il diritto dell'azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui
il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato (INPS, circ. 175/2013).
L’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa
vigente, mentre non è cumulabile con le altre tipologie di aiuti di tipo finanziario. La concessione del
beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis". Ove ricorrano le condizione per
l’applicazione dei suindicati regolamenti "de minimis", le imprese sono tenute a trasmettere all’INPS
apposita dichiarazione sugli aiuti "de minimis" (allegato n. 2 alla circolare n. 175/2013). Il beneficio soggiace
anche al rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni stabiliti dalla Legge n. 92/2012 (si veda
circolare INPS n. 137/2012) nonché alle condizioni di cui al comma 1175, articolo 1 della Legge n. 296/2006.
Per accedere all’incentivo i datori di lavoro devono trasmettere alla sede INPS, tramite Cassetto
Previdenziale (selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione
di beneficiari di ASpI)", specifica dichiarazione di responsabilità (allegato n. 3 alla circolare n. 175/2013).
L’avvenuta ammissione al beneficio viene comunicata all’azienda secondo i consueti canali e
all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende. Alla
comunicazione viene allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima
dell’incentivo.
La sede provvede all’attribuzione del codice autorizzazione "8D" avente il significato di "azienda
destinataria del contributo previsto dall’art. 2, c. 10bis L. 92/12 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di
ASpI". Per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, devono essere
valorizzati, all’interno di , elemento , i seguenti elementi: - nell’elemento deve essere inserito il valore
"ASpI" avente il significato di "incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI"; - nell’elemento deve
essere inserito il valore "H00" (Stato); - nell’elemento deve essere indicato l’importo posto a conguaglio
relativo al mese corrente; - nell’elemento è indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi
pregressi. Nel caso in cui debbano essere restituiti importi non spettanti, è necessario valorizzare all’interno
di , , , i seguenti elementi: - nell’ elemento inserire il codice causale "M303" avente il significato di
"Restituzione incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI"; - nell’elemento , indicare l’importo da
restituire (INPS, circ. 175/2013).
CESSAZIONI INTERVENUTE FINO AL 31 DICEMBRE 2012: alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute
fino al 31 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di indennità di
disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, le
disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (INPS, circ. 142/2012).
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA: per i periodi di fruizione dell'indennità ASpI sono riconosciuti i contributi
figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli
ultimi due anni. I contributi figurativi: - sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti
pensionistici; - non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il
computo della sola contribuzione effettivamente versata. Viene confermato il diritto all'assegno per il
nucleo familiare per l'indennità ASpI (INPS, circ. 142/2012).
REGIME FISCALE: l'indennità di disoccupazione ASpI, essendo sostitutiva di retribuzione, è assoggettata a
imposizione come reddito di lavoro dipendente. L'INPS, in qualità di sostituto di imposta, opererà sulle
somme erogate a titolo di indennità ASpI le ritenute IRPEF rilasciando la prescritta documentazione fiscale
(CUD) (INPS, circ. 142/2012).
FINANZIAMENTO: l'indennità ASpI viene finanziata dai seguenti contributi posti a carico del datore di
lavoro (periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013): 1) contributo ordinario dell'1,61%; 2)
contributo addizionale; 3) contributo di licenziamento (INPS, circ. 140/2012).
FINANZIAMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO DELL'1,61%: il contributo dell'1,61% è determinato dalla
somma dell'ex contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (1,30%), della percentualizzazione
del contributo base (0,01%) e del contributo di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione
continua (0,30%). Rimangono in vigore gli attuali abbattimenti disposti dalle seguenti disposizioni di legge: art. 120 della Legge n. 388/2000; - co. 361, art. 1, Legge 266/2005; - art. 8 del DL n. 203/2005 (misure
compensative introdotte in caso di conferimento del TFR nei fondi di previdenza complementare ovvero nel
Fondo di Tesoreria) (co. 26, art. 2, Legge 92/2012; INPS, circ. 140/2012). Tali riduzioni sono estese ai
lavoratori nei cui confronti non erano dovuti i contributi per la disoccupazione involontaria quali, ad
esempio, i soci delle cooperative DPR n. 602/1970, soci delle cooperative di cui alla Legge 250/58, nonché
categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato. In questo
caso il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all'art. 120 della Legge 388/2000 e al co. 361,
art. 1 della Legge 266/2005, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle
aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi (co. 27, art. 2, Legge 92/2012). Nel caso
invece in cui per i lavoratori nei cui confronti non erano dovuti i contributi per la disoccupazione
involontaria le quote di riduzione risultino già applicate, può essere disposto, subordinatamente
all'adozione annuale di un apposito decreto ministeriale, un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI
con incrementi annui pari allo: - 0,26%, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016; - 0,27%, per l'anno 2017.
Analogamente è prevista la possibilità di un allineamento graduale per il contributo dello 0,30% con
incrementi pari allo 0,06%. Il predetto decreto per l’anno 2013 (decreto interministeriale 71253/2013) è
stato emanato, mentre per l’anno 2014 non è ancora stato reso noto. Nelle more della relativa definizione,
le aziende interessate dal citato riallineamento possono versare l’aliquota ASpI nella percentuale prevista
per il 2014 (0,52% + 0,12%) (INPS, circ. 15/2014). Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario
ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l'ulteriore percentuale (0,30%) di cui
all'articolo 25 della legge n. 845/1978 (INPS, circ. 44/2013).
FINANZIAMENTO – CONTRIBUTO ORDINARIO PER CATEGORIE PARTICOLARI: la Legge n. 92/2012 ha
previsto, in relazione all’estensione della nuova assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in
precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione,
l’allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria dell’1,61% (1,31% + 0,30%)
nel periodo 2013 - 2017, subordinatamente all'adozione annuale di un apposito decreto ministeriale. Per
l’anno 2013 è stato emanato il decreto interministeriale71253/2013. Rientrano nell’ambito di applicazione
di tale decreto esclusivamente i seguenti lavoratori (INPS, circ. 144/2013): - soci lavoratori delle cooperative
di cui al DPR n. 602/1970, con rapporto di lavoro subordinato; - personale artistico, teatrale e
cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato quando, per i suddetti lavoratori, risultino già
interamente applicate le riduzioni contributive di cui alle Leggi n. 388/2000 e n. 266/2005. La categoria dei
lavoratori apprendisti non rientra nell’ambito di applicazione del decreto. Per tali soggetti infatti l’aliquota
contributiva ASpI è dovuta da subito nella misura piena dell’1,61% per espressa previsione di legge (si veda
in merito anche la circolare INPS n. 140/2012). In sostanza si possono verificare due casi: - le riduzioni di cui
all'articolo 120 della Legge n. 388/2000 e al comma 361, articolo 1 della Legge n. 266/2005 non sono state
interamente applicate a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti: il contributo di finanziamento
ASpI viene decurtato della quota di riduzione residua; - le riduzioni di cui all'articolo 120 della Legge n.
388/2000 e al comma 361, articolo 1 della Legge n. 266/2005 sono state interamente applicate: il
contributo di finanziamento ASpI viene applicato con riferimento al decreto interministeriale per
l’allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI (casistica oggetto della circolare 144/2013). L’allineamento
graduale alla nuova aliquota ASpI deve avvenire con incrementi annui pari allo (co. 27, art. 2, Legge
92/2012): - 0,26%, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016; - 0,27%, per l'anno 2017. Analogamente è prevista
la possibilità di un allineamento graduale per il contributo dello 0,30% con incrementi pari allo 0,06%
(percentuali confermate con circolare INPS 144/2013). Le indennità ASpI e miniASpI verranno pertanto
liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e
cioè per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità predette.
APPRENDISTI: il datore di lavoro è tenuto al versamento, con decorrenza 1° gennaio 2013, del contributo
dell'1,61% anche per i lavoratori apprendisti. Anche per tali lavoratori l'aliquota dell'1,31% deve essere
incrementata del contributo dello 0,30% dovuto per il finanziamento della formazione continua. Il
contributo dell'1,61%: - per espressa previsione normativa, è escluso dallo sgravio di cui all'articolo 24 della
Legge n. 183/2011 previsto, fino al 31 dicembre 2016, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2012 nelle
aziende fino a 9 addetti; - non ha effetto per i soggetti che vengono assunti con l'incentivazione che rinvia
alla contribuzione apprendisti (per esempio assunti dalle liste di mobilità) (INPS, circ. 140/2012). La
medesima contribuzione (1,61%) risulta dovuta, da “gennaio 2013”, con riferimento agli apprendisti
mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D.Lgs. n. 167/2011 (INPS, circ.
44/2013).
FINANZIAMENTO - CONTRIBUTO ADDIZIONALE: a decorrere dai periodi contributivi maturati dal 1°
gennaio 2013, viene introdotto un contributo addizionale, pari all'1,40% della retribuzione imponibile,
dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato
(co. 28, art. 2, Legge 92/2012). Tale aliquota si aggiunge dunque a quella dell'1,61% dovuta dalla generalità
dei datori di lavoro e conseguentemente l'aliquota complessiva di finanziamento dell'ASpI, in caso di
rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si attesta al 3,01% (1,61% + 1,40%), fatte salve
le eventuali riduzioni in precedenza illustrate. Il contributo addizionale riguarda tutti i rapporti di lavoro
non a tempo indeterminato in essere al 1° gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far tempo dalla
medesima data. Sono escluse dal pagamento di tale contributo aggiuntivo (e versano dunque il solo
contributo dell'1,61%): - le assunzioni effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti; - le assunzioni
effettuate per lo svolgimento di attività stagionali definite dal DPR 1525/1963; - per i periodi contributivi
maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, le assunzioni effettuate per lo svolgimento di attività
definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; - le assunzioni di
lavoratori apprendisti; - le assunzioni a tempo determinato effettuate nella pubblica amministrazione di cui
al comma 2, articolo 1 del D.Lgs n. 165/2001 (INPS, circ. 140/2012). Dal 2014 (trasformazioni a tempo
indeterminato di rapporti a termine avvenute a far tempo dal 1 gennaio 2014) detta maggiorazione è
interamente recuperata (non sussiste più il limite delle ultime 6 mensilità), decorso il periodo di prova, (co.
30, art. 2, Legge 92/2012 come modificato dalla Legge 147/2013 - Legge di Stabilità 2014; INPS, circ.
15/2014): - dai datori di lavoro in genere, qualora al termine il contratto venga trasformato a tempo
indeterminato; - dai datori di lavoro che assumono il lavoratore con contratto di lavoro a tempo
indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In questo
caso la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al
periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. Al fine di effettuare tale
recupero, viene istituito il nuovo codice causale “L810” avente il significato di “Recupero contributo
addizionale art. 2, co. 30 L. 92/2012” da inserire nell'elemento di di della denuncia individuale (INPS, circ.
140/2012). Il contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex articolo 8, c. 2
della legge n. 223/1991, di lavoratori in mobilità (INPS, circ. 44/2013). Il contributo addizionale dell’1,40%
deve essere versato anche nel caso dei lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo
determinato (anche dalla mobilità), salvi i casi dei lavoratori assunti a termine in sostituzione dei lavoratori
assenti e di quelli assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali (Min. Lav., Interpello 15/2013).
FINANZIAMENTO - CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO: il cosiddetto “contributo di licenziamento” deve
essere versato all'INPS in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le
causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenute a
decorrere dal 1º gennaio 2013.
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO - IMPORTO: il contributo, a carico del datore di lavoro, è pari al 41% del
massimale mensile di ASpI (per l'anno 2014 pari a euro 1.192,98, INPS, circ. 12/2014) per ogni 12 mesi di
anzianità aziendale negli ultimi tre anni (co. 31, art. 2, Legge 92/2012, come modificato dalla Legge n.
228/2012 - Legge di Stabilità 2013). Ne consegue che dal 1° gennaio 2014 il cosiddetto “ticket
licenziamento” viene elevato a euro 1.467,36 (euro 489,12 per ogni anno di anzianità del lavoratore
licenziato ed euro 40,76 per ogni mese) così determinato: (euro 1.192,98 x 41%) x 3. Nel computo
dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo
determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla
restituzione di cui sopra. La previsione legislativa si riferisce a tutte le tipologie di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, compresi quei rapporti che presentano caratteristiche peculiari come il part-time o il
lavoro intermittente. Per i lavoratori intermittenti - con o senza disponibilità - i periodi non lavorati non
concorrono nel computo dell’anzianità aziendale (INPS, msg 10358/2013). L'INPS (circ. 44/2013) ha
precisato che: - il contributo è scollegato all'importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo
stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time
o part time); - per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione
al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la
prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario; - nell'anzianità aziendale si
devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Più precisamente va presa in
considerazione quella maturata in relazione all’interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato (INPS,
msg. 10358/2013). Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza
soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell'1,40%. Nel
computo dell'anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all'articolo 42, c. 5 del
D.lgs, 151/2001 e di aspettativa non retribuita (INPS, msg 10358/2013); - la contribuzione va sempre
assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO - CASI IN CUI È DOVUTO: il cosiddetto “contributo di licenziamento”
deve essere versato all'INPS in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenute a
decorrere dal 1º gennaio 2013. In sostanza i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della
contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto genera in capo al lavoratore il teorico diritto
all’indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa (INPS, msg 10358/2013). Restano, quindi,
escluse dall'obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di: - dimissioni (ad eccezione
di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); - risoluzioni consensuali,
ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del
dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o
mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; - decesso del lavoratore (INPS, circ.
44/2013). Il contributo di licenziamento è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato
diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso per termine della formazione
previsto dalla lettera m), comma 1, articolo 2 del D.Lgs n. 167/2011. Il contributo non è dovuto, fino al 31
dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto l'attuale contributo d'ingresso nella procedura di mobilità. Per il
periodo 2013 - 2015 il contributo di licenziamento non è dovuto nei seguenti casi: - licenziamenti effettuati
in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in
attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, in caso di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale, il contributo
di licenziamento è moltiplicato per 3 (INPS, circ. 140/2012).
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: sia l’indennità ASpI che il contributo di
licenziamento devono essere corrisposti nei casi di licenziamento disciplinare (Min. Lav., interpello
29/2013). Questo in quanto: - il licenziamento disciplinare può essere considerato già un’adeguata risposta
dell’ordinamento al comportamento del lavoratore e, pertanto, la negazione della corresponsione dell’ASpI
costituirebbe un’ulteriore reazione sanzionatoria nei suoi confronti; - il licenziamento disciplinare non può
essere qualificato come disoccupazione “volontaria”. La sanzione del licenziamento quale conseguenza di
una condotta posta in essere dal lavoratore, seppur volontaria, non è infatti “automatica”, ma bensì
“rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio di potere
discrezionale”(Cass. sent. 25 luglio 1984 n. 4382).
INTERRUZIONI DI RAPPORTI DI LAVORO DA PARTE DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI: il
comma 33, articolo 2 della Legge 92/2012 prevede che il contributo di licenziamento non sia dovuto, fino al
31 dicembre 2016, nei casi in cui risulti dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della Legge
223/1991 (contributo d’ingresso alla mobilità pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità
spettante al lavoratore). In considerazione del fatto che: - il comma 3, articolo 3 della Legge n. 223/1991
prevede che tale contributo non deve essere versato dagli organi delle procedure concorsuali; - un’analoga
disciplina esonerativa non è contenuta nella Legge 92/2012, l’INPS precisa che (msg. 10358/2013), fino a
quando sarà operativa l’esclusione prevista dal citato articolo 3 (31 dicembre 2016), il contributo di
licenziamento non riguarda gli organi delle procedure concorsuali (curatore, liquidatore o commissario).
Tale contributo risulta dovuto dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende non
soggette alla Legge 223/91, con riferimento alle interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a far tempo
dal 1° gennaio 2013.
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO - TERMINI DI VERSAMENTO: l'obbligo contributivo deve essere assolto
entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la
risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo deve
essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013). In sede di prima applicazione della norma,
in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da
“gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo può essere effettuato, senza aggravio di oneri
accessori, entro il giorno 16 giugno 2013 (INPS, circ. 44/2013).
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO - FLUSSO UNIEMENS: ai fini dell'esposizione sul flusso Uniemens del
contributo, deve essere valorizzato, nell'elemento , di , di , il nuovo codice causale “M400” avente il
significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai
sensi dell'articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell'elemento , l'importo da pagare (da utilizzare
anche nel caso in cui la contribuzione venga assolta nel mese successivo a quello in cui si sia verificata
l’interruzione del rapporto – INPS, msg 10358/2013). Per il versamento di somme a titolo di arretrati (solo
nel caso di versamento del contributo con riferimento alle cessazioni intervenute nel periodo 1° gennaio 31 marzo 2013 – INPS, msg 10358/2013), deve essere valorizzata, nell'elemento di di , la nuova causale
“M401” avente il significato di” Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 comma 31 della legge 92/2012, nell'elemento il numero di
lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell'elemento l'importo da pagare (INPS, circ. 44/2013).
RICORSI: competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in
materia di indennità di disoccupazione ASpI è il Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il
provvedimento. Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento
amministrativo: - online (tramite codice PIN rilasciato dall'istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i
“Servizi Online” del sito http://www.inps.it/; - tramite i patronati e gli intermediari dell'Istituto, attraverso i
servizi telematici offerti agli stessi. Trova altresì conferma l'applicazione del regime decadenziale di un anno
per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della
prestazione che si ricorda decorre in alternativa: - dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del
provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione; - dal 301° giorno successivo
alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione; - dal giorno successivo alla
reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni; - dal 91° giorno successivo alla
presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale (NPS, circ. 142/2012).
ISTITUTI IN VIGORE: alla prestazione ASpI si applicano, per quanto non previsto espressamente dalla Legge
92/2012 e in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria
non agricola (co. 24 bis, art. 2, Legge 92/2012, introdotto dalla Legge n. 228/2012 - Legge di Stabilità 2013;
INPS, circ. 140/2012).