La nuova disciplina fiscale delle stock option sotto la lente di

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La nuova disciplina fiscale delle stock option
sotto la lente di Assonime
Antonino & Attilio Romano
in
Stock option ai dipendenti e condizioni per la sua applicabilità. La prima parte della circolare ASSONIME
23 aprile 2007, n. 23, commenta, tra l’altro, le importanti modifiche alla disciplina fiscale delle
assegnazione di azioni ai dipendenti aziendali. La normativa, avendo caratteristiche di incentivazione del
management nell’impresa, assume particolare rilievo sia per i lavoratori ammessi a fruirne, sia per le
imprese che proprio a questo strumento contrattuale hanno collegato particolari tecniche retributive.
Note preliminari
La materia riferita all’assegnazione di azioni ai dipendenti è stata, recentemente , oggetto di numerosi
interventi normativi.
La manovra collegata alla legge finanziaria per il 2007, si sviluppata tra l’inizio dell’estate 2006 ed è
proseguita nell’autunno dello stesso anno - prima con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e poi con il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Nella sostanza, le stock option si articolano, come noto, su un archetipo contrattuale piuttosto complesso,
ma che può essere esemplificato nei suoi tratti essenziali:
la società attribuisce al dipendente diritti di opzione, non cedibili a terzi, per l’acquisto di azioni della
società stessa (o della sua controllante) ad un prezzo generalmente non inferiore a quello di mercato delle
stesse al momento dell’offerta, nell’accordo si prevede che l’opzione stessa possa essere esercitata non
prima di un termine iniziale e non dopo un termine finale dalla data dell’offerta.
Il piano di stock option consente dunque, al dipendente, di acquistare titoli della società a condizioni di
favore rispetto a quelle di mercato: il dipendente lucra sulla crescita prospettica di valore dei titoli della
società e quest’ultima ottiene lo scopo di fidelizzarlo, facendo sì che lavori all’interno dell’impresa per
migliorarne i risultati gestionali: gli interessi dell’imprenditore e del dipendente vengono a coincidere e si
crea quella cointeressenza che è alla base del meccanismo delle stock option.
Normativa previgente
Nel dettare una disciplina fiscale di favore per queste fattispecie, l’art. 51, comma 2, lett. g-bis) del Tuir
permetteva di escludere, dal reddito di lavoro dipendente, la crescita di valore delle azioni avvenuta tra il
momento dell’offerta delle opzioni e l’esercizio delle stesse; tale crescita di valore diveniva imponibile solo
in caso di successiva vendita delle azioni acquisite, e con la più mite tassazione prevista per i capital gains
(aliquota del 12,5 per cento).
Tale più favorevole trattamento fiscale era subordinato a due sole condizioni:
a) che il prezzo di acquisto corrisposto dal dipendente fosse “almeno pari al valore delle azioni stesse alla
data dell’offerta” e
b) che le partecipazioni, i diritti e i titoli posseduti dal dipendente non rappresentassero “una percentuale
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dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 10 per cento” .
Pertanto, il mantenimento del possesso delle partecipazioni, anche dopo l’esercizio del diritto di opzione,
non aveva alcuna rilevanza, sotto il profilo della ratio della disciplina fiscale agevolativa.
La fidelizzazione del dipendente si attuava durante il periodo precedente all’esercizio dell’opzione; una
volta che quest’ultima fosse stata esercitata, era del tutto indifferente - proprio ai fini di quella
cointeressenza che è alla base delle stock option - che il dipendente mantenesse il possesso delle azioni
così acquisite ovvero monetizzasse immediatamente il suo guadagno cedendole sul mercato. Proprio
questo profilo, del resto, differenziava logicamente l’assegnazione di opzioni ai sensi della lett. g-bis) del
comma 2 dell’art. 51 del Tuir dall’assegnazione di azioni alla generalità dei dipendenti disciplinata dalla
precedente lett. g) dello stesso comma 2, e per la quale l’irrilevanza reddituale del valore delle azioni
assegnate al lavoratore era - ed è - subordinata alla condizione che il dipendente non le ceda prima di un
triennio dalla loro assegnazione.
La disciplina fiscale introdotta per le stock option dal ricordato decreto legislativo n. 505 del 1999 aveva
trovato il suo naturale completamento nell’ulteriore previsione normativa che, nel fissare il principio di
determinare le plusvalenze da realizzo di partecipazioni avendo a riferimento il loro costo ovvero il loro
valore di acquisizione, ma solo se assoggettato a tassazione, spostava automaticamente nell’ambito
impositivo dei capital gains proprio la crescita di valore delle partecipazioni che la lett. g-bis) del comma 2
dell’art. 51 del TUIR escludeva dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Tale spostamento - che determinava, ripetiamo, il passaggio del guadagno in parola dalla tassazione
progressiva dei redditi di lavoro dipendente a quella dell’imposta sostitutiva ad aliquota fissa propria dei
capital gains, nonché la sua esclusione dagli obblighi contributivi - trovava la sua giustificazione logica e
sistematica nel rilievo che tale guadagno, pur se collegato in via mediata al lavoro nell’impresa, avrebbe
pur sempre avuto diretta derivazione dall’andamento del mercato finanziario, assumendo quindi natura di
provento aleatorio.
Nella formulazione precedente alle modifiche recate a partire dalla scorsa estate, lo spread tra valore di
mercato delle azioni al momento dell’assegnazione e prezzo di esercizio dell’opzione era, dunque,
interamente sottratto ad imposizione progressiva e assoggettato al più tenue regime impositivo dei
proventi finanziari.
Le recenti modifiche
Nel corso del 2006, questa disciplina è stata modificata. Dapprima il decreto-legge n. 223 del 2006 l’ha
abrogata tout court; successivamente, la legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto n. 223, l’ha
ristabilita, ma sulla base di nuove condizioni; infine, il decreto-legge n. 262 del 2006 è intervenuto
nuovamente a modificarne le condizioni appena introdotte.
A conclusione di questo lungo e complesso iter normativo, la disciplina fiscale delle stock option risulta
oggi ancora vigente, ma subordinata al rispetto di tre condizioni ulteriori rispetto a quelle originariamente
previste nella lett. g-bis) del comma 2 dell’art. 51 Tuir. Tali ulteriori condizioni possono essere così
sintetizzate:
a) l’opzione deve essere “esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione”;
b) al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società deve risultare “quotata in mercati regolamentati”;
c) il beneficiario deve mantenere “per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un
investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento
siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che
non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a
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tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la sostituzione in garanzia.”
L’attuale disciplina fiscale per le stock option ai dipendenti e le condizioni per la sua
applicabilità
Dopo aver brevemente ripercorso l’evoluzione normativa della disciplina di riferimento la circolare
ASSONIME n. 23 dell’aprile scorso, entra nel merito delle recenti modifiche. Come premesso, l’attuale
disciplina di stock option subordina l’applicabilità del beneficio fiscale a tre condizioni ulteriori rispetto a
quelle già in origine previste dall’art. 51, comma 2, lett. g-bis), del Tuir, esaminate nel precedente
paragrafo.
Prima condizione: emissione di azioni da assegnare solo da parte di società quotate
Viene sottolineato, in primo luogo, come la previsione dell’attuale art. 51, comma 2, lett. g-bis) del Tuir sia
più restrittiva della disciplina previgente nell’imporre il nuovo vincolo della quotazione delle azioni
oggetto del piano di stock option.
Proprio partendo dall’esame di questa condizione, è evidente che la scelta di escludere dal regime fiscale
di favore i gruppi non quotati nasce dalla comprensibile esigenza di contrastare i fenomeni elusivi
suscettibili di verificarsi, in quei casi, per l’utilizzo strumentale di perizie a valori esorbitanti: la fattispecie
che preoccupava il legislatore era presumibilmente quella in cui lo stesso datore di lavoro o suoi
prestanome potessero impegnarsi a ricomprare le azioni oggetto di stock option dal dipendente, a prezzi
superiori a quelli di mercato, con ciò dando veste di plusvalore da stock option a mere erogazioni
retributive di natura ordinaria.
Pur prendendo atto di tali esigenze, ASSONIME rileva che la norma crea un meccanismo destinato a
circoscrivere sostanzialmente il beneficio della stock option ai dipendenti di gruppi quotati, attuando così
una discutibile discriminazione con i dipendenti di imprese non appartenenti a tali gruppi.
In secondo luogo, viene messo in evidenza che questa limitazione non risponde - per lo meno, non
risponde in modo diretto - neanche alla finalità di incentivare la quotazione in borsa: al riguardo merita
osservare che mentre nella relazione governativa si diceva che la quotazione avrebbe dovuto sussistere
alla data dell’esercizio di fatto e non a quella di esercitabilità secondo il regolamento di stock option,
l’Agenzia delle entrate ha adottato - cfr.: citata circolare n. 1/E del 2007 - un’interpretazione divergente,
rigidamente ancorata al momento dell’esercitabilità, piuttosto che a quello dell’esercizio in fatto. Nella
citata circolare, si sostiene, in particolare, che non è sufficiente “il fatto che la quotazione delle azioni sia
stata semplicemente disposta, essendo necessario che le azioni risultino effettivamente negoziate nei
mercati regolamentati al momento in cui l’opzione è esercitabile (cfr. circolare n. 306/E del 23 dicembre
1996)”, e cioè all’apertura del vesting.
La relazione governativa contiene, peraltro, un altro importante e condivisibile chiarimento; si afferma,
infatti, che il requisito della quotazione deve riguardare le azioni della società “emittente”: ne consegue come poi confermato anche dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 1/E del 2007 - che la condizione
della quotazione deve essere verificata in capo alla società le cui azioni sono oggetto di opzione , e non in
capo alla società che delibera il piano di stock option e con la quale il beneficiario ha in essere il rapporto
di lavoro.
In altri termini, rientrano nella disciplina fiscale di favore - semprechè, evidentemente, siano rispettate le
altre condizioni - anche i piani di stock option deliberati da società non quotate qualora le azioni da esse
assegnate siano emesse da una società del gruppo quotata.
Seconda condizione: attribuzione delle opzioni e data di esercizio in un periodo minimo di tre
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anni
Circa la seconda condizione, essa consiste – come già ampiamente riportato – in un periodo minimo di tre
anni (c.d. vesting period) che deve intercorrere tra la data di attribuzione delle opzioni (c.d. granting date)
e la data di esercizio delle stesse (c.d. exercise date): periodo minimo che, in linea di principio, appare
coerente col meccanismo incentivale che caratterizza le stock option. Il problema nasce dal fatto che
l’attuale disposizione fa riferimento ad opzioni “esercitabili” (non ad opzioni “esercitate”) dopo almeno tre
anni dalla loro attribuzione; la lettera della norma sembra, cioè, postulare la necessaria previsione di un
vesting triennale obbligatorio già nel regolamento del piano di stock option.
A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha adottato sul punto una interpretazione aderente in modo più
puntuale al dato letterale della norma: nella circolare n. 1/E del 2007 (al par. 14) si legge, infatti, che la
condizione del vesting triennale “va verificata in concreto secondo le specifiche previsioni contenute nei
piani deliberati dalle società. A tal fine … i piani in corso, già deliberati prima dell’entrata in vigore della
nuova disciplina, ove non prevedano un termine per l’esercizio dell’opzione oppure prevedano un termine
inferiore ai tre anni, possono essere adeguati per poter usufruire dell’agevolazione senza che tali
modifiche costituiscano fattispecie novative”. Tale orientamento è stato successivamente ribadito con la
circolare 16 febbraio 2007 n. 11/E.
Terza condizione: vincolo quinquennale di lock up
Venendo, infine, alla terza condizione - rappresentata dal vincolo quinquennale di lock up su un
investimento nei titoli oggetto di opzione almeno pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente – ASSONIME osserva che essa ha il pregio di
temperare i problemi cui aveva dato luogo la precedente versione della norma, la quale prevedeva la
totale indisponibilità delle azioni assegnate al dipendente per un quinquennio dalla loro assegnazione.
L’attuale formulazione della norma consente, invece, al dipendente beneficiario delle stock option, di
monetizzare immediatamente almeno un numero di azioni corrispondenti all’esborso dallo stesso
sostenuto per l’acquisto dei titoli: in questo modo, il vincolo di lock up delle azioni viene, dunque,
circoscritto al solo investimento corrispondente al plusvalore detassato, cioè a quella differenza tra
valore normale dei titoli assegnati e prezzo corrisposto dal dipendente per la loro sottoscrizione che, in
caso di mancata osservanza della condizione, si sarebbe reso imponibile come reddito di lavoro
dipendente.
Relativamente ai profili tecnici della previsione, ASSONIME nota che l’individuazione del quantum
agevolato - che costituisce, al contempo, riferimento quantitativo per i titoli che devono essere mantenuti
- solleva diversi problemi applicativi, non tutti chiariti dalle pur importanti precisazioni fornite
dall’Agenzia delle entrate.
Osserva anzitutto l’Agenzia che “l’oggetto del vincolo è costituito dalla differenza tra il valore normale dei
titoli assegnati e l’ammontare pagato dall’assegnatario in modo tale da consentire lo smobilizzo o la
costituzione in garanzia di un numero di azioni corrispondente all’esborso effettuato dal dipendente”.
Partendo dalla considerazione che l’ammontare del plusvalore esonerato da imposizione e oggetto di
vincolo non può, evidentemente, mutare con le continue oscillazioni di valore delle azioni, è apparso
subito logico ritenere che esso dovesse essere “fotografato” una volta per tutte, all’atto dell’assegnazione
delle azioni.
A questi fini, è chiaro che il quantum in parola dovrebbe individuarsi sulla base delle regole fiscali che
presiedono alla determinazione del “guadagno” che il dipendente si sarebbe visto tassare come reddito di
lavoro ove non si fosse resa applicabile la disciplina esonerativa in esame.
Il riferimento, dunque, è alla differenza tra
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-
il valore normale delle azioni determinato in base alle regole ordinarie fissate dall’art. 9,
comma 4, lett. a) del Tuir e
il prezzo corrisposto dal dipendente.
Una volta individuato il controvalore che deve rimanere investito, la seconda operazione consiste nel
tradurre questo controvalore in un numero di azioni di valore corrispondente, che il dipendente deve
detenere per almeno un quinquennio. A tal fine, è necessario dividere il plusvalore “guadagnato” dal
beneficiario all’atto della sottoscrizione delle azioni per il valore normale unitario delle azioni assegnate.
Al riguardo, peraltro, sorge il dubbio, sotto il profilo teorico, se il riferimento debba farsi al valore di
mercato delle azioni al momento della sottoscrizione ovvero al valore normale delle stesse determinato,
come per l’operazione precedente, in base ai criteri generali di cui all’art. 9 del Tuir: la questione non è
indifferente, perché i criteri dell’art. 9 fanno riferimento alla media aritmetica dei prezzi di mercato
rilevati nell’ultimo mese, media che potrebbe evidentemente condurre ad un valore diverso da quello
puntuale del giorno di assegnazione. Sul punto si attendono pronunciamenti ufficiali.
Ciò detto, è stato evidenziato un ulteriore problema di fondo posto dalla concreta applicazione della
norma attiene al difficile coordinamento tra tassazione dei capital gains e tassazione dei redditi di
lavoro dipendente che possono emergere per effetto del particolare fenomeno di recapture operante in
caso di mancato rispetto del vincolo di lock up: se, infatti, nel corso del quinquennio il dipendente cede o
dà in garanzia azioni per un numero superiore a quello corrispondente all’investimento che deve rimanere
bloccato, l’intera differenza non tassata all’atto dell’assegnazione delle azioni riemerge a tassazione come
reddito di lavoro dipendente da assoggettare ad imposizione progressiva.
L’Agenzia delle entrate, infatti, sembra riadattare alla riformulata condizione il rigoroso orientamento già
manifestato con riferimento alla formulazione intermedia della norma: in particolare, in relazione alla
disposizione del decreto-legge n. 223, come convertito dalla legge n. 248 del 2006, l’Agenzia aveva
sostenuto (v. circolare n. 28/E del 2006, par. 36) che “in caso di cessione o di costituzione in garanzia
anche di una parte delle azioni il regime agevolativo non è applicabile con riguardo alla totalità delle
azioni oggetto della medesima assegnazione”.
In quella prospettiva normativa, dunque, la cessione o la costituzione in garanzia anche di una sola azione
avrebbe fatto scattare la riemersione a tassazione dell’intero; mutatis mutandis, nell’attuale prospettiva
normativa, la cessione o la costituzione in garanzia anche di una sola azione eccedente la soglia
dell’investimento minimo quinquennale dovrebbe far scattare la riemersione a tassazione dell’intero
reddito di lavoro dipendente.
Un ulteriore problema emerso presso gli operatori attiene al fatto se la condizione del mantenimento di
un numero minimo di azioni possa considerarsi rispettata quando, nel corso di uno stesso periodo
d’imposta, tale pacchetto azionario venga intaccato e poi reintegrato, per effetto di acquisti sul mercato:
sul punto, mancano chiare indicazioni dei competenti uffici, ma la formulazione della norma indurrebbe a
ritenere che ogni singolo episodio di cessione che intacchi la soglia dell’investimento minimo faccia
scattare la tassazione: la verifica del rispetto della condizione sembra, dunque, essere puntuale e non
affidata ad una ricognizione di fine periodo d’imposta dei quantitativi in possesso a tale data.
Ciò posto, emerge una questione più generale che riguarda tutte le ipotesi in cui il dipendente abbia in
portafoglio o acquisisca aliunde altre azioni della stessa tipologia di quelle oggetto del piano di stock
option e intenda utilizzarle per mantenere, evitando soluzioni di continuità, la soglia dell’investimento
minimo.
Al riguardo, sembra doversi ritenere che se il dipendente non scende effettivamente mai al di sotto del
limite, pur se per effetto di azioni precedentemente acquistate aliunde, la condizione possa considerarsi
rispettata; il problema è, tuttavia, complesso, poiché potrebbe coinvolgere anche azioni rivenienti da altri
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piani di assegnazione (ex lettere g) e g-bis) del comma 2 dell’art. 51 del Tuir) ovvero da acquisizioni sul
mercato.
Sulla questione, era stata prospettata all’Agenzia l’ipotesi del dipendente che avesse in portafoglio azioni
soggette a diversi regimi di cedibilità (cioè soggette a più di uno dei regimi di cui all’art. 51 del Tuir che si
sono succeduti nel tempo): sosteneva l’istante che tale dipendente dovrebbe poter decidere
autonomamente, in caso di cessione di una parte delle azioni, da quale pacchetto di “azioni possedute
prelevare le azioni cedute”.
L’Agenzia delle entrate, con la citata circolare n. 11/E del 2007, ha risposto al quesito confermando
l’impostazione avanzata nella risoluzione n. 186/E del 12 giugno 2002. In particolare, chiarisce l’Agenzia
che “ai fini dell’individuazione delle azioni cedute dal dipendente, nel caso in cui le azioni siano state dallo
stesso ricevute in epoche diverse … il criterio cui fare riferimento è il F.I.F.O. (first in first out), ossia il
criterio che consente di riferire la cessione agli acquisti meno recenti. Così come precisato nella
risoluzione n. 186/E del 12 giugno 2002, l’applicazione di tale criterio deve essere riferita esclusivamente
alle azioni assegnate al dipendente sulla base di piani di stock option e non anche alle azioni che il
dipendente abbia acquistato autonomamente sul mercato. In questa ipotesi, infatti, rimangono fermi i
criteri di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, compreso quello indicato nel comma 1bis dell’art. 67 del TUIR (L.I.F.O.)”
La risposta è, in effetti, non del tutto chiara.
Anzitutto, essa sembra presumere che se il dipendente ha in portafoglio diverse azioni tutte provenienti da
piani di stock option queste possano confluire in un basket unico, sul quale applicare il FIFO: soluzione,
questa, che, in effetti, consentendo di riferire la cessione agli acquisti meno recenti, dovrebbe
generalmente condurre a risultati favorevoli per il contribuente, perché se si presume che siano cedute
per prime le azioni possedute da più tempo, è più probabile che siano rispettate le condizioni di
detenzione minima.
In alcune ipotesi, peraltro - è bene sottolineare per inciso – proprio l’applicazione del FIFO potrebbe
invece condurre a risultati sfavorevoli, rischiando di “pescare” anche azioni assegnate in vigenza del
decreto-legge n. 223, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, e cioè azioni
contrassegnate da una condizione di blocco totale al disinvestimento: sarebbe stato forse più opportuno,
come già rilevato in dottrina, lasciare al contribuente la libertà di indicare da quale pacchetto siano
prelevate le azioni oggetto di cessione.
Qualora, invece, le azioni in portafoglio del dipendente siano state autonomamente acquisite sul mercato,
il criterio di riferimento è dato, secondo l’Agenzia, dal LIFO.
Questo potrebbe significare, in linea di principio, che anche queste azioni siano utilizzabili ai fini in
esame: la questione dipende, in effetti, da come va interpretata la precisazione ministeriale.
Se fosse possibile sostenere che le azioni acquisite sul mercato costituiscono un paniere diverso da quello
delle azioni provenienti dai piani di stock option, la soluzione dell’Agenzia indurrebbe a ritenere – osserva
ASSONIME – che ove si prelevi dal primo paniere - le azioni, cioè, acquisite sul mercato - la relativa
movimentazione dovrebbe avvenire con il criterio LIFO anziché con il FIFO previsto per l’altro paniere:
sarebbe, pur tuttavia, sempre il contribuente a poter decidere da quale paniere attingere.
Non è da escludere, invece, che la tesi dell’Agenzia possa essere un’altra e cioè che in presenza di azioni
provenienti tanto dal mercato quanto da piani di stock option si applichi prioritariamente il criterio LIFO
fino ad esaurimento delle azioni acquisite sul mercato, per poi passare al criterio FIFO ove siano rimaste
solo azioni provenienti da piani di stock option.
Ciò vorrebbe dire che se dopo l’acquisizione di azioni provenienti da piani di stock option siano state
acquisite anche azioni sul mercato, la cessione si imputa prioritariamente a queste ultime; se, viceversa, le
azioni acquisite sul mercato risalgono ad epoca precedente all’ingresso delle azioni provenienti dal piano
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di stock option, questo effetto di copertura non si verificherebbe, nel senso che dovendosi applicare
prioritariamente il criterio LIFO le cessioni verrebbero ad intaccare la scorta delle azioni provenienti dal
piano di stock option. Peraltro, questo criterio meno favorevole dell’altro per il contribuente, non è chiaro
come concretamente venga ad operare quando si siano verificate reiterate e alternate acquisizioni di
azioni dal mercato e da piani di stock option. Anche questo punto, dunque, meriterebbe un ulteriore
chiarimento da parte dei competenti organi.
Antonino Romano
Maggio 2007
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