INQUILINI UNITI

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INQUILINI UNITI
INQUILINI
UNITI
Alloggio
e povertà
Numero 147/2016
Pubblicazione trimestrale
www.asi-infoalloggio.ch
In questo
numero:
Animali domestici: tenerli sì o no?
Politica dell’alloggio a Lugano
Assieme per degli alloggi accessibili
A
Editoriale
vere un tetto sopra la
testa, un’abitazione dove sentirsi a proprio agio, è un bisogno fondamentale. Poter trovare un
alloggio adeguato è un obiettivo
sociale sancito dalla costituzione. È allora lecito chiedersi se
tale obiettivo sia raggiunto e se
le economie domestiche che
vivono in condizioni di povertà o
precarietà abbiano accesso ad
alloggi adeguati.
Così inizia il recente studio che
analizza la relazione fra alloggio
e povertà nel nostro paese. Lo
studio prende in considerazione
il costo, le dimensioni, l’ubicazione, la grandezza dell’alloggio
in rapporto alla situazione economica delle famiglie.
Sono considerate povere le persone che non dispongono del
minimo vitale, e in condizione di
precarietà le persone il cui reddito non supera il 20% del minimo vitale.
La principale causa di povertà o
precarietà sono le spese dell’alloggio troppo elevate. Per quattro persone povere su cinque il
costo dell’alloggio costituisce
un onere eccessivo
Per l’83,5 per cento delle economie domestiche povere e il
57,1 per cento di quelle in situazione di precarietà l’offerta di
alloggi è inadeguata. Inoltre
esse spendono più del 30 per
cento del reddito lordo per l’af-
fitto, il che costituisce un peso
troppo gravoso.
Non tutti i gruppi sociali ad alto
rischio di povertà sono interessati in ugual misura dal problema dell’alloggio. A trovarsi in
questa situazione sono molto
spesso le persone sole con
meno di 65 anni (31,2%), le
famiglie monoparentali (37,4%),
ma soprattutto le economie
domestiche composte da persone di origine straniera (42,8%):
tra queste ultime, l’incidenza è
oltre due volte superiore a quella rilevata tra le economie domestiche svizzere. Anche tra i
beneficiari di rendite di vecchiaia il numero di persone con problemi di alloggio è superiore alla
media.
Il problema dell’alloggio è un
fenomeno per lo più urbano.
Fatta eccezione per l’aspetto
dell’ubicazione, le economie
domestiche povere che vivono
nelle zone urbane hanno condi-
zioni di alloggio peggiori rispetto a quelle che vivono nelle zone
meno densamente popolate.
Lo studio evidenzia la carenza
di alloggi a pigione moderata e
la difficoltà delle persone povere
o in situazione di precarietà ad
accedere a appartamenti a
basso costo e a mantenerli per
un lungo periodo.
L’offerta di appartamenti sociali
è ampiamente inferiore al bisogno, a questo si aggiunge
l’esclusione delle economie
domestiche a rischio dal normale mercato immobiliare. A farne
le spese sono soprattutto le
economie domestiche con procedure esecutive in corso.
Questi in sintesi i risultati emersi
dallo studio, che non possono
lasciare indifferenti.
L’ASI ha lanciato alcuni mesi fa
l’ iniziativa che chiede più alloggi sociali e alla luce di quanto
detto sopra, non si può fare
altro che sostenerla.
LA POSTA
La detenzione
di animali domestici
Vi presentiamo una breve carrellata di domande
che frequentemente vengono poste al nostro centro infoalloggio.
2
Sto cercando un subentrante,
ma tutti i candidati interessati
hanno un animale e la mia
proprietaria non li accetta per
questo motivo, puo’ farlo?
È da valutare cosa c’è scritto nel
contratto; se c’è un divieto,
come si verifica nella maggior
parte dei casi, la sua locatrice
può, purtroppo, rifiutare questi
possibili subentranti.
A Natale hanno regalato un
cagnolino al mio bambino;
ora, dopo qualche mese, mi
vedo arrivare dalla padrona di
casa una diffida, che mi invita
ad allontanare l’animale altrimenti riceverò la disdetta del
contratto di locazione. È corretto?
Nella maggior parte dei contratti
di locazione stipulati nel Canton
Ticino vi è il divieto di tenere
animali in casa, a meno che non
sia stato richiesto il previo consenso del locatore. L’esistenza
di una simile clausola è valida, e
legittima il locatore a pretendere
che l’inquilino utilizzi l’ente locato in maniera diligente, pena la
possibilità di inviargli una disdetta anche straordinaria, così
come previsto dall’art. 257f CO.
Il locatore non mi ha dato l’autorizzazione a tenere un gatto
in casa, mentre il mio vicino
ha un cane, peraltro che
abbaia spesso; posso fare
qualcosa contro il mio padrone di casa per questa differenza di trattamento?
La giurisprudenza, anche quella
più recente, consente ai proprietari di decidere a loro piacimento se autorizzare o meno un
inquilino a tenere degli animali
nell’appartamento. È pertanto
difficile contestare la scelta del
proprietario. I contratti in vigore
fra i diversi inquilini di uno stabile possono differire gli uni dagli
altri, ma rimangono sempre validi perché sottoscritti da entrambe le parti.
MEMORANDUM
La maggior parte dei contratti di locazione in Canton Ticino sono stipulati sul modello
predisposto dalla CATEF (Camera Ticinese dell’Economia fondiaria); in questo tipo di
contratto si legge chiaramente come:
“E’ vietato tenere animali, salvo autorizzazione scritta del locatore che in caso di disturbi
può chiederne l’allontanamento, inviando un preavviso di 30 giorni”
Ciò significa che, se volete tenere un animale domestico in casa, dovete chiedere il permesso al locatore. E’ opportuno che l’autorizzazione sia data per iscritto. La miglior
cosa è che venga inserita nel contratto di locazione.
Se sorgono in seguito dei problemi, cosa che accade molte volte quando, per esempio,
il cane abbaia spesso e/o fa la pipi’ sul pianerottolo, sarà in ogni caso da valutare la
situazione nel complesso. Non basta infatti il reclamo isolato di un vicino di casa per
imporre che il vostro animale venga allontanato.
Ci è stato segnalato il caso
di un’amministrazione che
ha scritto agli inquilini una
circolare con la quale venivano invitati a mantenere in
maniera decorosa il proprio
balcone, ricordando come “è
vietato coprire i parapetti,
esporre tappeti e biancheria,
così come pure depositare
armadi o altro materiale ed
avere troppe piante”.
La circolare è conseguente alla
situazione che vi riproponiamo
con la fotografia qui sotto.
L’art. 257f, cpv. 1, CO prevede
che “il conduttore è tenuto alla
diligenza nell’uso della cosa locata”.
Sull’inquilino ricade pertanto un
obbligo generale di utilizzare con
la cura necessaria l’appartamento e/o comunque l’ente locato.
Non è specificato in cosa consiste esattamente questo uso diligente, sarà ovviamente da valutare in base alle norme di legge
IL CASO
La diligenza nell’uso
dell’ente locato
applicabili (per esempio ordinanze comunali, ecc…), a quanto
previsto nel contratto stesso e
secondo le circostanze del caso.
Nei locali a uso abitativo sarà
anche da tenere in considerazione se esistono delle norme e/o
comunque dei regolamenti condominiali che meglio definiscono
questo uso, ai quali bisognerà
attenersi.
In ogni caso, in mancanza di
clausole specifiche è il principio
della buona fede che stabilirà il
comportamento ragionevole che
ci si può attendere dal conduttore: per esempio nel caso in cui
l’ente locato è previsto per tre
persone, può essere tollerato l’allargamento della famiglia, ma evi-
dentemente non il sovraffollamento durevole dei locali.
Nel nostro caso, è senz’altro
discutibile pretendere che le
piante poste sui balconi siano tali
e tante da mettere in pericolo il
decoro del palazzo e costituire
pertanto una violazione dell’uso diligente
della cosa locata. Sarebbe invece da valutare
come vengono
tenute e quindi se
agli inquilini vicini viene
causato un disturbo eccessivo, per esempio quando
vengono innaffiate e/o per le
foglie che perdono.
ATTENZIONE!
Purtroppo l’ASI perde molti soci che cambiano indirizzo senza
comunicarlo. Non dimenticate di avvertirci quando traslocate e
informateci del nuovo recapito, in modo che possiamo continuare a inviarvi il nostro giornalino!
3
IL DOSSIER
La riconsegna
dell’ente locato e la
notifica dei danni
Quando aspettarsi una contestazione da parte del proprietario, a seguito della riconsegna dei locali?
4
L’art. 267, cpv. 1 CO prevede
che il conduttore deve restituire
la cosa nello stato risultante da
un uso conforme al contratto,
altrimenti risponde del danno
cagionato. In parole povere l’inquilino deve riconsegnare l’appartamento pulito e in ordine.
Non deve ritinteggiarlo, salvo
che non abbia colorato alcune
pareti; in tal caso deve riportarle
allo stato originale, così come
gli erano state consegnate.
In ogni caso, rimane a carico del
locatore l’onere di provare l’esistenza di un difetto eccedente
la normale usura e che que-
sto difetto non esisteva all’inizio
del rapporto di locazione, quando sono stati consegnati i locali.
Molti chiedono che al momento
in cui avviene la restituzione dei
locali, sia presente il perito
comunale, il quale stende un
rapporto sulle condizioni in cui
vengono lasciati i locali; quello
che viene da lui constatato fa
fede avanti ad un giudice sull’esistenza o meno di un danno.
Vi è poi un secondo aspetto, il
momento della consegna è fondamentale per eventuali danni
che il locatore ritiene di addebitare all’inquilino.
Infatti l’art. 267a CO prevede
come:
1) “Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo
stato della cosa e, se vi scopre
difetti di cui il conduttore deve
rispondere, dargliene subito
notizia.
2) Diversamente, il conduttore è
liberato dalla sua responsabilità,
salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria
verifica.
PUNTI IN BREVE
Aumento della pigione
Se il vostro locatore chiede un aumento della pigione, sappiate che deve:
Comunicarvelo per iscritto utilizzando un formulario ufficiale predisposto dal Cantone
per la notifica di aumenti di pigione e/o altre modifiche unilaterali;
Inoltrarlo almeno dieci giorni prima dell’inizio del termine di preavviso per la prossima
scadenza contrattuale. Cosa significa? Per esempio, se il contratto può essere disdetto
con un preavviso di tre mesi per il 30 giugno, il locatore deve notificare l’aumento entro
il 20 marzo.
Motivarlo. L’aumento deve essere motivato e vale solo per la prossima scadenza contrattuale prevista nel contratto.
L’aumento può essere contestato entro 30 giorni dal suo ricevimento davanti all’Ufficio
di conciliazione in materia di locazione competente. Vale in ogni caso la pena sempre
farlo, in modo che si possa valutare con calma le ragioni dell’aumento.
3) Se il locatore scopre più tardi
difetti di questo tipo, deve darne
subito notizia al conduttore.”
Cosa significa?
A carico del locatore c’è l’onere
di fare una notifica dei danni
tempestiva, ossia che deve
avvenire subito, nel momento
stesso in cui avviene la riconsegna, o comunque nei giorni
feriali appena successivi alla
constatazione dell’ente locato e
meglio entro due o tre giorni, al
una
settimana.
massimo
L’intervento del perito comunale
e il verbale steso da quest’ultimo non hanno alcun valore sulla
tempestività della notifica, che
deve comunque essere fatta dal
locatore. Altra sorte invece ha la
notifica effettuata sul verbale di
riconsegna dell’appartamento
che viene steso dal locatore; in
questo verbale, evidentemente
si possono inserire le sue osservazioni in modo puntuale.
La notifica infatti, in quanto tale,
deve essere precisa e dettagliata,
ossia il locatore deve elencare in
maniera distinta i difetti che intende imputare al conduttore; indicazioni vaghe e generiche, non
sono sufficienti. La legge non
impone che la notifica avvenga
per iscritto, potrebbe essere sufficiente anche una notifica orale.
Se il locatore non si attiene a
queste condizioni, l’inquilino
sarà sollevato da ogni responsabilità, anche se avesse fatto
un danno, non dovrebbe comunque risarcire il suo ex proprietario.
Molto spesso negli uffici abbiamo a che fare con situazioni in
cui manca una notifica tempestiva da parte del locatore; ciò
non toglie che quest’ultimo
blocchi la liberazione del deposito di garanzia e insista nel pretendere il risarcimento dei danni.
In simili casi, noi consigliamo
comunque di segnalare la cosa
all’assicurazione di responsabilità civile, in quanto la maggior
parte delle volte interviene trovando un accordo con il locatore, che permetta così all’inquilino di vedersi liberare nel più
breve termine il deposito di
garanzia; diversamente si rischia
che la questione si trascini per
parecchio tempo.
Il percorso è stato troppo lungo,
ma il risultato soddisfacente. Lo
scorso 16 novembre il consiglio
comunale di Lugano ha adottato
all’unanimità un buon controprogetto all’iniziativa popolare comunale “Per abitazioni accessibili a tutti”: una soluzione vicina
all’iniziativa stessa, concordata
con i rappresentanti dei promotori, decisamente migliore del
controprogetto debole proposto
dal Municipio e coerente con il
Piano Cantonale dell’Alloggio
(PCA).
L’iniziativa popolare, sottoscritta
da 3'300 cittadini di Lugano nel
dicembre del 2012, era stata
promossa dal PS cittadino con il
sostegno dell’Associazione Inquilini e della VPOD.
Prevedeva di acquistare appartamenti a pigione moderata e di
costruirne di nuovi su terreni
comunali, tramite un proprio
ente autonomo dedicato allo
scopo, come pure di sostenere
altri enti (cooperative, fondazioni, SA di utilità pubblica) che promuovono l’edilizia popolare con
pigioni che coprono i costi senza
profitti estranei a questo tipo
d’investimento immobiliare.
L’iniziativa prevedeva lo stanziamento di 20 milioni di franchi
svizzeri, di cui 10 da destinare al
capitale proprio dell’ente autonomo.
Il Municipio vi aveva contrapposto un progetto debole: vincoli e
incentivi di piano regolatore,
necessari, ma complessi e forse
efficaci solo nel lungo termine;
“possibilità” di mettere a disposizione i suoi terreni anche a
operatori commerciali che non
potrebbero quindi beneficiare
delle agevolazioni federali sul
mercato dei capitali, né dei fondi
L’OPINIONE
Politica dell’alloggio
a Lugano:
un bel passo in avanti
Martino Rossi,
capogruppo PS in Consiglio comunale a Lugano
e membro della commissione speciale del CC
che il Cantone potrebbe erogare
sulla base del PCA; nessuna
risorsa stanziata per questa politica.
Il controprogetto adottato dal
consiglio comunale è coerente
con l’iniziativa e con il PCA: per
attuare la sua politica, il comune
creerà o parteciperà a Organizzazioni di Utilità Pubblica esistenti (OUP, quali per per esempio Alloggi Ticino SA) apportandovi capitale (in natura, terreni e
immobili, o in risorse finanziarie);
potrà mettere a disposizione terreni (segnatamente in diritto di
superficie) solo a OUP riconosciute dalla legislazione federale;
stanzierà 10 milioni di franchi
svizzeri in un decennio per la
promozione dell’alloggio a pigione moderata (altre risorse
potranno giungere dal PCA, oltre
alle agevolazioni federali); adotterà le misure di piano regolatore
opportune.
Ricordiamo che il PCA nasce da
una mozione (PS) al Consiglio di
Stato del 2009 e da una decisione del Gran Consiglio del 2011.
Dovrebbe essere adottato entro
la fine dell’anno, con tanto di
credito d’investimento e di
Centro di competenza cantonale
a disposizione dei comuni e dei
promotori ed entrare in vigore
nel 2017.
Il PCA individua nel Luganese la
maggiore scarsità di appartamenti a pigione accessibile ai
redditi medi e bassi. Fra 10 anni
ne mancherebbero circa 2'000. I
prezzi dei terreni privati sono
esplosi negli ultimi decenni. I terreni pubblici idonei per nuovi
appartamenti a pigione moderata sono scarsi: se ne potrebbero
edificare poco meno di 200.
Occorre quindi, secondo il PCA,
anche acquistare circa 1'800
appartamenti con pigioni oggi
accessibili, affinché esse lo
siano ancora fra un decennio,
dopo gli interventi di rinnovo
dovuti alla loro vetustà. Per
nuove costruzioni e acquisti, nel
solo Luganese occorreranno
dunque oltre 600 milioni di franchi svizzeri. Cantone e comuni
ne dovrebbero fornire il 10% (60
milioni) a OUP che potrebbero
poi ottenere i mutui con tassi
d’interesse vantaggiosi grazie a
prestiti e garanzie federali, a
tutto vantaggio degli inquilini.
5
LA LEGGE
6
A
Morte
del conduttore
rt. 266i CO
In caso di morte del conduttore, i suoi eredi possono
dare la disdetta, osservando il termine legale di preavviso, per la prossima scadenza legale di disdetta.
Accade spesso che i figli si ritrovino a gestire il rapporto di locazione dei genitori appena morti; infatti, la morte del conduttore non
comporta che la locazione si interrompa automaticamente, il contratto continuerà con i suoi eredi. La legge tuttavia riconosce a quest’ultimi la possibilità di risolvere il contratto anticipatamente per la
prossima scadenza legale di disdetta, rispettando sempre il periodo di preavviso. In buona sostanza, per i locali ad uso abitativo, ciò
RASSEGNA STAMPA
Abitare con cani,
gatti e uccelli
M
olti inquilini vorrebbero
abitare volentieri con un
quattro o due zampe e
condividere con loro il
proprio appartamento. La maggior parte
dei contratti d’affitto
prevedono però che
ciò é consentito unicamente con l’accordo del locatore. Il
Tribunale federale ha
sentenziato, nel lontano 1994, che il locatore può proibire animali
domestici negli appartamenti concessi in locazione.
Il Tribunale
federale tedesco, a
sua volta, ha invece sentenziato che un locatore
non può proibire animali
domestici senza un motivo valido. Una sentenza
valida in Germania ma
che potrebbe, forse,
influenzare anche una
futura revisione della
citata sentenza svizzera.
Ora però una sentenza del
Tribunale cantonale zurighese ha
attenuato la speranza di una
diversa visione della problematica sentenziando, nel giugno dello
scorso anno, che il divieto di
ospitare animali é una libera scelta del locatore. Anche se la sentenza vale solo per il Canton
Zurigo, nella pratica ha molto
influsso su quanto si potrebbe
decidere a livello nazionale.
Agli inquilini non resta quindi altro
da fare che riuscire a convincere il
locatore e, se possibile, fargli firmare un allegato al contratto di
locazione che tiene debitamente
conto delle esigenze di inquilino,
locatore e animale. Il modulo é
reperibile sul sito www.iemt.ch.
Per quanto attiene il fatto di abitare con un animale vale il principio che tutto
ciò che non é
proibito é concesso. Se un
contratto d’affitto
non
contiene
alcuna clausola in
merito, l’inquilino
può tenere un ani-
vuol dire, che, nel Locarnese e
nel Mendrisiotto, sarà possibile
disdire il contratto per la fine di
ogni trimestre di locazione (che
si conterà a partire dalla data in
cui ha avuto inizio la locazione).
Nel Luganese, invece, gli eredi
avranno come possibile scadenza il 29 marzo e il 29 settembre. Il periodo di preavviso da
rispettare per l’invio della
disdetta è di 3 mesi per le abitazioni familiari.
In ogni caso bisogna agire celermente, poiché questa facoltà
deve esercitata nelle settimane
che seguono il decesso, altrimenti si corre rischio che il locatore, in buona fede, possa ritenere che gli eredi abbiano intenzione di continuare la locazione.
male sempre che non susciti
reclamazioni motivate. La maggior
parte dei contratti contiene purtroppo una limitazione di questo
diritto e pretende che ci sia l’accordo del locatore.
Piccoli animali domestici quali
criceti, canarini, porcellini d’India,
conigli nani e pesci d’acquario
non possono essere vietati. A
parere di esperti del diritto di
locazione anche i gatti dovrebbero far parte di questa categoria se
restano nell’appartamento. Più
problemi sollevano ovviamente
animali d’altro tipo e, giustamente, non possono essere tollerati
senza limitazioni o divieti serpenti, ragni, pappagalli e lucertoloni
tropicali.
Per concludere bisogna dire che
negli ultimi anni in Svizzera la
protezione degli animali, i loro
diritti e il modo corretto di come
vanno tenuti ed educati é nettamente migliorato. Anche la funzione stessa che l’animale svolge
nei confronti delle persone, in
particolare anziani e
bambini, ha subito
un’importante evoluzione di cui va tenuto debito conto.
Tratto da
Mieten&Wohnendicembre 2015
– trad. FM
IL
prossimo 18 marzo si
terrà a Berna una giornata organizzata dall’Associazione Svizzera degli Inquilini dal titolo «assieme per degli alloggi a prezzi
accessibili» e che affronterà il
tema della disponibilità di alloggi
a pigione moderata anche dal
punto di vista comunale e dell’offerta pubblica. Per coloro che
sono confrontati con l’aumento
degli affitti o con la ricerca di
alloggi a prezzi accessibili per sé
e la propria famiglia, queste
discussioni possono sembrare
lontane. In realtà non lo sono,
anzi momenti come questi possono servire a chi lavora direttamente a contatto con gli inquilini
ma anche a chi è attivo sul piano
comunale. Discussioni che però
devono essere accompagnate
da proposte concrete, come
quelle che abbiamo portato
avanti sul piano nazionale e cantonale negli ultimi anni: l’iniziativa per abitazioni a prezzi
accessibili (che ricordo per chi
non l’avesse ancora fatto si può
firmare anche con un sistema
moderno per via elettronica
www.alloggi-accessibili.ch/) è
un esempio di azione concreta a
favore degli inquilini e di un
parco alloggi che non privilegi
solo appartamenti di lusso. Un
altro esempio è l’iniziativa popolare lanciata dall’ASI e dal PS a
ECHI DA BERNA
Assieme per degli
alloggi a prezzi accessibili
di Marina Carobbio Guscetti,
Presidente SMV/ASLOCA/ASI e consigliera nazionale PS.
Lugano che si è concretizzata
con una decisione delle autorità
comunali. Ma anche a livello di
piccoli comuni si possono portare avanti delle misure che favoriscono alloggi a pigione moderata, ad esempio utilizzando i piani
di quartiere. Mi permetto quindi
di prendere spunto da un esempio concreto nel comune in cui
abito. A Lumino siamo riusciti
con il lancio di un’iniziativa
popolare sostenuta da un’ampia
coalizione di persone e che è poi
stata a sua volta accettata dal
consiglio comunale, a chiedere
la revisione di un piano di quartiere obbligatorio, prevedendo
tra le altre misure, anche la possibilità di mettere a disposizione
appartamenti per persone anziane e abitazioni a pigione moderata, nonché l’incentivazione di
cooperative d’abitazione.
Tutto questo per dire che è utile
e necessario partecipare attivamente alla costruzione del proprio quartiere, del comune o
della città in cui si vive. Si tratta
di discutere di alloggio vero e
proprio, di aree di svago e
ricreative, di problemi intergenerazionali, di combattere l’individualizzazione crescente a favore
di veri e propri spazi di vita.
Perché se è vero che l’attività
corrente e principale della nostra
associazione consiste nel difendere gli inquilini combattendo gli
aumenti eccesivi delle pigioni e
le disdette abusive, ciò non
basta. Un’associazione con oltre
200'000 membri deve essere
capace di fare delle riflessioni
ampie, partendo proprio dalle
esigenze locali: la politica federale in materia di alloggio e abitazioni accessibili e a prezzi
moderati non può quindi che
partire dal basso.
Invito all’incontro
Comuni, cooperative, proprietari e inquilini:
Assieme per degli alloggi
a8%10/./0"%).$)*"22"9$&
prezzi accessibili a tutti
Venerdì 18 marzo 2016, dalle 13 alle 17
Presso l’Hotel – ristorante Jardin, Militärstrasse 38, 3014 Berna
Traduzione simultanea tedesco – francese
!"##$%&'()*""+,-./01&')&/)2"*./.0-&'3
Per informazioni e iscrizioni entro l’8 marzo
www.loyersabordables.ch/actuel o www.zahlbaremieten.ch/aktuell
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7
)
7
INQUILINI
UNITI
REDAZIONE
E PUBBLICITÀ
Valentina Vigezzi Colombo (Redattrice
responsabile), Marina Carobbio Guscetti,
Elena Fiscalini, Franco Molinari, Corrado
Mordasini, Martino Rossi.
STAMPA
INFOALLOGGIO
Per brevi domande potete contattare il centro
aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10
alle 12 telefonando al numero 091 966 82 72
www.asi-infoalloggio.ch
UFFICIO DEL MENDRISIOTTO
Via Favre 10, 6828 Balerna
Appuntamenti: telefonare
lunedì e venerdì dalle 13.30 alle 16.00
mercoledì dalle 8.30 alle 11.30
Tel.: 091 683 40 67 / Fax 091 682 02 06
E-mail: [email protected]
ccp 65-261731-7
Assemblea
generale
2016
L’Assemblea generale ordinaria
dell’Associazione Svizzera Inquilini - Federazione della Svizzera Italiana si terrà
Mercoledì 23 marzo 2016 alle ore 17.00
presso il Canvetto luganese, via Rinaldo Simen 14, Lugano
con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
Nomina Presidente del giorno
Approvazione ordine del giorno definitivo
Approvazione verbale Assemblea 2015
Rapporto d’attività 2015
5. Approvazione conti 2015
6. Nomine statutarie
7. Intervento cons. Marina Carobbio
8. Eventuali
Seguirà alle ore 18.00 Dibattito sul tema “Edilizia popolare nel comune di Lugano”
a cui interverranno:
on. Angelo Jelmini, candidato PPD al municipio di Lugano
on. Cristina Zanini Barzaghi, candidata PS al municipio di Lugano
L’Assemblea generale ordinaria è aperta a tutti i soci. Hanno diritto di voto le persone che hanno rinnovato la quota sociale per l’anno in corso.
Via Stazio 2, 6900 Massagno
Tipo Offset, Aurora SA, Via Sonvico 11,
6952 Canobbio
UFFICIO DI LUGANO
Via Stazio 2, 6900 Massagno
Appuntamenti: telefonare
da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 16.30
Tel.: 091 966 25 02 / Fax 091 967 51 45
E-mail: [email protected]
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Ass. Svizzera Inquilini-Fed. della Svizzera Italiana
HANNO COLLABORATO
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8
UFFICIO DI LOCARNO
Via ai Saleggi 11, 6600 Locarno
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lunedì dalle 14.00 alle 17.00
mercoledì dalle 08.30 alle 11.30
venerdì dalle 13.30 alle 16.30
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Federazione della Svizzera italiana
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SEZIONE DI BELLINZONA
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martedì dalle 15.00 alle 19.00
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