INQUILINI UNITI
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INQUILINI UNITI
INQUILINI UNITI Alloggio e povertà Numero 147/2016 Pubblicazione trimestrale www.asi-infoalloggio.ch In questo numero: Animali domestici: tenerli sì o no? Politica dell’alloggio a Lugano Assieme per degli alloggi accessibili A Editoriale vere un tetto sopra la testa, un’abitazione dove sentirsi a proprio agio, è un bisogno fondamentale. Poter trovare un alloggio adeguato è un obiettivo sociale sancito dalla costituzione. È allora lecito chiedersi se tale obiettivo sia raggiunto e se le economie domestiche che vivono in condizioni di povertà o precarietà abbiano accesso ad alloggi adeguati. Così inizia il recente studio che analizza la relazione fra alloggio e povertà nel nostro paese. Lo studio prende in considerazione il costo, le dimensioni, l’ubicazione, la grandezza dell’alloggio in rapporto alla situazione economica delle famiglie. Sono considerate povere le persone che non dispongono del minimo vitale, e in condizione di precarietà le persone il cui reddito non supera il 20% del minimo vitale. La principale causa di povertà o precarietà sono le spese dell’alloggio troppo elevate. Per quattro persone povere su cinque il costo dell’alloggio costituisce un onere eccessivo Per l’83,5 per cento delle economie domestiche povere e il 57,1 per cento di quelle in situazione di precarietà l’offerta di alloggi è inadeguata. Inoltre esse spendono più del 30 per cento del reddito lordo per l’af- fitto, il che costituisce un peso troppo gravoso. Non tutti i gruppi sociali ad alto rischio di povertà sono interessati in ugual misura dal problema dell’alloggio. A trovarsi in questa situazione sono molto spesso le persone sole con meno di 65 anni (31,2%), le famiglie monoparentali (37,4%), ma soprattutto le economie domestiche composte da persone di origine straniera (42,8%): tra queste ultime, l’incidenza è oltre due volte superiore a quella rilevata tra le economie domestiche svizzere. Anche tra i beneficiari di rendite di vecchiaia il numero di persone con problemi di alloggio è superiore alla media. Il problema dell’alloggio è un fenomeno per lo più urbano. Fatta eccezione per l’aspetto dell’ubicazione, le economie domestiche povere che vivono nelle zone urbane hanno condi- zioni di alloggio peggiori rispetto a quelle che vivono nelle zone meno densamente popolate. Lo studio evidenzia la carenza di alloggi a pigione moderata e la difficoltà delle persone povere o in situazione di precarietà ad accedere a appartamenti a basso costo e a mantenerli per un lungo periodo. L’offerta di appartamenti sociali è ampiamente inferiore al bisogno, a questo si aggiunge l’esclusione delle economie domestiche a rischio dal normale mercato immobiliare. A farne le spese sono soprattutto le economie domestiche con procedure esecutive in corso. Questi in sintesi i risultati emersi dallo studio, che non possono lasciare indifferenti. L’ASI ha lanciato alcuni mesi fa l’ iniziativa che chiede più alloggi sociali e alla luce di quanto detto sopra, non si può fare altro che sostenerla. LA POSTA La detenzione di animali domestici Vi presentiamo una breve carrellata di domande che frequentemente vengono poste al nostro centro infoalloggio. 2 Sto cercando un subentrante, ma tutti i candidati interessati hanno un animale e la mia proprietaria non li accetta per questo motivo, puo’ farlo? È da valutare cosa c’è scritto nel contratto; se c’è un divieto, come si verifica nella maggior parte dei casi, la sua locatrice può, purtroppo, rifiutare questi possibili subentranti. A Natale hanno regalato un cagnolino al mio bambino; ora, dopo qualche mese, mi vedo arrivare dalla padrona di casa una diffida, che mi invita ad allontanare l’animale altrimenti riceverò la disdetta del contratto di locazione. È corretto? Nella maggior parte dei contratti di locazione stipulati nel Canton Ticino vi è il divieto di tenere animali in casa, a meno che non sia stato richiesto il previo consenso del locatore. L’esistenza di una simile clausola è valida, e legittima il locatore a pretendere che l’inquilino utilizzi l’ente locato in maniera diligente, pena la possibilità di inviargli una disdetta anche straordinaria, così come previsto dall’art. 257f CO. Il locatore non mi ha dato l’autorizzazione a tenere un gatto in casa, mentre il mio vicino ha un cane, peraltro che abbaia spesso; posso fare qualcosa contro il mio padrone di casa per questa differenza di trattamento? La giurisprudenza, anche quella più recente, consente ai proprietari di decidere a loro piacimento se autorizzare o meno un inquilino a tenere degli animali nell’appartamento. È pertanto difficile contestare la scelta del proprietario. I contratti in vigore fra i diversi inquilini di uno stabile possono differire gli uni dagli altri, ma rimangono sempre validi perché sottoscritti da entrambe le parti. MEMORANDUM La maggior parte dei contratti di locazione in Canton Ticino sono stipulati sul modello predisposto dalla CATEF (Camera Ticinese dell’Economia fondiaria); in questo tipo di contratto si legge chiaramente come: “E’ vietato tenere animali, salvo autorizzazione scritta del locatore che in caso di disturbi può chiederne l’allontanamento, inviando un preavviso di 30 giorni” Ciò significa che, se volete tenere un animale domestico in casa, dovete chiedere il permesso al locatore. E’ opportuno che l’autorizzazione sia data per iscritto. La miglior cosa è che venga inserita nel contratto di locazione. Se sorgono in seguito dei problemi, cosa che accade molte volte quando, per esempio, il cane abbaia spesso e/o fa la pipi’ sul pianerottolo, sarà in ogni caso da valutare la situazione nel complesso. Non basta infatti il reclamo isolato di un vicino di casa per imporre che il vostro animale venga allontanato. Ci è stato segnalato il caso di un’amministrazione che ha scritto agli inquilini una circolare con la quale venivano invitati a mantenere in maniera decorosa il proprio balcone, ricordando come “è vietato coprire i parapetti, esporre tappeti e biancheria, così come pure depositare armadi o altro materiale ed avere troppe piante”. La circolare è conseguente alla situazione che vi riproponiamo con la fotografia qui sotto. L’art. 257f, cpv. 1, CO prevede che “il conduttore è tenuto alla diligenza nell’uso della cosa locata”. Sull’inquilino ricade pertanto un obbligo generale di utilizzare con la cura necessaria l’appartamento e/o comunque l’ente locato. Non è specificato in cosa consiste esattamente questo uso diligente, sarà ovviamente da valutare in base alle norme di legge IL CASO La diligenza nell’uso dell’ente locato applicabili (per esempio ordinanze comunali, ecc…), a quanto previsto nel contratto stesso e secondo le circostanze del caso. Nei locali a uso abitativo sarà anche da tenere in considerazione se esistono delle norme e/o comunque dei regolamenti condominiali che meglio definiscono questo uso, ai quali bisognerà attenersi. In ogni caso, in mancanza di clausole specifiche è il principio della buona fede che stabilirà il comportamento ragionevole che ci si può attendere dal conduttore: per esempio nel caso in cui l’ente locato è previsto per tre persone, può essere tollerato l’allargamento della famiglia, ma evi- dentemente non il sovraffollamento durevole dei locali. Nel nostro caso, è senz’altro discutibile pretendere che le piante poste sui balconi siano tali e tante da mettere in pericolo il decoro del palazzo e costituire pertanto una violazione dell’uso diligente della cosa locata. Sarebbe invece da valutare come vengono tenute e quindi se agli inquilini vicini viene causato un disturbo eccessivo, per esempio quando vengono innaffiate e/o per le foglie che perdono. ATTENZIONE! Purtroppo l’ASI perde molti soci che cambiano indirizzo senza comunicarlo. Non dimenticate di avvertirci quando traslocate e informateci del nuovo recapito, in modo che possiamo continuare a inviarvi il nostro giornalino! 3 IL DOSSIER La riconsegna dell’ente locato e la notifica dei danni Quando aspettarsi una contestazione da parte del proprietario, a seguito della riconsegna dei locali? 4 L’art. 267, cpv. 1 CO prevede che il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante da un uso conforme al contratto, altrimenti risponde del danno cagionato. In parole povere l’inquilino deve riconsegnare l’appartamento pulito e in ordine. Non deve ritinteggiarlo, salvo che non abbia colorato alcune pareti; in tal caso deve riportarle allo stato originale, così come gli erano state consegnate. In ogni caso, rimane a carico del locatore l’onere di provare l’esistenza di un difetto eccedente la normale usura e che que- sto difetto non esisteva all’inizio del rapporto di locazione, quando sono stati consegnati i locali. Molti chiedono che al momento in cui avviene la restituzione dei locali, sia presente il perito comunale, il quale stende un rapporto sulle condizioni in cui vengono lasciati i locali; quello che viene da lui constatato fa fede avanti ad un giudice sull’esistenza o meno di un danno. Vi è poi un secondo aspetto, il momento della consegna è fondamentale per eventuali danni che il locatore ritiene di addebitare all’inquilino. Infatti l’art. 267a CO prevede come: 1) “Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia. 2) Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica. PUNTI IN BREVE Aumento della pigione Se il vostro locatore chiede un aumento della pigione, sappiate che deve: Comunicarvelo per iscritto utilizzando un formulario ufficiale predisposto dal Cantone per la notifica di aumenti di pigione e/o altre modifiche unilaterali; Inoltrarlo almeno dieci giorni prima dell’inizio del termine di preavviso per la prossima scadenza contrattuale. Cosa significa? Per esempio, se il contratto può essere disdetto con un preavviso di tre mesi per il 30 giugno, il locatore deve notificare l’aumento entro il 20 marzo. Motivarlo. L’aumento deve essere motivato e vale solo per la prossima scadenza contrattuale prevista nel contratto. L’aumento può essere contestato entro 30 giorni dal suo ricevimento davanti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione competente. Vale in ogni caso la pena sempre farlo, in modo che si possa valutare con calma le ragioni dell’aumento. 3) Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore.” Cosa significa? A carico del locatore c’è l’onere di fare una notifica dei danni tempestiva, ossia che deve avvenire subito, nel momento stesso in cui avviene la riconsegna, o comunque nei giorni feriali appena successivi alla constatazione dell’ente locato e meglio entro due o tre giorni, al una settimana. massimo L’intervento del perito comunale e il verbale steso da quest’ultimo non hanno alcun valore sulla tempestività della notifica, che deve comunque essere fatta dal locatore. Altra sorte invece ha la notifica effettuata sul verbale di riconsegna dell’appartamento che viene steso dal locatore; in questo verbale, evidentemente si possono inserire le sue osservazioni in modo puntuale. La notifica infatti, in quanto tale, deve essere precisa e dettagliata, ossia il locatore deve elencare in maniera distinta i difetti che intende imputare al conduttore; indicazioni vaghe e generiche, non sono sufficienti. La legge non impone che la notifica avvenga per iscritto, potrebbe essere sufficiente anche una notifica orale. Se il locatore non si attiene a queste condizioni, l’inquilino sarà sollevato da ogni responsabilità, anche se avesse fatto un danno, non dovrebbe comunque risarcire il suo ex proprietario. Molto spesso negli uffici abbiamo a che fare con situazioni in cui manca una notifica tempestiva da parte del locatore; ciò non toglie che quest’ultimo blocchi la liberazione del deposito di garanzia e insista nel pretendere il risarcimento dei danni. In simili casi, noi consigliamo comunque di segnalare la cosa all’assicurazione di responsabilità civile, in quanto la maggior parte delle volte interviene trovando un accordo con il locatore, che permetta così all’inquilino di vedersi liberare nel più breve termine il deposito di garanzia; diversamente si rischia che la questione si trascini per parecchio tempo. Il percorso è stato troppo lungo, ma il risultato soddisfacente. Lo scorso 16 novembre il consiglio comunale di Lugano ha adottato all’unanimità un buon controprogetto all’iniziativa popolare comunale “Per abitazioni accessibili a tutti”: una soluzione vicina all’iniziativa stessa, concordata con i rappresentanti dei promotori, decisamente migliore del controprogetto debole proposto dal Municipio e coerente con il Piano Cantonale dell’Alloggio (PCA). L’iniziativa popolare, sottoscritta da 3'300 cittadini di Lugano nel dicembre del 2012, era stata promossa dal PS cittadino con il sostegno dell’Associazione Inquilini e della VPOD. Prevedeva di acquistare appartamenti a pigione moderata e di costruirne di nuovi su terreni comunali, tramite un proprio ente autonomo dedicato allo scopo, come pure di sostenere altri enti (cooperative, fondazioni, SA di utilità pubblica) che promuovono l’edilizia popolare con pigioni che coprono i costi senza profitti estranei a questo tipo d’investimento immobiliare. L’iniziativa prevedeva lo stanziamento di 20 milioni di franchi svizzeri, di cui 10 da destinare al capitale proprio dell’ente autonomo. Il Municipio vi aveva contrapposto un progetto debole: vincoli e incentivi di piano regolatore, necessari, ma complessi e forse efficaci solo nel lungo termine; “possibilità” di mettere a disposizione i suoi terreni anche a operatori commerciali che non potrebbero quindi beneficiare delle agevolazioni federali sul mercato dei capitali, né dei fondi L’OPINIONE Politica dell’alloggio a Lugano: un bel passo in avanti Martino Rossi, capogruppo PS in Consiglio comunale a Lugano e membro della commissione speciale del CC che il Cantone potrebbe erogare sulla base del PCA; nessuna risorsa stanziata per questa politica. Il controprogetto adottato dal consiglio comunale è coerente con l’iniziativa e con il PCA: per attuare la sua politica, il comune creerà o parteciperà a Organizzazioni di Utilità Pubblica esistenti (OUP, quali per per esempio Alloggi Ticino SA) apportandovi capitale (in natura, terreni e immobili, o in risorse finanziarie); potrà mettere a disposizione terreni (segnatamente in diritto di superficie) solo a OUP riconosciute dalla legislazione federale; stanzierà 10 milioni di franchi svizzeri in un decennio per la promozione dell’alloggio a pigione moderata (altre risorse potranno giungere dal PCA, oltre alle agevolazioni federali); adotterà le misure di piano regolatore opportune. Ricordiamo che il PCA nasce da una mozione (PS) al Consiglio di Stato del 2009 e da una decisione del Gran Consiglio del 2011. Dovrebbe essere adottato entro la fine dell’anno, con tanto di credito d’investimento e di Centro di competenza cantonale a disposizione dei comuni e dei promotori ed entrare in vigore nel 2017. Il PCA individua nel Luganese la maggiore scarsità di appartamenti a pigione accessibile ai redditi medi e bassi. Fra 10 anni ne mancherebbero circa 2'000. I prezzi dei terreni privati sono esplosi negli ultimi decenni. I terreni pubblici idonei per nuovi appartamenti a pigione moderata sono scarsi: se ne potrebbero edificare poco meno di 200. Occorre quindi, secondo il PCA, anche acquistare circa 1'800 appartamenti con pigioni oggi accessibili, affinché esse lo siano ancora fra un decennio, dopo gli interventi di rinnovo dovuti alla loro vetustà. Per nuove costruzioni e acquisti, nel solo Luganese occorreranno dunque oltre 600 milioni di franchi svizzeri. Cantone e comuni ne dovrebbero fornire il 10% (60 milioni) a OUP che potrebbero poi ottenere i mutui con tassi d’interesse vantaggiosi grazie a prestiti e garanzie federali, a tutto vantaggio degli inquilini. 5 LA LEGGE 6 A Morte del conduttore rt. 266i CO In caso di morte del conduttore, i suoi eredi possono dare la disdetta, osservando il termine legale di preavviso, per la prossima scadenza legale di disdetta. Accade spesso che i figli si ritrovino a gestire il rapporto di locazione dei genitori appena morti; infatti, la morte del conduttore non comporta che la locazione si interrompa automaticamente, il contratto continuerà con i suoi eredi. La legge tuttavia riconosce a quest’ultimi la possibilità di risolvere il contratto anticipatamente per la prossima scadenza legale di disdetta, rispettando sempre il periodo di preavviso. In buona sostanza, per i locali ad uso abitativo, ciò RASSEGNA STAMPA Abitare con cani, gatti e uccelli M olti inquilini vorrebbero abitare volentieri con un quattro o due zampe e condividere con loro il proprio appartamento. La maggior parte dei contratti d’affitto prevedono però che ciò é consentito unicamente con l’accordo del locatore. Il Tribunale federale ha sentenziato, nel lontano 1994, che il locatore può proibire animali domestici negli appartamenti concessi in locazione. Il Tribunale federale tedesco, a sua volta, ha invece sentenziato che un locatore non può proibire animali domestici senza un motivo valido. Una sentenza valida in Germania ma che potrebbe, forse, influenzare anche una futura revisione della citata sentenza svizzera. Ora però una sentenza del Tribunale cantonale zurighese ha attenuato la speranza di una diversa visione della problematica sentenziando, nel giugno dello scorso anno, che il divieto di ospitare animali é una libera scelta del locatore. Anche se la sentenza vale solo per il Canton Zurigo, nella pratica ha molto influsso su quanto si potrebbe decidere a livello nazionale. Agli inquilini non resta quindi altro da fare che riuscire a convincere il locatore e, se possibile, fargli firmare un allegato al contratto di locazione che tiene debitamente conto delle esigenze di inquilino, locatore e animale. Il modulo é reperibile sul sito www.iemt.ch. Per quanto attiene il fatto di abitare con un animale vale il principio che tutto ciò che non é proibito é concesso. Se un contratto d’affitto non contiene alcuna clausola in merito, l’inquilino può tenere un ani- vuol dire, che, nel Locarnese e nel Mendrisiotto, sarà possibile disdire il contratto per la fine di ogni trimestre di locazione (che si conterà a partire dalla data in cui ha avuto inizio la locazione). Nel Luganese, invece, gli eredi avranno come possibile scadenza il 29 marzo e il 29 settembre. Il periodo di preavviso da rispettare per l’invio della disdetta è di 3 mesi per le abitazioni familiari. In ogni caso bisogna agire celermente, poiché questa facoltà deve esercitata nelle settimane che seguono il decesso, altrimenti si corre rischio che il locatore, in buona fede, possa ritenere che gli eredi abbiano intenzione di continuare la locazione. male sempre che non susciti reclamazioni motivate. La maggior parte dei contratti contiene purtroppo una limitazione di questo diritto e pretende che ci sia l’accordo del locatore. Piccoli animali domestici quali criceti, canarini, porcellini d’India, conigli nani e pesci d’acquario non possono essere vietati. A parere di esperti del diritto di locazione anche i gatti dovrebbero far parte di questa categoria se restano nell’appartamento. Più problemi sollevano ovviamente animali d’altro tipo e, giustamente, non possono essere tollerati senza limitazioni o divieti serpenti, ragni, pappagalli e lucertoloni tropicali. Per concludere bisogna dire che negli ultimi anni in Svizzera la protezione degli animali, i loro diritti e il modo corretto di come vanno tenuti ed educati é nettamente migliorato. Anche la funzione stessa che l’animale svolge nei confronti delle persone, in particolare anziani e bambini, ha subito un’importante evoluzione di cui va tenuto debito conto. Tratto da Mieten&Wohnendicembre 2015 – trad. FM IL prossimo 18 marzo si terrà a Berna una giornata organizzata dall’Associazione Svizzera degli Inquilini dal titolo «assieme per degli alloggi a prezzi accessibili» e che affronterà il tema della disponibilità di alloggi a pigione moderata anche dal punto di vista comunale e dell’offerta pubblica. Per coloro che sono confrontati con l’aumento degli affitti o con la ricerca di alloggi a prezzi accessibili per sé e la propria famiglia, queste discussioni possono sembrare lontane. In realtà non lo sono, anzi momenti come questi possono servire a chi lavora direttamente a contatto con gli inquilini ma anche a chi è attivo sul piano comunale. Discussioni che però devono essere accompagnate da proposte concrete, come quelle che abbiamo portato avanti sul piano nazionale e cantonale negli ultimi anni: l’iniziativa per abitazioni a prezzi accessibili (che ricordo per chi non l’avesse ancora fatto si può firmare anche con un sistema moderno per via elettronica www.alloggi-accessibili.ch/) è un esempio di azione concreta a favore degli inquilini e di un parco alloggi che non privilegi solo appartamenti di lusso. Un altro esempio è l’iniziativa popolare lanciata dall’ASI e dal PS a ECHI DA BERNA Assieme per degli alloggi a prezzi accessibili di Marina Carobbio Guscetti, Presidente SMV/ASLOCA/ASI e consigliera nazionale PS. Lugano che si è concretizzata con una decisione delle autorità comunali. Ma anche a livello di piccoli comuni si possono portare avanti delle misure che favoriscono alloggi a pigione moderata, ad esempio utilizzando i piani di quartiere. Mi permetto quindi di prendere spunto da un esempio concreto nel comune in cui abito. A Lumino siamo riusciti con il lancio di un’iniziativa popolare sostenuta da un’ampia coalizione di persone e che è poi stata a sua volta accettata dal consiglio comunale, a chiedere la revisione di un piano di quartiere obbligatorio, prevedendo tra le altre misure, anche la possibilità di mettere a disposizione appartamenti per persone anziane e abitazioni a pigione moderata, nonché l’incentivazione di cooperative d’abitazione. Tutto questo per dire che è utile e necessario partecipare attivamente alla costruzione del proprio quartiere, del comune o della città in cui si vive. Si tratta di discutere di alloggio vero e proprio, di aree di svago e ricreative, di problemi intergenerazionali, di combattere l’individualizzazione crescente a favore di veri e propri spazi di vita. Perché se è vero che l’attività corrente e principale della nostra associazione consiste nel difendere gli inquilini combattendo gli aumenti eccesivi delle pigioni e le disdette abusive, ciò non basta. Un’associazione con oltre 200'000 membri deve essere capace di fare delle riflessioni ampie, partendo proprio dalle esigenze locali: la politica federale in materia di alloggio e abitazioni accessibili e a prezzi moderati non può quindi che partire dal basso. Invito all’incontro Comuni, cooperative, proprietari e inquilini: Assieme per degli alloggi a8%10/./0"%).$)*"22"9$& prezzi accessibili a tutti Venerdì 18 marzo 2016, dalle 13 alle 17 Presso l’Hotel – ristorante Jardin, Militärstrasse 38, 3014 Berna Traduzione simultanea tedesco – francese !"##$%&'()*""+,-./01&')&/)2"*./.0-&'3 Per informazioni e iscrizioni entro l’8 marzo www.loyersabordables.ch/actuel o www.zahlbaremieten.ch/aktuell 4%'4&)+"$-)6&') 7 ) 7 INQUILINI UNITI REDAZIONE E PUBBLICITÀ Valentina Vigezzi Colombo (Redattrice responsabile), Marina Carobbio Guscetti, Elena Fiscalini, Franco Molinari, Corrado Mordasini, Martino Rossi. STAMPA INFOALLOGGIO Per brevi domande potete contattare il centro aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 telefonando al numero 091 966 82 72 www.asi-infoalloggio.ch UFFICIO DEL MENDRISIOTTO Via Favre 10, 6828 Balerna Appuntamenti: telefonare lunedì e venerdì dalle 13.30 alle 16.00 mercoledì dalle 8.30 alle 11.30 Tel.: 091 683 40 67 / Fax 091 682 02 06 E-mail: [email protected] ccp 65-261731-7 Assemblea generale 2016 L’Assemblea generale ordinaria dell’Associazione Svizzera Inquilini - Federazione della Svizzera Italiana si terrà Mercoledì 23 marzo 2016 alle ore 17.00 presso il Canvetto luganese, via Rinaldo Simen 14, Lugano con il seguente ordine del giorno: 1. 2. 3. 4. Nomina Presidente del giorno Approvazione ordine del giorno definitivo Approvazione verbale Assemblea 2015 Rapporto d’attività 2015 5. Approvazione conti 2015 6. Nomine statutarie 7. Intervento cons. Marina Carobbio 8. Eventuali Seguirà alle ore 18.00 Dibattito sul tema “Edilizia popolare nel comune di Lugano” a cui interverranno: on. Angelo Jelmini, candidato PPD al municipio di Lugano on. Cristina Zanini Barzaghi, candidata PS al municipio di Lugano L’Assemblea generale ordinaria è aperta a tutti i soci. Hanno diritto di voto le persone che hanno rinnovato la quota sociale per l’anno in corso. Via Stazio 2, 6900 Massagno Tipo Offset, Aurora SA, Via Sonvico 11, 6952 Canobbio UFFICIO DI LUGANO Via Stazio 2, 6900 Massagno Appuntamenti: telefonare da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 16.30 Tel.: 091 966 25 02 / Fax 091 967 51 45 E-mail: [email protected] ccp 69-3578-6 Ass. Svizzera Inquilini-Fed. della Svizzera Italiana HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO 8 UFFICIO DI LOCARNO Via ai Saleggi 11, 6600 Locarno Appuntamenti: telefonare lunedì dalle 14.00 alle 17.00 mercoledì dalle 08.30 alle 11.30 venerdì dalle 13.30 alle 16.30 Tel.: 091 752 11 22 / Fax 091 751 16 37 E-mail: [email protected] ccp 65-6841-1 G.A.B. 6900 Massagno Associazione Svizzera Inquilini Federazione della Svizzera italiana Segretariato generale Via Stazio 2, 6900 Massagno E-mail: [email protected] SEZIONE DI BELLINZONA E VALLI Viale Stazione 31A, 6500 Bellinzona Via Franscini 14, 6710 Biasca Appuntamenti: telefonare lunedì dalle 09.00 alle 11.30 martedì dalle 15.00 alle 19.00 giovedì dalle 09.00-11.30 e 14.00-17.00 Tel.: 091 825 71 72 / Fax 091 825 71 56 E-mail: [email protected] ccp 65-949-3