La Gazzetta Ufficiale – Edizione n.12 – Integrazione a (A
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La Gazzetta Ufficiale – Edizione n.12 – Integrazione a (A) datata 16 Gennaio 2016 Traduzione non ufficiale Ministero per l’Industria e Il Commercio Decreto no.43 del 2016 in materia dell’ammendamento dei regolamenti inerenti alla registrazione delle fabbriche qualificate per l’esportazione dei propri prodotti alla Repubblica Araba d’Egitto Il Ministro per l’Industria e il Commercio Vista la legge n.118 del 1975 in materia delle attività di importazione e di esportazione; Visto il decreto del Ministro n.770 del 2005 inerente al regolamento esecutivo per le disposizioni della legge n.118 del 1975 di cui; Visto il decreto ministeriale n.992 del 2015 in materia delle norme e disposizioni vigenti inerenti alla registrazione delle fabbriche qualificate per l’esportazione dei propri prodotti alla Repubblica Araba d’Egitto; Considerato quanto illustrato da entrambi i dipartimenti degli Accordi Commerciali e del Commercio Estero; DECRETA Art.1 Viene stabilito nella “General Organization for Export & Import Control” un registro riservato alle fabbriche qualificate per l’esportazione alla Repubblica Araba d’Egitto, dei prodotti elencati nell’allegato comunicato. Non è consentito lo sdoganamento dei prodotti elencati per motivi di commercio salvo la registrazione delle fabbriche, manifatturiere di questi prodotti, nel registro della “General Organization for Export & Import Control” oppure importati dalle aziende titolari del marchio o i loro punti di distribuzione iscritti nello stesso registro. La registrazione o l’abolizione da questo registro è su un decreto emesso dal Ministro del Commercio estero che potrà anche esentare, in casi particolari, da una o da tutte le condizioni di registrazione. Art.2 La Gazzetta Ufficiale – Edizione n.12 – Integrazione a (A) datata 16 Gennaio 2016 Traduzione non ufficiale I requisiti per la registrazione: Primo: Le fabbriche: La richiesta deve essere presentata tramite il rappresentante legale della fabbrica ovvero verrà avanzata da chiunque venga delegato per fare la richiesta sostenuta dalla seguente documentazione legalizzata : - Una certificazione sulla natura giuridica della fabbrica e la licenza rilasciata a codesta fabbrica. Un elenco dei propri prodotti e dei marchi commercial relativi. Il marchio commerciale del prodotto oltre ai marchi commerciali che vengono prodotti in base ad una licenza dalla Parte Proprietaria. Una certificazione attestante che la fabbrica mette in atto “Il Sistema di Controllo Qualità”. Codesta certificazione va rilasciata da un’autorità riconosciuta dalla “International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)” oppure da “International Accreditation Forum (IAF)” o da un’autorità egiziana o straniera approvata dal ministro responsabile del commercio estero. Secondo: le aziende proprietarie dei marchi commerciali: La richiesta deve essere presentata tramite il rappresentante legale dell’azienda titolare del marchio commerciale ovvero verrà avanzata da chiunque venga delegato per fare la richiesta sostenuta dalla seguente documentazione legalizzata : - Una certificazione attestante la registrazione del marchio commerciale e dei prodotti fabbricati sotto codesto marchio. Una certificazione rilasciata dall’azienda proprietaria del marchio attestante i centri di distribuzione autorizzati alla fornitura dei prodotti sotto tale marchio. Una certificazione attestante che l’azienda titolare del marchio commerciale mette in atto “Il Sistema di Controllo Qualità”. Codesta certificazione va rilasciata da un’autorità riconosciuta dalla “International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)” oppure da “International Accreditation Forum (IAF)” o da un’autorità egiziana o straniera approvata dal ministro responsabile del commercio estero. Terzo: Nel caso di eventuale inccertezza sulla veridicità della documentazione consegnata, la registrazione non va compiuta che dopo essersi accertati della validità dei documenti. Su richiesta del richiedente della registrazione e in seguito all’approvazione del ministro del commercio estero, si potrebbe effettuare un’ispezione nell’azienda o nella fabbrica per verificare la validità della documentazione La Gazzetta Ufficiale – Edizione n.12 – Integrazione a (A) datata 16 Gennaio 2016 Traduzione non ufficiale Art.3 È nulla ogni testo o disposizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto. ( Ogni testo o disposizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto vanno annullati) Art.4 Il presente decreto è pubblicato nella gazzetta ufficiale ed entra in vigore due mesi successivamente alla data di pubblicazione. Il Cairo, 16/01/2016 Ministro per Il Commercio e l’Industria Ing.Tarek Qabil La Gazzetta Ufficiale – Edizione n.12 – Integrazione a (A) datata 16 Gennaio 2016 Traduzione non ufficiale Elenco Dei prodotti il cui sdoganamento per motivi di commercio è condizionato dalla registrazione delle fabbriche o dal fatto che siano importati da aziende titolari del marchio commerciale o dai propri centri di distribuzione. I codici doganali 1 Dai codici 04.01 -04.02 – 04.03 – 04.05 – 04.06 Classificazione delle merci Il latte e i prodotti lattiero-caseari (eccetto il latte in polvere per neonati) pronti per la vendita al dettaglio per consumo diretto in contenitori non più di 2Kg. 2 Dall’ottavo capitolo La frutta conservata e la frutta secca pronta per la vendita al dettaglio per consumo diretto in contenitori non più di 2Kg. 3 Dal quindicesimo capitolo Il latte e i prodotti lattiero-caseari pronti per la vendita al dettaglio in contenitori non più di 5Kg. 4 17.04 5 dal codice 18.06 Il cioccolato e i prodotti alimentari a base di cacao pronti per la vendita al dettaglio per consumo diretto in contenitori non più di 2Kg. 6 19.02 – 19.04 – 19.05 La pasta, i cibi preparati a base di grano e i prodotti da forno eccetto le capsule vuote per uso farmaceutico 7 Dal codice 20.09 8 22.01- 22.02 L’acqua naturale, minerale e bibite frizzanti. 9 33.03 -33.04 – 33.05 – 33.06 – 33.07 I cosmetici e i prodotti di bellezza e della cura orale e dentale, i deodoranti, gli articoli da toeletta e gli articoli di profumerie. I confetti. I succhi di frutta pronti per la vendita al dettaglio in contenitori non più di 10 Kg. La Gazzetta Ufficiale – Edizione n.12 – Integrazione a (A) datata 16 Gennaio 2016 Traduzione non ufficiale 10 11 12 3401.11 – 3401.19- 3401.2090 – 3401.30 – 3402.20 – 3402.9090 39.24 – 4419 – 69.11 – 6912 – 73.23 – 7418.10 – 7615.10 – 8211.10 – 8211.91 -82.15 3922.10 – 3922.20 – 69.10 – 7324.10 – 7324.21 – 7324.29 – 7418.20 – 7508.9020 – 7615.20 13 9619 – 48.18 (tranne il codice 4818.1090) - 4803 14 Il sapone e i detersivi pronti per la vendita al dettaglio. Gli articoli da tavola e da cucina e le stoviglie. I lavabo, le vasche da bagno, le tazze da bagno, i relativi sedili e i simili prodotti per uso sanitario. La carta igienica, la carta cosmetica, i pannolini per bambini, asciugamani e tovaglie. Blocchi e piastrelle per uso domestico. 6802.10 -6802.2110 – 6802.9110 – 6904.40 – 6810.19 – 69.07 – 69.08 15 Articoli da tavola e da cucina fatti di vetro. 70.13 16 I rinforzi in acciaio. 72.13 – 72.14 – 72.15 17 18 19 20 21 22 23 Dai codici ( 73.21 – 73.22 – 8414.51 – 8415.10 – 4815.81 – 8415.82 – 8415.83 – 8418.10 – 8418.21 – 8418.29 – 8418.30 – 8418.40 – 8422.11 – 8450.11 – 8450.12 – 8450.19 – 8451.21 – 8508.11 – 8509.40 – 8509.80 – 8516.10 – 8516.21 – 8516.32 – 8516.40 – 8516.50 -8516.60 – 8516.71 – 8516.72 – 8516.79 – 8572.12 – 8527.13 – 8527.19 – 8527.91 – 8527.92 – 8527.99 – 8528.71 – 8528.7220 – 8528.7290 – 8528.73) 9401.30 – 9401.40 – 9401.51 – 9401.59 – 6401.61 – 9401.69 – 9401.7190 – 9401.79 – 9401.8090 -94.03 – 94.04 87.11 - 8712 Dal capitolo no.91 9405.10 – 9405.20 – 9405.30 9405.4090 9503 Gli apparecchi elettrodomestici: i fornelli, le friggitrici, i condizionatori d’aria, i ventilatori, le lavatrici, i riscaldatori, le griglie per uso domestico, i televisori e la radio. Mobili per casa e per ufficio. Le biciclette e le motociclette. Gli orologi I dispositivi di illuminazione per uso domestico. I giocattoli. La Gazzetta Ufficiale – Edizione n.12 – Integrazione a (A) datata 16 Gennaio 2016 Traduzione non ufficiale 50.07 – 51.11 – 51.12 – 5113 – 52.08 – 52.09 – 52.10 – 52.11 – 52.12 – 53.09 – 5311 – 54.07 – 54.8 – 55.12 – 55.13 – 55.14 – 55.15 – 55.16 – 58.01 – 58.02 – 58.04 – 58.05 – 58.09 – 5810.1090 – 5810.91 – 5810.92 – 5810.99 . Il capitolo no.60 Il capitolo no.61 (eccetto i codici 6113.0010 – 6114.3010 – 6115.10 – 6116.1010) Il capitolo no.62 (eccetto i codici 6210.1010 – 6210.2010 – 6210.3010 – 6210.4010 – 6210.5010 – 6211.3910 – 6211.4910 – 6212.2010 – 6212.9010 – 6216.0010 62.17) Il capitolo no.63 (eccetto il codice 63.07) L’abbigliamento, l’arredamento e i tessili ecetto quanto usato per la sicurezza sul lavoro, l’immersione oltre agli usi medici. Il capitolo no.57 39.18 – 4016.91 I tappeti, i rivestimenti per pavimenti e pareti fabbricati da materiali tessili e non tessili. 24 25 64.01 – 64.02 – 64.03 – 64.04 – 64.05 Le calzature