La Gazzetta Ufficiale – Edizione n.12 – Integrazione a (A

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La Gazzetta Ufficiale – Edizione n.12 – Integrazione a (A
La Gazzetta Ufficiale – Edizione n.12 – Integrazione a (A) datata 16 Gennaio 2016
Traduzione non ufficiale
Ministero per l’Industria e Il Commercio
Decreto no.43 del 2016
in materia dell’ammendamento dei regolamenti inerenti alla registrazione delle fabbriche
qualificate
per l’esportazione dei propri prodotti alla Repubblica Araba d’Egitto
Il Ministro per l’Industria e il Commercio
Vista la legge n.118 del 1975 in materia delle attività di importazione e di esportazione;
Visto il decreto del Ministro n.770 del 2005 inerente al regolamento esecutivo per le disposizioni
della legge n.118 del 1975 di cui;
Visto il decreto ministeriale n.992 del 2015 in materia delle norme e disposizioni vigenti inerenti
alla registrazione delle fabbriche qualificate per l’esportazione dei propri prodotti alla
Repubblica Araba d’Egitto;
Considerato quanto illustrato da entrambi i dipartimenti degli Accordi Commerciali e del
Commercio Estero;
DECRETA
Art.1
Viene stabilito nella “General Organization for Export & Import Control” un registro riservato
alle fabbriche qualificate per l’esportazione alla Repubblica Araba d’Egitto, dei prodotti elencati
nell’allegato comunicato.
Non è consentito lo sdoganamento dei prodotti elencati per motivi di commercio salvo la
registrazione delle fabbriche, manifatturiere di questi prodotti, nel registro della “General
Organization for Export & Import Control” oppure importati dalle aziende titolari del marchio o i
loro punti di distribuzione iscritti nello stesso registro.
La registrazione o l’abolizione da questo registro è su un decreto emesso dal Ministro del
Commercio estero che potrà anche esentare, in casi particolari, da una o da tutte le condizioni di
registrazione.
Art.2
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I requisiti per la registrazione:
Primo: Le fabbriche:
La richiesta deve essere presentata tramite il rappresentante legale della fabbrica ovvero verrà
avanzata da chiunque venga delegato per fare la richiesta sostenuta dalla seguente
documentazione legalizzata :
-
Una certificazione sulla natura giuridica della fabbrica e la licenza rilasciata a codesta
fabbrica.
Un elenco dei propri prodotti e dei marchi commercial relativi.
Il marchio commerciale del prodotto oltre ai marchi commerciali che vengono prodotti in
base ad una licenza dalla Parte Proprietaria.
Una certificazione attestante che la fabbrica mette in atto “Il Sistema di Controllo
Qualità”. Codesta certificazione va rilasciata da un’autorità riconosciuta dalla
“International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)” oppure da “International
Accreditation Forum (IAF)” o da un’autorità egiziana o straniera approvata dal ministro
responsabile del commercio estero.
Secondo: le aziende proprietarie dei marchi commerciali:
La richiesta deve essere presentata tramite il rappresentante legale dell’azienda titolare del
marchio commerciale ovvero verrà avanzata da chiunque venga delegato per fare la richiesta
sostenuta dalla seguente documentazione legalizzata :
-
Una certificazione attestante la registrazione del marchio commerciale e dei prodotti
fabbricati sotto codesto marchio.
Una certificazione rilasciata dall’azienda proprietaria del marchio attestante i centri di
distribuzione autorizzati alla fornitura dei prodotti sotto tale marchio.
Una certificazione attestante che l’azienda titolare del marchio commerciale mette in atto
“Il Sistema di Controllo Qualità”. Codesta certificazione va rilasciata da un’autorità
riconosciuta dalla “International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)” oppure
da “International Accreditation Forum (IAF)” o da un’autorità egiziana o straniera
approvata dal ministro responsabile del commercio estero.
Terzo:
Nel caso di eventuale inccertezza sulla veridicità della documentazione consegnata, la
registrazione non va compiuta che dopo essersi accertati della validità dei documenti. Su
richiesta del richiedente della registrazione e in seguito all’approvazione del ministro del
commercio estero, si potrebbe effettuare un’ispezione nell’azienda o nella fabbrica per verificare
la validità della documentazione
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Art.3
È nulla ogni testo o disposizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
( Ogni testo o disposizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto vanno annullati)
Art.4
Il presente decreto è pubblicato nella gazzetta ufficiale ed entra in vigore due mesi
successivamente alla data di pubblicazione.
Il Cairo, 16/01/2016
Ministro per Il Commercio e l’Industria
Ing.Tarek Qabil
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Elenco
Dei prodotti il cui sdoganamento per motivi di commercio è condizionato dalla
registrazione delle fabbriche o dal fatto che siano importati da aziende titolari del marchio
commerciale o dai propri centri di distribuzione.
I codici doganali
1
Dai codici 04.01 -04.02 – 04.03 – 04.05
– 04.06
Classificazione delle merci
Il latte e i prodotti lattiero-caseari (eccetto il
latte in polvere per neonati) pronti per la
vendita al dettaglio per consumo diretto in
contenitori non più di 2Kg.
2
Dall’ottavo capitolo
La frutta conservata e la frutta secca pronta
per la vendita al dettaglio per consumo diretto
in contenitori non più di 2Kg.
3
Dal quindicesimo capitolo
Il latte e i prodotti lattiero-caseari pronti per la
vendita al dettaglio in contenitori non più di
5Kg.
4
17.04
5
dal codice 18.06
Il cioccolato e i prodotti alimentari a base di
cacao pronti per la vendita al dettaglio per
consumo diretto in contenitori non più di
2Kg.
6
19.02 – 19.04 – 19.05
La pasta, i cibi preparati a base di grano e i
prodotti da forno eccetto le capsule vuote per
uso farmaceutico
7
Dal codice 20.09
8
22.01- 22.02
L’acqua naturale, minerale e bibite frizzanti.
9
33.03 -33.04 – 33.05 – 33.06 – 33.07
I cosmetici e i prodotti di bellezza e della cura
orale e dentale, i deodoranti, gli articoli da
toeletta e gli articoli di profumerie.
I confetti.
I succhi di frutta pronti per la vendita al
dettaglio in contenitori non più di 10 Kg.
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3401.11 – 3401.19- 3401.2090 –
3401.30 – 3402.20 – 3402.9090
39.24 – 4419 – 69.11 – 6912 – 73.23 –
7418.10 – 7615.10 – 8211.10 – 8211.91
-82.15
3922.10 – 3922.20 – 69.10 – 7324.10 –
7324.21 – 7324.29 – 7418.20 –
7508.9020 – 7615.20
13
9619 – 48.18 (tranne il codice
4818.1090) - 4803
14
Il sapone e i detersivi pronti per la vendita al
dettaglio.
Gli articoli da tavola e da cucina e le
stoviglie.
I lavabo, le vasche da bagno, le tazze da
bagno, i relativi sedili e i simili prodotti per
uso sanitario.
La carta igienica, la carta cosmetica, i
pannolini per bambini, asciugamani e
tovaglie.
Blocchi e piastrelle per uso domestico.
6802.10 -6802.2110 – 6802.9110 –
6904.40 – 6810.19 – 69.07 – 69.08
15
Articoli da tavola e da cucina fatti di vetro.
70.13
16
I rinforzi in acciaio.
72.13 – 72.14 – 72.15
17
18
19
20
21
22
23
Dai codici ( 73.21 – 73.22 – 8414.51 –
8415.10 – 4815.81 – 8415.82 – 8415.83
– 8418.10 – 8418.21 – 8418.29 –
8418.30 – 8418.40 – 8422.11 – 8450.11
– 8450.12 – 8450.19 – 8451.21 –
8508.11 – 8509.40 – 8509.80 – 8516.10
– 8516.21 – 8516.32 – 8516.40 –
8516.50 -8516.60 – 8516.71 – 8516.72
– 8516.79 – 8572.12 – 8527.13 –
8527.19 – 8527.91 – 8527.92 – 8527.99
– 8528.71 – 8528.7220 – 8528.7290 –
8528.73)
9401.30 – 9401.40 – 9401.51 – 9401.59
– 6401.61 – 9401.69 – 9401.7190 –
9401.79 – 9401.8090 -94.03 – 94.04
87.11 - 8712
Dal capitolo no.91
9405.10 – 9405.20 – 9405.30
9405.4090
9503
Gli apparecchi elettrodomestici: i fornelli, le
friggitrici, i condizionatori d’aria, i
ventilatori, le lavatrici, i riscaldatori, le griglie
per uso domestico, i televisori e la radio.
Mobili per casa e per ufficio.
Le biciclette e le motociclette.
Gli orologi
I dispositivi di illuminazione per uso
domestico.
I giocattoli.
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Traduzione non ufficiale
50.07 – 51.11 – 51.12 – 5113 – 52.08 –
52.09 – 52.10 – 52.11 – 52.12 – 53.09 –
5311 – 54.07 – 54.8 – 55.12 – 55.13 –
55.14 – 55.15 – 55.16 – 58.01 – 58.02 –
58.04 – 58.05 – 58.09 – 5810.1090 –
5810.91 – 5810.92 – 5810.99 .
Il capitolo no.60
Il capitolo no.61 (eccetto i codici
6113.0010 – 6114.3010 – 6115.10 –
6116.1010)
Il capitolo no.62 (eccetto i codici
6210.1010 – 6210.2010 – 6210.3010 –
6210.4010 – 6210.5010 – 6211.3910 –
6211.4910 – 6212.2010 – 6212.9010 –
6216.0010 62.17)
Il capitolo no.63 (eccetto il codice
63.07)
L’abbigliamento, l’arredamento e i tessili
ecetto quanto usato per la sicurezza sul
lavoro, l’immersione oltre agli usi medici.
Il capitolo no.57 39.18 – 4016.91
I tappeti, i rivestimenti per pavimenti e pareti
fabbricati da materiali tessili e non tessili.
24
25
64.01 – 64.02 – 64.03 – 64.04 – 64.05
Le calzature