Liberalizzazioni sì, ma non a danno dei consumatori Alcune

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Liberalizzazioni sì, ma non a danno dei consumatori Alcune
Coordinato da Valeria Lai
Agenzia Adiconsum - anno XIX - n. 36 - 8 giugno 2007
Stampato in proprio in giugno 2007
In questo numero:
Liberalizzazioni sì,
ma non a danno dei consumatori
Alcune proposte sulla liberalizzazione
del sistema energetico italiano
Consumatori
- Liberalizzazioni sì, ma non a danno dei consumatori
Energia
- Liberalizzazione del sistema energetico italiano
Okkio a…
- I mezzi di trasporto
Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Iscriz. ROC n. 1887
Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma
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CONSUMATORI
Liberalizzazioni sì, ma non a
danno dei consumatori
I consumatori chiedono al Governo misure di tutela
per gli utenti vulnerabili.
I
nemici delle liberalizzazioni non sono i consumatori, ma sono le
liberalizzazioni mal fatte. Troppe sono state le liberalizzazioni che,
prive di regole, hanno prodotto aspetti speculativi, grandi guadagni
finanziari, ma pochi o nulli vantaggi per i consumatori.
I consumatori intendono battersi affinché la liberalizzazione del mercato dell’energia abbia come risultato vantaggi concreti per i consumatori,
considerato che lo stesso governatore di banca d’Italia nella sua ultima
relazione afferma che nel nostro paese l’energia ha un costo superiore
del 20% rispetto alla media europea.
I consumatori chiedono al Governo, per l’energia elettrica e per il gas,
regole e norme preventive che debbono essere varate prima del 1° luglio
2007. Siamo oramai alla vigilia e sarebbe auspicabile anche un confronto
da parte del Ministro Bersani con i vari soggetti sociali.
Elettricità
• Tutela degli utenti “vulnerabili”, cioè le famiglie e le piccole imprese
che non passano al sistema “libero”. In particolare va previsto un processo di transizione per impedire che coloro che oggi hanno consumo
contenuti debbano subire forti aumenti di tariffa.
• Salvaguardare l’Acquirente Unico (a tutela degli utenti “vulnerabili”)
con impegno dell’Autorità a prevedere per questi una tariffa di riferimento a valere per tutto il territorio nazionale ( dare quindi continuità
di tutela a coloro che non passano al sistema libero)
• Deve essere definita la tariffa sociale per le famiglie meno abbienti, il
cui criterio non sia solo il reddito, ed il cui costo sia ripartito sull’intero
sistema (utenti vincolati e imprese).
• In questa fase di transizione il ruolo dell’Autorità dell’energia, non solo
va mantenuto, ma potenziato a garanzia di un corretto processo di
transizione.
Gas metano
• Mantenere il potere dell’Autorità, anche dopo il 1 luglio, nello stabilire
le tariffe di riferimento per tutti i clienti “vulnerabili”.
• Introdurre anche per il gas la tariffa sociale considerato che la spesa per
questa bolletta è mediamente 3-4 volte superiore a quella elettrica.
• Assicurare una maggiore disponibilità di gas (rigassificatori) e una
maggiore concorrenza con la separazione della rete sollecitata dalla
stessa Unione Europea.
Per elettricità e gas metano
• Stabilire delle regole che consentano una comparabilità delle varie
tariffe offerte tariffarie dei vari gestori con la tariffa di riferimento
stabilita dall’Autorità; questo per permettere al consumatore una
valutazione sull’opportunità e sui vantaggi delle tariffe offerte dal
mercato libero.
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• Prevedere l’obbligo per tutti i gestori che le nuov3e tariffe offerte sia
per l’elettricità che per il gas abbiano una durata non inferiore a 3-4
anni per evitare che i vantaggi pubblicizzati siano illusori e/o azzerati
con un semplice preavviso di 30 giorni.
Pratiche commerciali scorrette
• Già abbiamo avuto i primi casi di comportamenti ingannevoli nei confronti
delle famiglie, in particolare degli anziani, i quali hanno sottoscritto
contratti non rendendosi conto di ciò che firmavano, allettati da premi
e sconti che possono rilevarsi illusori.
• Chiediamo all’Autorità forti sanzioni contro queste pratiche i cui aspetti
negativi si sono verificati in altri settori.
• Un controllo sui nuovi operatori con la costituzione di un albo presso
l’Autorità che ne verifichi i requisiti di affidabilità
Contatori
• È indispensabile che la gestione, la manutenzione dei contatori sia
separata da chi gestisce il servizio, per evitare sospetti o rischi di non
conformità. Se la Magistratura (indagine ENI) dovesse rilevare un
danno all’utenza, l’Autorità dovrà prevedere rimborsi automatici.
• Sul gas metano l’Autorità deve inoltre dotarsi di uno strumento per
misurare a campione il potere calorico del gas metano a cui è abbinato
il prezzo a metro cubo. Un controllo oggi svolto dai soli gestori.
ENERGIA
Liberalizzazione del sistema
energetico italiano
Le misure di tutela sono indispensabili ed urgenti. Ecco le
proposte dei consumatori al Governo e al Parlamento.
I
consumatori non sono contro le liberalizzazioni ma ritengono che
debbano essere stabilite regole precise affinché le liberalizzazioni
stesse siano “fatte bene” ovverosia diano vita a mercati efficienti e
competitivi, attivando la concorrenza, per dare benefici ai cittadini consumatori.
Nel corso di una Conferenza stampa tenutasi a Roma il 7 giugno u.s.
sono state presentate, con riferimento ai mercati energetici (dell’elettricità,
in fase di completamento della liberalizzazione il 1° luglio prossimo, e del
gas, teoricamente già liberalizzato) le proposte dei consumatori finalizzate ad evitare gravi inconvenienti e pregiudizi nello sviluppo corretto ed
adeguato dei processi di apertura dei mercati.
Entrando nel merito delle due aree del mercato energetico:
a) Il mercato dell’elettricità presenta criticità, che se non affrontate, rischierebbero di diventare ancora più gravi nel caso di una apertura al
1° luglio senza l’attuazione concreta di tutti quegli strumenti di tutela
che la stessa direttiva europea prevede a salvaguardia innanzitutto del
buon funzionamento del mercato e contestualmente a garanzia degli
utenti “più vulnerabili”.
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È vero che il mercato dell’elettricità ha compiuto passi significativi in
sette anni, ma non assomiglia ancora ad un normale settore economico in cui le imprese sono in competizione ed i consumatori hanno
l’opportunità e la capacità (tutte le informazioni confrontabili) di scegliere liberamente ed in modo avveduto il proprio fornitore del servizio
elettrico.
Il potere dominante degli ex-monopolisti tarda a sradicarsi, ed anzi,
una definitiva apertura del mercato nel segmento ”domestici” senza
le dovute salvaguardie, potrebbe consentire a tali operatori di mantenere questi clienti finali senza esercitare una effettiva concorrenza
ripristinando le condizioni di regime monopolistico.
In questo contesto, considerando che, visti i tempi, appare ormai impossibile che il Parlamento adotti un provvedimento organico, occorre
un intervento urgente ed a “carattere transitorio” che garantisca alcuni
aspetti essenziali:
• Evitare che i clienti finali siano in “automatico” mantenuti nel tempo
nel perimetro degli Operatori collegati ai Distributori di competenza,
al fine di non cristallizzare il mercato e di mantenerne la contendibilità.
• Garantire il permanere, a valle della completa apertura del mercato
elettrico del 1° luglio delle esistenti “protezioni sociali”;
• Mantenere un Prezzo Unico Nazionale per tutti i clienti finali, evitando
squilibri tra le diverse aree geografiche del Paese;
• Salvaguardare e rafforzare i poteri dell’Aeeg anche al fine della
definizione di una “Tariffa nazionale obbligatoria di riferimento” a
tutela dei clienti che non intendono accedere al mercato libero;
• Mantenere e rafforzare, per il raggiungimento degli obiettivi sopra
indicati, il ruolo di Acquirente Unico (attuale approvvigionatore di
tutti i clienti del mercato elettrico ancora vincolati: famiglie e piccole
attività d’impresa).
Peraltro il Ministro Bersani, e ciò merita apprezzamento specie da parte
dei piccoli utenti, coinvolti in questa fase di apertura totale del mercato
elettrico, ha manifestato l’urgenza di avere indicazioni minime –visto
il lento procedere del Suo Ddl691– per affrontare il delicato passaggio
del 1° luglio, e quindi strumenti giusti per “non lasciare incustodito il
passaggio”.
b) Nel mercato del gas, in teoria completamente liberalizzato, i consumatori domestici e le piccole imprese che non scelgono di avvalersi
delle offerte del mercato libero ovvero che non dispongono di offerte
da parte di fornitori alternativi, sono attualmente tutelati dalle “Tariffe
di riferimento” definite trimestralmente dall’AEEG.
Dal 1° luglio 2007, con l’applicazione della Direttiva Europea Gas che
attua in tutta Europa la piena liberalizzazione del mercato, in assenza
di una norma puntuale al riguardo, la attuale possibilità per l’AEEG di
stabilire “Tariffe di riferimento” per i clienti domestici e per le piccole
imprese, potrebbe venire meno (così come sollecitano, non a caso, le
Società di Distribuzione del gas).
Le prospettive che si hanno di fronte a partire dalla seconda metà dell’anno
in corso non risultano essere rassicuranti, anche per i seguenti motivi:
• l’offerta di gas sarà insufficiente ancora per diversi anni per
la carenza di infrastrutture (la realizzazione dei primi rigassificatori richiederà tempi ancora lunghi);
• l’ENI, attraverso le sue Società, detiene la proprietà e la gestione delle reti di trasporto e degli stoccaggi. In proposito la
Commissione Europea, a partire dal10 gennaio scorso, ha espresso
un severo monito all’Italia, Francia e Germania, sottolineando come
la piena separazione proprietaria è il modo più efficace per
assicurare più competizione, un’adeguata scelta da parte dei
consumatori e per incoraggiare gli investimenti;
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• l’ENI Gas&Power, inoltre, con i contratti di importazione di lungo
periodo, detiene il monopolio dell’offerta italiana del gas metano, e oltre il 50% della vendita del gas ai clienti domestici.
In questa situazione di monopolio quasi assoluto, dopo il 1° luglio 2007
le famiglie italiane e le piccole imprese saranno in balia del potere di
ENI Gas&Power e delle Aziende Municipalizzate, libere di praticare le
Tariffe-prezzi che vorranno .
I consumatori pertanto ritengono indispensabile che l’Aeeg possa continuare a definire per il gas Tariffe di riferimento e, considerando che
l’onere rappresentato dall’acquisto di gas per soggetti “vulnerabili” è
persino superiore a quello dovuto all’elettricità, è necessario introdurre anche per il gas “protezioni sociali” analoghe a quelle presenti nel
settore elettrico.
Infine occorre considerare come non rinviabile la separazione proprietaria di Snam Rete Gas e di Stogit dall’ENI disegnando assetti
proprietari che, insieme al mercato finanziario istituzionale ed ad una
eventuale quota di Eni, coinvolgano tutte le Aziende di Distribuzione
ed altri Operatori istituzionali.
c) In relazione alle garanzie necessarie per i consumatori sotto il profilo
della correttezza commerciale per ambedue i mercati (elettricità e gas)
sono necessari interventi così sintetizzabili:
• Consolidare, in linea con le indicazioni emanate dall’Aeeg, regole
relative alla comparabilità tra le offerte in mercato libero e la “Tariffa di riferimento” al fine di rilevare correttamente i vantaggi del
mercato libero in relazione al regime di “riferimento”.
• Prevedere l’obbligo che i fornitori garantiscano unilateralmente
(recesso asimmetrico a favore dei consumatori) la stabilità delle
condizioni offerte nei nuovi contratti per una durata minima di due
anni, per evitare che i messaggi pubblicizzati siano illusori e rapidamente disattesi.
• Istituire un Albo di fornitori qualificati presso l’Aeeg e da questa
controllato, per evitare il diffondersi sul mercato di operatori di
scarsa serietà.
• Introdurre maggiori sistemi di controllo da parte dell’Aeeg sui comportamenti commerciali (comprese la confrontabiltà e la trasparenza
delle condizioni di offerta) e la possibilità effettiva di erogazione rapida
e certa di adeguate ed onerose sanzioni contro pratiche scorrette.
È necessario separare il servizio di gestione dei dati di Misura da quello
di Distribuzione per garantire la correttezza dei dati di consumo e le
altre informazioni relative al servizio; sono altresì necessarie procedure
di verifica e controllo delle varie fasi del processo.
In specie appare indispensabile per il gas, sotto il controllo dell’Aeeg,
ampliare il campione, adeguatamente rappresentativo, della misura
del potere calorico del metano, fattore determinante per la definizione
del prezzo al m3.
In relazione alla misura volumetrica del gas si osserva che il parco
attuale dei contatori presso i clienti finali è obsoleto e, quindi, il suo
livello di precisione è spesso inadeguato; appare pertanto necessario
rinnovare la piattaforma di misura regolandone la gestione con norme
che ne garantiscano l’affidabilità e l’imparzialità.
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In base alla legge sulla continuità territoriale Sardegna - Continente, si
è ottenuto l’abbattimento delle tariffe aeree per i collegamenti aerei dalla
Sardegna con i principali capoluoghi italiani. Ai residenti nella regione Sardegna sono applicate delle tariffe agevolate rispetto a quelle previste per
i biglietti aerei ordinari.
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su un’altra nave dello stesso vettore. In entrambi i casi, il passeggero ha
diritto al risarcimento del danno subito.
Nel caso di ritardo della partenza, il passeggero ha diritto all’alloggio ed al
vitto a spese del vettore (se compreso nel prezzo del biglietto). L’eventuale
rimborso del biglietto deve essere chiesto entro determinati limiti temporali, che variano a seconda della destinazione e della durata del viaggio. Se il
ritardo è imputabile solamente al vettore (cioè non al maltempo, ad esempio), il passeggero ha diritto anche al risarcimento del danno.
Nel caso in cui si abbia l’interruzione del viaggio per cause di forza
maggiore, indipendenti quindi dal vettore, il passeggero è comunque
obbligato a pagare il biglietto proporzionalmente alla tratta utilmente
percorsa.
In ogni caso, il vettore è sempre responsabile dei danni subiti dal passeggero dall’inizio delle operazioni dell’imbarco sino al termine dello
sbarco, se non prova che la causa del danno non è a lui imputabile.
Nei casi di sottrazione, distruzione o danneggiamento del bagaglio non
registrato –il cui prezzo di trasporto è incluso nel costo del biglietto del
passeggero– il vettore è responsabile solo se il passeggero prova che la
colpa è del vettore. Se sottrazione, distruzione o danneggiamento riguardano un bagaglio registrato –oggetto di autonomo contratto di trasporto di
cose– il vettore è sempre responsabile, a meno che non provi che la colpa
non è a lui stesso imputabile. La denuncia del danno o dello smarrimento
deve essere fatta immediatamente al commissario di bordo o, se il danno
non è visibile, entro tre giorni dal giorno di arrivo (o del presunto arrivo).
Test noi consumatori • Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente • Anno XIX • n.36 • 8 giugno 2007
Stampa: Arti Grafiche S.Lorenzo s.r.l., Via dei Reti 36 - 00185 Roma • Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L.46/2004) art.1, comma 2 - DCV Roma
I mezzi
di trasporto
ritardi, overbooking, smarrimento o
danneggiamento del bagaglio
• Il trasporto ferroviario: soppressione
del treno, interruzione della linea, ritardi,
danni alle persone o alle cose
• Il trasporto marittimo: mancato imbarco,
ritardi, interruzione del viaggio, danni al passeggero, furto
o danneggiamento del bagaglio
• Il trasporto aereo: cancellazioni,
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Il trasporto aereo
Salvo particolari circostanze, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto ad ottenere una compensazione pecuniaria tra i
250,00 ed i 600,00 euro.
In caso di overbooking (prenotazioni superiori ai posti disponibili), dopo
aver verificato quanti passeggeri siano disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di determinati benefici, il vettore negare l’imbarco ad altri
passeggeri, che avranno diritto sia alla compensazione pecuniaria, sia alla
possibilità di scegliere tra rimborso del biglietto e volo alternativo, sia
all’assistenza (pasti, bevande, eventuale pernottamento ecc.).
Nel caso di ritardo del volo, a seconda dei tempi di attesa e della lunghezza della tratta da effettuare, il passeggero ha diritto di ricevere
l’assistenza (pasti e bevande, eventuali pernottamenti) o –per ritardi superiori a 5 ore–, alla scelta tra il rimborso dell’importo della tratta non
effettuata (o anche per quella già effettuata, se ormai inutile rispetto al
programma di viaggio iniziale) e l’imbarco su un volo alternativo. Se il
ritardo ha causato un danno al passeggero, questi –se prova il danno ed
il nesso causale tra il danno ed il ritardo– ha diritto ad un risarcimento
fino ad un massimo di circa 4.841 euro. Il risarcimento non è dovuto se il
vettore prova di aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitarlo.
Il diritto al risarcimento si prescrive in due anni.
In caso di distruzione, smarrimento o danneggiamento del bagaglio registrato e consegnato all’accettazione, il vettore è tenuto al risarcimento
dei danni provocati nei limiti di circa 1.167,00 euro. Il vettore è responsabile
anche senza colpa, salvo che provi che il bagaglio aveva già un difetto o che
la colpa è addebitabile al passeggero. Solamente nel caso in cui il passeggero abbia dichiarato che il proprio bagaglio ha un valore superiore –e ne
abbia pagato il relativo supplemento–, avrà diritto ad un risarcimento superiore a quello generalmente previsto. Il passeggero deve inoltrare la denuncia alla compagnia aerea sugli appositi moduli reperibili presso l’assistenza
bagagli dell’aeroporto (lost and found), entro sette giorni dalla consegna (o,
se il bagaglio è stato consegnato in ritardo, entro 21 giorni). La prescrizione è di due anni. Il bagaglio si considera perso se non riconsegnato entro
21 giorni dalla data in cui la consegna era prevista. Nel caso in cui venga
distrutto, perso o danneggiato il bagaglio a mano, la compagnia aerea
risponde solo se il passeggero prova che la causa è ad essa imputabile.
Il trasporto ferroviario
Il biglietto va sempre convalidato nelle apposite obliteratrici prima
della partenza –tranne il caso del biglietto Eurostar, la cui obliterazione
non è obbligatoria–. Se il biglietto è acquistato sul treno o se non viene
convalidato prima della partenza, il passeggero è tenuto a pagare un
supplemento di prezzo a titolo di sanzione.
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Rimborsi del biglietto: in genere, i biglietti hanno una validità di due
mesi. Essi sono rimborsabili, entro 30 minuti dalla convalida, presso
qualunque biglietteria con il pagamento di una penale del 20% - per un
minimo di € 8,00 -, oppure, senza pagamento della penale, con il rilascio
di un bonus di viaggio valido sei mesi.
In caso di soppressione del treno o interruzione della linea il vettore
deve comunicare il problema al pubblico in modo idoneo. Se il viaggio
non è ancora iniziato, il passeggero che decide di non partire ha diritto
al rimborso totale del biglietto. Se il viaggio è già iniziato, invece, il
passeggero può usufruire di un altro mezzo di trasporto messo a disposizione del vettore, senza spese aggiuntive.
Nel caso in cui il ritardo del treno provochi la perdita di una coincidenza,
Trenitalia può autorizzare il passeggero a prendere un treno immediatamente successivo senza dover pagare gli eventuali supplementi (se perde
un Intercity, può salire su un Eurostar con lo stesso biglietto). Se il passeggero decide di non proseguire, ha diritto al rimborso totale della tratta
non percorsa. Se la perdita della coincidenza avviene di sera, il passeggero
ha diritto al pernottamento a spese del vettore ed a ripartire al più presto.
Il rilascio di un bonus è anche previsto nei casi di ritardo o di mancato
funzionamento dell’impianto di climatizzazione della carrozza (accertato ed annotato sul biglietto dal personale):
- Eurostar: ritardo superiore a 25 minuti: bonus pari al 50% del biglietto;
- Intercity, Intercity plus ed Eurocity: ritardi superiori ai 30 minuti: bonus pari al 30% del biglietto;
- Treni Intercity notte ed Espressi: ritardi superiori a 60 minuti: bonus
pari al 30% del biglietto e della prenotazione.
Il bonus va richiesto utilizzando gli appositi moduli, da consegnarsi
–allegando il biglietto– direttamente alle biglietterie oppure inviandolo
successivamente a Trenitalia.
Per danni alle persone, il vettore è tenuto al risarcimento, a meno che
non provi che la colpa dell’evento dannoso dipende da terzi, da cause
di forza maggiore o dallo stesso passeggero. Inoltre, qualora il vettore
provi di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Per danni alle cose, il vettore non è responsabile per gli oggetti contenuti nei bagagli custoditi dal passeggero. Se il danno o lo smarrimento del
bagaglio dipendono, invece, da causa al vettore imputabile (ad esempio,
un incidente), il vettore deve corrispondere al passeggero un risarcimento forfetario, salvo il maggior valore che il passeggero deve provare.
Il trasporto marittimo
Per il mancato imbarco, il vettore è sempre obbligato a rimborsare il
biglietto. Qualora il vettore annulli la partenza della nave o cambi itinerario, il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto o l’imbarco