sistri: nuovi adempimenti in tema di tracciabilità dei rifiuti

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sistri: nuovi adempimenti in tema di tracciabilità dei rifiuti
Servizio di informazione e documentazione sui principali temi in materia amministrativa, fiscale,
e agevolativa indirizzata alle piccole e medie imprese.
n. 11 – novembre 2011
IN QUESTO NUMERO
NEWS
1. Sistri: nuovi adempimenti in tema di tracciabilità dei rifiuti
2. Doppia stretta sulle società di comodo
3. Testo unico apprendistato: novità
4. Nuovo regime dei contribuenti minimi
IN SINTESI
1. Nuovo redditometro a partire dal 2012
2. Programma europeo Eniac: sviluppo tecnologico
3. Iva e prestazioni sportive
SCADENZARIO
Scadenze dall’1 al 30 novembre 2011
NEWS
ALIQUOTA
IVA 21%
L'Agenzia delle Entrate,
con la C.M. 12 ottobre
2011, n. 45, ha fornito
alcuni chiarimenti in merito all'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal
20% al 21%.
Nel caso in cui sia stata
emessa fattura o sia stato pagato il corrispettivo
prima che si realizzassero i presupposti per l'imposizione, l'operazione si
considera effettuata (limitatamente all'importo
pagato o fatturato) alla
data di emissione della
fattura o del pagamento.
La data di entrata in vigore della nuova aliquota è
il 17 settembre 2011.
La circolare precisa la
correzione degli errori
e gli adempimenti per
quanto riguarda il commercio al minuto e i
contribuenti ex art. 22,
D.P.R. 633/1972.
SISTRI: NUOVI ADEMPIMENTI
IN TEMA DI TRACCIABILITÀ
DEI RIFIUTI
Con la conversione in legge della Manovra di Ferragosto D.L. 13 agosto 2011,
n. 138 conv. con modif. con L. 14 settembre 2011, n. 148 è stata definitivamente approvata la ripresa del Sistri (sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti) a partire dal 9 febbraio 2012.
Il Sistri ha l’obiettivo di permettere l’informatizzazione dell’intera filiera
1
Informatizzazione
della filiera dei rifiuti
novembre 2011 IMPRESA News
Utilizzo
di tecnologie
Decorrenza 9.2.2012
Regime sanzionatorio
dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione
Campania. Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo
i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente
un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza,
conoscenza e prevenzione dell’illegalità.
Con tale sistema si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado di
semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi
sostenuti dalle imprese e di gestire in modo innovativo e più efficiente, e
in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la
filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.
Le scadenze delineate dal D.M. 26 maggio 2011 sono state rinviate tutte,
cumulativamente, al 9 febbraio dell’anno prossimo. Le motivazioni di tale
decisione sono da ricercarsi nelle effettive difficoltà organizzative ed operative del sistema, ammesse anche dal Governo.
Nelle modifiche apportate al sistema dai recenti interventi legislativi, non
sono previste partenze scaglionate e soprattutto modifiche al regime sanzionatorio per le imprese non in regola.
Il regime sanzionatorio è stato, infatti, recentemente aggiornato con il
D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
DOPPIA STRETTA
SULLE SOCIETÀ DI COMODO
Società di comodo
Aliquota Ires al 38%
e società non operative
Con la Manovra di Ferragosto viene attuata una doppia stretta sulle cosiddette società non operative o di comodo create, per fare da schermo al
possesso di taluni beni da parte dei soci persone fisiche (immobili, auto,
imbarcazioni, ecc.).
Due sono le novità che emergono dalla Manovra di Ferragosto: la crescita
dell’aliquota Ires portata al 38% e le società che dichiarano perdite fiscali
per tre esercizi consecutivi (oppure dichiarano nel triennio due volte una
perdita e una volta un reddito inferiore al minimo degli enti non operativi),
saranno considerate non operative.
Ires al 38%
Nuova aliquota
Ires
Decorrenza
Acconti
2
Le società di capitali (S.p.a., S.r.l. e accomandita per azioni) che sono considerate non operative dovranno applicare al reddito complessivo emergente
dalla dichiarazione, l’aliquota Ires portata al 38%. Non è prevista alcuna
penalizzazione per le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) di comodo che
assegnano il reddito a soci persone fisiche.
La maggiore imposta riguarderà invece la parte di reddito imputato da società di persone, che risultano di comodo, a soci-società di capitali. In pratica,
una S.p.a. che detiene una quota in una S.n.c. di comodo pagherà il 27,5%
sull’intero reddito dichiarato, oltre al 10,5% sulla parte di tale risultato formata dall’importo assegnato per trasparenza dalla S.n.c.
Norme specifiche tendono a garantire la super imposta del 38% anche in
caso di consolidato fiscale e trasparenza.
La novità assume efficacia dall’esercizio successivo a quello in corso al 17
settembre 2011 (data di entrata in vigore della L. 148/2011) e dunque, in
genere, dal 2012.
Gli acconti 2012 delle società di comodo dovranno essere rideterminati applicando al dato storico la nuova aliquota maggiorata. Resta peraltro ferma
la possibilità di utilizzare il metodo previsionale e dunque di versare gli
acconti al 27,5% per chi ritiene di superare nel 2012 le soglie richieste per
essere operativi.
novembre 2011 IMPRESA News
Perdite fiscali
Le società che, a partire dal 2012, dichiarano perdite fiscali per tre esercizi
consecutivi, ovvero una perdita fiscale in due di tali esercizi e un reddito
inferiore ai minimi previsti per le società di comodo nell’altra annualità,
vengono considerate «non operative» nel successivo periodo di imposta (il
quarto).
La norma si applica anche per quelle società che, superando il test dei
ricavi (proventi effettivi superiori a quelli presuntivamente calcolati con le
percentuali previste dalla norma), non erano considerate di comodo in base
alla precedente normativa.
Trattamento
delle perdite
TESTO UNICO
SULL’APPRENDISTATO
Con il Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167,
in vigore dal 25 ottobre 2011), il Legislatore ha voluto rilanciare uno strumento fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani,
estendendolo, indipendentemente dall’età anagrafica, anche ai lavoratori in
mobilità.
La riforma non ha modificato in maniera rilevante l’istituto dell’apprendistato, già delineato nella riforma del 2003, ma intende:
●● semplificare la normativa di riferimento, abrogando le disposizioni in
vigore, considerando un periodo transitorio di 6 mesi;
●● dare maggiore azione e responsabilizzazione alla contrattazione collettiva;
●● creare un’omogeneizzazione ed attuazione della nuova disciplina su tutto il territorio nazionale;
●● estendere la fruizione dell’istituto anche nella P.A.;
●● rilanciare l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
e di alta formazione e ricerca, sino ad ora poco utilizzati;
●● estendere la possibilità di accesso ai lavoratori in mobilità;
●● non porre limiti all’età anagrafica.
Composto da soli 7 articoli il Tua prevede un periodo transitorio di sei mesi
per l’attuazione delle nuove disposizioni. Il Testo unico individua nell’apprendistato «un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione
e alla occupazione dei giovani» definito secondo tre tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato un numero massimo di apprendisti non superiore al 100% delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio. In assenza di lavoratori qualificati o
specializzati, o di aziende che occupano sino a tre lavoratori qualificati o
specializzati, possono essere assunti sino a tre apprendisti. Per le imprese
artigiane continuano a trovare applicazione le disposizioni della legge quadro sull’artigianato (art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 443).
Anche le pubbliche Amministrazioni potranno assumere con contratto di
apprendistato, ma si dovrà attendere un apposito D.P.C.M. che regolerà
la disciplina del reclutamento e dell’accesso, da emanarsi entro 12 mesi
dall’entrata in vigore del Tua (co. 7, art. 7, Tua), mentre i datori di lavoro
con sedi in più Regioni possono far riferimento al percorso formativo della
Regione ove è ubicata la sede legale, accentrando le comunicazioni di cui
all’art. 1, co. 1180 e segg., L. 296/2006.
IMPRESA News novembre 2011
Istituto
dell'apprendistato
Semplificazione
della normativa
Estensione alla Pa
Formazione
e ricerca
Età
Caratteristiche
del contratto
Apprendisti
Amministrazioni pubbliche
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NUOVO REGIME
DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Modifiche
a parire dal 2012
Riduzione
dell'aliquota Iva al 5%
Durata
A partire dal 2012 subentrerà un nuovo regime dei minimi denominato anche superminimi. Esso si presenta come una sorta di fusione tra il vecchio
regime dei minimi e quello delle neoattività, ex art. 13, L. 23 dicembre 2000,
n. 388.
Mentre nella precedente previsione dei contribuenti minimi, la norma poteva essere applicata anche da chi era già in attività presentandosi come
soggetto di modeste dimensioni, dal 2012 l’accesso alle agevolazioni sarà
previsto solo per chi inizia una nuova attività (oltre che essere di modeste
dimensioni). Ciò vale anche con effetto retroattivo, nel senso che solo aver
iniziato una nuova attività dopo il 2007 assicura la possibilità di applicare il
regime dei superminimi dal 2012 in poi.
Il contribuente che supera il test degli undici requisiti potrà applicare le
stesse regole del regime dei minimi, quindi esclusione da Iva ed esonero
dagli adempimenti contabili, ma potendo contare su un’imposta sostitutiva
decisamente ridotta dal 20% al 5%. Va poi rilevata la novità consistente nella
durata prestabilita di applicazione delle agevolazioni, mentre fino al 2011 il
regime dei vecchi minimi non prevedeva limiti temporali.
Nella nuova previsione l’imposta agevolata al 5% potrà essere applicata solo
per cinque anni, per coloro che iniziano una nuova attività dal 2012, mentre
per quelli che l’hanno iniziata dopo il 2007 sarà necessario considerare come
«già spesi» gli anni di applicazione del regime dei vecchi minimi o delle
neoattività, potendo accedere al regime dei superminimi solo per gli anni
residui del quinquennio. Quindi se è stata iniziata una nuova attività nel 2010,
si potrà applicare il regime dei superminimi fino al 2014, considerando già
spesi due anni (2010/2011) nel regime precedente. Questi limiti temporali
ammettono però una deroga per i giovani che non hanno ancora compiuto
35 anni: per costoro, sempre che abbiano iniziato una nuova attività dal 2012,
ovvero l’abbiano iniziata dopo il 2007, si potrà continuare ad applicare il regime dei superminimi anche oltre il quinquennio fino al periodo d’imposta
in cui si ha il compimento del 35° anno di età. Ovviamente se il 35° anno
di età è compiuto prima del decorso del quinquennio resta fermo il diritto
ad applicare per almeno cinque anni il regime dei superminimi.
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Milano
Redazione: Valentina Basso
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Anno II – N. 11 ottobre 2011
Rivista licenziata il 14 novembre 2011
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novembre 2011 IMPRESA News
TELEFISCO – TUTTAMANOVRA
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tuttomanovra-2011/tuttomanovra-2011.shtml. L’evento permette di approfondire le novità introdotte dai
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Telefisco Online è un evento di aggiornamento e formazione realizzato in collaborazione con l’Ordine
dei commercialisti e degli esperti contabili e dedicato alle novità normative e tributarie introdotte con
i decreti legge dell’estate 2011. Telefisco mette a disposizione una piattaforma e-learning attraverso
la quale è possibile visualizzare le 11 video-lezioni degli esperti del Sole 24 Ore sui seguenti temi:
1. Iva e depositi doganali;
2. semplificazioni fiscali e contributo di solidarietà;
3. riallineamento dei valori e riporto delle perdite;
4. società di comodo;
5. vincoli sull’uso dei beni ai soci e ai familiari;
6. regime dei minimi e cooperative;
7. terreni e partecipazioni;
8. rendite finanziarie;
9. accertamenti;
10. controlli bancari;
11. contenzioso fiscale.
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IMPRESA News novembre 2011
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IN SINTESI
NUOVO REDDITOMETRO A PARTIRE DAL 2012
A partire dal 2012 il Fisco verificherà tutte le spese sostenute dai contribuenti al fine di verificare se il
reddito dichiarato corrisponde all'effettivo tenore di vita.
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha chiarito «che i contribuenti potranno verificare la
coerenza tra il livello di spesa il reddito dichiarato». Il redditometro partirà in via sperimentale interesserá
tutti i contribuenti persone fisiche e sará applicato dall'anno d'imposta 2009.
Il nuovo redditometro si compone di sette categorie, che vanno dall'abitazione ai mezzi di trasporto,
dai contributi previdenziali all'istruzione; all'interno delle quali vengono raccolte oltre cento voci, come
l'arredamento, le minicar, la pensione complementare e gli asili nido. Il redditometro sará, inoltre, definito in base alle caratteristiche del nucleo familiare e dell'area geografica che andranno a costituire 55
gruppi omogenei. Sono, infatti, cinque le aree geografiche (nordest, nordovest, centro, sud, isole) prese
a riferimento dalla funzione matematica studiata. Undici i tipi di nuclei familiari e le cento voci di spesa
divise in sette categorie. Sono rappresentati tutti gli aspetti della vita quotidiana: c'è il divano, ma anche il cellulare, la casa di abitazione e il caravan, l'iscrizione alla palestra, ma anche all'università, per
arrivare alle spese per veterinario. La capacità di spesa del contribuente è scandagliata a 360 gradi, dai
gioielli fino alle donazioni in denaro a favore di Onlus. L'Agenzia delle Entrate utilizzerà il software in via
sperimentale, con la collaborazione delle categorie, per un paio di mesi. L'obiettivo è che da febbraio
2012 i cittadini possano controllare la coerenza tra spese e reddito dichiarato, e soprattutto il reddito
che intendono dichiarare.
PROGRAMMA EUROPEO ENIAC: SVILUPPO TECNOLOGICO
L'impresa comune Eniac attua l'iniziativa tecnologica congiunta (Itc) sulla nanoelettronica al fine di sviluppare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tale partenariato pubblico-privato mira
a sostenere gli investimenti in questo settore che è fonte di innovazione e di competitività. L'iniziativa
tecnologica congiunta sulla nanoelettronica si inserisce anche nel quadro dello Spazio europeo della
ricerca (Ser) e contribuisce alla ricerca e allo sviluppo (R&S).
Fino ad esaurimento delle risorse è aperto il bando europeo del programma di lavoro per Eniac-joint
Undertaking (rif. 2011/C 183/07).
Si tratta di un programma nell’ambito dell’innovazione tecnologica al fine di stimolare gli investimenti, la
crescita e la competitività. I progetti di ricerca e sviluppo tecnologico Eniac prevedono il finanziamento di:
attività di ricerca e sviluppo, attività sperimentali o di dimostrazione finalizzate a promuovere la fattibilità
delle nuove tecnologie, attività di gestione che colleghino tutte le attività del progetto e mantengano la
comunicazione con l’impresa comune di Eniac, ecc.
Le proposte devono affrontare almeno un sottoprogramma di Eniac quali: automobili e trasporti, comunicazioni e strumenti digitali, efficienza energetica, sanità ed invecchiamento della società, sicurezza,
tecnologie del design, processi e integrazione semiconduttori, attrezzature, materiali e fabbricazione.
Maggiori informazioni sono presenti sul sito: http://www.eniac.eu/web/calls/local_index.php
IVA E PRESTAZIONI SPORTIVE
Un campione di rally che partecipa gare a livello nazionale ed internazionale (ma mai a circuiti mondiali), organizzate da una società straniera, alla quale il pilota fornisce la sua prestazione sportiva e
la vendita della sua immagine.
Tale pilota non ha mai aperto partita Iva in quanto riceve un compenso dalla società straniera qualificato come compenso di collaborazione coordinata e continuativa, escluso Iva ex art. 5, co. 2, D.P.R. 26
– continua –
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novembre 2011 IMPRESA News
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IVA E PRESTAZIONI SPORTIVE
ottobre 1972, n. 633 [CFF ➊ 205], dichiarato sempre nel quadro VL come attività di lavoratore autonomo
non esercitate abitualmente.
Detto pilota corre esclusivamente per gare organizzate dalla società straniera. L’Agenzia delle Entrate
gli contesta la mancata apertura della partita Iva, in quanto ritiene che i compensi dichiarati non siano
coerenti con il tipo di attività esercitata e che nel periodo oggetto di accertamento il pilota ha corso
per team ufficiali (Abarth).
Si chiede se sia possibile sostenere la tesi che il pilota è privo di requisito soggettivo ai fini Iva, in
quanto riceve un compenso da un'unica società, anche quando partecipa a gare internazionali o per
team importanti?
Per l'esatta qualificazione dell’operazione, come rilevante o meno a fini Iva, occorrerebbe innanzitutto
verificare il contratto che lega il pilota professionista alla società straniera. Ciò che si desume dal quesito
è che il pilota non solo effettua prestazioni sportive a favore dell’impresa non residente ma è alla stessa vincolato da un accordo in base al quale la seconda è incaricata della gestione della sua immagine,
riconoscendogli un compenso.
Quanto alla rilevanza Iva delle attività sportive e alla operatività nel caso di specie dell’art. 5, co. 2, D.P.R.
633/1972, si deve analizzare la natura del rapporto di lavoro. Il lavoro sportivo professionistico, disciplinato
dalla L. 23 marzo 1981, n. 91, si caratterizza per l’onerosità e la continuità della prestazione sportiva resa
da atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici. Nel dettaglio, l’art. 3, L. 91/1981 [CFF ➋
5328] introduce una presunzione per la quale il relativo contratto è riconducibile all’ambito del rapporto di
lavoro subordinato ma, al ricorrere di alcune condizioni, può essere diversamente riclassificato nell’ambito
del lavoro autonomo o. più precisamente, tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi
del successivo art. 15, co. 1. Deve in particolare ricorrere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro
collegate in un breve periodo di tempo;
b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione
od allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore
settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Quando si verifica una di tali fattispecie le prestazioni stesse, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.P.R. 633/1972,
esulano dal campo di applicazione dell’Iva, a meno che l'atleta prestatore del servizio non svolga per professione abituale altra attività di lavoro autonomo soggetta all'Iva. In questo ultimo caso, l'esercizio di tale
attività attrae nell’orbita impositiva dell'Iva. Nella fattispecie oggetto del presente quesito, occorre quindi
verificare se si realizza almeno una delle condizioni citate: in caso affermativo, la prestazione sportiva
non sembra ricadere nell’ambito di operatività della disciplina Iva per carenza del requisito soggettivo a
meno che il professionista non svolga altre attività di lavoro autonomo soggette ad Iva. In questo caso,
l’esercizio di tale attività attrae nell’ambito di rilevanza ai fini del tributo anche quelle prestazioni di tipo
sportivo rese nell’ambito di un contratto di collaborazione. In giurisprudenza (Commissione Tributaria
Regionale Emilia Romagna 17 maggio 2005, n. 53) si è a questo proposito affermata l’imponibilità Iva dei
compensi percepiti da uno sportivo professionista derivanti da contratti di sponsorizzazione sottoscritti
a prescindere dal fatto che gli stessi contratti fossero stati conclusi con il supporto di una società incaricata dello sfruttamento del diritto di immagine dallo sportivo. Nel caso esaminato dalla Commissione,
lo sportivo si era in realtà comportato come l’effettivo dominus dei contratti, assumendo direttamente
le obbligazioni derivanti dai contratti siglati e, di conseguenza, ciò aveva determinato l’assoggettamento
ad Iva dei compensi percepiti.
di Alessandro Mastromatteo
IMPRESA News novembre 2011
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SCADENZARIO
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2011
Assistenza fiscale
MODELLO INTEGRATIVO 730/2011: adempimento per Caf e professionisti abilitati. Consegna al contribuente della copia del Modello integrativo 730/2011,
del prospetto di liquidazione Modello integrativo 730-3 e comunicazione al
sostituto d’imposta del risultato Modello integrativo 730-4.
Bollo
ISTITUTI DI CREDITO: versamento dell’imposta di bollo relativa agli assegni
circolari in circolazione alla fine del terzo trimestre 2011.
LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 2011
Imposte sui redditi
MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI: comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle minusvalenze e alle differenze negative di ammontare
superiore a € 50.000 derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri.
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2011
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: annotazione dei corrispettivi e
di qualsiasi altro provento conseguito nell’esercizio di attività commerciale con
riferimento al mese precedente.
Iva
COMMERCIANTI AL MINUTO: registrazione corrispettivi del mese di ottobre
2011 per operazioni per le quali sono stati rilasciati scontrini fiscali o ricevute.
FATTURA DIFFERITA: fatturazione differita per beni consegnati, con documento di trasporto o di consegna, nel mese di ottobre 2011.
FATTURE INFERIORI AD € 300: annotazione del documento di riepilogo delle
fatture di importo inferiore ad € 300 relative ad ottobre 2011.
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2011
Assistenza fiscale
IMPOSTA TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA: per i sostituti d’imposta
che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale scade
il termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto, trattenute sugli
emolumenti corrisposte nel mese di ottobre.
Irpef
ADDIZIONALI REGIONALE/COMUNALE: scade il termine per il versamento
delle addizionali regionale/comunale Irpef, trattenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Imposta sostitutiva
IMPRESE – DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ: per i sostituti d’imposta, versamento in via telematica dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate
ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività,
innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese.
Inail
AUTOLIQUIDAZIONE 2011: per i datori di lavoro che hanno optato per il versamento rateale, versamento della quarta rata ai fini del saldo 2010 e per l’autoliquidazione del premio anticipato relativo al 2011.
Inps
ARTIGIANI E COMMERCIANTI: versamento della terza rata trimestrale per il
2011 del contributo fisso sul minimale di reddito per artigiani e commercianti
iscritti all’Inps.
CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA: versamento contributi per lavoratori dipendenti su retribuzioni di ottobre 2011 e contributi a Gestione separata
– continua –
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novembre 2011 IMPRESA News
– segue – MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2011
Inps su compensi di ottobre 2011 a collaboratori coordinati e continuativi ed a
progetto, venditori a domicilio, associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, e lavoratori autonomi occasionali con reddito
superiore ad € 5.000.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE, DENTISTI E ODONTOTECNICI: liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa al terzo trimestre 2011.
CONTRIBUENTI MENSILI: liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa
a ottobre 2011 (settembre 2011 per i contribuenti che affidano la tenuta della
contabilità a terzi). Se l’importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato
insieme a quello relativo al mese successivo.
Iva
CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: liquidazione e versamento dell’Iva a debito
relativa al terzo trimestre 2011 (unitamente all’Iva, vanno pagati anche gli interessi dell’1%). Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa al terzo
trimestre 2011, da parte dei contribuenti trimestrali speciali di cui all’art. 74,
co. 4, D.P.R. 633/1972.
DICHIARAZIONE D’INTENTO: invio on-line dei dati delle dichiarazioni d’intento
ricevute in ottobre 2011 dai fornitori di esportatori abituali all’Agenzia delle
Entrate.
Imposta sugli
intrattenimenti
INTRATTENIMENTI: scade il termine per il versamento dell'imposta sugli
intrattenimenti, relativamente alle attività, elencate nella Tariffa allegata al
D.P.R. 640/1972 con carattere continuativo nel mese precedente.
Libro unico del lavoro
DATORI DI LAVORO, COMMITTENTI E SOGGETTI INTERMEDIARI TENUTARI:
stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegna
della copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente.
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: versamento delle ritenute d’acconto alla
fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti in ottobre 2011.
Ritenute
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: versamento delle ritenute d’acconto alla
fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati in ottobre 2011.
ALTRE RITENUTE: versamento ritenute operate in ottobre 2011 su redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione
e rappresentanza di commercio, utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno
ed associazione in partecipazione.
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
Enasarco
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO: per le case mandanti, versamento dei contributi dovuti per agenti e rappresentanti di commercio relativi
al terzo trimestre 2011.
VENERDÌ 25 NOVEMBRE
Enpaia
DATORI DI LAVORO AGRICOLO: versamento dei contributi previdenziali degli
impiegati agricoli dovuti all’Enpaia per il periodo di paga scaduto in ottobre
2011 e denuncia contributiva.
Enpals
AZIENDE DELLO SPETTACOLO: presentazione denuncia mensile unificata dei
contributi di ottobre 2011 per i lavoratori dello spettacolo.
Iva
ELENCHI INTRASTAT: scade il termine per la presentazione mensile degli
elenchi riepilogativi Intrastat relativamente al mese di ottobre 2011.
IMPRESA News novembre 2011
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MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2011
Pec
COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (PEC): scade il
termine per la comunicazione al Registro delle imprese del proprio indirizzo
Pec per le imprese in forma societaria già costituite alla data del 29 novembre
2011.
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2011
Assistenza fiscale
MODELLO 730/2011: per i sostituti d’imposta effettuazione delle operazioni
di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) degli importi risultanti dal
prospetto di liquidazione Modello 730-3 o o dal Modello 730-4 (seconda o unica
rata dell’importo dovuto in acconto per il 2011).
Anagrafe tributaria
INTERMEDIARI FINANZIARI: scade il termine per la comunicazione in via telematica all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati
intrattenuti rapporti di natura finanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese
precedente.
Bollo
VERSAMENTO ACCONTO: versamento dell’acconto dell’imposta di bollo da
parte dei soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale.
Cedolare secca
IMPOSTA SOSTITUTIVA: versamento dell’acconto pari all’85% dell’imposta
dovuta per i contribuenti che intendono avvalersi dell’opzione della cedolare
secca.
Imposta sulle
assicurazioni
IMPRESE DI ASSICURAZIONE: scade il termine per il versamento dell’imposta
dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre 2011 e degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese
di settembre 2011.
DENUNCIA UNIEMENS INDIVIDUALE: per i sostituti d’imposta invio del flusso
individuale della denuncia mensile dei contributi previdenziali Inps dei dipendenti, co.co. co. e occasionali nel mese di ottobre 2011.
Inps
ARTIGIANI E COMMERCIANTI: scade il termine per il versamento dei contributi dovuti, a titolo di seconda rata di acconto per il 2011.
CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA SUI COMPENSI AI LAVORATORI AUTONOMI: scade il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto
per l'anno in corso del contributo alla gestione separata Inps.
Ires
ACCONTI D’IMPOSTA IRES ED IRAP: per i soggetti Ires con esercizio non solare per i quali novembre 2011 è l’undicesimo mese dell’esercizio, versamento
della seconda o unica rata di acconto Ires ed Irap.
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO: scade il termine per la registrazione dei
corrispettivi delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo nel
mese di ottobre.
EDITORIA: annotazione nei registri delle indicazioni obbligatorie ai fini Iva relative a ottobre 2011.
Iva
ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – ACQUISTI INTRACOMUNITARI: presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari di ottobre 2011 e versamento Iva.
OPERAZIONI CON PAESI «BLACK LIST»: per i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi «black list», comunicazione in via telematica dei dati delle
operazioni intercorse nel mese precedente
– continua –
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novembre 2011 IMPRESA News
– segue – MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2011
Iva
SCAMBI INTRACOMUNITARI – FATTURE, AUTOFATTURE E FATTURE INTEGRATIVE: annotazione fatture inerenti ad acquisti intracomunitari, ricevute
nel mese di novembre 2011. Autofattura da parte di cessionari/committenti di
acquisti intracomunitari che non abbiano ricevuto entro ottobre 2011 la fattura
relativa ad operazioni di settembre 2011, e fattura integrativa nel caso di fattura originaria registrata in ottobre 2011 con corrispettivo inferiore al reale.
Liti pendenti
CHIUSURA LITI PENDENTI: per le liti pendenti, di valore non superiore ad €
20.000 è possibile effettuare il versamento delle somme dovute.
Modello Irap 2011
PERSONE FISICHE, SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI: versamento dell’Irap per le persone fisiche, società di persone e società di capitali con
esercizio coincidente con l’anno solare.
Modello Unico 2011
PERSONE FISICHE: versamento delle imposte e dei contributi risultanti dalla
dichiarazione Modello Unico 2011:
●● Irpef (seconda o unica rata di acconto 2011);
●● contributo Ivs (seconda o unica rata di acconto 2011);
●● contributo alla Gestione separata Inps (seconda o unica rata di acconto
2011);
●● cedolare secca sugli affitti (seconda o unica rata di acconto 2011).
SOCIETÀ DI PERSONE: versamento delle imposte risultanti dal Modello Unico
2011 (Irpef seconda o unica rata di acconto 2011).
SOGGETTI IRES: per i soggetti Ires con esercizio anno solare versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico 2011.
Registro locazioni
LOCAZIONI: versamento d’imposta per contratti di locazione ed affitto di beni
immobili (per la cedolare secca attraverso il Modello 69).
a cura di Valentina Basso
IMPRESA News novembre 2011
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