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FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 ) SERVIZIO TITOLI - Servizio di ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari derivati quotati sul mercato idem (mod. TI522/A) INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: Banca Apulia S.p.A. Sede legale e sociale: Via Tiberio Solis, 40 - 71016 San Severo ( FG ) Tel: 0882 201111 Fax: 0882 225214 Direzione Generale: Corso Vittorio Emanuele II, 112 – 70122 Bari Tel: 080 2177211 Fax: 080 2177399 Sito Internet: www.bancapulia.it E-mail: [email protected] Numero di iscrizione al Registro Imprese di Foggia, Codice Fiscale e Partita IVA: 00148520711 Numero di iscrizione all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia: 1089.2 - Codice ABI n. 5787.7 - C.C.I.A.A. di Foggia 10638 Gruppo bancario di appartenenza e relativo codice di iscrizione all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia: Gruppo Bancario Veneto Banca, cod. gruppo 5035.1 RISERVATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE Soggetto che entra in contatto con il cliente Nome Cognome Indirizzo Telefono E-mail CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE O DEL SERVIZIO Struttura e funzione economica: la Banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente titoli (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, fondi comuni di investimento, ecc.), conservandone registrazione contabile di tali strumenti, curando rinnovo e incasso cedole, incasso interessi e dividendi e quant’altro sia necessario ai fini della tutela dei diritti derivanti dai titoli stessi. Su autorizzazione del cliente medesimo la banca potrebbe subdepositare i titoli presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati. Principali rischi (generici o specifici): Per la sua intrinseca natura, l’operatività in strumenti derivati di cui all’art. 1, comma 3, Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni comporta una rischiosità assai elevata. In particolare, il cliente prende atto che: il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. Istituito nel novembre del 1994, il Mercato degli strumenti derivati possiede certe specificità, legate alla tipologia degli strumenti finanziari trattati, che lo differenziano sostanzialmente dagli altri mercati di Borsa. Carattere saliente dell’IDEM è dovuta all’elevata rischiosità dell’investimento in derivati, in modo particolare i future, che può portare a notevoli perdite nell’arco di una sola seduta, dovuta all’alta volatilità dei prezzi. La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia ai sensi dell’art. 59 D.Lgs n. 58/1998. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL’OPERAZIONE COMMISSIONI Futures su indice di Borsa S&P/MIB – contratti S&P/MIB 20,00 € Futures su indice di Borsa – contratti MINI S&P 10,00 € Futures su azioni (Stock Futures) 10,00 € Options su indice di Borsa S&P/MIB – contratti di opzioni S&P/MIB 15,00 € 0,35 % della base per nr. lotto minimo azioni Options su singole azioni quotate – contratti di opzioni su azioni Esercizi / assegnazioni di Opzioni su singole azioni o su indice di Borsa S&P/MIB 0,50 per contratto Liquidazione Stock Future 0,50 per contratto Recupero spese per l’invio delle comunicazioni derivanti dagli obblighi di Trasparenza 2,00 € MARGINI INIZIALI DI GARANZIA E MARGINI DI VARIAZIONE Vengono applicati gli stessi margini richiesti dalla Cassa Compensazione e Garanzia. Il dettaglio aggiornato dei margini applicati dalla Cassa di Compensazione e Garanzia è a disposizione della clientela presso tutte le filiali della Banca. Oltre ai titoli consegnabili alla Cassa di Compensazione e Garanzia, cui viene applicato il medesimo scarto previsto dalla stessa Cassa, è possibile consegnare, a copertura dei margini iniziali, Obbligazioni emesse dal Gruppo Veneto Banca con i seguenti scarti: OBBLIGAZIONI: stesso scarto CCG (attualmente 15%); OBBLIGAZIONI STRUTTURATE: scarto del 30%. Pag. 1 di 4 Aggiornato al 13/12/2016 FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 ) SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME RELATIVE AL SERVIZIO I contratti negoziati sul mercato IDEM sono regolati dal mod. 522 (Mandato Futures e Options) e sue appendici: Modalità di prestazione del servizio Nella prestazione del servizio, la Banca eseguirà gli ordini pervenutigli dalla clientela rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione e applicando le migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse. In nessun caso la Banca potrà essere ritenuta responsabile per le perdite eventualmente sopportate dal cliente in conseguenza della variazione delle condizioni di mercato che dovessero verificarsi tra la ricezione dell’ordine e la sua esecuzione. Margini, premi, commissioni e spese Ai contratti si applicano i margini, le commissioni, e gli scarti sui margini di garanzia costituiti da titoli indicati nel presente Foglio Informativo. La contabilizzazione di eventuali margini, premi, commissioni ed altri importi avverrà nella divisa di denominazione del contratto, ovvero nella divisa di denominazione del conto corrente qualora siano espressi in tale divisa. Il Cliente è tenuto a rimborsare tutti gli ulteriori importi per margini, commissioni e ogni altro onere, anche di natura fiscale, che la Banca dovesse sostenere in relazione all’espletamento del presente mandato. Diritto di garanzia Il cliente si impegna a mantenere sul conto corrente ordinario disponibilità sufficienti per consentire alla Banca di addebitare tutti gli importi dal cliente stesso dovuti in forza del mandato. La banca è autorizzata ad utilizzare i fondi depositati su qualunque conto intestato al cliente per fare fronte alle obbligazioni assunte per conto del cliente stesso, nonché per coprire gli importi corrispondenti ai margini di garanzia o di variazione dovuti dal cliente alla banca. In assenza di disposizioni da parte del cliente, la Banca provvederà a chiudere d’ufficio le posizioni necessarie per reintegrare la liquidità nel conto corrente ordinario. La banca potrà effettuare compensazioni fra i conti in contanti o fra quelli in titoli, intestati al cliente. Modifiche delle norme contrattuali e delle condizioni economiche del servizio La banca si riserva la facolta' di modificare sia le condizioni contrattuali che le condizioni economiche applicate al contratto, rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole per il correntista, le prescrizioni di cui all’ artt. 118 del d.lgs. 01.09.1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione. N.B: la banca non è tenuta a ad evadere eventuali operazioni o disposizioni che dovessero pervenire dopo la chiusura / estinzione dei rapporti Accettazione di contratti accessori L’accettazione degli eventuali contratti accessori o relativi ai prodotti facoltativi proposti al cliente avviene con la sottoscrizione dello stesso contratto accessorio o del contratto del prodotto facoltativo. Esonero di responsabilità a favore della banca In merito ai servizi/prodotti offerti, la responsabilità della banca sarà limitata ai casi imputabili a dolo o colpa grave. RECESSO E RECLAMI Recesso dai rapporti La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente per l’erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese, Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari. Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l’eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato per l’utilizzo dei servizi e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione. Tempi Massimi di Chiusura del Rapporto Contrattuale Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal cliente, allo scopo di consentire l’ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti. Reclami / Composizione Stragiudiziale delle Controversie Reclami 1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall’intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce “reclamo” ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo. 2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall’art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46). L’appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all’oggetto dei reclami, con termini di risposta Pag. 2 di 4 Aggiornato al 13/12/2016 FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 ) differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall’Ufficio Reclami. 3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l’indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati. 4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi: - posta ordinaria o raccomandata indirizzata a Ufficio Reclami Gruppo Veneto Banca – via Feltrina Sud 250 – 31044 Montebelluna (TV)”; - posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected] - Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo e-mail [email protected] . - fax da inviare al numero 0423/283755; - consegna diretta del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto. 5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente. Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari 1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. 2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. 3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie “ADR” (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui Il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’ABF. Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento 1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca e la Banca deve rispondere entro 90 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. 2. Se il cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito può rivolgersi all’Ombudsman-Giurì Bancario. Per sapere come rivolgersi all'Ombudsman Giurì Bancario e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. 3. Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all’obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere: all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal “Conciliatore Bancario Finanziario” - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR - (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. 4. Per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, il Cliente – esclusi i clienti professionali di cui all’art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs. n. 58/98 - potrà anche attivare la procedura di conciliazione avanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (www.camera-consob.it). 5. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il ricorso a detto Organismo assolve alla condizione di procedibilità di cui al precedente comma 4. Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell’intermediario nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa: 1.La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. 2.Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato all’intermediario) all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo: Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale 21 00187 Roma – Italia Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo". 3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. LEGENDA Dossier con altri Titoli di Stato il deposito, oltre ai B.o.t., può contenere Btp, Cct, Ctz, e altri titoli di Stato similari. Dossier con solo/anche altri titoli Il deposito contiene (anche) altri titoli diversi dai Titoli di Stato; quindi, Azioni quotate, non quotate, Obbligazioni, Strumenti derivati, ecc. Dossier costituito da Fondi e/o Sicav Citiamo, ad esempio, Arca, Fineco Gestioni, J.P. Morgan Fleming, Julius Baer, Morgan Stanley, lombard sostenuti dall’Istituto Odier, e altri (maggiori informazioni presso lo sportello) Recupero spese per trasferimento titoli ad altra banca Recupero spese addebitato al cliente all’atto di ciascuna operazione di trasferimento (totale o parziale) ad altro istituto dei titoli contenuti nel dossier. Il recupero spese e costituito da due componenti: una fissa per l’operazione di trasferimento titoli nel complesso e una variabile costituita da un importo applicato per ciascun codice titolo trasferito. Strumenti finanziari Includono : azioni, obbligazioni, Titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato, quote di fondi comuni di investimento qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedenti. Pag. 3 di 4 Aggiornato al 13/12/2016 FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 ) Trasferimento ad altro intermediario Le commissioni sono di norma calcolate per singolo codice titolo Azioni Titoli che rappresentano l’unità di misura della partecipazione del socio alla Società. Le azioni emesse da una società hanno tutte il medesimo Valore nominale si suddividono in tre categorie: ordinarie, privilegiate e risparmio. Cedola Documento accessorio collegato ad alcuni titoli finanziari che viene staccato consentendo l’incasso di interessi e dividendi Dividendi Utile distribuito dalla Società ai propri soci in base a quanto deliberato dall’assemblea che approva il bilancio. A discrezione del possessore del titolo, i dividendi possono essere soggetti sia a tassazione del 12,50% sia a credito di imposta Monte Titoli Società per azioni che svolge il ruolo di gestione accentrata dei titoli azionari e delle obbligazioni emesse da società private compresi i titoli di stato italiano. Gli strumenti finanziari quotati in Italia sono sottoposti al regime di dematerializzazione e all’obbligo di accentramento presso Monte Titoli che ne registra ogni passaggio di proprietà. Obbligazioni Titoli di credito rappresentatiti di prestiti contratti presso il pubblico da una persona giuridica (Stato, Banche, società per azioni, ecc.); incorporano due diritti: la restituzione del Valore Nominale a scadenza e il pagamento degli interessi sull’importo. Prodotti accessori/facoltativi (contratti accessori) Per prodotti accessori (obbligatori o facoltativi) si intendono rispettivamente quei prodotti senza i quali il prodotto principale non può esistere o non può essere perfezionato o a quei prodotti che vengono offerti al cliente a corredo del prodotto principale e che possono essere accettati o meno dal cliente. N.B: Nel caso del prodotto accessorio obbligatorio, la mancata sottoscrizione del contratto accessorio di norma preclude la possibilità di perfezionare il prodotto principale. Si intendono, secondo la definizione dell’allegato alla Direttiva 2007/64/CE: 1. Servizi di Pagamento nel Mercato Unico Europeo servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3. esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: a. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; c. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 4. esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento: a. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; c. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 5. emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 6. rimessa di denaro; 7. esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. 8. emissione di moneta elettronica. Sono escluse dall’applicazione della direttiva, tra le altre: a. il cambio di valuta contante contro contante; b. le operazioni di pagamento con assegni bancari, con titoli cambiari su supporto cartaceo, con traveller’s cheque su supporto cartaceo; c. le operazioni di pagamento collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari. Pag. 4 di 4 Aggiornato al 13/12/2016