durante la gravidanza
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I CONGEDI PER LA TUTELA DELLA FAMIGLIA E DELLA FORMAZIONE DEL LAVORATORE A cura di Marini Cristiano Inas Cisl Modena 059/890886 [email protected] (Versione aggiornata al agosto 2004) DURANTE LA GRAVIDANZA: Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali accertamenti clinici o visite medico specialistiche nel caso in cui questi siano da effettuarsi durante l’orario di lavoro. Documentazione : è necessario presentare al datore di lavoro apposita istanza e successivamente la documentazione giustificativa attestante la data e l’orario degli esami. CONGEDO DI MATERNITA’ (Capo III)* Diritto per la lavoratrice in gravidanza all’astensione dal lavoro 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto. Il diritto vale anche per le madri adottive o affidatarie di minori di età non superiore ai 6 anni all’atto dell’adozione o dell’affido e deve essere usufruito entro i primi 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia.(art 26) Se si tratta di adozione internazionale il limite di età è innalzato fino al compimento dei 18 anni e i genitori lavoratori possono anche usufruire di un congedo non retribuito per il periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione o l’affidamento.(art 27) In alternativa possibilità per la madre di astenersi 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto in assenza di rischi per la salute della gestante e del nascituro attestati dal medico specialista del SSN e dal medico competente di cui al Dlgs 626/1994 ove previsto (art 20). In caso di parto prematuro i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto così da garantire comunque i 5 mesi . L’astensione può essere anticipata a 3 mesi dalla data presunta del parto in caso di lavori da ritenere gravosi o pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza; inoltre il servizio ispettivo del ministero del lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro prima dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria con possibile prolungamento fino a 7 mesi dopo il parto: in caso di gravi complicanze della gravidanza; di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; nei casi di lavori faticosi, pericolosi e insalubri. (art 17) Tale disposizione si applica anche alle lavoratrici che hanno avuto in adozione o affidamento un bambino fino al compimento del 7° mese. Trattamento economico : 80 %della retribuzione del mese precedente l’inizio dell’astensione maggiorata dei ratei relativi alla tredicesima mensilità o agli altri premi o mensilità erogati alla lavoratrice (art 23), vengono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi nazionali (es: nel settore pubblico 100% della retribuzione).Per le lavoratrici agricole a tempo determinato l’indennità spetta purchè nell’anno precedente o in corso siano state iscritte negli elenchi per almeno 51 giornate. Il pagamento dell’indennità spetta anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato (per colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di recesso; per cessazione dell’attività dell’azienda; per scadenza del termine) o sospeso durante il periodo di congedo o anche prima purchè tra l’inizio della sospensione o della disoccupazione e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni. Il pagamento spetta anche nel caso in cui il periodo di congedo sia iniziato dopo i 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro ma la lavoratrice sia in godimento dell’indennità di disoccupazione.(art 24) In caso di astensione anticipata e di mancanza di rapporto di lavoro l’indennità spetta solo se l’interdizione era stata concessa per la precarietà della condizione fisica e non per il tipo di attività svolta (art 17 c.2) Contribuzione: Viene garantita la contribuzione figurativa utile per il diritto e la misura della pensione . Importante ricordare che si ha diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa corrispondente ai 5 mesi di congedo anche se la donna non svolge alcuna attività purchè possa far valere almeno 5 anni di contribuzione come lavoro dipendente prima o dopo la maternità.(art.25 c.2) In caso di adozione o affido spettano i tre mesi di contribuzione figurativa successivi all’ingresso del minore in famiglia se il minore ha un’età inferiore ai 6 anni (18 anni se trattasi di adozione internazionale) Documentazione: Le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’ente erogatore l’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto, tale data vale anche in caso di errore di previsione. In caso di richiesta di astensione solo 1 mese prima del parto va allegata dichiarazione del medico specialista del SSN e del medico dell’azienda (se è previsto) attestante la mancanza di rischi per la gestante e per il nascituro. Entro 30 giorni dalla nascita deve essere presentato agli stessi soggetti il certificato di nascita o l’autocertificazione relativa. L’ interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, viene considerata come malattia se avviene entro i 180 giorni dal concepimento, se avviene in seguito è considerata come un parto prematuro. CONGEDO DI PATERNITA’ (Capo IV) Il periodo di astensione per 5 mesi può spettare al padre in caso di : • Morte o grave infermità della madre • Abbandono del figlio da parte della madre • Affido esclusivo del bambino al padre In caso di adozione o affido spettano i 3 mesi di congedo successivi all’ingresso in famiglia del minore di 6 anni(o di 18 anni se si tratta di adozione internazionale) al lavoratore padre, oltre che nei casi suddetti, anche se la lavoratrice non ha richiesto il congedo.(art 31). CONGEDO DI MATERNITA’ PER LAVORATRICI NON DIPENDENTI: SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS (lavoratrici a progetto, collaboratrici coordinate e continuative e professioniste senza cassa) Tali soggetti hanno diritto a un’indennità di maternità o paternità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi purchè possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione versata nella gestione separata nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto.(art.64) Non sussiste l’obbligo di astensione dal lavoro In caso di adozione o affido l’indennità spetta per i 3 mesi successivi l’ingresso del minore in famiglia se di età inferiore ai 6 anni o i 18 anni se si tratta di adozione internazionale. In caso di lavoro a progetto il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo, e la durata dello stesso è prorogata di 180 giorni, salve più favorevoli disposizioni contrattuali.(art 64 Dlgs 276/2003) Interruzione della gravidanza: se questa, volontaria, terapeutica o spontanea, avviene prima del 180 ° giorno dall’inizio della gestazione si considera aborto e viene indennizzata come malattia solo per il periodo di ricovero ospedaliero; se avviene successivamente viene considerata parto e pagata per la durata di 5 mesi anche se il bambino nasce morto. Indennità di paternità: Questa spetta al padre, che possa far valere il requisito contributivo, per i 3 mesi successivi al parto in caso di : • Morte o grave infermità della madre • Abbandono del figlio da parte della madre • Affido esclusivo del bambino al padre Trattamento economico: l’indennità è calcolata per ciascun giorno nella misura dell’80% di 1/365 del reddito prodotto nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile; se il periodo in cui è stata svolta l’attività è inferiore ai 12 mesi il periodo di riferimento va ridotto in proporzione. Per quanto riguarda il reddito di riferimento per la base di calcolo: per le collaborazioni coordinate e continuative rileva il reddito risultante dai versamenti contributivi sulla base della dichiarazione del committente; per l’attività libero professionale rileva il reddito risultante dalla denuncia dei redditi relativa all’anno di riferimento. LAVORATRICI AUTONOME: A queste lavoratrici (coltivatrici dirette, mezzadre o colone, artigiane e commercianti) viene erogata dall’Inps un’indennità per la durata di 5 mesi . Non sussiste l’obbligo di astensione dal lavoro.(art.66) In caso di adozione o affido l’indennità spetta per i 3 mesi successivi l’ingresso del minore in famiglia se di età inferiore ai 6 anni o i 18 anni se si tratta di adozione internazionale Trattamento economico: per le coltivatrici dirette, colone o mezzadre e imprenditrici agricole spetta un’indennità giornaliera per i 5 mesi pari all’80% della retribuzione minima giornaliera prevista per gli operai agricoli a tempo indeterminato; per le artigiane e le commercianti un’indennità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato. Documentazione: apposita domanda in carta libera corredata da un certificato medico rilasciato dall’Asl riportante la data di inizio gravidanza e la data presunta del parto. Interruzione di gravidanza: se questa, spontanea o volontaria, avviene non prima del 3° mese di gravidanza viene corrisposta un’indennità giornaliera per un periodo di trenta giorni. LIBERE PROFESSIONISTE ISCRITTE A UNA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA: A tali lavoratrici spetta un’indennità di maternità per la durata di 5 mesi (i 2 mesi precedenti e i tre mesi successivi il parto) erogata dalla competente cassa di previdenza .(art 70 come modificato da L.289/2003) In caso di adozione o affido l’indennità spetta per i 3 mesi successivi l’ingresso del minore in famiglia se di età inferiore ai 6 anni o i 18 anni se si tratta di adozione internazionale Documentazione: apposita domanda in carta libera da presentare a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza e entro il termine di 180 giorni dal parto. La domanda deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto e dalla dichiarazione che non si ha diritto ad altre indennità di maternità . In caso di adozione o affido va allegato copia autentica del provvedimento di adozione o affido Trattamento economico: l’indennità viene corrisposta in misura pari all’80% di 5/12 del reddito denunciato nel secondo anno precedente a quello della domanda e non può essere inferiore all’80% del salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato né superiore al quintuplo di tale importo. Interruzione di gravidanza : se questa, spontanea o volontaria, avviene dopo il sesto mese di gravidanza l’indennità spetta per i 5 mesi, se invece avviene dopo il terzo mese spetta una sola mensilità. ASSEGNO DI MATERNITA’ PER LAVORATRICI ATIPICHE E DISCONTINUE: Tale assegno, della misura nel 2004 di 1713,55 euro, rivalutato ogni anno secondo l’inflazione viene erogato per intero, o per differenza rispetto ad altre eventuali prestazioni di maternità già godute dall’interessata, purchè di importo inferiore, e spetta per ogni figlio ( naturale o adottato o in affidamento preadottivo) alle lavoratrici dipendenti o parasubordinate residenti, cittadine italiane, comunitarie, o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, in presenza di una delle seguenti condizioni: è in atto una tutela previdenziale obbligatoria di maternità e possono farsi valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 mesi ai 9 mesi antecedenti la nascita o l’ingresso del minore in famiglia; è cessato il diritto a una prestazione previdenziale derivante dallo svolgimento di attività lavorativa della durata di almeno 3 mesi (indennità di mobilità, di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti, di cassa integrazione ordinaria o straordinaria; indennità di malattia o maternità) purchè tra la data di cessazione di tale diritto e la data dell’evento non sia trascorso un tempo superiore a quello del godimento della prestazione stessa e comunque non superiore a 9 mesi è cessato il rapporto di lavoro, anche per dimissioni, durante il periodo di gravidanza sempre che possano farsi valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi precedenti la data dell’evento. L’assegno non è soggetto a tassazione né a contribuzione previdenziale. In caso di parto plurimo spetta un assegno per ogni figlio. In alternativa alla madre l’assegno può essere chiesto dal padre in caso di : morte della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del bambino al padre. Documentazione La domanda va presentata su apposito modulo alla sede Inps di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall’ingresso del bambino in famiglia. ASSEGNI DI MATERNITA’ : Per le donne residenti, cittadine italiane, comunitarie o titolari di carta di soggiorno, che non beneficiano di nessuna delle indennità di cui sopra, spetta, per ogni figlio nato dal 01 gennaio 2001 o in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento un assegno di maternità pari a 1391,75 € per il 2004, perequato ogni anno sulla base dell’inflazione. Le lavoratrici che hanno ricevuto un’indennità di maternità di importo inferiore a tale assegno, possono richiedere la quota differenziale.(art 74) Documentazione: E’ necessario presentare la domanda ai Comuni di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino e l’assegno viene concesso purchè il nucleo familiare della madre non superi il valore ISE predisposto. L’erogazione avviene da parte dell’Inps Per ogni secondo figlio e per ogni figlio ulteriore nato dal 01/12/2003 fino al 31/12/2004 spettano 1000 euro alle donne, cittadine italiane o comunitarie, anche madri adottive. Per l’erogazione di tale assegno non sono previsti limiti reddituali né la soggezione a trattenute fiscali o previdenziali, non è inoltre necessaria alcuna domanda in quanto viene erogato dall’Inps di residenza su segnalazione dell’anagrafe.( art 21 c.1 L.326/2003) CONGEDO PARENTALE Entro i primi otto anni di vita di ogni figlio ciascun genitore lavoratore dipendente (compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché dei soci lavoratori di cooperative, sono pertanto escluse le colf e le lavoranti a domicilio) ha diritto ad astenersi dal lavoro in congedo parentale : per la durata di 6 mesi, anche frazionati, se ne usufruisce la madre e per la durata di 7 mesi se ne usufruisce il padre assentandosi per almeno 3 mesi; complessivamente i genitori non possono superare i 10 mesi di astensione o gli 11 mesi se il padre si assenta per almeno 3 mesi ma sempre con il limite massimo di 6 mesi per la madre. Se il genitore è unico il congedo parentale non può superare i 10 mesi (art.32). Nei casi il minore si trovi in una situazione di handicap grave accertata i sensi della legge 104/1992 la madre o in alternativa il padre hanno diritto a prolungare il congedo fino ai 3 anni di vita del bambino oppure possono essere usufruiti da uno dei genitori i riposi giornalieri retribuiti di due ore.(art 33) Alle lavoratrici autonome (sono esclusi i padri) spetta il congedo parentale per 3 mesi da godere entro il primo anno di vita del bambino e in questo caso è obbligatoria l’effettiva astensione dal lavoro (art 69) In caso di adozione o affido il limite di età dei tre anni è innalzato a 6 anni; se il minore ha un’età tra i 6 anni e gli 8 il congedo è retribuito se utilizzato entro i tre anni dall’ingresso in famiglia e per 6 mesi complessivi, per i periodi ulteriori richiesti entro i 3 anni e per qualsiasi periodo richiesto dopo i 3 anni l’indennità è erogata subordinatamente alle condizioni reddituali di cui si parla sotto. Se il bambino ha dai 6 ai 12 anni è riconosciuta l’indennità solo per i primi 6 mesi se richiesta entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia; per i periodi ulteriori bisogna verificare le condizioni reddituali, mentre dopo i 3 anni dall’ingresso in famiglia non spetta alcun congedo.(art 36 e 37 e circ Inps 33/2004). Trattamento economico : 30% della retribuzione, salvo migliori disposizioni contrattuali (lavoratori nel settore pubblico per il primo mese hanno diritto al 100%) per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi nei primi 3 anni di vita del bambino (art 34); nei casi di minore con handicap di cui sopra l’indennità spetta al 30% per tutti i 3 anni.(art 35) Per i periodi ulteriori ai 6 mesi o richiesti dopo i 3 anni di età del bambino spetta l’indennità solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (13395,85 euro per il 2004) Non maturano ferie e tredicesima durante il godimento del congedo parentale; mentre per il settore del pubblico impiego ferie e tredicesima maturano per il mese a retribuzione intera, mentre per gli altri mesi sono ridotte proporzionalmente. E’ possibile richiedere l’anticipo del T.F.R durante tale periodo. Contribuzione : Per un periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i genitori e fino al terzo anno di vita del bambino i periodi sono coperti da contribuzione figurativa; per gli altri periodi e fino agli otto anni del bambino si ha un accredito della contribuzione figurativa sulla base del 200% dell’importo dell’assegno sociale, con la possibilità di integrare la contribuzione con i versamenti volontari o con un riscatto (art 35 c.2). Per i lavoratori del settore pubblico spetta la contribuzione figurativa . E’ possibile riscattare il periodo corrispondente al congedo parentale per la madre e il padre nel limite massimo previsto (per il padre in alternativa alla madre per i bambini nati fino al 28/03/2000) anche in caso di maternità avute fuori dal rapporto di lavoro.La stessa disposizione si applica in caso di adozione o affido Documentazione: è necessario presentare apposita richiesta al datore di lavoro almeno 15 giorni prima l’inizio del congedo. RIPOSI GIORNALIERI: Durante il primo anno di vita del bambino spettano alla madre due ore di riposo giornaliero se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore; se è inferiore la durata del riposo è di 1 ora.(art39) Il padre ne può usufruire solo se: • il figlio è affidato solo a lui; • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; • in caso di morte o grave infermità della madre (art 40) Il padre non può usufruirne durante il congedo di maternità e parentale della madre né qualora la madre non se ne avvalga perché assente dal lavoro per una causa di sospensione.(Circ Inps 8/2003) In caso di parto plurimo le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere usufruite anche dal padre.(art 41), in questo caso anche durante i congedi della madre. In caso di adozione o affido si applicano le medesime disposizioni limitatamente al primo anno dall’ingresso in famiglia e per tutti i figli che non abbiano raggiunto la maggiore età. La madre può usufruirne durante il congedo parentale del padre, ma non durante il congedo di paternità; il padre non può usufruirne durante i periodi di congedo della madre. (Circ Inps 91/2003) Trattamento economico: spetta la retribuzione piena per tali permessi,ma non hanno effetti sulle ferie e la tredicesima. Contribuzione: la contribuzione figurativa è pari al 200% del valore dell’assegno sociale con possibilità di integrazione tramite i versamenti volontari o il riscatto. CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO Fino a 3 anni di vita del figlio i genitori possono assentarsi dal lavoro alternativamente per i periodi corrispondenti alle malattie senza limiti di durata.(art 47) Pei i figli tra i 3 e gli 8 anni spettano per ciascun genitore 5 giorni lavorativi all’anno per le malattie del figlio. Non sono previste visite di controllo. Tali congedi sono compatibili con il congedo parentale usufruito dall’altro genitore. In caso di adozione o affido il limite dei 3 anni è innalzato a 6. Se il bambino ha un’età tra i 6 e i 12 anni tale congedo deve essere usufruito entro tre anni dall’ingresso in famiglia sempre nel limite di 5 giorni all’anno.(art 50) Trattamento economico: non spetta alcuna retribuzione (fatta eccezione per il settore pubblico ove per un mese all’anno fino ai tre anni del bambino spetta l’intera retribuzione); non maturano ferie e tredicesima. Possibilità di chiedere l’anticipo del TFR Contribuzione: Contribuzione figurativa fino ai tre anni di vita del bambino. Per i 5 giorni all’anno la contribuzione è pari al 200% del valore dell’assegno sociale, con possibilità di integrazione tramite versamenti volontari o riscatto. Documentazione: deve essere presentato al datore di lavoro il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato e una dichiarazione che l’altro genitore non sia in congedo per lo stesso periodo per il medesimo motivo. BENEFICI PER LE PENSIONI CALCOLATE ESCLUSIVAMENTE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO • • • Si accreditano figurativamente contributi per 170 giorni per ogni figlio in caso di assenze dal lavoro per periodi di educazione e assistenza ai figli fino ai 6 anni Se i figli, di età superiore ai 6 anni, sono riconosciuti handicappati ai sensi della legge 104/92 si accreditano figurativamente 25 giorni all’anno,nel limite massimo di 24 mesi, per periodi di assenza dal lavoro per educazione e assistenza agli stessi. Alla madre, indipendentemente dall’assenza o meno dal lavoro, è riconosciuto un anticipo di età, rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia contributiva (57 anni) pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi; in alternativa la lavoratrice può optare per l’applicazione di un coefficiente più favorevole per il calcolo della pensione (maggiorato di un anno in caso di 1 o 2 figli o di due anni in caso di 3 o più figli) TUTELA IN CASO DI LAVORO NOTTURNO (art.53 Dlgs 151/2001) È vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall’accertamento della gravidanza al compimento di un anno di vita del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, di un bambino di età inferiore ai tre anni; oppure il genitore unico affidatario di un figlio sotto i 12 anni; oppure il lavoratore o la lavoratrice cha abbia a carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992. In caso di adozione o affido si applicano le medesime disposizioni. DIVIETO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio della gravidanza fino a 1 anno del bambino, fatta eccezione per i casi di contratto a termine; cessazione dell’attività dell’azienda; esito negativo della prova o per colpa grave della lavoratrice In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo suddetto la lavoratrice ha diritto alle indennità previste per il caso di licenziamento, compresa l’indennità di disoccupazione, ma le dimissioni per essere valide necessitano della convalida del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro (art 55). Non si deve osservare alcun termine di preavviso, e anzi spetta l’indennità sostitutiva del preavviso come in caso di licenziamento. In caso di adozione o affido si applicano le medesime disposizioni fino a un anno dall’ingresso del minore in famiglia in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO Dopo aver usufruito del congedo di maternità o paternità o del congedo parentale sia alla madre che al padre è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro, il diritto di rientro nella stessa unità produttiva o in un’altra ubicata nello stesso comune e di rimanervi fino a 1 anno di vita del bambino nonché di essere adibiti a mansioni identiche o equivalenti a quelle da ultimo svolte (art 56). CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI In caso di decesso o grave infermità di coniuge, parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica spettano a tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia il tipo di contratto un permesso retribuito di tre giorni all’anno a carico del datore di lavoro. Il permesso ha natura esclusivamente retributiva. (art 4 c.1 L.53/2000 e D.M.278/2000) Documentazione: certificato di morte o idonea certificazione del medico specialista del S.S.N. o convenzionato, o del medico di medicina generale o del pediatra o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. Utilizzo : entro 7 giorni dall’evento o dalla necessità di conseguenti interventi terapeutici. Si deve comunicare previamente in caso di grave infermità e entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa devono essere presentati i certificati giustificativi. In caso di grave infermità il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare per iscritto una diversa modalità di espletamento dell’attività lavorativa, quale la riduzione di orario per un numero di ore non inferiore e tre giorni lavorativi. Questi giorni di permesso sono cumulabili con i permessi previsti dalla L.104/92. CONGEDO NON RETRIBUITO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI E/O PERSONALI (art 4c.2 L.53/2000 e D.M. 278/2000) Possono usufruire di un congedo non retribuito della durata di due anni in tutta la vita lavorativa, da utilizzarsi in maniera continuativa o frazionata, tutti i lavoratori dipendenti qualunque sia il tipo di contratto per i seguenti motivi legati ai soggetti appartenenti alla propria famiglia anagrafica; o ai soggetti di cui all’art.433 del c.c. anche se non conviventi (coniuge, figli,genitori,generi e nuore, suocero/a, fratelli e sorelle); o ai portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado anche se non conviventi: • necessità familiari derivanti dal decesso; • situazioni che comportano un impegno particolare nella cura o nell’assistenza di tali soggetti; • le situazioni riferite alle persone di cui sopra derivanti dalle seguenti patologie: patologie acute o croniche che comportano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale patologia acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui sopra per le quali il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la potestà • le situazioni di grave disagio personale, esclusa la malattia, che coinvolgono il dipendente stesso Il congedo non è retribuito non è coperto da contribuzione e non ha effetto sulla maturazione di ferie , tredicesima e t.f.r.; può essere coperto da contributi tramite riscatto o versamenti volontari. Garantisce la conservazione del posto di lavoro Documentazione: Insieme alla domanda di congedo il lavoratore deve presentare idonea certificazione giustificatrice della situazione (es: documentazione del medico specialista o della struttura) Il datore di lavoro entro 5 giorni dalla concessione del congedo deve comunicare al servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro i nominativi dei dipendenti in congedo e deve rilasciare alla fine del rapporto di lavoro un’attestazione del periodo usufruito . In attesa che la contrattazione collettiva disciplini il procedimento della concessione e diniego del congedo il datore di lavoro deve esprimersi sulla richiesta entro 10 giorni dalla stessa e in caso di rifiuto questo deve essere motivato in relazione alle ragioni organizzative e produttive. Su richiesta del lavoratore la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. CONGEDI PER SOGGETTI DISABILI Figlio disabile di età inferiore ai 3 anni: Il lavoratore o la lavoratrice dipendente o pubblica, che non sia lavorante a domicilio o domestica ha diritto a prolungare il congedo parentale fino ai 3 anni di vita del figlio in situazione di handicap grave o di ridurre l’orario giornaliero di lavoro di due ore se è pari o superiore alle 6 ore, se invece è inferiore spetta 1 sola ora di permesso. In caso di adozione o affido si applicano le medesime disposizioni Retribuzione Per il prolungamento del congedo fino a 3 anni spetta il 30% della retribuzione, salvo disposizioni di miglior favore previsto dai contratti. Per i permessi giornalieri spetta l’intera retribuzione. Per entrambi non maturano ferie e tredicesima Contribuzione : Per il prolungamento del congedo c’è la copertura figurativa in misura piena dei contributi, per i permessi la contribuzione figurativa è ridotta al pari degli altri permessi giornalieri con possibilità di integrazione tramite riscatto o versamenti volontari. Figlio di età superiore a 3 anni o parente o affine entro il 3° grado in situazione di handicap grave: (art 42 e Circ Inps133/2000) Per l’assistenza a tali soggetti il lavoratore o la lavoratrice dipendente hanno diritto a 3 giorni mensili di permesso retribuito anche frazionabile in mezze giornate. Per i figli minorenni e per i maggiorenni conviventi non rileva che nel nucleo familiare ci siano altri soggetti in grado di assistere l’invalido. Per i figli maggiorenni o per i parenti o affini che non convivano è necessario dimostrare che il fruitore dei permessi assiste in via continuativa e esclusiva il disabile, in caso di convivenza non deve essere presente nel nucleo familiare un altro soggetto in grado di assistere l’invalido, fatta eccezione per il caso in cui il disabile sia il figlio maggiorenne. A questo proposito possono dimostrare l’impossibilità di assistere il disabile da parte di altro soggetto, convivente o meno il fatto, che questo sia: • invalido al 100% o in misura superiore ai 2/3 o titolare di pensione di inabilità o di invalidità che presuppongano tale grado • di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 70 titolare quest’utlimo di una qualunque invalidità • in infermità temporanea per periodi di ricovero ospedaliero o in caso do grave malattia; inoltre anche se in famiglia c’è altro soggetto non lavoratore il lavoratore ha diritto ai permessi se in famiglia ci sono più di 3 figli minorenni o un bambino di età inferiore ai 6 anni o se l’invalido richiede assistenza anche nelle ore notturne. Sia i riposi giornalieri fino al terzo anno di età del bambino, sia i giorni di permesso mensile possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo per la malattia del figlio. In caso di più disabili i permessi possono essere cumulati. Il genitore o il familiare lavoratore che assiste in via continuativa e esclusiva un parente o affine entro il 3° grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. In caso di adozione o affido si applicano le medesime disposizioni Il lavoratore handicappato in situazione di gravità ha diritto anche lui a 3 giorni di permesso mensili o alla riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore o di 1 a seconda che l’orario sia superiore o inferiore alle 6 ore. CONGEDO RETRIBUITO DELLA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI (art 42 c.5 così come modificato da L.350/2003) I genitori o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto in situazione di handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104/92 hanno diritto a un congedo, anche frazionabile a giorni, retribuito della durata massima di due anni da utilizzarsi durante l’intera vita lavorativa,purchè l’invalido non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. Il limite dei due anni è complessivo tra tutti i beneficiari. Se il figlio è convivente non rileva che l’altro genitore presti attività lavorativa né che siano presenti in famiglia altri soggetti in grado di assistere il disabile; se invece il figlio non sia convivente l’assistenza deve essere continuativa ed esclusiva. Tale congedo non è cumulabile con i permessi giornalieri di cui sopra né con il godimento del congedo parentale da parte dell’altro genitore, inoltre il congedo in questione può essere usufruito nei limiti in cui non si sia già beneficiato del congedo per gravi e documentati motivi familiari di cui sopra. In caso di adozione o affido si applicano le medesime disposizioni Retribuzione: il congedo è totalmente retribuito fino a un massimo di 38969,64 € per il 2004 da rivalutare ogni anno ai sensi dell’Istat . Contribuzione: il congedo è coperto in misura piena da contribuzione figurativa Documentazione: è necessario presentare apposita domanda all’ente previdenziale competente e al datore di lavoro o all’amministrazione in caso di rapporto di lavoro pubblico. CONGEDI PER LA FORMAZIONE I lavoratori dipendenti privati e pubblici con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda o amministrazione possono richiedere dei congedi, anche non continuativi, per la durata massima di 11 mesi in tutta la vita lavorativa al fine di : • • • • completare la scuola dell’obbligo conseguire il titolo di studio di secondo grado conseguire il diploma universitario o di laurea partecipare a attività formative diverse da quelle poste in essere dal datore di lavoro Retribuzione: il congedo non è retribuito e non è coperto da contribuzione, il lavoratore ha però la facoltà di fare i versamenti volontari o di riscattare tale periodo. Anticipo del TFR Il lavoratore, che ne abbia i requisiti (almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro; anticipo nella misura massima del 70% del Tfr maturato; limite del 10%degli aventi diritto entro il massimo del 4% dei dipendenti occupati) può richiedere l’anticipo del TFR per sostenere le spese durante il congedo.Inoltre gli statuti delle forme pensionistiche complementari possono prevedere anch’esse un anticipo delle prestazioni. Conservazione del posto: il lavoratore in congedo ha diritto alla conservazione del posto con le medesime o equivalenti mansioni . Il periodo di congedo non è cumulabile con le ferie, con altri congedi e neppure con la malattia fatta eccezione per i casi di grave e documentata infermità, nel qual caso deve esserne data immediata comunicazione scritta al datore di lavoro. Alla contrattazione collettiva è rimandata la definizione delle modalità di fruizione del congedo, la percentuale di lavoratori che possono avvalersene, le ipotesi di differimento o di rifiuto dello stesso. I lavoratori che ne usufruiscono possono prolungare il lavoro per un periodo corrispondente al congedo anche in caso di raggiungimento dell’età di pensionamento obbligatoria ma ne devono dare comunicazione al datore di lavoro con almeno 6 mesi di preavviso. CONGEDI PER LA FORMAZIONE CONTINUA I lavoratori, occupati e non, hanno diritto a seguire corsi di formazione per tutto l’arco della vita per accrescere le competenze professionali.La formazione può essere predisposta dall’azienda o essere scelta del lavoratore. La contrattazione collettiva stabilisce il monte ore da destinare e tali congedi, i criteri di individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione per la partecipazione ai corsi. Anticipo del TFR Il lavoratore, che ne abbia i requisiti (almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro; anticipo nella misura massima del 70% del Tfr maturato; limite del 10%degli aventi diritto entro il massimo del 4% dei dipendenti occupati) può richiedere l’anticipo del TFR per sostenere le spese durante il congedo.Inoltre gli statuti delle forme pensionistiche complementari possono prevedere anch’esse un anticipo delle prestazioni LE DISPOSIZIONI PIU’ FAVOREVOLI RISPETTO ALLA NORMATIVA NAZIONALE PRESENTI IN ALCUNI DEI PRINCIPALI CONTRATTI DI LAVORO: Agricoltura- Consorzi agrari: Permessi per eventi particolari (di cui all’art.4 l.53/2000) Per gli altri soggetti contemplati dall'art. 433 c.c. per cui non sono previsti 3 giorni di permesso il permesso è ridotto ad 1 giorno. Congedi per gravi motivi familiari Il congedo è utilizzabile in modo continuativo o frazionato e non può essere superiore a 3 anni. Congedi parentali La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore può richiedere di fruire del periodo di 4 mesi di assenza nel caso abbia adottato o avuto in affidamento un bambino in età non superiore a 8 anni. Malattia del bambino Per le malattie di ciascun figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni è prevista un’assenza nel limite di 7 giorni lavorativi all'anno. Agricoltura – Contoterzisti Il datore di lavoro anticiperà il 100% della retribuzione per i primi 5 mesi di congedo di maternità, nonché il 30% della retribuzione per l'eventuale utilizzazione del congedo parentale. Diritto allo studio Per la frequenza a corsi di studio e di recupero scolastico oppure a corsi di formazione ed aggiornamento professionale, ivi compresa la formazione continua, spettano permessi retribuiti nel limite di 150 ore nell'arco di un triennio con facoltà di cumularli anche in un solo anno Alimentari (Industria) Malattia del bambino I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Calzature-Aziende industriali: Maternità A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le lavoratrici con qualifica operaia, il trattamento integrativo a carico dell'azienda viene elevato fino a concorrenza dell'intera retribuzione normale netta per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5 mesi di assenza). Cemento (Pmi e Industria) Diritto allo studio Ad integrazione della disciplina prevista dal c.c.n.l., l'accordo stabilisce che ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di formazione professionale correlati alle mansioni svolte, sono concessi permessi retribuiti commisurati ad un numero di ore pari alla metà delle ore di durata del corso, e in ogni caso non superiori ad 80 ore complessive. Tali permessi, fruibili anche in un solo anno, sono concessi per non più di una sola volta al singolo lavoratore. Chimica (piccola industria): Maternità Per i primi 5 mesi di assenza spetta alla lavoratrice un'integrazione dell'indennità di maternità anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS fino a concorrenza dell'intera retribuzione normale di fatto. Aspettativa L'aspettativa per motivi personali può essere concessa a lavoratori con anzianità di servizio non inferiore a 3 anni. Cartai(Industria) Maternità Durante il periodo di congedo di maternità le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, con deduzione di quanto percepiscono allo stesso titolo da parte dell'Inps Casse Rurali e Artigiane (Contratto territoriale regionale di lavoro per i dipendenti delle banche di credito cooperativo dell' Emilia Romagna, della Federazione dell'Emilia Romagna) Permessi Per famigliari portatori di handicap Ai lavoratori che abbiano all'interno del proprio nucleo un famigliare (figlio o equiparato, coniuge o genitore) portatore di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, verranno concessi, su richiesta del lavoratore, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 50 ore annue, dietro presentazione all'Azienda di idonea certificazione medica, rilasciata da una struttura pubblica. Il lavoratore potrà usufruire, in aggiunta ai permessi mensili previsti dall'art. 33 della citata legge, di permesso retribuito frazionabile per un massimo di 10 ore all'anno, per accompagnare il famigliare portatore di handicap grave a prestazioni mediche. Congedi parentali Verranno concessi due giorni lavorativi di permesso retribuito in caso di nascita di figli. Gravi motivi personali Le Aziende accorderanno permessi non retribuiti per gravi motivi personali documentati, fino a quindici giorni lavorativi all'anno. Edilizia (aziende industriali): Aspettativa All'operaio non in prova, al quale sia concesso, per motivi di studio, personali o familiari, un periodo di aspettativa di almeno 4 settimane consecutive, non retribuito e senza maturazione dell'anzianità di servizio ad alcun effetto, è riconosciuta la possibilità, qualora abbia la necessità di uscire e rientrare dal territorio nazionale, di usufruire di tale aspettativa in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di 2 settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comunque comprovato mediante opportune documentazioni. Il periodo di aspettativa può essere cumulato con le ferie ed i riposi annuali purché ciò sia compatibile con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda. Maternità Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro le lavoratrici hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera che viene anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza del 100% della retribuzione. I periodi di congedo parentale della lavoratrice o del lavoratore valgono ai fini del diritto alla prestazione per l'anzianità professionale edile. Farmacie municipalizzate: Maternità Per i primi 75 giorni di assenza spetta alla lavoratrice un'integrazione dell'indennità di maternità anticipata dal datore di lavoro per conto dell'Inps fino a concorrenza dell'intera retribuzione globale giornaliera. Per le astensioni che insorgono oltre la data del 12 marzo 2004, la suddetta integrazione è estesa ai primi 150 giorni. Gomma e plastica Permessi L'azienda, compatibilmente alle esigenze di servizio, può concedere, su richiesta, permessi non retribuiti ai lavoratori provenienti dai paesi extracomunitari che debbano raggiungere, per gravi motivi familiari, il luogo d'origine. L'azienda riconoscerà al lavoratore, donatore di midollo osseo, un permesso retribuito di due giorni per l'effettuazione degli accertamenti e del prelievo; l'effettuazione degli accertamenti e del prelievo debbono essere comprovati da specifiche certificazioni. Maternità Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro le lavoratrici hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera che viene anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza della normale retribuzione per i primi 5 mesi di assenza, semprechè riprendano servizio dopo non oltre 9 mesi di assenza (tale ultima condizione non è richiesta per le assenze iniziate dal mese successivo alla data del 17 giugno 2004). Le assenze per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali nel limite massimo di 9 mesi (10 mesi ed entro l'anno di età del bambino nel caso di assenze iniziate dal mese successivo alla data del 17 giugno 2004). Lapidei Pmi: Diritto allo studio I lavoratori che intendano frequentare corsi di studio, di durata non inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti possono utilizzare permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro capite" per triennio (200 ore nel caso di corsi per il recupero della scuola dell'obbligo e corsi di alfabetizzazione per i lavoratori extracomunitari), utilizzabili anche in un solo anno. Nell'arco dell'anno potrà usufruire dei permessi il 3% della forza occupata nell'unità produttiva (1 lavoratore nelle unità con almeno 25 dipendenti). Pelli e cuoio (aziende industriali): Maternità Dagli eventi in corso al 1° gennaio 2005, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5 mesi di assenza) il trattamento integrativo a carico dell'azienda viene elevato fino a concorrenza dell’ intera retribuzione di fatto netta. Tessili e abbigliamento - Aziende industriali: Maternità A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le lavoratrici con qualifica operaia, il trattamento integrativo a carico dell'azienda viene elevato fino a concorrenza dell'intera retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5 mesi di assenza). Turismo - Federturismo: Maternità A decorrere dai periodi di astensione obbligatoria che abbiano inizio dopo il 1° febbraio 2004, alla lavoratrice compete, per un periodo di 5 mesi, un'integrazione dell'indennità INPS a carico del datore di lavoro fino a concorrenza dell'intera retribuzione cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Permessi In caso di disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o affinità (coniuge, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati) e in caso di gravi calamità, il lavoratore ha diritto ad un congedo retribuito rapportato alle effettive necessità, fino a un massimo di 5 giorni di calendario (elevabili a 8 in relazione alla distanza del luogo da raggiungere). Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, in alternativa all'utilizzo dei permessi retribuiti e complessivamente per un massimo di 3 giorni all'anno dei 5 sopradetti, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, comportanti una riduzione dell'orario di lavoro, che deve avere inizio entro 7 giorni dall'accertamento dell'infermità. In altri casi di forza maggiore il lavoratore può usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali. In casi speciali e giustificati il lavoratore può usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di 1 ora al giorno. Comparto Scuola e Università Maternità Nel periodo di astensione obbligatoria, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Congedo parentale Per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario Malattia del Bambino Sino al compimento del terzo anno di vita del bambino alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita Note: * Tutti i riferimenti legislativi tra parentesi si riferiscono, salva diversa indicazione, al Dlgs.151/2001