Volantino Ditte Autotrasporti 2016
Transcript
Volantino Ditte Autotrasporti 2016
TERMINI DI DISDETTA Durante il periodo di prova il contratto può essere disdetto in ogni momento, per la fine di una settimana lavorativa, con preavviso di sette giorni. Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini di preavviso: durante il primo anno di servizio: dal 2. anno sino al 9. anno di servizio: dal 10. anno di servizio: AUTOTRASPORTI 2016 In riferimento all’art. 5 del Contratto collettivo di lavoro negli autotrasporti del Canton Ticino, tenuto conto che l’indice del costo della vita di fine ottobre 2015 è rimasto invariato non è previsto, per il 2016, nessun adeguamento salariale, né sui salari minimi, né sui salari reali (indice aggiornato a punti 107.2). un mese due mesi tre mesi SALARI MINIMI Autista patente B Nel 1. anno fr. 3'456.00 Nel 2. anno fr. 3'742.00 Nel 5. anno fr. 4'023.00 Nel 1. anno fr. 3'561.00 Nel 2. anno fr. 3'888.00 Nel 5. anno fr. 4'200.00 Autisti patente E, meccanici, capo operai, capi magazzinieri, autisti di torpedone patente D Nel 1. anno fr. 3'717.00 Nel 2. anno fr. 4'054.00 Nel 5. anno fr. 4'376.00 Imballatori, magazzinieri, caricatori Nel 1. anno fr. 3'456.00 752 00 40 Nel 2. anno fr. 3'628.00 911 88 60 Nel 5. anno fr. 3'898.00 1. anno fr. 634.00 2. anno fr. 738.00 3. anno fr. 894.00 L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone. SEGRETARIATO CANTONALE v. Balestra 19 6900 Lugano +41 91 921 15 51 Autista camion patente C SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91) Bellinzona piazza G. Buffi 4 Biasca contr. Cav. Pellanda 2 Chiasso via Bossi 12d 821 41 51 873 01 20 682 55 01 Lamone via Cantonale 19 Locarno v. Lavizzari 2 Mendrisio via Lanz 25 966 00 63 751 30 52 640 51 11 SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91) Bellinzona piazza G. Buffi 6a Biasca contr. Cav. Pellanda 2 Chiasso via Bossi 12 821 41 61 873 01 26 682 55 01 Locarno v. della Posta 8 Massagno v. S. Gottardo 50 Mendrisio via Lanz 25 640 51 11 PERMANENZE Grono (tel. +41 91 827 13 96); Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Cannobio, via Gallaroli 2, c/o sindacato Inas-Cisl (tel. +39 0323 71 086); Lavena Ponte Tresa, via Marconi 59 (tel. +39 0332 551 281); Porlezza, via per Osteno (tel. +39 0344 61 687); S. Maria Maggiore, sala municipale; Verbania, via Farinelli 2, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 404 193). www.ocst.ch Apprendisti CALCOLO SALARIO Tutti i dipendenti hanno diritto al salario mensile. Per il calcolo del salario giornaliero, rispettivamente settimanale, valgono i seguenti fattori: a) b) giornaliero: salario mensile diviso per 208 (media ore lavorative mensili); settimanale: salario giornaliero, moltiplicato per 6. TEMPO DI PROVA I primi tre mesi sono considerati periodo di prova. corta distanza e di fr. 10.00 per la doccia quando c’è un pernottamento in cabina. TREDICESIMA Ai dipendenti viene riconosciuta una tredicesima mensilità da versarsi di regola in occasione delle Feste natalizie. Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, la tredicesima viene versata pro-rata temporis. Questo diritto viene a cadere per il dipendente che termina il rapporto di lavoro entro i primi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro. DURATA DEL LAVORO La durata settimanale del lavoro è di 48 ore. Per gli autisti, nella misura in cui sono occupati in attività di guida, valgono le disposizioni della Ordinanza federale dei trasporti (OTR) del 1. ottobre 1995. La giornata normale lavorativa per trasporto di cose deve essere compresa tra le 05.00 e le 22.00. Per il trasporto di persone fa stato l’Ordinanza federale dei trasporti (OTR). ASSICURAZIONE MALATTIA Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i suoi dipendenti per la perdita di salario in caso di malattia presso una cassa malati riconosciuta. Le prestazioni devono garantire, secondo le disposizioni LAMal, il riconoscimento di un’indennità per 720 giorni nell’arco di 900: - l’80% del salario, dal 3. giorno fino al 90. giorno; - il 90% del salario a partire dal 91. giorno di inabilità. Il premio di assicurazione viene ripartito tra datore di lavoro e dipendente in ragione del 50%. ASSICURAZIONE INFORTUNI Tutti i dipendenti sono assicurati dal datore di lavoro per gli infortuni professionali e non professionali, conformemente alle diposizioni della LAINF. Il datore di lavoro è tenuto ad assumersi il pagamento dei tre giorni di carenza, all’80%. I premi per l’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente. RIMBORSO SPESE – INDENNITA’ DI TRASFERTA Corta distanza (per giornata lavorativa in trasferta fuori sede, tratta semplice non oltre 100 km dalla sede dell’azienda). Se, durante il servizio, il dipendente deve sopportare spese di vitto e/o alloggio, che non sono dovute a propria colpa o che non vadano a carico del committente, ha diritto alle seguenti indennità: a) per il pernottamento fr. 30.00 (quando non c’è pernottamento in cabina) b) per il pranzo o la cena fr. 15.00 c) per la prima colazione fr. 5.00 Lunga distanza (per giornata lavorativa in trasferta fuori sede, tratta semplice oltre 100 km dalla sede dell’azienda). Gli autisti che effettuano trasporti oltre i 100 km dall’azienda hanno diritto ad un supplemento di fr. 8.00 per ogni pranzo e/o cena oltre a quanto indicato per la LAVORO DI SABATO, ALLA DOMENICA, NEI GIORNI FESTIVI UFFICIALI, LAVORO NOTTURNO I dipendenti occupati nel trasporto di persone, possono essere occupati anche nel pomeriggio di sabato, la domenica, nei giorni festivi e alla notte. Restano tuttavia riservate le disposizioni dell’Ordinanza federale dei trasporti. VACANZE Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze: a) 4 settimane (24 giorni lavorativi) dopo il compimento del 20. anno di età; b) 5 settimane (30 giorni lavorativi) fino al compimento del 20. anno di età; nonché con 50 anni di età e 20 anni di servizio presso l’azienda. INDENNITA’ PER ASSENZE GIUSTIFICATE (congedi) Il lavoratore ha diritto, se l’avvenimento cade su un giorno lavorativo, all’indennizzo delle seguenti assenze: a) b) c) d) e) f) g) 4 giorni 1 giorno 1 giorno 3 giorni 2 giorni 1 giorno ½ giornata per il proprio matrimonio; per il matrimonio di un genitore, figli, sorelle o fratelli; per la nascita di un figlio; per il decesso del coniuge o di un figlio; per il decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri; per il proprio trasloco (al massimo uno all’anno); o il tempo necessario per l’ispezione militare. FESTE INFRASETTIMANALI Ai dipendenti vengono riconosciute le seguenti feste infrasettimanali: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 1. Agosto, Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1. novembre), Natale, S. Stefano; 1. Maggio. Le altre feste infrasettimanali non riconosciute possono essere recuperate o compensate con eventuali ore straordinarie.