regolamento per sale giochi detenzione videogiochi e giochi leciti

Transcript

regolamento per sale giochi detenzione videogiochi e giochi leciti
Comune di Pesaro
REGOLAMENTO
PER SALE GIOCHI
DETENZIONE VIDEOGIOCHI
E GIOCHI LECITI
Approvato con atto di C.C. n. 51 del 22 marzo 1999
Modificato con atto di C.C. n. 41 del 13 marzo 2000
Art. 1 - Definizioni
1
L'apertura e il trasferimento di parchi o sale giochi e la detenzione di apparecchi per
intrattenimento, sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 86
del TUdiPS.
2
Per sala giochi si intende uno o più locali all'uopo appositamente organizzati ed a tale
scopo destinati, ove sono messi a disposizione del cliente mezzi e strumenti da
trattenimento per giochi definiti leciti dalle normative vigente (425/1995)
3
Mentre per parco gioco si intende una sala giochi ubicata in uno spazio all'aperto,
all'uopo appositamente organizzato ed a tale scopo destinato, ubicato in località che non
possa recare alcun disturbo alla quiete pubblica, ove sono messi a disposizione del
cliente mezzi e strumenti da trattenimento per giochi definiti leciti dalle normative vigente
(425/1995)
4
Per gioco si intendono tutte quelle forme di divertimento lecito che prevedono utilizzo di
mezzi - (elettronici, meccanici, manuali etc ), la cui fruizione è soggetta a pagamento di
corrispettivo.Resta sottointeso il divieto del pagamento delle vincite in danaro.
5
La detenzione di simili trattenimenti in locali che non siano appositamente attrezzati ed
autorizzati (parchi o sale gioco), è consentita solo ed esclusivamente nei pubblici esercizi
così come definiti ai sensi della Legge 287/91 art 5, lettera b), ed alle condizioni previste
dal presente regolamento (sono dunque esclusi: sale ballo, hotel, ristoranti, bagnini,
chioschi autorizzati ai sensi a) ex 112 etc.)
6
Nei pubblici esercizi il numero dei giochi non può superare il numero di 10 per singolo
bar. In tal senso la superficie da occupare con i giochi, non può superare i 2/5 di quella
totale dei locali in cui è ammesso il pubblico (esclusi servizi, ripostigli et similia), e viene
computato in 4 mq l'ingombro minimo medio di ogni gioco (tra superficie effettivamente
occupata più i movimenti della persona).
7
Il superamento di tale numero comporta la trasformazione del locale all'uopo destinato in
sala gioco, dunque deve essere separata e distinta dall'attività di pubblico
esercizio/somministrazione. Ciò non esclude la comunicazione tra bar e sala gioco, ma
impone la separazione dei locali, il rispetto delle distanze tra due attività similari e di cui
al successivo arto 4, nonché la realizzazione degli altri accorgimenti previsti e necessari
dal presente regolamento.
8
Gli esercizi che al momento dell'uscita del presente regolamento hanno autorizzazioni
per più dei 10 giochi di cui al precedente comma 6, hanno tre anni di tempo per
adeguarsi
9
Non rientrano nella attività di sala giochi soggetti al presente regolamento i trattenimenti
che si tengono all'aperto, durante la stagione estiva, offerti all'utenza senza richiesta di
compenso o pagamento di alcuna forma di biglietto, ovvero che non rispondono a criteri
di imprenditorialità. (N.B. : scivolo di plastica dei bagnini, per es.)
10 I locali ove vengono svolti attività di bowling o altri giochi leciti, comunque
tipologicamente diversi da quelli delle sale giochi, devono comunque attenersi al
presente regolamento anche se la licenza è rilasciata ai sensi degli artt.i. 68, 86 e 123
del T.U. di P.S.
11 Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa vigente.
Art.2 - Autorizzazione Amministrativa per Sale Gioco
1.
2.
L'esercizio di questa attività è soggetto ad autorizzazione amministrativa comunale ai
sensi dell'art. 86 del R.D. 773/31, ed è valida per l'intestatario della stessa e vincolata ai
locali indicati, per i quali deve attestarsi la disponibilità.
L'autorizzazione è rilasciata su domanda dell'interessato al Sindaco, accertati i requisiti
soggettivi ed oggettivi, previsti dalla normativa vigente:
a. certificato antimafia, casellario giudiziario, certificato penale
b. presentazione, da parte del legale rappresentante, di dichiarazioni autografe di
tecnici abilitati che garantiscano che il locale risponde alle norme relative alla
sicurezza sia per i lavoratori che per gli utenti
c. elenco dei giochi installati corredati da apposito certificato di omologazione
d. idoneità sotto il profilo igienico - sanitario attestata dall'Ente preposto
e. idoneità sotto il profilo dell'impatto acustico
3.
In caso di modifiche alle strutture o di aggiunta di giochi, queste dovranno essere
comunicate al Comune entro 30 giorni, ai fini di eventuali accertamenti per la
conseguente autorizzazione.
4.
La validità è annuale, e si intende automaticamente rinnovata a condizione che entro il
31 dicembre di ogni anno venga comunicato al Comune il prosieguo di attività, con
dichiarazione che nulla è cambiato rispetto il momento del rilascio.
5.
Il subingresso è consentito, e il proseguimento dell'attività senza interruzione è
consentito quando, chi richiede la voltura risulti in possesso dei requisiti soggettivi
6.
Le autorizzazioni decadono automaticamente quando:
a. l'attività non inizi entro tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga
per casi di comprovata necessità e indipendenti dalla volontà del titolare;
b. per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi;
c. per mancata richiesta di autorizzazione alla sospensione dell'attività, ovvero quando
questa si prolunghi - senza acquisizione preventiva di apposita autorizzazione – per
oltre trenta giorni.
7.
L'autorizzazione è revocata per:
a. perdita dei requisiti inerenti le condizioni di sicurezza o igienico sanitari. o a seguito
di modifiche
b. dove il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritti entro tre mesi dalla
diffida a provvedere, e salvo proroga per comprovata necessità.
Art.3 - Autorizzazione Amministrativa in abbinamento ad attività di Bar
1. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dell'interessato al Sindaco, ai sensi dell'art. 86
del R.D. 773/31, ai titolari di esercizi autorizzati ai sensi dell'art 5 lettera b) della Legge
287/91,e sino ad un numero massimo di giochi detenibili pari a 10. Diversamente si
rimanda a quanto disposto all'art. 1, comma 6.
2. E' valida per l'intestatario della stessa e vincolata ai locali dello stesso pubblico esercizio,
e si intende automaticamente rinnovata a condizione che entro il 31 dicembre di ogni
anno venga comunicato al Comune il prosieguo, con la dichiarazione che nulla è
cambiato rispetto il momento del rilascio.
3. Il rilascio è subordinato alla presentazione, da parte del legale rappresentante - per ogni
mezzo o strumento utilizzato per il divertimento del cliente e ove previsto - del certificato
di omologazione e del regolamento del relativo funzionamento.
Art. 4 - Suddivisione territorio comunale e minimi di superficie
1. Le autorizzazioni all'apertura di nuove sale gioco od al trasferimento degli esistenti, sono
rilasciate nel rispetto delle distanze minime.
2. A tal fine il territorio comunale è diviso tra ZONA MARE (comprendente le vie presenti
all'interno del perimetro della Statale 16 Iato mare direzione Fano-Pesaro fino all'altezza
di piazza Doria. Poi via Cecchi, ponte sul Foglia, strada panoramica San Bartolo, viale
Varsavia, viale Parigi, Lungofoglia delle Nazioni, ponte sul Foglia e fino a Baia Flaminia
inclusa) e ALTRE ZONE; comprendenti il restante territorio comunale. La planimetria
allegata (A) delimita le zone sopra descritte.
3. Distanze minime tra due esercizi della stessa tipologia :
a. al momento dell'approvazione del presente regolamento, le nuove aperture vengono
fissate in 70 i metri lineari minimi per la zona mare, e in 700 mi per le altre zone;
b. La misurazione delle distanze tra esercizi dello stesso tipo - anche se in zone diverse
deve essere effettuata tra le due principali porte di ingresso al pubblico, con attraversa
mento delle strade ad angolo retto;
c. Il trasferimento di un esercizio da una zona all'altra è ammessa nel rispetto delle
distanze minime previste dal presente regolamento;
d. In caso di dubbio tra diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza
minore.
4. Non sono soggette al rispetto delle distanze minime:
a. i giochi ubicati presso i bar (in n° di 10)
b. le sale giochi in caso di trasferimento temporaneo per lavori di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria che impediscano lo svolgimento dell'attività, previa
autorizzazione del Comune, e purché tale temporaneità venga compresa - senza
possibilità di proroga - entro i 6 mesi.
Art 5 - Modalità dell'esercizio
1. Le attività di sala gioco sono esercitate in locali aperti al pubblico, cioè destinati
esclusivamente a tale attività, con ingresso indipendente, anche se collegate a pubblici
esercizi.
2. I titolari hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione
amministrativa all'esercizio, la tabella con l'elenco dei giochi, le tariffe praticate per le
diverse prestazioni, gli orari di apertura.
3. Gli orari dei parchi e delle sale giochi sono determinati ai sensi della normativa vigente
tramite apposita ordinanza Sindacale.
4. In ogni caso, anche quando abbinati ad pubblico esercizio, l'orario deve rispondere alle
norme della L 447/1995, e non può essere protratto oltre le ore 24,00, e ad esclusione dei
tornei di biliardo autorizzati dalle Federazioni riconosciute.
5. E' vietato l'ingresso ai minori di anni 14 se non sono accompagnati dai genitori.
6. Le attrazioni delle sale gioco e dei bar non possono essere collocate all'esterno,
nemmeno limitatamente al periodo di maggior afflusso turistico.
7. Per le attrazioni dei parchi all'aperto deve essere prodotta adeguata documentazione che
garantisca il rispetto della quiete pubblica.
Art. 6 - Vigilanza e sanzioni
1) La verifica dell'osservanza del presente regolamento è demandata agli organi competenti
2) Salve diverse disposizioni di legge, le violazioni sono punite ai sensi dell'art. 106 del R.D.
383/1934, modificato dalla legge 530/1947, e dalla legge 603/1963,e legge 698/1981, e
n° 47/1992 con sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
3) Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui ai comma precedenti, il Sindaco
può disporre la chiusura temporanea dall'esercizio da un minimo di sette giorni fino ad un
massimo di 90, in rapporto alla gravità delle sanzioni accertate, e nell'ipotesi di attività
esercitate abusivamente, anche presso i bar, dispone l'immediata cessazione eseguibile
anche coattivamente.
Art.7 - Norme transitorie e finali
1. All'entrata in vigore del presente regolamento tutti i titolari devono verificare i requisiti
previsti dal presente regolamento ed adeguarsi entro tre anni.