regolamento per sale giochi detenzione videogiochi e giochi leciti
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regolamento per sale giochi detenzione videogiochi e giochi leciti
Comune di Pesaro REGOLAMENTO PER SALE GIOCHI DETENZIONE VIDEOGIOCHI E GIOCHI LECITI Approvato con atto di C.C. n. 51 del 22 marzo 1999 Modificato con atto di C.C. n. 41 del 13 marzo 2000 Art. 1 - Definizioni 1 L'apertura e il trasferimento di parchi o sale giochi e la detenzione di apparecchi per intrattenimento, sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 86 del TUdiPS. 2 Per sala giochi si intende uno o più locali all'uopo appositamente organizzati ed a tale scopo destinati, ove sono messi a disposizione del cliente mezzi e strumenti da trattenimento per giochi definiti leciti dalle normative vigente (425/1995) 3 Mentre per parco gioco si intende una sala giochi ubicata in uno spazio all'aperto, all'uopo appositamente organizzato ed a tale scopo destinato, ubicato in località che non possa recare alcun disturbo alla quiete pubblica, ove sono messi a disposizione del cliente mezzi e strumenti da trattenimento per giochi definiti leciti dalle normative vigente (425/1995) 4 Per gioco si intendono tutte quelle forme di divertimento lecito che prevedono utilizzo di mezzi - (elettronici, meccanici, manuali etc ), la cui fruizione è soggetta a pagamento di corrispettivo.Resta sottointeso il divieto del pagamento delle vincite in danaro. 5 La detenzione di simili trattenimenti in locali che non siano appositamente attrezzati ed autorizzati (parchi o sale gioco), è consentita solo ed esclusivamente nei pubblici esercizi così come definiti ai sensi della Legge 287/91 art 5, lettera b), ed alle condizioni previste dal presente regolamento (sono dunque esclusi: sale ballo, hotel, ristoranti, bagnini, chioschi autorizzati ai sensi a) ex 112 etc.) 6 Nei pubblici esercizi il numero dei giochi non può superare il numero di 10 per singolo bar. In tal senso la superficie da occupare con i giochi, non può superare i 2/5 di quella totale dei locali in cui è ammesso il pubblico (esclusi servizi, ripostigli et similia), e viene computato in 4 mq l'ingombro minimo medio di ogni gioco (tra superficie effettivamente occupata più i movimenti della persona). 7 Il superamento di tale numero comporta la trasformazione del locale all'uopo destinato in sala gioco, dunque deve essere separata e distinta dall'attività di pubblico esercizio/somministrazione. Ciò non esclude la comunicazione tra bar e sala gioco, ma impone la separazione dei locali, il rispetto delle distanze tra due attività similari e di cui al successivo arto 4, nonché la realizzazione degli altri accorgimenti previsti e necessari dal presente regolamento. 8 Gli esercizi che al momento dell'uscita del presente regolamento hanno autorizzazioni per più dei 10 giochi di cui al precedente comma 6, hanno tre anni di tempo per adeguarsi 9 Non rientrano nella attività di sala giochi soggetti al presente regolamento i trattenimenti che si tengono all'aperto, durante la stagione estiva, offerti all'utenza senza richiesta di compenso o pagamento di alcuna forma di biglietto, ovvero che non rispondono a criteri di imprenditorialità. (N.B. : scivolo di plastica dei bagnini, per es.) 10 I locali ove vengono svolti attività di bowling o altri giochi leciti, comunque tipologicamente diversi da quelli delle sale giochi, devono comunque attenersi al presente regolamento anche se la licenza è rilasciata ai sensi degli artt.i. 68, 86 e 123 del T.U. di P.S. 11 Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa vigente. Art.2 - Autorizzazione Amministrativa per Sale Gioco 1. 2. L'esercizio di questa attività è soggetto ad autorizzazione amministrativa comunale ai sensi dell'art. 86 del R.D. 773/31, ed è valida per l'intestatario della stessa e vincolata ai locali indicati, per i quali deve attestarsi la disponibilità. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dell'interessato al Sindaco, accertati i requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dalla normativa vigente: a. certificato antimafia, casellario giudiziario, certificato penale b. presentazione, da parte del legale rappresentante, di dichiarazioni autografe di tecnici abilitati che garantiscano che il locale risponde alle norme relative alla sicurezza sia per i lavoratori che per gli utenti c. elenco dei giochi installati corredati da apposito certificato di omologazione d. idoneità sotto il profilo igienico - sanitario attestata dall'Ente preposto e. idoneità sotto il profilo dell'impatto acustico 3. In caso di modifiche alle strutture o di aggiunta di giochi, queste dovranno essere comunicate al Comune entro 30 giorni, ai fini di eventuali accertamenti per la conseguente autorizzazione. 4. La validità è annuale, e si intende automaticamente rinnovata a condizione che entro il 31 dicembre di ogni anno venga comunicato al Comune il prosieguo di attività, con dichiarazione che nulla è cambiato rispetto il momento del rilascio. 5. Il subingresso è consentito, e il proseguimento dell'attività senza interruzione è consentito quando, chi richiede la voltura risulti in possesso dei requisiti soggettivi 6. Le autorizzazioni decadono automaticamente quando: a. l'attività non inizi entro tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per casi di comprovata necessità e indipendenti dalla volontà del titolare; b. per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi; c. per mancata richiesta di autorizzazione alla sospensione dell'attività, ovvero quando questa si prolunghi - senza acquisizione preventiva di apposita autorizzazione – per oltre trenta giorni. 7. L'autorizzazione è revocata per: a. perdita dei requisiti inerenti le condizioni di sicurezza o igienico sanitari. o a seguito di modifiche b. dove il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritti entro tre mesi dalla diffida a provvedere, e salvo proroga per comprovata necessità. Art.3 - Autorizzazione Amministrativa in abbinamento ad attività di Bar 1. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dell'interessato al Sindaco, ai sensi dell'art. 86 del R.D. 773/31, ai titolari di esercizi autorizzati ai sensi dell'art 5 lettera b) della Legge 287/91,e sino ad un numero massimo di giochi detenibili pari a 10. Diversamente si rimanda a quanto disposto all'art. 1, comma 6. 2. E' valida per l'intestatario della stessa e vincolata ai locali dello stesso pubblico esercizio, e si intende automaticamente rinnovata a condizione che entro il 31 dicembre di ogni anno venga comunicato al Comune il prosieguo, con la dichiarazione che nulla è cambiato rispetto il momento del rilascio. 3. Il rilascio è subordinato alla presentazione, da parte del legale rappresentante - per ogni mezzo o strumento utilizzato per il divertimento del cliente e ove previsto - del certificato di omologazione e del regolamento del relativo funzionamento. Art. 4 - Suddivisione territorio comunale e minimi di superficie 1. Le autorizzazioni all'apertura di nuove sale gioco od al trasferimento degli esistenti, sono rilasciate nel rispetto delle distanze minime. 2. A tal fine il territorio comunale è diviso tra ZONA MARE (comprendente le vie presenti all'interno del perimetro della Statale 16 Iato mare direzione Fano-Pesaro fino all'altezza di piazza Doria. Poi via Cecchi, ponte sul Foglia, strada panoramica San Bartolo, viale Varsavia, viale Parigi, Lungofoglia delle Nazioni, ponte sul Foglia e fino a Baia Flaminia inclusa) e ALTRE ZONE; comprendenti il restante territorio comunale. La planimetria allegata (A) delimita le zone sopra descritte. 3. Distanze minime tra due esercizi della stessa tipologia : a. al momento dell'approvazione del presente regolamento, le nuove aperture vengono fissate in 70 i metri lineari minimi per la zona mare, e in 700 mi per le altre zone; b. La misurazione delle distanze tra esercizi dello stesso tipo - anche se in zone diverse deve essere effettuata tra le due principali porte di ingresso al pubblico, con attraversa mento delle strade ad angolo retto; c. Il trasferimento di un esercizio da una zona all'altra è ammessa nel rispetto delle distanze minime previste dal presente regolamento; d. In caso di dubbio tra diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore. 4. Non sono soggette al rispetto delle distanze minime: a. i giochi ubicati presso i bar (in n° di 10) b. le sale giochi in caso di trasferimento temporaneo per lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che impediscano lo svolgimento dell'attività, previa autorizzazione del Comune, e purché tale temporaneità venga compresa - senza possibilità di proroga - entro i 6 mesi. Art 5 - Modalità dell'esercizio 1. Le attività di sala gioco sono esercitate in locali aperti al pubblico, cioè destinati esclusivamente a tale attività, con ingresso indipendente, anche se collegate a pubblici esercizi. 2. I titolari hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, la tabella con l'elenco dei giochi, le tariffe praticate per le diverse prestazioni, gli orari di apertura. 3. Gli orari dei parchi e delle sale giochi sono determinati ai sensi della normativa vigente tramite apposita ordinanza Sindacale. 4. In ogni caso, anche quando abbinati ad pubblico esercizio, l'orario deve rispondere alle norme della L 447/1995, e non può essere protratto oltre le ore 24,00, e ad esclusione dei tornei di biliardo autorizzati dalle Federazioni riconosciute. 5. E' vietato l'ingresso ai minori di anni 14 se non sono accompagnati dai genitori. 6. Le attrazioni delle sale gioco e dei bar non possono essere collocate all'esterno, nemmeno limitatamente al periodo di maggior afflusso turistico. 7. Per le attrazioni dei parchi all'aperto deve essere prodotta adeguata documentazione che garantisca il rispetto della quiete pubblica. Art. 6 - Vigilanza e sanzioni 1) La verifica dell'osservanza del presente regolamento è demandata agli organi competenti 2) Salve diverse disposizioni di legge, le violazioni sono punite ai sensi dell'art. 106 del R.D. 383/1934, modificato dalla legge 530/1947, e dalla legge 603/1963,e legge 698/1981, e n° 47/1992 con sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. 3) Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui ai comma precedenti, il Sindaco può disporre la chiusura temporanea dall'esercizio da un minimo di sette giorni fino ad un massimo di 90, in rapporto alla gravità delle sanzioni accertate, e nell'ipotesi di attività esercitate abusivamente, anche presso i bar, dispone l'immediata cessazione eseguibile anche coattivamente. Art.7 - Norme transitorie e finali 1. All'entrata in vigore del presente regolamento tutti i titolari devono verificare i requisiti previsti dal presente regolamento ed adeguarsi entro tre anni.