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COMUNICATO CAPDI & LSM N° 32 del 8 ottobre
2015
Organico potenziato, PTOF ed EF: situazione
Carissimi colleghi
Con la nota n. 2157 del 5 ottobre 2015 (in allegato), il Miur posticipa il termine
per la definizione del Piano triennale dell'offerta formativa dal 31 ottobre
2015 al 16 gennaio 2016 e precisa: “La riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione, legge 107 del 13/07/2015, delinea una innovativa organizzazione
scolastica che ha come obiettivo la completa realizzazione dell’autonomia scolastica e
che richiede alle scuole la definizione dell’organico potenziato e la stesura del
piano triennale dell’offerta formativa.
Il Miur precisa inoltre che ”Il Piano triennale sarà predisposto con la partecipazione
di tutte le componenti scolastiche e sarà il documento fondamentale costitutivo
dell’identità progettuale delle Istituzioni scolastiche”
Lo scopo del Piano triennale o Ptof, è quello di individuare e pianificare il fabbisogno di
personale docente, personale ata, di materiale e strutture.
Il Piano triennale dell'offerta formativa deve contenere tutte le attività destinate agli
studenti, ma anche ai docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, come la
formazione e l'aggiornamento, oltre ad indicare gli insegnamenti aggiuntivi per
arricchire il bagaglio culturale degli studenti. Anche le attività di recupero delle scuole,
riferiti agli esiti di autovalutazione, devono essere contenute nel Ptof.
Le scuole sono tenute a preparare il Piano triennale dell'offerta formativa entro il mese
di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio da pianificare. Tuttavia, il piano
può essere corretto e modificato ogni anno, sempre entro ottobre.
Una volta compilato, il Ptof va trasmesso all'ufficio scolastico regionale competente,
che ha il compito di verificare i punti della programmazione, specie l'organico
assegnato alla scuola, e a sua volta lo trasmetterà al Miur, allegando l'esito finale della
verifica effettuata.
In questo contesto del piano triennale, il dirigente scolastico assume un ruolo di
grande centralità, considerando il fatto che si occuperà di partecipare alla
CAPDI & LSM Via del Gazzato, n.4 – 30174 Mestre Venezia – www.capdi.it – [email protected] - fax: 0532.17.12.067
programmazione in prima persona, coordinerà le operazioni e avrà il compito di
coinvolgere enti locali o altri protagonisti del territorio utili all'offerta formativa
Il collegio dei docenti, nel pieno rispetto delle specificità degli istituti e degli indirizzi,
dovrà predisporre il Ptof, mentre il consiglio d'Istituto avrà il compito di valutare e
approvare il testo. Per eventuali modifiche annuali, la procedura sarà sempre la stessa
e una volta conclusa l'approvazione del testo o delle modifiche, dovrà essere spedito
all'Usr
Per un approfondimento sul PTOF si consiglia la lettura del testo tratto da
OrizzonteScuola.it
Per quanto riguarda le supplenze viene confermata, con Nota Miur n.2116 del 30
settembre 2015, la norma della Legge di Stabilità n. 190/2014 art 1 commi 332 e
333 dove dichiara che i dirigenti scolastici non possono nominare docenti supplenti il
primo giorno di assenza del docente titolare e il personale ATA fino a 7 giorni di
assenza, “Ricordando, in ogni caso, che a conclusione del piano straordinario di
assunzioni, sarà possibile provvedere alla sostituzione del personale assente anche
mediante l’utilizzo dell’organico del potenziamento che verrà assegnato ad
ogni istituzione scolastica”
La Legge n.107/2015 al comma 85 afferma: “Tenuto conto del perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 7 (gli obiettivi formativi individuati come prioritari dalla
scuola nel POF-PTOF) , il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei
docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con
personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione
inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
Queste norme di fatto riducono la possibilità di impiegare gli insegnanti dell’organico
del potenziamento in progetti di continuità, perché sicuramente potrebbero essere
impiegati per le supplenze del 1 giorno e poi a quelle di fino a 10 anche se in
quest’ultimo caso la norma sembra privilegiare la realizzazione degli obiettivi del POFPTOF. Il dirigente cioè dovrebbe organizzare il servizio con modalità che di volta in
volta dovrebbero essere concordate per non arrecare danno al progetto. (i colleghi
dovrebbero cercare di far passare questa interpretazione della norma)
Nel Comunicato n.31 del 24 settembre abbiamo già illustrato le modalità
organizzative e la tempistica di presentazione dei progetti per ottenere
l’organico potenziato in EF
Alleghiamo una proposta – esempio di progettazione motorio sportiva per un
Istituto Comprensivo – che chiede, per la sua realizzazione, l’assegnazione del
docente di EF dell’organico potenziato per insegnare l’educazione fisica curricolare per
15 ore nella primaria (15 classi – 1 ora la settimana a classe) e le restanti 3 ore nella
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secondaria per integrare il centro sportivo scolastico pomeridiano a cui si aggiungono
le risorse della scuola. Il progetto è integrato nel territorio con la collaborazione
dell’ente locale e delle società sportive.
Allegati:
Nota Miur 2157 Piano triennale PTOF
Elaborazione PTOF da OrizzonteScuola
Nota Miur 2116 del 30 settembre 2015
Proposta – Esempio di progettazione motorio-sportiva IC
Comunicato Capdi n.31 del 24 settembre 2015
Tieniti informato su www.capdi.it
Un abbraccio
Il presidente Flavio Cucco
Venezia –Mestre 8 Ottobre 2015
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COMUNICATO CAPDI & LSM N° 31 del
24 settembre 2015
Organico potenziato: al via i
progetti di EF e sportiva
Carissimi colleghi
Nel comunicato Capdi N.30 del 22 settembre abbiamo pubblicato la nota del Miur
N.30549 del 21 settembre 2015 con oggetto: “acquisizione del fabbisogno
dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del
piano assunzionale”
Ricordiamo che le scuole, in coerenza con la programmazione dell’offerta formativa,
dovranno individuare le priorità d’intervento sulla base degli obiettivi previsti dalla
Legge 107/15..per l’EF “potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un
sano stile di vita” definendo il fabbisogno le cui proposte saranno inserite al SIDI, dal
10 al 15 ottobre, individuando in ordine di preferenza tutti i campi di
potenziamento corrispondenti alle aree previste.
Per l’EF campi di potenziamento N.5 (primo ciclo) e N.6 (secondaria di 2 grado) :
Potenziamento Motorio “g” – Potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica.
I direttori regionali, entro il 22 ottobre, adotteranno un decreto di ripartizione dei posti.
La dotazione aggiuntiva, successivamente, sulla base del numero degli alunni e tenendo
conto delle situazioni socio economiche, sarà assegnata dagli ATP alle scuole della regione,
assicurando una dotazione minima non inferiore a tre posti di organico potenziato per
ogni scuola
Quindi entro il 10 ottobre: Dipartimento (progettazione) – Collegio
Docenti – Consiglio di Istituto - richiesta Campo di potenziamento (DS)
Dal 10 al 15 ottobre: inserimento dei Campi con indicazione dell’ordine
di preferenza con una descrizione “qualitativa” della richiesta
La progettazione in ambito dell’EF e sportiva per l’a.s. 2015/2016 dovrà tener
conto delle indicazioni della nota ministeriale facendo attenzione a riformulare e far
riapprovare le progettazioni eventualmente già approvate dagli organi collegiali.
E’ evidente che la collocazione del Campo formativo: “Potenziamento motorio” con
ordine di preferenza “alto” (cioè nei primi tre) sarà determinata fondamentalmente
dalla priorità (necessità) educativa che la scuola si è data negli ultimi anni e dalle
esperienze maturate e consolidate. Se esiste un progetto motorio consolidato e
inserito nel territorio sarà più facile farlo approvare (e farlo inserire bene nei Campi)
dagli organi collegiali interni alla scuola.
A tutt’oggi non sappiamo quanti sono gli insegnanti di EF inseriti nel contingente C e
quindi nemmeno le reali possibilità di ottenere risorse aggiuntive per le scuole.
In ogni caso è assolutamente necessario far inserire il campo “Potenziamento
motorio” perchè anche se all’ultimo posto potrebbe succedere che l’insegnante
dell’organico potenziato sia ugualmente assegnato (da Tecnica della scuola).
Per consentire all'USR di utilizzare nel miglior modo possibile il personale presente nelle GAE,
le scuole dovranno indicare le diverse aree disciplinari in ordine di priorità.
Nel concreto quindi le esigenze delle scuole dovranno fare inevitabilmente i conti con l'esigenza
di utilizzare appieno le disponibilità delle diverse graduatorie.
Potrà quindi accadere che la scuola X si veda assegnare due insegnanti di educazione fisica pur
avendo indicato il potenziamento dell'area motoria come ultima scelta ma solo perchè in quella
regione esiste un surplus di docenti di quella classe di concorso.
Va presentato un Progetto con finalità e modalità che possano essere condivise dalla
maggioranza del CD.
Un Progetto possibilmente rivolto a tutti gli studenti della scuola, in
continuità per tutto l’anno scolastico, con inserimento e coinvolgimento degli
alunni disabili e proposte pratiche concrete per la realizzazione di percorsi di
integrazione deli alunni con “Bisogni Educativi Speciali”.
Un progetto possibilmente “modulare” che preveda l’utilizzo dell’insegnante di EF
dell’organico potenziato, ma nel caso non venisse assegnato, la possibilità comunque
di attuare parte della proposta.
Un progetto co-finanziato. Con l’intesa MIUR-OOSS dell’agosto scorso, sono stati
stanziati circa 14.5 milioni di euro per i progetti di avviamento alla pratica
sportiva. Circa 75 euro a classe in organico di diritto. Si ricorda che se il progetto è
particolarmente complesso e articolato è possibile che sia finanziato in parte anche
con il FIS e che, al pari di altri progetti inseriti nel POF, è possibile retribuire anche
personale esterno con contratti di prestazione d'opera da finanziare però con i fondi
per l'ampliamento dell'offerta formativa, contributi volontari degli alunni, contributi da
privati in genere o ancora finanziamenti su progetto degli enti locali o delle Regioni
ove presenti.
Inoltre sarebbe utile che tra le finalità del progetto trovassero spazio altre finalità
per il raggiungimento di obiettivi previsti dalla L. 107/2015 e Nota ministeriale quali:
prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del
bullismo…; valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al
territorio; sviluppo dell’inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con
BES (con azioni pratiche per lo sviluppo delle stesse)
In particolare per il 1 ciclo prevedere (negli IC) un progetto verticale tra scuola
primaria e secondaria di 1 grado con l’inserimento dell’insegnante di EF
(specialista) con insegnamento diretto agli alunni per n. ore di lezione.. per classe..
per n. settimane.. in base al numero delle classi della scuola primaria. Per far
approvare il progetto in CD bisogna coinvolgere i colleghi della scuola primaria, far
comprendere loro i benefici del movimento organizzato sulla salute degli alunni e i
vantaggi dell’utilizzo dell’insegnante specialista. Anche qui chi ha seminato
professionalmente negli anni scorsi avrà più ascolto.
E il MIUR-Direzione generale per lo studente?
Circolava voce che già ai primi di settembre sarebbe arrivato il nuovo
progetto per “L’attività sportiva scolastica” per l’a.s. 2015/2016. Con un
nuovo progetto anche per la primaria. Numerose sono state le sollecitazioni
da parte della Capdi e degli insegnanti di EF. Già con gli “Stati generali
dell’EF” tenutisi a Milano a fine marzo e successivamente con l’invio dei
documenti approvati nell’assemblea generale sia per l’attività sportiva
scolastica che per il progetto motorio nella scuola primaria con la richiesta di
un forte rinnovamento del primo e la bocciatura del progetto “Sport di
classe”.
Sarebbe utile un progetto nazionale MIUR (specialmente per la primaria) che
partendo dalla possibilità della L.107/2015 e esperienze progettuali passate
e proposte degli insegnanti di EF, mettesse assieme le varie componenti e
risorse…..da proporre ai Dirigenti scolastici!
I tempi stringono… cosa si aspetta?
Tieniti informato su www.capdi.it
Un abbraccio
Il presidente Flavio Cucco
Venezia –Mestre 24 settembre 2015
ALCUNE NOTE INFORMATIVE
-
(da Orizzontescuola)
Organico potenziato e formazione
Con la circolare n. 30549 del 21 settembre 2015 il Miur fornisce alle scuole e agli USR le
indicazioni per portare a compimento il piano straordinario di immissioni in ruolo previsto per
l'a.s. 2015/16.
In essa si legge, a proposito dell'utilizzo di insegnanti in altri ordini di scuola:
"La legge n. 107/2015 (comma 20) consente di assegnare i docenti individuati per le classi di
concorso relative al secondo ciclo di istruzione anche alle scuole del primo ciclo. Allo stesso
modo il personale immesso in ruolo per la scuola primaria potrà essere utilizzato per progetti
di continuità che investano anche l'infanzia".
A dire il vero il comma 20 della legge 107/2015 si limita a specificare solo determinati settori
"Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella
scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti
abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate,
nonche' docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualita'
di specialisti, ai quali e' assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di
cui al comma 124."
Pertanto, potrà avvenire che insegnanti della secondaria di II grado siano utilizzati alla
primaria (secondo il Miur anche alla secondaria di I grado), ma ad essi dovrà essere assicurata
una specifica formazione.
I tempi? Si consideri che le immissioni in ruolo della fase C non potranno avvenire - ormai è
assodato - prima della fine di novembre.
Se così fosse, individuato il numero di personale utilizzato in tale situazione, dovrà essere
svolto il corso di formazione (nel frattempo questi docenti dovranno cominciare a lavorare). Si
consideri inoltre che tale utilizzo sarà, per alcuni, limitato all'a.s. 2015/16, in quanto con le
procedure di mobilità dell'a.s. 2016/17 le carte potranno rimescolarsi, e un neoassunto in fase
C trovare sistemazione, all'interno dell'organico dell'autonomia, su cattedra di posto comune.
-
Neoassunti in fase C e supplenze
Il comma 85 della legge afferma "Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per
la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico
dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il
trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza"
Dunque gli obiettivi del POF/PTOF sono prioritari però, in aggiunta il Dirigente può utilizzare,
nelle modalità che di volta in volta saranno concordate per non arrecare danno al progetto, i
docenti per la sostituzione dei colleghi assenti.
ELABORAZIONE PTOF
Da OrizzonteScuola
Nuove regole e indirizzi, finalità generali, programmazione dell’offerta formativa, strumenti e modelli
orari, obiettivi formativi, organico dell’autonomia,organico potenziato, fondo di funzionamento
dell’istituzione scolastica, piano di miglioramento, enti locali, formazione e altre iniziative.
Le nuove regole per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa
La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa
che avrà ormai una durata triennale, ma sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun
anno scolastico. L’art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato difatti novellato dal comma 14 della legge
succitata che ne ha cambiato anche le modalità di elaborazione, affidando un ruolo preminente al
dirigente scolastico, chiamato nella nuova previsione normativa, a definire al collegio dei docenti, gli
indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione. L’intera
progettazione del piano è quindi consegnata nelle mani del collegio, al contrario la sua approvazione
avverrà in seno al consiglio di istituto.
Gli atti di indirizzo forniti dal dirigente scolastico costituiscono quindi la base da cui partire per l’
elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa. Una volta preso atto degli orientamenti ed
esternata la meta, agli attori ed esecutori del piano non resta che l’individuazione delle parti o sezioni
che andranno a formare il profilo del documento.
I contenuti si possono stralciare dalla legge 107 del 2015 non facendo assolutamente tabula rasa del
DPR n.275 del 1999 che costituisce ancora oggi un valido supporto a sostegno del sistema scolastico
autonomo. Benché la legge 107, al comma 1, intenda dare con la presente “piena attuazione
all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n.59” restano ancora salve le disposizioni stabilite nel regolamento dell’autonomia
Finalità
In ogni caso è indispensabile tenere presente anche le finalità del sistema di istruzione poste in essere
dal legislatore nella legge 107, che ogni singola scuola dovrà concretizzare per dare appunto piena
attuazione all’autonomia, oltre agli obiettivi formativi, indicati nel comma 7, che le scuole dovranno
individuare come prioritari.
Ne consegue che nel PTOF andrà inserita una cornice di presentazione delle finalità generali che la
scuola ha intenzione di perseguire, traendole direttamente dalla legge 107, ma adeguandole al tempo
stesso al contesto sociale e culturale di appartenenza, altrimenti si potrebbe correre il rischio di generare,
un piano avulso dalla realtà. La valutazione in atto nella scuole, iniziata con la stesura del RAV e con il
Piano di miglioramento che dovrà essere anch’esso parte integrante del PTOF, possono rappresentare
piste di azioni per la stesura del documento triennale. Ciò significa che il piano di ogni singola
istituzione scolastica potrà trarre le sue finalità generali sia dal comma 1 della legge citata sia dalle
risultanze della prima fase di autovalutazione delle scuole eseguita attraverso il RAV.
Così prendendo spunto dal comma 1 della legge 107, ciascuna istituzione scolastica potrà impegnarsi
per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione
e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento,
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l’abbandono e la dispersione
scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed
innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
Programmazione dell’offerta formativa triennale
Alla definizione delle finalità, intese come quadro di accesso e di lettura del piano, farà seguito la
programmazione dell’offerta formativa triennale che ai sensi del comma 2 della legge 107 servirà per “il
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della
comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”.
Il comma 2 dell’art.3 del DPR 275 del 1999, non novellato dalla legge 107, stabilisce che il piano
dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi
determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della
realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Di conseguenza, se
in passato, era naturale indicare il curricolo, gli obiettivi disciplinari, i profili dei diversi indirizzi nel
caso di scuole secondarie di secondo grado, le competenze, le conoscenze e le abilità e l’eventuale
offerta formativa progettata in sinergia con la comunità locale, oggi, il nuovo assetto della Legge 107,
pur lasciando invariato in alcune parti l’art.3, propone una serie di obiettivi formativi preconfezionati,
ricavabili dal comma 7, che le scuole dovranno scegliere ai fini della determinazione della
programmazione. Per il raggiungimento di tali obiettivi formativi il legislatore indica alle istituzioni
scolastiche le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa, dispositivi previsti dal
regolamento 275, ancora ineludibili per progettare ed attuare le azioni che la scuola intende realizzare.
Pertanto alle scuole sono indicate tre modalità di organizzazione riferibili al tempo scuola e alla relativa
programmazione:
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e
insegnamenti interdisciplinari;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione
organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello
destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
Individuazione degli obiettivi formativi prioritari
Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107 sono qui di seguito elencati e non è ultroneo
ricordare che le scuole sono chiamate ad individuarli prendendo in considerazione quanto emerso da
rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento, documenti senz’altro utili per la definizione
della programmazione dell’offerta formativa. Gli obiettivi prioritari di cui al comma 7, scelti dalle
scuole, costituiscono, una chiave di lettura delle intenzionalità delle scuole circa l’ampliamento
dell’offerta formativa.
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione
e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti
locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
Determinazione dell’organico dell’autonomia
Le eventuali scelte progettuali saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle
esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano
triennale dell’offerta formativa. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del
piano dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento (comma 5 della legge 107). Va da sé che una volta
individuati gli obiettivi formativi e le connesse attività progettuali, curricolari, extracurricolari,
educative ed organizzative nonché le iniziative di potenziamento, all’interno del PTOF, occorrerà
definire anche l’organico dell’autonomia che includerà:
- il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno (i docenti inseriti nell’organico di diritto), sulla base
del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli
spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità istituire
posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
-il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa (i docenti che saranno immessi
in ruolo
nella fase C, assegnati alle scuole e i quali saranno i diretti interessati a svolgere le attività
programmate);
-il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliare;
-il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali.
Le istituzioni scolastiche sono chiamate a perseguire le loro finalità educative e formative, l’attuazione
di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia (comma 63).
In ogni caso il piano dovrà recare la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione
disposta per le istituzioni scolastiche (comma 12).
Le attività relative alla programmazione dell’offerta formativa nonché l’incluso organico
dell’autonomia, costituendo parte integrante del PTOF, devono necessariamente essere deliberati dagli
organi collegiali, partendo in primis, come già detto, dagli indirizzi forniti dal dirigente scolastico al
collegio dei docenti per l’elaborazione del Piano.
Organico potenziato o aggiuntivo
Come già sopra specificato, ai docenti che andranno a far parte dell’organico cosiddetto potenziato, a
dire della Nota Miur 30549 del 21 settembre scorso, spetterà svolgere, nell’ambito dell’istituzione
scolastica, interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa. Di conseguenza tali docenti saranno
impiegati per la qualificazione del servizio scolastico. Alle scuole è lasciato il compito di elencare le
priorità relative al potenziamento, cosiddetti campi, in cui detti docenti dovranno impegnarsi. Ciò
significa che l’azione dirigenziale avrà anche in questo caso un peso per le capacità di impiego e
valorizzazione delle risorse assegnate ai fini della valutazione. L’organico potenziato non potrà essere
impiegato solo come tappabuchi per la sostituzione dei colleghi assenti, certo è che la natura triennale
del piano esigerà una rendicontazione dei risultati, non solo riguardo alle risorse economiche ma anche
umane.
Fondo di funzionamento dell’istituzione scolastica
Il comma 11 della legge 107 regolamenta il fondo per il funzionamento dell’istituzione scolastica,
stabilendo che l’erogazione della somma spettante ad ogni istituzione scolastica avverrà
tempestivamente ed entro il mese di settembre; la quota erogata sarà a valere per i mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Successivamente le scuole
riceveranno comunicazione dal Ministero dell’ulteriore risorsa finanziaria a loro assegnata, relativa al
periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, tale
somma sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il
mese di febbraio dell’esercizio finanziario successivo.
Piano di miglioramento
Altro campo obbligatorio all’interno del PTOF, previsto dal comma 14 della legge 107, è
l’allegato Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica così come scaturito dal rapporto di
autovalutazione. Il PDM avrà una naturale corrispondenza con i contenuti del piano dell’offerta
formativa. Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi saranno speculari agli obiettivi di processo
individuati nel rapporto di autovalutazione.
PTOF, enti locali, territorio
I rapporti con gli enti locali e con il territorio spettano al dirigente dell’istituzione scolastica, difatti il
comma 14 della legge 107, così dispone: “Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico
promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli
organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli
studenti”. Ciò in buona sostanza significa che nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti
imprescindibili dall’istituzione scolastica e nelle attività progettuali, le scuole potranno far emergere
all’interno del PTOF il legame con il territorio ossia con il contesto culturale, sociale ed economico di
appartenenza. In aggiunta al fatto che tale intersecazione con il territorio è già prevista nella lett. m) del
comma 7 della legge 107 che fornisce, come già detto, l’elencazione degli obiettivi formativi individuati
come prioritari dalle istituzioni scolastiche. Dunque il piano dell’offerta formativa potrà prendere in
considerazione “la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese”.
Attività di formazione del personale scolastico e formazione degli studenti
Il comma 12 della legge 107 è foriero di un’altra innovazione ma in contrasto con le norme negoziali
ossia la formazione in servizio del personale scolastico; si legge infatti che il Piano dell’offerta
formativa triennale “contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliare”. Direttamente collegato al predetto comma vi è il 124 che
così stabilisce “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio
dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i
risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di
categoria”. Il Piano di formazione previsto dalla legge 107 comporterà quindi da parte del personale
scolastico delle prestazioni aggiuntive non di insegnamento, oltre all’orario di servizio, peraltro, al
momento vista l’obbligatorietà della sopravvenuta formazione, derivante dal comma 124, non è
possibile nemmeno rilevare se ci sarà un monte ore obbligatorio o le scuole in merito saranno libere di
programmare le attività di formazione. A livello contrattuale, seppur la formazione in servizio rientri
all’interno dell’art.29 comma 1 del CCNL 2007 come attività funzionale all’insegnamento, lo stesso
articolo lascia però un’alea nella quantificazione delle ore non direttamente ricavabile; mentre l’art.63
del CCNL 2007, d’altra parte sottoscrive che “l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e
opportunità che garantiscano la formazione in servizio. (…) per garantire le attività formative di cui al
presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo
previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie”. In parallelo, la formazione nel contratto
viene anche affrontata nell’art.66 del CCNL che regolamenta il Piano annuale delle istituzioni
scolastiche, affermando che “in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività
di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente
con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente
il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA (...). Sta di fatto che le attività di
formazione necessitano di essere deliberate dall’organo collegiale, avendo presente gli obiettivi che
saranno inseriti nel PTOF. Al momento, prima che sia adottato con decreto, il Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124, la formazione del personale seppur divenuta obbligatoria con la
conseguente prestazione aggiuntiva, dovrebbe in ogni caso essere retribuita, ma di questo la legge 107
non fa alcun cenno; se ne ricava che i dirigenti scolastici per arginare possibili contenziosi, dovranno
computare tale orario nelle attività di carattere collegiale, già così esigue. Fermo restando il principio
espresso nel comma 2 dell’art.64 del CCNL, “le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori
dall’orario di insegnamento” .
Altre iniziative
Il PTOF potrà contenere le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107) nonché attività per
assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e
grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche
indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, n.93. (comma 16 della legge 107).
A quanto sopra si aggiungono anche i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 107). Tali attività e progetti di
orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e
problematiche proprie degli studenti di origine straniera (comma 32 della legge 107). Il tutto dovrà
essere svolto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 33 della legge 107 prevede altresì che nel piano dell’offerta formativa delle scuole secondarie
di secondo grado siano inseriti percorsi di alternanza scuola-lavoro e di conseguenza anche le attività
di cui al comma 38, attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro sempre nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
Per lo sviluppo delle competenze digitali di cui al Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi
specifici sono indicati nel comma 58 della legge, destinatari possono essere sia gli studenti che il
personale docente e il personale tecnico e amministrativo. Tale previsione trova un riscontro anche
nell’obiettivo formativo lett. h) del comma 7 già citato.
MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002116.30-09-2015