Sentenza del Tribunale di Trento del 22 aprile 2010
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Sentenza del Tribunale di Trento del 22 aprile 2010
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data 5.12.2008 d a D. H. rappresentato e difeso dall’avv. R. Z. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in … ricorrente c o n t r o O. P. s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv.ti G. e M. E. d. A. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in … convenuto e c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i G. A. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.ti G. e M. E. d. A. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in … terzo chiamato CONCLUSIONI DEL RICORRENTE “Accertata, in occasione dell’infortunio occorso al ricorrente il 6.4.2004, l’inosservanza da parte del datore di lavoro O. P. s.r.l. delle norme speciali e generali vigenti in materia antinfortunistica e accertata la correlazione causale tra il comportamento negligente della stessa società e l'infortunio, condannare la O. P. Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 1 s.r.l. a risarcire, nella quota concorsuale che verrà accertata, i danni patrimoniali, morali, biologici, esistenziali subiti e subendi da parte del ricorrente in conseguenza di detto infortunio, al netto della capitalizzazione attuale delle somme erogate a tale titolo dall’I.N.A.I.L.; con rifusione delle spese di causa” CONCLUSIONI DEL CONVENUTO “In via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'infondatezza delle domande formulate dal ricorrente e per l’effetto respingerle integralmente. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal ricorrente, accertare la prevalente responsabilità del signor H. D. nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa, e per l'effetto ridurre le pretese avanzate dal predetto secondo giustizia e secondo quanto risulterà provato all'esito dell'istruttoria assumenda in causa, tenuto altresì conto di quanto erogato e/o erogando dall’I.N.A.I.L.. In ogni caso: nella denegata ipotesi in cui O. P. s.r.l. dovesse essere condannata a risarcire qualsivoglia danno subito dal signor D., condannare la terza chiamata G. A. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare l'odierna resistente di quanto eventualmente dalla stessa dovuto in favore dell'odierno ricorrente; condannare la controparte alla rifusione delle spese processuali, diritti ed onorari di procuratore, oltre al 12,5% ex art. 14 T.P.F., 2% CNPA e 20% IVA, come per legge”. CONCLUSIONI DELLA CHIAMATA IN CAUSA “Nel merito In via principale: Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 2 rigettare le domande tutte formulate nei confronti di O. P. s.r.l. perché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata: ridurre a giustizia le pretese del ricorrente D. H., tenendo conto della rendita da quest'ultimo percepita da parte dell’I.N.A.I.L. e dell’I.N.P.S. e con esclusione di qualsiasi duplicazione; mantenere nei limiti tutti di polizza l'eventuale condanna di G. A. s.p.a. per la rifusione delle spese legali da lui sostenuta e sostenende per la propria difesa con legale di sua fiducia. In ogni caso: spese, diritti, onorari, oltre il 2% CNPA 20% IVA e 12,5% ex art. 14 T.F. rifusi”. PREMESSA Il ricorso risulta depositato in data 5.12.2008. Trova quindi applicazione la novella dell’art. 429 co.1 cod.proc.civ. introdotta dall’art. 53 co.2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008, secondo cui “nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre solo “in caso di particolare complessità della controversia” (certamente non ricorrente nella fattispecie in esame) “il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”; infatti l’art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato 429 cod. proc. Civ. “si applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore” ossia, alla luce del disposto ex art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008. Secondi i primi commenti dottrinali il modello di sentenza delineato dal nuovo art. 429 co.1 cod.proc.civ. è riconducibile a quello descritto dall’art. 281-sexies cod.proc.civ., il quale dispone che “il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 3 lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”. Sotto il profilo del contenuto la sentenza ex art. 281-sexies cod.proc.civ. si differenzia dal paradigma ordinario ex art. 132 c.p.c. per il fatto che il giudice, in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”, deve procedere alla “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ne consegue che la presente sentenza non conterrà alcuna descrizione dello svolgimento del processo. Ma vi è di più: l’obbligo di immediata lettura comporta necessariamente che la motivazione possa (e debba) contenere unicamente gli elementi indispensabili al fine di non cadere nel vizio di omessa o insufficiente motivazione, ricorrente, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (Cass. 3.11.2005, n. 21302; Cass.31.3.2000, n. 3928;), quando le argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico, che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia e/o di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione. Il perseguimento dell’obiettivo, imposto al giudice del lavoro dalla novella dell’art. 429 co.1 c.p.c. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai fini della decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 21302/2005 cit.; Cass. 28.10.2003, n. 16162; Cass. 4.6.2003, n. 8898; Cass. 4.1.2002, n. 46; Cass. 29.11.1999, n. 13342;), secondo cui, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 4 indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. MOTIVAZIONE A) il dovere di sicurezza L’ordinamento, se da un lato attribuisce al datore di lavoro il potere di organizzazione e direzione dell’attività d’impresa (art.2086 cod.civ.), dall’altro gli impone il dovere di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (art. 2087 cod.civ., ma nel più ampio quadro costituzionale di cui agli artt. 32 e 35 Cost. alla luce dei quali è stata elaborata la nozione del “dovere di sicurezza” correlato ad un diritto della personalità riconosciuto, come garanzia apprestata a favore di chi esplica attività lavorativa, grazie al rilievo costituzionale attribuito alla salute, da un lato, ed al lavoro, dall’altro). Secondo l’opinione dominante (ex plurimis Cass. 8.2.2005, n. 2444; Cass. 30.8.2004, n. 17314; Cass. 30.7.2003, n. 11704; Cass. 23.5.2003, n. 8204; Cass. 22.3. 2002, n. 4129; Cass. 8.4.2002, n. 5024; Cass. 5.3.2002, n. 3162; Cass. 20.6.2001, n. 8381; Cass. 2.5.2000, n. 5491; Cass. 20.1.2000, n. 602; Cass. 21.12.1998, n.12763; Cass. 16.9.1998, n. 9247; Cass.9.5.1998, n.4721; Cass.20.4.1998, n.4012; Cass.19.8.1996, n.7636; Cass.6.9.1995, n.9401; Cass.29.3.1995, n.3738; Cass.23.2.1995, n.2035;) l’art. 2087 cod. civ. costituisce la norma di chiusura del sistema normativo antinfortunistico, della quale le disposizioni che impongono delle cautele particolareggiate (tra cui quelle, rilevanti nel caso in esame, contenute nel d.P.R. 7.1.1956, n. 164, non essendo applicabile ratione temporis la disciplina ex d.lgs. 9.4.2008, n. 81 invocata dal ricorrente) costituiscono una specificazione. Si è, quindi, ritenuto integri la violazione dell’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art.2087 cod.civ. la mancata adozione sia delle particolari misure preventive previste dalle norme speciali in relazione a ciascun tipo di attività esercitata, sia di tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 5 tutela dell’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori in base all’esperienza ed alla tecnica finanche alla comune prudenza. Secondo orientamenti consolidati (Cass. S.U. 12.3.2001, n.99; Cass. 7.11.2007, n. 23162; Cass. 24.2.2006, n. 4184; Cass. S.U.14.12.1999, n. 900; Cass. 25.5.2006, n. 12445; Cass. 20.2.2006, n. 3650; Cass. 14.11.2005, n. 22929; Cass. 23.4.2004, n. 7730; Cass. 21.4.2004, n. 7629; Cass.25.5.1999, n. 291; Cass.7.11.2000, n.14469; Cass.10.6.2000, n.7937; Cass. 4.3.2000, n.2455; Cass.5.2.2000, n.1307; Cass.20.1.2000, n.602; Cass.20.12.1998, n.12763; Cass.7.8.1998, n.7792;), inerendo l’obbligo ex art.2087 cod.civ. al rapporto di lavoro subordinato, la sua violazione integra un inadempimento contrattuale; tuttavia ciò non esclude che, qualora siano lesi diritti spettanti alla persona indipendentemente dal contratto, concorra, in base al precetto generale del neminem laedere, anche l’azione extracontrattuale di responsabilità ex art.2043 cod.civ. (con diverso regime in ordine all’onere della prova – nella contrattuale a carico del danneggiante che deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nella extracontrattuale a carico del danneggiato che deve provare la colpa od il dolo dell’autore della condotta lesiva, oltre all’inadempimento, al danno ed al nesso causale tra questi due elementi – ed in ordine al termine prescrizionale - decennale nella contrattuale, quinquennale nella extracontrattuale). Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. S.U. 4.5.2004, n. 8438; Cass. S.U. 4.11.1996, n. 9522; Cass. S.U. 2.8.1995, n. 8459; Cass. 23.1.2004, n. 1248; Cass. 5.8.2002, n. 11756; Cass. 25.7.2002, n. 10956; Cass. 29.1.2002, n. 1147; Cass. 22.7.2001, n. 9385; Cass. 12.3.2001, n. 99) si deve ritenere esercitata l’azione extracontrattuale tutte le volte in cui non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell’azione contrattuale, avendo egli chiesto genericamente il risarcimento del danno senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale; di contro va considerata proposta l’azione di responsabilità contrattuale quando la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione scaturente dal contratto di lavoro; Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 6 si è ulteriormente chiarito (Cass. S.U. 9522/1996 cit.; Cass. 8459/1995;) che la semplice prospettazione dell’inosservanza del precetto dettato dall’art 2087 cod.civ. o delle altre norme di prevenzione di fonte legislativa non depone in modo univoco per la proposizione dell’azione contrattuale. Nel caso in esame ricorre certamente la seconda ipotesi in quanto il ricorso contiene specifici riferimenti all’obbligazione scaturente dal contratto di lavoro subordinato per effetto dell’art. 2087 cod.civ.. B) l’infortunio occorso al ricorrente in data 6.4.2004: insussistenza della responsabilità della società datrice per essere il sinistro imputabile in via esclusiva ad una condotta colposa del lavoratore avente i caratteri dell’inopinabilità, dell’eccezionalità e, quindi, dell’abnormità Il ricorrente (che all’epoca lavorava alle dipendenze di C. s.r.l., la quale è stata successivamente incorporata nella società convenuta) ha allegato: “Il giorno 6.4.2004… durante l'attività di sfaldatura di un blocco di porfido, subì un grave infortunio a causa di una scheggia di pietra, che si staccò dal blocco di porfido ed andò a colpire l'occhio sinistro dello stesso. Il signor D. in seguito all'infortunio riportò una ferita perforante all'occhio sinistro per l'asportazione del corpo estraneo endobulbare con perdita completa della funzione visiva. Al signor D. veniva riconosciuta dall’I.N.A.I.L. un'invalidità permanente del 28%”. Attribuisce alla responsabilità, quantomeno concorrente, della società datrice convenuta nella causazione del sinistro sia per colpa generica (negligenza), sia per violazione di norme di prevenzione; in particolare imputa alla società convenuta: 1) la mancata adozione di un adeguato piano di sicurezza in violazione dell’art. 4 d.lgs. 626/1994; 2) Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 7 la presenza nelle vicinanze di due addetti della sicurezza che non avevano preteso, in violazione dell’art. 4 co.5 lett. f) d.lgs. 626/1994 e dell’art. 43 co.4 lett. b) d.lgs. 626/1994, che il lavoratore indossasse gli occhiali; 3) la “totale inadeguatezza” degli occhiali di plastica in dotazione, in violazione dell’art. 43 d.lgs. 626/1994; 4) la mancanza, in violazione dell’art. 22 d.lgs. 626/1994, di una specifica formazione antinfortunistica nell'uso delle attrezzature di lavoro “tanto che era normale tra i dipendenti il non uso degli occhiali di protezione durante il lavoro di sfaldatura”. - -La società convenuta ha così replicato: ad 1) “Progetto Salute s.r.l. ha… curato e predisposto l’apposito e dettagliato piano di sicurezza in attuazione del d.lgs. 626/1994”; a 2) “Anche il giorno 6.4.2004 il signor D., mentre era impegnato nell'attività di sfaldatura di un blocco di porfido, indossava regolarmente i guanti, la tuta e gli occhiali protettivi… Ad un certo punto il signor D. ha interrotto l'attività al fine di togliersi il maglione e dissetarsi, bevendo un sorso d'acqua; quindi l'odierno ricorrente ha ripreso l'attività di saldatura dimenticandosi di indossare nuovamente gli occhiali protettivi, che si era tolto per sfilarsi il maglione. Ripresa l'attività di sfaldatura, il signor D., a seguito di un colpo inferto al masso di porfido con la mazza in dotazione, è stato accidentalmente colpito all'occhio sinistro da una scheggia di porfido… Il perito minerario D. O. C. del Servizio Minerario della Provincia Autonoma di Trento… a seguito degli accertamenti nonché sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso signor D., ha elevato nei confronti dell'odierna ricorrente la contravvenzione di cui all’art. 5, comma 2, punto a) del d.lgs. Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 8 626/1994… nessuna contravvenzione state invece elevata nei confronti del legale rappresentante di C. s.r.l. (società poi incorporata da O. P. s.r.l… ”. a 3) “Gli occhiali protettivi in dotazione al signor D. erano perfettamente idonei… a prevenire l'infortunio in corso al predetto ricorrente; a tale riguardo va evidenziato che il suddetto dispositivo di protezione individuale è stato collaudato e certificato conforme e rispondente ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente ed in particolare dalla direttiva CEE n. 686/1989”. a 4) “Il signor D. H., nel corso degli anni 2001-2003, prima di essere assunto presso la C. s.r.l., lavorava alle dipendenze di D. P. s.r.l…, svolgendo le medesime mansioni di manovale di cava…quindi vantava già una specifica esperienza in ordine ai rischi connessi all'attività lavorativa ed alle misure antinfortunistiche da adottare per l'esecuzione in sicurezza delle varie attività lavorative cui era adibito…. L’odierno ricorrente a dicembre 2002 ha partecipato assieme ai colleghi ad uno specifico corso di formazione di prevenzione dei rischi ed antinfortunistica a Trento, presso la sede di P. S. s.r.l… Inoltre, in data 8.3.2004, il dott. M. M., direttore responsabile della C. s.r.l., ha tenuto un apposito corso di formazione e di prevenzione antinfortunistica ai dipendenti di C. s.r.l. ed allo stesso signor D. in occasione della consegna ai predetti lavoratori dei nuovi dispositivi di protezione individuale (DPI - guanti, tuta, elmetto, scarpe antinfortunistiche ed occhiali protettivi), in sostituzione dei precedenti…”. --Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, anche di recente, Cass. 17.2.2009, n. 3786; Cass. 1.2.2008, n. 2491; Cass. 24.7.2006, n. 16881; Cass. 24.2,2006, n. 4184; Cass. 20.2.2006, n. 3650; Cass. 14.1.2005, n. 644; Cass. 23.7.2004, n. 13887;Cass. 25.8.2003, n.12467; Cass. 20.6.2003, n. 9909; Cass. 6.7.2002, n. 9856;) l’art. 2087 cod.civ., di cui il ricorrente invoca l’applicazione nel caso di specie, non configura un caso di responsabilità oggettiva (ossia fondata sul Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 9 mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ma richiede pur sempre l'elemento della colpa ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza. Ne consegue che incombe sul lavoratore – che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute – l'onere di provare l'esistenza di tale danno come pure la nocività dell'ambiente di lavoro (da intendersi, alla luce della più recente giurisprudenza in tema di oneri probatori in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali – Cass. S.U. 11.1.2008, n. 577; Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533; – come mera allegazione dell’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato) nonché il nesso di causalità tra il danno e l’espletamento dell’attività lavorativa, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Le allegazioni di parte convenuta hanno trovato pieno riscontro nella documentazione dalla stessa tempestivamente offerta in produzione nonché nei risultati emergenti dall’istruttoria svolta: ad 1) Vi è prova documentale (doc. 3) che la società all’epoca datrice C. s.r.l. aveva predisposto già in epoca precedente l'infortunio del 6.4.2004 (ottobre 2003) il “documento di sicurezza e salute coordinato” ex art. 6 e 9 d.lgs. 626/1994; ciò a prescindere dalla mancanza di qualsiasi allegazione in ordine al nesso causale tra la violazione antinfortunistica lamentata (peraltro insussistente) ed il sinistro di cui è rimasto vittima il ricorrente. a 2) In sede di interrogatorio libero il ricorrente ha confermato le dichiarazioni rese in data 1.6.2007 avanti ai C.C. di Albiano (“Solitamente indosso gli occhiali protettivi mentre con una mazzetta lavoro il materiale. Quel giorno avevo caldo e mi sono tolto la maglia e di conseguenza gli occhiali. Dopo aver bevuto dell'acqua riprendevo il Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 10 lavoro, dimenticandomi di indossarli nuovamente. Davo un colpo ad una lastra dalla quale partiva una scheggia che mi ha colpito violentemente l'occhio sinistro…”); ha, inoltre, precisato: “Dal momento in cui ho ripreso a lavorare a quello in cui ho subito l'infortunio sono trascorsi in circa dieci minuti”; infine ha riferito di aver provveduto a pagare la somma oggetto della contravvenzione contestatagli dal Servizio Minerario della Provincia Autonoma di Trento perché “nella circostanza dell'infortunio, non indossando gli occhiali protettivi alla ripresa dell'attività di saldatura del porfido, non ha osservato le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, mediante Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.), ai fini della protezione individuale”. Inoltre si evince dall’istruttoria svolta (deposizioni di M. M., B. G. e R. A.) che il ricorrente lavorava in una squadra composta da una decina di manovali, alla quale era preposto un sorvegliante (R. A.) che svolgeva anche mansioni di palista e che nell’occasione non si accorse che il ricorrente stava lavorando senza occhiali. Solo il teste Taulant ha dichiarato di conoscere R. A. solo quale palista, ma nel contempo ha ammesso che quest’ultimo gli portava il materiale che avrebbe dovuto lavorare, circostanza questa idonea a configurare una posizione di subordinazione gerarchica. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 2.10.2009, n. 21113; Cass. 23.4.2009, n. 9689;Cass. 13.9.2006, n. 19559; Cass. 11.6.2004, n.. 11140;) le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore subordinato non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 11 l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. Indossare nuovamente gli occhiali protettivi alla ripresa della breve pausa, fruita dal ricorrente su sua iniziativa per dissetarsi, appare una cautela antinfortunistica talmente intuitiva nella sua finalità e semplice nella concreta attuazione che la violazione di essa appare una condotta che, stante la sua imprevedibilità ed eccezionalità, specie considerando la pluriennale esperienza specifica del ricorrente (come da lui stesso ammesso nel corso dell’interrogatorio libero), può ben essere qualificata abnorme ed esorbitante rispetto all’ordinario procedimento lavorativo. D’altra parte, risultando assai arduo presagire che il ricorrente avrebbe omesso di rimettere gli occhiali dopo la breve pausa, non può essere rimproverato al capo squadra (e quindi in via indiretta ex art. 2049 cod.civ. alla società datrice) di non essersi accorto della gravissima negligenza del ricorrente, tenuto conto che, come ha riferito lo stesso ricorrente, trascorsero solo dieci minuti dal momento della ripresa del lavoro al verificarsi dell’infortunio e non è certo esigibile che il capo squadra vigilasse ad intervalli così brevi il corretto utilizzo, da parte dei subordinati (tanto più se in possesso di notevole esperienza), dei dispositivi di protezione. Il teste T. ha dichiarato che “pur avendo a disposizione gli occhiali, io non li usavo mai dato che non li trovavo comodi”, senza che ciò costituisse motivo di rimprovero da parte del datore (“A me non è mai stato detto di indossare gli occhiali messi a disposizione. Per quanto so non ho sentito che sia stato detto ad altri”); tuttavia ha precisato di non saper riferire se li usasse il ricorrente; a questo proposito occorre ricordare che lo stesso ricorrente ha ammesso che nel giorno dell’infortunio aveva lavorato indossando gli occhiali e solo per disattenzione non li aveva rimessi dopo la breve pausa che, di propria iniziativa, si era preso per dissetarsi; Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 12 quindi la circostanza riferita dal teste T. oltre che di per sé irrilevante riguardando la sua persona, non è verosimile sia perché altri colleghi di lavoro (precisamente il ricorrente) utilizzavano gli occhiali, sia perché sarebbe assai singolare che il datore, dopo aver messo a disposizione gli occhiali, si sia del tutto disinteressato se i lavoratori ne facessero effettivamente uso. a 3) Il teste M. ha riferito che il paio di occhiali consegnato al ricorrente in data 8.3.2004 era corredato di certificazione identica a quella apparente nel doc. 6 fasc. ric. e quindi era conforme alla direttiva 89/686/ CEE; perciò la valutazione di inidoneità espressa dal ricorrente appare infondata (oltre che del tutto apodittica). a 4) Come si è già visto, il ricorrente ha ammesso in sede di interrogatorio libero che già all'epoca dell'assunzione alle dipendenze della dante causa della convenuta era in possesso di esperienza specifica, avendo già lavorato con mansioni di manovale di cava presso altre ditte del settore. Inoltre il teste B. ha confermato la circostanza, già desumibile dal doc. 16 fasc. conv., che nel dicembre 2002 si tenne a Trento, a cura di P. S. s.r.l. ed a richiesta dell’allora datore di lavoro del ricorrente, un corso di formazione aziendale in materia di igiene e sicurezza; in proposito il teste T., pur dichiarando di non ricordare la circostanza, ha riconosciuto come propria la firma apposta sul foglio presenze al corso accanto a quella della ricorrente (di talché il disconoscimento espresso dal ricorrente non appare credibile). Infine il teste M. ha confermato che in data 8.3.2004, quando vennero consegnati ai dipendenti di C. s.r.l., ivi compreso il ricorrente, i nuovi dispositivi di protezione individuale (tra cui il paio di occhiali), ne illustrò agli stessi il corretto utilizzo. In definitiva nessuno degli inadempimenti ipotizzati dal ricorrente quale causa dell’infortunio de quo si rivelato sussistente. Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 13 --E’vero che secondo Cass. 21113/2009, per configurare il rischio elettivo, quale limite alla responsabilità del datore di lavoro nella causazione degli infortuni sul lavoro, viene richiesto: a) che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive; b) che il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur incongrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive; c) che l’evento conseguente all’azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l’attività lavorativa; tuttavia così opinando sarebbe configurabile la responsabilità del datore di lavoro anche in mancanza di una condotta colposa imputabile al datore di lavoro, il che appare in contraddizione con il consolidato orientamento più sopra ricordato, per cui dall’obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod.civ. non sorge un’ipotesi di responsabilità oggettiva. D’altronde, come ha già ricordato la difesa di parte convenuta, in altre pronunce Cass. 10.6.1996, n. 6282; Cass. 23.2.1995, n. 2028;) la Suprema Corte ha statuito che l’obbligo di vigilare affinché siano impediti atti o manovre rischiose del dipendente nello svolgimento del suo lavoro e di controllare l'osservanza da parte dello stesso delle norme di sicurezza e dei mezzi di protezione non comporta una continua vigilanza dell'esecuzione di ogni attività né il dovere di affiancare un preposto ad ogni lavoratore impegnato in mansioni richiedenti la prestazione di una sola persona, o di organizzare il lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i controlli fra i dipendenti, richiedendosi soltanto una diligenza rapportata in concreto al lavoro da svolgere, e cioè all'ubicazione del medesimo, all’esperienza e specializzazione del lavoratore, alla sua autonomia, alla prevedibilità della sua condotta, alla normalità della tecnica di lavorazione. C) in ordine alle spese Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 14 La natura della controversia e la sua complessità costituiscono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: 1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente. 2. Dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti. Trento, 22 aprile 2010 IL CANCELLIERE IL GIUDICE Tiziana Oss Cazzador dott. Giorgio Flaim Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 15