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Circolare N. 41 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 28 maggio 2010 LA NUOVA DISCIPLINA IVA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI SU BENI IMMOBILI Le regole concernenti la territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA sono state radicalmente modificate dalla Direttiva n. 2008/8/CE (c.d. “Direttiva Servizi”). Tali nuove disposizioni sono state recepite in ambito nazionale dal D.Lgs. 18/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.2.2010. Esaminiamo la nuova disciplina IVA applicabile alle prestazioni di servizi su beni immobili, in vigore dal 1° gennaio 2010. LA NUOVA DISCIPLINA IN SINTESI Come noto (si veda la circolare n. 10/2010), la Direttiva n. 2008/8/CE ha modificato le regole relative alla territorialità delle prestazioni di servizi, rendendole di norma tassabili nel Paese UE in cui è stabilito il committente. Tale regola generale contenuta nel nuovo art. 7-ter, DPR 633/1972, trova applicazione per le prestazioni di servizi c.d. “generiche”, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità. Essa fissa come luogo dell’imposizione quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio e, a tal fine, prevede due criteri di ordine generale, a seconda della qualità del committente del servizio: 1) servizi resi nei confronti di soggetti passivi, nel qual caso il luogo di rilevanza territoriale ai fini IVA è quello in cui è stabilito il committente (c.d. “tassazione a destinazione”); 2) servizi resi nei confronti di privati, nel qual caso le prestazioni sono rilevanti nel luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “tassazione all’origine”). BUSINESS TO BUSINESS (committente soggetto passivo) REGOLA GENERALE BUSINESS TO CONSUMER (committente non soggetto passivo) tassazione nel Paese del committente tassazione nel Paese del prestatore Tale regola generale subisce tuttavia alcune deroghe disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7septies: DEROGA ASSOLUTA art. 7-quater particolari prestazioni specificatamente elencate DEROGA ASSOLUTA art. 7-quinquies servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili DEROGA RELATIVA art. 7-sexies particolari prestazioni di servizi committenti non soggetti passivi rese a DEROGA RELATIVA art. 7-septies particolari prestazioni di servizi rese committenti non soggetti passivi extra UE a RIPRODUZIONE VIETATA di servizi Pag. | 1 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] LE PRESTAZIONI SU BENI IMMOBILI In deroga alla regola generale ex art. 7-ter, le prestazioni relative ai beni immobili sono disciplinate dall’art. 7-quater, c. 1, lett. a), DPR 633/1972. Vista la particolare natura dei beni interessati, il criterio di tassazione è rimasto quello del luogo ove sono situati i beni. PRESTAZIONI DI SERVIZI SU BENI IMMOBILI art. 7-quater, c. 1, lett. a), DPR 633/1972 luogo di ubicazione del bene Prima di iniziare l’esame delle regole introdotte dal D.Lgs. 18/2010, pare opportuno ricordare la definizione di “bene immobile” così come prevista dall’art. 812, C.C. “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.” In buona sostanza, la caratteristica principale di un bene mobile è di essere collegato ad una porzione determinata della superficie terrestre. Le nuove regole inerenti la territorialità delle prestazioni in commento, trovano applicazione a prescindere dalla qualità (soggetto passivo o privato) e dal luogo ove è stabilito il prestatore o il committente: Esempio 1 Esempio 2 sono quindi da assoggettare a IVA le prestazioni eseguite su beni immobili ubicati nel territorio nazionale; Una società italiana effettua un servizio di mediazione immobiliare per conto di una società francese la quale acquista un immobile a Ravenna. La società italiana emette fattura con IVA nei confronti della società francese. Una società italiana effettua un servizio di mediazione immobiliare per conto di un privato cittadino tedesco che acquista un immobile a Bologna. La società italiana emette fattura con IVA nei confronti del cittadino tedesco. risultano fuori dal campo di applicazione dell’IVA nazionale, le prestazioni eseguite su beni immobili ubicati fuori dal territorio italiano; Esempio 3 Una società italiana esegue lavori di ristrutturazione di un immobile situato a Madrid per conto di una società spagnola. La società italiana emette fattura senza IVA ex art. 7-quater, c. 1, lett. a), DPR 633/1972, nei confronti della società spagnola. Non occorre presentare INTRASTAT. Esempio 4 Una società italiana effettua un servizio di mediazione immobiliare per conto di un privato cittadino tedesco che acquista un immobile a Madrid. La società italiana deve aprire una posizione IVA in Spagna al fine di applicare l’imposta spagnola e assolvere gli altri adempimenti previsti dalla normativa locale. Esempio 5 Una società italiana esegue lavori di ristrutturazione di un immobile in Croazia per conto di una ditta italiana. Trattandosi di una prestazione effettuata al di fuori del territorio comunitario non sussistono adempimenti IVA. sono da assoggettare a IVA anche le prestazioni eseguite su beni immobili ubicati nel territorio nazionale da parte di un prestatore estero (UE o extra UE); 100528 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Esempio 6 Esempio 7 Una società americana esegue alcuni lavori in un immobile situato a Ravenna di proprietà di una società svizzera. La società americana deve aprire una posizione IVA in Italia al fine di emettere fattura con IVA nei confronti del committente svizzero. Una società tedesca effettua la riparazione di un impianto in un immobile situato a Ravenna di proprietà di una società italiana. La società italiana è tenuta ad assolvere l’IVA mediante emissione di un’autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972. Non occorre presentare INTRASTAT. Si ricorda che le prestazioni di servizi su beni immobili non devono essere riepilogate negli elenchi INTRASTAT in quanto escluse per espressa previsione normativa (le prestazioni disciplinate dall’art. 7-quater sono escluse dall’obbligo). L’AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA Mentre il criterio generale di tassazione non ha subito modifiche rispetto al passato, sono invece state ampliate le categorie di servizi riconducibili agli immobili. DISCIPLINA ANTE 2010 - AMBITO APPLICATIVO prestazioni di servizi relativi a beni immobili (costruzione, ristrutturazione, modifica, manutenzione e riparazione dei beni stessi) perizie prestazioni di agenzia prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari DISCIPLINA 2010 - AMBITO APPLICATIVO prestazioni di servizi relativi a beni immobili (costruzione, ristrutturazione, modifica, manutenzione e riparazione dei beni stessi) perizie prestazioni di agenzia prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari (progettazione, direzione lavori, collaudo immobile) forniture di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggioNUOVO concessione di diritti di utilizzazione di beni immobiliNUOVO DEFINIZIONE DI PERIZIA Occorre prestare attenzione a non confondere le perizie con le prestazioni di consulenza che, tra l’altro, sono soggette ad un diverso criterio di territorialità (rientrano tra le c.d. “prestazioni generiche”). In base alla Risoluzione n. 153/E/2002, le perizie costituiscono prestazioni di servizi dirette ad individuare oggettivamente concreti elementi di fatto concernenti i beni immobili (o mobili materiali), in relazione al loro valore, quantità e qualità. Tale valutazione implica anche delle cognizioni o calcoli tecnico - scientifici. PERIZIA CONSULENZE non assume rilevanza l’elemento soggettivo ma la sola valutazione oggettiva del bene immobile assume rilevanza la valutazione soggettiva del consulente Esempio 8 Una società tedesca incarica un geometra italiano di accertare il valore di un proprio immobile situato in Ravenna. La prestazione costituisce senz’altro una perizia e, pertanto, rileva territorialmente in Italia (luogo di ubicazione dell’immobile). Il geometra emette fattura con IVA. Non occorre presentare INTRASTAT. ■ 100528 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 3 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]