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 Circolare N. 41
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
28 maggio 2010
LA NUOVA DISCIPLINA IVA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI SU BENI IMMOBILI
Le regole concernenti la territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA sono state radicalmente
modificate dalla Direttiva n. 2008/8/CE (c.d. “Direttiva Servizi”).
Tali nuove disposizioni sono state recepite in ambito nazionale dal D.Lgs. 18/2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.2.2010.
Esaminiamo la nuova disciplina IVA applicabile alle prestazioni di servizi su beni immobili, in vigore
dal 1° gennaio 2010.
LA NUOVA DISCIPLINA IN SINTESI
Come noto (si veda la circolare n. 10/2010), la Direttiva n. 2008/8/CE ha modificato le regole
relative alla territorialità delle prestazioni di servizi, rendendole di norma tassabili nel Paese UE in
cui è stabilito il committente.
Tale regola generale contenuta nel nuovo art. 7-ter, DPR 633/1972, trova applicazione per le
prestazioni di servizi c.d. “generiche”, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai
criteri di territorialità.
Essa fissa come luogo dell’imposizione quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio e, a
tal fine, prevede due criteri di ordine generale, a seconda della qualità del committente del servizio:
1)
servizi resi nei confronti di soggetti passivi, nel qual caso il luogo di rilevanza territoriale ai
fini IVA è quello in cui è stabilito il committente (c.d. “tassazione a destinazione”);
2)
servizi resi nei confronti di privati, nel qual caso le prestazioni sono rilevanti nel luogo in cui
è stabilito il prestatore (c.d. “tassazione all’origine”).
BUSINESS TO BUSINESS
(committente soggetto passivo)
REGOLA GENERALE
BUSINESS TO CONSUMER
(committente non soggetto passivo)
tassazione nel Paese del committente
tassazione nel Paese del prestatore
Tale regola generale subisce tuttavia alcune deroghe disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7septies:
DEROGA ASSOLUTA

art. 7-quater

particolari
prestazioni
specificatamente elencate
DEROGA ASSOLUTA

art. 7-quinquies

servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,
educativi, ricreativi e simili
DEROGA RELATIVA

art. 7-sexies

particolari prestazioni di servizi
committenti non soggetti passivi
rese
a
DEROGA RELATIVA

art. 7-septies

particolari prestazioni di servizi rese
committenti non soggetti passivi extra UE
a
RIPRODUZIONE VIETATA
di
servizi
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LE PRESTAZIONI SU BENI IMMOBILI
In deroga alla regola generale ex art. 7-ter, le prestazioni relative ai beni immobili sono disciplinate
dall’art. 7-quater, c. 1, lett. a), DPR 633/1972.
Vista la particolare natura dei beni interessati, il criterio di tassazione è rimasto quello del luogo
ove sono situati i beni.
PRESTAZIONI DI SERVIZI SU BENI IMMOBILI

art. 7-quater, c. 1, lett. a), DPR 633/1972

luogo di ubicazione del
bene
Prima di iniziare l’esame delle regole introdotte dal D.Lgs. 18/2010, pare opportuno ricordare la
definizione di “bene immobile” così come prevista dall’art. 812, C.C.
“Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre
costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che
naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni
e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo o sono
destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.”
In buona sostanza, la caratteristica principale di un bene mobile è di essere collegato ad una
porzione determinata della superficie terrestre.
Le nuove regole inerenti la territorialità delle prestazioni in commento, trovano applicazione a
prescindere dalla qualità (soggetto passivo o privato) e dal luogo ove è stabilito il prestatore o il
committente:

Esempio 1
Esempio 2

sono quindi da assoggettare a IVA le prestazioni eseguite su beni immobili ubicati nel
territorio nazionale;
Una società italiana effettua un servizio di mediazione immobiliare per conto di una società
francese la quale acquista un immobile a Ravenna. La società italiana emette fattura con
IVA nei confronti della società francese.
Una società italiana effettua un servizio di mediazione immobiliare per conto di un privato
cittadino tedesco che acquista un immobile a Bologna. La società italiana emette fattura
con IVA nei confronti del cittadino tedesco.
risultano fuori dal campo di applicazione dell’IVA nazionale, le prestazioni eseguite su beni
immobili ubicati fuori dal territorio italiano;
Esempio 3
Una società italiana esegue lavori di ristrutturazione di un immobile situato a Madrid per
conto di una società spagnola. La società italiana emette fattura senza IVA ex art. 7-quater,
c. 1, lett. a), DPR 633/1972, nei confronti della società spagnola. Non occorre presentare
INTRASTAT.
Esempio 4
Una società italiana effettua un servizio di mediazione immobiliare per conto di un privato
cittadino tedesco che acquista un immobile a Madrid. La società italiana deve aprire una
posizione IVA in Spagna al fine di applicare l’imposta spagnola e assolvere gli altri
adempimenti previsti dalla normativa locale.
Esempio 5

Una società italiana esegue lavori di ristrutturazione di un immobile in Croazia per conto di
una ditta italiana. Trattandosi di una prestazione effettuata al di fuori del territorio
comunitario non sussistono adempimenti IVA.
sono da assoggettare a IVA anche le prestazioni eseguite su beni immobili ubicati nel
territorio nazionale da parte di un prestatore estero (UE o extra UE);
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Esempio 6
Esempio 7
Una società americana esegue alcuni lavori in un immobile situato a Ravenna di proprietà
di una società svizzera. La società americana deve aprire una posizione IVA in Italia al fine
di emettere fattura con IVA nei confronti del committente svizzero.
Una società tedesca effettua la riparazione di un impianto in un immobile situato a Ravenna
di proprietà di una società italiana. La società italiana è tenuta ad assolvere l’IVA mediante
emissione di un’autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972. Non occorre presentare
INTRASTAT.
Si ricorda che le prestazioni di servizi su beni immobili non devono essere riepilogate negli
elenchi INTRASTAT in quanto escluse per espressa previsione normativa (le prestazioni
disciplinate dall’art. 7-quater sono escluse dall’obbligo).
L’AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA
Mentre il criterio generale di tassazione non ha subito modifiche rispetto al passato, sono invece
state ampliate le categorie di servizi riconducibili agli immobili.
DISCIPLINA ANTE 2010 - AMBITO APPLICATIVO




prestazioni di servizi relativi a beni immobili
(costruzione,
ristrutturazione,
modifica,
manutenzione e riparazione dei beni stessi)
perizie
prestazioni di agenzia
prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell’esecuzione dei lavori
immobiliari
DISCIPLINA 2010 - AMBITO APPLICATIVO






prestazioni di servizi relativi a beni immobili
(costruzione,
ristrutturazione,
modifica,
manutenzione e riparazione dei beni stessi)
perizie
prestazioni di agenzia
prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell’esecuzione dei lavori
immobiliari (progettazione, direzione lavori,
collaudo immobile)
forniture di alloggio nel settore alberghiero o
in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa
quella di alloggi in campi di vacanza o in
terreni attrezzati per il campeggioNUOVO
concessione di diritti di utilizzazione di beni
immobiliNUOVO
DEFINIZIONE DI PERIZIA
Occorre prestare attenzione a non confondere le perizie con le prestazioni di consulenza che, tra
l’altro, sono soggette ad un diverso criterio di territorialità (rientrano tra le c.d. “prestazioni
generiche”).
In base alla Risoluzione n. 153/E/2002, le perizie costituiscono prestazioni di servizi dirette ad
individuare oggettivamente concreti elementi di fatto concernenti i beni immobili (o mobili
materiali), in relazione al loro valore, quantità e qualità. Tale valutazione implica anche delle
cognizioni o calcoli tecnico - scientifici.
PERIZIA
CONSULENZE
non assume rilevanza l’elemento soggettivo ma la
sola valutazione oggettiva del bene immobile
assume rilevanza la valutazione soggettiva del
consulente
Esempio 8
Una società tedesca incarica un geometra italiano di accertare il valore di un proprio
immobile situato in Ravenna. La prestazione costituisce senz’altro una perizia e, pertanto,
rileva territorialmente in Italia (luogo di ubicazione dell’immobile). Il geometra emette fattura
con IVA. Non occorre presentare INTRASTAT. ■
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