STATIZZAZIONE - Documento per Conferenza Stato

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STATIZZAZIONE - Documento per Conferenza Stato
LA STATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI
NON STATALI (EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)
Nel XX secolo, gli Istituti Musicali Pareggiati italiani erano Istituzioni di formazione
musicale finanziate da Enti locali, pareggiate ai Conservatori di musica statali in applicazione del
Regio Decreto n.1170 del 1930. A decorrere dall’anno 2000, gli Istituti Musicali Pareggiati sono
stati oggetto di una profonda riforma a seguito della entrata in vigore della Legge 21 dicembre
1999, n.508, e sono stati trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali, seguendo la stessa sorte
dei Conservatori di musica statali; la citata Legge n.508/99 ha dotato gli Istituti Superiori di Studi
Musicali (senza alcuna distinzione tra statali e non statali) di personalità giuridica e di autonomia
statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconoscendone il ruolo di
sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e
musicale, e facendoli rientrare nel novero delle Istituzioni di cui all’articolo 33, comma 6, della
Costituzione italiana (Istituzioni di Alta Cultura, cioè Università e Accademie); nel corso degli
ultimi anni, i regolamenti attuativi della Legge 508/99 (il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 e il D.P.R.
5 luglio 2005, n.212) hanno portato a compimento gli aspetti principali della citata riforma in
materia di autonomia statutaria e didattica: in particolare, entro l’anno 2010 tutti gli ex IMP si sono
dotati di nuovo Statuto e di tutti gli organi di governo previsti nel D.P.R. n.132/2003, ed hanno
altresì portato a compimento il processo di trasformazione dell’ordinamento didattico regolamentato
nel D.P.R. n.212/2005. In buona sostanza, oggi, con l’entrata in vigore dello spazio comune
europeo dell’istruzione universitaria, gli ex Istituti Musicali Pareggiati sono a tutti gli effetti
equiparati ai Conservatori statali italiani, confluendo nell’unica tipologia degli Istituti Superiori di
Studi Musicali, e questi ultimi, senza alcuna distinzione tra statali e non statali, sono stati
riconosciuti appieno nel circuito universitario europeo.
Sotto il profilo del contratto di lavoro del personale in servizio presso gli ex IMP, in
applicazione dell’articolo 2, comma 6, della Legge n.508/99, tanto il Contratto Collettivo Quadro
per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002/2005 (sottoscritto il 18
dicembre 2002),
quanto il Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione per il quadriennio 2006/2009 (sottoscritto l’11 giugno 2007), dispongono che il
comparto di contrattazione collettiva dell’Alta Formazione Artistica e Musicale comprende il
personale dipendente:
- dalle Accademie di belle arti;
- dall'Accademia nazionale di danza;
- dall'Accademia nazionale di arte drammatica;
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- dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
- dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.
In applicazione dei due CCNQ citati, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro siglati dall’A.R.A.N.
e dalle Organizzazione Sindacali nazionali per il comparto dell’Alta Formazione Artistica e
Musicale per il quadriennio 2002/2005 (CCNL – AFAM sottoscritto il 16 febbraio 2005) e per il
quadriennio 2005/2009 (CCNL – AFAM sottoscritto il 21 giugno 2010) hanno sempre compreso il
personale docente e non docente degli ex IMP tra i destinatari diretti dei Contratti; purtuttavia, a
fronte di tutto ciò, per il personale in servizio preso gli ex IMP non è mai stato disposto alcun
finanziamento statale per coprire le spese derivanti da detti rinnovi contrattuali (a differenza di
quanto disposto per il personale dipendente da tutte le altre Istituzioni afferenti al comparto), spese
che sono ricadute automaticamente sui Bilanci degli Enti locali, unici finanziatori degli ex IMP.
Come si evince da quanto premesso, nel corso degli ultimi dieci anni gli ex Istituti Musicali
Pareggiati hanno portato a compimento un iter di statizzazione di fatto, in applicazione della Legge
n.508/99 e dei D.P.R. n.132/2003 e n.212/2005. L’unica ed ultima differenza che distingue gli ex
IMP dagli ex Conservatori statali è la provenienza dei finanziamenti: i primi sono finanziati
esclusivamente da Enti locali pubblici (Regione, Provincia, Comune, o Consorzio tra di essi),
mentre i secondi continuano ad essere finanziati direttamente, e senza partite di giro, dallo Stato (in
particolare, il Ministero dell’Economia, dal quale provengono gli stipendi del personale docente e
non docente, i quali costituiscono la quasi totalità del costo di tutti gli ISSM statali, con bilanci
ridotti oramai all’osso). La Legge 508/99 prevedeva in realtà la possibilità di una statizzazione degli
ex IMP senza maggiori oneri per il Bilancio dello Stato, ma, fino ad oggi, l’incapacità di trovare una
soluzione che soddisfacesse il principio di statizzazione senza maggiori oneri ha impedito
l’attuazione di tale processo; il problema principale è il trasferimento del personale dai ruoli ad
esaurimento delle singole Istituzioni (oggi finanziati dagli Enti locali) ai ruoli dello Stato, senza
maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.
In realtà, la strada giuridica esiste ed è stata già percorsa nel 2001 con il trasferimento del
personale ATA dagli Enti locali alle dipendenze dello Stato. Si tratta della Legge 3 maggio 1999, n.
124 (in G.U. del 10 maggio 1999, n. 107). Ecco cosa recita all’art. 8:
Art. 8. (Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato)
1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono
abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle
province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del
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personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali
corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche
e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione
per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici
l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase
di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di
assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato
nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e
modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i
Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni,
comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle
eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica,
nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già
previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese
comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo
trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli
enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite
l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.
Come si vede, il passaggio del personale nei ruoli dello Stato è praticabile “senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato” tramite l’attuazione di un meccanismo che elimini la partita di
giro “Stato – Enti locali – Istituti Superiori di Studi Musicali non statali” in favore della dipendenza
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diretta “Stato – Istituti Superiori di Studi Musicali statali”. Il passaggio genererebbe i seguenti
effetti vantaggiosi:
-
si porterebbe definitivamente a compimento il processo di statizzazione senza maggiori
oneri per il Bilancio dello Stato delle Istituzioni di alta formazione musicale in oggetto, le
quali svolgono un servizio importante per il territorio di appartenenza, un servizio didattico
di livello universitario la cui competenza dovrebbe di norma essere attribuita allo Stato e
non agli Enti locali (ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.P.R. n.132/2003, gli Enti locali
attualmente finanziatori potrebbero comunque assumere la funzione di Enti cofinanziatori
anche con piccoli contributi finanziari aggiuntivi, possibilmente rivolti alla formazione
musicale di base, alla produzione artistica ed alla divulgazione della musica nel territorio);
-
si sgraverebbero gli Enti locali finanziatori dagli oneri derivanti dai futuri rinnovi
contrattuali che riguarderanno il comparto AFAM già a partire dal corrente anno 2010 (i due
CCNL siglati dalla nascita del comparto ad oggi coprono i quadrienni 2002/2005 e
2005/2009, e la ricaduta finanziaria di quest’ultimo rinnovo contrattuale ha creato enormi
problemi agli Enti locali finanziatori degli ex IMP).
Al fine di pervenire all’obiettivo (il completamento dell’iter di statizzazione degli Istituti Superiori
di Studi Musicali non statali – ex Istituti Musicali Pareggiati), è necessario inserire una specifica
norma in un provvedimento legislativo riguardante il settore AFAM; nel presente momento storico,
si profilano due possibilità alternative:
1. L’inserimento di una specifica norma riguardante la statizzazione degli ex Istituti Musicali
Pareggiati nel regolamento attuativo dell’articolo 2, comma 7, lettere e) ed g), della Legge
n.508/99 (il terzo D.P.R. attuativo della Legge n.508, riguardante la programmazione del
settore AFAM ed il reclutamento del personale, in discussione da diversi anni);
l’inserimento della norma proposta in questo regolamento sarebbe certamente coerente con
il regolamento stesso, in quanto è la stessa Legge n.508/99 a prevedere che nella
emanazione dei regolamenti attuativi si tenga conto della possibilità di prevedere la
statizzazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati che ne facciano richiesta senza maggiori
oneri per il Bilancio dello Stato [Legge n.508/99, articolo 2, comma 8, lettera e)].
2. L’inserimento di un apposito articolo in un disegno di legge riguardante norme di riordino
del settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
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Il testo della norma riguardante la statizzazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati potrebbe essere
elaborato a partire dalla seguente bozza:
Art. . (Statizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati)
1. Gli Istituti Musicali Pareggiati, trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali in applicazione
della Legge 21 dicembre 1999, n.508, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, e del D.P.R. 5 luglio
2005, n.212, sono statizzati su richiesta delle singole Istituzioni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente Legge.
2. Il personale docente e non docente in servizio presso gli Istituti Musicali Pareggiati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inserito nei ruoli ad esaurimento delle singole
Istituzioni alla data di entrata in vigore della presente Legge è trasferito nei ruoli ad esaurimento
statali del personale docente e non docente degli Istituti Superiori di studi Musicali di cui alla
Legge 21 dicembre 1999, n.508. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
economici l'anzianità maturata presso l'Istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della
sede in fase di prima applicazione.
3. Il trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2 avviene secondo tempi e modalità da
stabilire con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, emanato di
concerto con il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ed il Ministro per
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, sentite la Conferenza Stato-Regioni, l'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM)
e l'Unione delle province d'Italia (UPI)
4. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese
comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo
trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli
enti locali sono stabiliti con Decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ed il Ministro per la
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, sentite la Conferenza Stato-Regioni, l'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM)
e l'Unione delle province d'Italia (UPI)
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