“Conservatori di Musica, detrazioni come l` Università`”

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“Conservatori di Musica, detrazioni come l` Università`”
“Conservatori di Musica, detrazioni come l’ Università’”
Pubblicato sul
il 22 giugno 2011
di Cinzia Bondì*
E’ tempo di UNICO e, come ogni anno, comincia la ricerca di scontrini e ricevute raccolte nel 2010 in
previsione della compilazione della dichiarazione annuale. Ma è anche tempo di dubbi circa la possibilità di
detrarre o dedurre – rispettivamente da imposte o redditi – le spese che abbiamo affrontato.
Il testo unico delle imposte sui redditi, disciplina all’art. 15 le “detrazioni per oneri”, cioè gli “sconti d’imposta”
che il Fisco riconosce ai contribuenti che hanno sostenuto determinate spese, nel proprio interesse o
nell’interesse dei familiari a carico. Le spese elencate nella norma sono detraibili dall’imposta lorda nella
misura del 19% dell’onere sostenuto.
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare (C.M.n.20/E del 13 maggio 2011) che chiarisce varie
questioni interpretative in ordine alla deducibilità e alla detraibilità di alcune spese, alle agevolazioni per i
disabili, ai premi incentivanti e al reddito prodotto all’estero, consultabile sul sito www.agenziaentrate.it.
Tra le questioni chiarite, una riguarda le spese per l’iscrizione ai conservatori di musica.
In particolare, la circolare risponde al quesito sulla possibilità di ricomprenderle tra le spese di istruzione
indicate dall’articolo 15, comma 1, lett. e) del TUIR cioè “ quelle sostenute per la frequenza di corsi di
istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli
istituti statali".
La risposta è affermativa, ma soltanto per gli istituti “pareggiati”: sono quindi, escluse le spese per l’iscrizione
agli istituti musicali privati. Vediamo perché.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, interpellato al riguardo, ha precisato che con la
riforma delle Accademie di Belle Arti, Accademia nazionale di danza …. dei Conservatori di musica e istituti
musicali pareggiati, il settore artistico è stato posto allo stesso livello delle Università, poichè tali istituzioni
sono state qualificate sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e
musicale (Legge n. 508 del 1999).
In merito è stato, inoltre, precisato che “la legge equipara ai Conservatori di Musica solamente gli Istituti
musicali pareggiati e sono pertanto da escludere le spese per l’iscrizione agli istituti musicali privati”.
L’Agenzia delle Entrate spiega, dunque, che:
· le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i
Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per
l’iscrizione ai corsi universitari;
· le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono,
invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria.
Il predetto Ministero ha, infatti, fatto presente che, in attesa che trovi piena attuazione la riforma della scuola
secondaria che prevede l’istituzione dei licei musicali, i Conservatori sono obbligati per legge ad assicurare a
tutti la formazione base in materia musicale.
Le spese per la frequenza dei conservatori di musica vanno dichiarate al quadro E, rigo E13 del Mod.
730/2011 ovvero al quadro RP, rigo RP13 del Mod. Unico Pf/2011 ed Unico MiniPf./2011, a seconda del
modello di dichiarazione utilizzato.
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* Funzionario dell’Ufficio Formazione,Comunicazione e Sviluppo della Direzione Regionale della Sicilia Agenzia delle Entrate
I lettori possono rivolgere quesiti e segnalare eventuali criticità riscontrate presso gli Uffici dell’Agenzia delle
Entrate utilizzando i seguenti recapiti: Direzione Regionale della Sicilia – Ufficio Formazione, Comunicazione
e Sviluppo via K. Roentgen n. 3 -90146 Palermo – tel. 091/6803552 - fax 091/6803535 [email protected] Dirigente Relazioni Esterne dott.ssa Cristina Livoti
[email protected]