Il trasferimento del lavoratore - Ordine degli Avvocati di Milano

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Il trasferimento del lavoratore - Ordine degli Avvocati di Milano
TRASFERIMENTO
E
MUTAMENTO DI MANSIONI
SCUOLA FORENSE MILANO
6 MARZO 2015
Avv. Antonella Negri
www.beplex.com
Il mutamento del luogo di esecuzione della
prestazione lavorativa
1.
Il trasferimento
2.
La trasferta
3.
Il distacco
2
Il trasferimento del lavoratore
Art. 2103 c.c.
- Il datore di lavoro può disporre il trasferimento del lavoratore da
una unità produttiva ad un’altra per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
(“unità produttiva”: articolazione autonoma dell’impresa avente idoneità ad
esplicare in tutto o in parte l’attività di produzione di beni o servizi)
-Per trasferimento deve intendersi il mutamento definitivo del
luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.
Novità Jobs Act – Schema di decreto legislativo: modifiche all’art. 2103 c.c.
Le modifiche all’art. 2103 c.c. non incidono sulla disciplina del trasferimento.
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Le “ragioni tecniche, organizzative e produttive”
- devono sussistere al momento del trasferimento;
- il controllo giudiziale sul potere datoriale di mutare il luogo della
prestazione di lavoro:
• deve accertare se tale potere è stato esercitato o meno in
relazione alle esigenze oggettive dell’impresa;
• non può sindacare l’opportunità del trasferimento.
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Forma e contenuto del provvedimento di
trasferimento
- Il trasferimento può essere comunicato anche oralmente, salvo che il
contratto collettivo non prescriva la forma scritta.
- Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare le ragioni che
giustificano il trasferimento, ma se il lavoratore ne fa richiesta deve
provare l’esistenza e la fondatezza di tali ragioni.
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L’opposizione del lavoratore al trasferimento
1. Se il trasferimento è legittimo (sussistono cioè le comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive)
In caso di rifiuto del lavoratore non motivato da valide ragioni, il
datore di lavoro può disporre il licenziamento per giustificato
motivo soggettivo.
(Cass. 13 maggio 2013, n. 11414, Cass. 22 novembre
2012, n. 20614; Cass. 24 marzo 2010, n.7045; Cass. 15
dicembre 2005, n. 27679. Nel merito, C. App. Firenze 2
aprile 2013, n. 305; Trib. Milano 5 ottobre 2000).
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segue
L’opposizione del lavoratore al trasferimento
2. Se il trasferimento è illegittimo (non sussistono, cioè, le
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive)
- è valido il rifiuto del lavoratore e - in caso di licenziamento quest’ultimo è illegittimo;
- il lavoratore ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui,
rifiutando il trasferimento, sia rimasto a disposizione del datore di
lavoro senza essere riammesso in servizio presso la sede originaria.
(Cass. 10 giugno 2014, n. 13060, Cass. 27 ottobre 2010,
n. 21967; Cass. 10 novembre 2008, n.26920; Cass. 25
maggio 2004, n.10047)
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Il trasferimento del lavoratore e la
contrattazione collettiva
CCNL
!
possono prevedere trattamenti
economici
es. indennità, rimborsi spesa
possono prevedere limiti e
ulteriori garanzie a tutela del
lavoratore
es. obbligo di preavviso, divieti
per di lavoratori con lunga
anzianità di servizio, limiti per
lavoratori al di sopra di una
determinata età
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Il trasferimento del lavoratore
Il trattamento fiscale e contributivo
Art. 51, comma 7 TUIR
le indennità di trasferimento non concorrono a formare il
reddito nella misura del 50%
 per un importo complessivo annuo di max 1.549,37 per i
trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 4.648,11 per quelli
fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo.
 solo per le indennità corrisposte per il primo anno di trasferimento.
Non concorrono a formare il reddito
 le spese di viaggio e di trasporto delle cose
 le spese e gli oneri sostenuti in qualità di conduttore per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro
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La trasferta
Il lavoratore rende la propria prestazione temporaneamente in
luogo diverso dalla sua normale sede di lavoro.
La disciplina della trasferta è contenuta nei contratti collettivi, i
quali possono – tra l’altro – prevedere una specifica indennità
(cd. diaria) legata in parte alle spese sostenute e in parte connessa
al maggior disagio causato al lavoratore e/o un rimborso delle
spese effettivamente sostenute dal lavoratore nell’interesse
dell’azienda.
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La trasferta
Il trattamento fiscale e contributivo
Art. 51, comma 5 TUIR
Le indennità percepite per le trasferte o le missioni :
per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente Euro 46,48 al
giorno
per le trasferte all'estero concorrono a formare il reddito
per la parte eccedente Euro 77,47
 in caso di rimborso delle spese di alloggio, o di vitto, o di alloggio o vitto
fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo.
 in caso di rimborso delle spese sia di alloggio sia di vitto il limite è ridotto di
due terzi
In caso di rimborso analitico non concorrono a formare reddito
 i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e al trasporto
fino massimo giornaliero di Euro 15,49 per trasferte fuori del territorio
comunale, elevate a Euro 25,82 per le trasferte all'estero.
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Il distacco
Si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse (che deve sussistere per l’intera durata del distacco), pone
temporaneamente (ossia in maniera non definitiva, indipendentemente
dalla durata del periodo di distacco, purché quest’ultima sia connessa
alla persistenza dell’interesse del distaccante) il lavoratore a disposizione
di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
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Il distacco
segue
Il caso particolare del contratto di rete di imprese
Il contratto di rete: è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di
accrescere, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria
competitività sul mercato. A tale scopo, con il contratto di rete le imprese si obbligano, sulla base di un
programma comune, a:
 collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie
attività; ovvero
 scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
tecnologica; ovvero ancora
 esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Il contratto di rete è disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con Legge 9 aprile 2009, n. 33,
e successive modifiche
In materia di distacco
Il cd. Decreto del Fare ha introdotto il comma 4-ter all’art. 30 della Legge Biagi, prevedendo che:
qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di
impresa, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete.
Legge n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013
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segue
Il distacco
- Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e
normativo del lavoratore.
- Se il distacco comporta mutamento di mansioni, è necessario il
consenso del lavoratore.
- Se il distacco comporta trasferimento in unità produttiva distante
più di 50 Km da quella a cui il lavoratore è adibito, il distacco può
avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative,
produttive o sostitutive.
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Termini di impugnazione introdotti dalla legge
183/2010 (cd. “Collegato Lavoro”)
Termini per proporre l’azione volta ad impugnare il trasferimento e l’azione volta ad
ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo al distaccatario in caso di
distacco
impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni
dalla comunicazione del trasferimento o
dalla cessazione del distacco
entro 180 giorni dalla impugnazione
stragiudiziale
richiesta del tentativo di
conciliazione o arbitrato
entro 60 giorni dal rifiuto o mancato
accordo: deposito del ricorso giudiziale
deposito del
giudiziale
ricorso
Sul punto: Min. Lav. Interpello n. 12/2014
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Il mutamento delle mansioni
Art. 2103 c.c
Novità Jobs Act
Lo schema di decreto legislativo modifica
profondamente l’art. 2103 e la disciplina del
mutamento delle mansioni
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Il mutamento delle mansioni
Art. 2103 c.c
La disciplina vigente
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Il mutamento delle mansioni
Art. 2103 c.c.
“Il prestatore di lavoro deve essere adibito
 alle mansioni per le quali è stato assunto; o
 a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita;
ovvero
 a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione di retribuzione”.
 “Ogni patto contrario è nullo”.
Novità Jobs Act – Schema di decreto legislativo: modifiche all’art. 2103 c.c.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte.
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segue
Il mutamento delle mansioni
L’art. 2103 c.c., dunque, vieta l’assegnazione a mansioni inferiori
o comunque non equivalenti a quelle previste nel contratto
d’assunzione o alle ultime effettivamente svolte
Il mutamento delle mansioni è giustificato nei limiti del positivo
giudizio di equivalenza
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segue
Il mutamento delle mansioni
può avvenire
Con il consenso del lavoratore
Per decisione unilaterale del datore
di lavoro (cd. ius variandi)
I limiti al mutamento delle mansioni
Equivalenza
delle
nuove
mansioni
con
le
ultime
effettivamente svolte (senza
diminuzione della retribuzione).
Solo in casi eccezionali è
possibile adibire il lavoratore
a mansioni inferiori.
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segue
L’equivalenza delle mansioni
Mansioni che consentono al lavoratore l’utilizzo ed il
perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia
acquisito nella fase pregressa del rapporto di lavoro.
Tutela della professionalità del lavoratore
«Il divieto di variazione in pejus opera pur nella formale equivalenza delle
mansioni precedenti con quelle successivamente assegnate di talché ai fini
del giudizio di equivalenza occorre verificare in concreto se sia tutelato
anche nelle mansioni di nuova assegnazione il livello professionale raggiunto
e la utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente»
Cass. 11 settembre 2013, n. 20829, Cass. 5 agosto 2014, n. 17624.
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segue
Deroghe al divieto di demansionamento
Ammesse solo in ipotesi eccezionali previste
Dalla legge
 nei casi di crisi aziendale, al fine di
evitare la cessazione del rapporto di
lavoro (art. 4 L. n. 223/1991)
in caso di inidoneità alla mansione
specifica accertata dal medico
competente e di impossibilità di
adibizione a mansioni equivalenti,
garantendo
il
trattamento
corrispondente alle mansioni di
provenienza (art. 43 D.lgs. n. 81/2008)
Dalla giurisprudenza
 nei casi di mansioni inferiori
marginali e accessorie (Trib. Milano,
26 febbraio 2013) ;
 nei casi di adibizione temporanea
(Cass. 1 marzo 2001 n. 2948);
 nei casi di inidoneità sopravvenuta
(Cass. 10 ottobre 2005, n.19686);
 quale extrema ratio, unica alternativa
per evitare un licenziamento per
giustificato motivo oggettivo (c.d.
giurisprudenza del “male minore”)
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Le possibili conseguenze di un illegittimo
demansionamento
a) L’autotutela del lavoratore: il rifiuto di svolgere la prestazione;
b) la reintegrazione del lavoratore nelle mansioni precedentemente
svolte;
c) le dimissioni per giusta causa;
d) il risarcimento del danno.
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segue
Le possibili conseguenze di un illegittimo
demansionamento
A) L’autotutela del lavoratore: il rifiuto di svolgere la prestazione
• Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
“nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se
l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (…). Tuttavia non può rifiutarsi
l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
B) La reintegrazione del lavoratore nelle mansioni precedentemente svolte
• Il giudice può condannare il datore di lavoro al ripristino della situazione originaria, disponendo la
reintegrazione del lavoratore nella precedente posizione o in altra equivalente
C) Le dimissioni per giusta causa
• Il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c.
D) Il risarcimento del danno
• Dall’illegittimo demansionamento possono derivare al lavoratore danni patrimoniali e non
patrimoniali
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Mansioni superiori
Assegnazione definitiva e cd.
promozione automatica
(ovverosia quando l’assegnazione
temporanea si protrae oltre i limiti di
legge o di contratto)
Assegnazione temporanea
(per esempio nel caso in cui il datore di
lavoro debba sostituire taluni lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del
posto)
Promozione e diritto al
trattamento complessivo
corrispondente alla nuova
attività.
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Il mutamento delle mansioni
Art. 2103 c.c
Le novità del Jobs Act
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Il mutamento delle mansioni
Le novità previste nel Jobs Act
Il nuovo 2103 c.c
alle mansioni per le quali è stato assunto
Il lavoratore deve
essere adibito
a quelle corrispondenti all’inquadramento
superiore che abbia successivamente
acquisito
a mansioni riconducibili allo stesso livello
di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte
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Le novità previste nel Jobs Act - Il nuovo 2103 c.c.
Il demansionamento
L’assegnazione a mansioni appartenenti all’inquadramento inferiore è
consentito:
in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che
incidono sulla posizione del lavoratore
con assolvimento dell’obbligo formativo ove necessario
ulteriori ipotesi previste da contratti collettivi, anche aziendali
In tali ipotesi il lavoratore ha diritto alla conservazione
 del livello di inquadramento; e
 del trattamento retributivo in godimento
esclusi gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di
svolgimento delle precedenti mansioni
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Le novità previste nel Jobs Act - Il nuovo 2103 c.c.
Il demansionamento
alla conservazione dell’occupazione
nell’interesse del lavoratore
all’acquisizione di una diversa professionalità
al miglioramento delle condizioni di vita
Nelle sedi ex art. 2113 c.c. o avanti alle commissioni di certificazione
possono essere stipulati accordi individuali di modifica:
delle mansioni
del livello di inquadramento e
della relativa retribuzione
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Domande ?
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