Motivazione del trasferimento del lavoratore reintegrato

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Motivazione del trasferimento del lavoratore reintegrato
Motivazione del trasferimento del lavoratore reintegrato
http://www.studiocassone.it/news/amministrazione-del-personale/2013/5/motivazione-deltrasferimento-del-lavoratore-reintegrato
Il Sole 24 Ore 17 maggio 2013
Il lavoratore reintegrato dal giudice non può essere trasferito in una sede diversa da quella in cui
lavorava al momento della fine del rapporto, a meno che il datore di lavoro non dimostri
l’esistenza di esigenze di carattere tecnico, produttivo o organizzativo che rendono necessario il
mutamento del luogo di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 11927/2013.
A riguardo si rammenta che il trasferimento del lavoratore da una sede di lavoro ad un'altra è
tassativamente disciplinato dalla legge.
In particolare, l’art. 2103 codice civile prevede che il trasferimento possa essere attuato solo in
presenza di "comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive". Secondo consolidata
giurisprudenza, un lavoratore può essere trasferito solo a condizione che il datore di lavoro possa
dimostrare: l'inutilità del dipendente nella sede originaria; la necessità della presenza di quel
lavoratore, con la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione; la serietà e
fondatezza delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel dipendente e non su altri
colleghi che svolgano mansioni equivalenti.
Tutte queste ragioni devono essere portate a conoscenza del dipendente per iscritto, prima del
trasferimento. Qualora la lettera non contenga l'indicazione delle ragioni è opportuno che il
lavoratore le richieda espressamente.
In mancanza delle predette condizioni, il trasferimento è illegittimo e può essere annullato dal
giudice del lavoro, a cui il dipendente deve rivolgersi se ritiene che il provvedimento sia illegittimo.
Il trasferimento, in esame e che è disciplinato dal predetto art. 2103, presuppone che, a fronte
della variazione del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, il datore di lavoro resti
invariato.
La fattispecie è invece diversa nel caso in cui nei riguardi del dipendente venga disposto, non solo
il trasferimento da una sede di lavoro ad un'altra, ma anche il passaggio alle dipendenze di altra
società datrice di lavoro, anche se consociata a quella di provenienza.
In tal caso, non si tratta di trasferimento, ma bensì di cessione del contratto di lavoro da una
società all'altra, che può avvenire solamente con il consenso del lavoratore, in mancanza del quale
il trasferimento non può essere attuato.
Qualora a fronte del rifiuto del lavoratore fosse comunque data esecuzione al provvedimento, il
lavoratore può ricorrere al Giudice del Lavoro per chiedere la revoca giudiziale del trasferimento.