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FINANZIARIA INTERNAZIONALE
INVESTMENTS SGR S.p.A.
FONDO FININT BOND
FIA ITALIANO RISERVATO ISTITUITO IN FORMA APERTA
Regolamento di gestione
La presente versione del Regolamento di gestione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della
SGR in data 27 aprile 2015, è in vigore dal 7 maggio 2015.
INDICE
DEFINIZIONI
pag. 1
SEZIONE A: I SOGGETTI
Art. 1
La Società di Gestione
pag. 4
Art. 2
Compiti e Responsabilità della SGR
pag. 4
Art. 3
Compiti e Responsabilità del Depositario
pag. 5
SEZIONE B: IL FONDO
Art. 4
Denominazione, Durata e Classi di quote del Fondo
Art. 5
Obiettivo e Caratteristiche del Fondo. Proventi, risultati della gestione
pag. 6
e modalità di ripartizione
pag. 6
Art. 6
Politica di investimento
pag. 8
Art. 7
Profilo di rischio del Fondo
pag.10
Art. 8
Leva finanziaria
pag.11
Art. 9
Regime delle Spese
pag.12
SEZIONE C: ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 10
Partecipazione al Fondo
pag.15
Art. 11
Quote e Certificati di Partecipazione
pag.20
Art. 12
Criteri per la Determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo
pag.21
Art. 13
Valore Unitario della Quota e sua Pubblicazione
pag.21
Art. 14
Scritture e Prospetti Contabili del Fondo
pag.22
Art. 15
Revisione Legale
pag.23
Art. 16
Modifiche del Regolamento
pag.23
Art. 17
Liquidazione del Fondo
pag.24
Art. 18
Foro Competente
pag.25
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento si definisce:
•
ABS: Asset-backed securities. Titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione di diverse
asset class quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, c.d. Lease Receivable, Credit
Card Receivable, Auto Loan, Consumer Loan, Non-Performing Loan (NPL);
•
Agenzia di Rating: una delle seguenti agenzie di rating: Standard & Poor’s, Moody's e
Fitch;
•
Classe di Quote del Fondo: le Quote di “Classe A” e le Quote di “Classe “B”;
•
Depositario: State Street Bank S.p.A. con sede in Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano;
•
Default: il mancato pagamento della quota capitale o interessi da parte dell’emittente del
titolo di debito;
•
Derivati OTC: strumenti finanziari derivati non ammessi alla negoziazione su Mercati
Regolamentati;
•
Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente
espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi
di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari
al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di
scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un
titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse;
•
Fondo: il FIA italiano riservato istituito in forma aperta denominato “Fondo Finint Bond”
disciplinato dal presente Regolamento di gestione;
•
Giorno di Calcolo: il giorno 15 (quindici) di ciascun mese solare nel quale la SGR provvede
a calcolare il Valore Unitario della Quota del Fondo con riferimento alle consistenze
dell’ultimo Giorno di Valutazione precedente; qualora il giorno 15 (quindici) del mese non
fosse un Giorno Lavorativo, la SGR provvederà a determinare il Valore Unitario della
Quota del Fondo entro il primo Giorno Lavorativo immediatamente precedente;
•
Giorno di Riferimento del Rimborso: ultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese solare; per
le richieste ricevute entro il 15 (quindici) - o il giorno precedente nel caso il giorno 15
(quindici) non sia un Giorno Lavorativo - il Giorno di Riferimento del Rimborso è l’ultimo
Giorno Lavorativo dello stesso mese solare; per le richieste ricevute dopo il 15 (quindici) il
Giorno di Riferimento del Rimborso è l’ultimo Giorno Lavorativo del mese solare successivo
(a titolo esemplificativo: una domanda ricevuta il 15 maggio o prima di tale data avrà come
Giorno di Riferimento del Rimborso il 31 maggio; una domanda di rimborso ricevuta il 16
maggio avrà come giorno di Riferimento del Rimborso il 30 giugno);
•
Giorno di Sottoscrizione: il primo Giorno Lavorativo del mese solare immediatamente
successivo a quello nel quale la domanda di sottoscrizione è utilmente ricevuta dalla SGR.
Si considerano utilmente pervenute le domande di sottoscrizione ricevute entro il terzo
1
Giorno Lavorativo immediatamente precedente al Giorno di Sottoscrizione con riferimento
alle quali sia maturata la valuta dei relativi mezzi di pagamento e vi sia la disponibilità
dell’ammontare versato. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il Giorno di
Sottoscrizione non può essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai
sensi dell’art. 30 del TUF;
•
Giorno di Valutazione: ultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese solare;
•
Giorno Lavorativo: indicherà qualunque giorno che non sia un sabato, una domenica, una
festa nazionale in Italia, o un giorno in cui le banche di Milano, Roma o Londra siano
autorizzate alla chiusura;
•
MBS: Mortgages-backed securities. Titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di
prestiti ipotecari. Si considerano ricompresi nella categoria degli MBS anche i seguenti
strumenti
finanziari:
CMBS
(Commercial
Mortgages-backed securities) e RMBS
(Residential Mortages-backed securities);
•
Mercati Regolamentati:
-
i mercati iscritti nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, o nell’apposita sezione
prevista dall’art. 67, comma 1, del TUF;
-
altri mercati regolamentati. Per “altri mercati regolamentati” si intendono i mercati –
diversi da quelli di cui all’alinea precedente – inclusi nella lista tempo per tempo
approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet
dell’Associazione stessa nonché i mercati regolamentati per i quali siano stabiliti
criteri di accesso e di funzionamento;
•
Mese di Riferimento: il più recente mese solare per il quale, con riferimento alle
consistenze dell’ultimo Giorno di Valutazione, la SGR ha provveduto a calcolare il Valore
Unitario della Quota del Fondo;
•
Relazione Semestrale: la relazione semestrale del Fondo relativa ai primi sei mesi di ogni
esercizio;
•
Rendiconto della Gestione: la relazione annuale del Fondo da mettere a disposizione degli
investitori entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio o del minor periodo in relazione al
quale si procede alla distribuzione dei proventi;
•
SGR: la società di gestione del risparmio indicata all’articolo 1 del Regolamento;
•
Strumenti del Mercato Monetario: gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 1-ter,
del TUF;
•
TUF: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 recante il “Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n.52” e sue successive modifiche ed integrazioni;
•
Valore Complessivo Netto del Fondo: indica, con riferimento al Giorno di Valutazione, il
valore corrente delle attività del Fondo al netto delle eventuali passività, determinato in
base ai criteri indicati dalla Banca d’Italia;
2
•
Valore Unitario della Quota del Fondo: indica il valore di una quota del Fondo ed è
determinato dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo riferito a ciascuna Classe di
Quote del Fondo per il numero delle quote appartenenti alla stessa Classe di Quote del
Fondo in circolazione nel Giorno di Valutazione.
3
SEZIONE A: I SOGGETTI
Ai sensi dell’art. 37 del TUF il presente Regolamento di gestione non è soggetto all’approvazione
della Banca d’Italia.
Articolo 1
LA SOCIETÀ DI GESTIONE
1. Finanziaria Internazionale Investments Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede in
Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso con il numero
03864480268, coincidente con il codice fiscale e la partita IVA, ed al REA con il numero 304700 (di
seguito, la “SGR”), gestisce il FIA italiano riservato istituito in forma aperta denominato “Fondo
Finint Bond”. Il sito Internet della SGR è il seguente: www.finintsgr.it.
2. La SGR è autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio con
provvedimento della Banca d’Italia del 30 dicembre 2004 ed è iscritta all’albo delle società di
gestione del risparmio di cui all’art. 35 del TUF con il n. 45 della sezione gestori di Organismi
d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) e con il n. 70 della sezione gestori di Fondi
d’Investimento Alternativi (FIA).
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua
attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La
sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento ai sensi del successivo
articolo 16 e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.
Articolo 2
COMPITI E RESPONSABILITÁ DELLA SGR
1. La gestione del Fondo compete alla SGR, che vi provvede nell’interesse dei partecipanti e nel
rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti nonché del Regolamento.
2. La definizione e l’attuazione della politica di investimento del Fondo spetta al Consiglio di
Amministrazione della SGR, il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, determina
l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati e ne verifica periodicamente l’adeguatezza.
3. Nell’interesse dei partecipanti, la SGR esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti
finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo in conformità con la propria strategia in
materia di esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti e nel rispetto
della normativa tempo per tempo vigente.
4. La SGR è responsabile verso i partecipanti dell’adempimento dei propri compiti secondo le regole
del mandato.
4
5. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per l’esercizio delle sue funzioni, della consulenza di
advisor esterni, ferma restando la responsabilità della SGR in ordine alle scelte di investimento
adottate.
6. La SGR può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla gestione del Fondo nel
rispetto della normativa tempo per tempo vigente; tali deleghe non implicano alcun esonero o
limitazione della responsabilità della SGR nei confronti dei partecipanti al Fondo e hanno
contenuto conforme alla normativa tempo per tempo vigente.
Articolo 3
COMPITI E RESPONSABILITÁ DEL DEPOSITARIO
1. State Street Bank S.p.A., con sede in Via Ferrante Aporti, 10 – 20125, Milano, iscritta al n. 5461
dell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, è il Depositario del Fondo. I rapporti tra la SGR
e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che disciplina, tra l’altro, le funzioni svolte
dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra le parti nonché le responsabilità
connesse con la custodia del patrimonio del Fondo. Il Depositario, nell’esercizio delle proprie
funzioni, agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti e deve assicurare che
l’incarico di depositario sia svolto secondo modalità adeguate, anche attraverso la verifica
periodica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati di partecipazione al Fondo per conto del Depositario
sono svolte da Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la propria Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7.
3. La custodia delle disponibilità liquide del Fondo può essere affidata a soggetti diversi dal
Depositario in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; per la custodia dei
valori del Fondo il Depositario può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di delegati.
5. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da
questi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi.
6. L’incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi
momento da parte della SGR. Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non
inferiore a sei mesi.
Al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge,
l’efficacia della revoca o della rinuncia del Depositario è in ogni caso sospesa fino a quando:
-
un altro soggetto, in possesso di requisiti di legge, accetti l’incarico di
sostituire il
Depositario;
-
gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità
liquide del Fondo siano trasferiti e accreditati presso il nuovo depositario;
-
la modifica del Regolamento connessa alla sostituzione del Depositario sia approvata dalla
SGR.
5
SEZIONE B: IL FONDO
Articolo 4
DENOMINAZIONE, DURATA E CLASSI DI QUOTE DEL FONDO
1. Il Fondo, denominato “Fondo Finint Bond”, ha durata fino al 31 dicembre 2050.
2. La durata del Fondo, salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dall’articolo 17, potrà essere
prorogata in conformità alle vigenti disposizioni normative e al Regolamento, con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione da assumere almeno sei mesi prima della scadenza. La proroga della
durata del Fondo implica una modifica del Regolamento ai sensi del successivo articolo 16.
3. Le quote del Fondo sono distinte in due Classi di Quote del Fondo, denominate quote di “Classe A”
e quote di “Classe B”, che si differenziano per le modalità di destinazione dei proventi (le quote di
Classe A sono ad accumulazione dei proventi, le quote di Classe B sono a distribuzione dei
proventi) secondo quanto previsto al successivo articolo 5. Non è prevista la facoltà di passaggio
tra le diverse Classi di Quote del Fondo.
Articolo 5
OBIETTIVO E CARATTERISTICHE DEL FONDO. PROVENTI, RISULTATI DELLA
GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE.
1. Obiettivo del Fondo è generare un tasso di rendimento assoluto per i partecipanti. La SGR gestisce
il patrimonio del Fondo e i relativi rischi in conformità alla politica di investimento descritta nel
Regolamento ed al fine di realizzare l’obiettivo del Fondo, nella prospettiva di apprezzamento del
valore unitario delle quote del Fondo nel lungo periodo. Limitatamente a quanto espressamente
previsto nel Regolamento la gestione del Fondo avviene in deroga ai divieti e alle norme
prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabiliti dalla Banca d’Italia; salvo
espressa deroga contenuta nel Regolamento trovano applicazione le norme prudenziali relative a
FIA italiani istituiti in forma aperta (non riservati a investitori professionali).
2. La valuta di riferimento del Fondo è l’Euro. Ove la politica d’investimento del Fondo preveda
l’acquisizione di strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall’Euro, la SGR si riserva di
utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio.
3. Le quote del Fondo di Classe A sono ad accumulazione dei proventi: i proventi realizzati non sono
pertanto distribuiti ai partecipanti titolari delle stesse, ma restano compresi nel patrimonio del
Fondo.
4. Le quote del Fondo di Classe B sono a distribuzione dei proventi: i proventi realizzati sono
pertanto distribuiti, di norma con cadenza semestrale, ai partecipanti titolari delle stesse, secondo
le modalità di seguito indicate.
5. I proventi conseguiti dal Fondo sono distribuiti proporzionalmente ai partecipanti titolari delle
Quote del Fondo di Classe B sulla base del Rendiconto della Gestione del Fondo contenente
6
specifica evidenza dei proventi riferibili alle quote del Fondo di Classe B in circolazione; la SGR
pone in distribuzione a favore dei partecipanti titolari delle Quote del Fondo di Classe B fino al
100% dei proventi risultanti dal Rendiconto della Gestione del Fondo riferibili alle quote del Fondo
di Classe B in circolazione.
6. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica delle seguenti voci della
sezione reddituale del Rendiconto della Gestione del Fondo:
> A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito quotati;
> A 1.2 Dividendi ed altri proventi su titoli di capitale quotati;
> A 2 Utile/perdita da realizzi su strumenti finanziari quotati;
> A 4 Risultato delle operazioni di copertura di strumenti finanziari quotati;
> B 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito non quotati;
> B 1.2 Dividendi ed altri proventi su titoli di capitale non quotati;
> B 2 Utile/perdita da realizzi su strumenti finanziari non quotati;
> B 4 Risultato delle operazioni di copertura di strumenti finanziari non quotati;
> C 1 Risultati realizzati delle operazioni in strumenti finanziari derivati non di copertura.
> F 1 Proventi operazioni pronti contro termine e assimilate;
> G 1 Interessi passivi su finanziamenti ricevuti;
> G 2 Altri oneri finanziari;
> H Oneri di gestione;
> I 1 Interessi attivi su disponibilità liquide;
> L 3 Altre imposte.
7. È facoltà della SGR deliberare, secondo il proprio prudente apprezzamento e tenuto conto
dell’interesse dei partecipanti, la distribuzione di proventi in misura inferiore al 100% ovvero la
mancata distribuzione di proventi. La SGR si riserva la facoltà di distribuire successivamente gli
eventuali proventi maturati non distribuiti nel periodo di competenza.
8. L’ammontare dei proventi distribuiti non rappresenta il risultato effettivo di gestione del Fondo
nel periodo di riferimento, in quanto non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto
economico (plus/minusvalenze in particolare): pertanto, la distribuzione potrebbe anche essere
superiore al risultato effettivo di gestione, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del
valore delle quote. Nella relazione di accompagnamento al Rendiconto della Gestione del Fondo
sarà pertanto specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, la somma
eccedente l'utile/perdita netta del periodo, che rappresenta un rimborso parziale del capitale
versato dai partecipanti titolari di quote del Fondo di Classe B.
9. La distribuzione dei proventi non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di quote del
Fondo di Classe B o di frazioni di esse, ma determinerà una diminuzione del valore unitario delle
stesse.
10. La SGR approva il Rendiconto della Gestione del Fondo relativo al periodo di riferimento per la
distribuzione dei proventi, determina l'ammontare di proventi spettante a ciascuna quota del
Fondo di Classe B e stabilisce la data a partire dalla quale i proventi sono messi in pagamento.
7
Tale data non può essere successiva al trentesimo giorno dalla data di approvazione del relativo
Rendiconto della Gestione del Fondo. L’ammontare dei proventi distribuiti a ciascuna quota di
Classe B viene arrotondato per difetto al centesimo di euro. L’ammontare spettante ad ogni quota
del Fondo di Classe B e la data di distribuzione sono comunicati individualmente ai partecipanti
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica inviato
all’indirizzo specificato dal partecipante nella domanda di sottoscrizione ovvero successivamente
comunicato alla SGR.
11. Hanno diritto alla distribuzione dei proventi i partecipanti titolari di quote del Fondo di Classe B
esistenti il giorno di approvazione del Rendiconto della Gestione del Fondo relativo al periodo di
riferimento per la distribuzione dei proventi. La distribuzione dei proventi avviene tramite il
Depositario. Qualora il partecipante abbia chiesto l’emissione del certificato individuale, il
pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione al Depositario della relativa cedola
annessa a ciascun certificato. I proventi sono corrisposti a mezzo bonifico bancario, assegno
circolare o bancario non trasferibile all’ordine del richiedente. Spetta al partecipante il compito di
fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine dell’accredito sul proprio conto corrente
dei proventi distribuiti. Qualora il partecipante chieda la corresponsione dei proventi con invio a
domicilio del mezzo di pagamento, ciò avverrà a rischio e spese del medesimo.
12. I diritti rivenienti dalle cedole non riscosse si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a
decorrere dalla data del pagamento come sopra stabilita. Qualora il termine di prescrizione scada
successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, detti diritti si
prescrivono a favore della SGR.
Articolo 6
POLITICA D’INVESTIMENTO
1. La SGR intende perseguire l’obiettivo del Fondo mediante la gestione attiva e professionale di un
portafoglio di strumenti finanziari adeguatamente diversificati. Il patrimonio del Fondo è
investito, di norma in misura non inferiore all’80 per cento del totale delle attività, in obbligazioni
e altri titoli di debito emessi o garantiti da stati sovrani, enti locali ed enti sovranazionali, società
industriali o commerciali (corporate), istituzioni finanziarie, Strumenti del Mercato Monetario e
strumenti finanziari emessi in occasione di operazioni di cartolarizzazione (quali, a titolo
esemplificativo, Asset-backed securities (“ABS”), Mortgages-backed securities (“MBS”), Covered
Bonds), Colleteralised Debt Obligations (“CDO”), Collateralised Loan Obligations (“CLO”), Credit
Linged Notes (“CLN”). Gli strumenti finanziari, fatta eccezione per gli Strumenti del Mercato
Monetario, devono essere ammessi alla negoziazione in un Mercato Regolamentato.
L’investimento del patrimonio del Fondo non è soggetto ad alcun vincolo rispetto a parametri
quali, a titolo esemplificativo, categoria di emittenti, aree geografiche, mercati di negoziazione,
valuta di denominazione, livello di subordinazione e Duration. Gli investimenti in strumenti
finanziari del medesimo emittente ovvero (se emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione)
8
garantiti dal medesimo portafoglio di attività sottostanti non potranno superare il limite del 20 per
cento del totale delle attività del Fondo.
2. La SGR si riserva altresì la facoltà di investire il patrimonio del Fondo, in misura non superiore al
20 per cento del totale delle attività, in strumenti finanziari, anche non ammessi alla negoziazione
in un Mercato Regolamentato, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 1.
Tale limite potrà essere superato, in via temporanea e con esclusivo riferimento all’investimento in
strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati, al fine di tutelare l’interesse dei
partecipanti al Fondo.
3. La strategia di investimento del Fondo (anche in relazione allo stile di gestione e alle tecniche di
investimento), si fonda prevalentemente sulla selezione e la compravendita di strumenti finanziari
a reddito fisso che presentino potenzialità di apprezzamento nel medio-lungo termine. Nella
gestione del Fondo, in funzione delle condizioni di mercato che di volta in volta si potranno
presentare e nei limiti previsti dal Regolamento, la SGR ha la facoltà di adottare strategie di
arbitraggio tramite l’assunzione di posizioni lunghe o corte – anche attraverso il ricorso alla leva
finanziaria e all’impiego di strumenti finanziari derivati – che consentano di amplificare
l’esposizione del Fondo rispetto ai movimenti dei prezzi degli strumenti finanziari detenuti nonché
di trarre vantaggio da inefficienze dei mercati nei quali il Fondo investe.
4. Nella gestione del Fondo, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati (ammessi
alla negoziazione su Mercati Regolamentati ovvero Derivati OTC) per finalità di:
-
investimento;
-
copertura dei rischi;
-
efficiente gestione del portafoglio.
5. La SGR, nella gestione del Fondo, ha la facoltà di detenere una parte di patrimonio in disponibilità
liquide nonché di effettuare, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche
situazioni congiunturali, scelte di investimento, finalizzate a tutelare l’interesse dei partecipanti,
che si discostino dalla politica di investimento descritta nel Regolamento.
6. La SGR può porre in essere operazioni con parti correlate in relazione alle quali abbia,
direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto con quello del Fondo: in particolare, la
SGR può acquistare strumenti finanziari detenuti da società del gruppo di appartenenza della
stessa e negoziare strumenti finanziari con altri fondi gestiti dalla stessa SGR. Tali operazioni
sono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia di
conflitto di interessi nonché delle procedure interne della SGR e nel rispetto del principio della c.d.
best execution.
Al fine di minimizzare i rischi correlati alle suddette situazioni di conflitto di interessi, la SGR ha
adottato soluzioni organizzative tali da individuare e limitare i conflitti di interessi e comunque da
impedire che essi si risolvano a svantaggio dei partecipanti al Fondo.
7. Il rendimento del Fondo è determinato dai seguenti tre elementi principali:
a) flusso cedolare, generato dal pagamento delle cedole degli strumenti finanziari presenti nel
patrimonio del Fondo;
9
b) capital gain/loss, dovuti al maggior/minor prezzo dello strumento finanziario al momento
della vendita o del rimborso rispetto al prezzo di acquisto; questa componente di
rendimento include anche l’attività di trading effettuata ricercando capital gain nel breve
termine, individuando momentanee inefficienze di mercato o titoli sottovalutati;
c)
in caso di ricorso alla leva finanziaria, tramite l’assunzione di finanziamenti, differenza tra
il tasso di finanziamento a breve termine ed il rendimento a lungo termine.
Articolo 7
PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO
1. Il profilo di rischio del Fondo è determinato utilizzando un metodo di valutazione per scoring, che
considera sia elementi qualitativi sia elementi quantitativi dei fattori di rischio descritti al
paragrafo 4. Il risultato di tale modello esprime un alto livello di rischiosità del Fondo. I rischi
connessi all’investimento in quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del Valore
Unitario della Quota del Fondo che, a loro volta, risentono delle oscillazioni dei beni oggetto di
investimento. Tali rischi sono acuiti dal fatto che gli investimenti del Fondo possono essere
effettuati in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite
dalla Banca d’Italia, secondo quanto previsto nel Regolamento. La SGR non garantisce il
raggiungimento dell’obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito.
2. Il rendimento del Fondo può variare significativamente nel tempo, anche rispetto al rendimento
degli strumenti finanziari oggetto di investimento. Ciò in relazione:
a)
al livello di indebitamento del Fondo, tenuto conto del rapporto tra totale finanziamenti
ricevuti e Valore Complessivo Netto del Fondo;
b)
al costo medio dei finanziamenti ricevuti dal Fondo.
3. L’investimento nel Fondo è adatto solo ad investitori esperti, per i quali tale investimento non
rappresenta l’unica forma d’investimento di natura finanziaria e che sono in grado di comprendere
appieno le caratteristiche del Fondo, le strategie d’investimento adottate dalla SGR ed i rischi ad
esse connessi.
4. Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi che connotano l’investimento nel Fondo;
tali rischi devono essere adeguatamente compresi e valutati prima di decidere un eventuale
investimento nel Fondo. Ogni operazione implementata dalla SGR, ed in generale la strategia
d’investimento del Fondo, implica un insieme complesso e molteplice di differenti rischi.
L’investitore deve valutare questi aspetti prima di stabilire se l’investimento nel Fondo sia
appropriato rispetto al proprio profilo di rischio ed ai propri obiettivi d’investimento.
Rischio di mercato
Consiste nel rischio che il Valore Unitario della Quota del Fondo subisca una diminuzione in
seguito alle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari nei quali sono investite le
disponibilità del Fondo. Fra gli elementi che possono influenzare il valore degli attivi detenuti dal
Fondo sono ricompresi il livello generale dei tassi di interesse e dei tassi di cambio fra differenti
valute.
10
Rischio di controparte e/o rischio emittente
Consiste nel rischio legato all'inadempienza contrattuale della controparte, è quindi il rischio che
la controparte dell'operazione non adempia nei modi e tempi previsti dal contratto. Il Fondo
investe il proprio patrimonio principalmente in obbligazioni e titoli di debito, di conseguenza è
esposto al rischio che il debitore non assolva, anche solo in parte, ai suoi obblighi di rimborso del
capitale e di pagamento degli interessi.
Rischio di liquidità
Consiste nel rischio di non riuscire a far fronte agli impegni assunti nei confronti dei soggetti
creditori del Fondo e dei quotisti del Fondo a causa dell’insufficienza dei mezzi propri rispetto alle
passività, del non ottimale bilanciamento tra attività prontamente liquidabili e passività esigibili o
di una non corretta previsione e gestione dei flussi in entrata e in uscita.
Rischio connesso all’impiego di strumenti finanziari derivati
L’impiego di strumenti finanziari derivati, in cui il Fondo ha facoltà di investire ai sensi del
precedente articolo 6, paragrafo 4, può comportare l’assunzione di rischi quali il rischio di credito,
di mercato, legale, operativo, di liquidità, di concentrazione e di regolamento, per importi fino a
multipli dell’ammontare investito in conseguenza della possibile presenza, anche significativa, di
leva finanziaria nello strumento derivato oggetto di investimento.
Rischio di valutazione
Il Fondo può effettuare operazioni d’investimento in strumenti finanziari non quotati su Mercati
Regolamentati e/o in strumenti finanziari la cui valutazione è fornita da terze parti ovvero viene
determinata dalla SGR sulla base di modelli di valutazione che utilizzano informazioni ricevute da
soggetti terzi. In tali casi la valutazione economica, calcolata sulla base di tutte le informazioni a
disposizione della SGR, potrebbe rivelarsi non corrispondente al reale valore di mercato degli
strumenti finanziari oggetto d’investimento.
Rischio di concentrazione
La diversificazione degli strumenti finanziari detenuti dal Fondo potrà essere limitata anche dalla
dimensione del patrimonio netto complessivo in gestione; pertanto, non è possibile escludere che
flessioni del valore di un numero contenuto di attivi possa influenzare significativamente il Valore
Complessivo Netto del Fondo.
Rischio leva finanziaria
La possibilità del Fondo di fare uso di finanziamenti nella misura indicata al successivo articolo 8,
accentua l’esposizione ai rischi al quale il Fondo è già esposto in conseguenza della propria attività
di investimento quali, a titolo esemplificativo, il rischio di mercato, il rischio di liquidità e il rischio
di credito.
Articolo 8
LEVA FINANZIARIA
1.
Nella gestione del Fondo la SGR potrà fare ricorso alla leva finanziaria. La leva finanziaria
deriverà principalmente dall’effettuazione delle seguenti operazioni:
11
a. finanziamento di operazioni (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: pronti contro
termine, buy & sell back o altre forme tecniche di volta in volta utilizzate) da parte di
controparti terze;
b. operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e tecniche di gestione efficiente del
portafoglio;
c.
assunzione di finanziamenti al fine di fronteggiare – in relazione alle esigenze di investimento
e di disinvestimento – temporanee necessità di liquidità ovvero sfasamenti temporanei nella
gestione della tesoreria, anche in connessione con richieste di rimborso per evitare –
nell’interesse dei partecipanti – di dover chiudere prematuramente posizioni assunte.
2.
Il Fondo può utilizzare la leva finanziaria entro il limite massimo di 2,5 calcolato secondo il metodo
degli impegni. Fermo restando tale limite, l’ammontare complessivo delle anticipazioni di denaro
ricevute, al netto delle disponibilità liquide e del controvalore delle garanzie rilasciate del Fondo
strettamente correlate alle anticipazioni stesse, non potrà superare il 100 per cento del Valore
Complessivo Netto del Fondo. Il controvalore delle garanzie in oggetto, rappresentato da beni di
proprietà del Fondo, sarà determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato.
Articolo 9
REGIME DELLE SPESE
Spese a carico del sottoscrittore
1. Le spese a carico del sottoscrittore sono rappresentate da:
a. imposte, oneri e tasse dovuti secondo la normativa tempo per tempo vigente, relativi alla
sottoscrizione ed al rimborso delle quote, alla conferma dell’avvenuto investimento nonché
alle distribuzioni dei proventi;
b. i costi per l’emissione dei certificati indicati all’articolo 11 e per la spedizione dei medesimi
al domicilio degli investitori;
c.
le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per il versamento degli importi dovuti
per la sottoscrizione, la distribuzione dei proventi ed il rimborso;
d. le imposte di bollo dovute secondo la normativa tempo per tempo vigente. Laddove sia
possibile calcolare l’imposta di bollo a carico del singolo partecipante anticipatamente e con
certezza, la SGR può chiedere all’interessato di costituire la provvista finanziaria
necessaria al pagamento dell’imposta dovuta; ove il partecipante non provveda
tempestivamente, la SGR trattiene l’importo dovuto, maggiorato degli interessi legali,
dalla prima distribuzione di proventi ovvero dal primo rimborso a favore del partecipante
debitore.
2. La SGR si riserva la facoltà di applicare una commissione di sottoscrizione fino al 2,5% (due
virgola cinquanta per cento) del controvalore delle quote sottoscritte dai singoli investitori.
3. La SGR si riserva, nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente, la facoltà di
concedere a singoli sottoscrittori agevolazioni finanziarie consistenti nella riduzione fino al 100%
della commissione di sottoscrizione nel caso di commercializzazione diretta delle quote del Fondo,.
12
Spese a carico del Fondo
4. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
a) il compenso della SGR pari a:
•
una provvigione fissa di gestione pari all’1% (uno per cento) su base annua, calcolata
mensilmente sul Valore Complessivo Netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità del
Fondo stesso il primo Giorno Lavorativo del mese solare successivo al Mese di
Riferimento;
•
una provvigione variabile di gestione, calcolata con cadenza mensile, dovuta qualora il
Valore Unitario della Quota del Fondo di ciascun Giorno di Valutazione sia superiore al
valore più elevato registrato dalla quota medesima nell’arco temporale intercorrente
tra l’inizio di operatività del Fondo e il Giorno di Valutazione del Mese di Riferimento
precedente (di seguito “HWM Assoluto”). Verificandosi tale condizione, la provvigione
variabile di gestione è pari al 10% (dieci per cento) dell’incremento percentuale
registrato dal Valore Unitario della Quota del Fondo rispetto al valore dell’HWM
Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l’ultimo Valore Complessivo Netto del
Fondo disponibile ed il Valore Complessivo Netto medio del Fondo nel periodo
intercorrente con la data del precedente HWM Assoluto. La provvigione variabile di
gestione eventualmente maturata è addebitata nel medesimo Giorno di Valutazione
dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la provvigione variabile di gestione
dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile. Ogni qualvolta sussistano le
condizioni di maturazione della provvigione variabile di gestione, il Valore Unitario
della Quota del Fondo nel Giorno di Valutazione in cui si verificano le predette
condizioni, costituirà il nuovo valore dell’HWM Assoluto.
È previsto un fee cap al compenso della SGR calcolato come segue:
−
a)
con riferimento a ciascun Giorno di Valutazione la SGR calcola:
l’incidenza percentuale, rispetto al Valore Complessivo Netto del Fondo del medesimo
Giorno di Valutazione, della provvigione fissa di gestione e della provvigione variabile
di gestione (di seguito, l’ “Incidenza Commissionale Mensile”);
b)
la somma delle Incidenze Commissionali Mensili maturate dall’inizio dell’anno solare
(di seguito, l’ “Incidenza Commissionale Complessiva).
La provvigione variabile di gestione cessa di maturare, con riferimento all’anno solare in corso,
qualora l’Incidenza Commissionale Complessiva abbia superato il limite del 6%;
b) il compenso riconosciuto al Depositario per l’incarico svolto (pari al massimo allo 0,1%
(zero virgola uno per cento) su base annua del Valore Complessivo Netto del Fondo, oltre
alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, per
il servizio di Depositario e pari al massimo allo 0,02% (zero virgola zerodue per cento) su
base annua del Valore Complessivo Netto del Fondo, oltre alle imposte applicabili ai sensi
delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, per la custodia e amministrazione
13
titoli); in ogni caso è prevista una commissione minima mensile pari a 2.000,00 (duemila
euro), oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo
vigenti, per la custodia e amministrazione titoli;
c)
gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e delle
altre attività del Fondo;
d) le spese di pubblicazione sul quotidiano di cui al successivo articolo13, paragrafo 3, del
Valore Unitario della Quota del Fondo e gli altri oneri derivanti dagli obblighi di
comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano
al collocamento delle quote del Fondo;
e) le spese di revisione e di certificazione dei Rendiconti della Gestione del Fondo, ivi
compreso quello finale di liquidazione;
f)
gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
g) le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
h) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalle disposizioni normative tempo per
tempo vigenti;
i)
ogni altro onere, costo e spesa imputabile al Fondo in virtù di una espressa disposizione
normativa o di vigilanza.
Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del
Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
Spese a carico della SGR
5. Sono a carico della SGR tutte le spese non esplicitamente indicate come a carico dei sottoscrittori o
del Fondo.
14
SEZIONE C: ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 10
PARTECIPAZIONE AL FONDO
Principi generali
1. La partecipazione al Fondo è riservata agli investitori che:
siano investitori professionali ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. m-undecies, del TUF e
a)
sottoscrivano o acquistino quote del Fondo per un importo complessivo non inferiore a
venticinquemila euro al netto di oneri e spese di sottoscrizione;
b)
siano persone fisiche, persone giuridiche o altri enti e sottoscrivano o acquistino quote del
Fondo per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro al netto di oneri e
spese di sottoscrizione;
c)
siano componenti dell’organo di amministrazione o dipendenti della SGR e sottoscrivano o
acquistino quote del Fondo per un importo complessivo non inferiore a diecimila euro al
netto di oneri e spese di sottoscrizione.
2. In relazione a quanto previsto al precedente paragrafo 1.:
-
l’importo della partecipazione al Fondo non può scendere al di sotto dell’importo minimo
iniziale di sottoscrizione previsto con riferimento alle diverse categorie di investitori, fatta
eccezione per l’ipotesi di oscillazione del valore della quota e/o distribuzione dei proventi in
conformità a quanto previsto al precedente articolo 5;
-
non possono essere effettuati rimborsi parziali delle quote del Fondo, se per effetto di tali
rimborsi il valore della partecipazione al Fondo scende al di sotto dell’importo minimo
iniziale di sottoscrizione previsto con riferimento alle diverse categorie di investitori. Ove
ciò avvenga la SGR – in luogo del rimborso parziale – procede al rimborso integrale delle
quote del Fondo.
3. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o l’acquisto a qualsiasi
titolo delle quote stesse.
4. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente
al valore delle quote di partecipazione.
5. Con riferimento ai versamenti effettuati in valute differenti dall’Euro, al fine di verificare il
rispetto del limite minimo di versamento stabilito al precedente paragrafo 1, verrà utilizzato il
tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla Banca Centrale Europea ovvero tassi di cambio
correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale alla data della valuta del
versamento a favore del Fondo, determinata ai sensi del disposto del paragrafo successivo.
6. Per gli assegni la valuta decorre dal giorno di ricezione degli assegni da parte del Depositario; per i
bonifici bancari la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante e in ogni caso non può essere
successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione è accreditato sul conto in essere
presso il Depositario.
15
7. La partecipazione al Fondo comporta l’adesione al presente Regolamento, copia del quale è
consegnata ai partecipanti nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione, anche attraverso tecniche
di comunicazione a distanza. Il Regolamento sarà inoltre disponibile nell’area riservata ai
sottoscrittori sul sito internet della SGR.
8. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi
natura diversi da quelli indicati nel Regolamento. La SGR si impegna affinché i soggetti incaricati
del collocamento delle quote del Fondo non pongano a carico dei clienti obblighi e oneri aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento.
9. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o
comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamento.
Prima Sottoscrizione
10. La prima sottoscrizione si realizza presso la SGR attraverso:
-
la compilazione e la sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR e indirizzato
alla stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali
cointestatari delle quote del Fondo, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni
di sottoscrizione e delle eventuali altre spese) e del mezzo di pagamento utilizzato, la
denominazione della Classe di Quote del Fondo prescelta;
-
il versamento del corrispettivo mediante:
a) assegno bancario o circolare non trasferibile ovvero girato con clausola di non
trasferibilità, all’ordine di Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A.
rubrica “Fondo Finint Bond/Classe [•]” ovvero all’ordine dell’intermediario
incaricato del collocamento delle quote del Fondo; ovvero
b) bonifico bancario a valere sul conto corrente indicato nel modulo di sottoscrizione,
distinto per ciascuna Classe di Quote del Fondo.
In attesa dell’investimento i corrispettivi versati sono depositati in apposito conto presso il
Depositario e non danno luogo ad alcun riconoscimento di interessi a favore del sottoscrittore. Gli
assegni sono accettati “salvo buon fine”: in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la
SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende
definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.
11. La domanda di sottoscrizione viene inoltrata alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti
incaricati del collocamento, i quali sono impegnati contrattualmente dalla SGR - anche ai sensi
dell’art. 1411 cod. civ. – ad inoltrare la documentazione di sottoscrizione ricevuta entro e non oltre
il primo Giorno Lavorativo successivo a quello della relativa ricezione nonché a girare per l’incasso
a favore del Fondo gli assegni di cui al paragrafo 10. Tali mezzi di pagamento sono incassati a cura
del soggetto incaricato del collocamento entro e non oltre il primo Giorno Lavorativo successivo
alla loro ricezione e gli importi sono accreditati sul conto corrente intestato al Fondo presso il
Depositario, con la stessa valuta indicata nel modulo di sottoscrizione per il mezzo di pagamento
prescelto. La SGR – qualora la domanda di sottoscrizione non sia pervenuta tramite i soggetti
16
incaricati del collocamento – si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il
primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo a quello di ricezione.
12. La periodicità delle sottoscrizioni è mensile, fermi restando i criteri di determinazione del Giorno
di Sottoscrizione previsti nel Regolamento.
13. L’importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al Fondo il
Giorno di Sottoscrizione con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato.
L’importo relativo a versamenti inerenti a domande di sottoscrizione non accettate è restituito al
sottoscrittore tramite bonifico con valuta pari al relativo Giorno di Sottoscrizione, senza il
riconoscimento di alcun interesse o altro onere a carico della SGR o del Fondo.
14. La SGR provvede a:
-
determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni milionesimali di esse
arrotondate per difetto da attribuire ad ogni sottoscrittore, dividendo l’importo netto del
versamento per il Valore Unitario della Quota del Fondo relativo al Giorno di Valutazione
immediatamente precedente al Giorno di Sottoscrizione. Eventuali differenze positive
derivanti dagli arrotondamenti sono imputate al patrimonio del Fondo;
-
emettere le quote nel Giorno di Calcolo immediatamente successivo al Giorno di
Sottoscrizione.
15. Entro il quinto Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Calcolo, la SGR impartisce al Depositario
le istruzioni per l’avvaloramento dei certificati rappresentativi delle quote. Il Depositario mette a
disposizione degli aventi diritto i certificati rappresentativi delle quote presso la propria sede entro
il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
16. A fronte di ogni versamento, entro 5 Giorni Lavorativi dal Giorno di Calcolo, la SGR provvede ad
inviare al sottoscrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di
conferma dell’avvenuto investimento. Tale conferma indica:
-
la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento ovvero
dell’ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza;
-
l’importo lordo versato e l’importo netto investito;
-
la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;
-
il numero delle quote e/o frazioni di quote attribuite, specificando la Classe di Quote del
Fondo;
-
il Valore Unitario delle Quote del Fondo al quale le stesse sono state sottoscritte;
-
la data cui il Valore Unitario delle Quote del Fondo si riferisce.
Sottoscrizioni successive
17. Le sottoscrizioni successive alla prima da parte del medesimo sottoscrittore sono ammesse per
importi pari a 10.000 Euro o multipli interi per tutte le classi di investitori di cui al precedente
paragrafo 1.
18. Per le sottoscrizioni successive si applica quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente
articolo 10.
17
Rimborsi
19. I partecipanti al Fondo possono in qualsiasi momento chiedere alla SGR il rimborso totale o
parziale delle quote possedute, tranne:
-
nei giorni diversi dai Giorni Lavorativi;
-
nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
20. La richiesta di rimborso con allegati i relativi certificati di partecipazione, ove emessi, deve
avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall’avente diritto, presentata o inviata
alla SGR direttamente o tramite i soggetti incaricati del collocamento. I certificati possono,
alternativamente, essere messi a disposizione della SGR presso il Depositario. La SGR impegna
contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 cod. civ. – i soggetti incaricati del collocamento ad
inviare alla SGR stessa le domande di rimborso entro e non oltre il primo Giorno Lavorativo
successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute. La SGR si impegna affinché i soggetti
incaricati del collocamento non pongano a carico dei clienti obblighi e oneri aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal Regolamento.
21. La domanda di rimborso deve contenere almeno:
-
la denominazione del Fondo;
-
le generalità del richiedente;
-
il numero delle quote e/o frazioni di quote da rimborsare, specificando la Classe di Quote
del Fondo;
-
la data di rimborso prescelta ove posteriore al primo Giorno di Riferimento del Rimborso
utile;
-
il mezzo di pagamento prescelto per il rimborso dell’importo ovvero il numero del conto
intestato al Partecipante su cui andrà versato l’importo relativo al rimborso;
-
in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote
non oggetto di rimborso;
-
gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.
La SGR ha la facoltà di non accettare le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra
previsto.
22. La periodicità dei rimborsi è mensile, fermi restando i criteri di determinazione del Giorno di
Riferimento del Rimborso previsti nel Regolamento.
23. Il controvalore del rimborso viene determinato moltiplicando il Valore Unitario della Quota del
Fondo, definito nel Giorno di Calcolo immediatamente successivo al Giorno di Riferimento del
Rimborso, per il numero di quote da rimborsare.
Con riferimento ad ogni domanda di rimborso, le operazioni di pagamento degli importi rimborsati
vengono effettuate entro il quinto Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno di
Calcolo.
24. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o bancario non trasferibile
all’ordine del richiedente. Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l’invio del mezzo di pagamento al
18
recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a rischio e spese del sottoscrittore
medesimo.
25. Nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori al 10% (dieci per cento) del Valore
Complessivo Netto del Fondo (di seguito il “Cancello”), la SGR, nell’esigenza di evitare smobilizzi
che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero pregiudicare gli interessi dei
partecipanti, si riserva la facoltà di rimborsare un controvalore complessivo almeno pari
all’ammontare del Cancello, in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun partecipante
ha chiesto il rimborso. L’ammontare in eccedenza è trattato come una nuova domanda di rimborso
alla quale è data esecuzione a termini di Regolamento il successivo Giorno di Riferimento del
Rimborso, comunque entro i limiti del Cancello. La SGR comunica tempestivamente ai
partecipanti l’intenzione di avvalersi della detta facoltà. Ove, a seguito della sospensione
proporzionale, un partecipante si trovi a detenere quote del Fondo per un controvalore inferiore
all’importo minimo iniziale di sottoscrizione, la domanda di rimborso si intende confermata
automaticamente alle scadenze successive sino al completo rimborso, salvo successiva
sottoscrizione per un ammontare necessario a ristabilire il rispetto della sottoscrizione minima
iniziale. Il diritto al rimborso è altresì sospeso nei casi di cui al successivo articolo 13, paragrafo 4.
Trasferimenti di quote
26. I partecipanti al Fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute,
a condizione che:
-
le quote trasferite ad ogni cessionario che non sia già titolare di quote del Fondo siano di
importo complessivo non inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, lett. a), b) o c) in
relazione alle diverse categorie di investitori ovvero al diverso importo minimo previsto
dalla normativa tempo per tempo vigente;
-
la partecipazione al Fondo da parte del cedente non scenda - per effetto della cessione
parziale delle quote - al di sotto degli importi indicati al paragrafo 1, lett. a), b) o c) in
relazione alle diverse categorie di investitori ovvero al diverso importo minimo previsto
dalla normativa tempo per tempo vigente.
27. Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, il partecipante dovrà
comunicare preventivamente alla SGR, anche attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza, la propria intenzione di operare il trasferimento, indicando il numero e la Classe di
Quote del Fondo che intende trasferire a ciascun cessionario. In assenza di opposizione al
trasferimento da parte della SGR - notificata anche mediante le tecniche di comunicazione a
distanza - entro 5 Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del partecipante,
il trasferimento si riterrà autorizzato.
28. In caso di cessione di quote e nell’eventualità che queste siano rappresentate da certificato
nominativo, sarà cura della Società di Gestione dare le istruzioni necessarie affinché il certificato
sia annullato a cura del Depositario e ne venga emesso uno nuovo, intestato al nuovo partecipante.
19
Articolo 11
QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE
1. Tutte le quote di partecipazione al Fondo appartenenti alla stessa Classe di Quote del Fondo
hanno uguale valore e uguali diritti: le quote del Fondo sono rappresentate da certificati
nominativi.
2. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o raggruppamento dei certificati
nominativi, previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese, di
100 Euro per ogni certificato emesso.
3. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote della stessa Classe di Quote del
Fondo e/o per frazioni milionesimali di esse, fermi restando i limiti minimi di investimento indicati
al paragrafo 1, lett. a), b) o c) in relazione alle diverse categorie di investitori.
4. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR. Ogni certificato porta la firma del
Presidente del Consiglio di Amministrazione della SGR ovvero di un altro amministratore con
appositi poteri e la firma, per avvaloramento, del Depositario.
5. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso il Depositario,
ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi
indicato.
6. È facoltà del sottoscrittore chiedere – anche successivamente alla sottoscrizione – l’immissione
delle proprie quote in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di
quote della stessa Classe di Quote del Fondo appartenenti a più partecipanti; detto certificato
cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte
per singolo partecipante.
7. Il certificato cumulativo viene emesso mensilmente, con contestuale annullamento di quello
emesso precedentemente, tranne nel caso in cui la consistenza dello stesso rimanga invariata.
8. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono eventualmente essere contrassegnate solo con
un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità del Depositario di accedere alla
denominazione del partecipante in caso di emissione di certificato singolo o al momento del
rimborso della quota.
9. È comunque fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere in ogni momento l’emissione e la
consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua pertinenza già emesse
nel cumulativo, previo versamento, a titolo di rimborso spese dell’importo di 100 EURO, per ogni
nuovo certificato emesso.
10. È facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento – senza oneri per i partecipanti o
per il Fondo – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei
singoli partecipanti.
11. La consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere sospesa per il tempo
strettamente necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre
30 giorni dalla data di regolamento.
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Articolo 12
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL
FONDO
1. La SGR calcola con cadenza mensile il Valore Complessivo Netto del Fondo. Il Valore Complessivo
Netto del Fondo è determinato con riferimento al Giorno di Valutazione e viene effettuato dalla
SGR in occasione del Giorno di Calcolo immediatamente successivo.
2. Il calcolo del Valore Complessivo Netto del Fondo verrà effettuato conformemente ai seguenti
criteri:
(i)
per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti
finanziari del Fondo, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il
calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti
conclusi alla data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto
nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di
liquidità”. Per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo si terrà inoltre
conto della quota parte dei diritti e degli oneri maturati di diretta pertinenza del Fondo;
(ii)
deduzione dei debiti e delle passività a carico del Fondo eventualmente maturate.
3. Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i
criteri di valutazione stabiliti dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), del TUF.
I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR la documentazione relativa ai
suddetti criteri di valutazione.
4. La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro. Le poste denominate in valute diverse dall’Euro
sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti dall’info-provider Bloomberg. In caso di
mancata rilevazione da parte di Bloomberg si utilizzano i tassi di cambio rilevati dalla Banca
Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione.
Articolo 13
VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE
1. Il Valore Unitario della Quota del Fondo, distinto per ciascuna Classe di Quote del Fondo, è
determinato dalla SGR con cadenza mensile, dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo,
calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 12, per il numero di quote in circolazione, entrambi
relativi al Giorno di Valutazione.
2. Il numero delle quote in circolazione per ciascuna Classe di Quote del Fondo è determinato dalla
SGR sulla base dei dati relativi alle emissioni e ai rimborsi forniti dal Depositario.
3. Il Valore Unitario della Quota del Fondo, distinto per ciascuna Classe di Quote del Fondo, è
pubblicato giornalmente almeno (i) sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, con l’indicazione della data cui
si riferisce, e (ii) nell’area riservata ai soli sottoscrittori del sito internet della SGR.
4. La SGR sospende il calcolo del Valore Unitario della Quota del Fondo – e quindi le relative
operazioni di sottoscrizione e di rimborso – nelle situazioni di forza maggiore - compresa la
chiusura, per ragioni diverse da quelle ordinarie, di un mercato regolamentato le cui quotazioni
21
siano prese a riferimento per la valutazione di una parte consistente del Valore Complessivo Netto
del Fondo - che non consentano la regolare determinazione del Valore Unitario della Quota del
Fondo, informandone i partecipanti, attraverso pubblicazione di un avviso sul quotidiano di cui al
precedente paragrafo 3 e sul sito Internet della SGR, nonché la Banca d’Italia, ove richiesto ai
sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. Inoltre, la SGR sospende la
pubblicazione del Valore Unitario della Quota del Fondo, in situazioni di forza maggiore, che non
ne consentano la regolare pubblicazione.
5. Al cessare di tali situazioni, la SGR si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il Valore
Unitario della Quota del Fondo e provvederà alla sua pubblicazione sul quotidiano di cui al
precedente paragrafo 3 e sul sito internet della SGR. Le sottoscrizioni e i rimborsi, riguardanti le
quote del Fondo il cui calcolo sia stato sospeso, avverranno il primo Giorno di Sottoscrizione o
Rimborso immediatamente successivo al ripristino del regolare corso di valutazione; il Valore
Unitario della Quota del Fondo utilizzato sarà quello del Giorno di Valutazione immediatamente
precedente a tale Giorno di Sottoscrizione o Rimborso. Analogamente verrà pubblicato il Valore
Unitario della Quota del Fondo nel caso in cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
6. In caso di errori nel calcolo del Valore Unitario della Quota del Fondo, la SGR – una volta
accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristornare ai
partecipanti ed al Fondo e ne dà notizia ai partecipanti con le stesse modalità previste dal
precedente paragrafo 3 del presente articolo. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di
importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a due
valorizzazioni), la SGR potrà astenersi dal fornire l’informativa, ferma restando la descrizione
dell’evento nel rendiconto della gestione del Fondo.
7. Ove il Valore Unitario della Quota del Fondo risulti errato per un importo non superiore allo 0,25
per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR si asterrà dal porre in
essere le attività di cui al precedente paragrafo 6.
Articolo 14
SCRITTURE E PROSPETTI CONTABILI DEL FONDO
1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla SGR che, in aggiunta alle scritture prescritte dal Codice
Civile per le imprese commerciali, redige:
a) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative alla
gestione del Fondo e mese per mese le operazioni di emissione e di rimborso delle quote;
b) il Rendiconto della Gestione del Fondo da mettere a disposizione degli investitori entro sei
mesi dalla chiusura dell’esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla
distribuzione dei proventi;
c)
la Relazione Semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio da mettere a disposizione
degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;
22
d) nel Giorno di Calcolo di ciascun mese, il prospetto recante l’indicazione del Valore Complessivo
Netto del Fondo e del Valore Unitario della Quota del Fondo da mettere a disposizione degli
investitori entro il Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Calcolo.
2. I documenti di cui ai precedenti punti b), c) e d) sono redatti secondo le disposizioni emanate dalla
Banca d’Italia; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della SGR.
3. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, i documenti di
cui agli alinea b), c) e d) del precedente paragrafo 1. A tal fine i partecipanti possono inviare
apposita richiesta presso la sede della SGR.
Articolo 15
REVISIONE LEGALE
1. La revisione della contabilità della SGR e del Fondo è affidata ad una società di revisione legale
nominata dalla SGR.
2. La società di revisione provvede altresì alla certificazione del Rendiconto della Gestione e del
rendiconto di liquidazione del Fondo.
Articolo 16
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
1. Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR.
Per l’attuazione delle modifiche del Regolamento richieste da disposizioni di legge o regolamentari
è conferita delega permanente al Presidente o ad un Amministratore della SGR, il quale porterà a
conoscenza del Consiglio di Amministrazione della SGR il testo modificato nella riunione
immediatamente successiva alla modifica.
2. Il contenuto di ogni modifica del Regolamento è pubblicato sul sito internet della SGR.
3. Le modifiche del Regolamento che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano applicazione per gli importi già
sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche stesse, a meno che dette modifiche
siano richieste da disposizioni normative.
4. Il termine di efficacia delle modifiche, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche
stesse sul sito internet della SGR, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei
partecipanti.
5. La SGR provvederà ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, anche a
mezzo email o posta elettronica certificata a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta.
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Articolo 17
LIQUIDAZIONE DEL FONDO
1. La liquidazione del Fondo, fatti salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle disposizioni
normative tempo per tempo vigenti, ha luogo alla scadenza del termine di cui al precedente
articolo 4 o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato ovvero anche prima di tale data:
-
in caso di scioglimento della SGR; e
-
in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR,
all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del
Fondo
tale
da
non
consentire
un’efficiente
prestazione
dei
servizi
gestori
ed
amministrativi.
2. In ogni caso, la liquidazione del Fondo viene deliberata Consiglio di Amministrazione della SGR.
3. La SGR, ove richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente, informa la Banca d’Italia prima
della riunione consiliare che deve deliberare in merito alla liquidazione del Fondo nonché in merito
all’avvenuta delibera.
4. La liquidazione del Fondo si compie, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e, in
particolare, delle seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo viene pubblicato sulle
medesime fonti previste per la pubblicazione del Valore Unitario della Quota del Fondo.
Dalla data della delibera consiliare di liquidazione del Fondo cessa ogni ulteriore attività
di investimento e l’emissione e il rimborso delle quote sono sospesi;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto la
supervisione dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dalla SGR
(che viene portato a conoscenza della Banca d’Italia ove richiesto dalla normativa tempo
per tempo vigente), realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo
compongono;
c)
terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione,
accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante
l’indicazione dell’importo spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra
l’ammontare delle attività nette realizzate e il numero delle quote in circolazione;
d) la società di revisione di cui all’articolo 15 provvede alla revisione della contabilità delle
operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto
finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori nonché la
relazione della società di revisione, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di
rimborso, sono depositati e messi a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR e
del Depositario. Ogni partecipante potrà prenderne visione ed ottenere copia a proprie
spese;
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f)
dell’avvenuta redazione del rendiconto finale e dalla data di inizio delle operazioni di
rimborso è data pubblicità mediante avviso sul quotidiano di cui al precedente articolo 13,
paragrafo 3, e sul sito internet della SGR;
g) il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle quote nella misura
prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati
se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
h) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo
dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario
(o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo) in un conto
intestato alla SGR, con l’indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo, con
sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto;
i)
i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo
quanto indicato alla precedente lettera h) si prescrivono a favore della SGR, qualora non
esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di
cui alla lettera e);
j)
la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia
dell’avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.
Articolo 18
FORO COMPETENTE
1. Per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall’interpretazione,
dall’applicazione e dall’esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal presente
Regolamento tra i partecipanti al Fondo e la SGR e/o il Depositario, è competente in via
esclusiva il Foro di Milano, salvi i casi di competenza inderogabile ai sensi delle
disposizioni normative pro tempore vigenti.
2. Restano ferme le disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di composizione
stragiudiziale delle controversie, obbligatoria o facoltativa.
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