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Experten für Vorsorgefragen
Dicembre 2012
INFO PREVIDENZA Nr. 23
DIAGNOSI: REGLEMENTITIS, TERAPIA: NESSUNA CONOSCIUTA O PREVISTA
Prima – per quanto prima possa essere – era permesso ciò che non era esplicitamente
proibito. Nel frattempo è permesso solo quanto è basato su di una base giuridica.
La marea di normative sembra non conoscere freni, soprattutto nell’ambito della previdenza professionale: le nuove normative sull’integrità e lealtà delle persone con responsabilità di decisione (membri del Consiglio di Fondazione, Amministratore, Gestore del
capitale) imposte dalla riforma della struttura devono essere introdotte in ogni cassa al più
tardi entro la fine dell’anno 2012 (cfr. Info Previdenza Nr. 21). L’ufficio di revisione controllerà che questo avvenga. Lo stesso vale per l’analisi se esiste un Sistema di Controllo
Interno (SCI), valutando fino a che punto è necessario, se è in preparazione o pianificato.
Anche noi, come periti in materia di previdenza professionale („esperti“), non possiamo
esimerci dalla normativa, siamo invece ancor più messi sotto pressione dalla stessa: attualmente tutti gli esperti che operano come tali a norma di legge, sono stati classificati
come „con abilitazione provvisoria“ dalla Commissione di Alta Vigilanza (CAV), che intende analizzare profondamente ogni caso, definendo una lunga lista di requisiti per
l’abilitazione, tra i quali un estratto dal registro esecuzioni e fallimenti e dal casellario giudiziale. Non è ancora chiaro quando la lista (visibile anche nella pagina internet della
CAV, www.oak-bv.admin.ch) sarà modificata in „abilitazione definitiva“.
Il fatto che la comunità degli esperti si è fatta sempre più attiva ha una semplice ragione di
fondo: “regolati da solo prima che lo faccia qualcun altro!”. La direttiva tecnica (DTA) nr. 4
che si è autoimposta la camera degli esperti sul tasso tecnico di riferimento è una soluzione di compromesso dopo una lunga discussione, che darà ancora in futuro spunti di
discussione in base all’automatismo creato (vedi nostra Info Previdenza Nr. 20). Per contro, la nuova direttiva DTA 5 „Controllo dell’istituzione di previdenza secondo l‘Art. 52e
Abs. 1 LPP“, non ancora vecchia di un anno, raggruppa principi, definisce il contenuto e
precisa quali sono i punti di controllo che devono essere trattati nel rapporto tecnico attuariale. Inoltre, la nuova direttiva DTA 6 „Sottocopertura / Misure di risanamento“, approvata
recentemente ma non ancora pubblicata, descrive i doveri e i compiti dell’esperto responsabile aggiungendo pure una lista di definizioni utili e precisazioni, descrivendo pure il
processo da seguire. Al contrario della DTA 4, le DTA 5 e 6 possono contare con un sostegno uniforme e di base di tutta la camera degli esperti.
Quale effetto hanno la riforma della struttura, il sistema di controllo interno, la CAV, le
DTA’s ecc. sul lavoro giornaliero è abbastanza chiaro: una enorme mole di lavoro, carta e
alla fine di denaro. E’ prevedibile che piccole istituzioni di previdenza non vogliano più
dedicare o non possano più permettersi un tale onere. Laddove una “fuga in una struttura
più grande“ (per es. mediante annessione a una fondazione collettiva) non è possibile,
questo potrebbe complicare a nostro modo di vedere la problematica.
Non è nostra intenzione di scrivere solo male sulle nuove norme di legge. Da tutto questo
onere addizionale intravvediamo pure dei vantaggi: le regole minime del sistema interno
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di controllo come separazione dei compiti, controllo a „quattrocchi“, firme collettive, ecc.
verranno controllate anche presso piccole casse pensioni o casse puramente sovraobbligatorie, aumentando quindi la sicurezza per la cassa in generale, nonché per i membri
responsabili del consiglio di fondazione. A parte l’evitare atti criminali (per i quali dovrebbe
far stato la legge penale e non le nuove norme qui discusse), si dovrebbe migliorare tra le
altre cose l’evitare di commettere errori.
Anche la citata direttiva DTA 6 supporta l’esperto nel suo lavoro, rassicurando che se
messo sotto pressione per una visione negativa dei membri di consiglio di fondazione
delle proposte di risanamento o del processo d’avviso ritenute una „visione errata della
situazione“ dell‘esperto, può contare sul fatto che questa è l’opinione di 200 esperti.
Per quanto riguarda la CAV, nella nostra ultima Info Nr. 22 abbiamo già espresso il nostro
parere positivo sulla comunicazione riguardo il „tasso di remunerazione minore del minimo LPP o nulla“. Speriamo quindi che anche nel futuro si prodighino a eliminare presto le
differenti visioni delle varie autorità di vigilanza regionali per quanto riguarda la legislazione, i processi d’approvazione e gli altri processi.
REVISIONE 6A DELL‘AI – CONSEGUENZE PER LA PREVIDENZA PROFESSIONALE
Dalla metà degli anni 90 ci si era resi conto della grave situazione dell’AI, e il parlamento
si è visto obbligato a tracciare un piano di risanamento, che prevedeva 3 differenti passi:
-
-
Stabilizzare il deficit (risolto con la 4. e 5. revisione dell‘AI)
Frenare la spirale dell’indebitamento (l’AI ha ora un proprio fondo e grazie alle entrate addizionali dall’aumento dell’IVA i debiti non crescono più per il momento; i
debiti attuali sono stati inoltre assunti dalla Confederazione)
Mantenere un pareggio a bilancio duraturo e ripagare i debiti.
La 6. revisione dell‘AI mira appunto a portare avanti questo risanamento, attaccando il
terzo punto del piano di risanamento sopraelencato.
La prima parte di questa revisione, chiamata 6a, è entrata in vigore rapidamente al
1.1.2012. Promuove il reinserimento dei beneficiari di rendita e ha il suo effetto anche
nella previdenza professionale riassunto nell’articolo 26a LPP.
Che impatto ha tutto ciò per un’istituzione di previdenza (IP)?
Per ridurre al minimo i costi del reinserimento della persona assicurata e il rischio della
ditta che lo assume, è stato introdotto un periodo di copertura, nel quale si definiscono
due fasi:
-
Prima della decisione dell’AI di ridurre la rendita d’invalidità
Dopo la decisione dell‘AI
Prima della decisione dell’AI il pagamento della rendita d’invalidità non subisce alcuna
riduzione. Il possibile maggior ingresso di salario ricevuto durante la prova di reinserimen-
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to non è preso in considerazione nel calcolo di sovrindennizzo, dovrebbe infatti compensare i costi causati dal reinserimento.
Al primo giorno del secondo mese dopo la decisione dell’AI di ridurre o addirittura eliminare il grado d’invalidità, comincia il periodo di copertura di 3 anni. Questo periodo è però
garantito solo per quelle persone che partecipano al programma di reinserimento. Durante
questo periodo la persona rimane assicurata presso l’IP che era tenuta a pagare la rendita d’invalidità. La stessa è tenuta quindi a pagare la rendita durante il periodo di copertura
ma può prendere in computo l’entrata addizionale.
Di conseguenza l’IP del nuovo datore di lavoro non dovrà quindi affiliare l’assicurato (e
non richiedere contributi).
Attenzione: se la persona beneficiaria di rendita d’invalidtà non era assicurata presso
nessuna IP, il nuovo datore di lavoro deve assumere nella propria IP il nuovo assicurato.
Da notare pure che lo status della persona durante questo periodo rimane „dopo un evento previdenziale“. Questo implica che non saranno permessi né divisioni dell’avere di vecchiaia per divorzio, né prelievi PPA e nemmeno pagamenti in contanti.
Graficamente:
Decisione AI:
Riduzione / Eliminazione
della rendita
Decisione AI:
Prestazione di transizione
+ Controllo della rendita
AI:
Nuova decisione
Fine del periodo di copertura
Misure di reinserimento
(Art. 8a LAI)
Assunzione
Prestazione di transizione
Nuova rendita?
Lavoro?
3 anni
Rendita AI e II. Pilastro (nessuna nuova
decurtazione)
30 giorni
Incapacità lavorativa
Rendita II. pilastro continua a essere pagata per 3 anni
Guadagno addizionale preso in computo nel calcolo della rendita
Se durante il periodo di copertura sopraggiungesse un’incapacità lavorativa di almeno
50% e che è durata perlomeno 30 giorni, l’AI pagherà una prestazione transitoria. Per la
IP sarà necessaria una nuova analisi della situazione (nuovo calcolo).
Dopo che il periodo di copertura di 3 anni è terminato e se le misure di reinserimento hanno avuto gli esiti sperati, termina anche l’obbligo di pagamento della rendita d’invalidità o
la stessa verrà ridotta proporzionalmente al nuovo grado d’incapacità. L’IP dovrà determinare una prestazione d’uscita per la parte attiva dell’assicurato e trasferirla alla nuova IP.
TAVOLE GENERAZIONALI
Per il calcolo dei capitali previdenziali di una cassa pensione, la durata dei pagamenti è
un valore fondamentale. Più lungo è il periodo di pagamento delle prestazioni che la cassa deve erogare, più alto è il suo peso finanziario. Che fa stato per determinare la durata
del pagamento di prestazione è la probabilità di morire dell’assicurato, in particolare dei
beneficiari di rendita. Questa probabilità di morire è misurata periodicamente e pubblicata
in tavole di mortalità.
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Già da tanto tempo è stato osservato che la speranza di vita degli uomini e delle donne
aumenta, rispettivamente che la probabilità di morire diminuisce. Nelle tavole di mortalità
periodiche utilizzate attualmente, lo sviluppo della probabilità di morire non è preso in
considerazione, perchè le tavole rappresentano una osservazione della mortalità in un
determinato periodo di tempo. Di conseguenza si costituiscono degli accantonamenti tecnici, le riserve per l‘evoluzione demografica, che dovrebbero compensare tale sviluppo.
Quando si attualizza una nuova tavola di mortalità periodica, questa riserva è liberata.
Le tavole generazionali, che sono disponibili da un certo periodo di tempo e che sono
adottate maggiormente dalle compagnie assicurative vita, sono discusse ora anche a livello del settore. Queste tavole prendono in considerazione fino a un certo grado la modifica della mortalità. Va notato che per lo sviluppo di queste tavole le ipotesi sullo sviluppo
della mortalità futura giocano un ruolo fondamentale. Questi sviluppi sono determinati da
trends storici extrapolati nel futuro. Questo permette di prendere in considerazione che un
uomo di 18 anni avrà una differente mortalità a 50 anni di una persona che oggi ha 50
anni (o di uno che ha oggi 70 anni). In questo caso non v’è la necessità di costituire una
riserva per l’evoluzione demografica.
In termini pratici le tavole generazionali sono un po‘ più difficili da gestire, dato che non
solo l’età ma anche l’anno di nascita dell’assicurato sono importanti. Le prime simulazioni
fatte dimostrano che il tempo di calcolo è maggiore, e maggiori sono anche i capitali previdenziali necessari.
VALORI LIMITE E CIFRE DI RIFERIMENTO 2013
I valori limite cambiano al 1.1.2013 come segue (in CHF):
1) Rendita annuale massima AVS
28’080
2)
3)
4)
5)
6)
7)
21’060
24’570
84’240
59’670
3’510
3/4 di 1)
126’360
1.5 x 4)
6’739
33’696
8% di 4)
Soglia d’entrata LPP
Valore di coordinamento LPP
„Massimo LPP“
Stipendio LPP massimo assicurato
Stipendio LPP minimo assicurato
Stipendio massimo assicurato dal fondo di
garanzia
8) Acquisto massimo pilastro 3a, con II. pilastro
senza II. pilastro, (risp. max. 20% ingresso da indip.)
7/8 di 1)
3 x 1)
4) ./. 3)
1/8 di 1)
40% di 4)
Il consiglio federale ha determinato il tasso minimo LPP al 1.1.2013 come segue:
Tasso minimo LPP:
1.50%
Interesse di mora LFLP:
2.50% (dal 30. giorno dopo aver ricevuto i dati dalla nuova IP o conto di LP)
Aliquota di conversione LPP 2013: Donne età 64: 6.80%, uomini età 65: 6.85%
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I contributi al fondo di garanzia si modificano per l’anno di calcolo 2013 come segue:
0.08% (precedente: 0.07%) per sussidio per la struttura d’età sfavorevole, 0.01% (precedente: 0.01%) per insolvenza e altre prestazioni.
ADEGUAMENTO DELLA RENDITA LPP ALL’EVOLUZIONE DEI PREZZI
Le rendita d’invalidtà e per i superstiti della previdenza professionale, che sono state elargite per la prima volta nell’anno 2009 sono adeguate nell’ambito dell’obbligatorio LPP al
1.1.2013 di 0.4%. Le rendite pagate per la prima volta prima dell’anno 2009 non sono
adeguate.
I tassi d’adeguamento si riferiscono solo alla parte obbligatoria LPP. Un adeguamento
effettivo dev’essere solo preso in considerazione quando la rendita LPP adeguata superi
in totale la rendita regolamentare.
INTERNO
Dopo 25 anni di lavoro e con nostro grande rammarico, Hermann Zahner ha deciso di
lasciare la nostra ditta per la fine del 2012, alla ricerca di nuovi orizzonti. Ringraziamo
Hermann Zahner per la sua dedizione che ha sempre contribuito al successo della nostra
impresa. Abbiamo già potuto trovare un suo sostituto nella persona del Dr. Tilo Lumpp,
che dovrà ancora conoscere meglio i nostri processi e necessiterà un po‘ di formazione.
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Speriamo d’avervi fornito un servizio di valore con questa informazione e approfittiamo
dell’occasione per augurarvi Buone Feste e un proficuo Anno Nuovo in buona salute.
Muttenz, Dicembre 2012
000/B/DOK-032026