Informazioni di cui all`articolo 79 del regolamento - european e
Transcript
Informazioni di cui all`articolo 79 del regolamento - european e
Informazioni di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo Elenco 1 Autorità diverse dalle autorità giudiziarie e professionisti legali competenti in materia di successioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 • in Belgio: notaio; • in Bulgaria: non pertinente; • nella Repubblica ceca: notaio; • in Germania: non pertinente; • in Estonia: non pertinente; • in Grecia: notaio; • in Spagna: notaio; • in Francia: non pertinente; • in Croazia: notaio; • in Italia: non pertinente; • a Cipro: non pertinente; • in Lettonia: non pertinente; • in Lituania: non pertinente; • in Lussemburgo: non pertinente; • in Ungheria: notaio ('közjegyző'); • a Malta: non pertinente; • nei Paesi Bassi: non pertinente; • in Austria: non pertinente; • in Polonia: non pertinente; • in Portogallo: notaio; • in Romania: non pertinente; • in Slovenia: non pertinente; • in Slovacchia: non pertinente; • in Finlandia: liquidatore dell'eredità ('tuomioistuimen määräämä pesänjakaja'); • in Svezia: a) agenzia delle Entrate ("Skatteverket"), b) liquidatore dell'eredità ("skiftesman"), c) esecutore testamentario ("testamentsexekutor"), in veste di liquidatore dell'eredità senza nomina speciale a tale fine; d) amministratore speciale dell'eredità ("särskild boutredningsman"), in veste di liquidatore dell'eredità senza nomina speciale a tale fine.