Provvedimento richiamato dalla Newsletter 8

Transcript

Provvedimento richiamato dalla Newsletter 8
Informazione ¥ Newsletter ¥ 2001 ¥ 8 - 14 gennaio ¥ Provvedimento richiamato
Normativa
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informazione
Pubblicazioni
Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dellÕing. Claudio Manganelli, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la segnalazione presentata dal sig. i ------------- nei confronti della ------------- S.p.a. e dellÕinvestigatore privato -------------;
Vista la documentazione in atti;
Modulistica
Ricerca
Viste le osservazioni dellÕUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellÕart. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il prof. Ugo De Siervo;
PREMESSA:
Mappa
1. In data 5 agosto 1999 il sig. ------------- ha inviato a questa Autoritˆ una Òsegnalazione-quesitoÓ con la
quale ha chiesto di verificare la liceitˆ e correttezza di un trattamento di dati effettuato dalla societˆ che lo
ha licenziato per insussistenza di una patologia addotta per giustificare alcuni periodi di astensione dal
lavoro. LÕinteressato ha fatto presente che nella relazione conclusiva dellÕattivitˆ informativa svolta per
conto della societˆ da un investigatore privato per appurare lÕinsussistenza di una patologia (relazione prodotta davanti al giudice del lavoro), sarebbero stati riportati dati personali suoi e di terzi in violazione della
legge n. 675/1996.
2. In data 11 settembre 1999 questa Autoritˆ ha avviato accertamenti ai sensi dellÕart. 32, comma 1, della
legge n. 675/1996, nei confronti della societˆ e dellÕinvestigatore privato, i quali hanno fornito le informazioni richieste ritenendo lecito il trattarnento effettuato. Ulteriori elementi di valutazione sono stati forniti
1
Informazione ¥ Newsletter ¥ 2002 ¥ 22 - 28 aprile ¥ Provvedimento richiamato
Normativa
Informazione
dallÕinteressato con note del 20 settembre e del 28 dicembre 1999.
CIOÕ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:
Pubblicazioni
Modulistica
Ricerca
Mappa
Il trattamento dei dati in esarne non • risultato illecito essendo stato svolto per soddisfare una legittima
esigenza della societˆ di far valere un diritto in sede giudiziaria.
La legge n. 675/1996 prende in considerazione anche tale esigenza e prevede alcune eccezioni alla disciplina ordinaria. In particolare il trattamento dei dati personali non sensibili effettuato per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria • lecito anche senza il consenso dellÕinteressato, semprechŽ i dati
siano trattati esclusivarnente per tali finalitˆ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (art. 12, comma 1, lett. h); art. 20, comma 1, lett. g); v. anche lÕart. 22, comma 4).
Dalla documentazione in atti emerge che lÕinvestigatore privato • stato incaricato da un legale della
societˆ in base ad un preciso mandato ed ha raccolto, compendiato in una relazione e trasmesso al committente alcuni dati personali (in particolare fotografie e brevi annotazioni dellÕinvestigatore circa gli spostarnenti del lavoratore interessato nei periodi e negli orari indicati nellÕincarico) pertinenti rispetto allÕintento
della societˆ di dimostrare in giudizio -come poi • avvenuto lÕinsussistenza di una specifica patologia
addotta dal lavoratore interessato.
LÕattivitˆ investigativa appare dagli atti orientata sulla persona del lavoratore interessato. La possibilitˆ
di desumere dalle fotografie riprese a distanza o dalle annotazioni alcuni occasionali riferimenti a familiari
compresenti durante gli spostamenti o ad altri particolari o comportamenti (ripresa di un prelievo bancomat o del luogo dove il lavoratore si recava durante le uscite; autovetture guidate) non possono ritenersi
eccedenti rispetto alla finalitˆ della societˆ di dimostrare che la particolare patologia addotta consentiva
sia una normale vita di relazione, sia la ripresa del lavoro (come pure di prendere atto che il lavoratore
2
Informazione ¥ Newsletter ¥ 2002 ¥ 22 - 28 aprile ¥ Provvedimento richiamato
Normativa
Informazione
doveva recarsi in necessaria visita presso un medico).
Ininfluente •, poi, la circostanza che il lavoratore avesse nel frattempo prodotto un certificato comprovante la prosecuzione della malattia, giacchŽ scopo della societˆ era proprio quello di dimostrare lÕerroneitˆ della prognosi.
Pubblicazioni
Anche alla luce della restituzione dei dati alla societˆ da parte dellÕinvestiagatore, non consta, poi, alcun
altro utilizzo dei dati diverso da quello della difesa in sede giudiziaria o, comunque, in violazione della
legge n. 675/1996.
Modulistica
PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:
dichiara non luogo a provvedere sulla segnalazione.
Ricerca
Roma, li 9 novembre 2000
IL PRESIDENTE
Mappa
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
3