Provvedimento richiamato dalla Newsletter 8
Transcript
Provvedimento richiamato dalla Newsletter 8
Informazione ¥ Newsletter ¥ 2001 ¥ 8 - 14 gennaio ¥ Provvedimento richiamato Normativa IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Informazione Pubblicazioni Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dellÕing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la segnalazione presentata dal sig. i ------------- nei confronti della ------------- S.p.a. e dellÕinvestigatore privato -------------; Vista la documentazione in atti; Modulistica Ricerca Viste le osservazioni dellÕUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellÕart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000; Relatore il prof. Ugo De Siervo; PREMESSA: Mappa 1. In data 5 agosto 1999 il sig. ------------- ha inviato a questa Autoritˆ una Òsegnalazione-quesitoÓ con la quale ha chiesto di verificare la liceitˆ e correttezza di un trattamento di dati effettuato dalla societˆ che lo ha licenziato per insussistenza di una patologia addotta per giustificare alcuni periodi di astensione dal lavoro. LÕinteressato ha fatto presente che nella relazione conclusiva dellÕattivitˆ informativa svolta per conto della societˆ da un investigatore privato per appurare lÕinsussistenza di una patologia (relazione prodotta davanti al giudice del lavoro), sarebbero stati riportati dati personali suoi e di terzi in violazione della legge n. 675/1996. 2. In data 11 settembre 1999 questa Autoritˆ ha avviato accertamenti ai sensi dellÕart. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, nei confronti della societˆ e dellÕinvestigatore privato, i quali hanno fornito le informazioni richieste ritenendo lecito il trattarnento effettuato. Ulteriori elementi di valutazione sono stati forniti 1 Informazione ¥ Newsletter ¥ 2002 ¥ 22 - 28 aprile ¥ Provvedimento richiamato Normativa Informazione dallÕinteressato con note del 20 settembre e del 28 dicembre 1999. CIOÕ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA: Pubblicazioni Modulistica Ricerca Mappa Il trattamento dei dati in esarne non • risultato illecito essendo stato svolto per soddisfare una legittima esigenza della societˆ di far valere un diritto in sede giudiziaria. La legge n. 675/1996 prende in considerazione anche tale esigenza e prevede alcune eccezioni alla disciplina ordinaria. In particolare il trattamento dei dati personali non sensibili effettuato per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria • lecito anche senza il consenso dellÕinteressato, semprechŽ i dati siano trattati esclusivarnente per tali finalitˆ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (art. 12, comma 1, lett. h); art. 20, comma 1, lett. g); v. anche lÕart. 22, comma 4). Dalla documentazione in atti emerge che lÕinvestigatore privato • stato incaricato da un legale della societˆ in base ad un preciso mandato ed ha raccolto, compendiato in una relazione e trasmesso al committente alcuni dati personali (in particolare fotografie e brevi annotazioni dellÕinvestigatore circa gli spostarnenti del lavoratore interessato nei periodi e negli orari indicati nellÕincarico) pertinenti rispetto allÕintento della societˆ di dimostrare in giudizio -come poi • avvenuto lÕinsussistenza di una specifica patologia addotta dal lavoratore interessato. LÕattivitˆ investigativa appare dagli atti orientata sulla persona del lavoratore interessato. La possibilitˆ di desumere dalle fotografie riprese a distanza o dalle annotazioni alcuni occasionali riferimenti a familiari compresenti durante gli spostamenti o ad altri particolari o comportamenti (ripresa di un prelievo bancomat o del luogo dove il lavoratore si recava durante le uscite; autovetture guidate) non possono ritenersi eccedenti rispetto alla finalitˆ della societˆ di dimostrare che la particolare patologia addotta consentiva sia una normale vita di relazione, sia la ripresa del lavoro (come pure di prendere atto che il lavoratore 2 Informazione ¥ Newsletter ¥ 2002 ¥ 22 - 28 aprile ¥ Provvedimento richiamato Normativa Informazione doveva recarsi in necessaria visita presso un medico). Ininfluente •, poi, la circostanza che il lavoratore avesse nel frattempo prodotto un certificato comprovante la prosecuzione della malattia, giacchŽ scopo della societˆ era proprio quello di dimostrare lÕerroneitˆ della prognosi. Pubblicazioni Anche alla luce della restituzione dei dati alla societˆ da parte dellÕinvestiagatore, non consta, poi, alcun altro utilizzo dei dati diverso da quello della difesa in sede giudiziaria o, comunque, in violazione della legge n. 675/1996. Modulistica PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE: dichiara non luogo a provvedere sulla segnalazione. Ricerca Roma, li 9 novembre 2000 IL PRESIDENTE Mappa IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE 3