Lo ha stabilito il Garante

Transcript

Lo ha stabilito il Garante
Informazione ¥ Newsletter ¥ 2001 ¥ 23 - 29 luglio ¥ Provvedimento richiamato
Normativa
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informazione
Pubblicazioni
In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, del prof. Giuseppe Santaniello vice-presidente, del
prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
esaminato il reclamo presentato da ÉÉÉÉ s.r.l;
ne’ confronti di
ÉÉÉÉ S.p.A.;
Modulistica
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellÕart. 15 del regolamento del Garante
n. 1/2000 adottato con deliberazione n.15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Ricerca
RELATORE il prof. Stefano Rodotˆ;
VISTA la documentazione in atti;
Mappa
PREMESSO:
ÉÉÉÉ s.r.l. lamenta che ÉÉÉÉ S.p.A. avrebbe illegittimamente comunicato a terzi alcuni dati
personali che la riguardano raccolti nel corso di rapporti contrattuali intercorsi in passato fra le due
societˆ. In particolare la societˆ ÉÉÉÉ , in occasione dello svolgimento di gare per la fornitura di
materiale sanitario, avrebbe incluso informazioni relative a ÉÉÉÉ s.r.l. Ònelle referenze e nella documentazione di gara, creando turbativaÓ.
1
Informazione ¥ Newsletter ¥ 2001 ¥ 23 - 29 luglio ¥ Provvedimento richiamato
Normativa
Informazione
Pubblicazioni
La reclamante ha segnalato di essersi formalmente opposta al trattamento dei propri dati personali da
parte della societˆ ÉÉÉÉ , tranne che per le Ònormali attivitˆ commercialiÓ, affermando di considerare
ogni comunicazione dei dati stessi alla stregua di una violazione della legge n. 675/1996.
A tale istanza, ed al successivo invito a fornire un riscontro formulato da questa Autoritˆ, il titolare del
trattamento ha risposto sostenendo che:
a) lÕinteressato non avrebbe a suo tempo esercitato alcuno dei diritti riconosciuti dallÕart. l3 della legge
n. 675, limitandosi a manifestare una generica opposizione al trattamento dei propri dati;
Modulistica
b) la comunicazione delle informazioni relative a ÉÉÉÉ s.r.l. sarebbe avvenuta verso soggetti pubblici
ai fini della partecipazione a gare dÕappalto e secondo le prescrizioni del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358;
Ricerca
Mappa
c) la preventiva informativa allÕinteressato sarebbe stata fornita per iscritto;
d) sarebbero stati comunicati ad alcuni enti pubblici, a fini di partecipazione a gare dÕappalto, solo gli
estremi di talune forniture effettuate a favore di ÉÉÉÉ s.r.1., senza chiedere a tal fine il consenso
di tale societˆ poichŽ la legge n. 675 ne escluderebbe la necessitˆ, trattandosi di dati personali relativi
allo svolgimento di attivitˆ economiche.
CIOÕ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il reclamo presentato da ÉÉÉÉ s.r.l., che va qualificato come tale in conformitˆ ai principi affermati
nel provvedimento del Garante del 16 ottobre 1997 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Garante
ÒCittadini e Societˆ dellÕInformazioneÓ, n. 2, pag. 71 ss.), non • fondato.
2
Informazione ¥ Newsletter ¥ 2001 ¥ 23 - 29 luglio ¥ Provvedimento richiamato
Normativa
Informazione
Pubblicazioni
Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento non risultarlo infatti profili di illiceitˆ, ai sensi
dellÕart. 20, comma 1, della legge n. 675, della contestata comunicazione di dati personali del ricorrente,
effettuata dalla ÉÉÉÉ S.p.A.
La societa ÉÉÉÉ ha anzitutto prodotto per la partecipazione alle gare in questione propria documentazione contabile contenente dati personali di natura economica riferiti alla stessa. Inoltre, i dati pi• specificamente oggetto di contestazione e riferiti alla societˆ reclamante, sono dati relativi allo svolgimento di
attivitˆ economiche della stessa, per i quali, ai sensi del citato art. 20 comma 1, lettera e), della legge n 675,
non occorre la previa acquisizione del consenso.
Modulistica
Ricerca
Mappa
Va altres“ r“levato che il d.lg. 94 luglio 1992 n. 358, recante il ÒTesto unico delle disposizioni in materia di
appalti pubblici di fornitureÓ, prevede che le imprese concorrenti alle gare possano dimostrare le proprie
capacitˆ tecniche attraverso lÕallegazione di diversi documenti, tra i quali compare anche lÕelenco delle
principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il corrispetivo importo, data e destinatario
(art. 14, comma 1, lett. a)).
Nel bando di gara indetta dal Reparto autonomo centrale della Guardia di Finanza, oggetto di particolare
attenzione nel reclamo, era appunto previsto che le ditte interessate, per essere invitate, dovessero far
pervenire la documentazione di cui alla predetta norma.
In relazione a quanto osservato, non risultano Òmotivi legittimiÓ che giustifichino lÕopposizione al trattamento dei dati personali dellÕinteressato, ai sensi dellÕart. l3, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996,
restando comunque impregiudicato - malgrado lÕesclusione del consenso - lÕobbligo per la societˆ
ÉÉÉÉ di utilizzare in futuro i dati personali di ÉÉÉÉ s.r.1., sempre in modo lecito e corretto e sulla
base di unÕidonea informativa redatta nel rispetto dellÕart. 10 della legge n. 675.
3
Informazione ¥ Newsletter ¥ 2001 ¥ 23 - 29 luglio ¥ Provvedimento richiamato
Normativa
Informazione
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
dichiara infondato il reclamo.
Roma, li 27 giugno 200l
Pubblicazioni
Modulistica
Ricerca
Mappa
4