il contratto di trasporto
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IL CONTRATTO DI TRASPORTO 1. NOZIONE DI CONTRATTO DI TRASPORTO. Il contratto di trasporto è il contratto con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Questa definizione, letteralmente mutuata dall'art. 1678 c.c., è valida in realtà per ogni tipo di contratto di trasporto, sia di persone che di cose, pubblico o privato, collettivo o individuale, e prescindendo altresì dal modo con il quale il trasporto venga effettuato. La definizione, rappresenta il momento unificante dell'istituto del contratto di trasporto, a prescindere da tutte le differenze soltanto evidenziate, una sostanziale e fondamentale unitarietà. Se, la definizione è idonea a identificare una figura unitaria di contratto e a distinguerla da altre figure contrattuali, è anche vero che non vi è poi una disciplina unitaria dei rapporti giuridici nascenti da! contratto di trasporto. Nello stesso codice civile vi è una distinzione per quanto concerne la disciplina dei pubblici servizi di trasporti di linea, seguita dalla affermazione della applicabilità delle norme, ai trasporti per via d'acqua e per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non derogato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali. Anche per gli altri trasporti regolati dal solo codice civile sorge una fondamentale partizione fra disciplina dei trasporti di persone e disciplina del trasporto di cose. Il contratto di trasporto è un contratto obbligatorio. Contenuto specifico ed essenziale del contratto di trasporto è l'obbligazione del vettore di dislocare da un luogo ad un altro persone o cose. Non è essenziale che il trasporto avvenga con mezzi propri del vettore. Così pure non è necessario che il vettore partecipi direttamente e personalmente all'attività di trasporto. L'assunzione dell'obbligo di trasportare è quindi essenziale per identificare il contratto di trasporto e distinguerlo, da altre fattispecie. Il codice civile, così come le varie leggi speciali che regolano gli altri tipi di contratto di trasporto, si preoccupa di disciplinare più le modalità di esecuzione del contratto, che non le modalità di perfezionamento del contratto. Gran parte dei contratti di trasporto, e in particolare gran parte dei contratti di trasporto terrestre, non presentano un momento di formale stipulazione del contratto. 2. DISTINZIONE DA ALTRI CONTRATTI TIPICI. Dalla nozione stessa del contratto di trasporto si evince chiaramente che essa non comprende la fattispecie in cui uno dei contraenti si obblighi, a mettere a disposizione della controparte un mezzo di trasporto funzionante ed eventualmente il personale necessario per la conduzione del medesimo. In quest'ultima ipotesi, si configura il diverso contratto di noleggio. A differenza da quanto avviene nel contratto di trasporto, nel contratto di noleggio il noleggiante non assume responsabilità per l'esercizio dell'attività di trasporto, ma si limita soltanto a consentire il godimento del mezzo di trasporto, rispondendo eventualmente della sua inefficienza, e a fornire, salvo i casi in cui il noleggio avvenga senza conducente, la attività della persona o delle persone addette alla conduzione del mezzo di trasporto. Parimenti, non rientra nella nozione di contratto di trasporto la fattispecie in cui il contraente si limiti ad assumere l'obbligo di reperire il trasportatore e concludere con il medesimo un contratto di trasporto. In questa ipotesi, si ha il cosiddetto contratto di spedizione, che null'altro è se non un contratto di mandato avente per oggetto specifico la conclusione di un contratto di trasporto. Da non confondere con il contratto di spedizione ora menzionato (espressamente disciplinato dagli art. 1737-1741 c.c.) è la figura del contratto di trasporto cumulativo (art. 1682 e 1700 c.c.), nel quale più vettori assumono l'obbligo di trasportare persone o cose, ciascuno per una tratta di un unico percorso. 3. LA ONEROSITÁ DEL CONTRATTO DI TRASPORTO. Come si è detto il contratto di trasporto è per definizione oneroso, (ai sensi dell'art. 1678 cc) cosi che la sua eventuale gratuità deve espressamente risultare dal contratto medesimo e non può essere comunque presunta, ma che la onerosità non assurge a requisito di essenzialità per la validità o per la identificazione del contratto, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nel contratto di appalto che è essenzialmente oneroso. IL TRASPORTO DI PERSONE 1.GENERALITA’. Il contratto avente per oggetto il trasporto di persone ha connotazioni nettamente distinte dal contratto concernente il trasporto di cose. Nel trasporto di persone viene particolarmente in luce la esigenza della sicurezza personale e quindi di obblighi specifici cui il vettore è tenuto al riguardo, e delle responsabilità che conseguono in caso di inadempimento o comunque di sinistro. Viceversa, nel trasporto di cose viene maggiormente in luce la problematica economica del trasporto come strumento di consegna di beni, generalmente indirizzati dal mittente a soggetto diverso, il destinatario, cosicché il trasporto diventa strumentale alla esecuzione di diversi contratti (vendita, noleggio, locazione, somministrazione di merci), mentre il rapporto contrattuale tra mittente e vettore può divenire anche strumento per la riscossione dei corrispettivi dovuti al mittente. 2. CARATTERISTICHE DEL TRASPORTO DI PERSONE. Il codice civi1e prende in considerazione, negli art.1681 e 1682, il trasporto di persone solo per regolare le responsabilità del vettore. L'art. 1681 comma 1 non disciplini espressamente la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nella esecuzione del trasporto, e che quindi trova la sua disciplina generale negli art. 1218 ss. c.c. Ne consegue che, sulla base dei principi generali, il vettore che non esegua esattamente il trasporto convenuto è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione. Di fatto la responsabilità del vettore per mancato trasporto ovvero per ritardo del trasporto di persone è praticamente inesistente, in quanto espressamente esclusa da fonti normative o lecitamente esclusa da condizioni generali o particolari di contratto che regolano i singoli rapporti. Dove non sussistano diverse valide pattuizioni o diverse disposizioni normative, il vettore dovrebbe rispondere anche del mancato trasporto ovvero del ritardo nel trasporto medesimo. Oggetto di risarcimento possono essere solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo (art. 1223 c.c.). 3. LA RESPONSABILITA’ PER I SINISTRI. L'art. 1681 disciplina la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscano le persone dei viaggiatori durante il viaggio o per la perdita od avaria delle cose che il viaggiatore porta con se. Viene stabilita per tale ipotesi una sorta di responsabilità aggravata, dalla quale il vettore può liberarsi solo se provi di avere adottalo tutte le misure idonee ad evitare il danno. La formulazione è identica a quella presente nell'art. 2050 c.c., riguardante la responsabilità per l' esercizio di attività pericolose. La giurisprudenza ha in proposito affermato che la responsabilità del vettore sussiste, non soltanto quando il sinistro sia avvenuto a causa del trasporto ma anche quando esso si sia verificato semplicemente in occasione del trasporto. Nel caso di incidenti verificatisi a causa del contratto di trasporto spetta al viaggiatore provare il nesso di causalità tra il trasporto e il danno, ed incombe invece al vettore la prova liberatoria, consistente nel dimostrare che l'evento dannoso è stato conseguenza di un fatto imprevedibile e non evitabile. Per gli incidenti verificatisi semplicemente in occasione del trasporto, spetta al viaggiatore provare che si è trattato di un vero e proprio infortunio, e cioè di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, mentre incombe al vettore la prova liberatoria consistente, nella dimostrazione di aver posto in essere le cautele per assicurare, la incolumità del viaggiatore. 4. RESPONSABILITA’ NEL TRASPORTO GRATUITO E NEL TRASPORTO DI CORTESIA. Mentre la responsabilità del vettore nel trasporto di persone, si applica anche, al trasporto gratuito di persone, diversa disciplina è applicabile al cosiddetto" trasporto amichevole" o " di cortesia ". Ciò che distingue, secondo la interpretazione giurisprudenziale, il trasporto meramente gratuito dal trasporto di cortesia è la sussistenza, o meno, di un interesse proprio del vettore alla effettuazione del trasporto. Nel trasporto gratuito il vettore ha comunque un proprio interesse nell'espletamento del servizio di trasporto. Si considera trasporto amichevole, o di cortesia, quello che sia offerto dal vettore al trasportato senza alcun interesse economico, ma per pura benevolenza o liberalità. In questi casi di trasporto amichevole la giurisprudenza ha ritenuto che si possa configurare esclusivamente una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., potendosi così considerare risarcibili solo i danni arrecati al trasporto da una condotta dolosa o colpo sa del trasportatore; incombe al danneggiato l'onere della prova sia del danno, sia del nesso di causalità, sia della sussistenza del dolo o colpa del danneggiante. 5. MOMENTO PERFEZIONATIVO E MOMENTO FINALE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. La identificazione del momento perfezionativo del contratto di trasporto, peraltro niente affatto semplice, non ha un significato solo meramente teoretico o scientifico, ma riveste una importanza determinante per accertare la sussistenza o meno del rapporto contrattuale e la sussistenza conseguente della responsabilità contrattuale, e per identificare il momento in cui tale responsabilità insorge. La problematica non trova una soluzione omogenea per i vari tipi di trasporto. Mentre, infatti, nel contratto di trasporto marittimo e di trasporto aereo è necessario il rilascio di apposito titolo di viaggio, di regola specifico per il singolo viaggio, per altre forme di trasporto un titolo di viaggio non è minimamente previsto ovvero può essere acquistato anche successivamente all'inizio del trasporto. In altri casi può esservi un titolo di viaggio permanente e non riferito ai singoli viaggi. Nei casi in cui vi è emissione preventiva del titolo di viaggio, si concreta il momento perfezionativo del contratto di trasporto. Dove la emissione del titolo di viaggio non è espressamente prevista, il contratto si perfeziona, con il consenso delle parti. 6. TRASPORTI CUMULATIVI DI PERSONE. Nei trasporti cumulativi di persone, nei quali la dislocazione del passeggero dal punto di partenza al punto di arrivo è assicurata, pur sulla base di unica contrattazione, da una molteplicità di vettori, per tratte successive, non si configura una responsabilità solidale tra i vettori, ma ciascuno di essi risponde solo nell’ambito del proprio percorso. Unico correttivo a tale frazionamento della responsabilità è dato dalla circostanza che, per espresso disposto del comma 2 dell'art. 1682 c.c., il danno per ritardo o interruzione di viaggio si determina in ragione dell'intero percorso. Ciò ha un evidente senso logico, dal momento che la interruzione o il ritardo rileva solo in relazione all'arrivo del passeggero a destinazione. E quindi è in relazione alla esigenza di pervenire a destinazione che si può commisurare il danno, restando lo stesso, comunque, a carico esclusivamente del vettore che sia risultato inadempiente per la propria tratta, determinando il ritardo finale o il mancato arrivo. IL TRASPORTO DI COSE 1. LA CONSEGNA DELLA COSA DA TRASPORTARE. Il contratto di trasporto di cose si conclude tra il mittente e il vettore. Il vettore si obbliga a trasportare o far trasportare le cose da un luogo all’altro, per un prezzo stabilito. Destinatario per la consegna può essere lo stesso mittente, ovvero un terzo. Quando è un terzo, la sua posizione è quella di un beneficiario del contratto, poiché mittente e vettore hanno concluso un contratto a favore di lui. Obbligazioni del mittente Il mittente deve dare al vettore gli elementi per eseguire il trasporto. Deve perciò indicargli il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la struttura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare. I danni che derivano dalla omissione o dalla inesattezza della indicazioni sono a carico del mittente. Il mittente, su richiesta del vettore, deve rilasciargli una lettera di vettura, con la propria sottoscrizione. In essa sono contenute tutte le indicazione per il trasporto. Per i trasporti con le ferrovie dello Stato, il mittente deve sempre rilasciare la lettera di vettura anche senza speciale richiesta. Il mittente è tenuto a consegnare le cose al vettore in buono stato per il trasporto Il mittente è tenuto a pagare il prezzo del trasporto. Deve rimborsare il vettore delle spese fatte per la conservazione delle cose. Obbligazioni del vettore Il vettore deve ricevere le cose sul mezzo di trasporto che egli adopera. Deve quindi provvedere al trasporto e alla custodia della merce durante il viaggio. Il mittente dopo la consegna delle cose al vettore può sospendere il trasporto, ritirando le cose; può mutarne la destinazione. Il vettore deve eseguire gli ordini del mittente fino al momento in cui le cose sono passate a disposizione del destinatario. Il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente quando l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti per causa a lui non imputabile. Intanto deve provvedere alla custodia delle cose. Quando per particolari circostanze vi è l’impossibilità di domandare istruzioni, il vettore deve provvedere al deposito delle cose, o può farle vendere per conto del mittente se sono soggette a rapido deterioramento, dando al mittente pronta notizia del deposito o della vendita. Compiuto il trasporto, il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario, eseguendo la riconsegna nel luogo, nel termine e con le modalità stabilite dal contratto. Qualora la riconsegna debba farsi presso il vettore, questi deve dare prontamente avviso al destinatario dell’arrivo della merce. 2. IL DIRITTO DEL DESTINATARIO ALLA RICONSEGNA Il diritto del destinatario sorge e trae misura dal contratto, ma si perfeziona e passa a sua completa disposizione dopo che egli ha reso una dichiarazione di volontà, che ha per obiettivo la richiesta di riconsegna. Il destinatario può chiedere la riconsegna o quando le cose sono giunte, ovvero quando è scaduto il termine nel quale sarebbero dovute giungere. Egli però deve adempiere agli obblighi relativi: deve pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto e gli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. In caso di contestazione circa l’ammontare delle somme dovute, deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito(art. 1689). 3. LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE Qualora il vettore esegue la riconsegna e non riscuote i suoi crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, ovvero non esige il deposito della somma controversa, non si può rivolgere al mittente per il pagamento dei propri crediti; ed è personalmente responsabile verso il mittente della mancata riscossione degli assegni(art. 1692). Valgono i principi generali in tema d’inadempimento contrattuale e le disposizioni delle leggi speciali in tema di trasporti. Il vettore è tenuto alla responsabilità ex recepto e risponde quindi della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli dal momento del ricevimento a quello della riconsegna. La prova liberatoria deve consistere nella dimostrazione che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose o dal loro imballaggio. Sono nulle le clausole di esonero da responsabilità. Sono valide soltanto quelle clausole le quali stabiliscono presunzioni di caso fortuito, purché siano riferite a eventi i quali normalmente costituiscono caso fortuito, tenuto conto dei mezzi e delle condizioni del trasporto. 4. L’ ACCERTAMENTO DELLE PERDITE E DELLE AVARIE La perdita è l’avaria, salvo le disposizioni delle leggi speciali, si accertano nei modi stabiliti dall’art. 696 cod. proc. civ. Su istanza dell’interessato il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore competenti provvedono, nelle forme indicate, per un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. S’intende che quando si è verificata la perdita, manca, il più delle volte, la materia per l’accertamento. La perdita si ammette allora per presunzione, con riguardo al tempo in cui la merce sarebbe dovuta arrivare. Nei trasporti ferroviari vi è la presunzione di perdita dopo il decorso di trenta giorni dal termine di resa nelle spedizioni a grande e piccola velocità. Però il destinatario ha il diritto di far accertare, a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate. Qualora la perdita o l’avaria sia provata, il vettore deve rimborsare al destinatario le spese. 5. I TRASPORTI CUMULATIVI Quando le cose da trasportare debbono fare un percorso gestito da più imprese, possono verificarsi i casi che seguono: a) il mittente fa tanti contratti separati di trasporto quante sono le imprese e i tratti di linea; b) il mittente conclude il contratto con uno solo dei vettori, che si assume l’obbligo di far trasportare le cose anche dagli altri, oltre le proprie linee e senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura fino al luogo di destinazione; c) il mittente contratta col proprio vettore,, lasciando però che aderiscano i vettori successivi, in modo che il trasporto sia assunto cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto. Il primo caso non ha nulla di notevole perché, trattandosi di distinti contratti di trasporto, sono distintamente regolati i rapporti dell’unico mittente con i diversi vettore. Nel secondo caso vi è la presunzione che il vettore, il quale contratta col mittente, assuma per il trasporto oltre le proprie linee gli obblighi di uno spedizioniere(art. 1699). Nel terzo caso si ha il trasporto cumulativo, che impegna rispetto al mittente o al destinatario la responsabilità solidale di tutti i vettore per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Nei rapporti interni è data al vettore, che è chiamato a rispondere di un fatto non proprio, l’azione di regresso contro gli altri vettori singolarmente o cumulativamente. E se dimostrasi che il danno si è verificato esclusivamente sul percorso di uno dei vettori, l’onere integrale del danno ricade a carico di lui. Mancata tale dimostrazione, il danno si ripartisce fra tutti i vettori in proporzione dei percorsi, con esclusione di quei vettori che riescano a provare che il danno non è avvenuto sul proprio percorso(art. 1700). In tutti e tre i casi indicati i vettori successivi, al momento della consegna delle cose per il percorso della propria linea, hanno il diritto di far constatare lo stato in cui si trovano le cose e di farlo risultare dalla lettera di vettura o da atto separato. In mancanza della dichiarazione nella lettera di vettura o in atto separato, si presume che le cose siano state consegnate in buono stato e conformi alla lettera di vettura(art. 1702). TRASPORTO DIRITTO INTERNAZIONALE Con la comunità europea e poi con l’unione europea e’ sempre più rilevante l’esigenza di uniformità di trattamenti per vari aspetti relativi ai rapporti nell’ambito di stati in cui essi gravitano. Ciò si caratterizza particolarmente in alcuni rapporti del commercio internazionale, fra cui rientrano sicuramente i trasporti. con riferimento ai trasporti, pur in presenza di rigide regole nazionali l’obiettivo e’ quello di uniformare il trattamento in un unico sistema di diritto internazionale privato. I trasporti sono regolati in larga misura da convenzioni internazionali idonee a disciplinare gli aspetti del fenomeno. non senza incertezze la giurisprudenza assicura la prevalenza del diritto internazionale privato sulle norme nazionali; ciò e’ giustificato alla luce del carattere della specialità delle convenzioni e poiché gli interessi possono essere meglio realizzati a livello internazionale. Il trasporto internazionale concerne varie categorie: • trasporto aereo che trova il fondamento nella convenzione di Varsavia del 1921. In quest’ambito non poteva non destare l’interesse della comunità economica europea si e stabilita in una disciplina volta a tutelare il relativo scambio di diritti di traffico ed un sistema efficace di fissazione delle tariffe. • trasporto marittima, disciplina riguardante il trasporto marittimo scaturita dalla convenzione di Bruxelles del 1924. tale trasporto ha subito in tempi recenti un’evoluzione caratteristica che evidenzia l’esigenza di una integrazione fra il ruolo normativo programmatico attribuito alla comunità internazionale e quello di ulteriore dettagli, infatti si rileva nel settore una carenza di riferimenti normativi. • trasporto stradale, disciplina che trova la fonte nella convenzione di Ginevra del 1956. normativa di diritto uniforme relativa al trasporto ferroviario internazionale (convenzione di Berna 1890) anche se i vari tipi di trasporto presentano differenze sensibili ciò che li accomuna e’ l’internazionalità de fenomeno economico e la conseguente disciplina. Per questo tipo di trasporto le soluzioni normative interstatali hanno la loro sede nell’ambito del trattato CEE con particolare riferimento ai principi vigenti in ambito interstatale non vi e’ dubbio che si appalesa l’esigenza di rendere il prezzo tale da rappresentare l’effettiva situazione del mercato evitando, peraltro, abusi da parte di quelle imprese che si trovano in posizione dominante. in questa prospettiva, in un primo tempo, il sistema delle tariffe a forcella parve il migliore, ma costituiva una valida indicazione ai fini della formazione del prezzo visto l’andamento dei cambi. la comunità europea ha già preso atto della opportunità di riesaminare ed innovare la materia, ed a tal fine ha deliberato di sopprimere il metodo delle tariffe a forcella per predisporre principi più coerenti con una chiara ripartizioni di competenza tra il ruolo della collaborazione interstatale e quello assegnato alle determinazioni interaziendali con l’introduzione delle tariffe di riferimento. Affinché possa configurarsi il trasporto internazionale e’ necessario che lo spostamento si realizzi tra paesi differenti, uno almeno dei quali sia parte contraente della convenzione; le eventuali interruzioni, modifiche di tragitto per cause accidentali non ne eliminano, il carattere internazionale, questo con lo scopo di esigenza di prevedibilità della disciplina. Il trasporto internazionale di cose e di persone rappresenta complessivamente l’esempio più indicativo di un fenomeno economico al cui riguardo opera un modello di disciplina rivolta, da un lato, ad evitare sovrapposizioni di competenze degli stati coinvolti nel fenomeno stesso e, l’operatività di soluzioni normative uniformi all’interno dei singoli ordinamenti nazionali. Infatti, i trasporti acquistano un ruolo ed una posizione sempre più centrale in funzione della realizzazione degli obbiettivi di cooperazione economica internazionale, sia su un piano universale sia a livello regionale. proprio con riguardo al trasporto, infatti, e’ stata elaborata, ormai da parecchi decenni, per opera degli stati e delle organizzazioni internazionali, una disciplina quadro che si rivela idonea ad incidere in modo significativo su tutti i più importanti aspetti (organizzativi e privatistici) della materia. Sono ormai in crisi le teorie, imperanti all’inizio del secolo, che ponevano in rilievo la peculiarità di ogni tipo di trasporto ma, si configura un unico diritto di trasporto tutelato da un vero e proprio ordinamento internazionale sul quale incidono non solo le forze imprenditoriali ma anche e soprattutto gli stati e le organizzazioni internazionali. Si afferma, allora, l’esistenza di veri e propri principi comuni sia a livello interindividuale che interstatale dovuta all’indivisibilità della disciplina, ed in questo senso non e’ senza rilievo la circostanza che gli stati tengono ampiamente conto degli atti emergenti dai rapporti tra privati. Le convenzioni di diritto uniforme sui trasporti, si sostituiscono alle corrispondenti norme di diritto interno; peraltro non sono infrequenti situazioni in cui aspetti rilevanti di una determinata fattispecie risultino non completamente disciplinati. in tali ipotesi il diritto materiale contenuto nelle predette convenzioni dovrà essere integrato da norme appartenenti ad uno o più ordinamenti nazionali individuati sulla base delle regole di conflitto del foro,ovvero, molto più spesso, sulla base di norme di diritto internazionale privato uniformi che le stesse convenzioni internazionali si preoccupano di stabilire. In talune convenzioni sono garantite la simultanea applicazione. oltre ai tradizionali criteri ermeneutici del diritto uniforme, un ausilio fondamentale all’interprete e’ dato proprio dalle specifiche normative contenute nelle convenzioni, qualsiasi problema interpretativo dovrà essere risolto in una direzione favorevole e privilegiare soluzioni adottate nelle convenzioni poiché il trasporto è dotato di un elevato grado di omogeneità nonostante l’accennato e progressivo riconoscimento da parte dell’ordinamento internazionale di un ruolo quanto mai penetrante degli stati di registrazione in tema di controllo, disciplina e verifica delle condizioni di efficienza ed idoneità dei mezzi di trasporto e dell’organizzazione del personale che vi opera, ben difficilmente può dirsi che al legge nazionale di tali mezzi di trasporto debba essere riconosciuta quella centralità di ruolo che sembra di essere ad esse assegnata da alcune norme italiane di diritto internazionale privato. Pertanto si può concludere che si osserverà la legge nazionale quando a) risulti in concreto impossibile individuare un altro criterio di collegamento; b)gli altri criteri di collegamento risultino inidonei ad individuare un ordinamento giuridico coerente con la protezione degli interessi sostanziali; c)le altre possibili leggi applicabili presentino intensità di collegamento fra loro equivalenti rispetto al rapporto, ma una di queste coincida con la legge nazionale della nave e dell’aeromobile. Il problema che si presenta con maggiore frequenza e’, qualora si verifichi, l’assenza di una clausola che stabilisce specificamente la legge che le parti vogliono adottare, ma comunque il loro rapporto si e’ posto in una logica inevitabilmente collegata ad una determinata legge; questa ultima si applicherà sulla “volontà tacita” delle parti. altri criteri per l’individuazione della legge da applicare sono la nazionalità del vettore (parte che predispone il contratto ed elabora le relative “condizioni generiche”); tenere in considerazione alcuni ambiti che sono di giurisdizione esclusiva dell’ordinamento statale; il luogo di conclusione del contratto, rispondente ad esigenze di traffico. Questi criteri saranno adottati qualora non c’e’ una volontà delle parti di scegliere una determinata legge statale e si escluda la ricorrenza di uno solo di essi, ma effettuando una valutazione complessiva. Tra vari criteri un ruolo di peso e’ dato dalla giurisprudenza straniera alla nazionalità del vettore sia perché e’ normalmente quello più intensamente collegato ad altri elementi essenziali del rapporto sia perché la sua applicazione consente di ottenere un regime contrattuale uniforme a tutti i rapporti che fanno capo alla stessa impresa. Gli esiti e le scelte normative della convenzione di Roma del 19 giugno 1980 relativamente alla determinazione della legge regolatrice del trasporto tenda a privilegiare altri criteri di collegamento, maggiormente idonei a consentire un effettiva localizzazione materiale del rapporto: e fra questi, in particolare, oltre all’ordinamento statale espressamente o implicitamente scelto dalle parti assumono un sempre maggior rilievo gli ordinamenti statali in cui sono localizzati la sede principale del vettore ed il luogo di esecuzione del trasporto nella duplice connotazione del suo luogo di partenza e/o del suo luogo di destinazione. COMMENTO ARTICOLI La disposizione dell’art.1678 ci da la nozione di CONTRATTO DI TRASPORTO inteso come quel contratto ove il vettore si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo a un altro a questa nozione si rifanno anche i trasporti per via d’acqua o per d’aria e quelli ferroviari e postali .Della responsabilità del vettore ci parla la disp. dell’ art. 1681 il cui definisce che il vettore è responsabile oltre che per ritardo e per inadempimento anche per sinistri che colpiscono la persona durante il viaggio e dalla perdita o dall’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Nei trasporti cumulativi cioè quei trasporti ove vi è la presenza di un unico biglietto a carico di due o più persone ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso ciò si desume dalla disp. Dell’ art. 1682. Per quanto riguarda il trasporto di cose la disp. dell’art.1683 ci definisce che il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura il peso, la quantità e il numero delle cose trasportate ed altro. Se per il trasporto occorrono particolari documenti il mittente deve rimetterli all’atto in cui consegna le cose al trasportatore. Su richiesta del vettore deve rilasciare una lettera di vettura contenente le indicazioni prima enunciate e su richiesta del mittente il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione al fine di prova. Il codice attribuisce al mittente una serie di diritti esplicati nella disp. dell’art. 1685 in cui definiscono che il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose questo nono può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario, ma lo stesso codice attribuisce diritti anche al destinatario ciò si esplica nella disp. dell’art. 1689 in cui definisce che i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in sarebbe dovuta arrivare, il destinatario ne richiede la consegna al vettore. Inoltre il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e dagli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Lo stesso vettore ha una responsabilità nei confronti del mittente ciò si deduce dall’ art. 1692 in cui definisce che il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa è responsabile verso il mittente dell’ impegno degli assegni dovuti. Lo stesso vettore è responsabile delle perdite e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito. Dall’ art. 1696 si evidenzia la possibilità di calcolare il danno in caso di perdita o avaria dato dal prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. È possibile inoltre che si possano effettuare prescrizioni in materia di spedizioni e di trasporto, infatti si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa . Si prescrivono in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici, servizi di linea indicati nell’art. 1679.