1 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA
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1 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA
STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA RICORSO per ASS.AG.A.I.ME – ASSOCIAZIONE TRA AGENZIE D’AFFARI IN MEDIAZIONE, TURISTICHE E DI VIAGGI, DI ROSOLINA con sede in via delle Petunie, 1 a Rosolina (RO) - P.Iva: 90007990295 in persona del legale rappresentante rag. Claudio Ferro nato a Rosolina il 27.3.1959 e residente a Rosolina in via Morosini n. 20 C.F. FRRCLD59C27H573X; C.O.B. – CONSORZIO OPERATORI BALNEARI con sede in via Santa Teresa, 59/61 a Rosolina (RO) C.F. 90009970295, in persona del presidente e legale rappresentante Ferdinando Ferro nato a Rosolina (RO) il 2.10.1963 ivi residente in via S. Teresa n. 40; VILLAGGIO TURISTICO ROSAPINETA SUD con sede in Rosolina Mare (RO) via Trieste n. 3 P. IVA: 0077974.029.9 in persona del legale rappresentante Renzo Ghezzo nato a Loreo (RO) il 15.1.1954; VILLAGGI CLUB s.r.l. con sede a Rosolina Mare (Rovigo) via dei Francesi n.7, Cod. Fiscale e P.IVA: 01253440299 in persona del legale rappresentante Renzo Ghezzo nato a Loreo (RO) il 15.1.1954; CONSORZIO DELTA NORD SOCIETA’ COOP. A.R.L. con sede in Rosolina via Marconi, in persona del legale rappresentante Alfieri BARUFFALDI nato a Rosolina il 9.10.1953 ivi residente in via Carabella n. 86; 1 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 CONSORZIO FOCE PO DI MAISTRA SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Rosolina P.IVA 01304380296 in persona del legale rappresentante Gianni CAMUFFO nato a Chioggia il 31.7.1953 residente a Rosolina via Zaffoni n. 13/8 CF CMFGNN53L31C638B; GREENPEACE O.N.L.U.S. con sede in Roma piazza dell’Enciclopedia Italiana n. 50 in C.F. 97046630584 in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore Grosjean Flutsch nata in Svizzera il 25.12.1964; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (W.W.F.), O.N.G.- O.N.L.U.S., con sede in Roma, via Po n. 25/C, C.F. 80078430586 in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Stefano Leoni, nato a Roma il 26 settembre 1960 e residente a Capalbio in via Piemonte n. 4; ITALIA NOSTRA – O.N.L.U.S., con sede in Roma, viale Liegi n. 33, C.F.: 02121101006 in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Alessandra Mottola Molfino nata nata a Roma il 24 aprile 1939, C.F.: MLF LSN 39D64 H501G; COMITATO CITTADINI LIBERI PORTO TOLLE, con sede in Porto Tolle (RO), in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Giorgio Crepaldi, nato a Contarina (RO) il 23.4.1963, residente a Porto Tolle, località Polesine Camerini, via Corridoni Sud n. 2, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Matteo Ceruti con studio legale in Rovigo via All’Ara n. 8 e dall’avv. Valentina Stefutti del Foro di 2 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Roma e con elezione di domicilio presso lo studio legale di quest’ultima in Roma viale Aurelio Saffi n. 20, giusta mandati a margine e in calce al presente ricorso; contro - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi n. 12; - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi n. 12; - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi n. 12; - REGIONE DEL VENETO in persona del presidente pro tempore della Giunta regionale del Veneto domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale del Veneto in Venezia (C.A.P. 30123), Dorsoduro, 3901, Palazzo Balbi; e nei confronti di SOCIETA’ ENEL PRODUZIONE SPA con sede in Roma viale Regina Margherita n. 125 in persona del legale rappresentante pro tempore; notiziandone 3 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 A.R.P.A.V. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL VENETO in persona del legale rappresentante pro tempore; per l’annullamento del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali del 24 luglio 2009 prot. DSA-DEC-2009-0000873 (il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2009) del recante giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto proposto dalla società Enel Produzione spa relativo al progetto di centrale termoelettrica da 1980 MWe alimentata a carbione e biomasse vergini nella misura massima del 5% su due gruppi ubicata nel Comune di Porto Tolle (RO) in luogo dell’esistente centrale termoelettrica alimentata ad olio combustibile; nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi: - il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 285 del 29 aprile 2009 ed il successivo parere espresso nella riunione del 9.7.2009 dal Comitato di coordinamento della Commissione (acquisito con prot. DSA-20090018599 del 15.7.2009); - il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali del DG-PAAC-3650 del 16.3.2009; - il parere della Regione Veneto espresso con DGR n. 4067 del 28.12.2005, DGR n. 150 del 30.1.2007, DGR n. 2018 del 7.7.2009 e 4 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 dei relativi pareri della Commissione regionale VIA n. 120 del 25.10.2005, n. 149 del 17.1.2007, n. 244 del 30.6.2009, oltre che il parere di A.R.P.A.V. – Dipartimento provinciale di Rovigo del 29.6.2009 prot.n. 82234, e la Relazione istruttoria tecnica del Comitato della Direzione Pianificazione territoriale e parchi - Servizio reti ecologiche e biodiversità in data 29.6.2009 n. Reg/2009/88 recante parere favorevole sulla valutazione di incidenza del progetto sulle aree SIC e ZPS; - nonché ove occorrer possa, il decreto del MATTM n. 194/2008 del 23 giugno 2008 di pressoché totale rinnovazione dei componenti della Commissione VIA-VAS (e successive modifiche ed integrazioni); - nonché, ove occorrer possa, delle DD.GG.RR. Veneto n. 2176 del 2.8.2005, n. 2974 del 11.10.2005, n. 3609 del 22.11.2005, nella parte in cui si è ritenuto di affidare alla Segreteria regionale infrastrutture e mobilità le competenze in materia di VIA, nonché della DGR n. 252 del 7.2.2006 di individuazione nel Segretario regionale infrastrutture e mobilità di Presidente della Commissione regionale VIA; - nonché, ove occorrer possa, in parte qua la DGR Veneto n. 1408 del 16.5.2006 recante approvazione del “Piano progressivo di rientro relativo alle polveri PM10”. *** FATTO 1.- Breve premessa. Per una migliore comprensione della vicenda da parte di codesto TAR Lazio - Roma, si ritiene di far precedere l’illustrazione dell’iter 5 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 autorizzatorio che ha condotto all’emissione dei provvedimenti ivi impugnati, dalle seguenti brevi, ma essenziali informazioni preliminari di inquadramento generale della questione. La centrale termoelettrica ad olio combustibile di Porto Tolle costituisce uno dei più grandi impianti di produzione di energia elettrica d’Europa, anzi all’epoca della sua costruzione, iniziata nel 1973 e completata ed entrata in funzione tra il 1980 ed il 1984, si trattava in assoluto del più grande impianto termoelettrico europeo, con quattro gruppi della potenza nominale totale di 2640 MW. Durante il funzionamento ad olio combustibile ha comportato l’emissione in atmosfera ogni anno di circa dieci milioni di tonnellate di anidride carbonica e di 3.800 Mg/Nm3 di ossidi di zolfo. Questo colosso termoelettrico è stato localizzato nel cuore del Delta del Po, una delle zone umide più importanti dell’intero Pianeta, la cui tutela è da sempre prevista come prioritaria da trattati e convenzioni internazionali, dalla direttiva habitat 92/43/CEE (come Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale), oltre che dalla legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/1991. Per questo la legge regionale veneta istitutiva del Parco del delta del Po n. 36/1997 -a tutt’oggi inottemperata- ne prescrive l’alimentazione a gas metano ovvero a combustibile minor impatto ambientale. Malgrado si sia dunque in presenza di una delle più grandi centrali termoelettriche d’Europa, l’unica nel nostro Paese ad essere collocata all’interno di un’area naturale protetta, per di più di interesse ambientale mondiale, per molti anni l’impianto non è stato tuttavia 6 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 dotato delle tecnologie di abbattimento e controllo delle emissioni che vennero invece progressivamente applicati in tutti gli altri impianti industriali italiani e nelle stesse centrali elettriche di Enel. La decisione aziendale di tenere la centrale di Porto Tolle “ultima delle ultima”, nell’intero parco elettrico nazionale, tra quelle da “ambientalizzare”, fa sì che l’impianto costituisca forse per circa vent’anni la più grande fonte fissa di inquinamento atmosferico esistente in Italia. L’adeguamento delle emissioni dell’impianto ai limiti imposti dal DM 12.7.1990 avverrà infatti soltanto a partire dal 1° gennaio 2005. Tutto ciò ovviamente non è stato senza conseguenze. Un processo penale, celebratosi presso il Tribunale di Rovigo Sez. Adria che con sentenza n. 192/2006, confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, Sez. IV, con sentenza n. 464/2009, ha accertato che durante l’esercizio dell’impianto nel periodo 1999-2002 (dai direttori di centrale e dai vertici aziendali, secondo il Tribunale di Rovigo; solo dai direttori di centrale per la Corte d’appello di Venezia: la questione attende di essere defintivamente chiarita dalla Corte di Cassazione) sono stati commessi i reati di getto pericoloso ex art. 674 cp, danneggiamento aggravato all’ambiente e alle cose ex art. 635 cp, peggioramento delle emissioni ex art. 25 DPR 203/1988. Enel spa ed Enel Produzione spa, quali responsabili civili, unitamente agli imputati, sono state quindi condannate al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed ambientali cagionati in conseguenza dei predetti reati, quantificati in via provvisionale (in primo grado) in 7 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 circa 3 milioni milioni di euro, cui è seguita una transazione tra Enel e gli enti locali veneti prima della conclusione del processo d’appello. 2.- La procedura di VIA-valutazione di impatto ambientale del progetto di riconversione a carbone. In data 31 maggio 2005 la società Enel Produzione spa presentava al MATTM istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di conversione a carbone dell’esistente centrale termoelettrica di 2640 MWe sita in Comune di Porto Tolle, nel Delta del Po, in provincia di Rovigo. Successivamente il progetto veniva modificato riducendo la potenza del progettato nuovo impianto a carbone a 1980 MWe. Con note in data 8 e 29 settembre 2006 Enel trasmetteva ulteriori elementi informativi, a seguito di richieste di chiarimenti e integrazioni della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del MATTM. La Commissione VIA, riunita in seduta plenaria il 23 luglio 2007 evidenziava la carenza di elementi informativi tale da non consentire l’espressione di un parere in forma compiuta. Di qui la nota in data 13 agosto 2007 con cui la Direzione generale per la salvaguardia ambientale esprimeva un pronunciamento interlocutorio negativo, formalizzando la richiesta di ulteriori elementi integrativi al fine di poter riavviare l’istruttoria. 8 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Seguiva quindi in data 24 ottobre 2007 il deposito da parte di Enel di integrazioni progettuali e la ripubblicazione dell’annuncio a mezzo stampa. A seguito di formale istanza di Enel, con nota in data 6 febbraio 2008 il MAATM riavviava il procedimento di VIA. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, che nel frattempo aveva avviato un procedimento penale connesso alla riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle, a partire dal gennaio 2008 trasmetteva al MATTM e alla Regione del Veneto le relazioni tecniche dei propri CCTTUU che evidenziavano una serie di gravi carenze nella documentazione depositata da Enel nell’ambito della procedura di VIA. Osservazioni critiche e pareri negativi sul progetto in esame venivano espresse da parte di: - Regione Emilia Romagna, - Province (di Rovigo e Ferrara), - Comuni veneti ed emiliani (tra cui Rosolina, Porto Viro, Trecenta, Goro, Villadose), - enti parco (Ente parco regionale veneto del Delta del Po, Consorzio regionale del delta del Po Emilia Romagna), - imprenditori ed operatori economici e turistici (tra cui Consorzio Urbanistico Piazzale Europa Rosolina Mare, Villaggio turistico Rosapineta Sud del 23/07/2007, Comitato di Rosolina Mare, Villaggio Turistico Rosolina Mare Club, Consorzio Delta Nord, Villaggio Turistico Rosapineta, Agenzia Intermediazione immobiliare, Teorema 9 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Casa, Imprenditori Turistici di Rosolina, Villaggio turistico Rosapineta Club di Rosolina, Agenzia Adriatico; Agenzia Ponte sas; Agenzia la Veneta; Agenzia Euroexpress; Agenzia Sole; Ag. Delta Mare; Ag. Italia; Ag. Coast; Ag. Adriatico Servizi; Ag. La Bussola; Ag. Affari Atlante; Ag. Lido; Ag. Monti; Ag. Villaggio Mediterraneo), - associazioni di categoria (Legapesca, Consorzio operatori balneari Rosolina Mare, Consorzio operatori balneari Rosolina Mare, l’associazione di agenti e mediatori immobiliari ASSAGAIME), - associazioni di protezione ambientale nazionali (Italia Nostra, Legambiente, WWF, Greenpeace), - comitati locali (Comitato cittadini liberi Porto Tolle, Federazione liste civiche Rovigo, Genitori democratici Rovigo), - ed un numero considerevole di singoli cittadini. Tutte valutazioni critiche che venivano disattese dal MATTM con motivazioni assolutamente inadeguate e, sotto certi profili, inesistenti. La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS -nella nuova composizione modificata a seguito del DL 90/2008- esprimeva il parere favorevole con prescrizioni n. 285 del 29 aprile 2009. Con DGR n. 2018 del 7 luglio 2009 si esprimeva quindi definitivamente la Giunta regionale del Veneto, dopo lo svolgimento di un’inchiesta pubblica richiesta dai comuni interessati, subordinando il parere positivo ad una riformulazione da parte della Commissione 10 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 VIA-VAS di talune prescrizioni previste nel predetto parere n. 285/2009, che venivano tuttavia in gran parte respinte dal Comitato di coordinamento della medesima Commissione VIA-VAS nella riunione del 9 luglio 2009. Con decreto del 24 luglio 2009 prot.n. 873 il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, esprimeva il giudizio di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni sul progetto di riconversione a carbone della centrale termoelettrica in esame. Tali provvedimenti risultano gravemente illegittimi e vengono qui impugnati per i motivi di diritto che saranno di seguito illustrati. 3.- La legittimazione ad agire dei ricorrenti. ITALIA NOSTRA-ONLUS, GREEN PEACE-ONLUS, W.W.F.-ONLUS sono state individuate quali associazione di protezione ambientale nazionali ex art. 13 della legge n. 349/1986 con decreto del Ministro dell'Ambiente 20.2.1987 (in G.U. del 27.2.1987) e sono pertanto legittimate, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della medesima legge n. 349/1986 a proporre ricorso giurisdizionale amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi suscettibili di arrecare una compromissione dell'ambiente; disposizione quest’ultima che non è stata abrogata dal d.lgs. 152/2006 recante approvazione del cd. “Codice dell’ambiente”. Ora non v’è dubbio che tra gli atti aventi rilevanza ambientale, suscettibili di impugnazione da parte di associazioni di protezione 11 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 ambientale, rientri il decreto ministeriale conclusivo della procedura di VIA che consente la trasformazione a carbone di uno dei più grandi impianti termoelettrici del Paese, la centrale Enel di Porto Tolle, situato in una delle aree naturalisticamente più importanti del pianeta, il delta del Po. Il COMITATO CITTADINI LIBERI DI PORTO TOLLE è invece un gruppo associativo locale che ha tra le proprie finalità statutarie quelle della tutela dell’ambiente locale, che da anni svolge un’intensa attività, anche sul piano giudiziario, tra l’altro come parte civile nel processo penale presso il Tribunale di Rovigo - Sez. Adria che, con sentenza n. 192/2006, confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, Sez. IV con sentenza n. 464/2009, ha condannato Enel Produzione spa, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni cagionati -anche al Comitato medesimo- in conseguenza dei reati (di getto pericoloso di cose ex art. 674 cp, danneggiamento aggravato all’ambiente e alle cose ex art. 635 cp, peggioramento delle emissioni ex art. 25 DPR 203/1988) cagionati dall’illecito funzionamento sino al 2002 della centrale di Porto Tolle, che ora si intederebbe trasformare a carbone. Sulla legittimazione dei gruppi associativi locali ad impugnare provvedimenti autorizzativi in materia ambientale si ricorda come la giurisprudenza amministrativa abbia ripetutamente affermato che “nel nostro ordinamento l'affidamento al ministero dell'ambiente ex art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349 del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste (e dei comitati), non esclude 12 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 la possibilità per il giudice di valutare caso per caso l'applicabilità dell'art. 18 l. n. 349 del 1986, accertando la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali” (Consiglio Stato, sez. IV, 02 ottobre 2006, n. 5760). Inoltre si ricorda da ultimo la sentenza della Corte Giustizia, sez. II, 15 ottobre 2009 nel procedimento C263/08 ove si evidenzia che la direttiva 85/337 sulla VIA impone agli Stati membri di garantire un “ampio accesso alla giustizia” tale da includere anche le associazioni locali. * Il C.O.B. – Consorzio Operatori Balneari, con sede in via Santa Teresa, 59/61 a Rosolina, riunisce diversi operatori turistici di Rosolina Mare per un totale di 11 stabilimenti balneari, che risulterebbero gravemente pregiudicati nelle proprie attività imprenditoriali turistiche, oltre che per il deprezzamento degli immobili di proprietà ed in concessione demaniale, dalla presenza e dal funzionamento dell’impianto a carbone in progetto, in particolare in conseguenza delle ricadute degli inquinanti, ed anche in termini di danno all’immagine per la vicinanza delle attività balneari con un impianto a carbone. Allo stesso modo anche anche: - ASS.AG.A.I.ME – ASSOCIAZIONE TRA AGENZIE D’AFFARI IN MEDIAZIONE, TURISTICHE E DI VIAGGI, DI ROSOLINA, che è un’associazione che raggruppa 11 agenzie immobiliari e turistiche di Rosolina per una gestione complessiva di circa 1000 13 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 alloggi, corrispondenti al 70% del volume di immobili turistici della località balneare, -il VILLAGGIO TURISTICO ROSAPINETA SUD con sede in Rosolina Mare via Trieste n. 3 e la società VILLAGGI CLUB s.r.l. con sede a Rosolina Mare via dei Francesi n.7, subirebbero i menzionati danni alle attività turistiche in gestione nell’area interessata dagli impatti ambientali della progettata centrale a carbone. Il CONSORZIO DELTA NORD SOCIETA’ COOP. A.R.L. e il CONSORZIO FOCE PO DI MAISTRA SOCIETA’ COOPERATIVA sono consorzi di cooperative di pescatori operanti nell’area del Delta del Po, i quali dalla realizzazione e dell’esercizio dell’impianto in esame subirebbero gravi danni alle proprie attività, anche in ragione dei pregiudizi diretti (impatto sulla fauna ittica) e indiretti (intorbidimento delle acque a danno dell’intera rete trofica) ai fondali lagunari conseguenti agli scavi periodici delle vie navigabili, oltre che dal traffico costante di circa 10 chiatte al giorno addette al trasporto del carbone e dei rifiuti della centrale (per un totale di ben 3000 transiti annui,) con conseguente inquinamento ed alterazione delle acque oltre che preclusione agli spazi di pesca ed acquacoltura: fattori che si rifletterebbero negativamente sulle specie ittiche pecsate ed allevate, in particolare i molluschi bivalvi, di fondamentale interesse economico. * 14 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Infine si consideri che le associazioni di protezione ambientale, il comitato, gli imprenditori ivi ricorrenti hanno svolto e continuano a svolgere un’intensa attività di opposizione alla realizzazione di impianti elettrici alimentati a carbone e in particolare all’autorizzazione della riconversione a carbone della centrale d Enel di Porto Tolle, ed hanno altresì presentato puntuali osservazioni nell’ambito delle procedura di valutazione di impatto ambientale de qua, in gran parte non valutate, immotivatamente rigettate o sottovalutate, cosicché i suddetti ricorrenti sono legittimati anche a contestare giudizialmente le carenze partecipative da cui è affetto il procedimento di VIA in esame. Del tutto evidente appare quindi l'interesse personale, diretto, concreto ed immediato di tutti i ricorrenti a contrastare i provvedimenti de quibus onde evitare che le finalità sociali di salvaguardia ambientale vengano irreversibilmente frustrate dalla realizzazione e dell’esercizio dell’impianto termoelettrico a carbone assentito con il decreto ministeriale di VIA positiva in questione. *** MOTIVI DI DIRITTO PARTE I CENSURE AFFERENTI L’ART. 5-BIS DELLA LEGGE 33/2009 DI CONVERSIONE DEL D.L. 5/2009 (DECRETO INCENTIVI) 1.- ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 5-BIS DELLA LEGGE 33/2009 DI CONVERSIONE DEL D.L. 5/2009 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 77 DELLA COSTITUZIONE PER 15 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 TOTALE MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI NECESSITA’ ED URGENZA OLTRE CHE PER ASSOLUTA ESTRANEITA’ DELLA DISPOSIZIONE STRAORDINARIE RISPETTO RELATIVE ALLE ALL’OGGETTO MISURE DEL D.L RECANTE INCENTIVI AD ALCUNI SETTORI INDUSTRIALI IN CRISI Per la centrale termoelettrica Enel di Porto Tolle trova applicazione la Legge Regionale Veneto 8/9/1997 n. 36 (e successive modifiche) recante “Norme per l’istituzione del Parco regionale del delta del Po” il cui art. 30 sotto il titolo “Impianti di produzione di energia elettrica e divieti in materia di estrazione di idrocarburi” recita “1. Nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po si applicano le seguenti norme: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale”. Ora, come si desume dagli atti e documenti dell’iter della VIA ivi in esame, malgrado tutti i tentativi operati da Enel di sostenere l’insostenibile tesi della preferibilità della centrale a carbone in termini di impatto ambientale rispetto all’alimentazione a gas, non par dubbio che la posizione del MATTM fosse chiara nell’escludere la compatibilità del progetto in esame con la menzionata previsione legislativa regionale: vds. per tutti in proposito la nota del 13.8.2007 prot. DSA – 2007-0022742 con cui il Direttore generale della 16 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 direzione salvaguardia ambientale del MATTM precisò che soltanto l’esito finale di una controversia penale (attualmente ancora pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, in ordine all’inquinamento cagionato dal funzionamento della centrale ad olio combustibile, ove la stessa Avvocatura dello Stato ha sostenuto la sanzionabilità penale della violazione del predetto art. 30 della legge regionale n. 36/1997 sulla conversione a metano dell’impianto o a combustibile con minor impatto) “ovvero eventuali atti normativi al riguardo” avrebbero potuto condurre al superamento del problema del rispetto della citata normativa regionale, altrimenti ritenuto “elemento preclusivo alla realizzazione del progetto, essendo comunque peggiore, allo stato attuale della tecnologia e in termini generali, il quadro emissivo di una CTE a carbone rispetto a quello di un corrispondente impianto alimentato a metano”. Dunque l’impugnato DM n. 873/2009 di V.I.A. favorevole sul progetto di trasformazione a carbone della centrale termoelettrica di Porto Tolle mai avrebbe potuto essere espresso se non fosse stato approvato l’art. 5 bis, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33 il cui testo, che campeggia nella prima pagina del decreto impugnato, recita: “Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l’alimentazione a carbone o altro 17 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l’abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell’allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Di qui il (presunto) superamento del citato art. 30 della LR Veneto n. 36/1997. Così nel conclusivo parere della Commissione VIA regionale n. 244/2009 del 7.7.2009 si dà atto della palese violazione dell’art. 30 della LR 36/1997 in quanto “è del tutto evidente che … le emissioni in atmosfera di un impianto alimentato a gas naturale di pari potenza sarebbero decisamente inferiori rispetto a quello proposto”, ma si aggiunge che comunque “tale norma regionale è stata superata dalla legge n. 33/2009” (pag. 77; in termini identici vds. il medesimo parere pag. 46) ”1. Orbene, in relazione a tale legge n. 33/2009 di conversione del cd. “decreto legge incentivi” (il provvedimento d’urgenza era infatti funzionale a prevedere incentivi alla rottamazione delle autovetture e 1 Vds. anche il verbale della riunione della Commissione VIA regionale del 30.6.2009 ove il referente del gruppo istruttorio, prof. A. Mantovani, nell’illustrare il parere che poi verrà approvato, precisa che “sono sopraggiunte delle novità dal punto di vista legislativo e, in merito, rende noto che l’art. 30 della LR n. 36/1997 … è stato, di fatto, superato dal seguente art. 5bis della L. 33/2009” e “dichiara che le condizioni imposte dall’art.5bis della L. 33/2009 rispetto al progetto dell’impianto in oggetto, verificate dal gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, rispettano le condizioni in questione”. 18 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 all’acquisto di elettrodomestici) non può omettersi di rammentare la lettera inviata il 9 aprile scorso dal Capo dello Stato, contestualmente alla promulgazione del provvedimento, ai Presidenti delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e finanze. Il testo esatto della nota presidenziale non è stato reso noto, ma a seguito delle indiscrezioni uscite sulla stampa, il Quirinale diramò un comunicato datato 17 aprile 2009 (pubblicato sul sito web www.quirinale.it) ove si legge: “La lettera riprendeva osservazioni già sottoposte fin dalla scorsa legislatura all’attenzione dei Presidenti delle Camere e del Governo sulla necessità che la emendabilità dei decreti legge nel corso dell’iter di conversione si mantenga rigorosamente nei limiti imposti dalla natura straordinaria della fonte prevista dall’art. 77 della Costituzione e dello stesso procedimento parlamentare di conversione in legge, che deve concludersi nel termine inderogabile di 60 giorni, anche alla luce del possibile sindacato che la Corte Costituzionale ha ritenuto di esercitare in relazione a decreti convertiti in legge. Si rilevava, in particolare, che sottoporre al Presidente della Repubblica per la promulgazione, in prossimità della scadenza del termine costituzionalmente previsto, una legge che converte un decreto-legge notevolmente diverso da quello a suo tempo emanato, non gli consente l’ulteriore, pieno esercizio dei poteri di garanzia che la Costituzione gli affida, con particolare riguardo alla verifica sia della sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed 19 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 urgenza sia della correttezza della copertura delle nuove o maggiori spese, ai sensi degli articoli 77 e 81 della Costituzione, per la necessità di tenere conto di tutti gli effetti della possibile decadenza del decreto in caso di esercizio del potere di rinvio ai sensi dell’art. 74 della Costituzione”. Plurime sono dunque le censure formulate dal Presidente della Repubblica in ordine al modus procedendi utilizzato per il provvedimento legislativo in esame. Innanzitutto si richiama la necessità che gli emendamenti apportati al decreto legge in sede di conversione si mantengano “rigorosamente” nei limiti imposti dalla natura straordinaria della fonte prevista dall’art. 77 della Costituzione, e non diventino quindi l’occasione per “far salire sul carrozzone” tutta una serie di disposizioni che nulla hanno a che vedere con l’oggetto del provvedimento, a suo tempo emanato dallo stesso Capo dello Stato su richiesta del Governo, per ragioni straordinarie di necessità ed urgenza. Invero, come ricordato espressamente nella nota del Quirinale, è noto che la Corte Costituzionale da tempo opera un penetrante sindacato in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza previsti dall'art. 77 della Costituzione per l'adozione dei decreti-legge, configurando l'eventuale mancanza di detti presupposti tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, quanto un vizio in procedendo della 20 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 legge di conversione (così Corte Cost. sin dalla nota sentenza n. 29 del 1995, ribadito dalla sentenza n. 341 del 2003). Anche da ultimo il principio è stato affermato in termini molto chiari da Corte costituzionale, 23 maggio 2007, n. 171, con la precisazione che l'utilizzazione del decreto-legge (e tantomeno degli emendamenti apportati dalla legge di conversione!) non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta. Di conseguenza -ha chiarito il Giudice delle leggi- è costituzionalmente illegittima la norma che si connota per la sua evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita e in ordine alla quale il preambolo del decreto legge e la relazione al disegno di legge di conversione del decreto non rendono ragione dell'esistenza della necessità ed urgenza di intervenire sulla norma. Ebbene, tornando alla fattispecie all’esame, risulta evidente che la disposizione di cui all’art. 5 bis, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, inserita come emendamento al d.l. in sede di conversione nella legge 9 aprile 2009 n. 33 -tale per cui ne è risultato un provvedimento che, come lamenta il Presidente della Repubblica, risulta “notevolmente diverso” da quello a suo tempo emanatoappare all’evidenza assolutamente estranea all’oggetto del decreto legge recante incentivi ai settori industriali in crisi (in particolare dell’automobile e degli elettrodomestici). 21 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Inoltre la disposizione, più che “rigorosamente” contenuta nei limiti imposti dall’art. 77 della Costituzione (come richiesto dal Capo dello Stato), appare manifestamente mancante dei presupposti di straordinarietà ed urgenza posti a base del provvedimento. A tal proposito si rammenta il preambolo del decreto legge 5/2009 recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11/02/2009): “ IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione all'importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese; Ritenuta la necessita' di collocare in un quadro unitario le disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita' del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale; Considerate, altresi', le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del loro indotto e con la necessita' di sostenere la domanda di beni durevoli, di favorirne il ricambio con finalita' di carattere ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale; Rilevata, infine, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009; 22 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; E m a n a il seguente decreto-legge” Seguiva l’articoltato normativo composto da: art. 1 Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici art. 2 Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici art. 3 Distretti produttivi e reti di imprese art. 4 Aggregazione tra imprese art. 5 Rivalutazione sostitutiva immobili at. 6 Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali art. 7 Controlli fiscali art. 8 Copertura finanziaria art. 9 Entrata in vigore Nulla è poi desumibile, né in ordine alla necessità ed urgenza di questa disposizione né alla sua omogeneità rispetto alla materia del decreto, dalla relazione al disegno di legge governativo di conversione in legge (d’altronde l’art. 5-bis è frutto del cosiddetto “maxiemendamento” del Governo Dis. 1.1 alla legge di conversione del d.l. approvato della Camera dei deputati, nella seduta del 6 aprile 2009, e quindi defintivamente dal Senato), né dagli ulteriori atti relativi ai lavori parlamentari. Alla luce dei richiamati principi ripetutamente enunciati dal Giudice delle leggi, e ricordati anche dal Presidente della Repubblica nella nota su richiamata, la disposizione dell’art. 5-bis del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, introdotto dalla legge di conversione, risulta dunque 23 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 palesemente incostituzionale per violazione dell’art. 77 della Carta fondamentale. ** 2.- SEGUE: ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 5BIS DELLA LEGGE 33/2009 DI CONVERSIONE DEL D.L. 5/2009 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 74, 77, 87 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE ALLA PRECLUSIONE DEL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA’ SUGLI EMENDAMENTI APPROVATI IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE DA PARTE DEL CAPO DELLO STATO. Quanto poi all’ulteriore rilievo, contenuto nella predetta nota del Quirinale 17 aprile 2009, secondo cui sottoporre al Presidente per la promulgazione in tutta prossimità della scadenza del termine costituzionalmente previsto “una legge che converte un decretolegge notevolmente diverso da quello a suo tempo emanato, non gli consente l’ulteriore, pieno esercizio dei poteri di garanzia che la Costituzione gli affida, con particolare riguardo alla verifica sia della sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza”, esso “certifica” in un modo estremanente chiaro ed esplicito come nel caso di specie siano stati apertamente violati gli artt. 74, 77 ed 87 in quanto è stato precluso al Capo dello Stato di esercitare, sugli emendamenti apportati al decreto legge in sede di conversione, il prescritto preliminare vaglio di compatibilità costituzionale. Con l’ulteriore precisazione che, come chiarito nella nota ufficiale del Quirinale, se il Presidente non ha esercitato il potere di 24 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 rinvio alle Camere della legge ex art. 74 Cost., ciò è stato dovuto esclusivamente alla “necessità di tenere conto di tutti gli effetti della possibile decadenza del decreto in caso di esercizio del potere di rinvio”. Si aggiunga sul punto che l’aver impedito il prescritto esercizio del controllo di costituzionalità della legge, preventivo alla promulgazione, denunziato dalla Presidenza della Repubblica, “con particolare riguardo alla verifica sia della sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza sia della correttezza della copertura delle nuove o maggiori spese, ai sensi degli articoli 77 e 81 della Costituzione”, a parere di questa difesa impone che il giudizio di non manifesta infondatezza della relativa questione sopra sollevata (appunto, in ordine all’assenza dei presupposti di urgenza qualificata ex art. 76 Cost.) sia inevitabilmente condotto da parte di codesto Giudice a quo con un particolare favor per il rinvio alla Corte. ** 3.- SEGUE: ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 5BIS DELLA LEGGE 33/2009 DI CONVERSIONE DEL D.L. 5/2009 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 81 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE ALL’OMESSA VERIFICA DELLA COPERTURA DI NUOVE SPESE. Lo stesso richiamo, contenuto nella missiva presidenziale, alla mancata possibilità per il Capo dello Stato, visti i tempi ristrettissimi per la promulgazione della legge di conversione, di operare la verifica della copertura di eventuali nuove spese conseguenti all’entrata in 25 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 vigore del provvedimento ex art. 81 Cost. appare anch’esso pertinente nel caso della disposizione in esame ove solo si considerino i rilevantissimi prevedibili costi pubblici conseguenti all’applicazione della medesima. Invero l’art. 5 bis, comma 1, del d.l. n. 5/2009, introdotto dalla legge di conversione n. 33/2009, nell’autorizzare la riconversione a carbone di centrali elettriche attualmente funzionanti ad olio combustibile superando i divieti di localizzazione contenuti nella legislazione statale e regionale, ha condotto l’Italia all’inevitabile conseguente superamento delle quote di CO2 assegnate al nostro Paese in attuazione della direttiva europea 2003/87/CE istitutiva del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di gas serra (distribuite ai vari settori dal PNA-Piano nazionale di assegnazione). D’altronde di tale inevitabile superamento dei tetti di gas serra, con conseguente necessità di acquistare diritti di emissione di Co2 sul mercato, salvo costosisssime sanzioni dell’UE, ha dato allarmata notizia nell’agosto scorso lo stesso M.A.T.T.M., ma soltanto successivamente all’adozione del qui impugnato DM di VIA positiva per il progetto ivi in esame. Di qui, dunque, anche una palese violazione anche dell’art. 81 della Carta. ** 4.- ULTERIORE ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 5-BIS DELLA LEGGE 33/2009 DI CONVERSIONE 26 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 DEL D.L. 5/2009 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DELLA COSTITUZIONE Come ricordato supra, l’art. 5 bis, comma 1, del d.l. n. 5/2009 convertito nella legge n. 33/2009 stabilisce che, per la riconversione a carbone (o ad altro combustibile solido) degli impianti di produzione di energia elettrica attualmente alimentati ad olio combustibile si procede “in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale”. Ora appare evidente che tale disposizione derogatoria della legislazione regionale risulta assunta in palese violazione delle attribuzioni costituzionali attribuite alle Regioni dall’art. 117, comma 3, Cost. in particolare con riferimento alle materie del “governo del territorio” e della “produzione dell’energia” attribuite alla competenza concorrente del legislatore regionale. Invero, appare incontestabile che la disposizione in esame non rechi un principio fondamentale volto a guidare il legislatore regionale nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ma introduca invece una norma di assoluto e minuzioso dettaglio relativa ad una specifica tipologia di interventi (la riconversione a carbone degli impianti termoelettrici ad olio combustibile), sulla base di un prefissati standard di emissioni (pari al 50% per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione dagli allegati alla parte V del d.lgs. n. 152/2006), certamente auto-applicativa (con espressa previsione di applicabilità anche petr i procedimenti in corso), che 27 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 esclude l’operatività di tutte le leggi (oltre che statali, anche) regionali recanti limiti di localizzazione territoriale degli impianti predetti. Ora è pur vero che la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità dell'attrazione al livello statale delle funzioni legislative (ed amministrative) nella disciplina delle procedure di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica, in nome dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza. E tuttavia in questi casi la valutazione da parte della Corte della sussistenza dei presupposti che giustificavano la chiamata in sussidiarietà dell'amministrazione statale fu positiva sulla base del riconoscimento della preminente esigenza di evitare il pericolo di interruzione della fornitura dell'energia elettrica a livello nazionale, attraverso una accentuata semplificazione del procedimento necessario per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici ed opere connesse (si tratta della sentenza della Corte Cost. n. 6 del 2004 relativamente al decreto-legge n. 7 del 2002, convertito in legge dalla legge n. 55 del 2002; e secondo la stessa Corte “esigenze analoghe sono sicuramente individuabili anche per le impugnate disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito nella legge n. 290 del 2003”: così nella sentenza n. 383 del 2005). Ma tali giustificazioni non sono state affatto alla base dell’art. 5 bis, comma 1, del d.l. n. 5/2009 convertito nella legge n. 33/2009; e ciò basterebbe per escludere la costituzionalità della disposizione. 28 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Ma soprattutto preme evidenziare che l'attrazione al livello statale delle funzioni legislative nel settore delle procedure di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica non può certo pervenire a giustificare un ulteriore ridimensionamento dell'autonomia regionale comportante la deroga agli atti normativi regionali di rango primario anche nel settore del “governo del territorio”, se non al prezzo di un completo svuotamento dei criteri di riparto delle competenze legislative stabilite nell’art. 117 della Carta. * 5.- VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5BIS DELLA LEGGE 33/2009 DI CONVERSIONE DEL D.L. 5/2009 Come sopra ricordato, l’art. 5 bis, comma 1, del decreto legge n. 5/2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33 stabilisce: “Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l’alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché …”. Ora il ricordato art. 30 della richiamata LR Veneto n.36/1997, nel prevedere che “Nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po si applicano le seguenti norme: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore 29 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 impatto ambientale”, in realtà non reca affatto un “limite di localizzazione territoriale”, bensì si occupa di stabilire le fonti di alimentazione degli impianti di produzione di energia elettrica situati nell’area dei comuni del Parco del delta del Po, in funzione del contenimento dell’inquinamento ambientale. Trattasi dunque di disposizione legislativa che non risulta suscettibile di essere derogata in forza del predetto art. 5 bis, comma 1, del decreto legge n. 5/2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, per l’applicazione del quale peraltro si deve necessariamente utilizzare un criterio interpretativo stretto e rigoroso, trattandosi chiaramente di disposizione di natura eccezionale. *** PARTE II CENSURE AFFERENTI L’ITER PROCEDURALE SEGUITO A LIVELLO STATALE 6.- VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 ED ECECSSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AL DISATTESO PARERE POSITIVO CONDIZIONATO DELLA REGIONE VENETO Sulla VIA del progetto ivi in esame l’Assemblea plenaria della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS presso il MATTM si esprimeva con il parere n. 285 del 29.4.2009. Successivamente a quest’ultimo parere, sulla compatibilità ambientale del progetto medesimo si esprimeva la Regione del Veneto con la DGR n. 2018 del 7.7.2009 la quale prendeva atto, 30 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 facendolo proprio, di quanto deliberato dalla propria Commissione regionale VIA (col parere n. 244 del 30.6.2009, allegato A alla medesima DGR) la quale all’unanimità dei presenti aveva espresso il proprio parere favorevole sul progetto, ma “subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizionie raccomandazioni …”. In tal modo la Regione del Veneto condizionava espressamente il proprio assenso a tutta una serie di modifiche ed integrazioni alle prescrizioni precedentemente dettate dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA VAS, in gran parte volte a rendere più rigorosi gli standard di contenimento e di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, sostanzialmente in linea (salvo quanto si dirà infra) con le valutazioni espresse dal competente dipartimento dell’A.R.P.A.V.-Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Veneto (vds. il documento 29.6.2009 prot.n. 82234 allegato al verbale della Commissione regionale VIA del 30.6.2009). Tuttavia, sulla base del parere espresso il 9.7.2009 dal “Comitato di coordinamento” della Commissione tecnica di verifica VIA-VAS l’impugnato DM conclusivo di VIA n. 873/2009 rigettava tutte le prescrizioni cui era stato subordinato il parere regionale favorevole (salvo per tre prescrizioni minori relative agli scarichi idrici e alla precisazione terminologica che per “polveri ultrafini” si intende il PM 2,5). Veniva quindi apertamente disatteso con motivazioni alquanto illogiche (anche in ragione della necessità, ripetutamente riconosciuta in sede istruttoria, di garantire nel caso di specie i più elevati livelli di 31 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 tutela ambientale: vds. infra) il parere della Giunta regionale del Veneto laddove subordinava l’assenso a: - una modifica alla prescrizione n. 4 della Commissione statale, prevedendo di limiti più rigorosi per le emissioni di metalli e loro composti, ossia emissioni massiche totali di metalli e loro composti di 3 tonn/anno e limiti orari dimezzati rispetto a quelli previsti nella sezione 6 della parte II dell’allegato II alla parte V del d.lgs. 152/2006 (peraltro, così facendo, la Regione aveva a sua volta disatteso i più rigorosi standard motivatamente previsti dalla propria ARPAV nel parere del 29.6.2009: in proposito vds. infra); – una modifica alla prescrizione n. 5, prevedendo standard più rigidi per le emissioni di IPA e PCDD/F ossia con emissioni massiche totali di tali inquinanti organici di 0,5 kg/anno e 0,1 g/anno (sostanzialmente in linea con le prescrizioni suggerite da ARPAV nel documento del 29.6.2009, pag. 26, prescrizione 4); - una modifica alla prescrizione n. 10, con l’introduzione di un sistema di abbattimento più efficace dei microinquinanti per cui si prevedeva l’obbligo, a monte dei filtri a manica, di introdurre un “sistema di iniezione e dosaggio di adsorbente solido” (come richiesto da ARPAV nel documento 29.6.2009, vds. prescrizione n. 8); - una modifica alla prescrizione n. 19, con previsione di monitoraggio delle ricadute per Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo, Vanadio, Benzopirene, IPA e Diossine, e in continuo per il mercurio nell’aria (conformemente alla prescrizione n. 6 di ARPA). 32 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Aggiungasi che le suddette richieste, cui era stato subordinato il parere regionale favorevole, erano state anche alla base della controdeduzione regionale ad alcune osservazioni presentate da soggetti pubblici e privati nel corso della procedura di VIA. Così ad es. nel parere della Commissione VIA regionale n. 244/2009 si legge (pag. 74) che all’osservazione n. 13 relativa all’efficacia dei sistemi di abbattimento di mercurio, selenio e arsenico la Regione aveva risposto che “sono stati imposti dei limiti molto bassi ai flussi di massa per i microinquinanti” e che “al fine di garantire il rispetto di tali limiti, il quadro precettivo prevede la predisposizione di un sistema di iniezione di adsorbente … a monte dei filtri a manica …”. Evidente quindi -anche sotto quest’ultimo profilo della risposta alle osservazioni dei cittadini- il venir meno del presupposto sul quale si era fondato l’assenso regionale per il progetto in esame. E quindi l’illegittimità del decreto conclusivo di VIA, espresso senza adeguatamente (e logicamente) motivare le ragioni per le quali veniva disatteso il fondamentale parere della Regione territorialmente competente. ** 7.- VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 349/1986 E DELL’ART. 1 ALL’OMESSO DELLA LEGGE 55/2002 COINVOLGIMENTO IN NELLA RELAZIONE PROCEDURA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 33 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Con nota APG/PRG/06/2346 del 30.1.2006 la Regione Emilia Romagna aveva richiesto di essere formalmente coinvolta nel procedimento di VIA del progetto in esame. A tal proposito si consideri che il territorio della Regione Emilia Romagna, in Provincia di Ferrara a partire dai Comuni di Goro, Comacchio, Codigoro, Mesola e Lagosanto risulta pacificamente e pesantemente interessato dalle ricadute inquinanti della centrale di Porto Tolle, sia nell’attuale configurazione ad olio combustibile (tanto che Regione E.R., Provincia di Ferrara e Comuni di Mesola e Goro sono stati ammessi quali parte civile nel processo penale citato nelle premesse in fatto) che in quella a carbone. Inoltre si consideri che il territorio interessato dalle ricadute rientra anche nell’area protetta regionale del Parco regionale emiliano del Delta del Po. Tuttavia con nota del 10.3.2006 prot. CVIA/975/2006 la Direzione Salvaguardia Ambientale presso il MATTM formalizzava il proprio espresso diniego alla partecipazione della Regione Emilia Romagna all’istruttoria della VIA in esame, sostenendo che nel procedimento di VIA debba essere coinvolta solo ed esclusivamente la Regione territorialmente competente alla localizzazione dell’impianto, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 della L. 349/1986. Alla suddetta risposta negativa da parte del MATTM seguiva la nota Prot. n. APG/PGR/06/22340 del 6 ottobre 2006, a firma del Presidente della Regione Emilia Romagna, che evidenziava l’assoluta non condivisione di quanto asserito nella predetta nota ministeriale prot. DSA- 2006-0007192 del 10 marzo 2006. 34 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 In realtà infatti l’ultimo comma 4 dell’art. 6 della legge 349/1986 prevede un coinvolgimento nella procedura di compatibilità ambientale della “regione interessata”, senza precisare se deve trattarsi necessariamente di un interesse alla mera “localizzazione” ovvero all’ “impatto ambientale” dell’intervento. Tuttavia tale ultima soluzione si impone in forza di una interpretazione teleologica giacché appare evidente che quel che rileva ai fini della procedura di VIA è l’impatto ambientale di un intervento indipendentemente dalla sua localizzazione, sia di una lettura sistematica alla luce delle previsioni comunitarie di cui alla direttiva 85/337/CEE (di cui quella nazionale costituisce recepimento) ove ripetutamente il concetto di interesse (riferito ai soggetti pubblici o provati) è chiaramente riferito a chi “subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale” (vds. ad es. art. 1). In particolare tale interpretazione risulta ancora più evidente nel caso delle procedure autorizzatorie per le centrali “di potenza” di cui alla legge n. 55/2002 giacché, come sostenuto dalla stessa Regione E.R. (nella predetta missiva 6.10.2006) -e peralto evidenziato anche da quanto sostenuto nella stessa nota ministeriale 10.3.2006-, il comma 4-bis dell’art. 1 della richiamata legge 55/2002 stabilisce che “Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell’ambito del procedimento unico di cui al comma 2”. Ora, poiché il subprocedimento di VIA costituisce una delle fasi necessarie dell’unitaria procedura autorizzativa di cui alla legge n. 55/2002, si deve pervenire 35 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 alla conclusione che la Regione Emilia - Romagna dovesse essere necessariamente e formalmente coinvolta anche nella preliminare fase di VIA relativa alla trasformazione a carbone della centrale termoelettrica di Porto Tolle. D’altronde dallo stesso impugnato decreto di VIA si desume una consapevolezza in capo al MATTM in ordine alla pacifica natura dell’Emilia Romagna quale “regione interessata” alla VIA del progetto in esame. Così ad es. vds.: -la prescrizione A.15 inerente il progetto di monitoraggio del PM2,5 che dovrà essere predisposto in accordo anche con ARPA Emilia Romagna; -la prescrizione A.18 relativo alle campagne annuali di monitoraggio dei microinquinanti le cui modalità dovranno essere concordate anche con ARPA Emilia Romagna e i cui risultati dovranno essere trasmessi anche alla Regione Emilia Romagna; -la prescrizione A.38 in relazione alle opere di “compensazione ambientale” da prevedere in accordo anche con la Regione Emilia Romagna”, in funzione tra l’altro al “rafforzamento delle reti ecologiche delle due Regioni interessate”. Il che evidentemente rende ancor più illegittima, anche sotto il profilo della contraddittorietà, la decisione di escludere dalla procedura di VIA in esame della Regione Emilia Romagna lasciandole la sola possibilità di presentare osservazioni al SIA come un quisque de populo (vds. la delibera di Giunta - N.ro 2007/368 approvata il 26/3/2007 che perveniva alla motivata conclusione che 36 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 il progetto di trasformazione a carbone della centrale termoelettrica di Porto Tolle presentato da ENEL Produzione S.p.A., non sia ambientalmente compatibile dal punto di vista programmatico, progettuale ed ambientale) ovviamente rigettate con motivazioni sostanzialmente elusive e carenti. ** 8.- VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE 241/1990 ED ECCESSO DI POTERE PER, CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL’ART. 13 LEGGE 394/1991, DELL’ART. 5 DPR 12.4.1996, DELL’ART. 25 D.LGD. 152/2006 E DELL’ART. 5 DPR 357/1997 IN RELAZIONE ALL’OMESSA RICHIESTA ED ACQUISIZIONE DELL’ATTO DI ASSENSO DELL’ENTE PARCO VENETO DEL DELTA DEL PO L’area della centrale Enel di Porto Tolle risulta inserita nel cuore del Parco regionale veneto del Delta del Po, ancorché per il sito di localizzazione dell’impianto sia stato ritagliato un perimetro formalmente esterno dell’area protetta. In tale situazione appare evidente che la prodedura di VIA del progetto de quo non poteva certo escludere l’acquisizione del parere dell’Ente parco. A tal proposito si consideri che l’art. 13 della legge 394/1991 stabilisce che “il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’ente parco”; che l’art. 5, comma 2, del DPR 12.4.1996 prevede che nell’ambito della procedura di VIA venga acquisito il parere dell’ente di gestione dell’area 37 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 protetta interessata; e l’art. 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006 prescrive la trasmissione dell’istanza di VIA (con progetto e SIA) a tutti i soggetti chiamati ad emettere autorizzazioni, nulla osta ed assensi ai fini dell’acquisizione delle relative determinazioni prima del giudizio conclusivo di VIA da parte del MATTM. Inoltre si tenga presente che l’Ente parco regionale veneto del delta del Po avrebbe dovuto essere coinvolto anche in relazione alla procedura di “valutazione di incidenza ambientale “(VINCA) sui siti SIC e ZPS (in proposito vds. anche infra), nel caso di specie ricompresa nella procedura di VIA (ax art. 5, comma 4, DPR 357/1997). A tal proposito si consideri infatti che l’art. 5, comma 7 del DPR 357/1997 stabilisce espressamente che: “La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa”. D’altronde che la procedura di valutazione di incidenza coinvolgesse aree del Parco v’era la perfetta consapevolezza in cappo al MATTM ove solo si consideri che nelle premesse del decreto conclusivo di VIA n. 873/2009 si legge tra l’altro: “Preso atto che, come da parere allegato, nell’ambito dell’istruttoria condotta la Commissione Tecnica di verifica dell’Impato Ambientale VIA/VAS dichiara che è stata effettuata, ai sensi del DPR 120/2003, la Valutazione di 38 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Incidenza relativa a tutte le areee protette del Parco del Delta del Po …”. Ciò malgrado, non risulta che il MATTM (ma neppure la Regione Veneto) abbia mai formalmente coinvolto l’Ente parco regionale veneto del delta del Po nella procedura di VIA comprensiva della VINCA, ordinando l’invio di SIA, valutazione di incidenza, progetto ed atti progettuali integrativi, e chiedendo all’Ente l’acquisizione del relativo parere ed atto di assenso. Eppure dallo stesso decreto conclusivo di VIA è desumibile la consapevolezza del MATTM dell’inevitabile coinvolgimento territoriale ed ambientale dell’area del Parco dalla realizzazione e dall’esercizio dell’impianto in progetto. Vds. ad es. la prescrizione A.34 relativa al progetto di monitoraggio riguardo al prelievo d’acqua (con riferimento all’aumentato prelievo dal fiume Po per i desolforatori, in particolare nel periodo estivo che rischia di avere effetti negativi sugli habitat tutelati) che dovrà essere predisposto “sentiti l’Ente Parco regionale Delta del Po …”; A.39 inerente ad un progetto di valorizzazione e mantenimento naturalistico delle aree interessate dagli interventi da predisporre “sentiti l’Ente Parco Regionale Delta del Po”. Anche l’Ente parco regionale veneto del Delta del Po è stato dunque illegittimamente pretermesso dalla procedura di VIA in esame ed ha potuto esprimere semplici osservazioni critiche sul SIA, peraltro 39 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 del tutto immotivatamente disattese dal MATTM e dalla Regione Veneto2. 2 Si veda in proposito il parere del Comitato Tecnico-scientifico dell’Ente Parco Regionale Delta del Po (prot. CVIA 2609 del 07/07/2006) con cui: si richiamavano le varie iniziative energetiche previste che riguardano l’area e che renderebbero necessaria una VAS; relativamente alla LR 36/97, il metano dovrebbe essere posto come alternativa progettuale, in modo che la del combustibile sia l’atto finale del processo di valutazione; nel progetto mancano le alternative progettuali, quali la riduzione della potenza o la riconversione a metano ovvero la completa e definitiva dismissione della centrale; manca una definizione dei caratteri del Parco in funzione degli ecotoni; Manca la coerenza con gli impatti assunti con il Protocollo di Kyoto; si esprimono perplessità sulla coerenza del progetto con alcuni strumnenti di pianificazione territoriale (Piano d’area delta del Po; PRGC Porto Tolle); si osserva circa l’elevato consumo della risorsa idrica e si esprimono preoccupazioni per la risalita del cuneo salino; la perdita del 31% delle acque prelevate contrasta con il disciplinare del Ministero dei Lavori Pubblici; per gli argini di difesa dalle piene, non si tiene conto dell’innalzamento del livello del mare dovuto ai cambiamenti climatici; manca ogni indicazione circa il decommissioning delle caldaie attualmente in uso; si avanzano perplessità circa la “novità” dei sistemi di filtrazione e si richiede una ridondanza di questi elementi; manca una valutazione degli impatti dovuti alla nave storage ed all’ampliamento delle banchine; non si indicano le modalità di smaltimento delle ceneri pesanti, dei gessi e dei fanghi; tra le emissioni non viene presa in considerazione la CO2; c’è uno scarso approfondimento delle tematiche legate alla flora, alla fauna ed agli ecosistemi; le mitigazioni e le compensazioni sono insufficienti; non c’è un piano per la coltivazione della biomassa; l’impronta ecologica del carbone è doppia rispetto a quella del metano; si analizza, avanzando rilievi; il DGR n. 4067 del 28/12/2005 (DSA-2006-3268 del 07/02/2006, CVIA-2006-547 del 10/02/2006) con cui la Regione Veneto ha concesso l’Autorizzazione Ambientale Integrata, recante in allegato il parere favorevole con prescrizioni n. 129 del 25/10/2005 espresso dalla Commissione Regionale VIA. Ed anche la successiva nota del Parco Regionale Veneto Delta del Po n. 1893 del 15/03/2007 (CVIA 2285 del 08/05/2007) con allegato il parere del Comitato tecnico-scientifico del 15/03/2007 negativo ove si sottolineava, oltre al non rispetto dell’art. 30 della LR 36/97, una carenza del raffronto con la situazione esistente, che non è di funzionamento a pieno regime della attuale centrale ad olio combustible; varie carenze nella valutazione di incidenza, che non ha tenuto conto dei lavori e dei trasporti; una insufficiente valutazione della fase di cantiere; mancanza della valutazione dell’inquinamento luminoso; insufficiente valutazione dell’impatto visivo che non ha tenuto conto dei trasporti e della presenza del pennacchio; utilizzo del CDR, non valutato; Stati transitori dovuti alle accensioni; mancata valutazione delle emissioni di ammoniaca; mancata puntuale definizione degli standard del carbone. 40 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Di qui le illegittimità di cui all’intitolazione del motivo. * 9.- VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO IV AL DPCM 27 DICEMBRE 1988 L’art. 1 del DL n. 7/2002 convertito nella legge n. 55/2002, nel fissare la procedura di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 Mw termici (cone “misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”), stabilisce tra l’altro che “Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l’efficacia dell’allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2008 … relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW” (comma 5). Chiara dunque la provvisorietà della soluzione configurata dal d.l. con riferimento alla sub-procedura di VIA degli impianti termoelettrici di potenza, in una situazione di urgente necessità che comportava la contestuale sospensione dell'efficacia della normazione previgente e dei relativi principi. Successivamente con l'adozione dell'art. 1-sexies, comma 8, della legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante Nonché si considerino le successive delibere del Comitato Esecutivo dell’Ente Parco del Delta del Po, n. 64 del 19/04/2007 e n. 13 del 14 Febbraio 2008. 41 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità), si è previsto che "Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio del 2002, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55". Ora, se è pur vero che da tale ultima previsione parrebbe trasparire la volontà del legislatore nazionale di stabilizzare le procedure autorizzatorie del d.l. n. 7 del 2002 e della relativa legge di conversione n. 55 del 2002, è tuttavia altrettanto vero che una tale previsione, anche per non incorrere in censure di legittimità costituzionale, non può essere intesa nel senso di includere nella “normalizzazione” anche la sub-procedura transitoria accelerata della VIA, con conseguente tacita abrogazione dell’allegato IV al DPCM 27.12.2008, per la quale era stato individuato un preciso limite temporale di sospensione (che non risulta essere stato più prorogato). Tale ultima interpretazione risulta suffragata da successive disposizioni da cui è data desumere la vigenza e l’operatività integrale del DPCM 27.12.1988, ivi compreso il suo allegato IV relativo alla VIA delle centrali termoelettriche e turbogas. A tal proposito si ricorda l’art. 34 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, il quale stabilisce che “resta ferma, nelle more dell’emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, 42 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 l’applicazione di quanto previsto dal DPCM 27.12.1988”, oltre che l’art. 36 del medesimo Codice dell’ambiente il quale, nell’elencare le norme ormai abrogate in materia di VIA, menziona il coevo DPCM 377/1988, ma non il DPCM 27.12.1988 che pertanto deve ritenersi tuttora integralmente vigente. Se così è, non par dubbia l’illegittimità della procedura di VIA seguita per il progetto di riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle ove è stata totalmente omessa l’applicazione delle disposizioni dell’allegato IV al DPCM 27.12.1988, ivi compresa quella in ordine alla necessità del previo svolgimento (accanto ad un’istruttoria tenica, anche) di un’ “inchiesta pubblica” condotta sotto la presidenza di un magistrato amministrativo (art. 7). *** PARTE III CENSURE RELATIVE ALLA COMMISSIONE STATALE DI VERIFICA VIA-VAS 10.- INCOMPETENZA E VIOLAZIONE DEL D.M. AMBIENTE 150/07 IN RELAZIONE ALL’ESPRESSIONE DEL PARERE DEFINITIVO DELLA COMMISSIONE VIA-VAS DA PARTE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO E NON DELLA COMPETENTE ASSEMBLEA PLENARIA Come già ricordato supra, successivamente al parere n. 285 del 29.4.2009 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (riunitasi in Assemblea plenaria), sulla compatibilità ambientale del progetto medesimo si esprimeva la 43 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Regione del Veneto con la DGR n. 2018 del 7.7.2009 la quale, adeguandosi al parere emesso dalla propria Commissione regionale VIA tenendo conto delle valutazioni dell’ARPAV e dell’inchiesta pubblica che si era svolta (pur con le illegittimità che si evidenzieranno), subordinava espressamente il proprio assenso a tutta una serie di modifiche ed integrazioni alle prescrizioni da imporre all’impianto, funzionali –come già ricordato- a rendere più stringenti gli standard delle emissioni e di monitoraggio dell’ inquinamento atmosferico3. Si ricorda inoltre che le suddette prescrizioni, cui era stato subordinato il parere regionale favorevole, erano state anche alla base della risposta regionale ad alcune osservazioni presentate da soggetti pubblici e privati nel corso della procedura di VIA. A questo punto però -come apprendiamo dalle premesse del decreto VIA ivi impugnato- non veniva più convocata la Commissione ministeriale VIA-VAS in composizione plenaria ed il giorno 9.7.2009 si riuniva il “Comitato di coordinamento” della medesima Commissione tecnica il quale, con il parere acquisitito con prot. DSA-2009-0018599 del 15.7.2009, definitivamente 3 Vds. il punto A del parere della Commisione regionale VIA n. 244 del 30.6.2009 con cui si prevedeva la modifica delle prescrizioni nn. 4 (limiti più rigorosi per le emissioni di metalli e loro composti), 5 (standard più rigidi per le emissioni di IPA e PCDD/F), 7 (relativo alla possibilità di utilizzo del CDR), 10 (introduzione di un sistema di abbattimento più efficace dei microinquinanti), 15 (precisazione che per polveri ultrafini si intende PM 2,5), 19 (previsione di monitoraggio delle ricadute per Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo, Vanadio, Benzopirene, IPA e Diossine), 23 (estensione del monitoraggio in continuo delle emissioni a camino anche di altri parametri, tra cui IPA e disossine), 32 (sugli scarichi idrici), 37 (sul trattamento delle acque reflue) e 40 (sull’utilizzo di fonti rinnovabili per l’illuminazione). 44 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 esprimendosi al termine dell’istruttoria, rigettava tutte le prescrizioni cui era stato subordinato il parere regionale favorevole (salvo tre relative agli scarichi idrici e alla precisazione che per “polveri ultrafini” si intende il PM 2,5). A tale ultimo parere del Comitato di coordinamento si adeguava quindi l’impugnato DM conclusivo n. 873/2009. Orbene la delicata decisione di disattendere le suddette opportune prescrizioni cui era stato subordinato il parere favorevole della Regione Veneto4, sulla scorta delle valutazioni espresse dalla competente Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e degli esiti dell’inchista pubblica, non solo risulta del tutto ingiustificata ed illogica, ma perviene da organo della Commissione VIA manifestamente incompetente. A tal proposito si consideri che ai sensi del DM n. 150/07 del 18.9.2007 recante la disciplina per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione tecnica di verifica VIA e VAS ai sensi dell’art. 9 del DPR 90/2007 (il quale appunto prevede l’articolazione della Commissione in: Presidente, Assemblea plenaria e Comitato di coordinamento) e successive modificazioni (anche a seguito del d.l. n. 90/2008 convertito nella legge n. 123/2008), stabilisce che spetta all’ “Assemblea plenaria”, costituita da tutti i commissari in carica, deliberare sul parere relativo alla compatibilità 4 Fatta salva soltanto l’inopinata previsione regionale di consentire di bruciare in centrale anche CDR-combustibile da rifiuti, inevitabilmente bocciata dalla Commissione VIA statale in quanto “mancante di qualunque elemento informativo al riguardo”; e per certi versi, alla prescrizione in materia di emissione di metalli (che già nella versione fatta propria dalla Regione Veneto non era adeguata a quanto espresso da ARPAV). 45 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 ambientale dei progetti (art. 7), mentre il Comitato di coordinamento composto dal presidente della Commissione, dai coordinatori delle tre sottocommissioni e da altri sei componenti della commissione-, svolge appunto mere funzioni di “coordinamento” delle attività istruttorie (tra l’altro, designando gruppi istruttori e referenti) (art. 7), per cui non può esprimersi in via definitiva sulla VIA di un progetto né, tantomeno, sull’accoglimento o meno delle prescrizioni poste dalla Regione competente. Di qui l’illegittimità dell’impugnato DM del MATTM n. 873 del 24.7.2009 in quanto espresso sulla base di un parere conclusivo della Commissione VIA-VAS affetto da incompetenza e da violazione delle norme di funzionamento dell’organo di consulenza. *** 11.- VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST., DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990 E DELL’ART. 51 CPC IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ E ALL’OBBLIGO DI ASTENSIONE, CON RIFERIMENTO AD UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE V.I.A. STATALE E DELLA COMMISSIONE V.I.A. REGIONALE VENETA CHE SI E’ RIPETUTAMENTE ESPRESSO SUL PROGETTO PRIMA DEL VOTO Come è noto, l’organizzazione e l’attività amministrative sono rette dal criterio di imparzialità, come prescritto dall’art. 97 Cost. e dall’art. 1 della legge 241/1990. 46 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 In applicazione giurisprudenza in di diverse questo fondamentale occasioni ha principio, affermato che la nel procedimento amministrativo l'imparzialità dell'organo deliberante è garantita dall'applicazione analogica della disciplina recata dall'art. 51 c.p.c. (vds. per tutti Cons. Stato, sez. IV, 07 marzo 2005, n. 867 che conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, 13 febbraio 2002 n. 987), il quale comporta l'obbligo per il componente dell'organo collegiale di astenersi dal prendere parte ad una deliberazione al ricorrere di determinati presupposti e, in caso di violazione di detto obbligo, l'illegittimità degli atti adottati da tale organo e di quelli sugli stessi fondati (cfr. ad es. T.A.R. Toscana, 31 maggio 2001, n. 1137). Tra detti presupposti dell’incompatibilità (e del connesso obbligo di astensione) v’è quello in cui il soggetto abbia già manifestato il proprio parere sulla questione nell’ambito delle funzioni istituzionali (art. 51 n. 4 cpc), che la giurisprudenza ha ritenuto ben applicabile anche laddove tale parere venga espresso al di fuori dell'esercizio delle funzioni procedimentali (TAR Lazio, Roma, sez. I, n.987/2002 cit.; Consiglio Stato , sez. IV, n. 867/2005 cit.). Orbene, nel caso di specie tale presupposto risulta integrato nei confronti di un soggetto che è, al tempo stesso, componente della Commissione regionale veneta sulla VIA ed anche membro della Commissione di verifica VIA-VAS statale (a partire dalla rinnovata composizione successiva al DL 98/2008, su cui vds. infra). Invero in tale veste il dott. Franco Secchieri risulta aver partecipato alle riunioni di entrambe le Commissioni VIA, sia statale 47 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 che regionale, esprimendosi ripetutamente (in termini favorevoli) sulla compatibilità ambientale del progetto in esame. E più precisamente: - dapprima, nelle riunioni della Commissione regionale veneta che hanno condotto all’espressione del parere n. 149 del 17.1.2007 (fatto proprio dalla DGR Veneto n. 150 del 30.1.2007); - successivamente, nell’assemblea plenaria della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS che ha approvato il parere n. 285 del 29.4.2009; - infine, nelle successive riunioni della Commissione regionale veneta VIA che hanno condotto all’emissione dell’ultimo parere regionale n. 244 del 30.6.2009 (fatto proprio dalla DGR Veneto n. 2018 del 7.7.2009). Già questa circostanza evidenzia, a parere di questa difesa, una violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa in quanto un soggetto che abbia espresso il proprio parere su un determinato intervento nell’ambito di un procedimento autorizzatorio, non può legittimamente essere chiamato ad esprimersi ancora una volta sul medesimo progetto in seno ad un altro organo tecnico collegiale consultivo, di cui pure sia membro, giacché appunto verrebbe meno al menzionato obbligo di astensione di colui che abbia già espresso il proprio parere sulla questione nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali (prescritto dall’art. 51 n. 4 c.p.c.). Ma nel caso di specie v’è ben di più. 48 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Invero il dott. F. Secchieri, componente delle Commissioni VIA sia statale sia regionale veneta, risulta essersi pronunciato ripetutamente e pubblicamente a favore del progetto di riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle, sia come segretario della sezione locale di un partito politico, sia quale componente e capogruppo del medesimo partito nell’ambito del Consiglio provinciale di Rovigo, sia quale “responsabile nazionale energia” ed infine come “responsabile nazionale energia e ambiente” dello stesso partito, come risulta da delibere del Consiglio provinciale e da numerossimi articoli e note a sua firma pubblicati sulla stampa locale dal tenore davvero inequivocabile. Nel rinviare alla documentazione che si depositerà in giudizio, per avere un quadro generale della situazione basti riportare qui di seguito quanto desumibile da alcune note ed articoli pubblicati su uno soltanto dei giornali locali (“Il Gazzettino di Rovigo”): -27.1.2006: “Il consigliere provinciale della Lega Franco Secchieri … sostiene invece la riconversione della centrale Enel a carbone, essendo convinta della «necessità di differenziare i combustibili fossili al fine di giungere ad un mix ottimale per garantire la continuità della fornitura di energia da fonti rinnovabili»”. - 12.2.2006: “Non sembra allarmato invece Franco Secchieri, capogruppo della Lega Nord a palazzo Celio: «Sulla centrale io sono tranquillo - spiega - C'è uno studio di impatto ambientale approvato e se qualche riserva va fatta sul trasporto del carbone, credo che sia ora di fare delle scelte: si sa che non si può produrre energia a questi livelli senza inquinare. Caso mai bisogna cercare di inquinare il meno possibile. Se si vuole l'energia, non c'è via d'uscita. L'inquinamento è il tributo da pagare allo sviluppo. E poi è ora di finirla: più si va avanti e più chi non ha niente da dire, come gli ambientalisti, alza la voce. C'è troppa demagogia. Se la centrale potesse non funzionare sarebbe la cosa più bella del mondo. Se mi trovate quelli che sono disposti a riununciare al condizionatore d'estate sarei d'accordo anch'io». Insomma Secchieri non teme le polveri di carbone”. 49 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 - 28.2.2006, nota a firma di F.S. “responsabile nazionale energia Lega Nord”: “La riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle renderebbe il Veneto autosufficiente e consentirebbe, nel contempo, la realizzazione di diversi progetti utili a costruire un percorso di innovazione e ammodernamento del sistema energetico, fuori dall'assillo delle crescenti emergenze”. - 11.11.2006, nota a firma di F.S. “capogruppo Lega Nord Consiglio provinciale”: “Riguardo alla riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle sembra ci sia ora un unanime accordo tra tutte le forze politiche della Provincia di Rovigo. … Visto che la Regione Veneto ha già siglato l'intesa - e non c'è motivo che cambi opinione - non rimane adesso che l'ostacolo romano. È noto come l'attuale ministro per l'ambiente sia ostile al carbone per cui eventuali nuovi intralci all'iter autorizzativo potrebbero venire proprio da tali ambienti. In questo caso Pecoraro Scanio dovrà assumersi delle gravi responsabilità a cominciare da quella di far continuare a funzionare la vecchia centrale ad olio, per non parlare poi delle possibili pesanti conseguenze che possono compromettere il futuro energetico dell'intero paese. Se questo Governo non vuole la centrale sarebbe bene che lo dicesse chiaramente visto che il futuro dell'impianto parrebbe dipendere solo dalla sua volontà …”. - 3.8.2006 nota a firma di F.S. “Responsabile nazionale Ambiente & Energia Lega Nord - Liga Veneta”: “Come consuetudine, le carovane alpine e le golette di Legambiente stanno attraversando le montagne e solcando i mari italiani con l'obiettivo di formulare i loro particolari giudizi di carattere ambientale. … Tra le vittime di questi giudici integralisti oggi compare Cortina d'Ampezzo e il progetto della tangenziale, così come ieri è successo al Delta del Po per la riconversione a carbone della Centrale di Porto Tolle”. - 11.8.2006: “Il leghista Franco Secchieri, capogruppo in consiglio provinciale e responsabile nazionale energia e ambiente del partito, "bacchetta" il governo. «Il contrasto scoppiato tra i ministri Bersani e Pecoraro Scanio su taluni problemi energetici mette in luce confusione e mancanza di linee politiche di questo governo, un fatto che non mancherà di ripercuotersi negativamente e in maniera pesante sul territorio. Questa volta tocca al Polesine doverne sopportare le conseguenze negative a causa della centrale Enel di Porto Tolle. Una centrale di grande potenza, ma ormai obsoleta e per la quale esiste il progetto di riconversione a carbone già approvato dalla Regione”. - 4.10.2006, nota di F. S. “Capogruppo Lega Nord - Liga Veneta Consiglio provinciale”: “Riguardo ad Enel, non siamo tifosi del suo progetto per la riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle, ma ne condividiamo la scelta pur nella consapevolezza dei disagi ambientali che essa comporta. È tempo di decidere se si vuole andare avanti col progetto carbone perché ulteriori indugi arrecheranno danni irreversibili sia sociali che economici. Non si può tenere il Veneto, il Polesine e i cittadini del Delta davanti a questo continuo tira e molla, con l'incertezza di cosa accadrà all'economia locale e al bilancio energetico regionale …”. -dell’11.1.2007 a firma di F.S. “capogruppo Lega Nord consiglio provinciale”: “La befana è passata e nella calza del presidente della Provincia Federico Saccardin resta il carbone che la sua Giunta gli ripropone come tormento per il prossimo anno. Sulla riconversione della centrale di Porto Tolle c'è infatti la crescente 50 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 pressione dei comunisti, da sempre contrari…Questo modo di fare inganna i cittadini polesani, e del Delta in particolare, perché una decisione così importante come quella sulla riconversione della centrale viene affidata ad una soluzione tecnologica che si sa già di impossibile realizzazione. Quest'ultima trovata a cui pare che Saccardin e i suoi "tecnici" non avessero ancora pensato, consiste nel così detto sequestro della CO2 (anidride carbonica), emessa in grande quantità dalla futura centrale. Si tratta di una tecnologia certamente di avanguardia, ma attualmente non utilizzabile per centrali di queste dimensioni. È dunque come dire no, ma senza il coraggio di farlo comparire come scelta politica, bensì tecnica. Come dire: "io vorrei la centrale, ma l'Enel non è in grado di garantirmi il livello di emissioni che io desidero". Con questa grande acrobazia Saccardin salverebbe dunque capra e cavoli. Ma che squallore ! Sia chiaro che la Lega non è succube dell'Enel e riteniamo il carbone una soluzione temporanea e strategicamente idonea, in attesa di concrete scelte energetiche per il futuro. Su quali esse potranno essere siamo e saremo sempre disponibili a confronti costruttivi. …”5. - 17.2.2007 nota a firma di Franco Secchieri Lega Nord - Liga Veneta: “Nei corridoi del ministero dell'Ambiente circola la voce che Pecoraro Scanio fermerà la riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle. È dunque arrivato il tempo delle decisioni irrevocabili? Alla luce di queste ipotesi viene fatto di pensare che la manifestazione di qualche giorno fa dei vari comitati e della sempre più isterica giunta del comune di Rosolina, sia stata ben poco spontanea. … È noto che non esistono, al momento, concrete alternative ai combustibili fossili e sfido chiunque a dire il contrario, non con la demagogia, ma con la concretezza dei numeri. Le così dette fonti rinnovabili non sono oggi in grado di sopperire alle tradizionali centrali termoelettriche. Inoltre si va consolidando un costante aumento dei consumi: in Veneto la media è circa del 3 per cento all'anno …”. 5 Si segnala come in questa nota F.S., capogruppo della Lega Nord, evidenzi aperto scetticismo per una tecnologia (di sequestro della CO2) che verrà posta a base del parere positivo sul progetto approvato dalla Commissione statale VIA-VAS con il voto favorevole dello stesso F.S. 51 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 - 6.6.2007 nota a firma di Franco Secchieri “Responsabile nazionale energia & ambiente - Lega Nord-Liga Veneta”: “Nell'ultimo Consiglio comunale di Rovigo è stata votata all'unanimità una mozione, presentata dai Verdi, contro la riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle. Una unanimità alquanto zoppa, … Ritornando alla centrale che così tanto indigna non solo la sinistra, ma anche i piccoli sindaci come quello di Rosolina, il problema è e rimane quello della logistica del carbone, più che le emissioni, estremamente contenute grazie alle tecnologie adottate nel nuovo progetto. Tuttavia a monte di tutto bisogna porsi la domanda se questa centrale serve oppure no! I numeri ci dicono che le così dette energie alternative non sono in grado di sopperire - per i prossimi decenni - alla fame di energia dei Veneti. Ne consegue cha la graduale sostituzione delle centrali a combustibili fossili con altre fonti richiede tempo, idee e capacità, tutte doti che non sembrano patrimonio di questo governo, ma nemmeno di altri precedenti”. - 11.6. 2007: «Noi - ha fatto eco Secchieri - fin da subito abbiamo detto che la riconversione era positiva. Non avere in funzione Polesine Camerini mette il Veneto in ginocchio sotto il profilo energetico. E se la centrale fosse riconvertita potremo avere più possibilità di pensare concretamente allo sviluppo delle fonti alternative». Quanto al progetto, ha continuato il capogruppo del Carroccio, è di assoluto valore tecnologico. «Chi lo critica vorremmo che almeno si fosse letto le tabelle che indicano chiaramente che le emissioni sono molto inferiori ai limiti stabiliti dalla direttiva europea - ha aggiunto Secchieri -. Rimane la logistica con il rifornimento del carbone via mare, ma la scelta di Busa di Tramontana per il passaggio delle chiatte è molto migliorativa e dà buone garanzie». - 12.6.2007, nota a firma di F.S. “capogruppo Lega Nord - consiglio provinciale”: “Per la centrale Enel di Porto Tolle non c'è democrazia. È proprio questo che la telenovela sulla riconversione sta dimostrando dato che una minoranza dedita al fanatismo ambientalista si impone sulla maggioranza di quanti, forze politiche e cittadini, sono favorevoli al carbone. … Purtroppo molti cittadini, in assoluta buona fede, hanno finito per essere coinvolti nella crociata contro il carbone capeggiata da quel messianico ministro, di origine campana, che invece di pensare ai rifiuti della sua regione, perde tempo nel dettare le leggi a casa nostra. Chiasso assordante ed eclatanti manifestazioni come le recenti acrobazie volanti sul camino della centrale di Greenpeace (a proposito, vi siete mai chiesti chi sono e come si mantengono questi avventurieri?) che distolgono l'attenzione dai reali problemi e dalle serie e concrete soluzioni energetiche. Bisogna però liberarci da questi atteggiamenti antidemocratici e bugiardi per poter definire una seria quanto definitiva soluzione. La scelta politica della Lega Nord, e del sottoscritto in particolare che non è un fan del carbone come è stato scioccamente definito, si basa su considerazioni sia tecniche che politiche. Potrei persino arrivare ad una posizione contraria alla riconversione, ma solo a queste condizioni: che nel Veneto si trovino nuovi 2.000 megawatt senza ricorrere a nuovi siti, che centrale ed elettrodotti collegati vengano immediatamente smantellati riportando l'ambiente alle condizioni ante operam, che si risolva il problema occupazionale migliorando in qualità e quantità l'assetto sociale ed economico dell'area, senza proporre di trasformare tecnici ed operai in poveri "guardiaparco". A tale 52 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 proposito sono anche convinto che si tratti di un'ulteriore bugia quella dell'impossibilità della convivenza tra Parco e centrale. Sacro e profano a volte si mescolano: a Venezia arrivano milioni di turisti nonostante sia circondata dall'obsoleto quanto squallido scenario di Marghera. Pensando al futuro, infine, non va dimenticato che la centrale a carbone avrà necessariamente una fine, consentendo nel frattempo di sviluppare seri progetti energetici. Si dice, a ragione, che il risparmio costituisca la più grande fonte energetica alternativa: allora gli ambientalisti per primi stacchino i loro condizionatori e siano di virtuoso esempio ai cittadini”. -22.7.2007 nota di F.S. “capogruppo Lega Nord Consiglio provinciale”: “Non c'era dubbio alcuno che Verdi e "compagni" avrebbero sparato contro le preoccupazioni dei vertici Enel sui possibili black out energetici nel prossimo inverno … Questo scenario proietta ombre preoccupanti sul futuro, non solo per gli impatti ambientali locali e globali, ma anche per la sicurezza e la stabilità del nostro assetto sociale ed economico. Certo che fino a quando si contrapporranno interessi economici ed ideologie, non si potrà dialogare, ma solo arrivare allo scontro. La riconversione della centrale di Porto Tolle è sintesi efficace di questi mali, aggravati dalla cronica debolezza politica degli amministratori, in tutto simile a quella dal Governo romano”. Si tratta, ovviamente, di posizioni del tutto legittimamente espresse dal dott. Secchieri, che ne fanno tuttavia oggettivamente uno dei più convinti sostenitori del progetto di riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle. Non si vede quindi con quale serenità ed imparzialità di giudizio il medesimo abbia potuto poi esprimere il proprio parere sulla VIA del progetto in esame nell’ambito degli organismi collegiali di alta consulenza tecnica del Ministero dell’ambiente e della Regione Veneto di cui egli fa parte, e in particolare partecipare alla riunione della Commissione statale VIA-VAS del 29.4.2009 ed esprimere il 53 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 proprio voto positivo sul parere n. 285/2009, nonché partecipare alla riunione della Commissione regionale VIA del 30.6.2009 ed esprimere il proprio voto positivo sul parere n. 244/2009. Qui dunque la violazione del principio di imparzialità amministrativa, di cui all’art. 97 Cost. che dovrebbe informare in maniera ancora più incisiva l’operato degli organi tecnico-scientifici, appare dunque davvero eclatante. Il tutto con l’ulteriore precisazione che, come ha chiarito il Giudice amministrativo, l’effetto invalidante del mancato rispetto dell’obbligo di astensione del componente l’organo collegiale si produce sulla base di un mero giudizio in astratto ed "ex ante" circa gli effetti potenzialmente distorsivi del sospetto del difetto di imparzialità ricollegato alla situazione specifica dal legislatore e dai principi cristallizzati dall'art. 97 Cost., senza che ovviamente assuma rilievo alcuno il profilo fattuale "ex post" dell' “esito inquinante” in concreto sortito (T.A.R. Toscana, 31 maggio 2001, n. 1137). Ne consegue l’evidente illegittimità dei pareri espressi dalle Commissioni VIA statale e regionale, con la partecipazione ed il voto favorevole del suddetto componente in violazione di un manifesto obbligo di astensione (per essersi lo stesso già ripetutamente espresso sul progetto in esame, sia nell’ambito del procedimento autorizzatorio sia, ripetutamente e pubblicamente, al di fuori delle sedi istituzionali) e, in via derivata, dell’impugnato decreto ministeriale di compatibilità ambientale. * 54 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 12.- INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE CHE HA ESPRESSO IL PARERE FAVOREVOLE IN RELAZIONE ALLA SUA ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 1, D.L. 90/2008 - VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 145/2002 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 DELLA LEGGE 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.M. AMBIENTE 150/2007 – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 7, COMMA 1, D.L. 90/2008 L’impugnato parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto in esame espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS risulta invalido per incompetenza in relazione all’illegittima composizione dell’organo collegiale del MATTM. A tal proposito si ricorda che la Commissione VIA-VAS che si è espressa positivamente nel caso in esame è conseguente alla pressoché completa anticipata sostituzione dei suoi componenti (a circa tre anni dalla scadenza di legge) operata a seguito del decretolegge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile». In proposito si ricorda che l’art. 7, comma 1, di tale decreto, pur non prevedendo la soppressione della Commissione di verifica 55 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 dell’impatto ambientale VIA e VAS ex art. 9 DPR n. 90/2007 (di cui anzi viene esplicitamente ribadita la vigenza), né stabilendo (almeno espressamente) la cessazione dall’incarico dei suoi componenti, ha tuttavia disposto la modifica “quantitativa” della composizione della Commissione medesima con una riduzione del numero dei commissari e la conseguente nomina da parte del ministro onde garantire un rapporto di proporzione fra le diverse competenze: il tutto a distanza di appena sei mesi dall’insediamento della precedente Commissione e quindi ben prima della scadenza triennale di legge (e quando l’organo tecnico risultava nel pieno della propria attività istruttoria e di consulenza, dopo essere stato completamente e profondamente riorganizzato). Ora le ipotesi interpretative sono due. 1^ ipotesi) O le nuove norme affidano al Ministro il compito limitato di ridurre il numero dei componenti della CTV VIA e VAS da sessanta a cinquanta (compreso presidente e segretario) ma sempre tra i membri in carica, cosicché il decreto di nomina avrebbe dovuto confermare nell’incarico cinquanta commissari esistenti, i quali non dovevano considerarsi dunque decaduti ex lege a seguito dell’entrata in vigore del DL n. 90/2008; tesi quest’ultima che sembrerebbe avvalorata: sia dal dato letterale della norma in esame ove, come detto, non si dispone expressis verbis la decadenza o la cessazione dall’incarico dei commissari; sia dal concreto comportamento tenuto da tutte le parti sino al decreto ministeriale n. 194/2008 del 23 giugno 2008 di nomina dei nuovi commissari: invero ai componenti la CTV 56 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 VIA e VAS nessuno ha mai comunicato l’intervenuta decadenza dall’incarico tant’è che gli stessi hanno continuato ad esercitare le proprie funzioni nel pieno esercizio dei propri poteri con lo svolgimento di istruttorie e l’emissione di pareri (fino all’emissione del decreto n. 194/2008). 2^ ipotesi) Ovvero la disposizione in esame prevede, in termini più netti e radicali, la rinnovazione integrale della composizione della Commissione con la sostituzione in toto dei vecchi commissari, dichiarati implicitamente decaduti a seguito della disposta riduzione dell’organo collegiale di dieci unità. In tali ultimi termini la disposizione è stata chiaramente interpretata dal Ministro dell’ambiente che con il decreto n. 194/2008 del 23 giugno 2008 ha provveduto alla sostituzione dei sessanta precedenti commissari (tra cui i ricorrenti) con altri cinquanta membri per ben 4/5 di nuova nomina, ossia confermando nell’incarico soltanto una decina di commissari appartenenti al precedente organo consultivo. * A questo punto, se si ritiene corretta la prima e più moderata (anche sul piano della compatibilità costituzionale) opzione interpretativa, appare dunque evidente l’illegittimità (innanzitutto per violazione dell’art. 7, comma 1, del D.L.) da cui è affetto quest’ultimo decreto del MATTM n. 194/2008 del 23 giugno 2008 il quale ha operato una pressoché totale rinnovazione della Commissione VIA. Tutto ciò è poi avvenuto realizzando uno spoils system al di fuori dei limiti temporali, oltre che dal campo applicativo di cui 57 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 all’art. 6 della legge 145/2002. Invero non si trattava di nomine operate nei sei mesi antecedenti la “scadenza naturale” della legislatura, e comunque tale istituto non risulta applicabile ad incarichi di rilevanza tecnico scientifica, retti piuttosto dal così detto “merit system” (vds. ad es. Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2006, n. 1554, F.C. c. Min. salute e altro, Foro amm. CDS 2007, 1 279). Inoltre la sostituzione dei commissari in carica, i quali peraltro avevano già svolto l’istruttoria della VIA relativa alla centrale termoelettrica in oggetto, risulta avvenuta, oltre che senza il rispetto delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 ss. della legge 241/1990 tipiche degli atti in autotutela, anche senz’alcuna esplicitazione delle ragioni della revoca del provvedimento di nomina (o, se si preferisce, di recesso dal contratto), in violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990. In particolare non state poi seguite le modalità previste per il provvedimento di revoca dei componenti la Commissione VIA il quale può essere legittimamente disposto in presenza di fattispecie di responsabilità dei commissari previste dall’art. art. 4, commi 5 ss. del DM 18.09.2007, n. 150, e solo a seguito del compimento del procedimento tipico che funge da presupposto indefettibile con le garanzie di un dialettico confronto tra le parti, oltre che di una congrua motivazione. Dall’’invalidità del decreto del MATTM n. 194/2008 del 23 giugno 2008 di rinnovazione della Commissione VIA-VAS (di cui ove occorrer possa si chiede l’annullamento) consegue, ovviamente, 58 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 l’illegittima composizione dell’organo che ha espresso il parere su cui si fonda l’impugnato provvedimento conclusivo di compatibilità ambientale del progetto in esame. * Ove invece si ritenga preferibile la seconda, più radicale, esegesi dell’art. 7, comma 1, del DL 90/2008, secondo cui quest’ultimo avrebbe comportato la decadenza ex lege dei commissari e la conseguente completa rinnovazione della Commissione, diventerebbero allora ancor più consistenti i, comunque, già forti dubbi di legittimità costituzionale della menzionata disposizione del decreto legge (e della relativa legge di conversione): a) per violazione dell’art. 77 della Costituzione in relazione alla totale mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, oltre che per assoluta estraneità della norma rispetto alle misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania; b) per contrasto con i principi costituzionali dell’imparzialità, della continuità, del buon andamento dell’azione amministrativa consacrati negli artt. 97 e 98 Cost.; c) per incompatibilità con i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà della disposizione avente natura di “norma- provvedimento” rispetto ai fini asseritamente perseguiti (efficienza amministrativa e risparmio della spesa pubblica) in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; d) per contrasto con i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà 59 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 della “norma – provvedimento” in quanto non inserita in (e non conseguente a) un generale disegno di riordino organizzativo. Si chiede pertanto a codesto TAR di voler sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale. *** PARTE IV CENSURE AFFERENTI L’ITER PROCEDURALE SEGUITO A LIVELLO REGIONALE 13.- VIOLAZIONE DELL’ART. 18 DELLA LR VENETO 10/1999, NONCHE’ DELL’ART. 1 DELLA DIRETTIVA 2003/35 E DEGLI ARTT. 1, 4 E 6 DELLA DIRETTIVA 85/337 IN RELAZIONE ALLE MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL’INCHIESTA PUBBLICA La disciplina della valutazione di impatto ambientale nel Veneto è contenuta nella LR Veneto 26 marzo 1999, n. 10 la quale stabilisce, inter alia, che per l’espressione del parere regionale nell’ambito della procedura di VIA statale “si applica la procedura di cui al capo III, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statale”. Tra le disposizioni del predetto capo III, l’art. 18 della medesima legge prevede che, in relazione alle osservazioni presentate, il presidente della Commissione VIA, nel caso in cui sia richiesto dal sindaco di uno dei Comuni interessati, debba disporre una “inchiesta pubblica” (commi 4 e 5), la quale “consiste almeno nell’audizione, in contraddittorio con il soggetto proponente, di coloro che hanno 60 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 presentato osservazioni, da parte della Commissione VIA e dei Comuni e Province interessate”(comma 6). Quindi “sulla base” delle risultanze dell’inchiesta pubblica oltre che delle osservazioni presentate e dei pareri di Comuni e Province- viene espresso il parere della Commissione VIA (comma 1 dell’art. 18). Ora, venendo al caso di specie è accaduto che, a seguito della richiesta dei Comuni interessati di Loreo, Rosolina e Taglio di Po, si sia proceduto allo svolgimento della (presunta) “inchiesta pubblica” il giorno 14.11.2008 con le seguenti modalità: telegramma di convocazione inviato a gran parte dei presentatori di osservazioni il giorno 11.11.2008 (ossia tre giorni prima), svolgimento dell’incontro in un ufficio presso la sede della società Veneto Strade spa6 a Mestre (e quindi fuori dai territori comunali e provinciali interessati dalla localizzazione dell’impianto), con una riunione riservata ai soli presentatori di osservazioni e non preceduta da alcun avviso pubblico. I sindaci di Taglio di Po e di Loreo e gran parte dei privati presentatori di osservazioni convocati per l’incontro (tra cui i presidenti del Comitato cittadini liberi di Porto Tolle e delle sezioni locali di WWF ed Italia Nostra, qui ricorrenti), in una nota inviata alla Regione, contestarono espressamente i tempi di convocazione, le modalità ed il luogo di svolgimento dell’inchiesta. 6 La commistione, anche di sedi, tra Commissione regionale VIA e la società Veneto strade spa è conseguente ad un’illegittima riorganizzazione delle competenze in ambito regionale denunziata in altro motivo del presente ricorso. 61 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Nella medesima nota si denunziava in particolare che, tenuto conto della rilevanza del progetto dottoposto a VIA, nonché della necessità di prendere preventivamente visione di tutta la documentazione agli atti, una convocazione pervenuta pochissimi giorni prima della riunione, non consentiva minimamente una partecipazione adeguatamente informata, aggiungendo altresì che solo recentemente si era appresa dalla stampa dell’esistenza agli atti della procedura di VIA (presso gli uffici regionali) di una relazione di consulenza tecnica trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo sulla documentazione progettuale de qua, senza che le Amministrazioni comunali interessate -e tantomeno il Comitato, le Associazioni e i singoli poresentatori di osservazioniavessero mai avuto notizia di ciò dagli uffici regionali né possibilità di accesso a questo importante documento istruttorio sul quale la Commissione VIA era stata chiamata ad esprimersi. Infine nella medesima nota si precisava come “l’assoluta rilevanza della questione sottoposta a VIA imponga lo svolgimento di un’ ‘inchiesta pubblica’ organizzata secondo modalità di informazione e di partecipazione ben più ampie di quelle applicate nel caso di specie, con una riunione aperta al pubblico organizzata nel territorio di uno dei Comuni interessati, preceduta da avvisi pubblici, come normalmente è sin qui avvenuto per progetti di ben minore importanza di quello in esame”7. 7 In proposito si contesta quanto sostenuto nella nota di risposta del presidente della Commissione VIA che tali tempi di convocazione, modalità e luogo di svolgimento dell’inchiesta pubblica seguiti nel caso di specie siano “quelli utilizzati per tutti i 62 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Di qui la motivata decisione di gran parte dei presentatori di osservazioni di non presenziare alla riunione di cui si contestava motivatamente la legittimità, chiedendo nel contempo, quanto meno, la fissazione di altra riunione con preavviso tale da consentire una partecipazione minimamente informata e assistita da tecnici di fiducia, ai fini di un paritetico contraddittorio con i tecnici della società proponente. Tuttavia il presidente della Commissione VIA, dopo aver precisato in una nota del 13.11.2008 che, in sostanza, spettava alla Commissione VIA (rectius al suo presidente) decidere discrezionalmente tempi e modi di quello che altro non sarebbe che un mero contraddittorio tra proponente e presentatori di osservazioni che non dovrebbe svolgersi in pubblico, ma nella sede della Commissione VIA, respingeva la richiesta di convocazione di una nuova riunione. Ora, in proposito si osserva che è ben vero che la normativa regionale risulta piuttosto laconica in ordine ai tempi e modi di svolgimento dell’ “inchiesta pubblica” e che, in particolare, la precitata disposizione del comma 6 dell’art. 18 della LR 10/1999 si limita a precisare che quest’ultima consiste “almeno” nell’audizione dei presentatori di osservazioni in contraddittorio con il soggetto proponente, che dev’essere condotta non solo da parte della Commissione VIA, ma anche “dei Comuni e Province interessate”. procedimenti VIA” giacché, ad es. le Province gestiscono tale procedura con ben altre garanzie partecipative. 63 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 E tuttavia v’è da evidenziare in primo luogo che a questi ultimi enti locali, di fronte ai quali si prevede l’audizione, non può dunque essere completamente negato un ruolo nell’organizzazione dell’inchiesta pubblica, come è invece chiaramente avvenuto nel caso di specie, nell’errata convinzione del presidente della Commissione VIA di essere il dominus assoluto di tale delicata fase procedimentale. Soprattutto però corre l’obbligo di evidenziare come non par dubbio che la ratio dell’istituto, presente anche nella normativa straniera, europea e nazionale sulla VIA- (peraltro intuibile dalla stessa aggettivazione attribuita all’inchiesta, appunto, “pubblica”) sia quella desumibile da una delle fondamentali finalità della procedura di VIA che è quella di consentire la più ampia informazione e partecipazione dei cittadini al processo decisionale :vds. in tal senso l’art. 1, comma 1, della LR Veneto 10/1999 secondo cui la legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale “ai fini di: … f) garantire in ogni fase della procedura lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente, l’autorità competente e la popolazione interessata; g) promuovere e garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alle procedure di VIA …”. Ma si veda anche la disciplina comunitaria sulla VIA la quale afferma e ribadisce che il “pubblico interessato”, inteso come “le persone fisiche o giuridiche che possono subire gli effetti delle decisioni in materia ambientale o che hanno un interesse in tali procedure”, oltre che le “organizzazioni non governative che 64 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 promuovono la protezione dell’ambiente”, deve essere informato “attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata delle procedure decisionali”, e quindi deve avere accesso a “tempestive ed effettive opportunità di partecipazione”, prevedendo quindi “un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficamente al processo decisionale” (vds. l’art. 1 della direttiva 2003/35 e gli artt. 1, 4 e 6 della direttiva 85/337). Tali riferimenti normativi inducono necessariamente a ritenere che l’ “inchiesta pubblica” ex art. 18 LR 10/1999 deve necessariamente svolgersi secondo modalità che garantiscano un minimo di informazione e partecipazione della popolazione interessata. E, quindi, appare evidente che, alla luce dei principi predetti, l’inchiesta pubblica, anche quando venga interpretata nei termini “minimali” di una mera audizione in contraddittorio di proponente e presentatori di osservazioni da parte della Commissione VIA e degli enti locali interessati, non può certo per questo risolversi: - in una riunione nel chiuso di un ufficio regionale, - al di fuori dei territori di comuni e province di localizzazione del progetto, - interdetta al pubblico interessato (in quanto riservata solo ai soggetti ammessi al contraddittorio già presentatori di osservazioni), - non preceduta da alcun avviso pubblico. 65 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Poiché il parere della Commissione regionale VIA su cui si fonda l’assenso della Regione Veneto alla compatibilità ambientale del progetto risulta espresso “sulla base” (art. 18, comma 1) di questa originalissima inchiesta, che di “pubblico” ha soltanto nel nomen juris, ne consegue l’illegittimità in via derivata anche dell’impugnato DM di VIA. Ma, anche ammesso ed assolutamente non concesso che tali modalità di svolgimento dell’inchiesta siano legittime, rimane l’ulteriore problema dei tempi di convocazione della riunione, con un invito trasmesso ai presentatori di osservazioni appena tre giorni prima, e delle ulteriori carenze informative sopra segnalate, che hanno chiaramente impedito lo svolgimento di un partitetico contraddittorio tra presentatori di osservazioni e committente, in evidente violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. (ora anche art. 1 della legge 241/1990). *** 14.- VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DELLA LR 10/1999 E INCOMPETENZA IN RELAZIONE ALL’ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE VIA L’art. 5, comma 1, della LR Veneto n. 10/1999 stabilisce che: “E’ istituito un organo tecnico-istruttorio denominato commissione regionale VIA, presieduta dal segretario regionale competente in materia ambientale e comporta, oltre che dal presidente da: …”. Orbene, come si desume da tutti gli atti emessi dalla 66 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Commissione regionale VIA relativamente al giudizio di compatibilità ambientale del progetto in esame che si depositeranno in giudizio, a partire del parere n. 244/2009 e dal verbale dell’inchiesta pubblica, detta Commissione risulta presieduta dall’ing. Silvano Vernizzi il quale, come si desume dal sito web ufficiale www.regione.veneto.it , non è affatto il Segretario generale all’Ambiente (il titolare di questo incarico è Roberto Casarin) “con competenze di coordinamento nelle seguenti aree: Tutela dell’ambiente, geologia e ciclo dell’acqua, Difesa del suolo, Urbanistica”, bensì il Segretario generale Infrastrutture e mobilità “con competenze di coordinamento in materia di Reti e infrastrutture, Viabilità e trasporti e Valutazione progetti”. Tale attribuzione della presidenza della Commissione VIA regionale al Segretario generale infrastrutture e mobilità sembra essere stato il frutto di una riorganizzazione della struttura regionale operata con delibere di Giunta regionale n. 2176 del 2.8.2005, n. 2974 del 11.10.2005, n. 3609 del 22.11.2005, con cui si è ritenuto di affidare alla Segreteria regionale infrastrutture e mobilità le competenze per le procedure di VIA-valutazione di impatto ambientale, mantenendo per il resto tutte le altre competenze nella materia ambientale alla Segreteria Ambiente e territorio, nonché della DGR n. 252 del 7.2.2006 di individuazione del Presidente della Commissione VIA nel Segretario regionale infrastrutture e mobilità. Appare evidente pertanto l’illegittimità di tale riorganizzazione amministrativa e della composizione della Commissione regionale 67 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 VIA per insanabile contrasto con il ricordato art. 5 della LR 10/1999 che a tutt’oggi individua in termini davvero inequivoci nel “segretario regionale competente in materia ambientale” il titolare della presidenza dell’organo tecnico collegiale chiamato ad esprimere il fondamentale atto consultivo nell’ambito del giudizio di compatibilità ambientale. Di qui l’illegittimità di tutta l’attività istruttoria e dei pareri conclusivi espressi sul progetto in esame dalla Commissione regionale VIA, fatti propri dalla Giunta regionale veneta e confluiti nell’impugnato decreto ministeriale di VIA, inficiandone la legittimità in via derivata. *** PARTE V CENSURE INERENTI LA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE AL PROGETTO 15.- FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 BIS DELLA LEGGE 33/2009 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE ED ILLOGICITA’ MANIFESTA IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE ALLA RICONVERSIONE A CARBONE Com’è noto, una delle principali finalità della procedura di VIA è quella della valutazione delle alternative di progetto, che costituisce, allo stesso tempo, uno dei contenuti obbligatori del SIA-studio di impatto ambientale. 68 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 In proposito si consideri l’art. 4, comma 4, lett. c, del DPCM 27.12.1988 secondo cui nel quadro di riferimento progettuale dello studio di impatto ambientale deve indicare “le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte con particolare riferimento a: 1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica … 2) le condizioni di utilizzazione delle risorse naturali … 3) le quantità e le caratteristiche … delle emissioni in atmosfera …”. Orbene, nel caso del progetto in esame inizialmente si era proceduto in questa fase obbligatoria di considerazione delle alternative al progetto in esame (di riconversione a carbone della centrale termoelettrica in esame); e tuttavia ad un certo momento dell’iter della procedura di VIA si è (erroneamente) ritenuto che tale operazione fosse divenuta superflua essendo stata superata dal sopra ricordato art. 5 bis del d.l. 5/2009 convertito nella legge 33/2009. Di ciò v’è prova evidente nel parere n. 285/2009 della Commissione statale VIA VAS (vds. ad es. pagg. 59 e s. di risposta alle osservazioni dei CTU) e soprattutto nel parere della Commissione VIA regionale del 30.6.2009 n. 244/2009 (pag. 77) ove si legge: “Valutazioni conclusive Lo Studio di Impatto Ambientale prodotto da Enel presenta carenze approfonditive nel confronto tra la riconversione a carbone e le altre soluzioni alternative. E’ del tutto evidente che ad esempio, le emissioni in atmosfera di un impianto alimentato a gas naturale di pari potenza sarebbero decisamente inferiori rispetto a quello proposto. … Peraltro la legge 33/2009 all’art.5bis recita … La lettura dell’articolo conduce alla conclusione che l’alimentazione a carbone o 69 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 altro combustibile solido posssa essere effettuata purché la riconversione assicuri l’abbiattimento delle emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui al D.Lgs. 152/2006, come è nel caso di specie …”. Dunque, nel parere della Commissione regionale che espresse il voto conclusivo sulla VIA si attesta espressamente: A) che la documentazione progettuale presentata dal committente è “CARENTE” sotto l’aspetto ESSENZIALE del confronto tra la riconversione a carbone e le altre SOLUZIONI ALTERNATIVE; B) che risulta “EVIDENTE” la preferibilità della soluzione alternativa dell’alimentazione a gas dell’impianto, piuttosto che quella a carbone in quanto la prima presenta “EMISSIONI DECISAMENTE INFERIORI” rispetto al progetto proposto. E tuttavia si ritiene (del tutto erroneamente) che tutta la problematica sia ormai superata dall’approvazione della predetta disposizione dell’art. 5bis della legge di conversione del “decreto legge incentivi”, la quale in realtà reca una deroga alle sole disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti localizzativi per gli impianti, deroga che non può certamente essere considerata in termini talmente estensivi da cancellare un passaggio obbligatorio della procedura di VIA prescritto anche dalla disciplina comunitaria (vds. l’allegato IV alla direttiva 85/337 che individua tra le informazioni obbligatorie che il committente deve allegare all’istanza di autorizzazione sottoposta a VIA “una descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell’ampatto ambientale”). 70 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Di qui l’assoluta illogicità e contraddittorietà del comportamento della Commissione regionale VIA che, sulla base di un’erronea lettura della normativa vigente, ha espresso un parere favorevole sul progetto de quo, pur avendo accertato la suddetta carenza nella documentazione progettuale presentata da Enel e pur dopo aver espresso un giudizio di sicura preferibilità in termini ambientali dell’alternativa dell’alimentazione a gas dell’impianto in esame. D’altronde nel medesimo errore interpretativo dell’art. 5bis citato sono incorsi tutti i soggetti che sono intervenuti nella procedura di VIA in esame, a partire dall’ dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Veneto. ** 16.- VIOLAZIONE PER ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 BIS DELLA LEGGE 33/2009 IN TERMINI DI ESCLUSIONE DEL GIUDIZIO DI COMPARAZIONE DEL PROGETTO CON LE POSSIBILI ALTERNATIVE, CON CONSEGUENTE ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITA’, ILLOGICITA’ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETA’ INTRINSECA DEL PARERE A.R.P.A.V. In termini analoghi ha operato l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Veneto (ARPAV). Si consideri in particolare la nota in data 29.6.2009 prot. n. 82234 con cui ARPAV – Dipartimento provinciale di Rovigo formulava “osservazioni conclusive e parere vincolante” relativamente alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto 71 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 in esame. In tale fondamentale documento, allegato al verbale della Commissione regionale VIA del 30.6.2009, si legge che: “… il fondamentale, esclusivo, primario, necessario e sufficiente criterio di valutazione di compatibilità ambientale sono le variazioni ambientali attese sul territorio dall’esercizio dell’insediamento produttivo, a maggior ragione, là ove i limiti di legge sono già stati superati. Enel spa nello studio di impatto ambientale e nelle successive integrazioni non ha presentato un quadro conoscitivo esaustivo dello stato della qualità dell’aria nel territorio del delta del Po o comunque nell’area di influenza della CTE. E ciò è di importanza fondamentale se consideriamo che l’impianto si colloca in una delle aree (la pianura Padana) più inquinate d’Europa e nel contempo ad elevata vocazione ed interesse naturalistico (il parco regionale del Delta del Po). Inoltre non ha presentato uno studio valido sugli effetti da inquinamento da aerosol considerando che l’impianto alimentato a carbone di caratterizza per l’elevata produzione di polveri sottili”. E quindi si aggiunge che “lo studio della prof.ssa Laura Tositti … allegato alla relazione di CT integrativa trasmessa dalla Procura di Rovigo … ha confermato che l’area di inflenza della della CTE … ‘è influenzata da sorgenti emissive … che ne innalzano livelli di particolato al di sopra di quanto si dovrebbe attendere in un’area protetta’ . Il quadro conoscitivo ha fatto emergere una situazione oggettiva di criticità dell’aria nell’area deltizia, per di più in una condizione dove il contributo inquinante apportato dalla Centrale Termoelettrica esistente è praticamente nullo [in quanto attualmente non funzionante, salvo sporadiche accensioni, n.d.r.]”. “In questa situazione – si chiede ARPAV- la realizzazione della centrale a carbone da 1980 MW proposta da Enel spa, ancorché dotata delle migliori tecnologie disponibili conosciute, è la migliore soluzione possibile?”. Di qui l’analisi degli studi di Enel spa relativi al confronto delle tre configurazioni di alimentazione della centrale e cioè carbone, olio combustibile metano. In relazione al confronto carbone-olio combustibile, ARPAV, dopo aver rilevato l’evidente inaccettabilità sul piano tecnicoscientifico, ma ancor prima su quello logico, di una comparazione operata negli studi commissionati da Enel tra centrali termoelettriche con potenze elettriche diverse e con diverso sistema di abbattimento 72 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 delle polveri, conclude in termini molto netti (pag. 11) che “l’ambientalizzazione dell’impianto esistente a tre gruppi a OCD [olio combustibile denso, n.d.r.] da 1980 KW comporta una sostanziale e determinante riduzione delle opere di cantiere - - non viene minimamente alterato l’attuale sistema di approvvigionamenti da oleodotto; - Si riutilizzano gli attuali impianti di trattamento dell’OCD per l’utilizzo in caldaia; - Si riutilizzano gli impianti per il deposito dell’OCD. Non è più necessario demolire serbnatoi di accumulo, smaltire rifiuti, bonificare aree, ecc…; - I rifiuti come ceneri, gessi sono in quantità sicuramente inferiori rispetto al carbone. Tenuto conto di quanto sopra esposto nel confronto tra l’impatto in atmofsera del carbone con l’OCD, si ritiene che l’impatto ambientale generale del carbone sia maggiore rispetto all’impiego di OCD”. Ancor più semplice il confronto carbone-gas naturale, in cui ARPAV evidenzia la palese inaccettabilità della documentazione prodotta da Enel evidenziando: “1) Non si condivide l’affermazione secondo cui per l’approvvigionamento del gas sia necessario costruire un nuovo gasdotto. Infatti la prossima attivazione dell’impianto di rigassificazione del terminal Adriatic LNG a 15 Km dalla costa e che fornirà 8 miliardi di mc/anno di gas naturale consentirebbe l’approvvigionamento dei 2 miliardi mc/anno necessari per il funzionamento della centrale con una sea line, tecnicamente semplice da realizzare e con ridotto impatto ambientale … 2) manca [negli studi Enel, nd.r.] il confronto sui rifiuti prodotti durante l’esercizio. Si sottolinea l’asenza, nel caso di alimentazione ametano, degli impianti di abbattimento degli inquinanti con conseguente mancata produzione dei rifiuti connessi (gessi, ceneri, ecc.). 3) Anche il confronto in termini di emissioni con l’alternativa a metano è fatto in termini di potenza installata diversa”. Di qui un’analisi comparativa corretta delle emissioni sulla base della quale ARPAV evidenzia: “Si noti come l’emissione prevista per l’inquinante NOx, nell’ipotesi di conversione a metano risulti di circa 1/3 inferiore rispetto allo scenario che prevede l’alimentrazione a carbone. Si evidenzia altresì che gli altri macroinquinanti SO2 e plveri sono tascurabil nel caso di alimentazione a gas …”. E quindi l’inevitabile conclusione: “In sintesi, tenuto conto di quanto sopra relazionato ed in particolare - emissioni in atmosfera - approvvigionamento del gas naturale 73 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 - notevole diminuzione della quantità di acqua industriale necessaria per i sistemi di abbattimento del desolforatore - sistema di trattamento dei fumi (non sono presenti filtri a maniche e i desolforatori) - gestione dei rifiuti nella fase di esercizio L’impiego del gas naturale è senz’altro di minor impatto ambientale rispetto al carbone”. Premesse tutte le suddette considerazioni, ci si attenderebbe una sonora bocciatura da parte di ARPAV della compatibilità ambientale del progetto di riconversione a carbone, il quale risulta assolutamente perdente nel confronto con le soluzioni alternative dell’alimentazione a gas metano (imposta peraltro dalla LR 36/1997), ma anche con il mantenimento dell’alimentazione ad olio combustibile (con strutture ovviamente “ambientalizzate”, ossia adeguate alle migliori tecnologie del settore). E tuttavia a questo punto nel parere si ricorda l’avvenuta approvazione dell’art. 5 bis del d.l. 5/20089 convertito nella legge 33/2009 con la suddetta precisazione: “Qualora la suddetta legge stabilisca che il progetto di riconversione a carbone potrà essere valutato senza confronto con l’ambientalizzazione della centrale ad OCD o a combustibili gassosi (di cui si è già ampiamente discusso ed espresso parere in merito), il rispetto verrà esaminato nel rispetto delle vigenti migliori tecnologie disponibili …”. Ne segue una valutazione previsionale delle emissioni e delle ricadute al suolo dovute alla centrale trasformata a carbone e l’indicazione di prescrizioni più restrittive di quelle stabilite dalla Commissione VIA-VAS statale, in linea con le migliori tecnologie disponibili -che verrà sostanzialmente fatta propria dalla Regione del Veneto nel proprio parere favorevole condizionato, ma sarà invece disattesa dal Comitato di coordinamento della Commissione statale 74 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 VIA-VAS e quindi dal decreto ministeriale di VIA positiva. Ora corre l’obbligo di riproporre anche nei confronti del parere ARPAV le censure di manifesta contraddittorietà intrinseca ed illogicità (che inficiano anche il parere della Commissione VIA regionale), con la precisazione che ivi il giudizio di carenza e di inattendibilità degli studi Enel e di preferibilità in termini di compatibilità ambientale per ogni altra opzione di alimentazione dell’impianto termoelettrico in esame piuttosto che il carbone, risulta qui più netto e motivato. Per cui in questo caso appare ancor più fuorviante e decisivo l’errore interpretativo relativo alla nuova norma dell’art. 5bis del d.l. citato, che addirittura precluderebbe ogni possibilità di confronto, in sede di VIA, con l’ambientalizzazione della centrale ad OCD o a combustibili gassosi: il che non è e non può essere, pena un’inaccettabile deminutio dei contenuti e della funzione della procedura di valutazione di impatto ambientale, anche sul piano della compatibilità con l’ordinamento comunitario. D’altronde di ciò pare avere consapevolezza la stessa ARPAV che pone in termini chiaramente dubitativi le suddette conclusioni positive con prescrizioni (poi peraltro non accolte dal decreto ministeriale) sulla VIA del progetto: “Qualora la suddetta legge stabilisca che il progetto di riconversione a carbone potrà essere valutato senza confronto con l’ambientalizzazione della centrale ad OCD o a combustibili gassosi …”. Per cui appare implicito, ma assolutamente chiaro, nel ragionamento di ARPAV che, se invece 75 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 detta ipotesi interpretativa dell’art. 5 bis non fosse stata corretta (ed infatti non risulta tale!), il giudizio di compatibilità ambientale non poteva assolutamente prescindere dalle conclusioni negative già espresse dall’Agenzia sul progetto della trasformazione a carbone in ragione della comparazione con le alternative di alimentazione praticabili. ** 17.- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITA’ DEL PRESUPPOSTO DEL PARERE DELLA COMMISSIONE REGIONALE VIA IN RELAZIONE ALLE MOTIVAZIONE DEL PROGETTO E ALLE ALTERNATIVE, IN RELAZIONE ALLA CD. “OPZIONE ZERO”, E ALL’ALIMENTAZIONE AD O.C.D. Come prescritto nella già menzionata normativa statale e comunitaria, nella valutazione delle alternative al progetto sottoposto a VIA v’è innanzitutto quella del confronto con la cd. “opzione zero”, ossia della non realizzazione dell’intervento. In proposito si legge nel parere della Commissione regionale VIA n. 244/2009, fatto proprio dalla DGR 2018/2009, che “l’alternativa zero al progetto di conversione a carbone della centrale di Porto Tolle è il mantenimento dell’impatto nella sua attuale configuazione a quattro sezioni termoelettriche da 660 MW alimentate ad olio combustibile” (pag. 24). Ora v’è innanzitutto da precisare che tale valutazione sconta un’errata impostazione giacché appare chiaro che l’ “alternativa zero” 76 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 da considerare ai fini del giudizio di compatibilità ambientale (e non in termini di vantaggi economici per il proponente) è ovviamente quella attualmente esistente di un impianto che, in quanto considerato a più riprese dalla stessa Enel ormai obsoleto e non competitivo sotto il profilo economico, risulta da tempo sostanzialmente inattivo (e destinato allo smantellamento, come peraltro ripetutamente “minacciato” per ottenere il rilascio degli assensi alla riconversione). Di ciò peraltro risulta inequivoca prova anche agli atti dell’istruttoria de qua, tra cui ad es. nel parere della Commissione statale VIA-VAS si legge: - “in considerazione della scarsa competitività dell’impianto nelle attuali condizioni, l’esercizio dello stesso ha manifestato, negli ultimi anni, un trend produttivo fortemente decrescente, che dagli oltre 11 TWh del 2001 ha condotto ad un consuntivo, per l’anno 2005 pari a 2 TWh e per l’anno 2007 pari a circa 0,5 TWh” (pag. 20) - “CONSIDERATO, relativamente al quadro di riferimento progettuale che per quanto riguarda le motivazioni del progetto il proponente dichiara che: in considerazione del trend di produzione di energia sopra descritto, il proponente sottolinea che, in assenza di interventi, l’impianto attuale è destinato, sul mediobreve periodo, a ridurre ulteriormente la produzione, fino alla inevitabile chiusura e quindi il progetto in esame si pone in un’ottica di recupero della produttività dell’impianto, di valorizzazione dell’area e di impulso all’occupazione” (pag. 22). D’altronde si consideri che Enel servizi srl, con bando pubblicato sul sito web http://ted.europa.eu il 23.10.2009 ha già messo a gara i lavori di demolizione delle caldaie, delle apparecchiature, tubazioni e serbatoi dell’olio combustibile e dei macchinari della sala macchine della centrale di Porto Tolle, per un importo complessivo di 64 milioni di euro. Ora, escludendo senz’altro 77 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 a priori che la società possa avere avuto una preventiva (ed evidentemente illecita) assicurazione in ordine al futuro rilascio dell’autorizzazione unica per la trasformazione a carbone dell’impianto in esame, il bando non lascia dunque adito a dubbi circa la volontà del committente di smantellare l’impianto nell’attuale configurazione, indipendentemente dall’esito della procedura autorizzatoria del progetto de quo. In proposito erano state avanzate puntuali osservazioni (anche da parte delle associazioni ricorrenti) alle quali la Commissione regionale VIA (parere n. 244/2009, pag. 61) replicava che: “Si afferma in varie osservazioni, che il raffronto del progetto andrebbe fatto con la situazione di fatto, ovvero con il funzionamento attuale. La Commissione regionale VIA ritiene, invece, che l’opzione zero, in caso di mancata conversione a carbone, per qualsivoglia motivo, sarebbe quella prevista in sede di rilascio dell’AIA … da parte del Ministro dell’Ambiente. L’AIA per la centrale alimentata ad OCD come impianto esistente, considerate le BAT e le MTD, nonché le autorizzazioni recentemente rilasciate per altre centrali …, si prevede fisserà valori limite non più restrittivi di quelli previsti per la centrale a carbone”. Ora, a parte il già evidenziato errore di considerare come “opzione zero” l’impianto alimentato ad olio combustibile (che Enel non ha in realtà nessuna intenzione di mantenere in esercizio, malgrado l’istanza di AIA secondo tale configurazione sia stata quasi sollecitata dal MATTM a fronte di un’istanza originaria relativa alla 78 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 trasformazione a acrone), v’è da aggiungere come anche dal confronto con l’alimentazione ad OCD il progetto di riconversione esca sconfitto, ovviamente sul piano degli impatti ambientali (che è l’unico che rileva in tale sede), come motivatamente argomentato da ARPA nel proprio parere 29.6.2009 allegato al verbale della stessa riunione della Commissione regionale VIA. Per cui anche il riferimento di sostanziale equivalenza delle due opzioni attribuito dalla Commissione (ribadito anche in conclusione del parere, pag. 77: “L’ambientalizzazione dell’attuale impianto alimentato ad olio combustibile rispetto all’impianto proposto appare confrontabile dal punto di vista delle emissioni atmosferiche”) risulta smentito dagli stessi atti istruttori. Ne consegue che, in ogni caso, il giudizio di compatibilità ambientale avrebbe dovuto condurre ad un valutazione di preferibilità petr l’opzione zero. *** 18.- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA ALL’ALTERNATIVA IN RELAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO A GAS NATURALE In relazione al confronto tra il progetto in esame di riconversione a carbone e l’alternativa dell’alimentazione a gas dell’impianto, oltre a quanto già evidenziato supra, vale la pena di rammentare quanto ancora si legge nel parere della Commissione regionale VIA n. 244/2009 (pag. 58): 79 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 ”Si rileva qui che la valutazione di impatto ambientale, in forza del DPCM 27.12.1988 obbligatorio ai fini della valutazione stessa, deve fare riferimento ai quadri programmatico, progettuale e ambientale. Il giudizio di compatibilità, quindi, non può essere basato solo su quello ambientale, pur essendo ben chiaro a tutti essere questo un quadro di altissima valenza. Sotto il profilo delle emissioni inquinanti in atmofera, l’impiego del gas naturale è vantaggioso per le mancate emissioni di SO2 e polveri primarie, e degli inquinanti contenuti in queste ultime. La valutazione deve essere però più articolata: la legge delega del Parlamento per l’emanazione del codice dell’ambiente, l. 308/2004, faceva inoltre riferimento “le procedure di VIA dovranno tenere conto del rapporto costibenefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale”. Si rileva, inoltre, la pubblica utilità degli impianti di produzione di energia elettrica ai sensi della legge 55/2002, art. 1 ‘la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici … sono dichiarati opere di pubblica utilità’ … Per quanto riguarda la diversificazione delle fonti, si osserva che, a seguito della prossima attivazione della centrale di rigasificazione di Porto Viro, vi sarà disponibilità crescente di gas naturale. Certamente questo costituisce una riduzione del rischio di approvvigionamento e dei costi, venendo incontro alla richiesta di maggiore diversificazione delle fonti. Questa sarebbe stata un’opzione migliore sotto il profilo strettamente ambientale. …”. Si è dunque evidentemente in presenza di una risposta alle osservazioni che confermano intermini in equivoci la preferibilità in termini di impatto ambientale della riconversione della centrale a gas naturale, ma che evidenziano come nel caso di specie prevalgano esigenze economico – sociali, addirittura, fondate sulla “pubblica utilità” degli impianti di produzione di energia (dichiarazione che peraltro interviene solo con l’autorizzazione unica conclusiva). Ora –come si avrà modo di sottolineare anche infra, con riferimento ad identiche considerazioni svolte in sede istruttoria in relazione alle emissioni di gas serra- se è pur vero che in sede di VIA non sono precluse considerazioni di ordine economico e sociale, prututtavia non è possibile pervenire ad un giudizio di compatibilità ambientale favorevole su un progetto facendo prevalere, anche nel giudizio comparativo tra le alternative praticabili, considerazioni di 80 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 convenienza economica dell’intervento sulle esigenze di compatibilità ambientale. E ciò in quanto non solo, così facendo ci si pone in violazione del cd. principio dello sviluppo sostenibile applicabile all’azione della pubblica amministrazione (ex art. 3-quater, comma 2, del d.lgs. 152/2006) secondo cui “nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”. Ma anche perché una tale soluzione costituisce un vero e proprio sviamento dalla causa tipica della procedura di VIA che è appunto quella di individuare e valutare la compatibilità sotto il profilo “ambientale” di un intervento. Di qui le illegittimità individuate nella rubrica dle motivo. *** PARTE VI CENSURE RELATIVE ALLE EMISSIONI DI INQUINANTI E AGLI EFFETTI SULLA SALUTE PUBBLICA 19.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE (IN RELAZIONE AL DISATTESO RAPPORTO A.R.P.A.V.) ED ILLOGICITA’ MANIFESTA IN RELAZIONE AI LIMITI DI EMISSIONE DI METALLI PESANTI Su una delle questioni fondamentali, ossia quella relativa al valore di emissione dei metalli e loro composti: -ARPAV con la ricordata nota del 29.6.2009 (vds. tabella a pag. 24) indicava dei precisi limiti orari di emissione di questi insidiosi 81 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 microinquinanti, in linea con quanto riportato dal Bref del 2006 sui grandi impianti di combustione (ossia, come ricordato, le vigenti linee guida comunitarie sulle migliori tecnologie disponibili applicabili al settore), -la Commissione regionale VIA, con il parere n. 244/2009, fatto proprio dalla Giunta regionale del Veneto, tuttavia non accoglieva la motivata proposta di ARPAV prescrivendo invece un dimezzamento delle concentrazioni a camino rispetto ai limiti massimi indicati nel d.lgs. 152/2006 ed un tetto alle emissioni massiche complessive (vds. la prescrizione A.1), - a sua volta, la Commissione statale VIA-VAS (secondo la decisione assunta dal Comitato di Coordinamento e non dall’Assemblea plenaria), evidenziando un’incoerenza tra le due previsioni imposte dalla Commissione regionale del Veneto (tra emissioni massiche e concentrazioni) decideva semplicemente di prescrivere i limiti massimi indicati nel d.lgs. 152/2006. A tale ultima previsione si adeguava il decreto conclusivo di VIA: vds. la prescrizione “A4) Per quanto riguarda il valore limite di emissioni di metalli e loro composti, espressi in mg/Nm3 con tenore O2 al 6% dovranno essere rispettati i parametri previsti per impianti con potenza termica superiore a 100 MW così come stabilito dalla sezione VI della Parte II dell’Allegato II alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”. In tal modo il provvedimento conclusivo di VIA finisce per autorizzare emissioni di questi pericolosi microinquinanti con concentrazioni di gran lunga più elevate di quelle previste dalla stessa 82 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Enel (secondo i valori stimati dal CESI, riportati nelle colonne 4 e 5 della predetta tabella a pag. 24 della relazione ARPAV, assai più contenuti rispetto ai limiti prescritti dal decreto di VIA con rinvio al d.lgs. 152/2006 in termini cumulativi per gruppi di metalli). Di qui un eccesso di potere per illogicità talmente manifesta che risulta sintomatica anche di un grave sviamento: non si vede infatti come possa considerarsi funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico un assenso, in sede di VIA, di limiti di emissione in atmosfera di inquinanti addirittura meno rigorosi di quelli indicati dallo stesso proponente! *** 20.- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (ART. 3TER DEL D.LGS. 152/2006) - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, TRAVISAMENTO DEI FATTI E FALSITA’ DEL PRESUPPOSTO IN RELAZIONE AI LIMITI DI EMISSIONE IMPOSTI AI PRINCIPALI INQUINANTI (OSSIDI DI ZOLFO, POLVERI, MONOSSIDO DI CARBONIO ED AMMONIACA) NON COERENTI CON I VALORI MINIMI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA SULLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI Nel corso dell’istruttoria della VIA si afferma e si ripete a più riprese che, data la delicatezza e la fragilità dell’ambiente in cui ci si inserisce, è necessario garantire il minor impatto possibile. Così ad es. a pag. 23 del parere della Commissione statale VIA-VAS n. 285/2009 si legge: “Al contempo è sempre necessario tenere presente la 83 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 particolare localizzazione del sito, limitrofo al Parco del Delta del Po, situazione questa che crea quanto meno la necessità di studiare particolari soluzioni per garantire comunque minimi impatti complessivi”. In particolare tale corretto approccio cautelativo, anche in ragione delle gravi carenze della pianicazione regionale di settore, viene enunciato con riferimento agli inquinanti in atmosfera in relazione ai quali si sostiene che sarebbero rispettati i valori più cautelativi e comunque coerenti con le migliori tecnologie disponibili. Vds. il parere della commissione VIA statale: -a pag. 34: “I valori garantiti dal progetto risultano in linea con le BAT e, a fronte delle limitazioni sul flusso massico (portata limite oraria e annuale), le emissioni medie in termini di concentrazioni, come sopra calcolate, garantiscono un esercizio di normal funzionamento pienamente coerente con le migliori tecniche disponibili”; -a pag. 57: “considerato … che non risultano essere definiti, a livello di bacino geografico, limiti di emissione per i flussi massici provenienti da fonti regionali, quali distretti industriali ed energetici, responsabili dei livelli di inquinamento di fondo per il particolato propri dell’intero bacino padano e quindi anche dell’area deltizia del Po; che in assenza della definizione nella pianificazione di tali limiti emissivi, lo sviluppo, la realizzazione o la conversione di impianti industriali ed energetici deve essere condizionata alla messa in atto di misure e tecniche volte al massimo contenimento sia delle emissioni di particolato primario che delle emissioni dei precursori di particolato secondario; … che l’ambito geografico di riferimento per la Centrale presenta criticità di fondo per le polveri fini, con episodi di superamento della media giornaliera e valori al limite per la media annua come risulta dall’analisi dei dati di rilevamento della rete ARPAV stazione Ca’ Tiepolo, che richiedono per i nuovi impianti di produzione dell’E.E. nonchè per le riconversioni, ubicati sul delta del Po, ulteriori riduzioni per gli inquinanti primari e le polveri di un valore del 20% dei nuovi limiti normativi mediante l’impiego delle più aggiornate MTD al fine di ulteriormente contenere il ricarico sul fondo in ragione delle generalizzate criticità del bacino padano. ... Utilizzo delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) per l’abbattimento degli inquinanti presenti nei fumi e le relative prestazioni – si è rilevato che le prestazioni dei processi di abbattimento dichiarati dal proponente risultano 84 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 allineati al BREF (Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plant redatto dalla Commissione Europea, ufficio IPPC di Siviglia) relativo ai grandi impianti di combustione come già riportato in altre parti del presente parere. … Alla luce di quanto noto e della documentazione in atti, non si hanno motivi per dubitare della validità dei sistemi di abbattimento che saranno applicati nell’impianto in questione e in ogni caso, di questa specifica problematica, si è tenuto conto nel quadro prescrittivo”. Eppure non risulta affatto così! In particolare si consideri quanto disposto dalla prescrizione A3 contenuta nel dispositivo del decreto di VIA relativa proprio alle “concentrazioni dei principali inquinanti calcolate come media giornaliera in condizioni di normale funzionamento” ossia a SO2, NOx, Polveri, CO e NH3. Ebbene i valori limite prescritti dal decreto per questi cinque inquinanti principali, con la sola esclusione degli Ossidi di azoto (NOx) -per i quali è stato effettivamente fissato il valore minimo del range BAT ossia 90 mg/Nm3-, non sono affatto i valori più cautelativi (ai quali si è ripetutamente affermato di ispirarsi) e, in almeno due casi, neppure risultano coerenti con le migliori tecnologie disponibili. Invero, operando un raffronto tra i limiti imposti nel caso de quo ed i valori di emissione previsti dal cd. “BRef” (BAT Reference Document) “Large Combustion Plant”, ossia le linee guida comunitarie relative ai grandi impianti di combustione adottate ufficialmente dalla Commissione Europee il 4 luglio 2006 (valori riportati dallo stesso parere della Commissione VIA-VAS, nella tabella “a cavallo” tra pag. 33 e pag.34): - il limite di 80 mg/Nm3 per gli SO2 (Ossidi di zolfo) costituisce 85 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 un valore intermedio del range BAT di 20-150; - il limite di 10 mg/Nm3 per le Polveri costituisce il minimo del range previsto dal BRef sulle migliori tecnologie disponibili da 5-108; - il valore di 120 mg/Nm3 per la CO (Monossido di carbonio) è di gran lunga superiore al range indicato dalle BAT di 30-50; - il valore di 5 mg/Nm3 per la NH3 (Ammoniaca) è anch’esso superiore al limite di < 5 indicato nel BRef. In tale situazione risulta evidente come nei confronti dei principali inquinanti emessi dall’impinto in esame (con la sola esclusione degli ossidi di azoto) non solo non sia stata data attuazione al principio di precauzione (art. 174, comme 2 del trattato dell’UE richiamato dall’art. 3-ter del d.lgs. 152/2006), come pure era stato ripetutamente (e contraddittoriamente) enunciato nelle premesse degli atti avversati in ragione della consapevolezza di incidere su un ambiente assai fragile e già a lungo pesantemente compromesso, ma neppure sono stati rispettati i valori previsti dalle linee guida sulle migliori tecnologie disponibili. Di qui i profili di illegittimità di cui all’intitolazione del motivo. *** 21.- VIOLAZIONE DELL’ART. 3-QUATER DEL D.LGS. 152/2006 8 Nulla aggiunge sul piano cautelativo, ed anzi conferma la consapevolezza del MATTM circa l’insufficienza del limite dettato per le Polveri al fine del rispetto delle BAT la successiva prescrizione A.11, seconda parte, ove si legge: “Entro 2 anni dall’avvio dell’esercizio ordinario della Centrale, il proponente dovrà presentare un progetto che, prevedendo l’impiego delle migliori tecnologie disponibili, possa dimostrare la possibilità [?] che la concentrazione delle polveri nei fumi in uscita non superi il valore di 7 mg/Nm3 come media giornaliera”. 86 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 (PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE), ECCESSO DI POTERE PER INTRINSECA, CONTRADDITTORIETA’ ED SVIAMENTO CAUSA DALLA ILLOGICITA’ TIPICA, VIOLAZIONE DEL DPCM 27.12.1988, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI (IN RELAZIONE ALL’ASSEGNATA PREVALENZA DELLE QUESTIONE ECONOMICHE SU QUELLE AMBIENTALI NEL GIUDIZIO EMISSIONI DI V.I.A.) DI CO2 DELL’IMPIANTO IN CON RIFERIMENTO CONSEGUENTI ESAME ALLE ALL’ESERCIZIO COMPORTANTI IL SUPERAMENTO DELLE QUOTE DI GAS SERRA PREVISTO DAL P.N.A. ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE Il qui impugnato decreto di VIA positiva ha completamente omesso di considerare che il progetto di riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle risulta gravemente impattante in termini di emissioni Anidride carbonica (CO2) e di altri gas serra, responsabili dei cambiamenti climatici, neppure considerati nei bilanci di massa esaminati ai fini del giudizio di compatibilità ambientale. Trattasi all’evidenza di una grave carenza di istruttoria giacché non si potrebbe certo sostenere a contrario (secondo una tesi che peraltro non compare agli atti, ma che ivi si espone per completezza argomentativa) che le emissioni di CO2 derivanti dal progettato impianto a carbone, per il loro impatto ambientale meteo-climatico globale e non locale, dovrebbero considerarsi estranee all’oggetto della VIA, in quanto si tratterebbe di conclusione assolutamente 87 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 contraria alla lettera e allo spirito della normativa sulla VIA la quale deve operare una completa “stima qualitativa e quantitativa degli impatti indotti dall’opera sul sistema ambientale” complessivamente considerato (art. 5 del DPCM 27.12.1988), e, in primo luogo, in relazione alla componente “atmosfera” intesa come “qualità dell’aria e caratterizzazione meteo climatica” (allegato I al DPCM). In proposito si consideri che gli unici riferimenti dedicati alla questione della CO2 nel parere della Commissione statale VIA n. 285/2009 sono i seguenti: - a pag. 4-5 ove si menziona la possibilità di inserire il sito di Porto Tolle in un futuribile progetto sperimentale di cattura, trasporto e sequestro geologico dell’Anidride carbonica9, oggetto di un accordo di cooperazione tra il MATTM, ENI ed ENEL (la cui praticabilità, efficacia ed i cui rischi sono ancora tutti da verificare, e comunque anch’esso da assoggettare ad apposita VIA), che si traduce nel dispositivo del decreto in una prescrizione (A.21)10 9 In proposito corre l’obbligo di precisare che la ricorrente associazione WWF –ONLUS contesta recisamente quanto affermato a pagg. 4 e s. del parere della Commissione statale VIA-VAS n. 285/2009 in relazione alla presunta adesione dell’associazione al progetto in esame ove si consideri che la circostanza che il WWF Internazionale sia parte dell'advisory board (il comitato esecutivo) dello ZEP-Zero Emission Platform non autorizza alcuno, neppure il MATTM, ad affermare che da parte del’associazione sia stato avallato il progetto di sequestro della CO2 presso la centrale di Brindisi, cosa che comunque non è avvenuta, né tantomeno ad avallare un secondo progetto presso la centrale di Porto Tolle. 10 Questo è il tenore della prescrizione A.21: “Ai fini della diminuzione del rilascio di CO2 in atmosfera, il proponente dovrà inserire la centrale di Porto Tolle all’interno della sperimentazione già in atto nella Centrale di Brindisi per la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica (CCS – Carbon Capture and Storage) e sei mesi prima dell’avvio dell’impianto, di concerto con le amministrazioni locali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e gli istituti di ricerca scientifica, dovrà realizzare una struttura di ricerca specialistica finalizzata allo sviluppo di tecnologie mirate al settore 88 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 - a pag. 20 ove si legge: “CONSIDERATO, relativamente al quadro di riferimento programmatico … • Che i principali strumenti di programmazione presi in considerazione sono: Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005/2007 preparato dal Ministero dell’Ambiente [ma non viene indicato il PNA successivo e in vigore!, n.d.r.], derivante dall’applicazione della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea”; Dopodiché del tutto contraddittoriamente nel fondamentale parere della Commissione VIA-VAS non compare più alcuna valutazione in ordine alla compatibilità e coerenza del progetto della trasformazione a carbone della centrale di Porto Tolle con il “Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2”, ossia rispetto a quello che dalla stessa Commissione viene considerato uno (anzi il primo) dei “principali strumenti di programmazione” da tenere in considerazione nel caso di specie. * Per quanto invece riguarda l’istruttoria regionale, alla questione delle emissioni di CO2 viene dedicata dalla Commissione VIA del Veneto (parere n. 244/2009, pag. 56) la seguente considerazione (in risposta alle osservazioni presentate): “Si osserva che nei bilanci di massa l’anidride carbonica non è nemmeno citata. La Commissione regionale VIA conviene che, fra i combustibili fossili, il carbone è energetico, con particolare riferimento all’abbattimento delle emissioni inquinanti e della CO2 in atmosfera. In tal senso il lay out della CTE nel nuovo assetto a carbone dovrà consentire la realizzazione di un impianto per la cattura della CO2, che dovrà essere realizzato non appena i risultati scientifici del centro di ricerca e le tecnologie disponibili lo permettano, previa valutazione dell’impatto ambientale”. 89 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 il combustibile con più alta emissione specifica di gas serra (nel caso specifico CO2) … Si deve tuttavia considerare che molti fattori incidono nella scelta, oltre ai gas serra prodotti; costo di produzione (costo del combustibile, rendimento, costi impianti, costi smaltimento rifiuti, l’ecotassa per l’emissione di CO2 [appunto!, n.s.r.] ). Trattadosi di pubblica utilità, altri aspetti tra cui quelli strategici (diversfificazione delle fonti energetiche e dei produttori) hanno un ruolo non secondario. La Valutazione di Impatto Ambientale deve basarsi sugli aspetti economico, ambientale e sociale [?]. Purtroppo la conversione a carbone non facilita l’allineamento col Protocollo di Kyoto essendo le emissioni di CO2 circa il 20% in più rispetto all’OCD, a parità di produzione netta di energia [!] … Data la straordinaria rilevanza sociale del settore di produzione dell’energia elettrica, al fine di garantire la disponibilità in tutte le condizioni sfavorevoli … ed a costi accessibili per tutti i cittadini ed a tutti i servizi primari, la scelta del carbone in un numero significativo di centrali non può essere evitata”. Il giudizio di compatibilità ambientale risulta qui viziato da una serie di evidenti illegittimità. In primo luogo appare oltremodo chiara la contraddizione e l’illogicità intrinseca del parere della Commissione regionale che non può, dapprima, riconoscere il devastante impatto ambientale derivante dall’esercizio di un grande impianto termoelettrico a carbone in termini di emissione di CO2 ed ammettere altresì la conseguente violazione dell’accordo internazionale di Kyoto, e poi invece esprimere un giudizio positivo di VIA sul progetto medesimo. In secondo luogo, pur non essendo precluse considerazioni di ordine economico in sede di VIA laddove siano in esame opere di interesse pubblico, tuttavia pervenire ad un giudizio di compatibilità ambientale favorevole su un progetto facendo espresssamente economica prevalere dell’intervento considerazioni sulle esigenze di convenienza di compatibilità ambientale non solo si pone in netto contrasto con l’art. 3-quater, comma 2, del d.lgs. 152/2006 secondo cui “nell’ambito della scelta 90 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione” (cd. principio dello sviluppo sostenibile sempre applicabile alll’azione della pubblica amministrazione), ma costituisce un vero e proprio sviamento dalla causa tipica della procedura di VIA che è appunto quella di individuare e valutare la compatibilità sotto il profilo “ambientale” di un intervento. Di tale sviamento risulta particolarmente eloquente e significativa la menzionata espressione della Commissione regionale VIA in ordine presunta “inevitabilità” dell’insediamento di un numero significativo di centrali a carbone nel Paese: chiara valutazione politica di ordine strategico che non spetta certo alla Commissione di VIA! Sotto un ultimo profilo, ammesso ed assolutamente non concesso che le valutazioni di ordine economico possano non solo rientrare nella procedura di VIA di un progetto, ma condizionarne pesantemente il giudizio conclusivo (il che evidentemente non è non può essere), vale la pena comunque di evidenziare che un’analisi costi/benefici relativa all’impianto in esame avrebbe dovuto necessariamente considerare i costi economici conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e della direttiva europea 2003/87/CE (istitutiva di un sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas serra) o per acquistare quote di CO2 sul mercato europeo delle emissioni da gas serra ovvero per pagare le pesanti sanzioni economiche che verranno inevitabilmnete 91 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 inflitte dall’UE in conseguenza del superamento delle quote assegnate di gas serra previste dal PNA-Piano nazionale di assegnazione. D’altronde di tale inevitabile superamento dei tetti di gas serra (in particolare in relazione al superamento delle riserve per i cd. “nuovi entranti”, cioè alle centrali elettriche di nuova autorizzazione), ha dato allarmata notizia nell’agosto scorso lo stesso M.A.T.T.M., ma … soltanto successivamente all’adozione del qui impugnato DM di VIA positiva per il progetto ivi in esame. Davvero clamorosa quindi la carenza di istruttoria, oltre che l’evidente travisamento dei fatti in relazione alla stessa analisi economica dei costi/benefici derivanti dalla realizzazione intervento. ** 22.- ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ CON ALTRA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ILLOGICITA’ MANIFESTA – VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 351/1999 E DELL’ART. 7 DELLA DIRETTIVA 96/62/CEE CON RIFERIMENTO ALL’INQUINAMENTO DA POLVERI SOTTILI Una dlel problematiche più rilevanti relative al progetto in esame riguarda le polveri sottili. In proposito nel parere della Commissione statale VIA-VAS n. 285/2009 (pag. 30) si legge: “VERIFICATO che per quanto riguarda lo stato attuale della qualità dell’aria • le centraline della rete di monitoraggio Enel non sono dotate del campionatore per la misurazione del PM10 mentre solo due (Ca’ Tiepolo e Taglio di Po) sono dotate del campionatore per i PTS e che i dati delle 92 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 centraline di ARPA Veneto e i risultati biomonitoraggi descrivono una situazione piuttosto critica specie per il parametro PM10 che, da quanto monitorato direttamente ed in continuo da ARPA (2003) presso la stazione Ca’ Tiepolo, ha fatto costantemente registrare ampi superamenti del limite di legge di 35 occorrenze giornaliere stabilite come massimo nell’anno dal DM 02/04/02 n.60; • dai dati di ARPA Veneto anche le concentrazioni medie annue di PM10 a Porto Tolle sono, allo stato attuale, vicine al limite di 40 µg/Nm3 di cui al DM 60/02”. La situazione di estrema criticità per l’inquinamento da polveri PM 10 e PM 2,5 dell’area del Delta del Po, anche in assenza di funzionamento della centrale, risulta poi inequivocabilmente confermata nella relazione dal titolo “Attività integrativa di monitoraggio ambientale nell’area del delta del Po”, del marzo 2009 a firma del dott. S. Scarselli (CTU della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo) e dalle allegate relazioni della prof. L. Tositti dell’Università di Bologna; oltre che nelle precedenti due relazioni di CTU del giugno 2008 (a firma degli ingg. Pini e Rabitti e del dott. Scarselli) e del dicembre 2008 (a firma di Scarselli). In tale conclamata situazione preoccupante il parere della Commissione VIA-VAS sulla riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle risulta comunque (del tutto illogicamente) positivo a fronte della seguente motivazione (parere pag. 57): • “che non risultano essere definiti, a livello di bacino geografico, limiti di emissione per i flussi massici provenienti da fonti regionali, quali distretti industriali ed energetici, responsabili dei livelli di inquinamento di fondo per il particolato propri dell’intero bacino padano e quindi anche dell’area deltizia del Po; • che in assenza della definizione nella pianificazione di tali limiti emissivi, lo sviluppo, la realizzazione o la conversione di impianti industriali ed energetici deve essere condizionata alla messa in atto di misure e tecniche volte al massimo contenimento sia delle emissioni di particolato primario 93 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 che delle emissioni dei precursori di particolato secondario; • che tali misure possono essere individuate nell’utilizzo delle MTD per conseguire valori di emissioni molto al di sotto dei limiti normativi, nella limitazione del numero di ore annue di funzionamento, nella predisposizione di adeguati sistemi di monitoraggio, di reti informative e di sistemi di allerta che consentano la tempestiva riduzione delle attività in corrispondenza del superamento dei limiti normativi alla concentrazione in aria del particolato; • che l’ambito geografico di riferimento per la Centrale presenta criticità di fondo per le polveri fini, con episodi di superamento della media giornaliera e valori al limite per la media annua come risulta dall’analisi dei dati di rilevamento della rete ARPAV stazione Ca’ Tiepolo, che richiedono per i nuovi impianti di produzione dell’E.E. nonchè per le riconversioni, ubicati sul delta del Po, ulteriori riduzioni per gli inquinanti primari e le polveri di un valore del 20% dei nuovi limiti normativi mediante l’impiego delle più aggiornate MTD al fine di ulteriormente contenere il ricarico sul fondo in ragione delle generalizzate criticità del bacino padano; • che alla formazione del particolato inorganico secondario di fondo nel Delta del Po, concorrono anche altri contributi imputabili a fondi naturali, anche se la frazione rilevante di particolato è imputabile a processi di formazione di aerosol secondario di genesi antropica da fonti diffuse e che nell’insieme determinano il superamento dei valori limite giornalieri per il PM10 nel periodo autunno inverno, obbligando, al permanere di tali situazioni di inquinamento, le amministrazioni competenti all’adozione di “Piani d’azione a breve termine” di cui all’art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, nei quali dovranno essere previsti provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere le attività che contribuiscono direttamente al superamento dei valori limite di cui all’Allegato XI della citata direttiva nel caso si verifichino i superamenti dei limiti di qualità dell’aria per i vari inquinanti (NOx, SO2, PM10, Ozono)”. Ora in primo luogo vale la pena di evidenziare come non corrisponda affatto al vero che nel caso di specie siano state adotatte le migliori tecnologie disponibili, e ciò non solo in ragione di quanto evidenziato sul punto nei motivi che precedono, ma anche di quanto sostenuto dalla stessa Commissione statale VIA-VAS in altra recente occasione (vds. il parere del 22.1.2009 n. 229 relativa alla centrale 94 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 turbogas di Cona in provincia di Venezia, pag. 11) ove si sottolineava la coerenza del progetto di una centrale a carbone con il “Piano progressivo di rientro relativo alle polveri PM10” “in quanto l’utilizzo del gas naturale per le centrali di produzione di energia è MTD (rif. Grandi impianti di combustione linee guida per le migliori tecnologie disponibili ultima rev. disponibile Giugno 2006)”. Tale ultima precisazione, proveniente – ripetesi- dalla stessa Commisisone statale VIA-VAS, risulta all’evidenza oltremodo significativa giacché dal riconoscimento che l’utilizzo del gas naturale costituisce applicazione delle “migliori tecnologie disponibili” per i grandi impianti di combustione discende inevitabilmente il corollario della non coerenza con le BAT, ai fini dell’emissione di polveri fini, della centrale a carbone. Di qui dunque un primo profilo di illegittimità per travisamento dei fatti (in relazione all’effettiva applicazione delle MTD) e per contraddittorietà con altra manifestazion di volontà. In secondo luogo il parere n. 285/2009 della Commissione VIAVAS non risulta rispettoso di quanto già ora previsto dall’art. 7 del d.lgs. 351/1999, recante attuazione della direttiva 96/62/CEE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, in termini di “piani di azione” “contenenti le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme” che già ora (senza quindi dover attendere il recepimento della direttiva 2008/50/CE, richiamata dalla Commissione VIA-VAS per invocarne una futura applicazione) debbono essere approntati dalle pubbliche autorità in caso di 95 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 superamento dei valori limite aumentati del margine di tolleranza e/o soglia di allarme di cui al DM 60/2002, secondo previsioni della normativa europea ritenute self executing dalla Corte di Giustizia CE, sez. II, 25 luglio 2008 nel procedimento C-237/07. In tale ultima pronuncia il Giudice comunitario ha infatti chiarito che l’art. 7 della citata direttiva 96/62/CEE può essere direttamente invocato dai singoli cittadini anche dinanzi ai giudici nazionali in caso di rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, e che le autorità nazionali hanno l’obbligo di adottare nel contesto di un piano di azione e a breve termine, le misure idonee a ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme ed a ritornare gradualmente ad un livello inferiore ai detti valori o alle dette soglie, tenendo conto delle circostanze di fatto e dell'insieme degli interessi in gioco. Inoltre lo stesso Giudice europeo nella decisione precitata ha chiarito che“sebbene gli Stati membri dispongano di un potere discrezionale, l'art. 7, n. 3, della direttiva 96/62 fissa alcuni limiti all'esercizio di quest'ultimo, i quali possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 59), in relazione al carattere adeguato delle misure che il piano di azione deve contenere nei confronti dell'obiettivo di riduzione del rischio di superamento e di limitazione della sua durata, in considerazione dell'equilibrio che occorre garantire tra tale obiettivo e i diversi interessi pubblici e privati in gioco”. 96 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 A fronte di tale obbligo di effettività e di adeguatezza al fine dei piani di azione, appare dunque evidente anche la totale illegittimità del “Piano progressivo di rientro relativo alle polveri PM10” (approvato con DGR Veneto n. 1408 del 16.5.2006, in attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera del Veneto) laddove -come ricordato e valorizzato a pag. 21 s. del parere della Commissione statale VIA-VAS- consentirebbe tranquillamente la trasformazione a carbone della centrale di Porto Tolle. Invero, appare evidente come un piano di rientro del PM10 che, in una situazione già critica qual è quella in esame, consenta l’ulteriore aggravarsi dell’inquinamento atmosferico da polveri sottili in conseguenza dell’entrata in funzione di una nuova grande centrale a carbone da 1980 MW, risulta manifestamente inadeguato allo scopo di ridurre il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Di qui l’assenza di un piano di azione adeguato e l’illegittimità in parte qua del “Piano progressivo di rientro relativo alle polveri PM10” (approvato con DGR Veneto n. 1408 del 16.5.2006) per violazione dell’art. 7 del d.lgs. 351/1999 e dell’art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882. ** 97 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 23.- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL DPCM 27.12.1988 IN RELAZIONE ALL’IMPATTO DEL PROGETTO SULLA SALUTE PUBBLICA Uno dei contenuti necessari degli studi di impatto ambientale e, quindi, di approfondimento in sede di istruttoria di VIA è relativo alla caratterizzazione della situazione esistente e all’impatto del progetto sulla componente “salute pubblica”, secondo le previsioni della lett. F dell’allegato II al DPCM 27.12.1988. A tal proposito nel parere della Commissione statale VIA-VAS n. 285/2009 (pagg. 55 s.) si legge: “CONSIDERATO, per quanto riguarda lo stato attuale della salute pubblica che: • il proponente ha condotto uno studio circa i potenziali effetti sulla salute delle popolazioni limitrofe in relazione all’esercizio della centrale di Porto Tolle nell’assetto attuale, dal quale è emerso che: • non è stata rilevata alcuna correlazione tra lo stato degli indicatori sanitari locali e l’impatto sulla qualità dell’aria indotto dalla centrale termoelettrica nella configurazione attuale con alimentazione ad olio combustibile; CONSIDERATO, per quanto riguarda l’impatto sulla salute pubblica in fase di esercizio: • dai dati sanitari raccolti e passati in rassegna per delineare lo stato attuale della salute pubblica locale da parte del proponente nel SIA, risulta che nel Delta il quadro delle patologie collegabili ad effetti mediati dalla qualità dell’aria è migliore di quello riscontrabile negli ambiti spaziali circostanti. Le numerose indagini svolte in loco in un arco temporale piuttosto ampio e con un corpus di osservazioni molto abbondante, inoltre, dimostrano che non si possono stabilire correlazioni tra la distribuzione della mortalità nell’area di Porto Tolle e l’esercizio della centrale esistente, nonostante il fatto che la vita dell’impianto abbia ormai raggiunto alcuni decenni di estensione; 98 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 • le simulazioni modellistiche condotte nel SIA per identificare il pattern di dispersione delle emissioni atmosferiche della centrale futura, allo scopo di confrontarlo con quello attuale indicano, inoltre, che l’esercizio nel nuovo assetto consentirà, oltre che il pieno rispetto dei requisiti di legge vigenti in materia di salvaguardia della salute umana, un collegabili con la produzione termoelettrica”. In realtà le cose non stanno affatto nei termini esposti per quanto riguarda la salute pubblica delle comunità locali, che versa in una situazione di particolare criticità per patologie tumorali e respiratorie, come dimostrano –e si avrà modo di documentare in giudizio- tutti i dati provenienti dalle autorità sanitarie pubbliche (tra cui da ultimo anche lo “Studio epidemiologico sulla condizione dei bambini e l’ambiente delle province di Ferrara e Rovigo” condotto da ARPA Veneto ed Emilia Romagna nel 2007), malgrado i gravi e sorprendenti ritardi nella raccolta dei dati rilevanti (solo da ultimo i comuni del delta del Po sono stati inclusi nel cd. “Registro tumori”). A tale ultimo proposito si precisa che in occasione della realizzazione della centrale ad olio combustibile, Enel si era impegnata a finanziare un’indagine epidemiologica che, pur iniziata, venne poi improvvisamente interrotta. Di qui la grave carenza di istruttoria e di motivazione del decreto di VIA positivo per la riconversione dell’impainto a carbone su un aspetto delicatissimo che meritava ben altri approfondimenti. *** PARTE VII CENSURE RELATIVE ALL’IMPATTO SUL PAESAGGIO 24.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, 99 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 ILLOGICITA’ MANIFESTA E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA IN RELAZIONE ALL’IMPATTO DEL PROGETTO SUL PAESAGGIO CON RIFERIMENTO AL PARERE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E ALL’INTESA ESPRESSA DAL MEDESIMO SULLA V.I.A. POSITIVA, DISATTENDENDO LE VALUTAZIONI CRITICHE DELLA COMPETENTE SOPRINTENDENZA Inutile aggiungere a quanto evidenziato in premessa che l’area in cui si inserisce l’intervento in esame, in sostituzione dell’attuale centrale ad olio combustibile ormai obsoleta e destinata al prossimo smantellamento, si trova situata nel cuore del Delta del Po, ossia in uno degli ambiti più importanti del Paese dal punto di vista ambientale e paesaggistico, la cui tutela al massimo livello è prevista da tutti documenti internazionali e nazionali in materia di protezione ambientale (dalla Convenzione di Ramsar alla direttiva Habitat alla legge quadro 394/1991), e ovviamente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Di qui anche l’indiscutibile rilevanza della valutazione di compatibilità ambientale sotto il profilo paesistico del progetto in esame. Ebbene, come si legge nelle stesse premesse del parere espresso sul progetto in esame dal Direttore generale per la qualità del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali 16.3.2009 prot. 3650, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle province di Verona, 100 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Rovigo e Vicenza con nota n. 304 dell’8.1.2007 (e non 2008 come erronemanete indicato nel decreto), al termine del proprio esame istruttorio, aveva valutato“la nuova proposta migliorativa anche se l’impianto esistente rimane, per dimensione e tipo di attività, un elemento del tutto estraneo all’ambiente deltizio e non armonizzabile con il delicato contesto paesaggistico circostante, pur tenendo conto degli accorgimenti di mascheramento previsti, affidati essenzialmente al rimboschimento selettivo delle aree circostanti ed all’ampliamento della zona a verde ottenuta dall’eliminazione dei serbatoi di stoccaggio”. Ciò malgrado, “sulla scorta delle valutazioni delle succitate Soprintendenze” (?) e della generica e, per certi versi illogica premessa secondo cui “ogni azione volta a ricomporre l’aspetto ed i valori tradizionali del paesaggio fluviale locale sia operazione apprezzabile [ma di quale ricomposizione si sta parlando?, n.d.r.], considerato lo stato attuale dei luoghi [il fatto che il sito sia attualmente compromesso dalla centrale esistente ovviamente non legittima di perseverare nell’alterazione dei luoghi prolungando per decenni (sino al 2030!) la vita di un impianto obsoleto destinato al prossimo smantellamento, n.d.r.], considerato altresì che la demolizione del parco serbatoi rende disponibile per interventi di riqualificazione paesaggistica un’area di circa 40 ha”, il Direttore generale per la qualità e la tutela del paesaggio col provvedimento precitato esprimeva parere favorevole alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto in esame, ed il Ministro per i 101 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 beni e le attività culturali esprimeva l’intesa sul DM n. 873/2009 di VIA positiva. Il tutto, dunque, senza alcuna logica motivazione a sostegno della decisione di disattendere il parere critico della competente Soprintendenza che aveva giudicato l’impianto sia per dimensione che per tipologia di attività come “un elemento del tutto estraneo all’ambiente deltizio” e “non armonizzabile con il delicato contesto paesaggistico circostante”. Giudizi moltro chiari quelli della Soprintendenza preposta alla tutela del vincolo paesaggistico che avrebbero dovuto logicamente ed inevitabilmente condurre l’autorità ministeriale ad esprimere un parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto e a denegare l’intesa sulla VIA, la quale ha come specifico profilo di approfondimento degli impatti ambientali quello del delle conseguenze sul “paesaggio” inteso nei suoi aspetti morfologici e culturali (punto 2, lett. i, dell’allegato I al DPCM 27.12.1988), la cui eccezionalità e delicatezza nel caso di specie risulta notoria e pacifica e che verrebbe stravolti dall’intervento in esame, come attestato dalla stessa competente Soprintendenza. Ne consegue la fondatezza delle censure enunciate nella rubrica del motivo. * 25.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 26, 146 E 147 DEL D.LGS. 42/2004 E DEL D.P.C.M. 12.12.2005 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ E 102 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 CONTRADDITTORIETA’ INTRINSECA DEL PARERE FAVOREVOLE DEL MINISTERO PER I BB.CC.AA. (E DEL CONSEGUENTE CONCERTO SULLA V.I.A.) MALGRADO LA MANCANZA DI PROGETTO ARCHITETTONICO RELAZIONE PAESAGGISTICA, ILLEGITTIMA POSTICIPAZIONE CON E DI CONSEGUENTE DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Il menzionato parere favorevole alla VIA espresso dalla Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio con nota 16.3.2009 prot. 3650 subordina il proprio parere positivo ad alcune prescrizioni, poi riprese al punto B dell’impugnato D.M. di V.I.A., tra cui le seguenti: “B5) Per quanto attiene alla qualità architettonica e all’inserimento paesaggistico dei nuovi edifici e manufatti industriali previsti dal progetto, dovranno essere definiti preliminarmente alla redazioen del progetto esecutivo i criteri di impostazione del progetto architettonico (concept), integrando in tal senso il progetto tecnico dei manufatti prima dell’atto decisorio finale. Nell’elaborazione del progetto architettonico dovranno essere chiariti in relazione caratteri alle caratteristiche del contesto paesaggistico e dell’area di intervento: i criteri progettuali adottati, la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio quale ci è pervenuto, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli. 103 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Dovranno essere altresì esplicitate le ragioni del linguaggio architettonico adottato, motivandone il riferimento alla tradizione locale ovvero alle esperienze dell’architettura contemporanea. Il progetto, anche attraverso opere di messa a verde, coerenti per tipologia e accostamenti al contesto paesaggistico quale oggi ci perviene e con specifica attenzione ai cromatismi, dovrà curare l’inserimento della struttura sia dal fronte interno del paesaggio del Delta sia dal fronte mare; B.6) La relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12.12.2005, unitamente alla documentazione di progetto, dovranno essere prodotti prima della Conferenza di Servizi decisoria al fine del rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica”. Dunque, siamo qui sostanzialmente in presenza di un illegittimo rinvio della valutazione di compatibilità ambientale dell’intervento, sotto il profilo paesaggistico, alla futura presentazione di un “progetto architettonico” e della stessa “relazione paesaggistica”, da depositare in un momento successivo di redazione del “progetto esecutivo”. Si potrebbe obiettare che nel caso di specie, al di là di quanto riferito nei suddetti atti autorizzatori, saremmo in presenza di un semplice “progetto preliminare” in quanto la procedura speciale di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici di cui alla legge 9 aprile 2002 n. 55 (di conversione del d.l. 7/2002) prevede che la presentazione della richiesta sia “comprensiva del progetto preliminare” oltre che dello 104 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 studio di impatto ambientale (art. 1, comma 2, ultimo periodo), anziché del progetto definitivo. Ammesso e non concesso che si fosse in presenza di un mero progetto preliminare, v’è tuttavia da aggiungere che la valutazione di impatto ambientale anticipata alla fase preliminare anziché –come in via ordinaria- a quella della progetto definitivo, risulta compatibile con i principi introdotti dalla direttiva n. 85/337/Cee soltanto laddove sia assicurato che questo primo livello di progettazione in cui si inserisce la VIA individui già in modo adeguatamente approfondito e sviluppato tutti gli elementi dell'opera che possono avere incidenza sull'ambiente (ivi compreso ovviamente il paesaggio), come ha avuto occasione di precisare il Giudice amministrativo (vds. in tal senso Consiglio Stato , sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917, che su questo presupposto ha escluso profili di incompatibilità con la sovraordinata normativa comunitaria del d.lg. 20 agosto 2002 n. 190 sulle “grandi opere” che reca sul punto una disciplina analoga a quella della legge 55/2002). Se così è, non par dubbio che un progetto di impianto termoelettrico –come quello di specie, per espresso rilievo del Ministero per bb.aa.cc.- che invece non consenta di operare compiutamente una valutazione degli aspetti di compatibilità dell’intervento con il paesaggio e con i vincoli paesistici presenti ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, risultando privo dello stesso elaborato fondamentale per detta valutazione, ossia la “relazione paesaggistica”, al di là del nomen utilizzato (progetto 105 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 preliminare o progetto definitivo), non può assolutamente essere considerato idoneo ai fini della procedura di V.I.A. e, in particolare, dell’espressione del parere e del concerto del Ministero per i bb.aa.cc.aa. Diversamente opinando saremmo in presenza di una normativa nazionale che si pone in netto contrasto con la sovraordinata disciplina comunitaria e che, come tale, va dunque disapplicata. * Corre poi l’obbligo di evidenziare la palese contraddittorietà ed illogicità in cui incorre il Ministero per i bb. aa. cc. nel medesimo parere 16.3.2009 ove, da un canto, posticipa (illegittimamente) la valutazione dell’intervento e lo stesso rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza al futuro deposito di elaborati indispensabili per operare dette valutazioni (progetto architettonico e relazione paesaggistica), dall’altro però, già si esprime favorevolmente sulla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, anticipando dunque la decisione sull’an dell’intervento. Cosicché alla posticipata fase di verifica della compatibilità del progetto con i vincoli paesaggistici viene illegittimamente riservato un ruolo puramente formale e fittizio di pura e semplice “ratifica” ex post di scelte già definitivamente operate in sede di VIA, con la possibilità di incidere (forse) solo ed esclusivamente sul quomodo dell’intervento. * Peraltro, al di là delle palesi segnalate illogicità, la 106 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 posticipazione operata dell’autorizzazione dal Ministero paesaggistica per i dell’intervento ad bb.aa.cc. una fase successiva a quella della procedura di V.I.A. (nell’ambito della quale intanto però il medesimo dicastero, del tutto contraddittoriamente, già esprime un anticipato parere positivo ed emette il concerto!) configura di per sé una patente violazione dell’art. 147 del d.lgs. 42/2004 recante il “Codice dei bb.cc. e del paesaggio” a mente del quale, per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l’emissione dell’autorizzazione paesaggistica deve seguire le procedure dell’art. 26 del Codice medesimo e quindi la stessa “è rilasciata dal Ministero in sede di concerto sulla compatibilità ambientale”. Ed ovviamente l’autorizzazione paesaggistica del Ministero in sede di VIA dovrà essere espressa sulla base di una valutazione di tutti gli elaborati progettuali ritenuti necessari a valutare gli impatti con i vincoli paesistici dell’intervento, tra cui il “progetto architettonico” dell’opera, oltre che la documentazione prevista dall’art. 3 dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 ivi compresa in primis (come peraltro espressamente prescritto dallo stesso art. 147, comma 2 del Codice del paesaggio) la “relazione paesaggistica” disciplinata dal DPCM 12.2.2005 che costituisce “la base di riferimento essenziale” delle valutazioni paesistiche (art. 2 del DPCM), il cui deposito invece nel caso di specie è stato anch’esso espressamente (e del tutto illegittimamente) rinviato. D’altronde tale grave carenza era stata esplicitamente 107 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 evidenziata dalla stessa competente Soprintendenza che nella menzionata nota dell’8.1.2007 prot.n. 304, relativmente alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto in esame, (in un passaggio non riportato nelle premesse del parere del citato Ministero per i bb.cc.aa.) testualmente osservava nelle conclusioni: “si ritiene di dover evidenziare il persistere degli aspetti di discontinuità e frammentazione documentaria già segnalati da codesta DGBAP con nota …, che non consentono di formulare una valutazione definitiva. Manca un elaborato redatto in conformità alle disposizioni del DPCM 12.12.2005, entrato in vigore il 31.7.2006, che tratti in modo unitario tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica, secondo quanto diposto dall’art. 4 comma 4.1 (interventi o opere a carattere areale) dell’allegato …”. Davvero evidente è dunque nell’ipotesi in esame anche il grave difetto di istruttoria su cui si sono fondati il parere favorevole ed il concerto sulla compatibilità ambientale dell’impianto espressi dal Ministero per i bb.cc.aa., oltre che l’illegittimità della posticipazione del nulla-osta paesistico ad un momento successivo all’espressione del concerto sulla VIA. *** PARTE VIII CENSURE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA SULLE AREE SIC E ZPS 26.- VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DEL DPR 357/1997 E DELL’ART. 6 DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE – ECCESSO DI 108 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA, CARENZA DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PROGETTO SULLA ZONA SIC E ZPS Il progetto che è stato sottoposto a VIA è collocato al cuore dei seguenti ambiti appartenenti alla Rete Natura 2000 tutelati dalla direttiva Habitat 92/43/CE e dal DPR 357/1997: -il SIC (Sito di Importanza Comunitaria) “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” (IT3270017) caratterizzato da habitat costituiti da fiumi ed estuari soggetti a maree, melme e banchi di sabbia, lagune saline per un’estensione pari al 60% della superficie, oltre a corpi d’acqua interni per il 30% della superficie, recante particolari caratteristiche di qualità ed importanza per la presenza di complesse associazioni vegetali con estesi canneti oltre che importante per la nidificazione e lo svernamento degli uccelli acquatici; -ZPS (Zona di Protezione Speciale) “Delta del Po” (IT3270023): area per la nidificazione, la migrazione e lo svernamento di uccelli acquatici di rilevanza mondiale (in particolare l’area degli scanni rappresenta un importante sito per la nidificazione di alcune specie di Caradriformi ed alcune aree golenali, con vasto canneto e copertura arborea che consentono la nidificazione di Ardeidi, Rallidi e Passeriformi; inoltre nella ZPS vi sono estesi canneti e serie psammofile e alofile con lembi di 12 foreste termofili e igrofili relitti). Orbene, il progetto sottoposto a VIA, in estrema sintesi, 109 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 cagionerebbe i seguenti inevitabili impatti: 1) l’alimentazione della centrale con il carbone comporterebbe necessarie opere di adeguamento della rete navigabile, consistenti tra l’altro in scavi periodici della Laguna di Barbamarco e del Po di Tramontana (soggette ad interrarsi con una certa frequenza a seguito di improvvise e violente mareggiate). Invero in sede istruttoria si ammette che“per il mantenimento del canale navigabile durante l’esercizio dell’impianto sono previsti dragaggi di sedimenti per un volume stimato di circa 60.000 m3 due volte l’anno; tale volume potrebbe ridursi del 35-40% , con volume pari a circa 39.000 m3, con un impatto medio – basso [?]” (così ad es. il parere della Commissione regionale, allegato A alla DGR n. 2018 del 07 luglio 2009” a pag 63). Si configurerebbe pertanto un quadro di manomissioni permanenti, sulla cui entità si possono fare solo stime approssimative, nel cuore di un Sito di Importanza Comunitaria nonché Zona a Protezione Speciale (IT 3270017) caratterizzata da Habitat prioritari (vedasi elenco più avanti); 2) il transito continuo di navi carboniere recherebbe danni diretti (impatto sulla fauna ittica) e indiretti (intorbidimento delle acque a danno dell’intera rete trofica) ai fondali lagunari a danno dell’intero ecosistema lagunare: fattore quest’ultimo che si rifletterebbe negativamente sulle specie ittiche (in particolare molluschi bivalvi), tra l’altro di fondamentale interesse economico per l’area; 3) la realizzazione di una conca di navigazione che consentirebbe di collegare la Laguna di Barbamarco con la Busa di Tramontana, 110 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 necessaria a consentire la navigabilità, non farebbe che aggravare il quadro descritto, in quanto comporterebbe un’ulteriore consumo di suolo e ulteriori cementificazioni all’interno del SIC/ZPS. Oltretutto tale manufatto favorirebbe un ulteriore ingresso di acqua dolce all’interno della laguna di Barbamarco (già fragile sotto questo aspetto) a scapito delle biocenosi esistenti e delle popolazioni di molluschi bivalvi di rilevante interesse economico; 4) il frequente transito di grossi natanti presso i bassi fondali prossimi alle bocche a mare della Laguna di Barbamarco, all’interno della laguna stessa e nel tratto fluviale “Po di Tramontana”, comporterebbero un elevato rischio di impatto sulla popolazione di Tartaruga marina (Caretta caretta), specie di prioritaria importanza comunitaria (contrassegnata con asterisco negli allegati della direttiva “Habitat” 92/43/CEE) che frequenta abbondantemente tale tratto costiero spingendosi all’interno della laguna e dell’estuario alla ricerca di cibo. In termini più generali; si può evidenziare che: - gli Habitat comunitari danneggiati direttamente dalle opere di navigabilità e dal transito di grossi natanti (con asterisco gli habitat a maggior grado di tutela) risultano i seguenti: 1130 Estuari 1150* Lagune costiere 1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae) 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 1510* Steppe salate mediterranee. 111 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 2110 Dune mobili embrionali 2120* Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (“dune bianche”) 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea -le specie animali (rettili elencati in allegati II e IV direttiva “Habitat” 92/43/CEE, uccelli nidificanti elencati in allegato I direttiva “Uccelli” 79/409/CEE) di interesse prioritario che riporterebbero conseguenze negative permanenti derivanti dalle opere di navigabilità e dal transito di grossi natanti sono: Codice Specie Principale impatto negativo Tartaruga marina Collisione contro natanti, (Caretta caretta) danneggiamento degli habitat di alimentazione 1130 e 1150* A084 Albanella minore Modificazioni dell’Habitat di (Circus pygargus) nidificazione 2120*, disturbo antropico derivante dal transito di grossi natanti A132 Avocetta Modificazioni dell’Habitat di (Recurvirostra nidificazione 1310, 1510*, 2120*, avosetta) disturbo antropico derivante dal transito di grossi natanti A138 Fratino (Charadrius Modificazioni dell’Habitat di alexandrinus) nidificazione 2110, disturbo antropico derivante dal transito di grossi natanti A193 Sterna comune Modificazioni dell’Habitat di (Sterna hirundo) nidificazione 2110, 1310 disturbo antropico derivante dal transito di grossi natanti A195 Fraticello (Sterna Modificazioni dell’Habitat di albifrons) nidificazione 2110, disturbo antropico derivante dal transito di grossi natanti A fronte di quanto sin qui evidenziato, appare non solo frutto di una valutazione evidente viziata da un travisamento dei fatti e da una 112 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 illogicità manifesta, ma francamente inaccettabile sul piano scientifico, il giudizio contenuto nel parere della Commissione statale VIA-VAS n. 285/2009 (fatto proprio dal decreto conclusivo di VIA)11 secondo cui “VALUTATO, relativamente all’ incidenza del progetto su flora, fauna, aree SIC e ZPS che • in base alla Valutazione di Incidenza effettuata ai sensi del DPR 120/2003, con le procedure previste dalla Commissione Europea DG Ambiente, tenuto conto degli obiettivi di conservazione delle aree, le potenziali interferenze sulle componenti biotiche ed abiotiche che caratterizzano le aree di interesse naturalistico sono rappresentate dalla produzione di effluenti aeriformi, dal transito di mezzi da/per la centrale e dallo scarico/prelievo di risorse idriche dai corpi d’acqua superficiali; • l’esame delle simulazioni delle ricadute al suolo dei macroinquinanti nel futuro assetto a carbone, evidenzia una situazione in cui gli indici statistici associati alla protezione della vegetazione sono di diversi ordini di grandezza inferiori ai corrispondenti limiti di legge. Il valore di massima ricaduta al suolo del biossido di zolfo, per quanto riguarda la media annuale, passa da 0,43 µg/m3 nella situazione attuale a 0,08µg/m3 nella configurazione futura, a fronte di un limite di protezione degli ecosistemi pari a 20 µg/m3. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx) la normativa vigente prevede un valore limite di 30 µg/m3 in termini di media annuale, superiore al valore massimo attribuibile all’impianto nella configurazione futura pari a 0,14 µg/m3 ed a fronte di un valore stimato nell’assetto attuale pari a 0,21 µg/m3; • le risultanze degli studi di approfondimento in merito all’utilizzo della Busa di Tramontana come via di accesso per il transito dei mezzi da/per la centrale, allo stato attuale rappresenta la migliore soluzione in grado di soddisfare contemporaneamente le esigenze di abbreviare e rendere diretto il percorso dei mezzi da/per la centrale, di limitare il disturbo all’ittiofauna grazie alle discrete dimensioni dell’alveo, oscillante tra i 150 e i 200 m, e di un impatto più contenuto rispetto al volumi dei dragaggi necessari inizialmente per adeguare il percorso; 11 Nelle cui premesse (pag. 4) si legge: “Preso atto che, come da parere allegato, nell’ambito dell’istruttoria condotta la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS dichiara che è stata effettuata, ai sensi del DPR 120/2003, la Valutazione di Incidenza relativa a tutte le aree protette del Parco del Delta del Po e comunque a tutte le aree potenzialmente interessate dall’intervento, con inclusione dei Siti di importanza Comunitaria (SIC) e dele Zone di protezione Speciale (ZPS) interferiti”. 113 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 • l’impatto dovuto al rumore e al traffico dei mezzi generato in fase di cantiere e di esercizio potrebbe avere come effetto un possibile temporaneo allontanamento della fauna cui seguirà una fase di assuefazione che comporterà il recupero degli habitat eventualmente abbandonati; • in definitiva l’analisi dei potenziali fattori perturbativi sulle componenti biotiche e abiotiche delle aree PSIC e ZPS ha evidenziato un livello di impatto contenuto sia in fase di costruzione che in fase di esercizio ed una situazione in cui le finalità di conservazione degli habitat e delle specie vegetazionali e faunistiche, per le quali sono stati istituiti i SIC e le ZPS, sono rispettate”. * Ancor più illegittimo deve ritenersi il parere favorevole sulla VINCA espresso dalla Commissione regionale VIA n. 244/2009 (su cui si fonda la DGR Veneto 2018/2009) nelle cui premesse dedicate all’argomento si leggere (pag. 42, paragrafo 4 “SIC e ZPS: VALUTAZIONE DI INCIDENZA”): “Il proponente ha effettuato una valutazione di incidenza dei siti SIC e ZPS nell’intorno dell’area vasta della Centrale. Sono state eseguite valutazioni modellistiche delle ricadute al suolo di SO2, NOX e polveri derivanti dalle emissioni in atmosfera della Centrale nelle condizioni attuali e future. Le valutazioni sono state eseguite in riferimento al DM 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento della direttiva 1999/30/CE. Dall’analisi dei dati risulta che le concentraziionu al suolo di NOx e SO2 e particolato sono più basse di quelle foissate dalla normativa per la prote<zione degfli ecosistemi. La situazione futura si può ritenere migliore del’attuale con notevole riduzione dell’impatto sull’ambiente circostante al punto di farlo ritenere non significativo, ciò in virtù della filiera depurativa dei fumi, e come previsto dalla normativa 92/4/CEE Habitat, tale da escluder le aree SIC e ZPS nel territorio circostante la centrale da un’ulterire valutazione di incidenza”. Seguivano le prescrizioni imposte dal Comitato della Direzione Pianificazione territoriale e parchi - Servizio reti ecologiche e biodiversità, nella Relazione istruttoria tecnica del 29.6.2009 N.Reg/2009/88 recante parere favorevole sulla VINCA, poi fatte 114 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 proprie dall’impugnato decreto conclusivo di VIA n. 873/2009 (vds. le prescrizioni contenute al punto C del dispositivo del decreto)12. Ora in primo luogo appare evidente nel parere regionale la totale mancanza di ogni valutazione di incidenza sui SIC e ZPS su profili diversi da quelli relativi all’impatto dell’inquinamento atmosferico delle ricadute inquinanti (aspetto sul quale peraltro la valutazione è anch’essa viziata per le ragioni sopra esposti nei motivi di censura inerenti gli inquinanti); per cui non un rigo del parere della Commissione regionale (fatta propria dalla Giunta del Veneto) è dedicato alle conseguenze delle opere di adeguamento della rete navigabile, con scavi periodici della Laguna di Barbamarco e del Po di Tramontana, alla realizzazione di una conca di navigazione, al traffico di natanti: di qui una davvero clamorosa carenza di motivazione da cui risulta viziato il parere regionale. Né risulta certo rilevante ai fini di una motivazione per relationem il richiamo alla Relazione istruttoria tecnica del 29.6.2009 della Direzione Pianificazione territoriale e parchi - Servizio reti ecologiche e biodiversità, ove semplicemente si legge che dagli elaborati presentati dal proponente si evincerebbe “che le previsioni del progetto interessano habitat prioritari, rappresentati nel sito 12 Prescrizioni comportanti un piano di monitoraggio con attività da concordare con gli uffici regionali, un computo economico sulle opere di mitigazione, un monitoraggio sulle specie faunistiche, un monitoraggio sugli habitat di interesse comunitario, garanzie sulla professionalità del direttore dei lavori delle opere di mitigazione, caratteristiche dei sedimenti riutilizzabili, prescrizioni per tre specie di uccelli presenti all’interno dell’area della centrale. 115 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 dall’Habitat 1150 “LAGUNE COSTIERE” e che “le attività previste sono esercitate nel complesso senza compromettere la valenza dei siti proposti”: la prima è infatti affermazione gravemente carente in ragione del sicuro coinvolgimento e danneggiamento di altri habitat anche prioritari (tra cui Steppe salate mediterranee, Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria , Dune costiere fisse a vegetazione erbacea) oltre che di specie animali, anche prioritarie; la seconda è attestazione macroscopicamente errata sul piano fattuale in ragione dei summenzionati pacifici ed oggettivi impatti negativi cagionati dal progetto. Il successivo giudizio contenuto nella medesima Relazione che “tra le alternative considerate è stata privilegiata la soluzione con minori interferenze” si appalesa in tutta la sua grave difformità dal vero, in particolare alla luce di quanto ampiamente esposto supra in ordine alla comparazione tra il progetto de quo con le diverse alternative praticabili e considerate in sede di VIA (tra cui l’alimentazione a gas metano dell’impianto) la cui preferibilità sotto il profilo ambientale è stata espressamente riconosciuta da tutte le autorità intervenute nell’istruttoria, tra cui l’ARPAV e la stessa Regione Veneto. Infine la precisazione, sempre contenuto nella predetta Relazione istruttoria regionale, secondo cui “non sono state previste compensazioni, in quanto le mitigazioni previste sono ritenute dall’estensore dello studio sufficienti a garantire che le eventuali 116 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 incidenze risultino non significative” lascia francamente esterrefatti a fronte di quanto illustrato in termini di conseguenze sul SIC e sulla ZPS, assolutamente non mitigate dal progetto né mitigabili con le prescrizioni impartite. A fronte delle sopra ricordate inevitabili incidenze dell’intervento su SIC e ZPS, nel caso di specie risulta senza dubbio clamorosamente violata la normativa statale e comunitaria in materia di valutazione di incidenza. In proposito basti infatti sinteticamente evidenziare che, a fronte quanto prevedono l’art. 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e l’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 di recepimento della direttiva medesima (interpretati alla luce della fondamentale “Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE” redatta dalla Commissione europea – Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee – 2000, e, per quanto riguarda il Veneto l’Allegato A alla DGR n. 3173 del 10.10.2006) che: A) sulla base degli elementi oggettivi sopra evidenziati nel caso di specie evidenti ragioni logiche -ancora prima scientificheinducono necessariamente pervenire a conclusioni negative in ordine alla sicura, inevitabile, rilevante incidenza del progetto sul SIC e sulla ZPS; se così non è avvenuto (come pare desmersi dalla richiamata Relazione istruttoria tecnica del 117 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 competente ufficio regionale), la valutazione di incidenza è evidentemente incorsa in gravissime carenze di istruttoria, palesi travisamenti dei fatti, manifesti difetti di motivazione, plurima violazione della normativa europea, statale e regionale citata, in ordine ai contenuti minimi e alle finalità della valutazione di incidenza ambientale; B) in presenza delle suddette conclusioni negative, in primo luogo si sarebbero dovute evidenziare e valutare “ipotesi alternative” al progetto presentato, anche prima di individuare eventuali misure compensative giacché “come prima tappa le autorità competenti devono esaminare le possibilità di soluzioni alternative che meglio rispettino l’integrità del sito in questione (così la citata Guida della Commissione UE, par. 5.3.1; ma vds. anche il par. 4.2 della DGR Veneto cit. n. 3173/2006 secondo cui in forza del principio di precauzione “la valutazione appropriata deve trattare ipotesi alternative”) e “soltanto l'assenza di soluzioni alternative praticabili, l’impossibilità di adottare le adeguate misure di mitigazione e l'interesse pubblico, promosso da organismi pubblici o privati, può giustificare l’attuazione di piani, progetti o interventi che possono causare effetti negativi significativi sui siti in questione” (così il par 4.2.3 misure di compensazione della DGR cit.). E d’altronde la previsione di misure compensative costituisce “l’ultima risorsa” praticabile (Guida dell’UE, ult. 118 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 loc. cit.) ovvero “per un piano, un progetto o un intervento, le misure compensative costituiscono l’ultima possibilità di giustificare il danneggiamento di habitat o specie di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000. Sono predisposte soltanto quando le altre salvaguardie fornite non risultano efficaci e sono proporzionate agli effetti negativi attesi” (DGR Veneto ult.loc. cit.). L’aver sostenuto, nella relazione istruttoria tecnica citata del 29.6.2009, che la soluzione progettuale in esame è quella “con minori interferenze” costituisce un’affermazione non veritiera, smentita da tutti gli atti dell’istruttoria di VIA da cui sono ben desumibili alternative praticabili nel caso di specie, tra cui in primo luogo quelle dell’alimentazione a gas naturale dell’impianto e della stessa “opzione zero”, assolutamente preferibili sul piano ambientale; C) infatti le “ipotesi alternative” di progetto da considerare necessariamente nella procedura di VINCA “possono comprendere ubicazioni alternative (percorsi in caso di sviluppi lineari), dimensioni o impostazioni diverse di sviluppo oppure processi alternativi. Va anche considerata l’”opzione zero”. Conformemente al principio di sussidiarietà, spetta alle autorità nazionali competenti effettuare i necessari raffronti tra queste soluzioni alternative. Va sottolineato che i parametri di riferimento per questi raffronti concernono gli aspetti relativi alla conservazione e alla manutenzione 119 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 dell’integrità del sito e dalle sue funzioni ecologiche. In questa fase, quindi, altri criteri di valutazione, ad esempio economici, non possono essere considerati prevalenti su quelli ecologici” (così la Guida della Commissione UE, ult.loc.cit.)13. Ne dell’assegnata prevalenza consegue di l’evidente considerazioni illegittimità di ordine economiche sulle valutazioni di conservazione e tutela del SIC, già evidenziata ai fini della VIA, ma che sotto il profilo della valutazione di incidenza sull’area protetta comunitaria assume ancora maggiore rilievo. A tal proposito basti semplicemente qui ricordare quanto riportato nel parere della Commissione regionale VIA (allegato A alla Dgr n. 2018 del 07 luglio 2009) ove a pag. 62-63 si legge: “Per quanto riguarda la diversificazione delle fonti, si osserva che, a seguito della prossima attivazione della centrale di rigassificazione di Porto Viro, vi sarà disponibilità crescente di gas naturale. Certamente questo costituisce una riduzione del rischio di approvvigionamento e dei costi, venendo incontro alla richiesta di maggiore diversificazione delle fonti. Questa sarebbe stata un’opzione migliore sotto il profilo strettamente ambientale. La richiesta di Enel, tuttavia, riguarda la conversione a carbone e lo scenario alternativo “alternativa zero” sarebbe stata l’ambientalizzazione ad OCD attraverso la procedura di AIA: il confronto pertanto andrebbe fatto con riferimento a questi due scenari a combustibile solido e liquido”. 13 In termini analoghi dispone la medesima DGR Veneto al par. “4.2.1 SOLUZIONI ALTERNATIVE Nell’esame delle soluzioni progettuali devono essere considerate possibili alternative per la realizzazione del piano, del progetto o dell'intervento aventi diversi effetti sull’integrità dei siti, compresa l’opzione di non procedere con il piano, progetto o intervento (opzione zero). Per ciascuna delle opzioni alternative deve essere fornita una descrizione, illustrando i parametri utilizzati per testare le stesse. Con riferimento alle tabelle – figure 5 e 6 del già citato documento prodotto dalla Divisione Ambiente della Commissione Europea, le soluzioni alternative possono, ad esempio, includere: una diversa localizzazione; una diversa scansione spazio – temporale degli interventi; la realizzazione di una sola parte dell’intervento o un intervento di dimensioni inferiori; le modalità di realizzazione e di gestione”. 120 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 D) quanto infine all’esame dei “motivi di rilevante interesse pubblico” (di pretesa convenienza sociale ed economica) che renderebbero “indispensabile” la realizzazione del progetto, malgrado le conseguenze negative su SIC e ZPS, (che, ripetesi, possono essere considerati soltanto in assenza di soluzioni alternative e unitamente all’adozione di adeguate misure compensative), basti dire che nella Relazione istruttoria tecnica del 29.6.2009 degli stessi si dà genericamente atto senza neppure specificarli, con ciò incorrendo in una evidente carenza di motivazione. E comunque non risulta dall’iter istruttorio che lo Stato Italiano abbia informato la Commissione, come imposto dall’art. 5, comma 9, del DPR 357/1997 e dall’art. 6, comma 4, della direttiva 92/43/CEE; E) ma soprattutto dal momento che in questa procedura ci troviamo di fronte specie ed habitat “prioritari” (quelli elencati supra nel ricorso e non solo quello menzionato nella relazione istruttoria tecnica) e l’approvazione del progetto di trasformazione a carbone della centrale non è certo giustificabile con considerazioni connesse con la “salute dell'uomo, la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente”, non par dubbio che fosse necessario previamente richiedere ed allegare il parere della Commissione dell’Unione Europea, come imposto dall’art. 5, comma 10 del DPR 357/1997 e dall’art. 6, 121 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 paragrafo 4, seconda parte della direttiva 92/43/CEE. Poiché ciò non è avvenuto, risulta gravemente inficiato il giudizio di VINCA e quello di VIA. Di qui la plurima violazione della normativa comunitaria e nazionale oltre che i profili di eccesso di potere individuati in rubrica. ** 27.- VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELL’ART. ALL’OMESSA PUBBLICA IN 5 DEL DPR 357/1997 INFORMAZIONE RELAZIONE E ALLA IN RELAZIONE PARTECIPAZIONE PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA SULLE AREE S.I.C. E Z.P.S. V’è poi un ulteriore profilo di illegittimità della procedura di VINCA che vale la pena di rimarcare. La ricordata Relazione istruttoria tecnica della Direzione pianificazione territoriale e parchi della Regione Veneto datata 29.6.2009 nelle premesse specifica che agli atti dell’istruttoria v’è una prima relazione per la valutazione d’incidenza ambientale redatta dal dott. G.P. Stigliano trasmessa all’Unità Complessa VIA con nota dell’8.10.2008 e un’integrazione alla relazione redatta dal medesimo professionista, trasmessa con nota del 24.6.2009, a seguito di una richiesta di chiarimenti della Direzione regionale. Orbene dell’esistenza di tali documenti agli atti della procedura non è stata data alcuna informazione pubblica (sul sito del MATTM compare infatti solo una relazione di incidenza datata 16.10.2007), 122 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 cosicché non è stato consentito ad alcuno di partecipare all’iter di VINCA consultando i predetti atti e formulando osservazioni. In proposito, è pur vero che l’art. 5, comma 7, prevede la consultazione del pubblico interessato alla procedura di VINCA quale ipotesi “eventuale”, analogamente a quanto dispone l’art. 6, par. 3, della direttiva habitat 92/43/CEE secondo cui “le autorità nazionali competenti danno il loro accordo sul .. progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica”. E tuttavia v’è altresì da precisare che la Commissione dell’UE nella ricordata pubblicazione ufficiale “Gestione dei siti della Rete natuta 2000 – Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva habitat 92/43/CEE” (Bruxelles, 2000) ha chiarito sul punto (vds. il par. 4.6.2.): “La direttiva 92/43/CEE non indica quando è opportuno chiedere il parere del pubblico. La consultazione del pubblico è però un elemento essenziale della direttiva 85/337/CEE. Di conseguenza, nei casi in cui la valutazione prevista dall’art. 6, paragrafo 3, assume la forma di una valutazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE è necessaria la consultazione del pubblico. In questo contesto è opportuno menzionare le possibili implicazioni a lungo termine della convenzione di Aarhus che sottolinea l’importanza della consultazione del pubblico nel processo decisionale concernente l’ambiente”. Dunque, in tutti i casi in cui la procedura di VINCA si inserisce in quella di VIA –com’è appunto avvenuto nel caso di specie- deve 123 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 necessariamente procedersi all’informazione e alla partecipazione pubblica con riferimento alla relazione di incidenza sulle aree SIC e ZPS. Poiché invece nel caso di specie non risulta che si sia proceduto alla pubblicazione di alcun avviso pubblico relativo alla possibilità per cittadini interessati di consultare la relazione di incidenza del progetto in esame sulle aree SIC e ZPS e di presentare le relative osservazioni, né che sia stata altrimenti consentita la partecipazione pubblica, risulta evidentemente violata la richiamata normativa statale ed europea richiamata. *** P.Q.M. si chiede l'annullamento degli atti impugnati, nonché la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni che verranno cagionati in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Con ogni consequenziale di legge anche in ordine al carico delle spese e competenze del giudizio. In via istruttoria Si deposita copia dei seguenti atti e documenti: Si chiede voglia disporsi l’acquisizione di tutti gli atti e i documenti del procedimento. Con ogni più ampia riserva di ulteriori produzioni e deduzioni e di formulare motivi aggiunti ricorso. DICHIARAZIONE EX ART. 9 LEGGE 488/1999 124 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 488/1999 e successive modifiche si dichiara che la presente controversia è soggetta al contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di euro 500,00. Addì, 11 novembre 2009 avv. Matteo Ceruti avv. Valentina Stefutti 125 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Relazione di notificazione Io sottoscritto Avv. Valentina Stefutti, in qualità di difensore della parte istante, ho notificato, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53 n.468/05, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell’art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso atto n. cron. 63 a: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12, 00186 Roma, ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale, Ufficio Torino 14, con raccomandata A/R n. _____________________ in data corrispondente a quella del timbro postale, anche per la conformità 126 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Ministero per i beni e delle attività culturali, nella persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12, 00186 Roma, ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale, Ufficio Torino 14, con raccomandata A/R n. _____________________ in data corrispondente a quella del timbro postale, anche per la conformità Ministero dello sviluppo economico, nella persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12, 00186 Roma, ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale, Ufficio Torino 14, con raccomandata A/R n. _____________________ in data corrispondente a quella del timbro postale, anche per la conformità 127 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 Regione del Veneto, in persona del presidente pro tempore della Giunta regionale del Veneto domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale del Veneto, Dorsoduro n. 3901 (Palazzo Balbi), 30123 Venezia, ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale, Ufficio Torino 14, con raccomandata A/R n. _____________________ in data corrispondente a quella del timbro postale, anche per la conformità Società Enel produzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede legale della società viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma, ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale, Ufficio Torino 14, con raccomandata A/R n. _____________________ in data corrispondente a quella del timbro postale, anche per la conformità A.R.P.A.V. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore presso la sede legale in via Matteotti n. 27, 35137 Padova, ivi consegnandone copia 128 STUDIO LEGALE CERUTI V i a A l l ' A r a n. 8 - 4 5 1 0 0 R O V I G O - T e l. 0 4 2 5 / 2 1 6 3 4 - 4 6 0 2 6 9 - T e le f a x 0 4 2 5 / 2 1 8 9 8 conforme a mezzo del servizio postale, Ufficio Torino 14, con raccomandata A/R n. _____________________ in data corrispondente a quella del timbro postale, anche per la conformità DONNHAUSER CESARE residente via Marmorata n. 63, 00153 Roma, ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale, Ufficio Torino 14, con raccomandata A/R n. _____________________ in data corrispondente a quella del timbro postale, anche per la conformità 129