Adifinanza

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Adifinanza
Coordinato da Fabio Picciolini
Agenzia Adiconsum • anno XVIII - n. 8 • 9 febbraio 2006
Stampato in proprio in febbraio 2006
In questo numero:
Acquisto casa:
nuovi sistemi di tassazione
Immobili: il nuovo art. 67
della legge fallimentare
Ultim’ora
- Acquisto casa: nuovi sistemi di tassazione
Approfondimenti
- Immobili: il nuovo art. 67 della legge fallimentare
- Il “prestito vitalizio ipotecario”
Flash
-
Argentina
Bancarotta familiare
Bond
Bonifici transfrontalieri
Buoni fruttiferi postali
Cessione del quinto
Cirio
Costi bancari
Investimenti
Ombudsman bancario
Poste
Protesti
Recupero crediti
Notizie in breve
Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Iscriz. ROC n. 1887
Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma
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ULTIM’ORA
Acquisto casa:
nuovi sistemi di tassazione
Dalla finanziaria un nuovo sistema di tassazione per la
compravendita di immobili abitativi.
a Legge 266/05 (cd. finanziaria 2006) comma 496, 497 (fiscalità
vendita immobili) ha previsto l’introduzione dal 1° gennaio 2006 di un
doppio regime per la tassazione delle compravendite di case:
1. sulla base del prezzo o del valore dell’immobile;
2. sulla base del suo valore catastale.
L
Il sistema è opzionale e riservato alla sola compravendita di immobili
abitativi tra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività
commerciali, artistiche o professionali. Sono, quindi, escluse dal nuovo
sistema tutte le transazioni in cui è previsto il pagamento dell’IVA.
La nuova ipotesi prevede che, per richiesta dell’acquirente al notaio, la
base imponibile potrà essere costituita solo dal valore catastale dell’immobile a prescindere indipendentemente dal prezzo indicato nell’atto. Il
compratore potrà pagare l’imposta di registro calcolandola sul valore
catastale dell’immobile moltiplicato per un coefficiente prefissato: 115,50
per prima casa e 126,00 per altri acquisti.
L’onorario notarile continua ad essere corrisposto, ma nel caso di scelta
del nuovo sistema è prevista una riduzione del 20,00% sull’ammontare
riportato nel rogito.
Sul prezzo riportato nel rogito, nel caso di cessione a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ovvero di terreni
edificabili, il venditore potrà, all’atto della cessione, con dichiarazione resa
al notaio, richiedere l’applicazione, sulle plusvalenze realizzate, di un’imposta, sostitutiva di quella sul reddito, del 12,50% (più favorevole).
La plusvalenza deve essere calcolata sulla differenza tra il prezzo
d’acquisto (costo di costruzione con rivalutazione ISTAT), maggiorato
degli altri costi inerenti il bene, e il ricavato della vendita.
Il notaio dovrà provvedere all’applicazione ed al versamento dell’imposta e comunicare i dati riguardanti la compravendita all’Agenzia delle
entrate.
Sono escluse le cessioni di beni acquisiti per successione o donazione
e le prime case adibite ad abitazione principale dal cedente o dai suoi
familiari, nel periodo compreso tra l’acquisto (costruzione) e la cessione,
purché in tale periodo siano state utilizzate al fine indicato per la maggior
parte del periodo.
I proprietari di seconda casa sono sempre considerati “speculatori
immobiliari” nel caso vendano l’immobile entro il quinto anno, per cui
dovranno sempre pagare l’imposta del 12,50% sulla plusvalenza.
La possibilità esistente prevede l’applicazione delle imposte, registro,
ipotecaria, catastale, sul valore commerciale del bene (il prezzo previsto
nel rogito notarile di compravendita). Su tale valore non sono possibili
controlli da parte dell’ufficio tributario se tale valore non è inferiore a quello
catastale.
Con l’introduzione del nuovo sistema sarà possibile una maggiore
trasparenza nelle compravendite per una maggiore conoscenza dei prezzi
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effettivi delle transazioni; ciò comporterà anche un indubbio vantaggio per
l’erario (ICI) e allo stesso tempo il contribuente da un lato pagherà molto
meno nel caso di rogito notarile per l’effettivo prezzo di vendita, dall’altro,
nel caso di rogito con un prezzo di vendita inferiore a quello effettivo,
eviterà sanzioni per frode fiscale o mancata dichiarazione della plusvalenza
derivante dalla vendita.
APPROFONDIMENTI
Immobili: il nuovo art. 67
della legge fallimentare
Protetto dal rischio di revocatoria in caso di fallimento del
venditore chi acquista un immobile destinato ad abitazione
principale per sé o per i propri parenti.
on Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, (S.O. n. 13 alla G.U. n.
12 del 16.1.2006) il Governo ha dato attuazione alla legge delega di
riforma delle procedure concorsuali (Legge n. 80 del 2005), apportando, dopo 60 anni, sostanziali modifiche al R.D. 267/1942.
Tra le innovazioni più importanti e più attese c’è il nuovo art. 67 della
legge fallimentare (che andrà in vigore dal 16 luglio 2006) che all’art. 3,
lettera c) così recita: “non sono soggetti all’azione revocatoria… le vendite
a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo
grado”; caso tipico è quello del genitore che acquista un appartamento da
adibire ad abitazione principale del figlio.
Tale modifica va a raccordarsi con l’analoga tutela già posta a favore
dell’acquirente di un immobile in costruzione con il Decreto Legislativo
122/2005 il quale, all’art. 10 ha sancito che gli atti a titolo oneroso che
hanno effetto di trasferire la proprietà o altro diritto reale di godimento su
immobili da costruire, nei quali l’acquirente s’impegni a stabilire, entro 12
mesi dalla data d’acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria
o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto
prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono
soggetti all’azione revocatoria prevista dall’art. 67 del R.D. 267/1942 e
successive modificazioni.
Orbene, tornando al nuovo art. 67 della Legge Fallimentare, dal 16
luglio prossimo, se sussistono i requisiti sopra stabiliti, il curatore fallimentare non potrà più impugnare la vendita dell’immobile, indipendentemente
dal periodo in cui è stata effettuata o dalla buona fede; tutto ciò però a
condizione che la compravendita sia avvenuta a “giusto prezzo” e cioè che
non ci sia sproporzione tra prezzo fissato nell’atto di vendita e prezzo di
mercato alla data stipula dell’atto stesso.
Dicevamo sopra che tale nuova norma è in linea con quella precedentemente emanata per gli acquirenti di immobili in costruzione, ma la stessa
è anche di più agevole applicazione ove si tenga presente l’ulteriore
innovazione apportata dalla Legge Finanziaria 2006 la quale, in materia di
compravendita di immobili tra privati, ha previsto che, su richiesta della
parte acquirente, le imposte vadano calcolate sul valore catastale dell’immobile “indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto”.
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Ne consegue che, essendo stata codificata da parte del Legislatore la
possibilità di pagare le imposte di registro, catastali ed ipotecarie sulla
base del valore catastale, l’acquirente potrà fruire di un risparmio di spesa
senza incorrere in sanzioni ed inoltre, indicando il prezzo effettivamente
pagato, che difficilmente potrà non corrispondere al prezzo di mercato e
quindi al “giusto prezzo” voluto dalla nuova legge, si porrà al riparo da
eventuale azione revocatoria in caso di fallimento del venditore.
Elvio Monteleone
APPROFONDIMENTI
Il “prestito vitalizio
ipotecario”
Previsto dalla finanziaria, questo nuovo strumento finanziario
è riservato ai soggetti ultrasessantincinquenni con casa di
proprietà ad uso residenziale.
a legge finanziaria 2006 ha previsto un nuovo strumento finanziario:
il prestito vitalizio ipotecario.
Il prodotto, destinato esclusivamente alle persone fisiche con oltre 65
anni di età, prevede l’erogazione del finanziamento a medio-lungo
termine, senza alcun piano di ammortamento periodico, il rimborso del
finanziamento dovrà avvenire in unica soluzione alla scadenza, comprensivo delle spese e degli interessi capitalizzati annualmente, ma al rimborso
dovranno provvedere gli eredi e non il soggetto che ha acceso il mutuo.
I destinatari del prodotto (teoricamente oltre cinque milioni) sono i
soggetti ultrasessantincinquenni con casa di proprietà (ad uso residenziale) su cui sarà posta ipoteca di I grado.
Il finanziamento potrà avere un importo massimo del 50,00% del valore
dell’immobile, valutato sulla base dell’età del richiedente e il valore
dell’immobile stesso: il minimo finanziabile è pari al 20,00% del valore di
perizia per i soggetti di 70 anni, il massimo 50,00% per quelli di 90 anni.
Il massimo finanziabile è 350.000,00 euro.
I costi da sostenere all’atto dell’accensione sono relativi alla perizia,
all’istruttoria, ai costi notarili, all’iscrizione ipotecaria.
Il mutuatario manterrà l’immobile fino al proprio decesso, ovvero in
caso di coppia, sino alla scomparsa di entrambe i coniugi.
Gli eredi avranno la possibilità di avere la proprietà dell’immobile,
pagando massimo (captiale+interessi+spese) il valore di mercato dell’immobile stesso, oppure di lasciare l’immobile e gli eredi riceveranno la
differenza tra il prezzo di vendita e il credito vantato dalla banca.
E’ un prodotto largamente utilizzato in altri paesi, anche come
ripianamento dei debiti, per cui non si comprende il motivo di una specifica
legge, considerato, peraltro, che alcune banche hanno già iniziato a
distribuire tale tipologia di finanziamento.
Il vantaggio del finanziamento è la monetizzazione di una proprietà che
altrimenti non offrirebbe alcun reddito, con la conseguente possibilità per
i prenditori di poter far fronte a proprie necessità non esaudibili con il
reddito da pensione o con gli altri eventualmente disponibili.
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FLASH
Argentina
Ristrutturazione Metrogas
Dopo una trattativa anche con la Task Force Argentina, la società argentina
Metrogas ha presentato alla Consob il prospetto informativo sulla ristrutturazione
del debito obbligazionario, pari a 230 milioni di dollari e 110 milioni di euro. Nella
ristrutturazione sono coinvolti circa 1.300 risparmiatori italiani per un ammontare
complessivo di circa 27 milioni di euro. Dopo l’autorizzazione della Consob saranno
forniti tutti i particolari della ristrutturazione e le reali possibilità di recupero
dell’investimento per i risparmiatori italiani.
Bancarotta familiare
Nel 2005 2,04 milioni di famiglie americane (+31,60) hanno chiesto di fare
ricorso alla procedura di tutela contro la bancarotta individuale. Si tratta di una
famiglia ogni 53. La nuova legge sulla tutela è entrata in vigore il 17 ottobre 2005.
Bond
Sentenze
Tre diverse corti di appello hanno rigettato i ricorsi di Unicredit, Banca Nazionale
del Lavoro e Sanpaolo Imi sulle sanzioni comminate dal Ministero dell’Economia
per la vendita di titoli Argentini e Cirio a piccoli risparmiatori.
Bonifici transfrontalieri
Dal 1° luglio 2006 i bonifici transfrontalieri devono avere le stesse condizioni per
la clientela di quelli nazionali fino all’ammontare di 50.000,00 (in precedenza
12.500,00). Per verificare il comportamento della banca è sufficiente che al momento
dell’ordine di bonifico si chiedano le condizioni per un bonifico nazionale; se la banca
addebiterà per il bonifico transfrontaliero commissioni maggiori, sarà stata scorretta
e si potrà presentare un reclamo formale contro tale comportamento.
Per evitare addebito di spese per errori od omissione d’informazione, l’ordine
deve riportare il numero del conto bancario del destinatario IBAN (International
Bank Account Number) e il codice d’identificazione della banca destinataria BIC
(Bank Identifier Code) - chiamato anche codice SWIFT e devono essere evitate
istruzioni particolari (ad esempio urgenza) infine deve essere scelta la casuale
“spese divise”.
Buoni fruttiferi postali
La Cassa depositi e prestiti ha emesso tre nuove serie di buoni fruttiferi postali
(BPF) contraddistinte con le sigle “B15”, “BC9” e “18E”, con decorrenza 1.1.2006;
dalla stessa data non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie “B14”, “BC8” e “18D”.
Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione fogli
informativi contenenti informazioni analitiche sull’emittente, sul collocatore, sulle
caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali
(Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell’operazione.
I BPF sono emessi alla pari (100,00% del valore nominale), possono essere di
taglio compreso tra 50,00 e 5.000,00 euro se cartacei o di 250,00 euro o multipli
se dematerializzati, hanno una durata di 18 mesi dalla sottoscrizione, sono
rimborsati (capitale e interessi) alla scadenza, possono essere acquistati solo
presso gli uffici postali, la ritenuta fiscale è del 12,50%, non sono previste spese
e commissioni. In caso di rimborso prima del sesto mese, non sono riconosciuti
interessi e diventano infruttiferi dal giorno successivo a quello di scadenza.
Per le emissioni della serie 18E il tasso a scadenza è del 2,27% lordo e
dell’1,98% netto.
Cessione del quinto
La finanziaria 2006/05 (finanziaria) ha chiarito che nella cessione del quinto
della pensione deve in ogni caso essere salvaguardato il “minimo vitale”, in questo
periodo pari a 427,58 euro.
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Adifinanza
In argomento è stata emanata una circolare dell’INPDAP.
La nuova normativa è stata necessaria dopo la sentenza della Corte Costituzionale che aveva fissato l’impignorabilità del quota di minimo vitale della pensione.
Cirio
Sanzioni Ministero dell’Economia
La Corte d’Appello di Torino ha confermato le sanzioni di oltre 1,8 milioni di euro,
inflitte dal Ministero dell’Economia al Sanpaolo Imi, per la per la violazione dei
doveri di comportamento imposti alla banca nella vendita delle obbligazioni Cirio
ai piccoli risparmiatori.
La sentenza conferma illiceità del comportamento del Sanpaolo Imi nella
vendita dei titoli Cirio.
Le violazioni contestate riguardano:
• la mancata assunzione di adeguate informazioni sui rischi dei bond, tant’è che
le filiali della banca non ricevettero alcuna comunicazione ufficiale sul rischio
dell’investimento;
• la mancanza di informazione ai singoli risparmiatori sui rischi concernenti le
operazioni di investimento, particolarmente se effettuate nel cd. grey market,
cioè prima dell’effettiva immissione sul mercato dei titoli;
• la mancata segnalazione del conflitto di interessi esistente, considerato che con
la vendita dei titoli ai risparmiatori la banca “rientrava” dei crediti concessi al
gruppo Cirio;
• il mancato rispetto del profilo di rischio dei singoli risparmiatori;
• la mancata comunicazione sulla “non adeguatezza” dell’investimento.
A fronte dell’ulteriore sconfitta del gruppo Sanpaolo, non può che rimarcarsi
come questo sia l’unico grande gruppo bancario nazionale a non avere voluto porre
in essere alcun rapporto con le rappresentanze organizzate dei risparmiatori, a
partire dall’Adiconsum, non rispondendo neppure alle tante richieste presentate.
Costi bancari
La prima azione dell’Antitrust con la nuova legge bancaria è un’indagine sui
costi bancari.
L’inchiesta è importante più che per raggiungere una maggiore concorrenza e
minori costi, per cambiare radicalmente il sistema bancario. Dopo i crack
Argentina, Cirio, Parmalat, i nuovi obblighi imposti dalla riforma del risparmio,
scalate bancarie, è necessario un nuovo inizio migliorando e aggiornando le
iniziative già in corso.
Un nuovo inizio che deve riguardare anche la comunicazione. Un esempio per
tutti. L’ABI non può più dire che i costi bancari sono allineati a quelli europei,
nessuno ci crede più, neppure l’antitrust.
L’Adiconsum ha avanzato all’Autorità due richieste, una di essere ascoltata nel
caso di audizioni formali, l’altra di ampliare l’indagine ai costi relativi al risparmio
gestito, particolarmente quelli di chiusura che, di fatto, limitano la concorrenza, e
a quelli delle carte di credito, particolarmente le revolving che raggiungono in
alcuni casi ancora il 20,00% di TAEG.
Investimenti
Commissione Ue – Mercato unico dei servizi finanziari
La Commissione Ue ha presentato i progetti relativi ad una serie di misure
tecniche di esecuzione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari
(direttiva MiFID). La MiFID è una dei momenti più importanti del piano di azione
per i servizi finanziari, volto a dar vita ad un mercato unico dei servizi finanziari
in Europa, ed è una risposta ai mutamenti strutturali in corso nei mercati europei
dei valori mobiliari.
La Direttiva è finalizzata a consentire agli investitori di investire e di prestare
servizi di investimento a livello transfrontaliero più agevolmente, a rimuovere gli
ostacoli all’uso del passaporto Ue da parte delle imprese di investimento, a
promuovere la concorrenza e ad assicurare parità di condizioni tra i sistemi di
negoziazione esistenti in Europa, e a garantire un’adeguata protezione agli
investitori e ai fruitori di servizi di investimento in tutta Europa.
La MiFID avrà un ruolo essenziale nella realizzazione di un mercato dei capitali
più integrato, più profondo e più efficiente, di cui l’Europa ha bisogno per ridurre
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il costo del capitale, favorire la crescita e rafforzare la propria competitività sul
piano internazionale.
Le misure proposte sono destinate a tutelare gli investitori e i consumatori
senza imporre inutili adempimenti burocratici. Le misure sono state concepite per
garantire alle imprese regole chiare e prevedibili e per offrire maggiore sicurezza
agli investitori e ai consumatori che acquistano servizi da imprese estere.
Se approvati i progetti daranno un elevato grado di protezione agli investitori,
limitando gli adempimenti burocratici, rafforzeranno la concorrenza transfrontaliera,
a beneficio degli investitori e degli emittenti.
Ombudsman bancario
L’Ombudsman bancario ha reso noto il nuovo regolamento per l’accesso e i dati
relativi all’attività del 2005.
Per il primo aspetto al più presto sarà fornita una specifica informativa, ma si
può già affermare che pur nella positività della riforma che vede l’elevazione della
possibilità di ricorso a 50.000,00 euro (se fosse esistito un simile tetto in passato,
la maggior parte degli investimenti in titoli coinvolti nei crack finanziari avrebbe
potuto avere una soluzione anche in tale ambito), esistono due criticità importanti:
la scelta del rappresentante dei consumatori nel nuovo organismo, possibile solo
per soggetti terzi e non legati organicamente al mondo consumerista, e la
creazione di una procedura conciliativa attraverso la costituzione di un ADR
(alternative dispute resolution), in cui il ruolo delle associazioni – e quindi della
clientela – è del tutto marginale.
Per i ricorsi del 2005 le risultanze non sono positive; infatti sono diminuiti i
ricorsi e l’accettazione dei ricorsi della clientela è inferiore al 50,00%, e soprattutto
per accordo tra le parti; la ragione al cliente è stata data solo in 129 casi, circa il
6 per cento del totale. I risultati devono far riflettere sulla reale conoscenza
dell’Ombudsman da parte della clientela, sul comportamento delle banche che
attendono il ricorso all’Ombudsman prima di riconoscere le proprie responsabilità
e, infine, sul livello minimale di accettazione formale del ricorsi.
Poste
Mentre in Italia si fa sempre più duro lo scontro tra sistema bancario e Poste,
giungendo fino a denunce alla Commissione europea, in Francia si è scelta la strada
esattamente opposta, dove è stata autorizzata la costituzione della Banque Postale.
La nuova banca di completa proprietà delle Poste francesi ha un bacino di utenza di
oltre 28 milioni di consumatori che potranno utilizzare circa 17.000 sportelli.
Protesti
Lazio e Lombardia sono le regioni con il maggior numero di protestati.
Rispetto al totale di 1.688.879 protesti, 281.366 sono stati levati per il Lazio e
276.078 per la Lombardia; le due regioni sono seguite da Campania (258 mila),
Puglia (154 mila), Sicilia (153 mila), Toscana (88 mila), Piemonte (72 mila),
Calabria (71 mila), Emilia Romagna (67 mila), Veneto (52 mila), Abruzzo (45 mila),
Marche (42 mila), Sardegna (27.970), Liguria (25.748), Umbria (23.800), Basilicata
(18.694), Friuli (13,7 mila), Molise (8.830), Trentino (6.921), Valle d’Aosta (1.638
protesti).
Come ammontare la situazione si ribalta, in Lombardia 697 milioni di euro, 691
milioni del Lazio. La regione in cui si è riscontrato l’ammontare più elevato è però
la Campania con 736 milioni di euro.
In pratica, il 3% dei cittadini italiani è “macchiato” dal protesto, soprattutto
quello levato per gli assegni scoperti, il cui valore medio protestato è di 4.205 euro.
Gli assegni costituiscono infatti quasi il 32 per cento dei protesti (ma il 50 per cento
del valore).
Il dato è in continuo aumento rispetto al biennio precedente e pesa certamente
la difficoltà delle famiglie e la diminuzione del reddito reale.
Recupero crediti
L’autorità garante dei dati personali ha stabilito nuove regole per il rispetto della
privacy nelle operazioni recupero crediti.
La nuova normativa riguarda società creditrici (finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche) che svolgono direttamente azioni
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Adifinanza
per il recupero del credito e società che operano nel recupero crediti con mandato
da parte del creditore.
Nelle operazioni di recupero credito sono trattati i dati personali del debitore,
quali i dati anagrafici, i recapiti telefonici, le somme dovute dal debitore e da
riscuotere da parte del creditore, che sono posti a disposizione di un terzo soggetto,
la società di recupero.
Con le nuove norme sono state fissate le regole minime di legalità per il
trattamento dei dati.
La prima regola da rispettare è non coinvolgere soggetti terzi nel rapporto
notizie (vicini di casa, colleghi di lavoro, familiari, ecc.). In tale ambito non può
essere affisso sulla porta esterna del debitore la richiesta di pagamento né il
“recuperatore” si può recare sul posto di lavoro del debitore, né possono essere
effettuate telefonate preregistrate.
Per agire con correttezza le richieste devono essere inviate o consegnate in
busta chiusa, con i soli dati del destinatario e del mittente, ma senza indicare il
motivo del plico.
Le informazioni del debitore devono essere fornite dal creditore alla società di
recupero credito solo per la parte relativa all’operazione di recupero e devono
essere utilizzate solo a tale scopo.
Notizie in breve
• Banca di Roma ha ideato “prestito giovani”, con un plafond di cento milioni,
con scadenza aprile 2006. Il prodotto è destinato a soggetti con reddito ISEE
inferiore, come nucleo familiare, a 15.000,00 euro annui, che abbiano lavorato
almeno sei mesi nell’anno precedente la richiesta (ad eccezione delle prestazioni occasionali) e hanno un residuo periodo lavorativo di almeno nove mesi.
L’importo massimo erogabile è di 6.000,00 euro. Il tasso è fisso dell’8,50%, è
prevista un’assicurazione obbligatoria contro furti e rapine con un costo di 6,20
euro annui. Il TAEG massimo è calcolato nel 9,20%. La durata è compresa tra
12 e 48 mesi. Il prestito potrà essere assistito dalla garanzia concessa dal fondo
di garanzia per il credito al consumo costituito presso il Ministero delle attività
produttive, ma non richiede altre garanzie.
• Creditopplà, è un’offerta del gruppo Bpu per i titolari di conto corrente.
Creditopplà consente l’accensione di prestiti fino a 30.000,00 euro, con
rimborso fino a 84 rate mensili, a un TAEG di 8,19% e senza spese aggiuntive
(nessuna spesa di istruttoria, commissioni di incasso rate e penale in caso di
estinzione anticipata). Prevista una polizza infortuni gratuita che estingue
automaticamente il debito residuo in caso di morte o invalidità permanente, per
infortunio, superiore al 60,00%.
• Poste Italiane ha siglato un accordo con la società di garanzia assegni Centax.
Ciò renderà più agevole l’utilizzo degli assegni postali in tutti gli esercizi
commerciali che espongono il marchio Centax. Da ricordare che gli assegni
postali sono totalmente equiparati a quelli bancari, per cui possono essere
utilizzati e accettati per tutti i pagamenti (D.P.C.M. 298/2002). Gli assegni
postali possono essere, quindi, protestati purché presentati entro i termini di
legge.
• Banca per la casa ha lanciato Easy 40, un mutuo che può avere una durata
fino di 40 anni, per il quale è concessa la possibilità di pagare i soli interessi per
i primi cinque anni del mutuo e, a scelta del mutuatario, nello stesso periodo
può essere rimborsato fino al 10,00% del capitale. Il mutuo copre massimo
l’80,00% del valore dell’immobile ed è concesso a tasso variabile, parametrato
sull’euribor a 3 tre mesi con spread compresi, secondo la durata, tra l’1,70 e
l’1,95 per cento, e a tasso fisso, parametrato sull’IRS a cinque anni. Le spese
da sostenere sono relative all’istruttoria (euro 180,00), all’assicurazione
incendio e scoppio (0,016%, dell’ammontare del mutuo, una tantum) apertura
obbligatorio di un conto corrente, incasso rata (attualmente euro 2,00),
eventuale penale per estinzione anticipata del 2,00% per i mutui a tasso
variabile e del 4,00% per i mutui a tasso fisso.
• Macquarie Bank Italia ha immesso sul mercato alcune tipologie di mutuo per
lavoratori a tempo determinato, colf o badanti, cittadini non Ue ma residenti in
Italia da almeno tre anni. I requisiti previsti un’anzianità di servizio di almeno
24 mesi con almeno 180 giornate effettive di lavoro ogni anno, contratto di
lavoro con durata residua di almeno 11 mesi, colf e badanti contratto con lo
stesso datore di lavoro per un periodo non inferiore a 24 mesi. La durata dei
finanziamenti può arrivare a 30 anni, possono essere a tasso fisso, variabile e
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con tetto massimo (cap), le spese di istruttoria sono pari a 190,00 euro, quelle
di perizia 310,00 euro, le spese amministrative 48,00 euro l’anno.
• Banca Intesa offre un nuovo mutuo destinato ai lavoratori atipici, denominato
esattamente “mutuo atipico”. Il mutuo prevede un importo massimo di
200.000,00 euro, con il tasso variabile, ma con rata fissa, per cui secondo
l’andamento dei tassi di interesse, il mutuo sarà più breve o di durata maggiore
rispetto a quella fissata contrattualmente. Non sono previste spese per
l’incasso rata e per l’eventuale estinzione anticipata.
L’accesso al mutuo è riservato a lavoratori che abbiano avviato un rapporto di
lavoro da almeno 18 mesi, di cui almeno dodici effettivamente lavorati.
La novità più importante è la possibilità, in caso di necessità e senza nessun
costo aggiuntivo, di interrompere i pagamenti per un massimo di sei rate
mensili consecutive, con allungamento della durata complessiva del mutuo.
Sono possibili ulteriori due interruzioni per lo stesso periodo, nel qual caso però
entra in funzione l’assicurazione che libera il cliente dai pagamenti.
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