Notificazione 30 giugno 1847 n. 25. Pubblicazione della sovrana

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Notificazione 30 giugno 1847 n. 25. Pubblicazione della sovrana
IL REGNO LOMBARDO - VENETO
3.
Notificazione 30 giugno 1847 n. 25. Pubblicazione della sovrana patente 19
ottobre 1846 a tutela della proprietà letteraria e artistica.
Questa notificazione è stata pubblicata in Raccolta degli atti dei governi di
Milano e Venezia e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in
oggetti si amministrativi che giudiziali, Imperiale Regia Stamperia, Milano,
1847, I, 64ss..
Per ordine veneratissimo di S.M.I.R. si rende pubblica la sovrana patente del giorno
19 ottobre 1846 diretta a garantire la proprietà letteraria e artistica contro ogni arbitraria
pubblicazione, riproduzione o contraffazione delle opere di ciaschedun letterato od artista,
onde sia posta in piena osservanza.
Noi Ferdinando I per la grazia di Dio imperatore d’Austria, Re d’Ungheria e
Boemia, quinto di questo nome, Re di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia,
Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria, Arciduca d’Austria, duca di Lorena, Salisburgo, ecc.,
Allo scopo di estendere per quanto possibile la tutela della proprietà letteraria e
artistica contro arbitrarie pubblicazioni e riproduzioni o contraffazioni, abbiamo determinato di
stabilire come legge le seguenti disposizioni, e perciò comandiamo che le medesime vengano
tosto pubblicate e poste in attività in tutte quelle provincie del Nostro impero nelle quali ha
vigore il codice generale del 1 giugno 1811 e il codice dei delitti e delle gravi trasgressioni di
polizia del 3 settembre 1803.
Esse dovranno inoltre valer per il territorio degl’imperiali regi confini militari, e per
tutte le persone soggette alla giurisdizione militare, sotto analoga applicazione delle rispettive
loro leggi penali; sul di che verranno in appresso emanate ulteriori disposizioni.
LEGGE A TUTELA DELLA PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA
CONTRO ARBITRARIE PUBBLICAZIONI E RIPRODUZIONI O CONTRAFFAZIONI
SEZIONE I
DEI DIRITTI DEGLI AUTORI SULLE LORO RIPRODUZIONI LETTERARIE ED ARTISTICHE
1. Le produzioni letterarie e le opere d’arte costituiscono una proprietà del loro
autore, cioè di quello che le ha in origine ideate od eseguite.
Sono parificati all’autore nella protezione accordata dalla presente legge, in quanto
non vi si oppongano speciali convenzioni:
a) il committente di un’opera, ossia quegli che ne affida ad altri l’esecuzione dietro un
dato piano e a proprie spese;
b) l’editore, o l’intraprenditore di un’opera costituita da separati materiali
somministrati da più collaboratori;
c) l’editore di un’opera anonima o pseudonima;
2. Spetta esclusivamente all’autore di un’opera letteraria o artistica, sotto le
condizioni dalla presente legge stabilite, il diritto di disporne a suo arbitrio, e di pubblicarla e
riprodurla in qualsivoglia forma.
Egli può anche cedere ad altri in tutto o in parte questo suo diritto.
3. Ogni volta che senza l’adesione dell’autore o de’ suoi aventi causa si riproduce
con mezzi meccanici un’opera letteraria sotto l’osservanza delle condizioni e formalità volute
dalla legge, si verifica una contraffazione; né importa che siasi o non siasi usato il medesimo
mezzo che servì alla produzione dell’opera originale.
Questo divieto della meccanica riproduzione vale anche per le opere d’arte.
Come opera originale si considera, oltre alla primitiva produzione letteraria od
artistica, anche ogni stampa o riproduzione intrapresa dall’autore o dai suoi aventi causa in
forza del diritto che loro ne compete pel disposto dal § 1.
Le eccezioni alle disposizioni di questo paragrafo sono contenute nei successivi
paragrafi 5 - 9.
4. Si considerano parimenti contraffazioni:
a) la stampa di manoscritti di ogni genere intrapresa senza l’assenso dell’autore o dei
suoi aventi causa, come pure
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b) la stampa dei discorsi recitati ad uno scopo di edificazione, d’istruzione o di
divertimento. In ambedue i casi a) e b) l’assenso deve essere comprovato anche allorquando
l’editore sia legittimo possessore del manoscritto originale o di una copia od imitazione
qualunque di esso.
Quello poi che fu detto sotto a) pei manoscritti vale anche per quelle carte
geografiche o topografiche e per quei disegni, figure, ecc. in oggetti di scienze naturali, di
architettura e simili che per lo scopo al quale furono fatti non possono considerarsi come
separate opere di arte; ma siano soltanto destinati ad illustrazione di soggetti scientifici;
c) gli estratti di un’opera di altro autore con o senza cangiamenti, quando vengono
pubblicati separatamente con o senza il titolo dell’opera originale;
d) i cangiamenti nelle parti accessorie di un’opera in ispecie l’aggiunta, l’omissione, o
la variazione di annotazioni, disegni, carte, tavole od altro non tolgono all’edizione di
un’opera o di un estratto il carattere di una contraffazione.
e) fra due opere pubblicate sotto lo stesso od anche diverso titolo, le quali trattino il
medesimo soggetto collo stesso ordine o colla medesima distribuzione di materie, l’ultima
uscita in luce si riguarda come una contraffazione, quando le aggiunte od i cangiamenti che vi
si rinvengono non siano così essenziali ed importanti da farla considerare necessariamente
come una nuova e distinta creazione dell’ingegno.
5. Per il contrario non si considera contraffazione, ed è quindi permesso:
a) il riportare testualmente singoli passaggi di opere già pubblicate;
b) il togliere da un’opera più estesa o da uno scritto o foglio periodico singoli articoli,
poesie e simili per inserirli in altre opere sostanzialmente nuove, formanti corpo da sé, ed in
ispecie d’argomento critico o letterario istorico, oppure in collezioni di brani scelti da varie
opere, le quali siano compilate per qualche particolare scopo letterario o ad uso delle chiese e
delle scuole, o dell’insegnamento in genere, oppure da ultimo in opere o fogli periodici. In
questi casi per altro corre obbligo di citarne espressamente la fonte, e inoltre si richiede che
l’articolo o brano riprodotto non superi in estensione un foglio di stampa dell’opera originale
da cui fu tolto, e non se ne formi una separata pubblicazione volante. Parimenti è necessario,
trattandosi di scritti o fogli periodici, che l’articolo in più riprese inserito nel decorso di un anno
non ecceda in complesso i due fogli di stampa; fatta solo eccezione pei giornali politici
propriamente detti, pei quali non corre altro obbligo che quello dl citare la fonte da cui si toglie
l’articolo;
c) la traduzione di un’opera letteraria già escita in luce, senza distinzione della lingua.
Si eccettua non di meno il caso in cui chi ne ha il diritto abbia riservata a sé la facoltà della
traduzione in generale, od in una determinata lingua, dichiarandolo espressamente sul
frontespizio, oppure nella prefazione dell’opera originale, nel qual caso qualunque traduzione
pubblicata senza l’assenso dell’autore o de’ suoi aventi causa entro un anno dalla
pubblicazione dell’opera originale, sarà considerata contraffazione.
Qualora 1’autore abbia pubblicata la sua opera contemporaneamente in più lingue,
ogni edizione della medesima verrà considerata originale.
Qualunque traduzione legittimamente pubblicata è tutelata contro la contraffazione, e
di varie traduzioni si considera contraffazione la posteriore quando non si distingua del tutto, o
si distingua appena per insignificanti mutazioni dall’antecedente;
d) 1’ applicazione ad una nuova opera dell’identico titolo adottato in un’opera
d’altro autore antecedentemente pubblicata. L’uso per altro d’un medesimo titolo può dare
diritto a risarcimento a chi ne avesse danno, quando un tal titolo non fosse riconosciuto
assolutamente necessario a qualificare 1’oggetto dell’opera, e potesse inoltre indurre il
pubblico in errore sull’identità della medesima
La cognizione di questo caso è di competenza del foro civile quando non sia
intervenuta un’intenzione contraria alla legge.
6. Relativamente alle composizioni musicali viene considerata contraffazione ogni
stampa di manoscritti avvenuta senza il consenso del compositore o de’ suoi aventi causa.
Al contrario non è riguardata contraffazione, e quindi è permesso:
a) l’inserire singoli motivi di componimenti musicali in opere che si pubblicano
periodicamente;
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b) l’adottare un concetto musicale d’altro autore per comporne variazioni, fantasie,
studj, pot-pourris, ecc., riguardandosi tali componimenti musicali come distinte produzioni
dell’ingegno;
c) il ridurre un pezzo di musica per istrumenti diversi da quelli per cui fu scritto, o per
numero d’istrumenti minore.
Qualora però l’autore del componimento musicale si abbia riservato il diritto di dare
alla luce egli medesimo le riduzioni in generale, o per determinati istrumenti, facendone
espressa dichiarazione sul frontespizio del componimento stesso, qualunque riduzione
pubblicata senza il consenso dl lui e de’ suoi aventi causa entro un anno da quello della
pubblicazione del componimento originale è considerata contraffazione;
d) nel caso che per un’opera musicale o drammatica venga adoperato lo stesso titolo
di altra opera del medesimo genere antecedentemente pubblicata, si applica il disposto del §
5, lettera d.
7. Il testo della poesia relativa al componimento musicale è considerato un
accessorio di questo, e il maestro compositore può quindi stampano unitamente al suo lavoro,
quando non vi siano patti in contrario.
Per la stampa del testo senza la musica è necessario il consenso del poeta; qualora
però l’opera musicale sia destinata alla pubblica rappresentazione o produzione, presumesi un
tale consenso in favore di quello che ha ottenuta 1’autorizzazione di rappresentarla o produrla,
potendo egli perciò far stampare anche il testo onde giovarsene all’atto della rappresentazione,
purché indichi tale destinazione sul testo medesimo.
8. Nel diritto esclusivo competente all’autore di un’opera musicale o drammatica si
comprende anche quello della pubblica rappresentazione o produzione, e quando 1’opera non
sia stata pubblicata colle stampe è proibito il rappresentarla o produrla senza il consenso
dell’autore o de’ suoi aventi causa, sia nella sua integrità, sia con abbreviazioni o cangiamenti
non essenziali, prima che scada il prescritto termine di privativa.
Non si considera quale pubblicazione nel senso di questo paragrafo la stampa che
l’autore intraprendesse di alcuni esemplari per distribuirli in luogo di manoscritti, facendone di
ciò espresso cenno sugli esemplari medesimi.
Il permesso dato dall’autore per la pubblica rappresentazione o produzione autorizza
anche alla libera ripetizione della medesima, sempre che non vi sia stata apposta una
limitazione.
Fra più autori collettivi di un’opera drammatica ognuno di essi si ritiene, in casi di
dubbio, autorizzato a permetterne la pubblica rappresentazione.
9. Riguardo ai disegni, ai dipinti, alle incisioni in rame, in acciaio o in pietra, agli intagli
in legno ed altre produzioni dell’arte del disegno, come pure riguardo ai lavori in p1astica non
si verifica contraffazione
a) quando la copia od imitazione, di qualunque genere essa sia, si distingua
dall’originale non solo per la materia, la forma e le dimensioni, ma anche per tali essenziali
cangiamenti nella figurazione che possono farla riguardare come una particolare produzione
dell’arte;
b) quando in uno stabilimento di manifatture, in una fabbrica od in una officina venga
adoperato un lavoro di arte per modello d’oggetti che servono ad usi pratici e materiali;
c)quando una produzione dell’arte del disegno pubblicata colle stampe venga
riprodotta in plastica, o
d)quando un lavoro in plastica destinato non solo al diletto della vista, ma anche ad
un uso pratico e materiale, oppure a semplice ornamento di altro prodotto industriale venga
prodotto in disegno con o senza colore.
10. Affinché per altro, nei casi in cui non ostano le prescrizioni dell’antecedente
paragrafo, l’autore di un’opera d’arte completa o i suoi aventi causa possano far uso
dell’esclusivo diritto di riprodurla, è necessario che all’atto della pubblicazione ne venga fatta
espressa riserva, e che il diritto stesso venga esercitato entro due anni dalla scadenza di quello
in cui l’opera venne alla luce. In caso diverso è libera qualunque siasi riproduzione od
imitazione dell’opera.
11. Colla cessione del diritto dl riprodurre un’opera di disegno o di plastica l’autore
od i suoi aventi causa non perdono la proprietà dell’originale; per lo contrario trasferendosi in
altri la proprietà dell’opera originale, si trasferisce nell’acquirente anche l’esclusivo diritto
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d’intraprendere o permetterne la riproduzione, sempre che non siasi convenuto il contrario.
12. Lo spaccio dei prodotti d’una contraffazione effettuatosi tanto entro il territorio
dello stato quanto in paese estero, è proibito, sia che avvenga per opera di librai,
commercianti in oggetti d’arte musica, tipografi, editori, ecc., o per parte di qualunque altro
individuo che ne faccia un. traffico.
SEZIONE II
PERIODI DI PRIVATIVA A FAVORE DELLA PROPRIETÀ LETTERARIA ED ARTISTICA
13. L’esclusivo diritto della pubblicazione e riproduzione accordato dalla presente
legge all’autore di un’opera letteraria od artistica (diritto di edizione) non si estende di regola
soltanto all’intero periodo della sua vita, ma si protrae eziandio a trent’anni dopo la stia morte
in favore di quello cui egli l’avesse ceduto, o in favore de’ suoi eredi e loro aventi causa,
qualora egli non ne avesse altrimenti disposto. Non si computi 1’anno in cui segue la morte
dell’autore.
Non ha luogo alcun diritto di devoluzione a favore del regio fisco o d’altre persone.
14. Si accordi un’eguale guarentigia pel periodo di trenta anni dalla scadenza di
quello in cui l’opera venne la prima volta alla luce:
a) a quelle opere nelle quali, sia sul frontespizio, sia a piedi della dedica, sia in fine
della prefazione, non si legge il nome dell’autore (opere anonime);
b) alle opere che vengono in luce sotto un nome diverso da quello dell’autore (opere
pseudonime), purché tanto in questo caso, quanto nel precedente non sia indicato sul
frontespizio o a piedi della dedica o in fine della prefazione l’editore, 1’imprenditore o il
committente dell’opera, i quali subentrerebbero nel pieno diritto dell’autore.
Spetta poi all’editore di un’opera anonima o pseudonima, siccome quello che
rappresenta l’autore, di far valere i diritti di queste;
e) alle opere compilate da più autori nominati dalle quali non si rilevi l’editore nel
modo stabilite in queste medesimo paragrafo sotto la lettera precedente;
d) alle opere che vengono pubblicate soltanto dopo la morte dell’autore (opere
postume), e finalmente
e) alla continuazione che gli eredi od altri aventi causa assumono di un’edizione già
incominciata dall’autore.
15. Per le opere pubblicate da accademie, università od altri corpi ed istituti, letterari
od artistici sottoposti alla speciale tutela dello Stato, la guarentigia legale contro la
contraffazione si estende al più lungo periodo di cinquant’anni.
Per le opere che vengono pubblicate da altre società e corpi scientifici vale il termine
stabilito nel paragrafo antecedente.
Qualora l’autore di un lavoro fornito alla compilazione di un’opera della specie
sovraindicata intraprende di questo suo lavoro un’edizione separata con aggiunte o
miglioramenti, questa separata edizione gode della guarentigia portata dal § 13.
16. Per le opere che si compongono di più volumi, e per quelle che vengono in luce a
fascicoli o dispense, il termine stabilito nei §§ 10 e 11, decorre per l’opera intera dalla
pubblicazione dell’ultimo volume o fascicolo, perché le diverse parti prese insieme possano
considerarsi come un solo tutto. Nel caso per altro in cui nel frattempo della pubblicazione
delle singole parti dell’opera sia trascorso il periodo di tre anni almeno, i volumi, fascicoli, eec.,
antecedentemente pubblicati si riguarderanno come opere separate e formanti corpo da sé;
similmente saranno trattate come una nuova opera le continuazioni che venissero in luce dopo
il decorso di tre anni.
Nelle collezioni d’opere, trattati e simili di vario argomento, le quali siano in corso di
pubblicazione, ogni opera o trattato speciale è ritenuto stare da sé, qualunque sia il numero dei
torni, fascicoli, ecc., di cui si compone.
17. In casi degni di speciale riguardo, e quando trattisi di opere importanti e
dispendiose sì letterarie che artistiche la pubblica amministrazione può prolungare nella forma
d’un privilegio ad un. determinato maggior numero d’anni il periodo di privativa dalla presente
legge stabilito in favore degli autori o degli editori.
E’ però necessario che questo privilegio sia concesso prima della fine dell’edizione, e
che ne venga indicata sul frontespizio la durata, oppure qualora ciò non potesse effettuarsi per
la natura dell’oggetto, venga pubblicato sulle gazzette della provincia governativa nella quale
l’opera venne in luce.
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18. Gli atti direttamente emanati dall’amministrazione dello stato godono della tutela
contro le contraffazioni fino a che essa non venga tolta dall’istessa amministrazione dello stato.
Un’eguale tutela oltre il termine legale ha luogo eziandio per quelle opere dalle quali
appare che furono pubblicate d ordine del governo e colla riserva della prolungata tutela.
19. Trascorso il termine della tutela legale o prolungata, ed anche prima, allorquando
più non rimanga alcun erede od avente causa dell’autore, le produzioni letterarie e le opere
d’arte possono essere liberamente ristampate in qualsivoglia forma. Prima però di questo
tempo è proibito ogni relativo annuncio al pubblico.
20. La seconda edizione (§1168 del codice civile generale austriaco) di un’opera
qualunque gode della medesima tutela legale contro le contraffazioni di cui gode la prima
edizione, senza pregiudizio però del diritto alla ristampa della prima edizione, quando dalla sua
pubblicazione sia decorso il termine legale.
Lo stesso vale per tutte le successive edizioni in confronto della precedente.
21. Il permesso di qualsivoglia stampa o riproduzione di un’opera ottenute dalla
censura non può allegarsi a giustificazione d’una contraffazione regolarmente comprovata.
22. L’esclusivo diritto alla pubblica rappresentazione o produzione di un’opera
musicale o drammatica (§8) non si estende soltanto all’intero periodo della vita dell’autore, ma
si protrae ancora a dieci anni dopo quello della sua morte in favore di colui al quale l’autore
medesimo l’avesse ceduto, o in favore de’ suoi o loro aventi causa, a meno che egli non ne
avesse altrimenti disposto.
23. Un’eguale protezione pel periodo di dieci anni, partendo però dal giorno della
prima pubblica produzione, ha luogo:
a) per le opere composte da più autori nominati;
b) per le opere anonime o pseudonime, senza distinzione se il vero nome dell’autore
venga o no conosciuto dopo la prima o le successive produzioni;
e) per le opere postume, cioè per quelle opere che gli eredi od altri aventi causa
dall’autore producono al pubblico per la prima volta soltanto dopo la morte di lui.
24. La disposizione del § 21 vale anche riguardo al permesso dato dalla censura di
produrre pubblicamente un’opera musicale o drammatica.
SEZIONE III
DELLE PENE E DEL DIRITTO DI RISARCIMENTO
25. Ogni contraffazione è punita in colui che la intraprende, o coopera scientemente
all’esecuzione di essa, colla confisca di tutti gli esemplari, delle stampe, degli oggetti fusi e
simili, colla scomposizione delle tavole dl stampa, e trattandosi di opera d’arte, colla
distruzione delle piastre, delle pietre, delle forme e degli altri oggetti che hanno servito
esclusivamente alla contraffazione, ove non vengano rilevati dal danneggiato giusta il disposto
dei § 29 e 30; inoltre con una multa di 25 a 1000 fiorini commutabile in un proporzionato
arresto nel caso di riconosciuta insolvibilità (§26), e a norma delle circostanze anche colla
perdita della professione od esercizio, allorquando il contravventore abbia già
precedentemente subita almeno due volte una simile punizione.
26. Per la commutazione della pena pecuniaria nell’arresto si riterrà qual norma di
ragguaglio che alla multa di 25 e 100 fiorini è parificate l’arresto di una settimana ad un mese,
a quella di oltre 100 a 400 fiorini, l’arresto di uno a tre mesi, finalmente a quella di oltre 400 a
1000 fiorini, l’arresto da tre a sei mesi.
27. Oltre a ciò spetta il diritto del risarcimento all’autore danneggiato da una
contraffazione, come anche ai suoi eredi ed aventi causa. A tale effetto, senza escludere
l’azione ad un risarcimento maggiore, viene ad essi aggiudicato al prezzo di vendita
dell’originale il valore degli esemplari contraffatti che si trovassero mancanti, salvo all’autorità il
determinare a norma delle circostanze e sopra giudizio di periti, il numero degli esemplari
mancanti fra il limite di 25 a 1000 quando non fosse possibile lo stabilire l’entità dell’edizione o
riproduzione contraffatta.
Si procede colla stessa norma per la determinazione del danno anche allorquando
non fosse stata per anco intrapresa la legittima originale edizione dell’opera ( §4 a e b), e non
avesse avuto luogo il componimento amichevole contemplato nella seconda parte del § 29
della presente legge.
28. All’editore di un’opera compete il risarcimento a norma del disposte
dell’antecedente paragrafo solo in quanto il numero degli esemplari della contraffazione
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mancanti non superi quello degli esemplari originali da vendersi.
Il risarcimento riferibile agli altri esemplari della contraffazione oltre il numero
suddetto è devoluto all’autore od ai suoi aventi causa.
In ogni caso l’editore deve cedere gratuitamente all’autore, quando non trovi di
convenire seco lui diversamente, tanti esemplari originali, quanti sono quelli a lui medesimo
compensati. Del resto i rispettivi diritti dell’editore e dell’autore sono determinati dal contratto
di edizione.
29. Gli esemplari e gli altri oggetti sequestrati (§ 25) vengono distrutti tosto che la
sentenza sia passata in giudicato, a meno che il danneggiato non li rilevi a diminuzione del
dovutogli risarcimento, nel qual caso per altro egli dovrà compensare al contraffattore le spese
necessarie che questi dimostrerà di avere fatte pel loro acquisto.
E’ inoltre libero al danneggiato di convenire col contraffattore una mercede nel caso
in cui la contraffazione sia stata intrapresa prima che venisse in luce la legittima originale
edizione. Con ciò per altro si dà luogo ad un contratto di edizione che sospende bensì la
confisca, ma non la già incoata inquisizione, né toglie la pena dalla legge stabilita.
30. Chi scientemente fa commercio del prodotti di una contraffazione (§ 12)
soggiace, oltre alla confisca degli esemplari colti in contravvenzione, ad una multa di 25 a 1000
fiorini, oppure ad un proporzionale arresto nel caso d’insolvibilità (§ 26); ed ove si tratti dì
ripetuta recidività può inoltre soggiacere secondo le circostanze, alla perdita della professione
o dell’esercizio.
Esso rimane solidalmente obbligato, riguardo all’indennizzazione, con quello che ha
commessa la contraffazione. Gli esemplari confiscati vengono distrutti, ove il danneggiato non li
rilevi a sconto del proprio credito.
31. La pubblica rappresentazione o produzione di un’opera drammatica o musicale,
sia per intero, sia con abbreviazioni o cangiamenti, non però essenziali, seguita in onta
all’esclusivo diritto dell’autore o de’ suoi aventi causa, è punita colla multa da 10 a 200 fiorini,
o con un proporzionale arresto nei caso d’insolvibilità, oltre alla confisca dei manoscritti (testi,
spartiti, parti e simili) illecitamente adoperati.
32. All’autore danneggiato da un’arbitraria produzione o pubblica rappresentazione,
come pure agli aventi causa da lui, compete il diritto del pieno risarcimento. A tale titolo, e
salva l’azione ad un risarcimento maggiore, viene loro aggiudicato l’intero introito sequestrato
che altrimenti sarà da determinarsi, di ciascuna rappresentazione o produzione, senza
sottrazione delle spese per essa incontrate e senza distinzione se l’opera fu rappresentata sola
od unitamente ad un’altra.
SEZIONE IV
DELL’AUTORITÀ INQUIRENTE E DELLA PROCEDURA
33. Le contravvenzioni alla presento legge diretta a tutelare la proprietà letteraria ed
artistica vengono giudicate e punite come gravi trasgressioni di polizia dalle autorità politiche.
Si applica quindi ad esse, in quanto non vi si oppongano le prescrizioni di questa
legge medesima, il disposto della seconda parte del codice penale del 3 settembre 1803, tanto
in riguardo alla procedura, quanto alla prescrizione ed alle altre regole concernenti
l’inquisizione, le prove legali, le pene ed il risarcimento.
Qualora emerga la necessità di un giudizio di periti, questi, trattandosi di opere
letterarie, verranno scelti fra gli scrittori, i letterati e i librai, e trattandosi di opere d’arti, fra gli
artisti, i conoscitori in fatto d’arti, ed i commercianti in oggetti d’arte o musica.
34. L’autorità inquirente non procede d’ufficio, ma solo dietro istanza dell’autore
danneggiato e de’ suoi aventi causa.
La revoca della denuncia dopo incoata l’inquisizione ha effetto legale soltanto sui
diritti di risarcimento del denunziante, ma non sull’inquisizione medesima e sulla pena dalla
legge stabilita.
35. Il sequestro degli oggetti qualificati per la confisca viene immediatamente
decretato dall’autorità sopra istanza del denunziante, quando sia comprovata la qualità di
autore (committente, intraprenditore, editore) nel senso del § l, e secondo i casi anche l’epoca
della pubblicazione dell’opera originale.
In ordine a ciò non è escluso alcun mezzo legale di prova. In particolare trattandosi
di opere letterarie vale all’uopo l’attestazione d’ufficio emessa dall’imperiale regio ufficio di
censura della provincia governativa nella quale l’opera è venuta in luce, e trattandosi d’opere
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d’arti, la dimostrazione attendibile che l’opera compiuta sia stata annunciata nelle gazzette della
provincia governativa, oppure la dichiarazione rilasciata in forma degna di fede da un istituto
d’arti sottoposto alla vigilanza della pubblica amministrazione.
Qualora in prova di una prima rappresentazione o produzione di un’opera
drammatica o musicale vogliasi far uso del relativo avviso stampato, dovrà aggiungersi ad essa
una dichiarazione ufficiale dell’autorità locale politica, dalla quale consti che la
rappresentazione abbia infatti avuto luogo.
SEZIONE V
DELL’EPOCA IN CUI COMINCIA E DELLA SFERA CUI SI ESTENDE L’EFFICACIA DELLA PRESENTE
LEGGE
36. La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione per tutte le opere
che vengono in luce sotto l’osservanza delle prescritte condizioni, senza riguardo alla
nazionalità dell’autore.
Sono quindi abrogate tutte le antecedenti contrarie o diverse disposizioni.
37. Questa legge si applicherà pure in favore di tutte le opere originali già
legittimamente pubblicate, nel limite che la proprietà letteraria od artistica delle medesime
venga guarentita per un periodo di dieci anni dal giorno della sua promulgazione, in quanto già
non fosse assicurata per un periodo maggiore dalle leggi attuali.
Soltanto quella ristampa o pubblicazione che fosse stata lecitamente intrapresa od
anche solo annunziata prima della promulgazione della presente legge non è soggetta alle
prescrizioni della medesima.
38. La protezione accordata da questa legge contro ogni specie di contraffazione o
riproduzione meccanica si estende a tutto le opere letterarie od artistiche che vengono in luce
entro il territorio della confederazione germanica, richiedendosi soltanto, per poterne
approfittare, che sia comprovate l’adempimento delle condizioni e formalità prescritte dalla
legge dello stato confederato nel quale l’originale è venuto in luce.
39. Per le opere pubblicate in paese estero fuori del territorio della confederazione
germanica le guarentigie accordate dalla presente legge valgono solo in quanto le leggi dello
stato estero assicurino gli stessi diritti alle opere che vengono in luce negli imperiali regi stati
austriaci.
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