FACCIAMO CHIAREZZA SUI PALLETTONI

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FACCIAMO CHIAREZZA SUI PALLETTONI
A.N.L.C. SEGRETERIA PROVINCIALE DI VERONA
FACCIAMO CHIAREZZA SUI “PALLETTONI”
E’ invalso nel linguaggio comune l’uso del termine “pallettoni” per indicare i pallini di
grosso diametro, con cui possono essere caricate cartucce da caccia destinate a
selvaggina di grossa mole. Nel linguaggio legislativo, invece, il termine “pallettoni” non
esiste. Ciò ha dato luogo al dubbio che anche le cartucce “a pallettoni”, come quelle a
palla, vadano denunciate, per non incorrere nel reato di detenzione abusiva di munizioni.
Si evidenzia che la legge distingue tra munizione spezzata (cioè a pallini) e munizione a
palla sia per quanto riguarda l’impiego venatorio che per quanto attiene all’obbligo di
denuncia. I cosiddetti “pallettoni” rientrano conseguentemente nella categoria delle
munizioni a pallini, a nulla rilevando il grosso diametro degli stessi.
L’art. 26 della legge 110/1975 stabilisce che siano detenibili senza denuncia fino a 1.000
cartucce a pallini per armi comuni da sparo.
Si segnala peraltro che sul tema si è recentemente pronunciata Suprema Corte di
Cassazione, la quale ha sottolineato che “le cartucce caricate a pallettoni rientrano nella
categoria delle munizioni spezzate per cui, ai fini della contravvenzione di cui all’art. 697
c.p., la denuncia della loro detenzione non è dovuta, sempreché essa non ecceda il
numero di mille” (Cass. Sez. I Penale, sent. 17013 del 10 aprile 2015).
Le cartucce “a pallettoni” detenute dal cacciatore non dovranno dunque essere
denunciate, a patto che non superino il limite quantitativo sopraindicato.