Regolamento Consigli di frazione Marzabotto

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Regolamento Consigli di frazione Marzabotto
Comune di Marzabotto
Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Provincia di Bologna
REGOLAMENTO
DEI
CONSIGLI DI FRAZIONE
(delibera di C.C. n. 97 del 27 ottobre 2014)
INDICE
TITOLO I - ISTITUZIONE
Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Istituzione dei Consigli di frazione
Art. 3 Sede
Art. 4 Spese
TITOLO II - FUNZIONI
Art. 5 Funzioni del Consiglio di frazione
Art. 6 Funzioni propositive
Art. 7 Funzioni conoscitive e di iniziativa
Art. 8 Funzioni consultive
Art. 9 Consultazione dei cittadini
TITOLO III - COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO
Art. 10 Composizione
Art. 11 Requisiti dei componenti
Art. 12 Elezione
Art. 13 Nomina
Art. 14 Organi del Consiglio di frazione
Art. 15 Convocazione
Art. 16 Sedute
Art. 17 Verbali
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TITOLO I
ISTITUZIONE
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il Consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27, comma 2, dello Statuto comunale, con
l’istituzione dei Consigli di frazione riafferma il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla
vita politica, sociale e amministrativa della comunità.
2. Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione, il funzionamento e le competenze dei
Consigli di frazione.
3. Il presente Regolamento si ispira alle norme vigenti in materia di partecipazione e decentramento istituzionale.
Art. 2
Istituzione dei Consigli di frazione
1. Sono istituiti i seguenti sette Consigli di frazione, rappresentativi della popolazione residente nelle zone del
territorio comunale a fianco di ciascuno indicate. Per la delimitazione delle frazioni e per l'elenco delle vie si fa
riferimento allo stradario comunale.
- Consiglio di frazione di Marzabotto Capoluogo.
- Consiglio di frazione di Luminasio-Medelana
- Consiglio di frazione di Lama di Reno (Lama di Reno, Panico, Canovella e San Silvestro)
- Consiglio di frazione di Pian di Venola (Pian di Venola, Sperticano, Montasico, Venola)
- Consiglio di frazione di Sibano (Sibano, Malfolle)
- Consiglio di frazione di Pioppe (Pioppe di Salvaro)
- Consiglio di frazione di Setta (Sirano, Allocco, Gardeletta, Quercia, Lama di Setta, Murazze)
2. Il numero e la distribuzione territoriale dei Consigli di frazione possono essere modificati con delibera del
Consiglio comunale, previa consultazione dei Consigli di frazione interessati.
Art. 3
Sede
1. I Consigli di frazione hanno normalmente sede nei locali comunali presenti in ogni frazione o, se la frazione ne
è priva, in locali individuati dai Consigli stessi, con l’eventuale sostegno dell’Amministrazione comunale.
Art. 4
Spese
1. A tutte le spese di gestione, mantenimento e funzionamento dei Consigli di frazione provvede
l’Amministrazione comunale.
2. I Consiglieri di frazione, Presidente, Vice Presidente e Segretario inclusi, non hanno diritto a percepire alcun
compenso o indennità, né rimborso, per lo svolgimento del loro mandato.
TITOLO II
FUNZIONI
Art. 5
Funzioni del Consiglio di frazione
1. Il Consiglio di frazione, nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale,
svolge, nei riguardi dell’Amministrazione comunale, funzioni propositive, conoscitive e di iniziativa, nonché,
qualora l’Amministrazione lo richieda, funzioni consultive inerenti, a titolo esemplificativo:
a) l’utilizzo dei centri civici,
b) la promozione ed il sostegno delle libere forme associative,
c) la collaborazione alle attività promosse dalle associazioni e dagli organi della gestione sociale della scuola
e dei servizi scolastici;
d) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Comune;
e) il programma triennale delle opere pubbliche ed i criteri generali di realizzazione dei servizi;
f) gli strumenti di pianificazione urbanistica e delle attività produttive: Piano di Sviluppo comunale (ex Piano
Regolatore Generale) e relativi piani attuativi;
2. Il Consiglio di frazione attua, altresì, iniziative di promozione e crescita della partecipazione, ricercando
autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi.
Art. 6
Funzioni propositive
1. Il Consiglio di frazione esercita funzioni propositive, con atti scritti, in merito a:
a) definizione dei programmi comunali di intervento per i servizi, dei programmi di manutenzione
straordinaria e dei criteri per la manutenzione ordinaria;
b) realizzazione delle opere pubbliche, sulla base dei criteri e delle disponibilità finanziarie determinate
dall'Amministrazione comunale (bilancio partecipato);
c) criteri di assegnazione dei contributi da parte dell’Amministrazione comunale nei diversi settori;
d) funzionamento dei servizi comunali esistenti nell'ambito dei settori scolastico, parascolastico, ricreativo,
sportivo, culturale, ecc...;
e) funzionamento dei centri civici.
2. Gli atti propositivi del Consiglio di frazione devono essere fatti pervenire al Sindaco e agli
Assessori/Consiglieri delegati competenti.
3. Sulla base delle proposte del Consiglio di frazione, i diversi settori dell’Amministrazione comunale possono
formulare piani di intervento, che verranno discussi con il Consiglio di frazione.
Art. 7
Funzioni conoscitive e di iniziativa
1. Il Presidente ed il Consiglio di frazione possono presentare interrogazioni, mozioni e petizioni al Sindaco, alla
Giunta ed alle Commissioni Consiliari.
2. Le interrogazioni, mozioni e petizioni devono essere presentate per iscritto all’Ufficio Protocollo del Comune
ed indirizzate all’organo cui sono rivolte.
3. Alle interrogazioni e petizioni deve essere fornito, di norma, un riscontro scritto entro il termine di 30 giorni
dal ricevimento. Le mozioni devono essere esaminate e discusse, di norma, entro 45 giorni dal ricevimento.
Art. 8
Funzioni consultive
1. L’eventuale consultazione di cui al precedente art. 5 avverrà nei tempi concordati tra il Responsabile del
Settore competente ed il Consiglio di frazione, che dovrà rilasciare il parere richiesto.
2. Il parere espresso dal Consiglio di frazione deve essere citato nei conseguenti atti deliberativi. Si prescinde dal
parere quando questo non sia fornito entro il termine concordato.
Art. 9
Consultazione dei cittadini
1. Il Consiglio di frazione può promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e
coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di
rilevante interesse per la propria comunità.
TITOLO III
COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO
Art. 10
Composizione
1. I Consiglieri di frazione sono previsti nel numero massimo di 49 (quarantanove) come segue:
- 5 (cinque) Consiglieri per ciascuno dei Consigli di frazione di Luminasio-Medelana, Sibano, Pioppe;
- 7 (sette) Consiglieri per il Consiglio di frazione Setta;
- 9 (nove) Consiglieri per ciascuno dei Consigli di frazione di Marzabotto Capoluogo, Lama di Reno, Pian
di Venola.
2. I Consiglieri sono eletti in ciascuna frazione, in pubblica assemblea, dai cittadini residenti nella frazione stessa.
3. Possono partecipare al voto ed essere candidabili ed eleggibili i cittadini residenti nella frazione in possesso dei
requisiti per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale alla data di convocazione dell'assemblea
pubblica di cui al successivo art. 12.
4. Le candidature sono individuali.
Art. 11
Requisiti dei componenti
1. Non possono, in ogni caso, essere nominati Consiglieri di frazione:
a) coloro che versino in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di
Consigliere comunale, ai sensi del capo II del Titolo III del D.lgs. 267/2000;
b) i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali o metropolitani;
c) i Consiglieri e gli Assessori comunali di Marzabotto;
d) i dipendenti e i collaboratori professionali del Comune di Marzabotto.
Art. 12
Elezione
1. Entro centoventi giorni dall’insediamento dell’Amministrazione comunale, è convocata dal Sindaco in ogni
frazione una assemblea pubblica per procedere alla formalizzazione delle candidature e alla successiva elezione
dei membri del Consiglio di frazione.
2. Nel caso in cui un cittadino non possa essere presente all’assemblea, ma intenda candidarsi, può presentare al
Sindaco, per iscritto, la propria candidatura prima dell’assemblea.
3. L’assemblea di cui al comma 1 è convocata dal Sindaco mediante avviso da pubblicarsi almeno 15 giorni prima
della giornata stabilita sul sito internet dell’Amministrazione, e contestualmente affisso nei luoghi più
frequentati delle frazioni.
4. L’assemblea è valida se il numero dei cittadini elettori presenti equivale almeno a tre volte il numero dei
Consiglieri da eleggere. Se alla prima convocazione non si raggiunge il numero di elettori necessario, il
Sindaco indice una seconda assemblea dopo almeno trenta giorni. Se anche la seconda assemblea non
raggiunge il quorum, la frazione resta priva di Consiglio di frazione per i successivi dodici mesi, trascorsi i
quali il Sindaco indice nuovamente l’assemblea elettorale.
5. L’assemblea, prima dell’inizio dei lavori, nomina un Presidente e un Segretario verbalizzante; né il Presidente,
né il Segretario possono candidarsi a Consigliere di frazione.
6. Nell’assemblea vengono presentate le candidature, che saranno accorpate in una unica lista, in numero non
inferiore a:
- 7 (sette) candidati per i Consigli Luminasio-Medelana, Sibano, Pioppe;
- 9 (nove) candidati per il Consiglio Setta;
- 11 (undici) candidati per i Consigli Marzabotto Capoluogo, Lama di Reno, Pian di Venola.
7. L’assemblea procede alla elezione indicando, a mezzo di scheda segreta:
- 3 (tre) fra i nominativi inseriti nella lista unica, per Luminasio-Medelana, Sibano, Pioppe, Setta;
- 6 (sei) fra i nominativi inseriti nella lista unica, per Capoluogo, Lama di Reno, Pian di Venola.
8. Tre scrutatori, scelti dal Presidente tra i membri dell’assemblea, vigilano sulla regolarità e imparzialità, dalla
formalizzazione delle candidature fino alle votazioni, con l’ausilio del personale comunale.
9. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il più
giovane.
10. Delle operazioni di votazione è redatto un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e quindi
trasmesso al Sindaco.
Art. 13
Nomina
1. I componenti dei Consigli di frazione sono nominati con deliberazione del Consiglio comunale.
2. I Consigli di frazione rimangono in carica per tutto il mandato amministrativo del Consiglio comunale che ne
ha disposto la nomina.
3. In caso di dimissioni, morte o decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per assenza ingiustificata a n. 3
(tre) sedute consecutive di un Consigliere, il Consiglio comunale ne procede alla surrogazione seguendo la
graduatoria dei non eletti; qualora la lista sia esaurita il Sindaco indirà una nuova elezione.
4. La convocazione della prima seduta dei Consigli di frazione è disposta dal Sindaco.
1.
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Art. 14
Organi del Consiglio di frazione
Viene nominato Presidente del Consiglio di Frazione il candidato che ha ottenuto più voti. Qualora il
Presidente ed i Consiglieri, di comune accordo, ritengano opportuno modificare l’assetto del Consiglio di
frazione, si procederà alla nomina del nuovo Presidente e delle altre cariche seguendo, per quanto riguarda la
presidenza, l’ordine delle preferenze ottenute.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di frazione;
- rappresenta il Consiglio di frazione e riferisce al Sindaco e ai singoli Assessori/Consiglieri delegati sui
problemi della frazione e sul funzionamento dei servizi;
- coordina e verifica gli interventi necessari all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di frazione;
- può essere invitato nelle riunioni della Giunta comunale per riferire su specifici argomenti di competenza
del Consiglio di frazione;
- tiene costanti rapporti con gli altri Presidenti di Consiglio di frazione con cui convoca e tiene riunioni
congiunte, almeno una volta all’anno.
Il Presidente cessa dalla carica nei casi di morte, dimissioni, revoca espressa dalla maggioranza dei Consiglieri
per ragioni oggettive, sentito il parere dell’assemblea dei cittadini della Frazione, decadenza per sopravvenuta
incompatibilità, nonchè accertata inadempienza del mandato. In questi casi il Consiglio di frazione provvede
entro 30 giorni alla nomina del nuovo Presidente secondo i criteri di cui al comma 1.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento dello stesso nonché nelle
more dell’elezione di un nuovo Presidente nei casi di cui al precedente comma 3.
Il Segretario redige i verbali delle sedute, sottoscrivendoli unitamente al Presidente.
Art. 15
Convocazione
La convocazione delle sedute dei Consigli di frazione è disposta dal Presidente, salvo quanto indicato al
precedente art. 13, comma 4.
Il Presidente convoca il Consiglio:
- di propria iniziativa;
- su richiesta del Sindaco o di un Assessore/Consigliere delegato;
- su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri comunali;
- su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri di frazione.
- su richiesta di un numero di cittadini della frazione pari almeno a due volte il numero dei Consiglieri;
- obbligatoriamente in fase di preparazione del bilancio preventivo; a questa seduta partecipa il Sindaco.
La seduta è convocata con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni dalla data prevista.
Per motivi d’urgenza, è sufficiente il preavviso di almeno 1 (un) giorno.
La convocazione deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della seduta e l’ordine del giorno previsto e deve essere
recapitata ai Consiglieri via e-mail, e ove questo non sia possibile, via fax o via posta.
La riunione congiunta di più di un Consiglio di frazione, ove vi fossero argomenti che riguardino più frazioni,
è convocata dai rispettivi Presidenti, o dal Sindaco o da un Assessore/Consigliere delegato.
La convocazione è trasmessa dal Presidente alla Segreteria del Comune che tempestivamente la inoltra:
- al Sindaco;
- agli Assessori;
- ai Consiglieri;
- al Direttore Operativo, al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore;
- al sito internet del Comune per la pubblicazione.
La convocazione è resa nota alla cittadinanza attraverso l’affissione, a cura dei Consiglieri di frazione, nei
luoghi più frequentati della frazione.
Art. 16
Sedute
1. Per la validità delle sedute è prevista la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
2. Le sedute dei Consigli sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute ove si tratti di contenuti sottratti all’accesso.
3. La seduta è aperta alla discussione pubblica e gli interventi dei cittadini devono essere verbalizzati.
4. Il Consiglio di frazione si esprime mediante deliberazioni da assumersi a maggioranza assoluta dei voti dei
consiglieri, ossia con un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti (se il numero dei
votanti è dispari la maggioranza assoluta sarà costituita dal quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari
superiore di una unità al numero dei votanti).
5. Il Consiglio di frazione, nel corso delle sedute e nei modi che ritiene più opportuni, deve dare risposta alle
domande e petizioni presentate dai cittadini sui problemi locali e riferire della propria attività.
6. Il Presidente del Consiglio di frazione può invitare alle sedute, a titolo non oneroso, Amministratori comunali,
tecnici, esperti, rappresentanti delle Pubbliche Autorità, ascoltare pareri e/o relazioni in ordine a determinati
problemi. Gli interventi devono essere verbalizzati. Gli invitati non hanno diritto di voto.
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4.
Art. 17
Verbali
Di ogni seduta valida del Consiglio di frazione il Segretario redige un verbale riassuntivo esplicitando gli
interventi e gli esiti delle votazioni.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale è trasmesso entro 15 giorni dalla seduta, sia in originale cartaceo che in formato elettronico alla
Segreteria del Comune, la quale tempestivamente provvede ad inoltrarlo:
- al Sindaco;
- agli Assessori;
- ai Consiglieri;
- al Direttore Operativo;
- al Segretario Generale;
- ai Responsabili di Settore.
I verbali sono pubblici e vengono pubblicati sul sito internet del Comune.
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