regolamento per l`applicazione della normativa sul divieto di fumo

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regolamento per l`applicazione della normativa sul divieto di fumo
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO
L'Azienda Sanitaria Locale Benevento 1, con il presente Regolamento si impegna a far
rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti.
Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della
salute, del personale, dei pazienti e di tutti gli utenti dell'ASL BN1 , sancito in generale
dall’art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19
settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.
PREMESSA
Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro
Paese, come è stato definito dall’ OMS.
Il fumo è dannoso ad ogni età, ma il rischio ad esso correlato di contrarre una malattia
polmonare, cardiaca o tumorale è legato all’esposizione totale, cioè dipende dall’ età in cui si
è iniziato e dal numero di sigarette fumate al giorno.
Per le sue caratteristiche il fumo è stato definito dalla Organizzazione Mondiale della Sanità
una malattia vera e propria, una malattia del comportamento che costringe il fumatore a
fumare anche nelle situazioni nelle quali egli ne viene sicuramente danneggiato (ad esempio
quando è malato) oppure nelle situazione nelle quali ciò è vietato (ad esempio sul lavoro).
Non è solo il fumo attivo che è tossico e nocivo: lo è anche il fumo passivo (cioè il fumo
prodotto dai fumatori attivi e respirato da soggetti non fumatori che condividono gli stessi
ambienti).
Il fumo passivo è considerato dal punto di vista medico come un cancerogeno appartenente al
Gruppo 1 della classificazione della IARC, come ad esempio l’’ amianto che, come noto, è
stato eliminato da ogni ambiente di lavoro.
Il fumo passivo è considerato in molti ambienti il piu’ importante inquinante dell’ aria interna
(“Indoor pollution”).
Importanti inquinanti chimici ambientali sono gli ossidi di azoto (NOx) ed il particolato
sospeso respirabile (PM o RSP); quest’ultimo è prodotto principalmente dal fumo di tabacco
ambientale (ETS). Inoltre il fumo di tabacco introduce nel microambiente numerose sostanze
gassose come il monossido di carbonio, l’ammoniaca, le cianidi, le dimetilnitrosamine.
Di conseguenza non c’è da stupirsi del fatto che il fumo passivo sia considerato causa di
tumore al polmone, bronchite cronica, infarto del miocardio.
Il fumo (attivo e passivo) può interagire con altre sostanze tossiche cui il lavoratore è esposto
nell’ ambito lavorativo.
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Gli effetti possono essere differenti e non tutti prevedibili, tuttavia essi sono sempre dannosi,
in quanto, riducendo l’ efficienza dei meccanismi di difesa delle vie respiratorie aggravano gli
effetti di altre sostanze chimiche oppure interagiscono con esse a formarne di piu’ tossiche.
Il fumo di sigaretta può essere paragonato, per il suo effetto sulla salute dei lavoratori, ad altri
agenti caratteristici di ambienti di lavoro che sono stati eliminati da molto tempo in Italia a
causa della loro tossicità. Si veda la tabella seguente per un riassunto degli effetti del fumo.
EFFETTI SULLA SALUTE DEL FUMO ATTIVO E PASSIVO
FUMO ATTIVO
MALATTIE POLMONARI
Tumore polmonare
Bronchite cronica
Enfisema
FUMO PASSIVO
CAUSA DIRETTA DI
Tumore polmonare
Bronchite cronica
Malattie cardiovascolari
TUMORI
Bocca ,lingua
Laringe
Stomaco
Esofago
Pancreas
Reni e vescica
IN GRADO DI PEGGIORARE I SINTOMI
Asma e malattie croniche respiratorie
Malattie acute respiratorie(del naso,
della gola, bronchiti e polmoniti)
MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Angina e infarto
Malattie vascolari cerebrali( ictus)
Malattie delle arterie periferiche
FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
legge n.584 dell’11 novembre 1975 (gazzetta ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
DPCM 14 dicembre 1995 ( gazzetta ufficiale 15 gennaio 1996, n.11);
Art.52, comma 20 della legge n.448 del 2001 (gazzetta ufficiale 29 dicembre 2001,
n.301),
Art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3 (gazzetta ufficiale 20 gennaio 2003, n.15);
Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (gazzetta ufficiale
29 dicembre 2003, n.300);
Art.19 del decreto legge 9 novembre 2004, n.266 ;
Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
Circolare del ministero della salute del 17 dicembre 2004.
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ART. 1
LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO
1. L’Azienda ASL Benevento1 sancisce il divieto di fumo in tutti locali facenti parte dei
Presidi Ospedalieri, Distretti, Dipartimenti, Servizi, ed in ogni altro locale di proprietà
e non, sede di articolazione organizzativa dell’Azienda, in applicazione dell’art. 51
della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.
Pertanto è vietato fumare:
a) nella totalità degli ambienti, siano essi di proprietà dell’Azienda ASL BN1 o
comunque dalla stessa utilizzati a qualsiasi altro titolo, ove vengono rese prestazioni
di carattere sanitario e/o sociale, siano esse di ricovero, cura, visite ambulatoriali,
prestazioni diagnostiche, rilascio di certificazioni, autorizzazioni e simili;
b) negli sportelli o uffici “aperti al pubblico”, che svolgono cioè la loro attività abituale a
diretto contatto con l’utente anche se trattasi di attività di carattere non sanitario,
nonchè ingressi, sale riunioni, atrii, servizi igienico-sanitari, biblioteche, ascensori,
scale di disimpegno, archivi ed autoveicoli di proprietà dell’Azienda e destinati al
trasporto di personale dipendente e dei pazienti.
c) nei luoghi di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di lavoratori dipendenti
anche non aperti al pubblico. Per locali “non aperti al pubblico” si intendono, quelli
riservati ad attività di lavoro del personale dipendente, nei quali non è normalmente
prevista, seppure non vietata, l’affluenza di persone estranee all’ASL BN1.
ART. 2
CARTELLI DI DIVIETO
I Dirigenti delle Articolazioni Aziendali ASL BN1 daranno disposizioni
relativamente all’esposizione nei locali in cui è vietato fumare di appositi cartelli,
come indicato nell’accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 16
dicembre 2004, con indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle
sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare
sull’osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni.
Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello su descritto, da sistemare
nei luoghi di accesso o comunque in particolare evidenza è possibile adottare, nei
rimanenti locali , cartelli con la sola scritta “VIETATO FUMARE”. ALLEGATO 1
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ART. 3
SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO
1. Entro 15 giorni dall’approvazione del presente regolamento il Direttore Generale, il
Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, in relazione agli Uffici alle loro
dirette dipendenze, ivi compresi gli Uffici di Staff di respettiva afferenza, nonchè i
Responsabili di tutte le rimanenti articolazioni aziendali ASL BN1 individueranno con
apposito atto formale, per ciascuno stabile, i nominativi dei soggetti cui spetta vigilare
sull’osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Ove non
provvederanno a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l’attività di vigilanza
ed accertamento e contestazione.
2. I soggetti incaricati della vigilanza e dell’accertamento e della contestazione delle
infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale,
conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente
adibite a tale servizio, su richiesta del responsabile dell’articolazione aziendale,
dovranno:
a)
b)
c)
d)
vigilare sull’osservanza del divieto;
munirsi dei verbali di accertamento, stampati in quadruplice copia
accertare l’infrazione;
quando è possibile, contestare immediatamente al trasgressore la violazione.
ART. 4
SANZIONI
1. L’entità delle sanzioni è stabilità dall’art. 7 della Legge n° 584/75, così come modificato
dall’art. 52 della Legge 448/2001., e dall’art. 10 della Legge 689/91, come modificato
dall’art. 96 del D.lgs 507/99 e della legge 30.12.2004 n° 311.
1.1 Sanzioni a carico del trasgressore
La sanzione varia da un minimo di EURO 27,50 ad un massimo EURO 275,00 e si
intende automaticamente aggiornata a quella prevista da eventuali successive
disposizioni normative.
Aggravanti: la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di
lattanti o bambini fino a 12 anni.
Pagamento in misura ridotta: nel caso in cui il trasgressore provveda a pagare la
multa entro il sessantesimo giorno dalla data di contestazione immediata (ovvero dalla
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notifica degli estremi della violazione), l’entità della sanzione è pari al doppio del
minimo, cioè EURO 55,00 ovvero EURO 110,00 in caso di aggravanti (riportate sul
verbale di contestazione).
1.2 Sanzioni a carico del soggetto preposto alla vigilanza e all’accertamento del
divieto di fumo
I preposti alla vigilanza e all’accertamento del divieto di fumo che non ottemperino
alla disposizioni previste dall’art.2 della legge 584/75, sono soggetti al pagamento di
una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di EURO 200,00 ad massimo di
EURO 2000,00 .
2. Le misure sanzionatorie da applicare sono comunque quelle vigenti al momento
dell’accertamento della violazione.
ART. 5
MODALITA’ DI CONTESTAZIONE DELL’ INFRAZIONE
1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le procedure di accertamento,
verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla
Legge 584/1975 e dal D.P.C.M. 14 dicembre 1995 e s.m.i.
2. L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione viene dotato di
apposito verbale che dovrà compilare in quattro copie, allegato N.3 (da compilarsi
in caso di contestazione immediata) o allegato N.4 (da compilarsi in caso di
impossibilità di contestazione immediata);
3. Il soggetto preposto alla vigilanza e all’accertamento sul divieto di fumo, al
momento dell’accertamento, provvede a contestare l’infrazione, previa
identificazione del trasgressore mediante esibizione di un documento valido di
identità, compilando l’apposito verbale.
4. Il verbale deve essere compilato in ogni sua parte, anche se il trasgressore è
personalmente conosciuto.
5. Il trasgressore ha il diritto di inserire nel verbale di contestazione qualsiasi
dichiarazione ritenuta necessaria o pertinente.
6. In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale di cui all’allegato N. 3, il
soggetto preposto alla vigilanza e all’accertamento sul divieto di fumo consegna al
trasgressore la prima copia del verbale stesso; inoltra la seconda copia del verbale al
U.O.C. Affari Legali; inoltra la terza copia del verbale all’ U.O.C. Economico Finanziario;
consegna la quarta copia del verbale al Responsabile della struttura di appartenenza.
7. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale
di cui all’allegato N.4, il soggetto preposto alla vigilanza e all’accertamento sul
divieto di fumo notifica al trasgressore a mezzo
posta (entro 90 giorni
dall’accertamento), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n.
890, la prima copia del verbale, inoltra la seconda copia del verbale al U.O.C. Affari
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Legali; inoltra la terza copia del verbale all’ U.O.C. Economico Finanziario; consegna
la quarta copia del verbale al Responsabile della struttura di appartenenza;
ART. 6
PAGAMENTO DELLE SANZIONI
1. Le modalità di pagamento della sanzione da parte del trasgressore sono quelle
indicate nel verbale di contestazione (allegati 3 e 4).
2. In alcun modo l'operatore preposto potrà ricevere direttamente il pagamento brevi
manu della sanzione da parte dal trasgressore.
ART. 7
VERIFICA DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE
1. La U.O.C. Economico Finanziario, verifica il pagamento della sanzione, entro i termini
previsti.
2. La U.O.C. Economico Finanziario provvede a comunicare tempestivamente al Dirigente
Responsabile dell’U.O.C. Affari Legali l’avvenuto pagamento della sanzione da parte del
trasgressore.
ART. 8
INOLTRO DEL RAPPORTO AL PREFETTO
1. In caso di mancato pagamento in misura ridotta della sanzione entro il termine di
sessanta giorni, il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Affari Legali deve trasmettere il
rapporto , secondo le modalità di legge, al Prefetto, unitamente agli scritti difensivi
eventualmente presentati dal trasgressore ed ogni accertamento istruttorio compiuto
in proposito
( allegato 5 ) per gli adempimenti di cui agli artt. 17 e seg. L.689/91.
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ART. 9
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLA
NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative introitate dall’Azienda sono dalla
stessa utilizzati per finanziare attività di promozione ed educazione sanitaria.
ART. 10
RELAZIONE AL PREFETTO ED ALLA REGIONE CAMPANIA
1. Il Direttore Generale trasmette annualmente al Prefetto, nonché alla Regione Campania
i dati in merito alle infrazioni contestate, che gli saranno stati trasmessi da ogni
Responsabile di articolazione Aziendale.
ART. 11
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
1. I dirigenti delle strutture sanitarie e amministrative incaricati, si faranno promotori di
iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modelloesempio di non fumatore nei confronti della popolazione assistita, al fine, soprattutto,
di responsabilizzarlo sul rispetto e sull’osservanza del divieto.
ART. 12
NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle
disposizioni di legge vigenti.
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ALLEGATI:
N. 1: Fac-simile di cartello contenente il divieto di fumo;
N. 2: Nomina del preposto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto, accertare e contestare le
infrazioni;
N. 3: Verbale di accertamento di violazione amministrativa da compilarsi in caso di contestazione
immediata;
N. 4: Verbale di accertamento di violazione amministrativa da compilarsi in caso di impossibilità di
contestazione immediata;
N. 5: Rapporto completo di processo verbale al Prefetto;
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ALLEGATO N. 2
AZIENDA SANITARIA LOCALE BN1
Via Patrizia Mascellaro,1
82100 BENEVENTO
Oggetto:
Nomina del preposto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto, accertare
e contestare le infrazioni in applicazione Direttiva P.C.M. 14.12.1995 . e della
legge 16 gennaio 2003. sul “Divieto di Fumo
Si attesta che il Sig. ....................................................................................................
nato a ...................................... il ............................, qualifica ..............................................
è abilitato ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dagli art. 13, 14, 17
della legge 689 del 24.11.1981 in ottemperanza al divieto di fumo nei locali dell’ASL
BN1 in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e
dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995, dalla legge 16 gennaio 2003 giusta Determina
Dirigenziale del Dirigente Responsabile del …………….di questa Azienda medesima
n. ........... del .....................................
lì,..............................
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
.............................................................
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ALLEGATO N. 3
mod.contestazione
AZIENDA SANITARIA LOCALE BN1
Via Patrizia Mascellaro,1
82100 BENEVENTO
PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
N. _____ SUL DIVIETO DI FUMO
In data ........................ alle ore ............ nei locali della struttura ………………………….
….…….................. siti in Via .................................................., n. ...., Comune di………………….
nei quali ai sensi della legge 16 gennaio 2003 è stato applicato il divieto di fumo, il/la
sottoscritto/a ……………………… ...........................preposto cui spetta vigilare sull’osservanza
del divieto, accertare e contestare le infrazioni, nominato con determina Dirigenziale, ha
constatato che il/la Sig/Sig.ra ……………………………………………… identificato mediante
(P.G.-C.I. o altro), n°………….. nato/a a ……………………………. ..... (Prov. di .............) il
................... residente a ............................... in Via …………................... n. .....
ha violato le disposizioni dell’art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, sanzionate dall’art. 7 della
medesima Legge, e l’art. 51 della legge 16 gennaio 2003 in quanto:
..............................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla data di contestazione,
ai sensi dell’art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, effettuando il versamento di Euro……. ,
sull’unito bollettino di c/c postale n.12129821 intestato all’Azienda Sanitaria Locale
Benevento con la causale: verbale sanzione divieto di fumo.
L’interessato dovrà trasmettere, a mano o per posta, una ricevuta del
versamento all’ASL BN1 U.O.C Economico-Finanziaria – via Patrizia Mascellaro,1 - 82100
Benevento
L’interessato, nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente verbale, può proporre
ricorso in carta semplice al PREFETTO territorialmente competente, da presentarsi presso
questa Azienda, all’U.O.C. Affari Legali Via Patrizia Mascellaro, 82100 Benevento che
provvederà a trasmetterlo a detta Autorità unitamente al rapporto.
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In alternativa a tale ricorso, può essere proposta opposizione all’Autorità Giudiziaria
territorialmente competente nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione
della violazione.
Il presente verbale viene compilato in quattro esemplari, uno dei quali viene
consegnato all’interessato, presente, che appone la propria firma in calce allo stesso, per
ricevuta.
IL RICEVENTE
IL VERBALIZZANTE
...............................................................
...........................................................
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ALLEGATO N. 4
mod.contestazione
AZIENDA SANITARIA LOCALE BN1
Via Patrizia Mascellaro,1
82100 BENEVENTO
PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N.
__________ SUL DIVIETO DI FUMO
In data ........................ alle ore ............ nei locali della struttura ………………………….
….…….................. siti in Via .................................................., n. ...., Comune di………………….
nei quali ai sensi della legge 16 gennaio 2003 è stato applicato il divieto di fumo, il/la
sottoscritto/a ……………………… ...........................preposto cui spetta vigilare sull’osservanza
del divieto, accertare e contestare le infrazioni, nominato con determina Dirigenziale, ha
constatato che il/la Sig/Sig.ra ……………………………………………… identificato mediante
(P.G.-C.I. o altro), n°………….. nato/a a ……………………………. ..... (Prov. di .............) il
................... residente a ............................... in Via …………................... n. .....
ha violato le disposizioni dell’art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, sanzionate dall’art. 7 della
medesima Legge, e l’art. 51 della legge 16 gennaio 2003 in quanto:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
La violazione non è stata contestata immediatamente causa: ..............................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................,
per cui ci si avvale del disposto del 2° comma dell’art. 14 della Legge 24.11.1981, n. 689, notificando
il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo di
Raccomandata A.R..
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla data di contestazione,
ai sensi dell’art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, effettuando il versamento di Euro……. ,
sull’unito bollettino di c/c postale n. 12129821 intestato all’Azienda Sanitaria Locale
Benevento con la causale: verbale sanzione divieto di fumo.
L’interessato dovrà trasmettere, a mano o per posta, una ricevuta del
versamento all’ASL BN1 U.O.C Economico-Finanziaria – via Patrizia Mascellaro,1 - 82100
Benevento
L’interessato, nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente verbale, può proporre
ricorso in carta semplice al PREFETTO territorialmente competente, da presentarsi presso
questa Azienda, all’U.O.C. Affari Legali Via Patrizia Mascellaro, 82100 Benevento che
provvederà a trasmetterlo a detta Autorità unitamente al rapporto.
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In alternativa a tale ricorso, può essere proposta opposizione all’Autorità Giudiziaria
territorialmente competente nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione
della violazione.
IL VERBALIZZANTE
...........................................................
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ALLEGATO N. 5
mod.contestazione
AZIENDA SANITARIA LOCALE BN1
Via Patrizia Mascellaro,1
82100 BENEVENTO
Benevento lì, ...............................
Oggetto:
Rapporto a carico di ..............................
..............................................................-
Al Prefetto di Benevento ..............................................
...............................................................................................
Ai sensi dell’art. 9 L. 584/75, si comunica che, al nominativo in oggetto, è stato
regolarmente notificato il verbale n. ....................... del ................................
di accertata violazione della L. 584/75 concernente il divieto di fumo, con invito a definire il
contesto in via amministrativa versando la somma di EURO......................................................
(indicare la somma eventualmente comprensiva delle spese di notificazione).
A tutt’oggi, trascorsi i termini di legge, l’interessato:
‫ ڤ‬non ha provveduto al pagamento
‫ ڤ‬non ha presentato scritti difensivi
‫ ڤ‬ha presentato scritti difensivi come da allegato
pertanto, visto l’art. 18 della legge 24.1.1981 n. 689 si propone di emettere ordinanzaingiunzione a carico del trasgressore.
In allegato si trasmette inoltre:
copia del verbale di accertamento
Distinti saluti.
Il DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. AFFARI LEGALI ASL BN1
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