Autotrasporto per conto terzi merci

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Autotrasporto per conto terzi merci
Conto Terzi e/o Conto Proprio (artt. da 82 a 91 CDS):
Più di una volta abbiamo ricevuto dai clienti richieste specifiche relative alla
differenza che c’è tra trasporto su strada di merci per conto di terzi e/o per
conto proprio e quali sono i risvolti negativi, in caso di verifica su strada,
quando non si rispetta l’uso del veicolo.
Destinazione ed uso del veicolo (art. 82 cds), per destinazione ed uso del
veicolo si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
1. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.
2. I veicoli possono essere utilizzati ad uso proprio e/o ad uso di terzi.
L’Uso di Terzi Art. 83 C.d.S. si fà quando un veicolo è utilizzato, dietro
corrispettivo del trasporto, nell’interesse delle persone diverse
dall’intestatario del veicolo sulla carta di circolazione (veicolo proprietario
A, merce proprietario B, trasporto eseguito da A per conto di B).
L’uso di terzi comprende:
Trasporto di merci per conto del proprietario della merce.
Locazione del veicolo senza conducente (locazione a freddo).
Noleggio con conducente NCC, Taxi, per trasporto di persone.
Servizio di linea per trasporto di persone (TPL).
Servizio di linea per trasporto di cose.
Servizio di piazza per trasporto di cose.
Per poter esercitare l’attività di trasporto merci per conto di terzi, è
obbligatoria l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori per Conto di Terzi ed
al REN.
Autotrasporti di merci:
(D.Lvo 286 del 21/11/2005 ) e successivo Regolamento Europeo 1071/2009/CE
e
disposizioni tecniche di prima applicazione D.Dirig 291 del 25/11/2011,
circolare 4/2011/TSI del 7/12/2011.
E’ obbligatorio per tutti i proprietari di veicoli che vogliano effettuare detta
attività; con la normativa entrata in vigore dal 04/12/2011, le nuove ditte, per
poter esercitare l’attività di autotrasporti per conto di terzi devono essere in
possesso di alcuni requisiti senza i quali non si è iscritti e se già iscritti e
si perde uno dei requisiti indispensabili, si viene cancellati; con D.M. 291 del
25/11/2011, in attuazione del Regol. Europeo 1071/2009, e DL coord. legge conv.
9/2/2012 n° 5, le nuove regole per l’iscrizione sono:
1) Nel caso in cui l’attività venga svolta con veicoli di massa complessiva fino
a 1,5 Ton, possono iscriversi dimostrando
il solo requisito dell’onorabilità.
(art. 11 com. 6 bis):
La locazione di veicoli commerciali di massa superiore a 6 ton è ammessa solo
tra ditte iscritte all’albo degli autotrasportatori ed al REN. L’utilizzo di
veicoli di massa complessiva non superiore a 6 ton, immatricolati per uso di
terzi da ditte regolarmente iscritte all’albo degli autotrasportatori, presi a
noleggio senza conducente NSC da un noleggiatore autorizzato ai sensi dell’art.
84 cdc comma 4 lettera a), è ammissibile, viceversa non è ammissibile prendere
in comodato lo stesso veicolo di cui sopra, immatricolato ad uso di terzi da un
noleggiatore art. 84 comma 4 lettera a).
2) Nel caso in cui l’attività venga svolta con veicoli di massa complessiva
superiore a 1,5 Ton e fino a 3,5 Ton, possono iscriversi dimostrando: (art. 11
com. 6 bis):
a. Stabilimento (sede reale della ditta) (pratica 503) e art 5 D.D. 25/01/2012;
b. Onorabiltà (pratica 502);
c. La capacità economica si può dimostrare con uno dei seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
f 116 Attestato economico bancario;
f 831 dichiarazione per società di capitali;
f 831a dichiarazione per ditte individuali, snc, sas;
f 831b dichiarazione per ditte individuali, snc, sas, con contabilità semplificata
e/o ordinaria corredata di:
Dichiarazione redditi anno in corso e/o precedente timbrata CCIAA
Copia vidimata libro cespiti per verifica consistenza veicoli
Copia cdp di tutti i veicoli
Copia fatture acquisto veicoli quietanzate
Dichiarazione IVA anno in corso e/o precedente
5. f 646 polizza fidejussoria per 9000 € + 5000€ per ogni veicolo in più;
6. f 646a polizza fidejussoria e polizza con responsabilità professionale.
La Polimar di Fiano Romano è centro abilitato per lL’accesso al mercato per
trasporto di merci per conto di terzi, senza l’acquisizione di una azienda e/o
ramo azienda di autotrasporti, può avvenire anche con l’acquisto di almeno 2
veicoli minimo Euro 5
(D.L. 9/2/2012 n° 5 art. 11 com. 6 quinquies e 6 sexies),
a partire dal 10/4/2012 (precedentemente il limite di inquinamento era Euro 3),
tutti i veicoli che saranno acquistati successivamente devono essere Euro 5 o
superiore.
La locazione di veicoli commerciali di massa superiore a 6 ton. è
ammessa solo tra ditte iscritte all’albo degli autotrasportatori ed al REN.
L’utilizzo di veicoli di massa complessiva non superiore a 6 ton, immatricolati
per
uso
di
terzi
da
ditte
regolarmente
iscritte
all’albo
degli
autotrasportatori, presi a noleggio senza conducente NSC da un noleggiatore
autorizzato ai sensi dell’art. 84 cdc comma 4 lettera a), è ammissibile,
viceversa non è ammissibile prendere in comodato lo stesso veicolo di cui sopra,
immatricolato ad uso di terzi da un noleggiatore art. 84 comma 4 lettera a).
3) Nel caso in cui l’attività venga svolta con veicoli di massa complessiva
superiore a 3,5 Ton occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a. Stabilimento (sede reale della ditta) (pratia 503) e art 5 D.D. 25/01/2012;
b. Onorabilità (pratica 502);
c. La capacità economica si può dimostrare con uno dei seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
f 116 Attestato economico bancario;
f 831 dichiarazione per società di capitali;
f 831a dichiarazione per ditte individuali, snc, sas;
f 831b dichiarazione per ditte individuali, snc, sas, con contabilità semplificata
e/o ordinaria, corredata di:
Dichiarazione redditi anno in corso e/o precedente timbrata CCIAA;
copia vidimata libro cespiti per verifica consistenza veicoli
Copia C.d.P. di tutti i veicoli;
Copia fatture acquisto veicoli quietanzate;
Dichiarazione IVA anno in corso e/o precedente.
5. f 646 polizza fidejussoria per 9000 € + 5000€ per ogni veicolo in più;
6. f 646a polizza fidejussoria e polizza con responsabilità professionale.
Capacità professionale (nel caso in cui non se ne fosse in possesso occorre
seguire un corso presso un centro abilitato, Polimar di Fiano Romano è
abilitato, e sostenere gli esami presso la Provincia di competenza
(dove si è
residente) – (pratica 504).
Può essere il legale rappresentante, Consigliere del CDA, Socio accomandate SAS,
ogni socio per SNC,
dipendente primo livello, gestore esterno dei trasporti con
contratto di collaborazione:
Se dipendente occorre allegare originale e copia di:
Copia contratto collettivo del settore;
Lettera di assunzione con accettazione del preposto (primo/secondo livello con
mansioni di direzione tecnica servizio autotrasporti Conto terzi);
Copia conforme libro paga e matricola;
Se contratto part-time e’ da precisare e fornire copia comunicazione ispettorato
del lavoro;
Libro matricolare (Buffetti 3080);
Comunicazione INAIL, se ricorre;
Comunicazione INPS;
Se gestore esterno, munito di contratto di collaborazione f 799.
Le imprese che alla data del 4/12/2011 non sono in possesso di veicoli in conto
terzi, d’ufficio, vengono cancellate dall’albo.
I termini per la dimostrazione dei requisiti per l’accesso alla professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi sono ( D.L. 9/2/2012 n° 5 art. 6
com. 6 ter):
entro il 3/6/2012 per le ditte già iscritte all’albo prima del 4/12/2011;
entro il 7/4/2013 per le ditte che esercitano esclusivamente con veicoli di massa
complessiva superiore a 1,5 ton fino a 3,5 ton.
L’accesso al mercato per trasporto di merci per conto di terzi, senza
l’acquisizione di una azienda e/o ramo azienda di autotrasporti, può avvenire
anche con l’acquisto di veicoli minimo Euro 5
per almeno 80 ton (D.L. 9/2/2012
n° 5 art. 11 com. 6 quinquies e 6 sexies), a partire dal 10/4/2012 (
precedentemente era euro 3 il limite di inquinamento), tutti i veicoli
successivi devono essere Euro 5 o superiore. I veicoli non possono essere con
contratto di sublocazione e/o sub comodato. La locazione di veicoli commerciali
di massa superiore a 6 ton è ammessa solo tra ditte iscritte all’albo degli
autotrasportatori ed al REN. L’utilizzo di veicoli di massa complessiva non
superiore a 6 ton, immatricolati per uso di terzi da ditte regolarmente iscritte
all’albo degli autotrasportatori, presi a noleggio senza conducente NSC da un
noleggiatore autorizzato ai sensi dell’art. 84 cdc comma 4 lettera a), è
ammissibile, viceversa non è ammissibile prendere in comodato lo stesso veicolo
di cui sopra, immatricolato ad uso di terzi da un noleggiatore art. 84 comma 4
lettera a).
Il trasporto internazionale di merci per conto di terzi (licenza comunitaria)
reg. europeo 1072/2009/CE e pratica 541:
occorre essere iscritti alla cciaa, essere iscritti al REN ed all’albo
autotrasportatori per conto di terzi (vedi argomento iscizione albo
autotrasportatore), avere a disposizione almeno un veicolo autorizzato con copia
conforme della licenza comunitaria.
L’uso proprio Art. 83 C.d.S.
Si effettua quando un veicolo è utilizzato nell’interesse del proprietario, sia
del veicolo che della merce e/o persone trasportate, per svolgere la propria
attività.
(veicolo proprietà A, merce proprietà A, trasporto a favore di A).
Sanzioni Art. 83 C.d.S.
Chiunque adibisca un veicolo ad uso diverso rispetto a quello risultante sulla
carta di circolazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa ed al fermo
amministrativo del veicolo per un periodo da 2 ad 8 mesi.
Il noleggio senza conducente (nolo a freddo) Art. 83 C.d.S. è consentito tra due
ditte regolarmente iscritte Albo degli Autotrasportatori con gli stessi
requisiti, pertanto le stesse ditte si possono noleggiare a freddo, autocarri,
trattori, rimorchi, semirimorchi, tutti anche superiori a 6T.
I veicoli ad uso speciale e/o con massa non superiore a 6T possono essere
noleggiati a freddo solo se provvisti di apposita autorizzazione riportata sulla
carta di circolazione Art. 83 C.d.S.
Cessine Azienda e/o Ramo di azienda D. Lvo 472 del 18/12/1997.
L’atto di cessione di azienda e/o ramo di azienda di conto terzi, comporta
l’assunzione di responsabilità relativamente ai fornitori istituzionali (inps,
inail, iva, ufficio entrate, ecc…), in solido tra venditore ed acquirente, aqrt.
14 e 15 dello stesso D.Lvo, pertanto, all’atto dell’atto di acquisto è
consigliabile avere a disposizione le ultime 3 dichiarazioni dei redditi, il
Durc ed una dichiarazione del venditore che si assume ogni eventuale onere per
accertamenti futuri effettuati dall’Ufficio delle Entrate.
Il valore dell’azienda da dichiarare è consigliabile inserire un importo
comunicato dal proprio Commercialista sulla base delle dichiarazioni dei redditi
ricevute.