TENUITÀ DEL FATTO - La legislazione penale
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TENUITÀ DEL FATTO - La legislazione penale
Opinioni A. Nappi TENUITÀ DEL FATTO: UNA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ CHE RENDE IMPROCEDIBILE L’AZIONE PENALE di Aniello Nappi (Consigliere della Corte di Cassazione) SOMMARIO: 1. L’archiviazione per tenuità del fatto. - 1.1. Presupposti. - 1.2. Procedimento. - 2. La tenuità del fatto nella fase processuale - 2.1. Nell’udienza preliminare. – 2.2. Nei giudizi ordinario e speciali. – 2.3. Nei giudizi di impugnazione. - 3. Effetti extrapenali della dichiarazione di tenuità del fatto. 1. L’art. 131-bis Cp prevede che, a determinate condizioni, un fatto di particolare tenuità non sia punibile benché conforme a una fattispecie penale nei profili sia oggettivo sia soggettivo della tipicità. Tempi e modalità di accertamento di questa causa di non punibilità sono però solo rapsodicamente indicati nelle corrispondenti nuove norme inserite nel codice di procedura penale. Sicché risulta affidata all’interprete, più di quanto non accada abitualmente, la ricostruzione della nuova disciplina, con l’ulteriore conseguenza delle inevitabili incertezze interpretative. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel riconoscere che si tratti di una causa di non punibilità di natura sostanziale1. Ma perplessità vengono espresse con riferimento al trattamento processuale di questa causa di non punibilità. La disciplina dell’archiviazione per tenuità del fatto ha un ruolo fondamentale della ricostruzione sistematica della disciplina processuale della nuova causa di non punibilità, per quanto attiene sia ai presupposti sia al procedimento di archiviazione. 1.1. E’ indiscusso che sia una nuova ipotesi di archiviazione per irrilevanza della notizia di reato quella ora prevista per il caso in cui risulti che la persona sottoposta alle indagini non é punibile per tenuità del fatto. Ma perplessità vengono espresse in dottrina sia perché la decisione di archiviazione non richiede il consenso dell’indagato2, sia perché si paventa una tendenziale incompatibilità con il principio di obbligatorietà dell’azione penale, non risultando sufficientemente definito il presupposto della rinuncia all’esercizio dell’azione penale3. 1 Cass. 16.9.2015, Barrara, in CEDCass, m. 265224; Cass. 25.2.2016, Tushai; R. Bartoli, L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in DPP 2015, 659 s.; M. Daniele, L’archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali, in AA.VV., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, a cura di S. Quattrocolo, Torino 2015, 42 s.; P. Gaeta – A. Macchia, Tra nobili assiologie costituzionali e delicate criticità applicative: riflessioni sparse sulla non punibilità per "partico-lare tenuità del fatto", in CP 2015, 2595 s.; A. Gullo, La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis Cp, in AA.VV., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, cit., 9 s.; A. Marandola, I "ragionevoli dubbi" sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto, in DPP 2015, 795; P. Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, in AA.VV., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, cit., 65 s. 2 R. Aprati, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, cit., 1317 s., esprime perplessità limitatamente all’effetto di iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale. 3 M. Daniele, L’archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali, www.lalegislazionepenale.eu 1 25.5.2016 Opinioni A. Nappi In realtà l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis Cp richiede una particolare qualificazione giuridica del fatto, che, pur risultando corrispondente alla fattispecie tipica e dunque lesivo, sia connotato di scarsa lesività 4. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, «il principio di offensività opera su due piani, rispettivamente, della previsione normativa sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo … e dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo applicativo affidato al giudice»; sicché non v’è lesione del principio di offensività se v’è la «possibilità di condurre in sede di applicazione della norma un incisivo controllo circa la sussistenza del requisito dell'offensività in concreto» 5, perché è solo «nella sua accezione astratta» che il principio di offensività del reato costituisce un limite costituzionale alla discrezionalità del legislatore 6. In particolare «la verifica del rispetto del principio dell'offensività come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore ordinario nel perseguire penalmente condotte segnate da un giudizio di disvalore implica la ricognizione della astratta fattispecie penale, depurata dalla variabilità del suo concreto atteggiarsi nei singoli comportamenti in essa sussumibili», mentre spetta al giudice accertare se il fatto concreto sia effettivamente lesivo7. La valutazione di scarsa lesività dell’offesa attiene dunque a una qualificazione giuridica, perché, una volta stabilito in astratto che un fatto pur tipico non è punibile se l’offesa è tenue, ne consegue che la fattispecie di non punibilità prevista dall’art. 131-bis Cp esige una particolare qualificazione giuridica del fatto. L’offensività non è un fatto o un evento, ma appunto una qualificazione giuridica riferita al fatto. Né questa qualificazione richiede valutazioni diverse da quelle funzionali a qualsiasi accertamento della illiceità penale di un fatto8 o alla sua connotazione di maggiore o minore gravità 9 . Sono pertanto compatibili con l'art. 112 Cost. le norme che riconoscono al giudice il potere di dichiarare l’improcedibilità per tenuità del fatto. Si è detto che l’inclusione della tenuità del fatto tra le ipotesi di archiviazione “in diritto” sarebbe discutibile sul piano sistematico, «in ragione del tipo di accertamento richiesto al decidente in punto di fatto», disomogeneo rispetto alle altre ipotesi di archiviazione previste dall’art. 411 10. Ma accertamenti in fatto sono cit., 45 s.; contra M. Chiavario, L’espansione dell’istituto della “tenuità del fatto”: frammenti di riflessione su alcuni aspetti chiaroscurali, in AA.VV., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, cit., 242, pur non negando l’esistenza del problema. 4 P. Gaeta – A. Macchia, Tra nobili assiologie costituzionali e delicate criticità applicative: riflessioni sparse sulla non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, cit., 2595 s. 5 C. cost., 7.7.2005 n.264. 6 C. cost., 17.7.2002 n. 354. 7 C. cost., 24.7.1995 n. 360. 8 Secondo quanto avviene a esempio per la definizione di una condotta come «contraria all’ordine o alla morale delle famiglie» ai fini dell’applicazione dell’art. 570 Cp: Cass. 14.1.2004, Romeo, in CEDCass, m. 230523. 9 Come avviene per la ricettazione di particolare tenuità: Cass. 23.9.2015, Farris, in CEDCass, m. 264500. 10 A. Mangiaracina, La tenuità del fatto ex art. 131-bis Cp: vuoti normativi e ricadute applicative, in www.penalecontemporaneo.it., 28.5.2015, 4 www.lalegislazionepenale.eu 2 25.5.2016 Opinioni A. Nappi necessari anche per la dichiarazione di estinzione del reato, per la mancanza di condizioni di procedibilità o per escludere che il fatto sia previsto dalla legge come reato. Solo che, come per la tenuità ex art. 131-bis Cp, si tratta di accertamenti di fatto non destinati a una verifica della attendibilità della notizia di reato, bensì della sua rilevanza. Si è pure sostenuto che «il provvedimento di archiviazione per esiguità del fatto si basa sulla valutazione di “sostenibilità” in giudizio della notizia di reato rispetto ai punti relativi alla responsabilità (sulla sussistenza del fatto, sulla sua commissione da parte dell'indagato e sulla sua configurabilità come reato), a cui si affianca la “non sostenibilità” del punto relativo alla punibilità»11. Sennonché sembra da escludere che l’art. 125 NAttCpp, relativo al fondamento in fatto della notizia di reato, si applichi alle archiviazioni ex art. 411, che non presuppongono comunque un accertamento sul fondamento della notizia, ma ne prescindono per la sua irrilevanza12. Quand’anche l’ipotesi di reato risultasse fondata in tutti i suoi presupposti, la tenuità dell’offesa ne escluderebbe comunque la punibilità; e dunque l’azione penale non deve essere esercitata. Sicché la tenuità del fatto, pur essendo certamente una causa di non punibilità, viene a scopo deflativo trattata come causa di improcedibilità, che preclude l’esercizio stesso dell’azione penale. Infatti, ove l’offesa sia particolarmente tenue, deve essere disposta l'archiviazione del procedimento a prescindere da un accertamento di responsabilità, che sarebbe invece necessario per la causa di non punibilità, in quanto presuppone l’esistenza del reato e la colpevolezza dell’accusato. E poiché la tenuità non sopravviene al fatto, ma lo connota sin dall’origine, in qualsiasi momento la si accerti occorre dichiarare che l'azione penale non poteva essere esercitata: come del resto lasciano intendere sia l’art. 469, con la previsione di una sentenza di non doversi procedere, sia l’art. 651-bis, nell’evocare il proscioglimento, anziché l’assoluzione, dell’imputato in seguito a dibattimento13. L’accertamento della responsabilità, non previsto per la fase delle indagini preliminari, è espressamente previsto dall’art. 651-bis solo per la dichiarazione di improcedibilità nella fase del giudizio, per ragioni di economia processuale 14. 1.2. Prevede l’art. 411 co. 1-bis che, «se l'archiviazione é richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non é inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409 co. 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa é inammissibile, il giudice procede senza formalità 11 R. Aprati, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, cit., 1317 s. Cass. 23.9.2015, Frigo Hellas Company Ltd, in CEDCass, m. 265426; Cass. 4.6.2009, Vedani, in CEDCass, m. 244780. 13 P. Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, cit., 72. 14 Cass. 2.7.2015, Markikou. 12 www.lalegislazionepenale.eu 3 25.5.2016 Opinioni A. Nappi e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5». Rispetto all’ordinario procedimento di archiviazione è dunque previsto che l’avviso della richiesta del pubblico ministero debba essere inoltrato, oltre che alla persona offesa, anche all’indagato, cui è riconosciuta un’analoga facoltà di opposizione, giustificata dal pregiudizio anche solo morale derivante da una pronuncia che, per quanto favorevole, presuppone esistente il reato15. Inoltre qui l’avviso della richiesta del pubblico ministero va comunque comunicato alla persona offesa anche se non ne abbia fatto preventiva richiesta16. D’altro canto, mentre nelle altre ipotesi di archiviazione l’opposizione è destinata esclusivamente a una richiesta di ulteriori indagini, nel caso di richiesta di archiviazione per tenuità del fatto le ragioni del possibile dissenso attengono in via principale alla qualificazione dell’offesa ipotizzata dal pubblico ministero 17; ed è da ritenere che solo in funzione strumentale alla confutazione di tale ipotesi di qualificazione si possano anche sollecitare ulteriori investigazioni 18. Poiché la motivazione dell’opposizione ne condiziona la ammissibilità, risulteranno peraltro più ampi i margini di valutazione riservati al giudice, che potrà dichiarare inammissibile anche l’opposizione motivata, ove fondata su argomenti palesemente pretestuosi. Come nell’ordinario procedimento di archiviazione, è da ritenere che l’omissione dell’avviso e comunque la mancata celebrazione dell’udienza, nonostante un’ammissibile opposizione, legittimi sia la persona offesa sia l’indagato a proporre ricorso per cassazione per violazione del diritto al contraddittorio19. E nel caso in cui un ricorso sia proposto, spetterà alla Corte di cassazione stabilire se l’opposizione eventualmente proposta fosse effettivamente inammissibile, trattandosi di accertare un error in procedendo. Per il caso in cui si proceda con udienza camerale è previsto che il giudice decida «dopo avere sentito le parti»; ma ovviamente solo se esse siano comparse, secondo la generale previsione dell’art. 127 co. 320. 15 M. Daniele, L’archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali, cit., 55. 16 A. Mangiaracina, La tenuità del fatto ex art. 131-bis Cp: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., 4. 17 P. Bronzo, L’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in Procedura penale. Teoria e pratica del processo, a cura di G. Spangher, A. Marandola e G. Garuti, II, Milano 2015, 964; M. Daniele, L’archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali, cit., 54. 18 M. Daniele, L’archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali, cit., 58. 19 M. Daniele, L’archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali, cit., 57. 20 F. Caprioli, Prime considerazioni sul proscioglimento per tenuità del fatto, in www.penlecontemporaneo.it, 8.7.2015, 30; M. Daniele, L’archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali, cit., 59; A. Mangiaracina, La tenuità del fatto ex art. 131-bis Cp: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., 5. Contra A. Marandola, I “ragionevoli dubbi” sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto, cit., 797, nel timore di un aumento dei ricorsi per cassazione, ma senza considerare che il ricorso è ammesso solo per violazione del www.lalegislazionepenale.eu 4 25.5.2016 Opinioni A. Nappi Ove il giudice ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione, provvederà con ordinanza se deciderà a conclusione di udienza camerale, con decreto se avrà proceduto de plano. E’ controverso se il giudice possa decidere de plano il rigetto della richiesta di archiviazione21 o debba in tal caso disporre necessariamente udienza camerale, come nell’ordinario procedimento di archiviazione22. Delle due interpretazioni appare più plausibile la seconda, se si consideri che l’art. 411 co. 1 rinvia alla disciplina del procedimento ordinario di archiviazione, applicabile anche all’archiviazione per tenuità del fatto, in mancanza di esplicita deroga. Del resto il rigetto de plano della richiesta di archiviazione comporterebbe un’evidente violazione del 23 contraddittorio , che non potrebbe risultare bilanciata dal riconoscimento del diritto alla previa informazione e del potere di opposizione 24 a un indagato favorevole anziché contrario alla richiesta del pubblico ministero. L’art. 411 co. 1-bis prevede che nel caso in cui il giudice, non accogliendone la richiesta, restituisca gli atti al pubblico ministero, sia solo eventuale la decisione di disporre nuove investigazioni (art. 409 co. 4) o l’imputazione coatta (art. 409 co. 5). Sicché si ammette una restituzione degli atti senza specifiche prescrizioni per il pubblico ministero. In senso contrario si è obiettato che, quando non ritenga di prescrivere né ulteriori indagini né l’esercizio dell’azione penale, il giudice dovrebbe comunque archiviare per altra ragione, diversa da quella della tenuità del fatto 25. E non v’è dubbio che il giudice, richiesto di archiviare per tenuità del fatto, possa disporre l’archiviazione per altre ragioni26, se ritiene ad esempio che il fatto non è previsto dalla legge come reato o che manchi una condizione di procedibilità. Come del resto è da ritenere che il giudice, richiesto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, possa aprire il contraddittorio a persona offesa e indagato onde poter archiviare per tenuità del fatto27. È priva di fondamento l’opposta opinione di chi contraddittorio, non ipotizzabile in mancanza di una previsione di necessaria partecipazione all’udienza. 21 R. Aprati, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, cit., 1324 s; M. Daniele, L’archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali, cit., 60. 22 F. Caprioli, Prime considerazioni sul proscioglimento per tenuità del fatto, cit., 31; E. Marzaduri, L’ennesimo compito arduo (…ma non impossibile) per l’interprete delle norme processual-penalistiche: alla ricerca di una soluzione ragionevole del rapporto tra accertamenti giudiziali e declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis Cp, in www.archiviopenale.it 2015 (1), 9. 23 S. Quattrocolo, Tenuità del fatto: genesi e metamorfosi di una riforma a lungo attesa, in AA.VV., Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia, a cura di M. Daniele e P.P. Paulesu, Torino 2015, 126. 24 Così invece M. Daniele, L’archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali, cit., 60. 25 M. Daniele, L’archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali, cit., 60. 26 F. Caprioli, Prime considerazioni sul proscioglimento per tenuità del fatto, cit., 31; E. Marzaduri, L’ennesimo compito arduo.., cit., 9. Cass. 13.11.1998, Villa, in CEDCass, m. 212509. Contra P. Bronzo, L’archiviazione per particolare tenuità del fatto, cit., 965 s. 27 F. Caprioli, Prime considerazioni sul proscioglimento per tenuità del fatto, cit., 32. Secondo M. Daniele, L’archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali, cit., www.lalegislazionepenale.eu 5 25.5.2016 Opinioni A. Nappi contro una tale eventualità ipotizza un’improbabile violazione dell’art. 112 Cost. 28, che vincola l’iniziativa del pubblico ministero, non le decisioni del giudice. E tuttavia la possibilità che il giudice archivi per altre ragioni non esclude l’ammissibilità di una restituzione incondizionata degli atti, perché le prescrizioni di indagare o di esercitare l’azione penale si giustificano solo quando il pubblico ministero abbia ipotizzato infondata la notizia di reato, non quando non ne escluda l’attendibilità 29. Considerato che l’indagato può impugnare la decisione di archiviazione solo per violazione del contraddittorio, si è ipotizzata un’illegittimità costituzionale dell’art. 411, perché alla decisione consegue l’iscrizione nel casellario giudiziale, che potrebbe risultare ostativa a un successivo nuovo riconoscimento della non punibilità per tenuità del fatto, in quanto indicativa di abitualità della condotta 30. Si è replicato che ostativi a un reiterato riconoscimento della tenuità del fatto potrebbero essere considerati, con un’interpretazione alternativa, solo «i reati accertati nel processo», non «quelli prognosticati fuori del processo, come quando venga disposta l'archiviazione per la tenuità del fatto»31. In realtà l’iscrizione di un provvedimento nel casellario giudiziale ne rende possibile la conoscenza, ma non ha alcuna incidenza sui suoi effetti tipici. Sicché occorrerebbe qui fare riferimento tuttalpiù agli effetti preclusivi propri delle decisioni di archiviazione, che sono molto limitati e non precludono certamente una riconsiderazione della notizia di reato archiviata, al fine di accertare l’abitualità eventualmente ostativa a una nuova dichiarazione di non punibilità per tenuità del fatto. Ma la questione ha una sua ben più radicale soluzione nell’art. 2 Cpp, laddove prevede che «il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito». Sicché la precedente decisione di non punibilità per tenuità del fatto, quand’anche assunta nella forma della sentenza dibattimentale, potrebbe essere acquisita a norma dell’art. 238-bis, ma non vincolerebbe il giudice cui si proponesse una nuova ipotesi di particolare tenuità del fatto contestato in un successivo giudizio32. 61, in tal caso il giudice dovrebbe restituire gli atti al pubblico ministero, con prescrizione di richiedere l’archiviazione per tenuità del fatto; ma una tale prescrizione non è prevista dalla legge e non sembra plausibile a tal fine una interpretazione analogica dell’art. 409. Più ragionevole che sia lo stesso giudice a sottoporre alle parti tutte un’ipotesi di archiviazione per tenuità del fatto. Contra P. Bronzo, Interrogativi sull’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in www.lalegislazionepenale.eu., 21.9.2015, 6; A. Marandola, I "ragionevoli dubbi" sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto, cit., 797. 28 R. Aprati, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, cit., 1324. 29 P. Bronzo, Interrogativi sull’archiviazione per particolare tenuità del fatto, cit., p. 6; A. Marandola, I "ragionevoli dubbi" sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto, cit., 3 s. 30 C. Carrillo, L’iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, in AA.VV., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, cit., 135. 31 R. Aprati, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, cit., 1322. 32 C. cost., 20.5.1996 n. 159; C. cost., 6.2.2009 n. 29. www.lalegislazionepenale.eu 6 25.5.2016 Opinioni A. Nappi 2. Quanto alla fase processuale risulta controverso in giurisprudenza innanzitutto la stessa riconducibilità all’art. 129 Cpp della nuova causa di non punibilità. In realtà, benché sia intitolato «obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità», la dottrina prevalente esclude che l’art. 129 sia applicabile alle cause di non punibilità in senso stretto, che presuppongono un accertamento della responsabilità per il reato contestato, perché l’anticipazione della decisione senza il consenso dell’imputato non è compatibile con il principio del contraddittorio nella formazione della prova 33. Tuttavia la giurisprudenza tende talora a estendere l’applicazione dell’art. 129 co. 1: ma in ragione appunto di un generico riferimento alle cause di non punibilità34 più che attraverso una lettura “disinvolta” della formula «il fatto non costituisce reato», come si rileva in dottrina35. Per la verità la categoria della punibilità è utilizzata in senso del tutto generico nel codice penale, con riferimento alle ipotesi più varie (dalla mancanza del nesso di causalità o del dolo e della colpa, in particolare per errore sul fatto, alla presenza di cause di giustificazione, al difetto di imputabilità), tanto che ne è controversa in dottrina la collocazione36. Sicché non può attribuirsi alcun significato normativo alla rubrica dell’art. 129; e di non punibilità in senso stretto si può parlare solo quando ragioni di opportunità inducano il legislatore a escludere l’irrogazione della pena anche per fatti certamente illeciti e colpevoli. La questione si è posta con specifica pertinenza dopo l’introduzione nel codice penale della «esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto», che del tutto correttamente, secondo la dottrina prevalente, non è stata inclusa nell’ambito dell’art. 12937. Tuttavia, secondo una condivisibile giurisprudenza, la tenuità del fatto, pur essendo certamente una causa di non punibilità, viene a scopo deflativo disciplinata nelle sue implicazioni in rito come causa di improcedibilità. Tanto che, 33 E. Marzaduri, sub art. 129, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, II, Torino 1990, 117; L. Scomparin, Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale, Torino 2008, 89; R. Fonti, Gli atti, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, I, II, Torino 2008, 98. C. cost., n. 195/2002; C. cost., n. 110/2004; C. cost., n. 24/2013. 34 Cass. 23.11.2010, Lisai, in FI 2011 (3), II, 137, con riferimento alla causa di non punibilità in senso stretto prevista dall’art. 649 Cp 35 F. Caprioli, Prime considerazioni sul proscioglimento per tenuità del fatto, cit., 26, con riferimento a sentenze di proscioglimento ex art. 384 o 598 Cp, che peraltro riguardano fattispecie ricondotte dalla giurisprudenza alle cause di giustificazione o esimenti (Cass. 11.3.2015, Ambrosini Nobili, in CEDCass, m. 262910; Cass. 6.1.2014, Pezzino, in CEDCass, m. 264070), per le quali è appunto adeguata la formula «il fatto non costituisce reato» (Cass. 29.5.2008, Guerra, in CEDCass, m. 240814), inclusa nell’art. 129. 36 M. Donini, Alla ricerca di un disegno, in Scritti sulle riforme penali in Italia, Padova 2003, 358 s. 37 R. Aprati, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, cit., 1329; F. Caprioli, Prime considerazioni sul proscioglimento per tenuità del fatto, cit., 25; E. Marzaduri, L’ennesimo compito arduo (…ma non impossibile) per l’interprete delle norme processual-penalistiche: alla ricerca di una soluzione ragionevole del rapporto tra accertamenti giudiziali e declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis Cp, cit., 6; S. Quattrocolo, Deflazione e razionalizzazione del sistema: la ricetta della particolare tenuità dell’offesa, in PPG 2015, 166; P. Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, cit., 89 s. Contra, per la riconducibilità all’art. 129, Cass. 25.2. 2016, Coccimiglio. www.lalegislazionepenale.eu 7 25.5.2016 Opinioni A. Nappi ove il fatto sia particolarmente tenue, deve essere disposta l'archiviazione del procedimento a prescindere da un qualsiasi accertamento di responsabilità: un accertamento che è invece eccezionalmente richiesto, per ragioni di economia processuale, solo nella fase del giudizio, che deve nondimeno chiudersi con una sentenza di non doversi procedere, come si desume anche dall’art. 469 co. 1-bis38. E’ vero dunque che l’art. 131-bis Cp prevede una causa di non punibilità, ma si tratta di una causa di non punibilità che rende improcedibile l’azione penale. Ne consegue che la improcedibilità per tenuità del fatto potrà essere dichiarata, oltre che in sede di archiviazione ex art. 411 o nella fase predibattimentale ex art. 469, anche in udienza preliminare o nel giudizio, perché «l'azione penale non doveva essere iniziata» (art. 425 e art. 529). Ma l’anticipata chiusura del processo prevista dall’art. 129 non è ammissibile per la dichiarazione di improcedibilità per tenuità del fatto nella fase del giudizio, perché ne consegue a norma dell’art. 651-bis un accertamento della responsabilità dell’imputato, che presuppone la pienezza del contraddittorio. Infatti, come si è ben chiarito in giurisprudenza, «l'art. 129 non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - art. 425, 469, 529, 530 e 531 -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio»39. 2.1. E’ controverso se la non punibilità dell’imputato a norma dell’art. 131-bis Cp per la particolare tenuità dell’offesa possa essere dichiarata nell’udienza preliminare. Secondo una parte della dottrina la dichiarazione di non punibilità per tenuità del fatto sarebbe possibile anche a conclusione dell’udienza preliminare, perché l’art. 425 co. 1 prevede che possa essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere anche quando l’imputato risulti essere «persona non punibile per qualsiasi causa»40. Tuttavia in questa prospettiva la dichiarazione di non punibilità per tenuità del fatto presuppone un accertamento dell’esistenza del reato e della sua addebitabilità all’imputato (fatto tipico e colpevolezza); ed è perciò incompatibile con una pronuncia non destinata all’accertamento della responsabilità. Infatti la Corte costituzionale ha più volte affermato l’esigenza che le pronunce implicanti un accertamento di responsabilità senza contraddittorio presuppongono il consenso dell’imputato41, che nel caso in esame non è richiesto, a differenza di quanto l’art. 469 co. 1-bis prevede per il proscioglimento nella fase predibattimentale. E in realtà la possibilità di una trasformazione dell’udienza preliminare in un giudizio di merito 38 Cass. 2.7.2015, Markikou. Cass. 25.1.2005, De Rosa, in CEDCass, m. 230529. 40 R. Aprati, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, cit., 1325; A. Marandola, I "ragionevoli dubbi" sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto, cit., 800; S. Quattrocolo, Deflazione e razionalizzazione del sistema: la ricetta della particolare tenuità dell’offesa, cit., 167. 41 C. cost., n. 195/2002; C. cost., n. 110/2004; C. cost., n. 24/2013. 39 www.lalegislazionepenale.eu 8 25.5.2016 Opinioni A. Nappi con il consenso dell’imputato è offerta dall’ordinamento; ed è rappresentata dal giudizio abbreviato. Sicché si ritiene che, «al fine di ottenere una pronuncia di esclusione della punibilità per tenuità del fatto», l’imputato debba «chiedere il giudizio abbreviato, ossia un giudizio di merito»42. Come s’è già rilevato, peraltro, la tenuità del fatto, pur essendo certamente una causa di non punibilità, viene trattata come causa di improcedibilità, perché impone l'archiviazione del procedimento a prescindere da un accertamento di responsabilità. E poiché l’archiviazione non è certo affidata a una facoltà discrezionale del giudice, ma deve essere disposta quando ne ricorrano i presupposti, ne consegue che l’improcedibilità dell’azione penale va dichiarata in qualsiasi momento risulti la connotazione di tenuità dell’offesa addebitata all’imputato. Infatti l’art. 469 prevede che prima del dibattimento il proscioglimento per tenuità del fatto sia pronunciato con una sentenza di non doversi procedere; e lo stesso art. 651-bis definisce come sentenza di proscioglimento, non di assoluzione dell’imputato, quella che dichiari nel giudizio la tenuità del fatto43. Né è privo di significato il fatto che l’accertamento della responsabilità dell’imputato sia espressamente previsto dall’art. 651-bis solo per la dichiarazione di improcedibilità nella fase del giudizio44. Si può dunque ritenere che il giudice dell’udienza preliminare, quando rilevi la tenuità del fatto contestato all’imputato, debba pronunciare una sentenza di non luogo a procedere perché «l'azione penale non doveva essere iniziata», come prevede l’art. 425 co. 1, con una decisione che, non presupponendo l’accertamento della responsabilità dell’imputato, è compatibile con la destinazione dell’udienza al controllo sull’esercizio dell’azione penale. 2.2. Secondo quanto prevede peraltro l’art. 469 co. 1-bis «la sentenza di non doversi procedere é pronunciata anche quando l'imputato non é punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare». Sicché in questo caso la sentenza predibattimentale «presuppone che la persona offesa sia messa in condizione di scegliere se comparire ed interloquire sulla questione, mediante avviso della fissazione dell'udienza in camera di consiglio contenente espresso riferimento alla specifica procedura di cui all'art. 469»45. Il mancato avviso alla persona offesa, come all’imputato o al pubblico ministero, rende la decisione ricorribile per cassazione per violazione del contraddittorio a norma dell’art. 12746. Tuttavia, mentre l’opposizione dell’imputato o del pubblico ministero precludono la definizione anticipata del giudizio, l’eventuale opposizione della persona offesa non è vincolante47. Controversa è peraltro in dottrina la natura della sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto48. 42 P. Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, cit., 82. P. Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, cit., 72. 44 Cass. 2.7.2015, Markikou. 45 Cass. 8.10.2015, Derossi, in CEDCass, m. 265447. 46 P. Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, cit., 72. 47 P. Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, cit., 71. 48 P. Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, cit., 82 s. 43 www.lalegislazionepenale.eu 9 25.5.2016 Opinioni A. Nappi Secondo alcuni interpreti si tratterebbe di una sentenza di assoluzione a norma dell’art. 530 co. 1 per difetto di punibilità49. Ma l’art. 469 co. 1-bis prevede che «la sentenza di non doversi procedere é pronunciata anche quando l'imputato non é punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale». E non è possibile superare questa definizione normativa come un «difetto di denominazione»50. Né si può prescindere dalla considerazione che l’art. 651-bis, nel prevederne gli effetti extrapenali, definisca sentenza di proscioglimento la decisione liberatoria per tenuità del fatto, mentre l’art. 652 si riferisce a una sentenza di assoluzione. Sicché, superando l’ambizione dell’interprete di adeguare le norme alle proprie impostazioni, sembra più plausibile concludere per la natura processuale della sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto, riconoscendo che l’accertamento della responsabilità, non previsto per le altre fasi del procedimento, «è espressamente previsto dall’art. 651-bis solo per la dichiarazione di improcedibilità nella fase del giudizio, per ragioni di economia processuale»51. Del resto solo in questa prospettiva risulta coerente l’inevitabile riconoscimento della prevalenza della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato rispetto a quella di tenuità del fatto 52. Infatti, se la sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto fosse una sentenza di assoluzione nel merito, sarebbe singolare escluderne la prevalenza sulla sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. Indiscusso che il giudizio abbreviato si concluda con una sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto, è controverso se possa così provvedere il giudice investito di una richiesta di patteggiamento o di decreto penale di condanna. Quanto al procedimento per decreto, ove ritenga che la richiesta del P.M. sia inaccoglibile per erronea qualificazione giuridica del fatto, benché non infondata, il giudice non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, ma deve limitarsi alla restituzione degli atti al richiedente, onde evitare preclusioni a un corretto esercizio dell'azione penale53. Analogamente deve ritenersi che il giudice debba provvedere nel caso in cui intenda qualificare il fatto come di particolare tenuità, e dunque non punibile a norma dell’art. 131-bis Cp54, perché anche quella di tenuità dell’offesa è una qualificazione giuridica55. 49 R. Aprati, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, cit., 1328; B. Lavarini, Gli effetti extrapenali del giudicato “di tenuità”, in AA.VV., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, cit., 108; S. Quattrocolo, Deflazione e razionalizzazione del sistema: la ricetta della particolare tenuità dell’offesa, cit., 167. 50 Così invece R. Aprati, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, cit., 1328. Analogamente B. Lavarini, Gli effetti extrapenali del giudicato “di tenuità”, in AA.VV., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, cit., 108, che parla di «confusione terminologica». 51 Cass. 2.7.2015, Markikou. Per analoghe considerazioni, A. Marandola, I "ragionevoli dubbi" sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto, cit., 800; P. Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, cit., 83. 52 Riconoscono la prevalenza della dichiarazione di estinzione del reato S. Quattrocolo, Deflazione e razionalizzazione del sistema, cit., 167; P. Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, cit., 84. 53 Cass. 15.12.2011, Ji Jiansheng, in CEDCass, m. 251940. 54 R. Aprati, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, cit., 1332; P. www.lalegislazionepenale.eu 10 25.5.2016 Opinioni A. Nappi Quanto al patteggiamento, escluso che la causa di non punibilità per tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis Cp possa essere ricondotta all’art. 129, il giudice richiesto dell’applicazione di una pena concordata dalle parti potrebbe respingere la richiesta in ragione dell’inadeguatezza in eccesso della pena patteggiata56. Ma sembra più corretto ritenere che, ponendo la tenuità dell’offesa una questione di qualificazione giuridica del fatto 57 , il giudice possa rilevarla d’ufficio indipendentemente dall’art. 129 e dichiarare l’azione penale improcedibile58. 2.3. Se si riconosce che presuppone una qualificazione giuridica del fatto59, deve ammettersi che anche il proscioglimento per tenuità dell’offesa a norma dell’art. 131-bis Cp possa essere pronunciato d’ufficio dal giudice dell’impugnazione. Infatti l’art. 129 consente, alla Corte di cassazione e al giudice d’appello, di rilevare che il fatto non sussiste indipendentemente dal motivo che è stato dedotto. Anche se il motivo di impugnazione riguarda solo una circostanza, il giudice dell’impugnazione, sia esso il giudice d'appello o il giudice della cassazione, può rilevare d’ufficio l’insussistenza del fatto. Analogamente il principio «iura novit curia», quale espressione del principio di legalità, riconosce al giudice dell’impugnazione il potere di attribuire ai fatti allegati dalle parti una qualificazione giuridica anche diversa, o comunque indipendente, da quella da esse stesse ipotizzata. Si tratta in questi casi di questioni rilevabili anche oltre i limiti della devoluzione promossa dalle parti, vale a dire anche oltre i limiti delle questioni cui l'oggetto del giudizio d'impugnazione si estende per iniziativa della parte che l'impugnazione ha proposto. Sicché, quando stabilisce che talune questioni siano rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il legislatore deroga alla disciplina delle impugnazioni e dei loro effetti devolutivi, prevedendo per tali questioni una devoluzione automatica, indipendente dall'iniziativa delle parti. Per il giudizio d’appello l’art. 597 Cpp prevede esplicitamente che il giudice possa d’ufficio modificare la qualificazione giuridica del fatto, quale che sia la parte appellante. Nel giudizio di cassazione la corte, potendo decidere le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 609 co. 2 Cpp), può in ogni caso qualificare diversamente il fatto60, anche ai fini del proscioglimento per tenuità dell’offesa a norma dell’art. 131-bis Cp. Pronuncerà in tal caso una sentenza di annullamento senza rinvio della decisione impugnata, avendo rilevato a norma Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, cit., 92 s. 55 Cass. 2.7.2015, Markikou. 56 R. Aprati, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, cit., 1332; P. Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, cit., 92 s. 57 Cass. 2.7.2015, Markikou. 58 P. Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, cit., 94, rilevando come lo stesso art. 129 sia un’applicazione del principio di legalità, dal quale deriva il potere del giudice di qualificare il fatto. 59 Cass. 2.7.2015, Markikou. 60 Cass. 27.9.2004, Tondo, in CEDCass, m. 229901; Cass. 16.1.2008, Huscer, in CEDCass, m. 238969. www.lalegislazionepenale.eu 11 25.5.2016 Opinioni A. Nappi dell’art. 620 lettera a) Cpp che l’azione penale non doveva essere iniziata per tenuità del fatto61. Insomma, se si riconosce che il giudizio di tenuità dell’offesa esprime una qualificazione giuridica del fatto, non ha particolari conseguenze il mancato riferimento dell’art. 129 Cpp a questa causa di non punibilità, che risulterà comunque rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ma senza la prescrizione di un’anticipazione del giudizio che precluda il pieno espletamento del diritto alla prova riconosciuto alle parti. 3. Una speciale efficacia di giudicato riconosce l’art. 651-bis alla sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto a norma dell’art. 131-bis Cp Va innanzitutto rilevato che la definizione della decisione come sentenza di proscioglimento, anziché di assoluzione come nell’art. 652, è coerente con la sua esplicita inclusione da parte dell’art. 469 co. 1-bis tra le pronunce di non doversi procedere ex art. 529. Non si tratta dunque di una «confusione terminologica» del legislatore, come si sostiene in dottrina62, ma del riconoscimento che la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis Cp determina l’improcedibilità dell’azione penale, come si desume anche dall’art. 411 co. 1, che impone l’archiviazione della relativa notizia di reato. Ed è appunto la natura processuale della decisione che ha imposto l’esigenza di prevederne espressamente un’eccezionale efficacia di giudicato in sede civile solo quando, essendo pronunciata a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato, presuppone un accertamento della responsabilità dell’imputato nel pieno contraddittorio tra le parti63. Secondo quanto prevede l’art. 651-bis co. 1, quando viene pronunciata in seguito a dibattimento, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto «ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale». Secondo quanto prevede l’art. 651-bis co. 2, «la stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato». Sembra ragionevole ritenere che il giudicato non avrà effetti vincolanti ai fini della liquidazione del danno da risarcire64. Infatti l’art. 131-bis Cp, evocando danno e pericolo come elementi costitutivi dell’offesa, si riferisce all’interesse leso dal reato, 61 Cass. 2.7.2015, Markikou. B. Lavarini, Gli effetti extrapenali del giudicato “di tenuità”, in AA.VV., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, cit., 108. 63 Cass. 2.7.2015, Markikou. 64 F. Caprioli, Prime considerazioni sul proscioglimento per tenuità del fatto, cit., 33; B. Lavarini, Gli effetti extrapenali del giudicato “di tenuità”, in AA.VV., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, cit., 112. Contra D. Vigoni, Giudicato ed esecuzione penale: confini normativi e frontiere giurisprudenziali, in PPG 2015, 3. 62 www.lalegislazionepenale.eu 12 25.5.2016 Opinioni A. Nappi non alle sue conseguenze dannose65. L’entità della lesione subita dalla persona offesa è certamente uno degli elementi di fatto di cui il giudice penale deve tener conto ai fini della valutazione di tenuità dell’offesa66; ma il relativo accertamento non è comunque riferibile all’intero danno risarcibile. Ciò nondimeno la parte civile subirà comunque un pregiudizio immediato dalla pronuncia della sentenza di proscioglimento dell’imputato per tenuità del fatto, perché la decisione, pur comportando un accertamento di responsabilità, non potrà provvedere non solo sulla pretesa restitutoria o risarcitoria ma neppure in ordine alle spese dell’azione civile pur fondatamente esercitata, talora fin nei giudizi di impugnazione67. Deve infine ritenersi che, trattandosi di una sentenza di proscioglimento non assolutoria, il giudicato di tenuità del fatto non potrà avere efficacia vincolante negli altri giudizi civili o amministrativi cui si riferisce l’art. 654 68. 65 R. Bartoli, L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, cit., 666, ben chiarisce che l’esiguità del danno o del pericolo «va riferita alla dimensione offensiva relativa al disvalore “penale” del fatto, che nulla ha a che vedere con l’eventuale danno patrimoniale subìto dalla persona offesa, che può anche mancare nella fattispecie». 66 S. Quattrocolo, Tenuità del fatto: genesi e metamorfosi di una riforma a lungo attesa, cit., 114. 67 F. Caprioli, Prime considerazioni sul proscioglimento per tenuità del fatto, cit., 33; B. Lavarini, Gli effetti extrapenali del giudicato “di tenuità”, in AA.VV., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, cit., 115 s., giustamente critici in proposito. 68 Contra B. Lavarini, Gli effetti extrapenali del giudicato “di tenuità”, in AA.VV., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, cit., 123, nel presupposto che si tratti di una sentenza di assoluzione. www.lalegislazionepenale.eu 13 25.5.2016