21-08-2014 - Associazione GeA

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Articoli tratti dalla newsletter Studio Cataldi - Quotidiano Giuridico, Studio Cataldi, Ascoli Piceno
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21/08/2014
Briciole di diritto: seconda e terza settimana di agosto. Dalla madre anoressica che vuole il figlio in
affidamento al diritto di visita via skype - Avv. Barbara Pirelli
L'affidamento può dipendere dalla scelta del figlio.
Interessante e' questa ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia in base alla quale è stato disposto
l'affidamento al padre del figlio tredicenne; l'uomo aveva presentato un ricorso ai sensi dell'art. 710 c.p.c.
per chiedere la modifica delle condizioni di separazione.
Nel caso di specie, per decidere sull'affidamento, decisivo e' stato l'ascolto del minore.
Con la sentenza di separazione era stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori,
collocandoli presso la madre e ponendo a carico del padre l'obbligo di versare 500 euro al mese per il loro
mantenimento.
Dopo un anno però, il figlio tredicenne, dopo aver trascorso le vacanze con il padre, manifestava la volontà
di andare al vivere con il padre;in questo modo il genitore avrebbe ottenuto la revoca dell'assegno di
mantenimento mensile.
La moglie invece aveva osteggiato questa scelta ritenendo che se il figlio si fosse trasferito dal padre si
sarebbero occupati di lui solo i nonni.
Tribunale di Perugia ordinanza del 26 marzo 2014
Assegnazione della casa coniugale.
Nella vicenda in questione la madre assegnataria della casa familiare con figlia maggiorenne non autonoma
economicamente ha perso il diritto all'assegnazione dell'immobile( di proprietà esclusiva del marito) perché
la figlia convivente, pur aver svolto pratica professionale, aveva comunque maturato capacità reddituali.
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato in altri pronunciamenti che non può esserci la riviviscenza"
dell'obbligo al mantenimento ove, successivamente, il figlio sia costretto a cessare la propria atttività
lavorativa, in quanto "le circostanze ulteriori non possono far risorgere un obbligo di mantenimento di cui
presupposti siano già venuti meno" (Cass. 12477/04 e 23590/10).
Corte di Cassazione sentenza n. 21334 del 18 settembre 2013
Mantenimento figlio naturale .
E' responsabile penalmente chi non mantiene il figlio nato dalla relazione extraconiugale. Nel contributo
economico vanno ricompresi una serie di costi: il motorino, l'abbigliamento, gli sport, i viaggi.
E' alquanto irrilevante il solo legame affettivo.
Corte di Cassazione, sentenza 33026 del 2014
Assegnazione della casa familiare .
La ex moglie perde l'assegnazione della casa familiare se si trasferisce con i figli in un'altra abitazione, ad
esempio la casa delle vacanze. Questo principio era già stato espresso dalla Corte di Cassazione ma una
recente sentenza della Corte di Appello di Roma ha precisato che, in caso di trasferimento, la ex moglie
perde anche gli arredi presenti nella casa familiare. In caso di trasferimento viene meno lo scopo di
conservazione di un habitat inalterato per i figli.
Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 1367 del 2014
Assegnazione casa familiare.
Particolarmente interessante e' questa sentenza della Cassazione dell'anno 2009.
In questa pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che la scelta della casa familiare non deve essere rimessa
alle esigenze dei figli ma deve ricadere sulla casa in cui viveva stabilmente il nucleo familiare.
Nella vicenda in questione, sulla base di questo principio, la Cassazione ha riformato la sentenza di merito
in forza della quale era stata assegnata alla moglie separata quale casa coniugale un appartamento, diverso
da quello dove la famiglia aveva vissuto unita, ma più rispondente ai desideri della figlia che viveva con lei.
Questo appartamento era più vicino alla scuola e ai parenti del genitore affidatario.
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Va ricordato che l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, comma 4, c.c., risponde secondo
la Corte all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e
delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Corte di Cassazione, sentenza n. 4816 del 27 febbraio 2009
Diritto minorile.
La Cassazione a Sezioni Unite ha risolto definitivamente un contrasto
stabilendo che nel rito minorile è competente a celebrare il rito abbreviato( instaurato a seguito di decreto
che dispone il giudizio immediato) il G.U.P. minorile collegiale in quanto giudice specializzato e non il G.I.P.
presso il Tribunale per i Minorenni che è organo monocratico.
Corte di Cassazione SS. UU.
27 febbraio 2014 deposito in cancelleria il 5 maggio 2014
Anche la madre anoressica ha diritto di vedere il figlio.
Nel caso di specie il minore si rifiutava di aver gli incontri con la madre ed inoltre l'ex marito chiedeva una
riduzione dell'assegno di mantenimento perché la moglie aveva ricevuto in dono dai genitori una casa
senza più dover pagare l'affitto.
Con questa sentenza la Suprema Corte ha stabilito due importanti principi; il primo e' quello secondo il
quale se l'ex coniuge riceve dei regali dalla famiglia di origine ( come ad esempio una casa)questi regali
anche se migliorano la situazione economica dell'ex non giustificano la riduzione dell'assegno.
Il secondo principio e' quello secondo il quale anche le madri anoressiche non perdono il diritto di vedere i
figli anche se la malattia ha impedito loro di avere un solido legame affettivo con i figli.
Corte di Cassazione sentenza n. 6200 del 13 marzo 2009
Mantenimento figli.
La corte di Appello di Ancona in una sentenza ha esteso la nozione penalistica dei mezzi di sussistenza
ritenendo che commette il reato di cui all'art. 570 c.p. il padre che non solo non versa ai figli l'assegno ma
che non garantisce neppure l'abbigliamento, i libri ed i mezzi di comunicazione.
Secondo la Corte territoriale, in base a quelli che sono i cambiamenti delle abitudini di vita familiare e
sociale, nei mezzi di sussistenza non possono essere ricompresi solo il vitto e l'alloggio ma anche altri
strumenti che consentano di soddisfare altre esigenze come appunto abbigliamento, libri di istruzione per i
figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione.
Corte d'Appello di Ancona sentenza n. 3345 del 2013
Maltrattamenti in famiglia.
Il reato di maltrattamenti in famiglia, art. 572 c.p. si configura anche dopo che sia cessato il rapporto di
convivenza tra i coniugi perché vanno comunque osservati i doveri di rispetto reciproco, di assistenza
morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale.
In buona sostanza il reato può essere commesso nei confronti di una persona non convivente con
l'imputato ma che sia unita allo stesso da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione.
Corte di Cassazione sentenza n. 33882 del 31 luglio 2014
Tribunale di Napoli: ricorso ex art. 700 c.p.c. per rimuovere le foto del viaggio di nozze pubblicate su FB
dall'ex coniuge.
La decisione presa dal Tribunale di NAPOLI e' sicuramente una decisione inedita che non mancherà di
essere adottata anche da altri Tribunali.
In buona sostanza un ex marito ha ritenuto non gradita la pubblicazione delle foto di nozze che la ex moglie
aveva pubblicato sulla propria bacheca Facebook sostenendo inoltre che la ex moglie non gli avesse chiesto
il consenso.
Per questa ragione si è rivolto al suo legale che presentando un provvedimento d'urgenza ex art. 700
c.p.c.ha ottenuto dal Tribunale, nella persona del giudice Raffaele Sadino, la rimozione delle suddette foto.
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La moglie si è difesa sostenendo che "l'uso dei social network è oggi talmente evoluto da poter considerare
la bacheca di Facebook non diversamente da un album fotografico privato», questa tesi difensiva non ha
però trovato accoglimento.
Attenzione dunque a quello che si pubblica su Facebook il passo in Tribunale e' breve.
In merito alle pubblicazioni su FB voglio ricordare che è facile anche commettere il reato di
diffamazione. Lo ha stabilito una recente sentenza della Cassazione secondo cui: " ai fini della
integrazione del reato di diffamazione, anche a mezzo di Internet, è sufficiente che il soggetto la
cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone
indipendentemente dalla indicazione nominativa” - Corte di Cassazione sentenza n. 16712 del 16
aprile 2014.
Adottabilita' del minore.
Perché il giudice possa dichiarare lo stato di adottabilita'del minore deve prima verificare l'irrecuperabilità
della funzione genitoriale e lo stato di abbandono del minore stesso. Prima di procedere all'adottabilita' del
minore e' necessario predisporre un progetto atto a permettere di recuperare la funzione genitoriale,
avendo il minore il diritto di vivere nella propria famiglia d'origine.
Non solo il giudice ma anche i servizi sociali devono vigilare sulla buona riuscita del progetto intervenendo
in modo attivo per far fronte alle esigenze primarie dei minori.
Corte di Cassazione, sentenza n. 16175 del 15 luglio 2014
Riconoscimento figlio naturale.
Se un figlio, nato fuori dal matrimonio, sia stato già riconosciuto da uno dei genitori e' necessario il
consenso di
quest' 'ultimo( quando il figlio non abbia ancora compiuto 14 anni) per esprimere il consenso o il dissenso al
secondo riconoscimento .
Di conseguenza, il tutore del minore non può esprimere il consenso o il dissenso al secondo riconoscimento
anche se il genitore che ha riconosciuto per primo è sospeso dalla potestà genitoriale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 17277 del 30 luglio 2014
Visita genitoriale attraverso Skype.
Una ordinanza del Tribunale di Milano di qualche tempo fa, supportata anche dalla giurisprudenza della
CEDU, ha stabilito che nel caso in cui vi siano rapporti conflittuali tra il minore ed il genitore non
collocatario, dovuti soprattutto alla distanza geografica, e' possibile effettuare le c.d. video-visite tramite
Skype.
In questo modo si favorisce una ri-abitudine alla gestualità e allo scambio emotivo senza la presenza fisica
del genitore che il figlio non vuole o non sa più accettare.
E' bene sottolineare che questa e' solo una misura eccezionale e provvisoria, in attesa che venga ristabilito
l'equilibrio relazionale tra genitore e figlio.
Tribunale di Milano, ordinanza del 16 aprile 2013
Addebito della separazione.
Una sentenza della Cassazione di qualche tempo fa ha stabilito che perché il tradimento possa costituire
causa di addebito della separazione e' necessario che la parte che chiede l'addebito ha l'onere di provare la
condotta infedele del coniuge ed inoltre deve dimostrare che questa condotta abbia poi determinato
l'intollerabilità della convivenza.
Invece, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, quindi l'infedeltà,
provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, cioè l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata
infedeltà.
Corte di Cassazione sentenza n. 23426 del 2012
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Spese straordinarie dei figli.
Le spese ordinarie sono quelle previste per la gestione ordinaria di un figlio, quelle straordinarie sono
quelle necessarie ed urgenti.Tra le spese routinarie ci sono: le visite di controllo, pediatriche, l'acquisto di
medicinali da banco o di uso frequente.
Tra le spese straordinarie vanno ricomprese: le cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche;
l'acquisto di un paio di occhiali o di un apparecchio ortodontico.
Tra le spese ordinarie ci sono poi gli esborsi attinenti al profilo scolastico o educativo del minore (compresa
anche la formazione universitaria) quindi rientrano nelle spese ordinarie anche l' acquisto di libri scolastici,
materiale di cancelleria, ecc.
Sono invece considerate spese straordinarie quelle relative a viaggi di studio all'estero, le ripetizioni
scolastiche, l'iscrizione ad istituti privati o a corsi di specializzazione, ecc. Ancora tra le spese straordinarie
vanno ricomprese, da documentare con preventivo accordo, quelle per l'acquisto di un computer o di un
motorino; per la baby-sitter (se contattata per imprevedibili necessità e non in maniera abituale); per il
conseguimento della patente di guida; ecc.
Una sentenza di qualche anno fa del Tribunale di Perugia ha stabilito che: l'acquisto di un apparecchio
ortodontico rientra tra le spese straordinarie.
In questo caso, la spesa per essere rimborsata deve essere concordata da entrambi i genitori perché è una
spesa programmabile e non una spesa sanitaria urgente.
Tribunale di Perugia, sentenza n. 967 del 2011
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