TRIBUNALE DI LIVORNO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL

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TRIBUNALE DI LIVORNO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL
TRIBUNALE DI LIVORNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di
Livorno, sezione lavoro,
in persona della
dott.ssa
Jacqueline Monica Magi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 816/2006 del
Ruolo
della Sezione controversie di lavoro
TRA
P. S., con l'avv. M. Guercio e M. Esposito
- Ricorrente E
Telegate Italia srl con l'Avv. S. Beretta, L. Peron, S. Trifirò
-
resistente -
OGGETTO: mutamento della tipologia contrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03 agosto 2006 P. S. conveniva in giudizio davanti il Giudice
del
Lavoro
di
Livorno
Telegate
Italia
srl
chiedendo
dichiararsi
che
il
contratto
intercorso fra la ricorrente e Telegate era di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
far data dal 29.11.05, per cui era inefficace la cessazione degli effetti del contratto
effettuata in data 28.02.06 e per l'effetto condannare la Telegate Italia srl alla
reintegra della ricorrente al suo posto di lavoro e alla corresponsione in favore della
P. S. delle differenze retributive e contributive maturate nel periodo 29.11.05-28.02.06
oltre alle retribuzioni e contributi a far data dal 28.02.06 al momento dell'effettiva
reintegra.
Esponeva la ricorrente che:
- aveva sottoscritto un contratto di lavoro a progetto con la società Telegate Italia srl
avente a oggetto una collaborazione a termine dal 29.11.05 al 28.02.06;
- Telegate Italia opera nel settore servizi di telefonia e mediante la gestione di callcenter fornisce informazioni al pubblico per mezzo del telefono. Seat Pagine Gialle spa,
assegnataria dal Ministero delle Comunicazioni di numerazione "12xy", si è avvalsa di
Telegate per la gestione del servizio informazione abbonati sulla base di un contratto
che assicurava standards qualitativi e quantitativi ben precisi nella resa del servizio;
- Gli operatori del call-center gestito da Telegate erano collaboratori a progetto fra i
quali
la
ricorrente,
che
in
base
al
contratto
di
lavoro
stipulato
doveva
fornire
informazioni sugli abbonati Seat;
- l "progetto" rimaneva solo nella forma del contratto mentre nella realtà né alla
ricorrente né agli altri collaboratori era affidato alcun progetto o fase di esso e
l'attività
di
lavoro
dagli
stessi
concretamente
svolta
coincideva
con
l'attività
principale del ricorrente cioè con la mera resa al pubblico delle informazioni relative
agli
abbonati
al
servizio
Seat,
per
cui
il
contratto
a
progetto
dissimulava
una
prestazione di lavoro subordinato;
- La modalità di svolgimento del rapporto di lavoro confermava essere un rapporto di
lavoro subordinato: dal dovere della ricorrente di garantire la gestione di un numero
minimo di telefonate ad ora, come da tabella allegata al contratto stesso, all'utilizzo
di macchinari e apparecchi di proprietà esclusiva dell'azienda in locali approntati
dall'azienda stessa con orari rigidi e stabiliti dall'azienda su turnazione settimanale
alla sottomissione alle rigide direttive della resistente;
-
Le
direttive
della
Telegate
erano
tanto
puntuali
da
imporre
agli
operatori
al
centralino di utilizzare protocolli forniti dall'azienda, protocolli a cui si dovevano
attenere rigidamente e che imponevano come rispondere al telefono, con quali frasi e
quali formule di stile per rispondere agli standards chiesti dalla società, con puntuale
controllo sulle modalità usate nello svolgere il lavoro da parte del datore di lavoro.
Si costituiva in giudizio la Telegate Italia srl chiedendo il rigetto della domanda
attorea poiché infondata in fatto ed in diritto.
Esponeva la convenuta:
-
Di
essere
una
società
avente
ad
oggetto
sociale
la
fornitura
di
servizi
di
telecomunicazione;
- Che Seat Pagine Gialle, assegnataria di numerazione breve "12xy" da parte del Ministero
delle Comunicazioni, si è avvalsa di Telegate per fornire informazioni abbonati in base a
contratto di appalto, per cui Telegate ha organizzato il call-center di Guasticce (LI);
- Che all'interno del call-center ogni operatore ha una sua postazione costituita da
telefono e terminale e la loro attività è regolata in base ai flussi di traffico e
all'esigenza di garantire standard qualitativi chiesti dalla committente in ordine a
tempi di attesa della clientela, correttezza delle risposte, cortesia nel servizio;
- I collaboratori, dopo adeguato corso di formazione inerente l'uso del software per le
ricerche, accetta o rifiuta la proposta contrattuale ed in caso di accettazione comunica
all'azienda
la
propria
disponibilità
di
tempo
e
gli
orari
in
cui
è
disponibile
a
lavorare, disponibilità che valgono per la programmazione della copertura dell'orario di
lavoro
effettuata
settimanalmente,
salvo
successiva
diversa
comunicazione
del
collaboratore;
- Che i collaboratori non hanno l'obbligo di avvertire l'azienda in caso di impossibilità
ad effettuare la prestazione lavorativa, ma detta comunicazione risulta gradita ai fini
della organizzazione del lavoro;
- Nessuna giustificazione delle assenze è stata mai chiesta dall'azienda ai collaboratori
che si limita a pagare le ore effettivamente lavorate, senza alcuna sanzione disciplinare
per le assenze dal lavoro;
- Le modalità di svolgimento del lavoro vengono stabilite dal committente che fornisce lo
script, cioè il testo, e le modalità a cui attenersi nella fornitura del servizio alla
clientela, al fine di ottenere un servizio omogeneo e di qualità;
- La presenza dei responsabili di sala ( Room Responsabile) non ha funzione gerarchica o
direttiva ma serve ad assicurarsi che gli operatori rispettino le procedure di risposta
stabilite
dal
committente
(script),
le
modalità
richieste
e
serve
a
garantire
la
copertura del servizio coordinando le interruzioni: in sintesi la verifica dei risultati
dei servizi prestati dagli operatori;
- Che il progetto a cui ha collaborato la ricorrente consisteva nel "esecuzione da parte
del collaboratore di una fase del programma connesso alla erogazione del servizio Seat
"12xy", secondo le modalità previste dal contratto fra il titolare del servizio e la
committente",
servizio,
specifica
di
seguito
il
contratto,
che
comporta
che
la
committente assicuri la resa alla clientela di informazioni sugli abbonati al servizio
telefonico nazionale e che impegna il collaboratore alla gestione delle telefonate in
ingresso
e
nella
resa
delle
informazioni
richieste,
il
tutto
con
autonomia
che
si
sostanzia nel libero accesso ai locali della committente siti in Guasticce(LI) via Spagna
18/20, nello svolgere l'incarico in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione né
vincoli di orario, con la facoltà di utilizzo delle attrezzature aziendali ma senza che
il collaboratore sia sottoposto a potere disciplinare da parte della committente;
- che il compenso ricevuto dalla ricorrente era solo apparentemente orario in realtà
commisurato al raggiungimento degli obiettivi in termini di chiamate evase durante il
tempo di lavoro;
- che la ricorrente ha modificato la propria fascia oraria in costanza di rapporto e
usufruito di sostituzioni da parte dei colleghi;
- che vi è stata regolarità contributiva nei confronti della ricorrente;
- che nella prestazione fornita dalla P. S. a Telegate vi erano entrambi gli elementi
costitutivi della collaborazione a progetto: il progetto affidato al collaboratore e
l'autonomia
Circolare
dello
8
stesso
gennaio
collaboratore,
2004
n.1
che
interpretando
parlando
di
il
progetto
progetto
lo
alla
indica
luce
come
della
"connesso
all'attività dell'impresa" e rintracciabile in "un'attività identificabile a priori" sia
collegato o meno ad un risultato finale. Deduceva la resistente che il contratto della P.
S. corrispondeva a detta definizione e non vi si ritrovano gli elementi tipici della
subordinazione.
Il processo è stato istruito con produzioni documentali e testimonianze.
All'udienza del 08.01.07 la causa veniva discussa ed il giudice emetteva sentenza che
veniva letta dopo che le parti si erano allontanate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione fondamentale su cui verte la controversia è la qualificazione del rapporto
di lavoro intercorso fra la ricorrente e Telegate Italia: occorre dunque esaminarne le
caratteristiche ed inquadrarlo nell'uno o nell'altro modo, lavoro a progetto come vuole
la resistente o lavoro subordinato come chiede la ricorrente.
La collaborazione a progetto sottintende appunto l'esistenza del progetto che implica
un'obbligazione di risultato, viene definita nella Circolare ministeriale n.1/2004 come
un'attività ben identificabile, collegata ad un risultato finale cui il collaboratore
partecipa con la sua prestazione, in piena autonomia, e può essere connesso all'attività
principale
dell'impresa.
ministeriale,
la
Segue
n.17/2006,
alla
citata
specifica
sui
circolare
call-center
una
che,
successiva
riprendendo
la
circolare
circolare
precedente specifica anche che il progetto, pur potendo essere connesso all'attività
dell'impresa, non può coincidere con l'attività principale dell'impresa stessa.
Il
progetto
deve
contenere
un
risultato
che
il
collaboratore
deve
raggiungere
con
modalità autonome ed in particolare nel caso dei call-center la circolare sottolinea come
possa
individuarsi
possibilità
di
un
progetto
autodeterminare
ove
il
l'operatore
proprio
ritmo
debba
di
conseguire
lavoro.
A
un
questo
risultato
proposito
con
la
circolare sottolinea l'impossibilità di attuare l'autodeterminazione nell'attività di inbound, mentre nell'out-bound l'attuarsi di un progetto, in base alla circolare, deve
avere ad oggetto campagne determinate e precise commissionate da terzi estranei ai
gestori del call-center.
Nell'attività
di
in-bound
l'operatore
non
gestisce
la
propria
attività,
né
può
pianificarla e detta attività non può corrispondere ad alcun progetto ma solo nella messa
a disposizione del datore di lavoro delle proprie energie psicofisiche.
Partendo da queste definizioni si osservi ora il lavoro svolto dalla ricorrente:
la
sua
attività
consisteva
appunto
nell'in-bound,
cioè
nel
rispondere
al
telefono
fornendo informazioni per conto di Seat Pagine Gialle, società diversa da Telegate
Italia, cioè la proprietaria dei mezzi di lavoro, la datrice di lavoro.
L'attività
di
in-bound
non
si
presta
al
lavoro
a
progetto
già
per
definizione
ministeriale, ma vi è di più.
Telegate Italia srl è formalmente società diversa da Seat Pagine Gialle spa, committente
del lavoro "12xy", Seat Pagine Gialle è però socio di maggioranza di Telegate Italia,
attraverso Telegate AG ( si veda testimonianza S.), e l'attività di detta azienda è dare
informazioni via telefono per conto di Seat Pagine Gialle sugli abbonati Seat: l'attività
della ricorrente era esattamente la stessa: dare informazioni via telefono sugli abbonati
Seat, cioè il suo lavoro corrispondeva con l'oggetto sociale del datore di lavoro, non
era un progetto definito, specifico e solo connesso con l'attività di Telegate.
Si chiede che il progetto abbia una sua specificità rispetto all'attività principale del
datore di lavoro, non che, come nel caso della P. S., coincida con l'oggetto dell'impresa
datrice di lavoro.
Nessun progetto è dunque individuabile nel rapporto P.-Telegate.
Esaminiamo dunque le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, comuni non
solo alla ricorrente ma agli operatori, come dalle testimonianze raccolte.
Gli operatori si servivano di macchinari e attrezzature forniti dal datore di lavoro, del
resto non di loro esclusivo uso, cioè di una organizzazione del datore di lavoro,
essendone privo il lavoratore.
Il collaboratore è inserito nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, anzi il
suo operare è l'oggetto dell'impresa.
Il lavoro dei collaboratori consisteva nel rispondere al telefono e fornire informazioni
secondo modalità rigidamente standardizzate e previste dal datore di lavoro, con un
costante controllo sulla rispondenza della prestazione a queste modalità, controllo che
li portava ad essere ripresi ove non si attenessero alle modalità richieste. La società
resistente ha definito questo controllo una "formazione continua", modo elegante per
dissimulare un regime di lavoro ai limiti del rispetto della dignità umana come chiesto
dalla'art.2087 cc.
Le testimonianze rese da B. e N. sono eloquenti nel confermare che i team leader
"controllavano e correggevano eventuali problemi o errori nella gestione della risposta",
dove si evidenzia la correzioni di errori ed il controllo giungeva fino a "gestire le
pause per esigenze di natura fisiologica" obbligando gli operatori ad inserire il segnale
di occupato ( circostanza confermata da entrambi i testimoni della ricorrente).
Anche un team leader, teste del resistente, la sig.ra Serafini, conferma che in sala i
team leader controllano il rispetto degli standard e intervengono sui collaboratori che
se ne discostano, ma definisce ciò "formazione continua".
Questo
stretto
controllo
sulle
modalità
di
svolgimento
del
lavoro
da
parte
dei
collaboratori e l'intervento su chi se ne discosta, oltre all'imposizione di dette
modalità
di
svolgimento
del
rapporto
di
lavoro,
sono
elementi
caratterizzanti
la
subordinazione che è appunto assoggettamento al potere di direzione e controllo del
datore di lavoro.
Il potere di direzione e controllo arrivava al punto di imporre l'evasione di un numero
di telefonate orarie e, come dice il teste N., a rispondere alle telefonate in tempi
determinati dal datore di lavoro, quasi "a cottimo". Questo elemento non caratterizza
certo
l'autonomia
del
lavoratore
ma
casomai
un
alto
livello
di
assoggettamento
gerarchico.
Non solo ma collegare la prestazione del lavoratore ad un parametro temporale ( cioè
chiedere
l'evasione
di
un
minimo
di
telefonate
l'ora)
esclude
uno
degli
elementi
fondamentali del lavoro a progetto, stabilito all'art.61 comma 1 D.Lgs 276/03, che
statuisce che il progetto è gestito autonomamente dal collaboratore in funzione di un
risultato
indipendentemente
lavorativa.
La
circolare
dal
tempo
ministeriale
impiegato
17/06
del
per
l'esecuzione
resto
ribadisce
della
la
prestazione
necessità
del
collaboratore, nel lavoro a progetto, di autodeterminare il proprio ritmo di lavoro:
niente di più lontano da quanto richiesto alla P. e agli altri operatori di un minimo di
telefonate orarie.
L'elemento compenso (orario) e l'assenza di rischio concernente il risultato finale
dell'attività per il collaboratore inseriscono il rapporto nel lavoro da qualificarsi
come subordinato.
Quanto all'orario di lavoro, elemento principale della difesa della resistente, anche se
i collaboratori esprimevano la loro preferenza di fascia oraria avevano poi un orario di
lavoro predeterminato e articolato su rigide turnazioni settimanali, pur potendosi far
sostituire
da
altri
colleghi.
L'osservazione
dell'orario
di
lavoro
è
confermata
da
entrambi i testi della ricorrente, mentre i testi di parte resistente hanno solo potuto
dire che i collaboratori fornivano una fascia oraria di preferenza per lavorare, che la
potevano
variare
comunicandolo
e
potevano
scambiare
il
turno
di
lavoro
con
altri
colleghi, oltre al fatto di non dover dare giustificazioni. Tutto ciò attiene alla
gestione complessiva dell'orario ma non dice che non dovevano rispettare un orario, anzi
dovevano comunicare la volontà di cambiare fascia oraria, farsi sostituire da colleghi in
caso di assenza e ciè è giustificato dall'esigenza per il datore di lavoro di garantire
la copertura continua del servizio, da qui anche la turnazione oraria testimoniata dalla
ricorrente.
Quindi si ha assenza di un progetto, presenza di potere di direzione e controllo da parte
del datore di lavoro, uso di macchinari e strumenti del datore di lavoro, fornitura al
datore di lavoro della propria mera energia psicofisica con orario determinato: tutto ciò
qualifica il rapporto di lavoro come subordinato.
L'art.69 D. L.gs 276/03 dispone l'immediata conversione in rapporto subordinato a tempo
indeterminato, con efficacia ex tunc, del rapporto lavorativo sorto sulla base di un
contratto a progetto privo dell'individuazione di un progetto, programma o fase dello
stesso.
La resistente ha sapientemente usato le potenzialità della lingua italiana per mascherare
tutti gli elementi tipici del lavoro subordinato e renderli apparentemente confacenti ad
un rapporto di lavoro a progetto, ma la sapiente definizione formale non può cambiare la
natura dei fatti concreti: i collaboratori del call-center, la P. S. in particolare, sono
lavoratori gerarchicamente assoggettati al datore di lavoro in un modo che rasenta la
lesione della dignità dei lavoratori.
Mancando il progetto nel rapporto di lavoro della P. S. si cade nella conversione in
rapporto di lavoro subordinato e tempo indeterminato: allo stesso risultato si arriva
valutando tutti gli elementi del rapporto e qualificando il rapporto di lavoro come
subordinato in base a come si svolge, e come rapporto di lavoro subordinato non può che
essere a tempo indeterminato.
Da ciò la nullità del termine apposto al contratto ed il recesso unilaterale del datore
di lavoro diventa un licenziamento "ad nutum" e quindi illegittimo.
Nel corso del procedimento la ricorrente non ha dato prova delle eventuali differenze
retributive e contributive per il periodo 29.11.05-28.02.06, né ha chiesto apposita ctu
sul punto.
Il ricorso dunque va accolto.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il rapporto di lavoro fra P. S. e
Telegate Italia srl è stato di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal
29.11.05, riconoscendo l'inefficacia del termine apposto al contratto e della conseguente
cessazione degli effetti del contratto in data 28.02.06. Condanna la Telegate Italia srl
alla reintegra immediata di P. S. sul posto di lavoro e condanna la Telegate Italia srl a
corrispondere a P. S. le differenze retributive e contributive maturate dalla data della
domanda in sede amministrativa 04.04.06 alla data dell'effettiva reintegra, detratte le
somme aliunde percepite dalla ricorrente.
2) condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite dell'importo di complessivi
euro 3.000,00, oltre IVA e CPA, liquidati forfettariamente;
3) sentenza provvisoriamente esecutiva.
Livorno, lì 08.01.2007