TRIBUNALE DI LIVORNO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL
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TRIBUNALE DI LIVORNO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL
TRIBUNALE DI LIVORNO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, in persona della dott.ssa Jacqueline Monica Magi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 816/2006 del Ruolo della Sezione controversie di lavoro TRA P. S., con l'avv. M. Guercio e M. Esposito - Ricorrente E Telegate Italia srl con l'Avv. S. Beretta, L. Peron, S. Trifirò - resistente - OGGETTO: mutamento della tipologia contrattuale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 03 agosto 2006 P. S. conveniva in giudizio davanti il Giudice del Lavoro di Livorno Telegate Italia srl chiedendo dichiararsi che il contratto intercorso fra la ricorrente e Telegate era di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 29.11.05, per cui era inefficace la cessazione degli effetti del contratto effettuata in data 28.02.06 e per l'effetto condannare la Telegate Italia srl alla reintegra della ricorrente al suo posto di lavoro e alla corresponsione in favore della P. S. delle differenze retributive e contributive maturate nel periodo 29.11.05-28.02.06 oltre alle retribuzioni e contributi a far data dal 28.02.06 al momento dell'effettiva reintegra. Esponeva la ricorrente che: - aveva sottoscritto un contratto di lavoro a progetto con la società Telegate Italia srl avente a oggetto una collaborazione a termine dal 29.11.05 al 28.02.06; - Telegate Italia opera nel settore servizi di telefonia e mediante la gestione di callcenter fornisce informazioni al pubblico per mezzo del telefono. Seat Pagine Gialle spa, assegnataria dal Ministero delle Comunicazioni di numerazione "12xy", si è avvalsa di Telegate per la gestione del servizio informazione abbonati sulla base di un contratto che assicurava standards qualitativi e quantitativi ben precisi nella resa del servizio; - Gli operatori del call-center gestito da Telegate erano collaboratori a progetto fra i quali la ricorrente, che in base al contratto di lavoro stipulato doveva fornire informazioni sugli abbonati Seat; - l "progetto" rimaneva solo nella forma del contratto mentre nella realtà né alla ricorrente né agli altri collaboratori era affidato alcun progetto o fase di esso e l'attività di lavoro dagli stessi concretamente svolta coincideva con l'attività principale del ricorrente cioè con la mera resa al pubblico delle informazioni relative agli abbonati al servizio Seat, per cui il contratto a progetto dissimulava una prestazione di lavoro subordinato; - La modalità di svolgimento del rapporto di lavoro confermava essere un rapporto di lavoro subordinato: dal dovere della ricorrente di garantire la gestione di un numero minimo di telefonate ad ora, come da tabella allegata al contratto stesso, all'utilizzo di macchinari e apparecchi di proprietà esclusiva dell'azienda in locali approntati dall'azienda stessa con orari rigidi e stabiliti dall'azienda su turnazione settimanale alla sottomissione alle rigide direttive della resistente; - Le direttive della Telegate erano tanto puntuali da imporre agli operatori al centralino di utilizzare protocolli forniti dall'azienda, protocolli a cui si dovevano attenere rigidamente e che imponevano come rispondere al telefono, con quali frasi e quali formule di stile per rispondere agli standards chiesti dalla società, con puntuale controllo sulle modalità usate nello svolgere il lavoro da parte del datore di lavoro. Si costituiva in giudizio la Telegate Italia srl chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto. Esponeva la convenuta: - Di essere una società avente ad oggetto sociale la fornitura di servizi di telecomunicazione; - Che Seat Pagine Gialle, assegnataria di numerazione breve "12xy" da parte del Ministero delle Comunicazioni, si è avvalsa di Telegate per fornire informazioni abbonati in base a contratto di appalto, per cui Telegate ha organizzato il call-center di Guasticce (LI); - Che all'interno del call-center ogni operatore ha una sua postazione costituita da telefono e terminale e la loro attività è regolata in base ai flussi di traffico e all'esigenza di garantire standard qualitativi chiesti dalla committente in ordine a tempi di attesa della clientela, correttezza delle risposte, cortesia nel servizio; - I collaboratori, dopo adeguato corso di formazione inerente l'uso del software per le ricerche, accetta o rifiuta la proposta contrattuale ed in caso di accettazione comunica all'azienda la propria disponibilità di tempo e gli orari in cui è disponibile a lavorare, disponibilità che valgono per la programmazione della copertura dell'orario di lavoro effettuata settimanalmente, salvo successiva diversa comunicazione del collaboratore; - Che i collaboratori non hanno l'obbligo di avvertire l'azienda in caso di impossibilità ad effettuare la prestazione lavorativa, ma detta comunicazione risulta gradita ai fini della organizzazione del lavoro; - Nessuna giustificazione delle assenze è stata mai chiesta dall'azienda ai collaboratori che si limita a pagare le ore effettivamente lavorate, senza alcuna sanzione disciplinare per le assenze dal lavoro; - Le modalità di svolgimento del lavoro vengono stabilite dal committente che fornisce lo script, cioè il testo, e le modalità a cui attenersi nella fornitura del servizio alla clientela, al fine di ottenere un servizio omogeneo e di qualità; - La presenza dei responsabili di sala ( Room Responsabile) non ha funzione gerarchica o direttiva ma serve ad assicurarsi che gli operatori rispettino le procedure di risposta stabilite dal committente (script), le modalità richieste e serve a garantire la copertura del servizio coordinando le interruzioni: in sintesi la verifica dei risultati dei servizi prestati dagli operatori; - Che il progetto a cui ha collaborato la ricorrente consisteva nel "esecuzione da parte del collaboratore di una fase del programma connesso alla erogazione del servizio Seat "12xy", secondo le modalità previste dal contratto fra il titolare del servizio e la committente", servizio, specifica di seguito il contratto, che comporta che la committente assicuri la resa alla clientela di informazioni sugli abbonati al servizio telefonico nazionale e che impegna il collaboratore alla gestione delle telefonate in ingresso e nella resa delle informazioni richieste, il tutto con autonomia che si sostanzia nel libero accesso ai locali della committente siti in Guasticce(LI) via Spagna 18/20, nello svolgere l'incarico in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione né vincoli di orario, con la facoltà di utilizzo delle attrezzature aziendali ma senza che il collaboratore sia sottoposto a potere disciplinare da parte della committente; - che il compenso ricevuto dalla ricorrente era solo apparentemente orario in realtà commisurato al raggiungimento degli obiettivi in termini di chiamate evase durante il tempo di lavoro; - che la ricorrente ha modificato la propria fascia oraria in costanza di rapporto e usufruito di sostituzioni da parte dei colleghi; - che vi è stata regolarità contributiva nei confronti della ricorrente; - che nella prestazione fornita dalla P. S. a Telegate vi erano entrambi gli elementi costitutivi della collaborazione a progetto: il progetto affidato al collaboratore e l'autonomia Circolare dello 8 stesso gennaio collaboratore, 2004 n.1 che interpretando parlando di il progetto progetto lo alla indica luce come della "connesso all'attività dell'impresa" e rintracciabile in "un'attività identificabile a priori" sia collegato o meno ad un risultato finale. Deduceva la resistente che il contratto della P. S. corrispondeva a detta definizione e non vi si ritrovano gli elementi tipici della subordinazione. Il processo è stato istruito con produzioni documentali e testimonianze. All'udienza del 08.01.07 la causa veniva discussa ed il giudice emetteva sentenza che veniva letta dopo che le parti si erano allontanate. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione fondamentale su cui verte la controversia è la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso fra la ricorrente e Telegate Italia: occorre dunque esaminarne le caratteristiche ed inquadrarlo nell'uno o nell'altro modo, lavoro a progetto come vuole la resistente o lavoro subordinato come chiede la ricorrente. La collaborazione a progetto sottintende appunto l'esistenza del progetto che implica un'obbligazione di risultato, viene definita nella Circolare ministeriale n.1/2004 come un'attività ben identificabile, collegata ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa con la sua prestazione, in piena autonomia, e può essere connesso all'attività principale dell'impresa. ministeriale, la Segue n.17/2006, alla citata specifica sui circolare call-center una che, successiva riprendendo la circolare circolare precedente specifica anche che il progetto, pur potendo essere connesso all'attività dell'impresa, non può coincidere con l'attività principale dell'impresa stessa. Il progetto deve contenere un risultato che il collaboratore deve raggiungere con modalità autonome ed in particolare nel caso dei call-center la circolare sottolinea come possa individuarsi possibilità di un progetto autodeterminare ove il l'operatore proprio ritmo debba di conseguire lavoro. A un questo risultato proposito con la circolare sottolinea l'impossibilità di attuare l'autodeterminazione nell'attività di inbound, mentre nell'out-bound l'attuarsi di un progetto, in base alla circolare, deve avere ad oggetto campagne determinate e precise commissionate da terzi estranei ai gestori del call-center. Nell'attività di in-bound l'operatore non gestisce la propria attività, né può pianificarla e detta attività non può corrispondere ad alcun progetto ma solo nella messa a disposizione del datore di lavoro delle proprie energie psicofisiche. Partendo da queste definizioni si osservi ora il lavoro svolto dalla ricorrente: la sua attività consisteva appunto nell'in-bound, cioè nel rispondere al telefono fornendo informazioni per conto di Seat Pagine Gialle, società diversa da Telegate Italia, cioè la proprietaria dei mezzi di lavoro, la datrice di lavoro. L'attività di in-bound non si presta al lavoro a progetto già per definizione ministeriale, ma vi è di più. Telegate Italia srl è formalmente società diversa da Seat Pagine Gialle spa, committente del lavoro "12xy", Seat Pagine Gialle è però socio di maggioranza di Telegate Italia, attraverso Telegate AG ( si veda testimonianza S.), e l'attività di detta azienda è dare informazioni via telefono per conto di Seat Pagine Gialle sugli abbonati Seat: l'attività della ricorrente era esattamente la stessa: dare informazioni via telefono sugli abbonati Seat, cioè il suo lavoro corrispondeva con l'oggetto sociale del datore di lavoro, non era un progetto definito, specifico e solo connesso con l'attività di Telegate. Si chiede che il progetto abbia una sua specificità rispetto all'attività principale del datore di lavoro, non che, come nel caso della P. S., coincida con l'oggetto dell'impresa datrice di lavoro. Nessun progetto è dunque individuabile nel rapporto P.-Telegate. Esaminiamo dunque le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, comuni non solo alla ricorrente ma agli operatori, come dalle testimonianze raccolte. Gli operatori si servivano di macchinari e attrezzature forniti dal datore di lavoro, del resto non di loro esclusivo uso, cioè di una organizzazione del datore di lavoro, essendone privo il lavoratore. Il collaboratore è inserito nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, anzi il suo operare è l'oggetto dell'impresa. Il lavoro dei collaboratori consisteva nel rispondere al telefono e fornire informazioni secondo modalità rigidamente standardizzate e previste dal datore di lavoro, con un costante controllo sulla rispondenza della prestazione a queste modalità, controllo che li portava ad essere ripresi ove non si attenessero alle modalità richieste. La società resistente ha definito questo controllo una "formazione continua", modo elegante per dissimulare un regime di lavoro ai limiti del rispetto della dignità umana come chiesto dalla'art.2087 cc. Le testimonianze rese da B. e N. sono eloquenti nel confermare che i team leader "controllavano e correggevano eventuali problemi o errori nella gestione della risposta", dove si evidenzia la correzioni di errori ed il controllo giungeva fino a "gestire le pause per esigenze di natura fisiologica" obbligando gli operatori ad inserire il segnale di occupato ( circostanza confermata da entrambi i testimoni della ricorrente). Anche un team leader, teste del resistente, la sig.ra Serafini, conferma che in sala i team leader controllano il rispetto degli standard e intervengono sui collaboratori che se ne discostano, ma definisce ciò "formazione continua". Questo stretto controllo sulle modalità di svolgimento del lavoro da parte dei collaboratori e l'intervento su chi se ne discosta, oltre all'imposizione di dette modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, sono elementi caratterizzanti la subordinazione che è appunto assoggettamento al potere di direzione e controllo del datore di lavoro. Il potere di direzione e controllo arrivava al punto di imporre l'evasione di un numero di telefonate orarie e, come dice il teste N., a rispondere alle telefonate in tempi determinati dal datore di lavoro, quasi "a cottimo". Questo elemento non caratterizza certo l'autonomia del lavoratore ma casomai un alto livello di assoggettamento gerarchico. Non solo ma collegare la prestazione del lavoratore ad un parametro temporale ( cioè chiedere l'evasione di un minimo di telefonate l'ora) esclude uno degli elementi fondamentali del lavoro a progetto, stabilito all'art.61 comma 1 D.Lgs 276/03, che statuisce che il progetto è gestito autonomamente dal collaboratore in funzione di un risultato indipendentemente lavorativa. La circolare dal tempo ministeriale impiegato 17/06 del per l'esecuzione resto ribadisce della la prestazione necessità del collaboratore, nel lavoro a progetto, di autodeterminare il proprio ritmo di lavoro: niente di più lontano da quanto richiesto alla P. e agli altri operatori di un minimo di telefonate orarie. L'elemento compenso (orario) e l'assenza di rischio concernente il risultato finale dell'attività per il collaboratore inseriscono il rapporto nel lavoro da qualificarsi come subordinato. Quanto all'orario di lavoro, elemento principale della difesa della resistente, anche se i collaboratori esprimevano la loro preferenza di fascia oraria avevano poi un orario di lavoro predeterminato e articolato su rigide turnazioni settimanali, pur potendosi far sostituire da altri colleghi. L'osservazione dell'orario di lavoro è confermata da entrambi i testi della ricorrente, mentre i testi di parte resistente hanno solo potuto dire che i collaboratori fornivano una fascia oraria di preferenza per lavorare, che la potevano variare comunicandolo e potevano scambiare il turno di lavoro con altri colleghi, oltre al fatto di non dover dare giustificazioni. Tutto ciò attiene alla gestione complessiva dell'orario ma non dice che non dovevano rispettare un orario, anzi dovevano comunicare la volontà di cambiare fascia oraria, farsi sostituire da colleghi in caso di assenza e ciè è giustificato dall'esigenza per il datore di lavoro di garantire la copertura continua del servizio, da qui anche la turnazione oraria testimoniata dalla ricorrente. Quindi si ha assenza di un progetto, presenza di potere di direzione e controllo da parte del datore di lavoro, uso di macchinari e strumenti del datore di lavoro, fornitura al datore di lavoro della propria mera energia psicofisica con orario determinato: tutto ciò qualifica il rapporto di lavoro come subordinato. L'art.69 D. L.gs 276/03 dispone l'immediata conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato, con efficacia ex tunc, del rapporto lavorativo sorto sulla base di un contratto a progetto privo dell'individuazione di un progetto, programma o fase dello stesso. La resistente ha sapientemente usato le potenzialità della lingua italiana per mascherare tutti gli elementi tipici del lavoro subordinato e renderli apparentemente confacenti ad un rapporto di lavoro a progetto, ma la sapiente definizione formale non può cambiare la natura dei fatti concreti: i collaboratori del call-center, la P. S. in particolare, sono lavoratori gerarchicamente assoggettati al datore di lavoro in un modo che rasenta la lesione della dignità dei lavoratori. Mancando il progetto nel rapporto di lavoro della P. S. si cade nella conversione in rapporto di lavoro subordinato e tempo indeterminato: allo stesso risultato si arriva valutando tutti gli elementi del rapporto e qualificando il rapporto di lavoro come subordinato in base a come si svolge, e come rapporto di lavoro subordinato non può che essere a tempo indeterminato. Da ciò la nullità del termine apposto al contratto ed il recesso unilaterale del datore di lavoro diventa un licenziamento "ad nutum" e quindi illegittimo. Nel corso del procedimento la ricorrente non ha dato prova delle eventuali differenze retributive e contributive per il periodo 29.11.05-28.02.06, né ha chiesto apposita ctu sul punto. Il ricorso dunque va accolto. Spese secondo soccombenza. P.Q.M. Definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il rapporto di lavoro fra P. S. e Telegate Italia srl è stato di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 29.11.05, riconoscendo l'inefficacia del termine apposto al contratto e della conseguente cessazione degli effetti del contratto in data 28.02.06. Condanna la Telegate Italia srl alla reintegra immediata di P. S. sul posto di lavoro e condanna la Telegate Italia srl a corrispondere a P. S. le differenze retributive e contributive maturate dalla data della domanda in sede amministrativa 04.04.06 alla data dell'effettiva reintegra, detratte le somme aliunde percepite dalla ricorrente. 2) condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite dell'importo di complessivi euro 3.000,00, oltre IVA e CPA, liquidati forfettariamente; 3) sentenza provvisoriamente esecutiva. Livorno, lì 08.01.2007