Storia delle istituzioni dell`Italia unita I
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Storia delle istituzioni dell`Italia unita I
Storia delle istituzioni dell'Italia unita I Dallo Stato moderno allo Stato contemporaneo: modelli teorici ∞ evoluzioni pratiche 7 febbraio 2013 [email protected] 1 Perché storia delle istituzioni e archivistica? «La Storia delle Istituzioni non può essere dissociata dalla conoscenza della loro azione concreta nella viva esperienza della prassi amministrativa e giurisdizionale» (Guido Astuti, L’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, Napoli, Morano, 1966) 2 Perché storia delle istituzioni e archivistica? USANO GLI STESSI STRUMENTI uno storico delle istituzioni dovrà studiare la documentazione che l’amministrazione ha prodotto per comprendere il modo in cui ha operato e inciso un archivista dovrà studiare la storia dell’amministrazione (soggetto produttore) di cui sta per riordinare le carte per comprendere il modo in cui ha organizzato la propria memoria 3 Perché storia delle istituzioni e archivistica? STORIA Fonti normative Leggi e decreti Atti parlamentari Archivi = prassi lavorativa quotidiana Analisi documentazione 4 Perché storia delle istituzioni e archivistica? MEMORIA IDENTITA’ CERTEZZA DEL DIRITTO Come e da dove nascono le nostre strutture istituzionali? 5 Il portato della rivoluzione francese Abolizione dei diritti feudali Libertà civili Libertà politiche Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (26 agosto 1789): art. 16 «una società nella quale non è assicurata la garanzia dei diritti, né determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione» CODICE CIVILE (1804) Diffusa partecipazione individuale alla gestione della cosa pubblica Gestione delle comunità locali •Aggregazioni •Capo dell’amministrazione locale = Ufficiale di governo 6 Le Costituzioni L’Italia aveva una propria esperienza in senso riformistico che le consentì di accogliere in modo critico le nuove posizioni nate dalla Rivoluzione francese La storia dell’elaborazione delle costituzioni del periodo 1796-1805 dona il quadro del contributo italiano al loro articolato, contributo che spesso non si tradusse in pratica legislativa perché non assecondava la politica napoleonica Dopo il 1815 le rivolte di Napoli (1820) e del Piemonte (1821), a soli 5-6 anni dalla restaurazione, dimostrano quanto fosse vivo nella classe aristocratico-borghese italiana il problema di un nuovo ordine costituzionale. “Studiare le Costituzioni che si sono susseguite nel corso della storia del nostro paese … significa … cogliere la connessione vitale che intercorre fra le stesse: cioè guardare al di là delle concrete formulazioni, gli ideali che hanno presieduto il loro nascimento, i valori che intendevano esprimere e vederli come man mano si legano alla quotidiana esperienza della nostra società. Per tal modo diritto e vita si riconnettono l’uno a l’altra, costituzione, società e storia si comprendono nel loro rapporto vitale.” (Le Costituzioni Italiane, a c. di A. Aquarone, M D’Addario, G. Negri, Milano, Ed. di Comunità, Milano, Prefazione) 7 Lo Statuto Albertino Instaura una monarchia costituzionale pura, imperniata sulla persona sacra ed inviolabile del re (art. 4): •giuridicamente irresponsabile (artt. 2 e 3) •unico titolare del potere esecutivo (art. 5) •capo supremo dello Stato (art. 5) Particolarità: il cattolicesimo è religione di Stato le altre fedi tollerate (art.1) il re deve giurare fedeltà allo statuto (art. 22) diritti e doveri dei cittadini (artt. 24-32) Camera dei deputati elettiva (artt. 39-47) Disposizioni comuni alle due camere, alcune ancora vigenti (artt. 48-64) i ministri (artt. 65-67), in particolare: sono nominati dal re (art. 65) «I Ministri sono responsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.» (art. 67) 8 La riforma cavouriana 1853 Riforma dell’ordinamento dell’amministrazione centrale, dell’amministrazione del patrimonio e della contabilità generale e del bilancio dello Stato, del controllo della camera dei conti (legge 23 marzo 1853, n. 1483 - ricompresa nel r. d. 13 novembre 1859, n. 3746, emanato con l. 25 aprile 1859, n. 3345-; regolamenti approvati con regi decreti 23 ottobre 1853, n. 1611 e 30 ottobre 1853, n. 1615) Obiettivo perseguito dal Cavour: Un modello organizzativo unico, non più «misto» e ordinato in “ministeri” (due segreterie: interno, affari esteri) e “aziende” (sette: interno, marina, guerra, artiglieria, finanza, gabelle, Real Casa, con competenze sostanzialmente in materia di bilancio), in cui: L’attività amministrativa sarebbe stata più rapida e unitaria, ossia controllabile dal governo Il ministero avrebbe avuto responsabilità direttive ed esecutive Il principio della responsabilità dell’esecutivo è principio costituzionale profondamente connesso all’impianto teorico del liberismo, che va indirettamente ad agire da principio d’organizzazione amministrativo 9 Una poderosa riforma dell’amministrazione su cui a tutt’oggi ci si basa, che vede l’organizzazione di un ministero in modo piramidale-gerarchico suddivisa per “UFFICIO-organo” È proprio del pensiero politico del Risorgimento, sia nell’azione parlamentare che di partito, porre a principio fondamentale dell’azione governativa la supposizione che: A fronte di realtà disomogenee e a questioni d’egemonia fosse necessario ricorrere a forme organizzative rigide tali da assicurare, secondo il modello militare, un quadro istituzionale teso alla modernizzazione economica e sociale in modo uniforme in cui si affermano in via definitiva due principi: «la responsabilità dei ministri», non più solo consiglieri ed agenti del Re, bensì agenti del Governo, investiti di competenze proprie riguardo all’azione amministrativa, responsabili di fronte al Parlamento La definizione del modello piramidale gerarchico all’interno degli uffici, basato sull’idea di un’organizzazione incentrata ed ispirata al concetto d’uniformità Ministro Segretario generale Gabinetto Divisioni Sezioni L’organizzazione era in funzione del ministro e la piramide si sviluppava in cinque piani: 10 PARTICOLARE ATTENZIONE AI FLUSSI DOCUMENTARI E ALL’ARCHIVIO Capo quarto, relativo all’ORDINE INTERNO Art. 56 il Protocollo generale d’ogni Ministero dovrà indicare: 1) il numero d’ordine di arrivo della lettera o domanda; 2) la data d’arrivo; 3) la data della lettera o domanda; 4) il nome e la qualità di chi scrive o ricorre; 5) il soggetto della lettera o domanda; 6) la Direzione generale o l’Ufficio cui si distribuisce la pratica DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." Articolo 1 (R) Definizioni s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso 11 Capo quarto, relativo all’ORDINE INTERNO Art. 63 Gli altri affari saranno in ogni ufficio conservati in fascicoli a stampa (Dossiers), sui quali sarà annotato regolarmente il corso della pratica DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).“ Articolo 65 (R) Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato … b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento; 12 Capo quarto, relativo all’ORDINE INTERNO Art.78: L’archivio dei ministeri sarà diviso in due parti: corrente e generale.. L’archivio corrente sarà distribuito nei vari Uffici e comprenderà tutte le carte dell’anno corrente. L’archivio generale sarà tenuto al Segretariato generale ed avrà la stessa classificazione dell’archivio corrente 13 Capo quarto, relativo all’ORDINE INTERNO , art. 78 Regio decreto 25 gennaio 1900, n. 35, Regolamento uffici di registratura e archivio Art. 79 Ogni Ufficio di registratura avrà un archivio per gli affari che esigono ancora provvedimenti, e si chiamerà corrente. Ogni Ministero avrà un archivio per gli atti sui quali fu definitivamente provveduto e si chiamerà deposito. Art. 80 Nel gennaio di ciascun anno si levano dall'archivio corrente i fascicoli degli affari compiuti e si portano nell'archivio di deposito. Dagli archivi del personale si levano e trasportano soltanto i fascicoli relativi a persone morte o che più non appartengono all'Amministrazione. Art. 89 Il carico dell'archivio è stabilito dal repertorio degli affari; il quale accompagna perciò i fascicoli dell'archivio corrente a quello di deposito. Una copia del repertorio serve da inventario per la consegna degli atti all'archivio del Regno DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." Articolo 67 (R) Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito 1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. 2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. 3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. 14 Bibliografia essenziale Le costituzioni italiane, a cura di Alberto Aquarone, Mario D’Addario e Guglielmo Negri, Edizioni di Comunità, Milano, 1958 GUIDO ASTUTI, L’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, Napoli, Morano, 1966 ROBERTO RUFFILLI, Istituzioni società Stato, volume I, Il Bologna, Mulino, 1989 Storia dello Stato italiano dall’Unità ad oggi, a cura di Raffaelle Romanelli, Roma, Donzelli editore, 1995 GUIDO MELIS, Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, Il Mulino, 1996 ARCHIVIO DI STATO DI PISTOIA, Archivio di Gabinetto della Sottoprefettura poi Prefettura di Pistoia, inventario a cura di Paolo Franzese, MBCA-Ufficio Centrale per i beni archivistici, 1998 Gli archivi umbri e l'unita'. Guida alle fonti documentarie 1859-1865, a cura di Elisabetta David, Stefania Maroni, Marcello Pitorri, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2011 (L'Umbria nella nuova Italia. Materiali di storia a centocinquant'anni dall'Unità) Dallo Stato della Chiesa al Regno d‘Italia. Fonti per la storia del biennio 1860-1861, a cura di Attilio Bartoli Langeli e Daniele Sini, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2011 (L'Umbria nella nuova Italia. Materiali di storia a centocinquant'anni dall'Unità) [email protected] 15