Buoni pasto elettronici esenti fino a 7 euro dal 1

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Buoni pasto elettronici esenti fino a 7 euro dal 1
STUDIO MENGUCCI
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Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro
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Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013
Giancarlo Mengucci
Consulente Tributario
Revisore Contabile
Filippo Mengucci
Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile
Francesco Mengucci
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile
Roma, 21/01/2015
Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi
informativa per la clientela
Prot. N.18/L/2015
OGGETTO: Buoni pasto elettronici esenti fino a 7 euro – dal 01.07.2015
Gentile Cliente,
con la presente intendiamo informarLa che, relativamente ai buoni pasto concessi a dipendenti
e collaboratori ci sono importanti novità in quanto sono detassati fino all’importo complessivo
giornaliero di € 7,00 euro se resi in forma elettronica. La legge di stabilità 2015 ritocca verso
l’alto il tetto di esenzione, portandolo da 5,29 a 7 euro ma soltanto per i ticket elettronici. La
disposizione - contenuta nei commi 16 e 17 dell’unico articolo della legge di stabilità (legge 190/14) entrerà in vigore dal 1° luglio 2015 e varrà fino a 200 euro di ulteriori redditi esentasse che da
quest’anno andranno nelle tasche dei lavoratori beneficiari, seppure sotto forma di compenso in
natura. Dal 2016 in poi, invece, l’agevolazione aumenterà fino a 400 euro annui.
Fino al 30 giugno di quest’anno, il trattamento fiscale in capo al lavoratore dipendente rimane
invariato: la non imponibilità delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni in mense aziendali, e
cioè dei buoni pasto, è fissata nella soglia massima di € 5,29 euro al giorno, a prescindere dalla
tipologia dei ticket restaurant distribuiti ed utilizzati.
Dal 1° luglio 2015, l’articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir, prevede, invece, che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente gli importi complessivi giornalieri fino a 5,29 euro
nel caso di ticket non elettronici (quindi certamente quelli cartacei), elevati a 7,00 euro relativamente
ai ticket elettronici.
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L’agevolazione riguarda sia il regime fiscale, sia gli oneri previdenziali, valendo le stesse
esclusioni e limiti dettati dall’articolo 51 del Tuir anche ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo.
Il valore da prendere in riferimento è quello nominale, ossia quello facciale indicato sul buono
pasto. Peraltro, ove gli importi complessivi giornalieri fossero più alti di quelli appena citati, gli stessi
andrebbero tassati in busta paga e assoggettati ai relativi oneri contributivi, ma solo per l’eccedenza.
I
limiti
sono
validi
anche
per
i
lavoratori
part
time,
quindi
non
si
richiede
alcun
riproporzionamento in base all’orario di lavoro. Anzi, le stesse franchigie sono riconosciute anche nel
caso in cui l’articolazione dell’orario di lavoro non prevedesse il diritto alla pausa pranzo (risoluzione
agenzia delle Entrate 30 ottobre 2006 n. 118).
Per fruire della detassazione i buoni pasto devono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a
categorie omogenee di essi. Come è stato precisato dall’amministrazione finanziaria (circolare 23
dicembre 1997 n. 326/E e circolare 16 luglio 1998 n. 188/E), per categorie omogenee non devono
intendersi solo quelle previste dal codice civile (dirigenti, operai, ecc.), ma anche tutti i dipendenti di
un certo tipo, ad esempio tutti i lavoratori con una certa qualifica o di un certo livello. L’interpretazione
data dalle Entrate è comunque piuttosto flessibile e volta ad evitare che vi siano concessioni di benefits
ad personam. Il responsabile del personale potrà ben ritagliare gruppi omogenei in base alle esigenze
aziendali e dei lavoratori.
Ai fini della determinazione del reddito di impresa, l’acquisto dei ticket restaurant è
completamente deducibile e pertanto - come confermato dalle Entrate nella circolare n6 del 3 marzo
2009 - non sconta il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio dall’articolo 109, comma 5,
del Tuir.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo
Distinti saluti
Studio Mengucci
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