a questo link - Valtiberina Informa
Transcript
a questo link - Valtiberina Informa
COMUNE DI SANSEPOLCRO PROVINCIA DI AREZZO ORDINANZA N° 128 del 06-08-2012 OGGETTO: Istituzione “Zona Infetta” per focolaio infettivo di mixomatosi in loc. Santa Fiora IL SINDACO VISTA la richiesta pervenuta in data 06.08.2012. prot. n. 11780, dall’Az. USL n. 8 Zona Valtiberina, Dipartimento della Prevenzione, U.F. Sanità Pubblica veterinaria, in merito all’istituzione di “Zona Infetta” a seguito dell’individuazione di un focolaio infettivo di mixomatosi sul territorio pubblico del Comune di Sansepolcro, loc. S. Fiora; CONSIDERATA la necessità di adottare idonei provvedimenti territoriali al fine di impedire il diffondersi della malattia; VISTO il .T.U.L.L.S.S. Approvato con R.D. 27.02.1934 N. 1265; VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08.02.1954 n. 320; VISTA la L. 23.12.1978 n. 833 e ss.mm.ii.; VISTO il Reg. CE n. 882 del 29.04.2004; VISTA la L.R. n. 16 del 25.02.2000 e ss.mm.ii.; VISTA la Delibera R.T. del 15.02.2010 n. 147; VISTO l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., T.U.E.L.; ORDINA L’istituzione della “Zona Infetta” compresa nel raggio di 3,00 Km. a partire da via Dragoni in Zona Ind. Santa Fiora interna al territorio delimitato dalla cartina allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale All’interno di tale area si definisce l’adozione delle seguenti misure di polizia veterinaria: Sequestro delle conigliere e degli allevamenti infetti; Divieto di trasportare fuori dalla zona infetta conigli vivi o morti e materiale ed oggetti atti alla propagazione dell’infezione; Abbattimento dei conigli infetti; Distruzione degli animali morti o abbattuti con le modalità previste dalle norme; Ordinanza n° del Pagina 1 di 2 Sequestro e censimento dei conigli apparentemente sani e divieto di immettere conigli di altra provenienza nelle conigliere e allevamenti infetti; Le misure previste dalle presente Ordinanza saranno revocate nei tempi e nei modi previsti dalla normativa. È fatto obbligo al Servizio Veterinario, al Comando di Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine di far rispettare il presente atto. Ogni infrazione ai divieti contenuti nella presente ordinanza sarà punita con l’applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, come disposto dall’art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge n 7/8/1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione, o, in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data. Il ricorso non sospende l'esecuzione della presente ordinanza. Sansepolcro lì 06.08.2012 IL SINDACO Dr.ssa Daniela FRULLANI ________________________ Ordinanza n° del Pagina 2 di 2