ZONA INFETTA DA MIXOMATOSI DEL CONIGLIO

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ZONA INFETTA DA MIXOMATOSI DEL CONIGLIO
Settore : Servizi Sociali
Servizio: Sanità
Telefono: 059 95 92 05 Fax: 059 95 92 61
Ordinanza n. 363 / 2015
OGGETTO “ ZONA INFETTA DA MIXOMATOSI DEL CONIGLIO ”
Visti:
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IL SINDACO
l’art. 264 del Testo Unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1256 - 27/07/1934,
modificato secondo la L. 2/6/1988 n. 218;
il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 - 08/02/1954 art. 11 ;
l’Ordinanza A.C.I.S. ( Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica) – 15/09/1955
succ. mod. e integr. da Ordinanza A.C.I.S. 01/12/1957 relativa alla profilassi della
mixomatosi del coniglio ed in particolare l’art. 3 inerente l’adozione del provvedimento “
zona di protezione”;
la Legge n. 833 del 23/12/1978 ss.mm.ii. sull’istituzione del servizio sanitario nazionale;
la Legge n. 142 - 08/06/1990 ss.mm.ii. sull’ordinamento delle autonomie locali - art. 38,
comma 1 b;
il d.lvo n. 502 del 30/12/92 con le modifiche apportate dal d.lvo 7/12/93 n. 517 del
7/12/1993 “ Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma della Legge 23/10/92 n°
421”;
la Legge regionale n. 19 - 02/05/1994 ss.mm.ii. sul riordino del servizio sanitario regionale;
il D.lvo n. 267 - 18/08/2000 “ testo unico sull’ordinamento degli enti locali - art. 50 comma
5;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di igiene;
il Regolamento comunale di igiene veterinaria;
Vista la denuncia del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Modena del Distretto di
Castelfranco Emilia - ns protocollo n.33306 del 14/08/2015 in cui si segnala la presenza di un
focolaio di mixomatosi del coniglio in allevamento familiare sito in Nonantola via Imperiale 11
codice allevamento 027MO008;
Visto altresì che nella denuncia sopracitata viene proposta l’emissione di un’Ordinanza nella quale,
ai sensi dell’ordinanza A.C.I.S. – 15/09/1955 s.m.i., venga dichiarata “ zona infetta per mixomatosi
del coniglio” la parte del territorio del Comune di Castelfranco Emilia avente un raggio di tre
chilometri attorno all’allevamento interessato dalla malattia.
Considerata la necessità di adottare idonei provvedimenti al fine di impedire la diffusione della
malattia;
Precisato che la mixomatosi è una malattia che colpisce esclusivamente il coniglio e non si
trasmette né all’uomo né ad altri animali.
ORDINA
che il territorio del Comune di Castelfranco Emilia limitato dalle seguenti vie:
• via Muzza Nuova
• via Prati tra via Muzza Nuova e via Per Panzano
• via Per Panzano tra via Prati e via Pioppa
• via Pioppa
• via Nino Bixio
• via Claudia fino ad intersezione con ferrovia
• tracciato ferroviario fino a via Mavora
• via Mavora fino ad intersezione con via Olmo
• via Olmo
• via Bonvino
sia dichiarato
“ ZONA INFETTA DA MIXOMATOSI DEL CONIGLIO “
nella zona suddetta saranno applicate le seguenti misure:
1. l'
apposizione di tabelle riportanti l'
iscrizione "Zona infetta da Mixomatosi del coniglio" da
collocarsi ai limiti della Zona Infetta;
2. il sequestro delle conigliere e degli allevamenti infetti;
3. il divieto di trasportare fuori della zona infetta i conigli vivi o morti, il materiale e gli oggetti
atti alla propagazione della malattia;
4. l'
abbattimento e distruzione dei conigli infetti;
5. la distruzione degli animali morti o abbattuti mediante il fuoco o l'infossamento alla
profondità di almeno un metro;
6. il sequestro e la numerazione dei conigli apparentemente sani e il divieto di immettere
conigli di altra provenienza nelle conigliere e negli allevamenti infetti;
7. il censimento degli animali recettivi alla malattia presenti nella zona infetta;
8. la sospensione di fiere e mercati e di ogni altra forma di commercio di conigli vivi
dell'
ambito della zona infetta;
9. l'
obbligo della vigilanza sanitaria periodica e pertanto i proprietari di conigli residenti
all’interno della zona infetta sono obbligati a darne comunicazione al Servizio Veterinario
dell'
AUSL di Modena distretto di Castelfranco Emilia ( tel. 059 92 94 00 - fax 059 92 94 07)
DISPONE
10. le misure previste dalla presente Ordinanza saranno revocate trascorsi numero 6 ( sei ) mesi
dalla constatazione dell'
ultimo caso di malattia;
11. la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
12. la trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti:
- Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. di Modena distretto di Castelfranco Emilia;
- Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco Emilia;
- Settore Polizia Municipale del Comune di Castelfranco Emilia;
- Organizzazioni sindacali ed associazioni di categoria presenti sul territorio
Il Servizio Veterinario dell'
Azienda U.S.L. di Modena Distretto di Castelfranco Emilia e la
Polizia Municipale del Comune di Castelfranco Emilia sono incaricati dell'
esecuzione e del
rispetto della presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale lì 14 agosto 2015
Il Sindaco
avvocato Stefano Reggianini