ZONA INFETTA DA MIXOMATOSI DEL CONIGLIO
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ZONA INFETTA DA MIXOMATOSI DEL CONIGLIO
Settore : Servizi Sociali Servizio: Sanità Telefono: 059 95 92 05 Fax: 059 95 92 61 Ordinanza n. 363 / 2015 OGGETTO “ ZONA INFETTA DA MIXOMATOSI DEL CONIGLIO ” Visti: - - IL SINDACO l’art. 264 del Testo Unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1256 - 27/07/1934, modificato secondo la L. 2/6/1988 n. 218; il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 - 08/02/1954 art. 11 ; l’Ordinanza A.C.I.S. ( Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica) – 15/09/1955 succ. mod. e integr. da Ordinanza A.C.I.S. 01/12/1957 relativa alla profilassi della mixomatosi del coniglio ed in particolare l’art. 3 inerente l’adozione del provvedimento “ zona di protezione”; la Legge n. 833 del 23/12/1978 ss.mm.ii. sull’istituzione del servizio sanitario nazionale; la Legge n. 142 - 08/06/1990 ss.mm.ii. sull’ordinamento delle autonomie locali - art. 38, comma 1 b; il d.lvo n. 502 del 30/12/92 con le modifiche apportate dal d.lvo 7/12/93 n. 517 del 7/12/1993 “ Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma della Legge 23/10/92 n° 421”; la Legge regionale n. 19 - 02/05/1994 ss.mm.ii. sul riordino del servizio sanitario regionale; il D.lvo n. 267 - 18/08/2000 “ testo unico sull’ordinamento degli enti locali - art. 50 comma 5; lo Statuto comunale; il Regolamento comunale di igiene; il Regolamento comunale di igiene veterinaria; Vista la denuncia del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Modena del Distretto di Castelfranco Emilia - ns protocollo n.33306 del 14/08/2015 in cui si segnala la presenza di un focolaio di mixomatosi del coniglio in allevamento familiare sito in Nonantola via Imperiale 11 codice allevamento 027MO008; Visto altresì che nella denuncia sopracitata viene proposta l’emissione di un’Ordinanza nella quale, ai sensi dell’ordinanza A.C.I.S. – 15/09/1955 s.m.i., venga dichiarata “ zona infetta per mixomatosi del coniglio” la parte del territorio del Comune di Castelfranco Emilia avente un raggio di tre chilometri attorno all’allevamento interessato dalla malattia. Considerata la necessità di adottare idonei provvedimenti al fine di impedire la diffusione della malattia; Precisato che la mixomatosi è una malattia che colpisce esclusivamente il coniglio e non si trasmette né all’uomo né ad altri animali. ORDINA che il territorio del Comune di Castelfranco Emilia limitato dalle seguenti vie: • via Muzza Nuova • via Prati tra via Muzza Nuova e via Per Panzano • via Per Panzano tra via Prati e via Pioppa • via Pioppa • via Nino Bixio • via Claudia fino ad intersezione con ferrovia • tracciato ferroviario fino a via Mavora • via Mavora fino ad intersezione con via Olmo • via Olmo • via Bonvino sia dichiarato “ ZONA INFETTA DA MIXOMATOSI DEL CONIGLIO “ nella zona suddetta saranno applicate le seguenti misure: 1. l' apposizione di tabelle riportanti l' iscrizione "Zona infetta da Mixomatosi del coniglio" da collocarsi ai limiti della Zona Infetta; 2. il sequestro delle conigliere e degli allevamenti infetti; 3. il divieto di trasportare fuori della zona infetta i conigli vivi o morti, il materiale e gli oggetti atti alla propagazione della malattia; 4. l' abbattimento e distruzione dei conigli infetti; 5. la distruzione degli animali morti o abbattuti mediante il fuoco o l'infossamento alla profondità di almeno un metro; 6. il sequestro e la numerazione dei conigli apparentemente sani e il divieto di immettere conigli di altra provenienza nelle conigliere e negli allevamenti infetti; 7. il censimento degli animali recettivi alla malattia presenti nella zona infetta; 8. la sospensione di fiere e mercati e di ogni altra forma di commercio di conigli vivi dell' ambito della zona infetta; 9. l' obbligo della vigilanza sanitaria periodica e pertanto i proprietari di conigli residenti all’interno della zona infetta sono obbligati a darne comunicazione al Servizio Veterinario dell' AUSL di Modena distretto di Castelfranco Emilia ( tel. 059 92 94 00 - fax 059 92 94 07) DISPONE 10. le misure previste dalla presente Ordinanza saranno revocate trascorsi numero 6 ( sei ) mesi dalla constatazione dell' ultimo caso di malattia; 11. la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio; 12. la trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: - Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. di Modena distretto di Castelfranco Emilia; - Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco Emilia; - Settore Polizia Municipale del Comune di Castelfranco Emilia; - Organizzazioni sindacali ed associazioni di categoria presenti sul territorio Il Servizio Veterinario dell' Azienda U.S.L. di Modena Distretto di Castelfranco Emilia e la Polizia Municipale del Comune di Castelfranco Emilia sono incaricati dell' esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza. Dalla Residenza Municipale lì 14 agosto 2015 Il Sindaco avvocato Stefano Reggianini