tesina finale - Provincia autonoma di Trento

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tesina finale - Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Trento
Ufficio per i rapporti con l’Unione europea
Cittadinanza europea: ricchezza nella
diversità
Lucia Andreatta
Elaborato finale di tirocinio
2 aprile 2012- 22 giugno 2012
INDICE
INTRODUZIONE……………………………………………………………………………...…p. 3
1. L’IDENTITÀ EUROPEA…………………………………………………………………...…p. 5
2. L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CITTADINANZA…………………………………p. 7
3. LA CITTADINANZA EUROPEA…………………………………………………………….p. 9
4. L’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI E IL PROGRAMMA DIRITTI, UGUAGLIANZA E
CITTADINANZA………………………………………………………………………………….p. 18
CONCLUSIONE…………………………………………………………………………………p. 20
SITOGRAFIA……………………………………………………………………………………p. 22
2
INTRODUZIONE
L’11 agosto 2011 la Commissione europea ha proposto al Parlamento e al
Consiglio europeo di proclamare il 2013 “Anno europeo dei Cittadini” per
celebrare l’anniversario dei vent’anni della cittadinanza dell’Unione introdotta
con il trattato di Maastricht il 1° novembre 1993.
Ad oggi, il 48% degli europei pensa di non essere abbastanza informato su quali
siano i diritti e i doveri del cittadino europeo. Per ovviare a ciò gli obiettivi
dell’anno europeo del cittadino sono:
• Rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell'Unione in merito al loro
diritto di circolare e di soggiornare liberamente all'interno dell'Unione
europea e più in generale ai diritti garantiti ai cittadini dell'Unione allorché
si trovano in un altro Stato membro, compreso il diritto di partecipare alla
vita democratica dell'Unione;
• Rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell'Unione in merito alle
modalità con le quali possono tangibilmente beneficiare dei diritti e delle
politiche dell'Unione allorché risiedono in un altro Stato membro e
promuovere la loro partecipazione attiva a forum civici sulle politiche e su
problematiche dell'Unione;
• Stimolare un dibattito sulle conseguenze e sulle potenzialità del diritto
di circolare liberamente quale aspetto inalienabile della cittadinanza
dell'Unione, in particolare in termini di rafforzamento della coesione sociale
e della comprensione reciproca tra i cittadini dell'Unione, nonché del
legame tra i cittadini e l'Unione1.
La crisi economico- finanziaria sta preoccupando il futuro dell’Unione e dei
suoi cittadini, che non solo hanno perso la fiducia nei loro governi locali ma
sono anche scettici nei confronti della capacità dell’Unione europea di trovare
soluzioni a questa crisi: “In fondo i problemi principali di credibilità di una
società ormai transnazionale si risolvono nelle domande e nei bisogni dei
cittadini, che non riescono a trovare risposte nelle vecchie strutture statali, e
spesso rigettano quelle europee, malamente conosciute e dipinte dalle prime
con le tinte fosche di una palingenesi dei mali di oggi”2.
Ma l’Europa non è fatta solo d’istituzioni, consigli o assemblee, è fatta anche di
persone, che se debitamente informate sul loro ruolo all’interno dell’Unione
possono aiutare in prima persona a trovare soluzioni per questo momento
critico. Per risolvere le questioni attuali é necessaria una società civile europea,
che si riconosca nell’Europa e la visione delle giovani generazioni che, forse,
sono quelle che più si sentono cittadine europee.
1
Cfr. http://www.destinazioneeuropa.eu/aec2013/default.asp
Cfr. Tonini, P. V., Il gruppo Spinelli verso gli Stati Uniti d’Europa: un battesimo del
fuoco, in www.eurobull.it
2
3
Per fare un esempio in merito, il movimento We are Europe, propone l’Anno
Europeo di volontariato per tutti, per rispondere alla crisi dell’euro, per rendere
i cittadini attivi e responsabili, per denunciare un’Europa “dall’alto” per
ricostruire l’Europa “nello spirito dello slogan kennediano: non chiedetevi che
può fare per voi l’Europa, ma che cosa potete fare voi per l’Europa, facendo
l’Europa”3.
L’Europa non può funzionare senza i cittadini, che però devono essere
consapevoli del loro status e di cosa questo comporta.
Le azioni da intraprendere sono quindi due:
•
•
Rafforzare la fiducia dei cittadini europei, fondamentale nel legittimare
le istituzioni democratiche che, per definizione, si fondano
sull’appoggio dei cittadini;
Informare gli stessi in merito a cosa possano fare per l’Europa;
Come fare quindi a rafforzare questa fiducia?
Nikiforos Diamandouros, il mediatore europeo, durante un workshop sulla
cittadinanza europea, citando il Trattato di Lisbona, evidenzia l’importanza
della partecipazione attiva della popolazione, soprattutto in un momento di crisi
come quello che sta vivendo l’Europa. Le idee e i consigli dell’opinione
pubblica diventano fondamentali, è quindi necessario farla partecipare più
apertamente ai processi di decision- making.
È quindi molto importante un lavoro di cooperazione tra le Istituzioni e la
società civile.
Scopo di questo lavoro è quello di delineare brevemente il concetto di
cittadinanza e di identità europee, entro le quali ci si possa riconoscere. Vedere
quali sono i “compiti” dei cittadini europei, allo scopo di partecipare in modo
più attivo alla vita istituzionale europea e per arrivare più preparati all’”Anno
europeo dei cittadini” nel 2013.
3
Cfr. Beck, U., e Cohn- Bendit, D., L'Europa siamo noi è il momento di ricostruirla, in
www.repubblica.it
4
1. L’IDENTITÀ EUROPEA4
“Per unire l’Europa, c’è forse più da distruggere che non da costruire: buttar giù un
mondo di pregiudizi, un mondo di pusillanimità, un mondo di rancori. Molto occorse per
fare l’Italia unita, quando ogni città aveva imparato a detestare la città vicina, nei lunghi
secoli della servitù! Occorrerà fare lo stesso per giungere all’Europa. Parliamo,
scriviamo, non concediamoci un attimo di tregua: l’Europa sia sempre l’argomento del
giorno!”5
Alcide De Gasperi, 1953
Prima di parlare di cittadinanza europea è bene fare una breve introduzione
sull’idea d’Europa e su quella che possiamo definire identità europea.
Lucien Febvre, storico francese, chiama Europa “semplicemente un’unità
storica (…), che si è costituita in una data definita (…), l’Europa così come
la definiamo, come la studiamo è una creazione del Medioevo, un’unità
storica che, come tutte le altre unità storiche, è fatta di diversità, di pezzi, di
cocci strappati da unità storiche anteriori, a loro volta fatte di pezzi, di cocci,
di frammenti di unità precedenti”6.
Se guardiamo alla storia, dai Greci fino agli Stati nazionali possiamo notare
come ci siano degli elementi in comune tra i vari Stati europei: l’eredità
greco- romana, quella delle civiltà germaniche e del cristianesimo. I principi
di tolleranza e di dignità umana, affermatisi con l’Umanesimo e il
Rinascimento.
Dopo le due guerre mondiali si era alla ricerca di una pace duratura fra i
popoli europei e poi di una difesa del modello europeo di società come terza
via al liberismo americano e al comunismo sovietico. Ma una pace perpetua
e un nuovo modello non bastano a definire un’identità.
“C’è chi vede un’Europa circoscritta ai Paesi che hanno in comune il
pensiero greco, il diritto romano e la fede cristiana e chi ritiene che questa
triplice eredità non basta a definire l’identità europea, poiché da un lato
nessuna di queste tre identità è esclusiva dell’Europa, dall’altro l’Europa si è
costruita sull’apertura ad altre culture”7.
La via più promettente per creare un’identità europea sembra quella di
riferirsi a valori presenti delineati già nel trattato di Maastricht e ripresi poi
in quello di Lisbona, che illustrano l’Unione fondata sui principi di libertà,
democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e non
da ultimo dello stato di diritto. Ma non basta. Per costruire un’identità
europea è necessario adottare un approccio pluralista: “L’estrema
4
Cfr. Testolin, G., Europa: dalle radici all’unione europea, www.univia.it ; Lo Giudice,
A., Pensare l’identità europea, in “I quaderni europei”, numero 5, ottobre 2008, in
www.lex.unict.it ; Ponzano, P., Identità europea e cittadinanza dell’Unione, in
http://fermi.univr.it/europa/seminari/08_02_approfondimenti.pdf
5
Cfr. Una cittadinanza europea, in “La Stampa”, numero 176, 25 luglio 1957, in
http://www3.lastampa.it/archivio-storico/
6
Cfr. Febvre, L., L’Europa. Storia di una civiltà, Roma, 1999, p. 3.
7
Cfr. Ponzano, Identità europea, cit. p. 1.
5
differenziazione istituzionale e culturale, che caratterizza lo spazio sociale
dell’Unione Europea, esprime un dato innegabile, presupposto di qualsiasi
riflessione in termini identitari. Il pluralismo in sé, infatti, quale fattore
strutturale, cioè quale indice di una divisione virtualmente funzionale sul
piano istituzionale, e potenzialmente conflittuale sul piano culturale, sembra
essere una condizione per la stessa pensabilità di un’identità postnazionale
come quella europea”8.
Come sottolinea Edgar Morin, filosofo e sociologo francese, l’identità
europea non può essere che la fusione di più identità, anche se viviamo
nell’illusione che l’identità debba essere una e indivisibile.
Ancora Alberto Melucci, nel saggio Memoria, solidarietà, identità, scrive
che “la costruzione di un’identità condivisa non può che fondarsi su un
modello di solidarietà per differenza in cui la differenza che fonda il legame,
è il riconoscimento, cioè di quello che nell’altro ci manca e ci completa”9.
L’identità postnazionale si deve quindi fondare su di una società che
coniughi le differenze.
Occorre impostare la costruzione dell’identità europea su un progetto
politico istituzionale che impieghi le differenze, ovvero “ragionare su
un’identità condivisa che sia costruita ed espressa attraverso una comune
definizione politica e istituzionale del progetto europeo”10.
Ancora, una ragione dell’identità europea che corrisponde ad una necessità
politico- istituzionale è che essa garantisce “un’integrazione democratica
come prodotto di un solidarismo civico. La condivisione ideale dei principi
d’azione politica e sociale, e il senso di appartenenza che da tale
condivisione deriva, pongono le condizioni per una solidarietà effettiva.
L’identità condivisa giustifica e legittima quindi la prassi della solidarietà,
anche a livello istituzionale, perché presuppone una lettura orizzontale dei
rapporti sociali, instaurati tra soggetti che giungono a condividere idealità
nonostante e a causa delle diverse posizioni sociali che occupano. Una
dinamica di questo tipo incide in maniera determinante sui processi di
democratizzazione”11.
Il processo di formazione di un’identità condivisa è allora un processo di
partecipazione politica.
Il cittadino deve partecipare alla vita istituzionale per colmare quel deficit
democratico, problema che più volte è stato sollevato in riferimento
all’Europa. “La questione del deficit democratico non può essere ridotta al
piano formale del carattere rappresentativo delle procedure di governo e a
quello della legittimità degli organi istituzionali. Più a fondo si tratta invece
di un deficit identitario; della assente coscienza individuale
dell’appartenenza a un’entità politica europea”12.
Dunque è dentro la sfera politica che occorre inserire il processo
dell’identità europea.
8
9
10
11
12
Cfr. Lo Giudice, Pensare l’identità, cit. p.4.
Cfr. Lo Giudice, Pensare l’identità, cit. p.6.
Ivi, p. 7.
Ivi, p. 11.
Ivi, p. 12.
6
2. L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CITTADINANZA
Il concetto di cittadinanza nasce in Occidente e precisamente nelle polis
greche (nonostante il termine venga fatto risalire dal latino civis e civica),
dove vengono definiti cittadini coloro che hanno il diritto di partecipare alla
gestione della res publica e che godono dell’isonomia (uguaglianza davanti
alla legge). Ma questa definizione non aveva valore per gli stranieri che non
godevano di alcun diritto: nell’Atene di Pericle solo il 10% degli abitanti
erano veri e propri cittadini.
La cittadinanza era quindi la base per poter partecipare alla vita politica
della comunità.
Nell’antica Roma il concetto di cittadinanza ebbe un’evoluzione diversa: si
estese la cittadinanza anche agli stranieri, man mano che l’Impero si
ingrandiva. Durante il periodo repubblicano esisteva una carica, quella del
pretore per gli stranieri. Ma fu nel 212 d.C. con l’editto di Caracalla (o
Costitutio Antoniniana) che venne elargita a tutti gli abitanti liberi
dell’Impero, la cittadinanza romana. Tuttavia in questo periodo la
definizione di cittadino perse il significato di partecipazione alla vita
politica e di titolarità di situazioni giuridiche attive. Infatti
“l’universalizzazione della cittadinanza sul vasto territorio dell’Impero,
governato ancora da una piccola classe privilegiata, fu quello di rendere
necessaria la sostituzione dei simboli dell’autorictas mediante un maggiore
rispetto per la personificazione del potere a danno della partecipazione
politica dei singoli”13. Si consolidò allora, il passaggio dal concetto di
cittadinanza a quello di sudditanza, come situazione di soggezione stabile e
permanente al sovrano: “Il soggetto non era più considerato
dall’ordinamento giuridico come il titolare dei diritti che gli derivavano
dall’essere cittadino, ma come l’oggetto del potere sovrano ed il destinatario
di doveri impostigli dal sovrano stesso”14.
Tra il 1492, la fine del Medioevo, al 1789, la Rivoluzione francese, il
concetto che definiva il rapporto tra individuo e Stato era quello di
sudditanza, più che quello di cittadinanza. Lo Stato era inteso come
patrimonio del sovrano (concetto di Stato assoluto) e tutti gli individui che
abitavano il territorio erano oggetti del potere del sovrano al quale dovevano
obbedire.
Con la Rivoluzione francese il termine cittadinanza acquistò nuovamente il
significato di “partecipazione del soggetto alla vita politica della comunità”.
Fu grazie alle teorie di filosofi giusnaturalisti come Locke e Rousseau e alla
lotta politica della borghesia che si riconobbe all’individuo in quanto tale la
titolarità dei diritti civili. “Questi diritti erano considerati come diritti innati
e inalienabili della persona, non più concessi dal potere sovrano, ma
13
Cfr. Rossi, U., La cittadinanza oggi. Elementi del dibattito dopo T.H. Marshall, in
www.gips.unisi.it
14
Cfr. Zolo, D., Introduzione a “Cittadinanza. Diritti, conflitto e disuguaglianza sociale”
di J.M., Barbalet, Liviana, Vicenza, 1992, p.3.
7
appartenenti, per diritto naturale, all’uomo in quanto tale e in quanto
cittadino, cioè a colui che era membro della comunità nazionale”15.
Tale riconoscimento viene sancito all’articolo 4 della Dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del cittadino nel 1789: “La libertà consiste nel poter fare
tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di
ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri
della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere
determinati solo dalla Legge”16.
“La nascita di un concetto più recente di cittadinanza può farsi coincidere
con la costituzione dello Stato nazione, in cui il popolo diviene uno degli
elementi costitutivi. La nazione doveva essere il fondamento del diritto delle
genti ed ogni popolo doveva essere una nazione che aveva diritto di
diventare uno Stato”17. Sotto l’aspetto giuridico è un concetto che si
riferisce alle idee della Rivoluzione francese, appunto.
Il riconoscimento dei diritti politici ai cittadini comportò la necessità di
definire con una serie di norme come si attribuiva la cittadinanza. Tali
norme trovarono posto nelle Costituzioni, la Dichiarazione del 1789, per
esempio, passò integralmente nella Costituzione francese del 1791; e poi in
leggi speciali che servivano a determinare come si acquisisce18 o si perde19
la stessa cittadinanza.
Oggi nel linguaggio giuridico, la cittadinanza indica la relazione tra un
individuo e uno Stato, in particolare i diritti e doveri che tale relazione
comporta per entrambi.
A questo punto è necessario sottolineare la differenza tra il termine di
cittadinanza e quello di nazionalità che molto spesso vengono confusi e
usati come sinonimi.
La prima è definibile come “un istituto giuridico che lega chi ne è investito
ad una determinata entità statale”20 e rappresenta una “complessa posizione
giuridica cui fa capo una vasta serie di diritti e doveri che possono essere
fatti valere erga omnes, cioè sia nei confronti dello Stato che nei confronti
di altri soggetti. (…) È un atto positivo, ovvero un atto formale dello Stato
15
Ivi, p., 5.
Cfr. http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia1789.htm
17
Cfr. Contini, L., L’Evoluzione del concetto di cittadinanza: riflessi della cittadinanza
europea
sulla
doppia
cittadinanza,
in
http://www.anusca.it/RelazioniXXIIIConvegno/LUIGIA-CONTINI.rtf
18
I criteri di acquisto della cittadinanza sono lo jus sanguinis, è cittadino colui che nasce
da madre o padre cittadini; lo jus soli, è cittadino colui che nasce nel territorio dello Stato,
indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori; iuris communicatio, trasmissione della
cittadinanza da un membro della famiglia ad un altro, per esempio per matrimonio o
adozione e infine attraverso il beneficio di legge, l’attribuzione tipica ed automatica della
cittadinanza ad alcune categorie di persone straniere che abbiano un preciso legame con lo
Stato nel quale vivono o perano , creando con questo dei rapporti che affievoliscono il
legame con lo Stato d’origine.
19
I criteri di perdita della cittadinanza sono vari si possono citare comunque: la perdita
per effetto della volontà del soggetto, per esempio la perdita per l’acquisto volontario di una
cittadinanza straniera; e la perdita per intervento dell’autorità, per esempio quando il
cittadino non ha adempiuto ai suoi doveri oppure quando ha commesso atti gravi contro
l’interesse dello Stato.
20
Cfr. Contini, L., L’Evoluzione del concetto di cittadinanza, cit., p. 3.
16
8
con il quale ad una persona viene, a certe condizioni riconosciuto, lo status
civitatis”21.
La seconda è “l’appartenenza di un soggetto ad una determinata nazione,
intesa come esseri umani aventi la medesima origine etnica, linguistica,
storica e culturale e che di tale identità hanno coscienza. (…) È una nozione
sociologica e culturale che può essere comune a cittadini anche di Paesi
diversi”22.
3. LA CITTADINANZA EUROPEA
Per meglio comprendere il processo di introduzione e sviluppo del concetto
di cittadinanza europea e dei diritti ad essa collegati, è bene delineare un
quadro storico che ci aiuti a osservare la sua evoluzione nel tempo.
Nel 1957 con il trattato che istituisce la Comunità economica europea viene
introdotto il diritto delle persone di circolare liberamente sul territorio della
Comunità europea. Tale libertà di circolazione tuttavia era strettamente
collegata allo svolgimento di un’attività economica.
L’Atto unico europeo nel 1986, ha modificato il precedente trattato,
evidenziando la volontà di creare uno spazio senza frontiere interne per le
persone.
Questo diritto di circolare e di soggiornare liberamente è stato consacrato
dall’introduzione del concetto di cittadinanza europea, nel 1992 con il
Trattato sull’Unione europea (TUE) o trattato di Maastricht, che definiva
che chiunque fosse cittadino di uno Stato membro, era anche cittadino
europeo. Il suddetto Trattato superava l’obiettivo economico iniziale della
Comunità: quello di realizzare un mercato comune dandogli una vocazione
politica.
I principi posti in rilievo furono quelli di libertà, democrazia, rispetto dei
diritti dell’uomo delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto23.
L’introduzione del concetto di cittadinanza europea mirava a promuovere e
rafforzare l’identità europea, coinvolgendo i cittadini nel processo di
integrazione comunitaria.
Nel 1997 con il trattato di Amsterdam, si trovò una soluzione per progredire
nel processo di libera circolazione delle persone, integrando gli accordi di
Schengen, attraverso un protocollo addizionale nel trattato sull’Unione.
Inoltre ha modificato gli articoli 17 e 21 (ex articoli 8 e 8D) del trattato di
Maastricht, sulla cittadinanza europea aggiungendo una precisazione “la
cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza
21
Cfr. www.forumcostituzionale.it
Cfr. Contini, L., L’Evoluzione del concetto di cittadinanza, cit., p. 3.
23
La Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000. Al Capo V, vengono sottolineati i diritti nel campo della cittadinanza: artt.
39- 40- 41- 42- 43- 44- 45-46.
Cfr.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:IT:P
DF
22
9
nazionale e non sostituisce quest’ultima”. Ergo, la cittadinanza europea
interessa tutti i cittadini dei paesi membri dell’Unione e viene quindi
acquisita automaticamente accanto alla cittadinanza nazionale e consente di
godere di diritti supplementari e complementari alla cittadinanza nazionale.
Nessuno può avere la cittadinanza europea se non ha quella di uno Stato
membro. “Nessuna forma di naturalizzazione europea può avvenire a favore
di chi non sia già cittadino di uno dei paesi membri; nessun extracomunitario24 può chiedere di diventare cittadino europeo, ma, per esempio,
se diventerà cittadino italiano sarà allo stesso tempo anche cittadino
europeo”25.
I criteri per l’attribuzione della cittadinanza europea, non sono quindi
illustrati nel Trattato, che rinvia ai criteri stabiliti da ogni Stato membro per
l’attribuzione della cittadinanza nazionale.
La cittadinanza dell’Unione europea comporta una serie di diritti e di norme
ben definite:
•
•
•
•
•
Il diritto alla libera circolazione e il diritto di soggiorno sul territorio
degli Stati membri;
Il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo e
alle elezioni comunali nello stato membro di residenza con le stesse
condizioni previste per i cittadini di questo Stato;
Il diritto di beneficiare sul territorio di uno Stato terzo (non appartenente
quindi all'UE) della protezione diplomatica o consolare di uno qualsiasi
dei 27 Stati membri nel caso in cui lo Stato di origine non sia
rappresentato nel paese;
Il diritto di petizione al Parlamento europeo e il diritto di rivolgersi al
Mediatore europeo oltre che il diritto di scrivere alle Istituzioni e agli
organi dell'Unione europea in una qualsiasi delle lingue ufficiali degli
Stati membri;
Il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione.
24
Con la Direttiva 2003/109/CE, l’Unione europea assegna uno status europeo ai cittadini
di paesi terzi residenti legalmente e ininterrottamente per un periodo di cinque anni sul
territorio di un paese dell’UE. La presente direttiva armonizza inoltre le legislazioni e le
pratiche nazionali relative alla concessione di tale status e stabilisce le condizioni per il
soggiorno in un paese dell’UE diverso da quello in cui lo status è stato concesso.
25
Cfr. http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2235
10
Proviamo ad esaminarli nello specifico:
A. Diritto alla libera circolazione e al soggiorno sul territorio degli
Stati membri
Con la direttiva 2004/38/CE che raccoglie in unico testo i due regolamenti e
le nove direttive che disciplinavano il settore del diritto d’ingresso e di
soggiorno dei cittadini dell’Unione, determina all’articolo 126:
•
Le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno
nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari27;
•
Il diritto di soggiorno permanente nel territorio degli Stati membri
dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;
•
Le limitazioni dei suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
Diritto di circolazione e soggiorno fino a tre mesi (articolo 6)
Qualsiasi cittadino dell'Unione e i suoi familiari hanno il diritto di recarsi in
uno Stato membro muniti di una carta d'identità o di un passaporto validi. Se
il cittadino in questione non dispone di documenti di viaggio, lo Stato
membro ospitante gli concede ogni ragionevole mezzo affinché egli ottenga
o faccia pervenire i documenti richiesti.
Diritto di soggiorno per una durata superiore a tre mesi (articolo 7)
Il diritto di soggiorno superiore a tre mesi può essere concesso in diversi
casi: se il soggetto esercita un’attività lavorativa subordinata o autonoma, se
dispone di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria, se
sta seguendo una formazione in qualità di studente, se è familiare di un
cittadino dell’Unione.
In alternativa al permesso di soggiorno (che per i cittadini europei è stato
soppresso), lo Stato membro ospitante può chiedere al cittadino l'iscrizione
presso le autorità competenti entro un periodo che non può essere inferiore a
tre mesi dal suo ingresso. Tale attestato di iscrizione viene immediatamente
rilasciato dietro presentazione della carta d’identità o passaporto validi, una
prova che attesti di possedere risorse economiche sufficienti, anche per
eventuali familiari, in modo tale che non risultino a carico dello Stato
ospitante.
26
Cfr.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:IT:PDF
27
Per familiare si intende (articolo 2, direttiva 2004/38/CE): il coniuge, il partner che
abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione
di uno Stato membro, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del
coniuge o partner sulla base della definizione di cui sopra, gli ascendenti diretti a carico e
quelli del coniuge o partner.
11
I familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro devono chiedere una carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione, che ha validità di cinque anni a partire dal suo rilascio.
In determinate condizioni, il decesso, la partenza dal territorio dello Stato
membro ospitante del cittadino dell'Unione così come il divorzio,
l'annullamento del matrimonio o lo scioglimento della loro unione registrata
non pregiudicano il diritto di soggiorno dei familiari.
Diritto di soggiorno permanente (articolo 16)
Dopo cinque anni di residenza ininterrotta qualsiasi cittadino dell’Unione
acquisisce il diritto di soggiorno permanente (purché egli non sia stato
soggetto di misure di allontanamento). Tale diritto non è più soggetto ad
alcuna condizione.
Le stesse disposizioni si applicano ai familiari dell'interessato, non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, che hanno risieduto cinque anni con il
suddetto nello Stato in questione. Una volta acquisito il diritto di soggiorno
permanente si perde in caso di un’assenza della durata superiore a due anni
consecutivi dallo Stato membro ospitante.
Ai cittadini dell’Unione che ne fanno richiesta è rilasciato un documento
attestante il diritto di soggiorno permanente. Gli Stati membri rilasciano ai
familiari cittadini di paesi terzi una carta di soggiorno permanente di durata
illimitata e rinnovabile di diritto ogni dieci anni. Tale carta è rilasciata entro
sei mesi dalla presentazione della domanda. La continuità del soggiorno può
essere comprovata con qualsiasi mezzo ammesso dallo Stato membro
ospitante.
Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno
permanente (Capo V)
Tutti i cittadini dell'Unione titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, così come i loro familiari, godono di pari trattamento
rispetto ai cittadini nazionali nei settori d'applicazione del trattato. Tuttavia,
lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni
d'assistenza sociale nei primi tre mesi di soggiorno a persone che non siano
lavoratori subordinati o autonomi né ai loro familiari. Gli Stati membri non
sono tenuti a concedere, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno
permanente, aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione
professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti.
I familiari, indipendentemente dalla cittadinanza, potranno esercitare attività
come lavoratori subordinati o autonomi.
Restrizioni al diritto di ingresso e di soggiorno per ragioni di ordine
pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica (Capo VI)
Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono
limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo
familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico,
12
di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere
invocati per fini economici (articolo 27).
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia effettiva e
sufficientemente grave, che pregiudica un interesse fondamentale dello
Stato ospitante (articolo 27, paragrafo 2).
Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante
tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell’interessato nel suo
territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e
economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro
ospitante e importanza dei suoi legami con il paese d'origine (articolo 28).
In nessun caso, il provvedimento di divieto di ingresso può avere carattere
permanente. L'interessato può presentare domanda di riesame della sua
situazione entro tre anni. Inoltre, la direttiva prevede tutta una serie di
garanzie procedurali. In particolare, l’interessato ha accesso ai rimedi
giurisdizionali e eventualmente amministrativi previsti nello Stato membro
ospitante (articolo 32).
B. Il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo
e alle elezioni comunali nello stato membro di residenza con le stesse
condizioni previste per i cittadini di questo Stato
Con la direttiva 93/109/CE28 si sono adottate le modalità di esercizio di voto
e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini
dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
La direttiva prevede che “è elettore ed eleggibile alle elezioni del
Parlamento europeo ogni cittadino dell'Unione che alla data delle elezioni
abbia i medesimi requisiti e condizioni stabiliti da ogni Stato membro per
l'elettorato attivo e passivo dei suoi cittadini per i requisiti di
incompatibilità”.
Il cittadino comunitario esercita il suo elettorato attivo e passivo chiedendo
l'iscrizione alle liste elettorali, allegandovi la documentazione rilasciata
dalle autorità del paese di cui è cittadino e deve dichiarare di non aver perso
nel paese di origine l'elettorato attivo e passivo, e restando iscritto a tali liste
speciali fino a quando non vi sia una cancellazione dalle liste per il venir
meno dei requisiti o per trasferimento o su richiesta dell'interessato.
L'articolo 4 prevede che: l'elettore comunitario eserciterà il diritto di voto
nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d'origine e che
nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni.
Prevede inoltre che nessuno può presentarsi come candidato in più di uno
Stato membro nel corso delle stesse elezioni.
L'articolo 8 prevede che l'elettore comunitario eserciterà il diritto di voto
nello Stato membro di residenza soltanto qualora ne abbia espresso la
volontà.
28
Cfr. http://www.asgi.it/public/parser_download/save/direttiva.93.109.ce.pdf
13
Nel Capo II della direttiva si prevedono le misure necessarie per consentire
all’elettore comunitario di essere iscritto in tempo alle liste elettorali, prima
della consultazione elettorale. Per essere iscritto nelle liste elettorali
l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale.
Inoltre deve presentare una dichiarazione formale, indicante la cittadinanza
e l’indirizzo di residenza, la collettività locale o la circoscrizione dello Stato
membro di origine nelle cui liste elettorali è Stato iscritto da ultimo e che
eserciterà il diritto di voto esclusivamente nello Stato membro di residenza.
Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle
stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la
cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto siano venute
meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.
All’articolo 10 si parla dei cittadini comunitari eleggibili che devono fornire
le stesse prove richieste al candito nazionale. Inoltre, devono presentare una
dichiarazione formale, indicante la cittadinanza e l’indirizzo nel territorio,
deve dichiarare di non essere simultaneamente candidato alle elezioni al
Parlamento europeo in un altro Stato membro.
Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del
deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità amministrative
competenti dello Stato d'origine che certifichi che egli non è decaduto dal
diritto di eleggibilità in tale Stato o che a dette autorità non risulta che il
cittadino sia decaduto da tale diritto. Inoltre, lo Stato membro di residenza
può esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di
identità valido; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di
uno Stato membro.
Secondo l’articolo 11 ogni Stato di residenza informa l'interessato sul
seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla
decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto di
iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può
presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza
consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.
L’articolo 12 prevede precisi obblighi informativi a carico di ogni Stato
membro di residenza, il quale deve informare, in tempo utile e in maniera
adeguata, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e
modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità nel suo territorio.
Con la direttiva 94/80/CE29 si stabiliscono le modalità di esercizio del diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che
risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
La direttiva prevede che è elettore ed eleggibile alle elezioni comunali ogni
cittadino dell'Unione che alla data delle elezioni abbia i medesimi requisiti e
condizioni stabiliti da ogni Stato membro per l'elettorato attivo e passivo dei
suoi cittadini in quel comune e per i requisiti di incompatibilità.
Tuttavia ogni Stato ha la facoltà di stabilire che i cittadini comunitari non
siano eleggibili a sindaci e che non siano eleggibili se non esibiscano i
certificati elettorali del loro paese o se non siano stati privati nell'elettorato
29
Cfr. http://www.asgi.it/public/parser_download/save/direttiva.94.80.ce.pdf
14
nel loro paese a causa di una sentenza penale o civile di condanna che
comporti l'interdizione dalle cariche elettive.
Il cittadino comunitario esercita il suo elettorato attivo e passivo chiedendo
l'iscrizione alle liste elettorali, allegandovi la documentazione rilasciata
dalle autorità del paese di cui è cittadino e deve dichiarare di non aver perso
nel paese di origine l'elettorato attivo e passivo, e restando iscritto a tali liste
speciali fino a quando non vi sia una cancellazione dalle liste per il venir
meno dei requisiti o per trasferimento o su richiesta dell'interessato.
Ad ogni Stato è data la facoltà di prevedere deroghe all'eleggibilità qualora
in un comune il numero degli stranieri che sarebbero elettori ed eleggibili
superi il 20% degli elettori.
C. Il diritto di beneficiare sul territorio di uno Stato terzo (non
appartenente quindi all'UE) della protezione diplomatica o consolare di
uno qualsiasi dei 27 Stati membri nel caso in cui lo Stato di origine non
sia rappresentato nel paese
In base all’articolo 23 del trattato di Lisbona, ciascun cittadino appartenente
all’Unione europea gode, nel territorio di uno Stato terzo nel quale lo Stato
membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte
delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
La protezione comprende: l’assistenza in caso di decesso, di incidenti o di
malattie gravi, in caso di arresto o di detenzione, la assistenza alle vittime
che hanno subito violenza, l’aiuto e il rimpatrio dei cittadini dell’UE in
difficoltà.
Le disposizioni relative al diritto della protezione consolare sono
particolarmente importanti. Questo diritto appare realmente molto
innovativo: mentre, in linea generale, un individuo non può ricevere la
protezione diplomatica o consolare che dallo Stato di cui è cittadino, il
diritto dell’Unione europea, permette ad ogni cittadino europeo di essere
protetto da qualsiasi Stato membro a partire dal momento in cui lo Stato
membro di cui è cittadino non è rappresentato nello Stato terzo.
Nell’attuazione di questo diritto, gli Stati membri, tuttavia, devono chiedere
il consenso in primis allo Stato di residenza, quando lo Stato accreditante
assume la protezione momentanea degli interessi dei cittadini di uno Stato
terzo.
Un altro aspetto innovativo di questo diritto è quello di definire un legame
sufficientemente stretto con il territorio dell’Unione europea e di rafforzare
il concetto di cittadinanza europea.
15
D. Il diritto di petizione al Parlamento europeo e il diritto di rivolgersi
al Mediatore europeo oltre che il diritto di scrivere alle Istituzioni e agli
organi dell'Unione europea in una qualsiasi delle lingue ufficiali degli
Stati membri
Il mediatore europeo o ombudsman30, è un organo indipendente e imparziale
che interroga l’amministrazione dell’Unione europea e conduce indagini su
casi di cattiva amministrazione nell’azione di istituzioni, organi, uffici e
agenzie dell’Unione europea.
Qualsiasi cittadino dell’Unione Europea o qualsiasi impresa o associazione
di uno Stato membro può presentare una denuncia al Mediatore. Per farlo
non è necessario essere stati personalmente vittime del caso segnalato. Il
Mediatore europeo può trattare esclusivamente denunce riguardanti
l’amministrazione dell’UE e non quelle concernenti le amministrazioni
nazionali, regionali o locali, anche nel caso in cui esse riguardino materie
dell’Unione europea.
Le denunce possono comprendere: irregolarità amministrative, ingiustizia,
discriminazione, abuso di potere, mancanza di risposta, rifiuto di accesso
all’informazione e ritardo ingiustificato.
La denuncia va presentata entro due anni dall’avvenuta dei fatti e dopo aver
contattato l’istituzione europea in oggetto per cercare di risolvere il caso. La
denuncia va presentata in forma scritta, attraverso il modulo online
disponibile sul sito del mediatore europeo e può essere presentata in una
qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea.
Esiste poi la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo
attraverso la quale il Parlamento tratta petizioni su questioni che rientrano
nel campo delle attività dell’Unione europea, per esempio, questioni
ambientali o di discriminazione.
Esistono inoltre altri modi che contribuiscono a garantire il pieno esercizio
dei diritti dei cittadini europei, per esempio attraverso la rete dei difensori
civici nazionali e regionali dell’Unione europea; attraverso la Commissione
europea, nota come custode dei trattati e garante del rispetto del diritto
europeo da parte degli Stati membri; il garante europeo della protezione dei
dati, per quanto riguarda il controllo e la protezione dei dati personali e della
vita privata; il SOLVIT, una rete online coordinata dalla Commissione, che
si occupa di problemi transfrontalieri fra cittadini o imprese, da una parte, e
amministrazioni pubbliche nazionali, dall’altra.
Infine i centri europei dei consumatori, che offrono consulenza legale o
supporto pratico su acquisti o servizi transfrontalieri nel mercato interno.
30
Ombudsman, significa letteralmente “uomo che funge da tremite”. Il termine da un
ufficio di garanzia costituzionale istituito in Svezia nel 1809. Cfr.
http://www.ombudsman.europa.eu
16
E. Il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione
Qualsiasi cittadino dell'Unione europea o qualsiasi persona fisica o giuridica
che risiede o ha la sua sede sociale in uno degli Stati membri ha il diritto di
accedere con certe limitazioni ai documenti del Parlamento.
Il Parlamento europeo si è sempre battuto per la massima trasparenza delle
sue attività e, in accordo con il Trattato e con la Carta dei diritti
fondamentali, ha reso pubbliche le discussioni in seno alla plenaria, i
documenti relativi alle riunioni delle commissioni, i processi verbali, i testi
approvati, il proprio regolamento interno, etc.
Oltre ai documenti menzionati sopra, sono considerati documenti ufficiali
del Parlamento anche i testi elaborati dai singoli deputati o dai gruppi
politici.
A tal fine il Parlamento ha istituito un registro ufficiale dei documenti
direttamente accessibili attraverso tale registro. I documenti del Parlamento
che non sono inseriti nell'elenco sono comunque disponibili dietro
presentazione di una richiesta scritta.
L’elenco completo dei documenti accessibili attraverso il registro è
contenuto nel regolamento del Parlamento europeo ed è consultabile su sito
www.europarl.it.
Per concludere questo paragrafo cercheremo di delineare un profilo di
quello che potrebbe essere il cittadino europeo.
Innanzi tutto costui deve essere consapevole di sé in quanto possessore di
una sua identità e di una sua storia singola diversa da tutte le altre e che ció
rende il suo essere come una fonte di ricchezza nella pluralità e nella
diversità. Deve essere poi consapevole della centralità dello sviluppo
umano, dei legami empatici che lo legano all’altro che deve “includere”.
Come scrive Jürgen Habermas, nel libro L’inclusione dell’altro. Studi di
teoria politica, non si può essere ciechi di fronte alle differenze. Per il
filosofo inclusione non significa assimilazione o chiusura verso il diverso
ma piuttosto che i confini della comunità sono aperti a tutti anche e
soprattutto a coloro che sono reciprocamente estranei e che estranei
vogliono rimanere.
Questo riconoscimento dell’altro si concretizza in una nuova etica di
corresponsabilità fondata sulla realizzazione dello sviluppo umano.
17
4. L’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI E IL PROGRAMMA
“DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA”
Il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, e che modifica il trattato
sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, risponde
a tre esigenze fondamentali, per rafforzare la capacità dell’Europa di
promuovere gli interessi dei suoi cittadini:
•
Migliorare l'efficacia del processo decisionale;
•
Accrescere la partecipazione democratica potenziando il ruolo del
Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;
•
Migliorare la coerenza dell'azione dell'UE sulla scena internazionale.
Il trattato rimanda alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(Nizza, 2000) come vero e proprio catalogo dei diritti fondamentali. Con
l’entrata in vigore del trattato di Lisbona infatti, la Carta dei diritti
fondamentali assume il medesimo valore giuridico dei trattati ed è quindi
pienamente vincolante per gli Stati membri e le istituzioni europee.
L'inserimento di un riferimento alla Carta nel trattato non altera i poteri
dell'Unione, ma offre maggiori diritti e libertà ai cittadini.
Ma una delle sue principali innovazioni consiste nell’introduzione per i
cittadini europei del diritto d’iniziativa: “i cittadini dell’Unione, in numero
di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero
significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la
Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una
proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono
necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei
trattati”(articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea).31
Dal 1° aprile 2012 è ufficialmente resa possibile l’Iniziativa dei Cittadini
Europei, I.C.E.
Il cittadino è posto al centro del potere decisionale? Tale iniziativa consente
ad un milione di cittadini di almeno sette stati membri dell’UE di richiedere
alla Commissione europea di proporre atti legislativi in settori di sua
competenza. Coloro che organizzano l’iniziativa dovranno costituire un
comitato composto da almeno sette cittadini dell’UE residenti in almeno
sette diversi stati membri e avranno un anno di tempo per raccogliere le
dichiarazioni di sostegno necessarie. Il numero delle dichiarazioni di
sostegno deve essere certificato dalle autorità competenti degli Stati
31
Cfr. “Libro Verde”, Diritto d’iniziativa dei cittadini europei, Bruxelles, 11 novembre
2009,
in
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0622:FIN:IT:PDF
I “Libri verdi” sono documenti di riflessione su un tema politico specifico pubblicati dalla
Commissione. Sono prima di tutto documenti destinati a tutti coloro - sia organismi che
privati - che partecipano al processo di consultazione e di dibattito.
18
membri. La Commissione ha quindi a disposizione tre mesi per esaminare
l’iniziativa e decidere.
L’iniziativa dovrà essere lanciata da cittadini che abbiamo già compiuto
l’età in cui è possibile votare nel loro paese32.
Vi è poi il programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”33 che verrà
istituito dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Alla luce degli obiettivi
del programma di Stoccolma34 e della necessità di un bilancio più semplice
e trasparente per il periodo 2014- 2020. “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”
è il successore di tre programmi esistenti (Diritti fondamentali e giustizia,
Daphne III e Progress).
L’obiettivo generale è quello di contribuire all’ulteriore sviluppo di uno
spazio in cui l’uguaglianza e i diritti delle persone, siano promossi, protetti e
attuati in modo efficace. Alcuni degli obiettivi specifici sono: contribuire a
rafforzare l’esercizio dei diritti derivati dalla cittadinanza dell’Unione;
promuovere l’attuazione efficace del divieto di discriminazione fondato sul
sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convenzioni personali, la
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale; garantire, ad un alto livello, la
protezione dei dati personali e promuovere il rispetto dei diritti del minore.
Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso un incremento della
consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione, della
promozione della cooperazione transfrontaliera e della facilitazione della
regolare attuazione degli strumenti normativi.
L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità con sede
negli Stati membri, nei paesi EFTA e nei paesi in via di adesione.
Il programma finanzia varie azioni, per esempio, attività di analisi (raccolta
di dati e statistiche); elaborazione e pubblicazioni di guide; attività di
formazione (scambi di personale, convegni, seminari, programmi elearning); attività di apprendimento reciproco e cooperazione, quali
individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi.
Il programma finanzia azioni con valore aggiunto europeo che è valutato
sulla base di criteri quali il loro contributo all’applicazione coerente del
diritto dell’Unione, la capacità di sviluppare la fiducia reciproca tra gli Stati
membri migliorando la cooperazione transfrontaliera.
32
Cfr. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it
Cfr.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0758:FIN:IT:PDF
34
Il programma di Stoccolma stabilisce una nuova agenda per l'Unione europea in materia
di
giustizia,
libertà
e
sicurezza
per
il
periodo
2010-2014.
Cfr.
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european
_union/jl0034_it.htm
e
anche
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:01:IT:HTML
33
19
CONCLUSIONE
Abbiamo visto come la cittadinanza europea porti con sé un elemento
rivoluzionario, infatti a livello europeo i concetti di cittadinanza e di
nazionalità sono concetti completamente slegati. Ciò ha uno sviluppo
potenzialmente positivo, esiste una “possibilità di definire l’appartenenza
allo Stato in quanto nazionalità in base ad una premessa meno esclusiva, e
di democratizzare entro i limiti del possibile la cittadinanza europea in modo
da definire una sfera pubblica politica europea.”35
Quando si parla di cittadinanza europea si può parlare di cittadinanza postnazionale? Sí, se consideriamo che va oltre l’idea di nazione. No, se
consideriamo che è in stretta relazione con l’appartenenza ad uno Stato
membro (ciò significa che cittadini stranieri residenti in uno Stato membro
non sono cittadini europei). È quindi una cittadinanza indiretta dove il
cittadino rimane in relazione con il proprio Stato piuttosto che con un
sistema di governo europeo. È una cittadinanza poco attiva, perché
caratterizzata da molti diritti e pochi doveri. Inoltre più che un’identità
comune indica uno status.
Non c’è da dimenticare, poi, che con “i doveri assenti si perdono alcuni
diritti, come per esempio quelli sociali: siccome non si pagano le tasse non
c’è una distribuzione delle entrate a livello europeo”36. Nella triade dei
diritti civili, politici e sociali, la cittadinanza europea, sembra fermarsi ai
primi e assomigliare di più ai diritti umani universali che non alla
cittadinanza nazionale.
Se si pensa poi che il progetto di Costituzione europea è fallito
definitivamente nel 2009, a seguito dei no di alcuni Stati europei al
referendum e che, come scrive Barbara Spinelli37, esiste ancora un male
oscuro in Europa, (pensiamo all’attacco alla scuola di Tolosa oppure
all’estate del 2011 in Norvegia), allora sembra quasi inutile parlare di una
cittadinanza europea.
Ma dobbiamo anche considerare che le identità nazionali, pur continuando
ad esistere e ad avere una certa importanza, stanno perdendo il loro ruolo, il
loto potere. Jean- Marc Ferry38 parla della destabilizzazione autocritica
delle memorie nazionali.
A questo punto la conclusione che mi sento di trarre è che abbiamo bisogno
di un’Europa che parta dai giovani, coloro che sperimentano ogni giorno la
vera cittadinanza europea, attraverso studi, viaggi, scambi. Che,
richiamando il titolo, si arricchiscono nelle differenze. E che sono quindi i
più informati, rispetto ai loro diritti, soprattutto per quanto riguarda la
mobilità nei diversi Stati e i più attivi e motivati, perché si tratta del loro
futuro.
35
Cfr. LeGloannec, A., M., Stiamo andando verso una cittadinanza post- nazionale?, in
“Scienza & Politica”, numero 26, 2002, p. 116.
36
Ivi, p. 120.
37
Cfr. Spinelli, B., Il male oscuro dell’Europa, 21 marzo 2012.
38
Cfr. LeGloannec, A., M., Stiamo andando verso una cittadinanza, cit. p. 126.
20
Ancora, la sostanza post- nazionale della cittadinanza europea potrebbe
fungere da mediazione tra le identità culturali nazionali e il quadro politico
comunitario.
La sopravvivenza del popolo europeo e della sua grande e diversa civiltà
deve continuare ad essere costruita dal basso e non deve essere distrutta da
fallaci apparenze di egoismi nazionali.
21
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cittadinanza europea sulla doppia cittadinanza.
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- Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo
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- Direttiva 94/80/CE.
- Direttiva 93/109/CE.
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novembre 2009.
- Problemi e prospettive della cittadinanza europea, “Risoluzione del
Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive
concernenti la cittadinanza europea (2008/2234/(INI))
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” per il
periodo 2014- 2020.
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24