tesina finale - Provincia autonoma di Trento
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Provincia autonoma di Trento Ufficio per i rapporti con l’Unione europea Cittadinanza europea: ricchezza nella diversità Lucia Andreatta Elaborato finale di tirocinio 2 aprile 2012- 22 giugno 2012 INDICE INTRODUZIONE……………………………………………………………………………...…p. 3 1. L’IDENTITÀ EUROPEA…………………………………………………………………...…p. 5 2. L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CITTADINANZA…………………………………p. 7 3. LA CITTADINANZA EUROPEA…………………………………………………………….p. 9 4. L’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI E IL PROGRAMMA DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA………………………………………………………………………………….p. 18 CONCLUSIONE…………………………………………………………………………………p. 20 SITOGRAFIA……………………………………………………………………………………p. 22 2 INTRODUZIONE L’11 agosto 2011 la Commissione europea ha proposto al Parlamento e al Consiglio europeo di proclamare il 2013 “Anno europeo dei Cittadini” per celebrare l’anniversario dei vent’anni della cittadinanza dell’Unione introdotta con il trattato di Maastricht il 1° novembre 1993. Ad oggi, il 48% degli europei pensa di non essere abbastanza informato su quali siano i diritti e i doveri del cittadino europeo. Per ovviare a ciò gli obiettivi dell’anno europeo del cittadino sono: • Rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell'Unione in merito al loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente all'interno dell'Unione europea e più in generale ai diritti garantiti ai cittadini dell'Unione allorché si trovano in un altro Stato membro, compreso il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione; • Rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell'Unione in merito alle modalità con le quali possono tangibilmente beneficiare dei diritti e delle politiche dell'Unione allorché risiedono in un altro Stato membro e promuovere la loro partecipazione attiva a forum civici sulle politiche e su problematiche dell'Unione; • Stimolare un dibattito sulle conseguenze e sulle potenzialità del diritto di circolare liberamente quale aspetto inalienabile della cittadinanza dell'Unione, in particolare in termini di rafforzamento della coesione sociale e della comprensione reciproca tra i cittadini dell'Unione, nonché del legame tra i cittadini e l'Unione1. La crisi economico- finanziaria sta preoccupando il futuro dell’Unione e dei suoi cittadini, che non solo hanno perso la fiducia nei loro governi locali ma sono anche scettici nei confronti della capacità dell’Unione europea di trovare soluzioni a questa crisi: “In fondo i problemi principali di credibilità di una società ormai transnazionale si risolvono nelle domande e nei bisogni dei cittadini, che non riescono a trovare risposte nelle vecchie strutture statali, e spesso rigettano quelle europee, malamente conosciute e dipinte dalle prime con le tinte fosche di una palingenesi dei mali di oggi”2. Ma l’Europa non è fatta solo d’istituzioni, consigli o assemblee, è fatta anche di persone, che se debitamente informate sul loro ruolo all’interno dell’Unione possono aiutare in prima persona a trovare soluzioni per questo momento critico. Per risolvere le questioni attuali é necessaria una società civile europea, che si riconosca nell’Europa e la visione delle giovani generazioni che, forse, sono quelle che più si sentono cittadine europee. 1 Cfr. http://www.destinazioneeuropa.eu/aec2013/default.asp Cfr. Tonini, P. V., Il gruppo Spinelli verso gli Stati Uniti d’Europa: un battesimo del fuoco, in www.eurobull.it 2 3 Per fare un esempio in merito, il movimento We are Europe, propone l’Anno Europeo di volontariato per tutti, per rispondere alla crisi dell’euro, per rendere i cittadini attivi e responsabili, per denunciare un’Europa “dall’alto” per ricostruire l’Europa “nello spirito dello slogan kennediano: non chiedetevi che può fare per voi l’Europa, ma che cosa potete fare voi per l’Europa, facendo l’Europa”3. L’Europa non può funzionare senza i cittadini, che però devono essere consapevoli del loro status e di cosa questo comporta. Le azioni da intraprendere sono quindi due: • • Rafforzare la fiducia dei cittadini europei, fondamentale nel legittimare le istituzioni democratiche che, per definizione, si fondano sull’appoggio dei cittadini; Informare gli stessi in merito a cosa possano fare per l’Europa; Come fare quindi a rafforzare questa fiducia? Nikiforos Diamandouros, il mediatore europeo, durante un workshop sulla cittadinanza europea, citando il Trattato di Lisbona, evidenzia l’importanza della partecipazione attiva della popolazione, soprattutto in un momento di crisi come quello che sta vivendo l’Europa. Le idee e i consigli dell’opinione pubblica diventano fondamentali, è quindi necessario farla partecipare più apertamente ai processi di decision- making. È quindi molto importante un lavoro di cooperazione tra le Istituzioni e la società civile. Scopo di questo lavoro è quello di delineare brevemente il concetto di cittadinanza e di identità europee, entro le quali ci si possa riconoscere. Vedere quali sono i “compiti” dei cittadini europei, allo scopo di partecipare in modo più attivo alla vita istituzionale europea e per arrivare più preparati all’”Anno europeo dei cittadini” nel 2013. 3 Cfr. Beck, U., e Cohn- Bendit, D., L'Europa siamo noi è il momento di ricostruirla, in www.repubblica.it 4 1. L’IDENTITÀ EUROPEA4 “Per unire l’Europa, c’è forse più da distruggere che non da costruire: buttar giù un mondo di pregiudizi, un mondo di pusillanimità, un mondo di rancori. Molto occorse per fare l’Italia unita, quando ogni città aveva imparato a detestare la città vicina, nei lunghi secoli della servitù! Occorrerà fare lo stesso per giungere all’Europa. Parliamo, scriviamo, non concediamoci un attimo di tregua: l’Europa sia sempre l’argomento del giorno!”5 Alcide De Gasperi, 1953 Prima di parlare di cittadinanza europea è bene fare una breve introduzione sull’idea d’Europa e su quella che possiamo definire identità europea. Lucien Febvre, storico francese, chiama Europa “semplicemente un’unità storica (…), che si è costituita in una data definita (…), l’Europa così come la definiamo, come la studiamo è una creazione del Medioevo, un’unità storica che, come tutte le altre unità storiche, è fatta di diversità, di pezzi, di cocci strappati da unità storiche anteriori, a loro volta fatte di pezzi, di cocci, di frammenti di unità precedenti”6. Se guardiamo alla storia, dai Greci fino agli Stati nazionali possiamo notare come ci siano degli elementi in comune tra i vari Stati europei: l’eredità greco- romana, quella delle civiltà germaniche e del cristianesimo. I principi di tolleranza e di dignità umana, affermatisi con l’Umanesimo e il Rinascimento. Dopo le due guerre mondiali si era alla ricerca di una pace duratura fra i popoli europei e poi di una difesa del modello europeo di società come terza via al liberismo americano e al comunismo sovietico. Ma una pace perpetua e un nuovo modello non bastano a definire un’identità. “C’è chi vede un’Europa circoscritta ai Paesi che hanno in comune il pensiero greco, il diritto romano e la fede cristiana e chi ritiene che questa triplice eredità non basta a definire l’identità europea, poiché da un lato nessuna di queste tre identità è esclusiva dell’Europa, dall’altro l’Europa si è costruita sull’apertura ad altre culture”7. La via più promettente per creare un’identità europea sembra quella di riferirsi a valori presenti delineati già nel trattato di Maastricht e ripresi poi in quello di Lisbona, che illustrano l’Unione fondata sui principi di libertà, democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e non da ultimo dello stato di diritto. Ma non basta. Per costruire un’identità europea è necessario adottare un approccio pluralista: “L’estrema 4 Cfr. Testolin, G., Europa: dalle radici all’unione europea, www.univia.it ; Lo Giudice, A., Pensare l’identità europea, in “I quaderni europei”, numero 5, ottobre 2008, in www.lex.unict.it ; Ponzano, P., Identità europea e cittadinanza dell’Unione, in http://fermi.univr.it/europa/seminari/08_02_approfondimenti.pdf 5 Cfr. Una cittadinanza europea, in “La Stampa”, numero 176, 25 luglio 1957, in http://www3.lastampa.it/archivio-storico/ 6 Cfr. Febvre, L., L’Europa. Storia di una civiltà, Roma, 1999, p. 3. 7 Cfr. Ponzano, Identità europea, cit. p. 1. 5 differenziazione istituzionale e culturale, che caratterizza lo spazio sociale dell’Unione Europea, esprime un dato innegabile, presupposto di qualsiasi riflessione in termini identitari. Il pluralismo in sé, infatti, quale fattore strutturale, cioè quale indice di una divisione virtualmente funzionale sul piano istituzionale, e potenzialmente conflittuale sul piano culturale, sembra essere una condizione per la stessa pensabilità di un’identità postnazionale come quella europea”8. Come sottolinea Edgar Morin, filosofo e sociologo francese, l’identità europea non può essere che la fusione di più identità, anche se viviamo nell’illusione che l’identità debba essere una e indivisibile. Ancora Alberto Melucci, nel saggio Memoria, solidarietà, identità, scrive che “la costruzione di un’identità condivisa non può che fondarsi su un modello di solidarietà per differenza in cui la differenza che fonda il legame, è il riconoscimento, cioè di quello che nell’altro ci manca e ci completa”9. L’identità postnazionale si deve quindi fondare su di una società che coniughi le differenze. Occorre impostare la costruzione dell’identità europea su un progetto politico istituzionale che impieghi le differenze, ovvero “ragionare su un’identità condivisa che sia costruita ed espressa attraverso una comune definizione politica e istituzionale del progetto europeo”10. Ancora, una ragione dell’identità europea che corrisponde ad una necessità politico- istituzionale è che essa garantisce “un’integrazione democratica come prodotto di un solidarismo civico. La condivisione ideale dei principi d’azione politica e sociale, e il senso di appartenenza che da tale condivisione deriva, pongono le condizioni per una solidarietà effettiva. L’identità condivisa giustifica e legittima quindi la prassi della solidarietà, anche a livello istituzionale, perché presuppone una lettura orizzontale dei rapporti sociali, instaurati tra soggetti che giungono a condividere idealità nonostante e a causa delle diverse posizioni sociali che occupano. Una dinamica di questo tipo incide in maniera determinante sui processi di democratizzazione”11. Il processo di formazione di un’identità condivisa è allora un processo di partecipazione politica. Il cittadino deve partecipare alla vita istituzionale per colmare quel deficit democratico, problema che più volte è stato sollevato in riferimento all’Europa. “La questione del deficit democratico non può essere ridotta al piano formale del carattere rappresentativo delle procedure di governo e a quello della legittimità degli organi istituzionali. Più a fondo si tratta invece di un deficit identitario; della assente coscienza individuale dell’appartenenza a un’entità politica europea”12. Dunque è dentro la sfera politica che occorre inserire il processo dell’identità europea. 8 9 10 11 12 Cfr. Lo Giudice, Pensare l’identità, cit. p.4. Cfr. Lo Giudice, Pensare l’identità, cit. p.6. Ivi, p. 7. Ivi, p. 11. Ivi, p. 12. 6 2. L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CITTADINANZA Il concetto di cittadinanza nasce in Occidente e precisamente nelle polis greche (nonostante il termine venga fatto risalire dal latino civis e civica), dove vengono definiti cittadini coloro che hanno il diritto di partecipare alla gestione della res publica e che godono dell’isonomia (uguaglianza davanti alla legge). Ma questa definizione non aveva valore per gli stranieri che non godevano di alcun diritto: nell’Atene di Pericle solo il 10% degli abitanti erano veri e propri cittadini. La cittadinanza era quindi la base per poter partecipare alla vita politica della comunità. Nell’antica Roma il concetto di cittadinanza ebbe un’evoluzione diversa: si estese la cittadinanza anche agli stranieri, man mano che l’Impero si ingrandiva. Durante il periodo repubblicano esisteva una carica, quella del pretore per gli stranieri. Ma fu nel 212 d.C. con l’editto di Caracalla (o Costitutio Antoniniana) che venne elargita a tutti gli abitanti liberi dell’Impero, la cittadinanza romana. Tuttavia in questo periodo la definizione di cittadino perse il significato di partecipazione alla vita politica e di titolarità di situazioni giuridiche attive. Infatti “l’universalizzazione della cittadinanza sul vasto territorio dell’Impero, governato ancora da una piccola classe privilegiata, fu quello di rendere necessaria la sostituzione dei simboli dell’autorictas mediante un maggiore rispetto per la personificazione del potere a danno della partecipazione politica dei singoli”13. Si consolidò allora, il passaggio dal concetto di cittadinanza a quello di sudditanza, come situazione di soggezione stabile e permanente al sovrano: “Il soggetto non era più considerato dall’ordinamento giuridico come il titolare dei diritti che gli derivavano dall’essere cittadino, ma come l’oggetto del potere sovrano ed il destinatario di doveri impostigli dal sovrano stesso”14. Tra il 1492, la fine del Medioevo, al 1789, la Rivoluzione francese, il concetto che definiva il rapporto tra individuo e Stato era quello di sudditanza, più che quello di cittadinanza. Lo Stato era inteso come patrimonio del sovrano (concetto di Stato assoluto) e tutti gli individui che abitavano il territorio erano oggetti del potere del sovrano al quale dovevano obbedire. Con la Rivoluzione francese il termine cittadinanza acquistò nuovamente il significato di “partecipazione del soggetto alla vita politica della comunità”. Fu grazie alle teorie di filosofi giusnaturalisti come Locke e Rousseau e alla lotta politica della borghesia che si riconobbe all’individuo in quanto tale la titolarità dei diritti civili. “Questi diritti erano considerati come diritti innati e inalienabili della persona, non più concessi dal potere sovrano, ma 13 Cfr. Rossi, U., La cittadinanza oggi. Elementi del dibattito dopo T.H. Marshall, in www.gips.unisi.it 14 Cfr. Zolo, D., Introduzione a “Cittadinanza. Diritti, conflitto e disuguaglianza sociale” di J.M., Barbalet, Liviana, Vicenza, 1992, p.3. 7 appartenenti, per diritto naturale, all’uomo in quanto tale e in quanto cittadino, cioè a colui che era membro della comunità nazionale”15. Tale riconoscimento viene sancito all’articolo 4 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino nel 1789: “La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge”16. “La nascita di un concetto più recente di cittadinanza può farsi coincidere con la costituzione dello Stato nazione, in cui il popolo diviene uno degli elementi costitutivi. La nazione doveva essere il fondamento del diritto delle genti ed ogni popolo doveva essere una nazione che aveva diritto di diventare uno Stato”17. Sotto l’aspetto giuridico è un concetto che si riferisce alle idee della Rivoluzione francese, appunto. Il riconoscimento dei diritti politici ai cittadini comportò la necessità di definire con una serie di norme come si attribuiva la cittadinanza. Tali norme trovarono posto nelle Costituzioni, la Dichiarazione del 1789, per esempio, passò integralmente nella Costituzione francese del 1791; e poi in leggi speciali che servivano a determinare come si acquisisce18 o si perde19 la stessa cittadinanza. Oggi nel linguaggio giuridico, la cittadinanza indica la relazione tra un individuo e uno Stato, in particolare i diritti e doveri che tale relazione comporta per entrambi. A questo punto è necessario sottolineare la differenza tra il termine di cittadinanza e quello di nazionalità che molto spesso vengono confusi e usati come sinonimi. La prima è definibile come “un istituto giuridico che lega chi ne è investito ad una determinata entità statale”20 e rappresenta una “complessa posizione giuridica cui fa capo una vasta serie di diritti e doveri che possono essere fatti valere erga omnes, cioè sia nei confronti dello Stato che nei confronti di altri soggetti. (…) È un atto positivo, ovvero un atto formale dello Stato 15 Ivi, p., 5. Cfr. http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia1789.htm 17 Cfr. Contini, L., L’Evoluzione del concetto di cittadinanza: riflessi della cittadinanza europea sulla doppia cittadinanza, in http://www.anusca.it/RelazioniXXIIIConvegno/LUIGIA-CONTINI.rtf 18 I criteri di acquisto della cittadinanza sono lo jus sanguinis, è cittadino colui che nasce da madre o padre cittadini; lo jus soli, è cittadino colui che nasce nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori; iuris communicatio, trasmissione della cittadinanza da un membro della famiglia ad un altro, per esempio per matrimonio o adozione e infine attraverso il beneficio di legge, l’attribuzione tipica ed automatica della cittadinanza ad alcune categorie di persone straniere che abbiano un preciso legame con lo Stato nel quale vivono o perano , creando con questo dei rapporti che affievoliscono il legame con lo Stato d’origine. 19 I criteri di perdita della cittadinanza sono vari si possono citare comunque: la perdita per effetto della volontà del soggetto, per esempio la perdita per l’acquisto volontario di una cittadinanza straniera; e la perdita per intervento dell’autorità, per esempio quando il cittadino non ha adempiuto ai suoi doveri oppure quando ha commesso atti gravi contro l’interesse dello Stato. 20 Cfr. Contini, L., L’Evoluzione del concetto di cittadinanza, cit., p. 3. 16 8 con il quale ad una persona viene, a certe condizioni riconosciuto, lo status civitatis”21. La seconda è “l’appartenenza di un soggetto ad una determinata nazione, intesa come esseri umani aventi la medesima origine etnica, linguistica, storica e culturale e che di tale identità hanno coscienza. (…) È una nozione sociologica e culturale che può essere comune a cittadini anche di Paesi diversi”22. 3. LA CITTADINANZA EUROPEA Per meglio comprendere il processo di introduzione e sviluppo del concetto di cittadinanza europea e dei diritti ad essa collegati, è bene delineare un quadro storico che ci aiuti a osservare la sua evoluzione nel tempo. Nel 1957 con il trattato che istituisce la Comunità economica europea viene introdotto il diritto delle persone di circolare liberamente sul territorio della Comunità europea. Tale libertà di circolazione tuttavia era strettamente collegata allo svolgimento di un’attività economica. L’Atto unico europeo nel 1986, ha modificato il precedente trattato, evidenziando la volontà di creare uno spazio senza frontiere interne per le persone. Questo diritto di circolare e di soggiornare liberamente è stato consacrato dall’introduzione del concetto di cittadinanza europea, nel 1992 con il Trattato sull’Unione europea (TUE) o trattato di Maastricht, che definiva che chiunque fosse cittadino di uno Stato membro, era anche cittadino europeo. Il suddetto Trattato superava l’obiettivo economico iniziale della Comunità: quello di realizzare un mercato comune dandogli una vocazione politica. I principi posti in rilievo furono quelli di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto23. L’introduzione del concetto di cittadinanza europea mirava a promuovere e rafforzare l’identità europea, coinvolgendo i cittadini nel processo di integrazione comunitaria. Nel 1997 con il trattato di Amsterdam, si trovò una soluzione per progredire nel processo di libera circolazione delle persone, integrando gli accordi di Schengen, attraverso un protocollo addizionale nel trattato sull’Unione. Inoltre ha modificato gli articoli 17 e 21 (ex articoli 8 e 8D) del trattato di Maastricht, sulla cittadinanza europea aggiungendo una precisazione “la cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza 21 Cfr. www.forumcostituzionale.it Cfr. Contini, L., L’Evoluzione del concetto di cittadinanza, cit., p. 3. 23 La Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000. Al Capo V, vengono sottolineati i diritti nel campo della cittadinanza: artt. 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45-46. Cfr.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:IT:P DF 22 9 nazionale e non sostituisce quest’ultima”. Ergo, la cittadinanza europea interessa tutti i cittadini dei paesi membri dell’Unione e viene quindi acquisita automaticamente accanto alla cittadinanza nazionale e consente di godere di diritti supplementari e complementari alla cittadinanza nazionale. Nessuno può avere la cittadinanza europea se non ha quella di uno Stato membro. “Nessuna forma di naturalizzazione europea può avvenire a favore di chi non sia già cittadino di uno dei paesi membri; nessun extracomunitario24 può chiedere di diventare cittadino europeo, ma, per esempio, se diventerà cittadino italiano sarà allo stesso tempo anche cittadino europeo”25. I criteri per l’attribuzione della cittadinanza europea, non sono quindi illustrati nel Trattato, che rinvia ai criteri stabiliti da ogni Stato membro per l’attribuzione della cittadinanza nazionale. La cittadinanza dell’Unione europea comporta una serie di diritti e di norme ben definite: • • • • • Il diritto alla libera circolazione e il diritto di soggiorno sul territorio degli Stati membri; Il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello stato membro di residenza con le stesse condizioni previste per i cittadini di questo Stato; Il diritto di beneficiare sul territorio di uno Stato terzo (non appartenente quindi all'UE) della protezione diplomatica o consolare di uno qualsiasi dei 27 Stati membri nel caso in cui lo Stato di origine non sia rappresentato nel paese; Il diritto di petizione al Parlamento europeo e il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo oltre che il diritto di scrivere alle Istituzioni e agli organi dell'Unione europea in una qualsiasi delle lingue ufficiali degli Stati membri; Il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. 24 Con la Direttiva 2003/109/CE, l’Unione europea assegna uno status europeo ai cittadini di paesi terzi residenti legalmente e ininterrottamente per un periodo di cinque anni sul territorio di un paese dell’UE. La presente direttiva armonizza inoltre le legislazioni e le pratiche nazionali relative alla concessione di tale status e stabilisce le condizioni per il soggiorno in un paese dell’UE diverso da quello in cui lo status è stato concesso. 25 Cfr. http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2235 10 Proviamo ad esaminarli nello specifico: A. Diritto alla libera circolazione e al soggiorno sul territorio degli Stati membri Con la direttiva 2004/38/CE che raccoglie in unico testo i due regolamenti e le nove direttive che disciplinavano il settore del diritto d’ingresso e di soggiorno dei cittadini dell’Unione, determina all’articolo 126: • Le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari27; • Il diritto di soggiorno permanente nel territorio degli Stati membri dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari; • Le limitazioni dei suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Diritto di circolazione e soggiorno fino a tre mesi (articolo 6) Qualsiasi cittadino dell'Unione e i suoi familiari hanno il diritto di recarsi in uno Stato membro muniti di una carta d'identità o di un passaporto validi. Se il cittadino in questione non dispone di documenti di viaggio, lo Stato membro ospitante gli concede ogni ragionevole mezzo affinché egli ottenga o faccia pervenire i documenti richiesti. Diritto di soggiorno per una durata superiore a tre mesi (articolo 7) Il diritto di soggiorno superiore a tre mesi può essere concesso in diversi casi: se il soggetto esercita un’attività lavorativa subordinata o autonoma, se dispone di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria, se sta seguendo una formazione in qualità di studente, se è familiare di un cittadino dell’Unione. In alternativa al permesso di soggiorno (che per i cittadini europei è stato soppresso), lo Stato membro ospitante può chiedere al cittadino l'iscrizione presso le autorità competenti entro un periodo che non può essere inferiore a tre mesi dal suo ingresso. Tale attestato di iscrizione viene immediatamente rilasciato dietro presentazione della carta d’identità o passaporto validi, una prova che attesti di possedere risorse economiche sufficienti, anche per eventuali familiari, in modo tale che non risultino a carico dello Stato ospitante. 26 Cfr. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:IT:PDF 27 Per familiare si intende (articolo 2, direttiva 2004/38/CE): il coniuge, il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner sulla base della definizione di cui sopra, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner. 11 I familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono chiedere una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, che ha validità di cinque anni a partire dal suo rilascio. In determinate condizioni, il decesso, la partenza dal territorio dello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione così come il divorzio, l'annullamento del matrimonio o lo scioglimento della loro unione registrata non pregiudicano il diritto di soggiorno dei familiari. Diritto di soggiorno permanente (articolo 16) Dopo cinque anni di residenza ininterrotta qualsiasi cittadino dell’Unione acquisisce il diritto di soggiorno permanente (purché egli non sia stato soggetto di misure di allontanamento). Tale diritto non è più soggetto ad alcuna condizione. Le stesse disposizioni si applicano ai familiari dell'interessato, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che hanno risieduto cinque anni con il suddetto nello Stato in questione. Una volta acquisito il diritto di soggiorno permanente si perde in caso di un’assenza della durata superiore a due anni consecutivi dallo Stato membro ospitante. Ai cittadini dell’Unione che ne fanno richiesta è rilasciato un documento attestante il diritto di soggiorno permanente. Gli Stati membri rilasciano ai familiari cittadini di paesi terzi una carta di soggiorno permanente di durata illimitata e rinnovabile di diritto ogni dieci anni. Tale carta è rilasciata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La continuità del soggiorno può essere comprovata con qualsiasi mezzo ammesso dallo Stato membro ospitante. Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente (Capo V) Tutti i cittadini dell'Unione titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, così come i loro familiari, godono di pari trattamento rispetto ai cittadini nazionali nei settori d'applicazione del trattato. Tuttavia, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale nei primi tre mesi di soggiorno a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi né ai loro familiari. Gli Stati membri non sono tenuti a concedere, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti. I familiari, indipendentemente dalla cittadinanza, potranno esercitare attività come lavoratori subordinati o autonomi. Restrizioni al diritto di ingresso e di soggiorno per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica (Capo VI) Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, 12 di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici (articolo 27). Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia effettiva e sufficientemente grave, che pregiudica un interesse fondamentale dello Stato ospitante (articolo 27, paragrafo 2). Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e importanza dei suoi legami con il paese d'origine (articolo 28). In nessun caso, il provvedimento di divieto di ingresso può avere carattere permanente. L'interessato può presentare domanda di riesame della sua situazione entro tre anni. Inoltre, la direttiva prevede tutta una serie di garanzie procedurali. In particolare, l’interessato ha accesso ai rimedi giurisdizionali e eventualmente amministrativi previsti nello Stato membro ospitante (articolo 32). B. Il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello stato membro di residenza con le stesse condizioni previste per i cittadini di questo Stato Con la direttiva 93/109/CE28 si sono adottate le modalità di esercizio di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. La direttiva prevede che “è elettore ed eleggibile alle elezioni del Parlamento europeo ogni cittadino dell'Unione che alla data delle elezioni abbia i medesimi requisiti e condizioni stabiliti da ogni Stato membro per l'elettorato attivo e passivo dei suoi cittadini per i requisiti di incompatibilità”. Il cittadino comunitario esercita il suo elettorato attivo e passivo chiedendo l'iscrizione alle liste elettorali, allegandovi la documentazione rilasciata dalle autorità del paese di cui è cittadino e deve dichiarare di non aver perso nel paese di origine l'elettorato attivo e passivo, e restando iscritto a tali liste speciali fino a quando non vi sia una cancellazione dalle liste per il venir meno dei requisiti o per trasferimento o su richiesta dell'interessato. L'articolo 4 prevede che: l'elettore comunitario eserciterà il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d'origine e che nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni. Prevede inoltre che nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni. L'articolo 8 prevede che l'elettore comunitario eserciterà il diritto di voto nello Stato membro di residenza soltanto qualora ne abbia espresso la volontà. 28 Cfr. http://www.asgi.it/public/parser_download/save/direttiva.93.109.ce.pdf 13 Nel Capo II della direttiva si prevedono le misure necessarie per consentire all’elettore comunitario di essere iscritto in tempo alle liste elettorali, prima della consultazione elettorale. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Inoltre deve presentare una dichiarazione formale, indicante la cittadinanza e l’indirizzo di residenza, la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è Stato iscritto da ultimo e che eserciterà il diritto di voto esclusivamente nello Stato membro di residenza. Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto. All’articolo 10 si parla dei cittadini comunitari eleggibili che devono fornire le stesse prove richieste al candito nazionale. Inoltre, devono presentare una dichiarazione formale, indicante la cittadinanza e l’indirizzo nel territorio, deve dichiarare di non essere simultaneamente candidato alle elezioni al Parlamento europeo in un altro Stato membro. Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità amministrative competenti dello Stato d'origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato o che a dette autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di identità valido; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di uno Stato membro. Secondo l’articolo 11 ogni Stato di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali. L’articolo 12 prevede precisi obblighi informativi a carico di ogni Stato membro di residenza, il quale deve informare, in tempo utile e in maniera adeguata, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità nel suo territorio. Con la direttiva 94/80/CE29 si stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. La direttiva prevede che è elettore ed eleggibile alle elezioni comunali ogni cittadino dell'Unione che alla data delle elezioni abbia i medesimi requisiti e condizioni stabiliti da ogni Stato membro per l'elettorato attivo e passivo dei suoi cittadini in quel comune e per i requisiti di incompatibilità. Tuttavia ogni Stato ha la facoltà di stabilire che i cittadini comunitari non siano eleggibili a sindaci e che non siano eleggibili se non esibiscano i certificati elettorali del loro paese o se non siano stati privati nell'elettorato 29 Cfr. http://www.asgi.it/public/parser_download/save/direttiva.94.80.ce.pdf 14 nel loro paese a causa di una sentenza penale o civile di condanna che comporti l'interdizione dalle cariche elettive. Il cittadino comunitario esercita il suo elettorato attivo e passivo chiedendo l'iscrizione alle liste elettorali, allegandovi la documentazione rilasciata dalle autorità del paese di cui è cittadino e deve dichiarare di non aver perso nel paese di origine l'elettorato attivo e passivo, e restando iscritto a tali liste speciali fino a quando non vi sia una cancellazione dalle liste per il venir meno dei requisiti o per trasferimento o su richiesta dell'interessato. Ad ogni Stato è data la facoltà di prevedere deroghe all'eleggibilità qualora in un comune il numero degli stranieri che sarebbero elettori ed eleggibili superi il 20% degli elettori. C. Il diritto di beneficiare sul territorio di uno Stato terzo (non appartenente quindi all'UE) della protezione diplomatica o consolare di uno qualsiasi dei 27 Stati membri nel caso in cui lo Stato di origine non sia rappresentato nel paese In base all’articolo 23 del trattato di Lisbona, ciascun cittadino appartenente all’Unione europea gode, nel territorio di uno Stato terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. La protezione comprende: l’assistenza in caso di decesso, di incidenti o di malattie gravi, in caso di arresto o di detenzione, la assistenza alle vittime che hanno subito violenza, l’aiuto e il rimpatrio dei cittadini dell’UE in difficoltà. Le disposizioni relative al diritto della protezione consolare sono particolarmente importanti. Questo diritto appare realmente molto innovativo: mentre, in linea generale, un individuo non può ricevere la protezione diplomatica o consolare che dallo Stato di cui è cittadino, il diritto dell’Unione europea, permette ad ogni cittadino europeo di essere protetto da qualsiasi Stato membro a partire dal momento in cui lo Stato membro di cui è cittadino non è rappresentato nello Stato terzo. Nell’attuazione di questo diritto, gli Stati membri, tuttavia, devono chiedere il consenso in primis allo Stato di residenza, quando lo Stato accreditante assume la protezione momentanea degli interessi dei cittadini di uno Stato terzo. Un altro aspetto innovativo di questo diritto è quello di definire un legame sufficientemente stretto con il territorio dell’Unione europea e di rafforzare il concetto di cittadinanza europea. 15 D. Il diritto di petizione al Parlamento europeo e il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo oltre che il diritto di scrivere alle Istituzioni e agli organi dell'Unione europea in una qualsiasi delle lingue ufficiali degli Stati membri Il mediatore europeo o ombudsman30, è un organo indipendente e imparziale che interroga l’amministrazione dell’Unione europea e conduce indagini su casi di cattiva amministrazione nell’azione di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione europea. Qualsiasi cittadino dell’Unione Europea o qualsiasi impresa o associazione di uno Stato membro può presentare una denuncia al Mediatore. Per farlo non è necessario essere stati personalmente vittime del caso segnalato. Il Mediatore europeo può trattare esclusivamente denunce riguardanti l’amministrazione dell’UE e non quelle concernenti le amministrazioni nazionali, regionali o locali, anche nel caso in cui esse riguardino materie dell’Unione europea. Le denunce possono comprendere: irregolarità amministrative, ingiustizia, discriminazione, abuso di potere, mancanza di risposta, rifiuto di accesso all’informazione e ritardo ingiustificato. La denuncia va presentata entro due anni dall’avvenuta dei fatti e dopo aver contattato l’istituzione europea in oggetto per cercare di risolvere il caso. La denuncia va presentata in forma scritta, attraverso il modulo online disponibile sul sito del mediatore europeo e può essere presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Esiste poi la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo attraverso la quale il Parlamento tratta petizioni su questioni che rientrano nel campo delle attività dell’Unione europea, per esempio, questioni ambientali o di discriminazione. Esistono inoltre altri modi che contribuiscono a garantire il pieno esercizio dei diritti dei cittadini europei, per esempio attraverso la rete dei difensori civici nazionali e regionali dell’Unione europea; attraverso la Commissione europea, nota come custode dei trattati e garante del rispetto del diritto europeo da parte degli Stati membri; il garante europeo della protezione dei dati, per quanto riguarda il controllo e la protezione dei dati personali e della vita privata; il SOLVIT, una rete online coordinata dalla Commissione, che si occupa di problemi transfrontalieri fra cittadini o imprese, da una parte, e amministrazioni pubbliche nazionali, dall’altra. Infine i centri europei dei consumatori, che offrono consulenza legale o supporto pratico su acquisti o servizi transfrontalieri nel mercato interno. 30 Ombudsman, significa letteralmente “uomo che funge da tremite”. Il termine da un ufficio di garanzia costituzionale istituito in Svezia nel 1809. Cfr. http://www.ombudsman.europa.eu 16 E. Il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione Qualsiasi cittadino dell'Unione europea o qualsiasi persona fisica o giuridica che risiede o ha la sua sede sociale in uno degli Stati membri ha il diritto di accedere con certe limitazioni ai documenti del Parlamento. Il Parlamento europeo si è sempre battuto per la massima trasparenza delle sue attività e, in accordo con il Trattato e con la Carta dei diritti fondamentali, ha reso pubbliche le discussioni in seno alla plenaria, i documenti relativi alle riunioni delle commissioni, i processi verbali, i testi approvati, il proprio regolamento interno, etc. Oltre ai documenti menzionati sopra, sono considerati documenti ufficiali del Parlamento anche i testi elaborati dai singoli deputati o dai gruppi politici. A tal fine il Parlamento ha istituito un registro ufficiale dei documenti direttamente accessibili attraverso tale registro. I documenti del Parlamento che non sono inseriti nell'elenco sono comunque disponibili dietro presentazione di una richiesta scritta. L’elenco completo dei documenti accessibili attraverso il registro è contenuto nel regolamento del Parlamento europeo ed è consultabile su sito www.europarl.it. Per concludere questo paragrafo cercheremo di delineare un profilo di quello che potrebbe essere il cittadino europeo. Innanzi tutto costui deve essere consapevole di sé in quanto possessore di una sua identità e di una sua storia singola diversa da tutte le altre e che ció rende il suo essere come una fonte di ricchezza nella pluralità e nella diversità. Deve essere poi consapevole della centralità dello sviluppo umano, dei legami empatici che lo legano all’altro che deve “includere”. Come scrive Jürgen Habermas, nel libro L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, non si può essere ciechi di fronte alle differenze. Per il filosofo inclusione non significa assimilazione o chiusura verso il diverso ma piuttosto che i confini della comunità sono aperti a tutti anche e soprattutto a coloro che sono reciprocamente estranei e che estranei vogliono rimanere. Questo riconoscimento dell’altro si concretizza in una nuova etica di corresponsabilità fondata sulla realizzazione dello sviluppo umano. 17 4. L’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI E IL PROGRAMMA “DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA” Il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, e che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, risponde a tre esigenze fondamentali, per rafforzare la capacità dell’Europa di promuovere gli interessi dei suoi cittadini: • Migliorare l'efficacia del processo decisionale; • Accrescere la partecipazione democratica potenziando il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali; • Migliorare la coerenza dell'azione dell'UE sulla scena internazionale. Il trattato rimanda alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza, 2000) come vero e proprio catalogo dei diritti fondamentali. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona infatti, la Carta dei diritti fondamentali assume il medesimo valore giuridico dei trattati ed è quindi pienamente vincolante per gli Stati membri e le istituzioni europee. L'inserimento di un riferimento alla Carta nel trattato non altera i poteri dell'Unione, ma offre maggiori diritti e libertà ai cittadini. Ma una delle sue principali innovazioni consiste nell’introduzione per i cittadini europei del diritto d’iniziativa: “i cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati”(articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea).31 Dal 1° aprile 2012 è ufficialmente resa possibile l’Iniziativa dei Cittadini Europei, I.C.E. Il cittadino è posto al centro del potere decisionale? Tale iniziativa consente ad un milione di cittadini di almeno sette stati membri dell’UE di richiedere alla Commissione europea di proporre atti legislativi in settori di sua competenza. Coloro che organizzano l’iniziativa dovranno costituire un comitato composto da almeno sette cittadini dell’UE residenti in almeno sette diversi stati membri e avranno un anno di tempo per raccogliere le dichiarazioni di sostegno necessarie. Il numero delle dichiarazioni di sostegno deve essere certificato dalle autorità competenti degli Stati 31 Cfr. “Libro Verde”, Diritto d’iniziativa dei cittadini europei, Bruxelles, 11 novembre 2009, in http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0622:FIN:IT:PDF I “Libri verdi” sono documenti di riflessione su un tema politico specifico pubblicati dalla Commissione. Sono prima di tutto documenti destinati a tutti coloro - sia organismi che privati - che partecipano al processo di consultazione e di dibattito. 18 membri. La Commissione ha quindi a disposizione tre mesi per esaminare l’iniziativa e decidere. L’iniziativa dovrà essere lanciata da cittadini che abbiamo già compiuto l’età in cui è possibile votare nel loro paese32. Vi è poi il programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”33 che verrà istituito dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Alla luce degli obiettivi del programma di Stoccolma34 e della necessità di un bilancio più semplice e trasparente per il periodo 2014- 2020. “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” è il successore di tre programmi esistenti (Diritti fondamentali e giustizia, Daphne III e Progress). L’obiettivo generale è quello di contribuire all’ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l’uguaglianza e i diritti delle persone, siano promossi, protetti e attuati in modo efficace. Alcuni degli obiettivi specifici sono: contribuire a rafforzare l’esercizio dei diritti derivati dalla cittadinanza dell’Unione; promuovere l’attuazione efficace del divieto di discriminazione fondato sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convenzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale; garantire, ad un alto livello, la protezione dei dati personali e promuovere il rispetto dei diritti del minore. Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso un incremento della consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione, della promozione della cooperazione transfrontaliera e della facilitazione della regolare attuazione degli strumenti normativi. L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità con sede negli Stati membri, nei paesi EFTA e nei paesi in via di adesione. Il programma finanzia varie azioni, per esempio, attività di analisi (raccolta di dati e statistiche); elaborazione e pubblicazioni di guide; attività di formazione (scambi di personale, convegni, seminari, programmi elearning); attività di apprendimento reciproco e cooperazione, quali individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi. Il programma finanzia azioni con valore aggiunto europeo che è valutato sulla base di criteri quali il loro contributo all’applicazione coerente del diritto dell’Unione, la capacità di sviluppare la fiducia reciproca tra gli Stati membri migliorando la cooperazione transfrontaliera. 32 Cfr. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it Cfr.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0758:FIN:IT:PDF 34 Il programma di Stoccolma stabilisce una nuova agenda per l'Unione europea in materia di giustizia, libertà e sicurezza per il periodo 2010-2014. Cfr. http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european _union/jl0034_it.htm e anche http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:01:IT:HTML 33 19 CONCLUSIONE Abbiamo visto come la cittadinanza europea porti con sé un elemento rivoluzionario, infatti a livello europeo i concetti di cittadinanza e di nazionalità sono concetti completamente slegati. Ciò ha uno sviluppo potenzialmente positivo, esiste una “possibilità di definire l’appartenenza allo Stato in quanto nazionalità in base ad una premessa meno esclusiva, e di democratizzare entro i limiti del possibile la cittadinanza europea in modo da definire una sfera pubblica politica europea.”35 Quando si parla di cittadinanza europea si può parlare di cittadinanza postnazionale? Sí, se consideriamo che va oltre l’idea di nazione. No, se consideriamo che è in stretta relazione con l’appartenenza ad uno Stato membro (ciò significa che cittadini stranieri residenti in uno Stato membro non sono cittadini europei). È quindi una cittadinanza indiretta dove il cittadino rimane in relazione con il proprio Stato piuttosto che con un sistema di governo europeo. È una cittadinanza poco attiva, perché caratterizzata da molti diritti e pochi doveri. Inoltre più che un’identità comune indica uno status. Non c’è da dimenticare, poi, che con “i doveri assenti si perdono alcuni diritti, come per esempio quelli sociali: siccome non si pagano le tasse non c’è una distribuzione delle entrate a livello europeo”36. Nella triade dei diritti civili, politici e sociali, la cittadinanza europea, sembra fermarsi ai primi e assomigliare di più ai diritti umani universali che non alla cittadinanza nazionale. Se si pensa poi che il progetto di Costituzione europea è fallito definitivamente nel 2009, a seguito dei no di alcuni Stati europei al referendum e che, come scrive Barbara Spinelli37, esiste ancora un male oscuro in Europa, (pensiamo all’attacco alla scuola di Tolosa oppure all’estate del 2011 in Norvegia), allora sembra quasi inutile parlare di una cittadinanza europea. Ma dobbiamo anche considerare che le identità nazionali, pur continuando ad esistere e ad avere una certa importanza, stanno perdendo il loro ruolo, il loto potere. Jean- Marc Ferry38 parla della destabilizzazione autocritica delle memorie nazionali. A questo punto la conclusione che mi sento di trarre è che abbiamo bisogno di un’Europa che parta dai giovani, coloro che sperimentano ogni giorno la vera cittadinanza europea, attraverso studi, viaggi, scambi. Che, richiamando il titolo, si arricchiscono nelle differenze. E che sono quindi i più informati, rispetto ai loro diritti, soprattutto per quanto riguarda la mobilità nei diversi Stati e i più attivi e motivati, perché si tratta del loro futuro. 35 Cfr. LeGloannec, A., M., Stiamo andando verso una cittadinanza post- nazionale?, in “Scienza & Politica”, numero 26, 2002, p. 116. 36 Ivi, p. 120. 37 Cfr. Spinelli, B., Il male oscuro dell’Europa, 21 marzo 2012. 38 Cfr. LeGloannec, A., M., Stiamo andando verso una cittadinanza, cit. p. 126. 20 Ancora, la sostanza post- nazionale della cittadinanza europea potrebbe fungere da mediazione tra le identità culturali nazionali e il quadro politico comunitario. La sopravvivenza del popolo europeo e della sua grande e diversa civiltà deve continuare ad essere costruita dal basso e non deve essere distrutta da fallaci apparenze di egoismi nazionali. 21 SITOGRAFIA www.anusca.it - Contini, L., L’Evoluzione del concetto di cittadinanza: riflessi della cittadinanza europea sulla doppia cittadinanza. www.asgi.it/public/parser_download/save/direttiva.93.109.ce.pdf www.athenaeumnae.com - Rampazi, M., Cittadinanza e identità europea, in “Il Dibattito Federalista”, numero 3, anno XV, 1999. www.destinazioneeuropa.eu/aec2013/default.asp www.dircost.unito.it - Zolo, D., Introduzione a “Cittadinanza. 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