psicologia giuridica e della devianza

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psicologia giuridica e della devianza
PSICOLOGIA GIURIDICA E DELLA
DEVIANZA
ANNO ACCADEMICO 2010-2011
Prof.ssa Patrizia Patrizi
Collaborano al corso:
Dott.ssa Vera Cuzzocrea
Dott. Gian Luigi Lepri
Dott.ssa Irene Petruccelli
Dott.ssa Francesca Vitale
LE ORIGINI
Enrico Ferri: lezioni di diritto e procedura penale [Ferri
1910-1911]; Congresso di Colonia del 1911.
1911-12: Scuola di applicazione giuridico-criminale
Psicologia criminale
Psicologia giudiziaria
Psicologia carceraria
Psicologia legale
Il fattore umano nel diritto e nella giustizia
Il metodo positivo
L’ATTUALITÀ: PUNTO DI ARRIVO DI UN PERCORSO
1986-87: inserimento nei Corsi di Laurea in Psicologia
1988-89: attivato all’Università “La Sapienza” di Roma
a. psicologia quale referente scientifico: paradigmi, metodi di ricerca,
strumenti operativi da specializzare rispetto al campo di applicazione;
b. diritto e giustizia quale referente di contesto cui ricondurre validità, efficacia
e utilità del proprio sapere mantenendo
c. capacità autonoma di produrre domande, formulare ipotesi, disegni di ricerca,
progetti di intervento
d. identità interdisciplinare su cui fondare la capacità di connettere psicologia e
diritto entro un’area che, proprio all’interno di questo rapporto, produce
riflessioni, domande, problemi che riguardano il rapporto persona – norma
sia in senso generale che nello specifico delle questioni di giustizia
AREE APPLICATIVE
La psicologia del diritto o psicologia legale, oggi prevalentemente penale e
civile, ma potenzialmente aperta a tutti gli altri “diritti”;
la psicologia delle attività, dell’organizzazione, delle funzioni, delle dinamiche
e delle strategie giudiziarie;
la psicologia dei provvedimenti, dei trattamenti e degli interventi collegati
alle decisioni giudiziarie (civili e penali) e all’esecuzione detentiva e alternativa
delle pene;
la psicologia degli interventi di formazione per operatori/trici della giustizia e
per professioniste/i e servizi, esterni alla giustizia, che intervengono in
applicazione di provvedimenti giudiziari;
la psicologia delle situazioni problematiche e a rischio in età evolutiva,
finalizzata alla tutela delle persone di età minore;
la psicologia dei comportamenti problematici di tipo deviante e criminale.
FERRI E LA “RIFONDAZIONE PSICOLOGICA”
DEL DIRITTO
− studiare con metodo positivo le “cause” del crimine e i
possibili rimedi;
− combattere le astrazioni intellettualistiche della scuola
classica (dogmatismo giuridico come fonte dei criteri di
garantismo);
− dal sistema legale della pena a quello della misura di
sicurezza ;
− dalla garanzia di una pena certa all’indeterminatezza delle
misure secondo le necessità del trattamento;
− l’introduzione di misure preventive in funzione non del reato
commesso, ma della prevedibilità di un delitto futuro
DUE APPROCCI ALTERNATIVI ALLA QUESTIONE DEL REATO E DELLA PENA
Dibattito fra:
Scuola Classica di diritto penale
(“libero arbitrio” – l’azione delinquenziale)
[responsabilità come “scelta”]
Scuola Positiva
(determinismo e ricerca delle “cause” – la personalità criminale)
[responsabilità come colpa/malattia à deresponsabilizzazione]
DAI PRINCIPI DELL’ILLUMINISMO
(1)
Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene” (1765)
• I quattro principi del diritto di punire:
–Legalità
–Obbligazione del legame sociale
–Non crudeltà delle pene
–Non interpretazione della legge
• Porre limiti al potere punitivo dei sovrani
• stabilire garanzie formali (lo Stato di diritto)
• Universalizzare la giustizia penale
DAI PRINCIPI DELL’ILLUMINISMO
(2)
• Le caratteristiche della pena:
– Interna a un contratto sociale (accordo fra parti sociali
e poteri diversi)
– Utile
– Umanitaria
– Legale
– Retributiva (in funzione del danno sociale: per la
maggior parte dei/delle consociati/e)
DAI PRINCIPI DELL’ILLUMINISMO
(3)
Il libero arbitrio: reciproco, contrattuale rispetto delle sfere di
potere:
– Il potere pubblico può punire l’azione ma non attuare
ingerenze sulla personalità di chi l’ha commessa.
– Il soggetto deve sentirsi libero di scegliere; deve altresì
rendere conto delle infrazioni rispetto ai criteri di
valutazione stabiliti nel patto sociale (anche se diversi
dai propri).
– Obiettivi: disincentivare l’azione – difendere la società.
− Rielaborazione in chiave di dottrina giuridica delle
idee dell’Illuminismo (Francesco Carrara)
− Il crimine non è un ente di fatto ma un ente
giuridico
− Lo studio del/della delinquente e dei fattori causali del
suo comportamento.
− La capacità di agire del soggetto (la sua
responsabilità) dipende da (è cioè una conseguenza
diretta di) quei fattori.
− Ferri e la multifattorialità.
L’introduzione del fattore umano nel diritto
Dalla responsabilità legale alla responsabilità sociale:
− la società deve difendersi dal soggetto non responsabile
− oggetto della valutazione non è la gravità del comportamento ma la “pericolosità” del soggetto
POSITIVISMO CRIMINOLOGICO VS.
SCUOLA CLASSICA
La concezione
del reato (ente giuridico vs. ente di fatto)
della persona (libero arbitrio vs. condizionamenti)
della pena (retribuzione vs. cura)
Codice Rocco del 1930: la teoria del doppio binario
Legge minorile del 1934
Ordinamento penitenziario del 1975
Le problematicità dell’incontro
LE RADICI PSICOLOGICHE
Lo sperimentalismo del primo Novecento
-Il processo come laboratorio
-Il laboratorio come strumento di conoscenza
La psicologia come scienza ausiliaria
(reciproche attese di discriminare il vero dal
falso)
IL CONTRIBUTO DI SANTE DE SANCTIS
–Focus sulle dramatis personae
–Doppio svincolo:
•dall’antropologia criminale, criminologia e psicologia criminale
(focus sull’autore/trice)
•dallo studio sperimentale della testimonianza (focus sullo
sperimentalismo)
–Verità scientifiche, conoscenza delle leggi, loro
trasformazione
–Finalità socialmente utili
–La fiducia nel cambiamento
IL CONTRIBUTO DI AGOSTINO GEMELLI
Meriti del positivismo: studio della personalità a fini preventivi e rieducativi
Inadeguatezza del metodo delle scienze naturali e della categorizzazione
tipologica dei delinquenti
Unicità, processualità, storicità, contestualità dell’azione reato che, al pari di
ogni azione, va studiata come espressione contestuale di un particolare individuo
e della sua personalità intesa in senso integrale
La psicologia e le altre scienze che possono concorrere allo studio del crimine
debbono farlo a partire dalla definizione giuridica del delitto: sono i codici che
stabiliscono ciò che è reato e ciò che non lo è
Distinzione fra categorie giuridiche e categorie psicologiche: imprescindibile
premessa di significato, da assumere nella consapevolezza sia di giuristi, sia di
psicologi e criminologi. Pericolosi rischi di quella psicologia implicita e di senso
comune che si muove, in forma spesso confusiva, in molte previsioni di legge.
IL CONTRIBUTO DI CESARE
MUSATTI
Può la psicologia rispondere alle esigenze di certezza
del diritto?
La testimonianza: fra "verità" soggettive e "verità"
processuali
LA PSICOLOGIA GIURIDICA
una storia forte… un posizionamento
“debole” (?)
Provenienza e ausiliarità: Ferri e la Scuola di Applicazione
giuridico-criminale
Competenza di contesto: l'incontro con l'antropologia criminale e la
de-patologizzazione
Funzione di filtro: le varie anime della Psicologia giuridica:
percezione di nomadismo? di prevalenza applicativa?
Identità disciplinare: fra richieste di giustizia e produzione
autonoma di conoscenza
Punto di arrivo: la Psicologia giuridica diventa insegnamento
accademico
La riflessione attuale...
LE QUESTIONI FONDATIVE
− Prima questione: definizione e obiettivi
− Seconda questione: una visione di sistema
− Terza questione: normalizzazione della mission
− Quarta questione: distinzione di confini, funzioni,
oggetto di studio
− Quinta questione: l'esperto/a competente
− Sesta questione: contributo all'evoluzione normativa
− Settima questione: impatto e utilità sociale
IL POSIZIONAMENTO DELLA
PSICOLOGIA GIURIDICA
“Anche quando la psicologia giuridica ha funzioni probatorie e ausiliarie
(come nelle consulenze tecniche civili e penali), non può che avere (altrimenti
fallisce doppiamente, come disciplina scientifica e come disciplina ausiliaria
del diritto) come referenti primari i criteri scientifici e metodologici della
psicologia, affermando quindi la propria differenza e la propria autonomia
rispetto al diritto e alla giurisdizione, e tuttavia, nel contempo, anche quando
non ha funzioni consulenziali e probatorie, essa non può che
contestualizzarsi nei sistemi in cui il diritto si esprime e produce interazioni fra
soggetti umani e ruoli istituzionali, poiché una scienza applicativa che non
riesce ad “assumere” il contesto nel quale propone le proprie prestazioni
perde, per questa sola ragione, consapevolezza e scientificità e può anche
“delirare” verità prive di senso”
[De Leo 1995, 22].
IL POSIZIONAMENTO DELLA
PSICOLOGIA GIURIDICA
PSICOLOGIA
DIRITTO
−Disciplina descrittivo-applicativa
−Funzione conoscitiva
−Studio delle regole sottese al
comportamento
−Dubbio conoscitivo
−Obblighi condizionati
−“Norme” empiricamente falsificabili
Probabilità
Vs
Costrutti psicologici
(evolvono)
− Disciplina pratico-prescrittiva
− Funzione ermeneutica
− Regolamentazione dei
comp.
− Traduzione operativa leggi
− Obblighi incondizionati
− Norme valide per definizione
Decidibilità
e
Categorie giuridiche
(convenzionali date)
FUNZIONI E COMPETENZE
a. Il contesto applicativo.
b. La presenza della psicologia (e delle
altre discipline extra-giuridiche) al suo
interno.
c. I destinatari/ie dell’intervento.
IL CONTESTO APPLICATIVO
− contesto “normato”
− ambiente sociale, simbolico e comunicativo che accoglie e
contiene il lavoro psicologico o delle altre scienze sociale
− ambiente organizzativo composto da diverse
professionalità, con differenti ruoli e obiettivi
− metacontesto che struttura sia la rilevanza specifica, sia la
pertinenza di qualunque azione messa in atto dai
componenti del sistema, a qualsiasi livello l’azione venga
prodotta
La norma come imprescindibile, potente filtro
IL CONTESTO APPLICATIVO (2)
−
−
−
−
−
−
Norma come testo informatore e criterio di orientamento
(rischio di confusione transcontestuale, Bateson).
Riflessione concettuale sulla norma.
Rapporto/rispondenza fra categorie giuridiche e costrutti
psicologici/sociologici, ecc.
Sistema figure giuridiche come interlocutrici costanti,
referenti mentali: contesto da cui trae origine l’intervento e a
cui torna.
Comunicazione fra codici diversi: intersistemica e
interprofessionale.
Fruibilità giuridica.
LA PRESENZA DELLA
PSICOLOGIA
La presenza della funzione non corrisponde alla presenza di
professionisti/ruoli/competenze (es. art. 133 cp e art. 220
cpp).
Funzioni
conoscitiva e di intervento
decisionale, di giudizio
Collocazioni
esterna (libera professione/istituzione)
interna (libera professione/istituzione)
Ampliamento aree conoscitive e di intervento
DESTINATARI/IE
DELL’INTERVENTO
− L’utente non chiede direttamente l’intervento
− L’utente chiede l’intervento in funzione (strumentale) di
una decisione giudiziaria
− L’ambito di disfunzionalità è definito da altri troppo
minaccioso per essere esplicitato
− La domanda farla emergere costruire connessioni fra
domande
− il rischio di elezione della committenza
DESTINATARI/IE
DELL’INTERVENTO (2)
− Chiarificazione con utente e con se stessi/e
(contratto)
− Creazione aree di accordo/consenso (istituzionale –
interpersonale)
− Costruzione motivazione al cambiamento
− Mantenimento dei confini di senso (diversità
“decisioni” psicologiche/sociali e decisioni giudiziarie)
− Il multistrato di significati